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1 febbraio 1991
1 febbraio 1991
Art. 11. 1. L'articolo 167 dell'ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229 , e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:
"Art. 167. - 1. Gli aiutanti ufficiali giudiziari sono retribuiti:
a) mediante proventi costituiti dai diritti di notificazione sugli atti e commissioni inerenti al loro ufficio, anche se le relative prestazioni siano compiute direttamente dall'ufficiale giudiziario;
b) con la terza parte della percentuale di cui all'articolo 122, numero 2. Detta quota e' a carico degli ufficiali giudiziari;
c) con i diritti relativi agli atti di protesto da loro effettuati.
2. L'importo dei diritti e delle indennita' recuperati spettanti agli aiutanti ufficiali giudiziari deve essere ripartito insieme con gli altri proventi riscossi nel mese; la percentuale di cui al comma 1 spetta all'aiutante che abbia prestato effettivo servizio nell'ultimo giorno del bimestre cui si riferisce la percentuale stessa.
3. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni degli articoli 128, 132, 133, 134, 135, 136, 140 e degli articoli da 141 a 145".
"Art. 167. - 1. Gli aiutanti ufficiali giudiziari sono retribuiti:
a) mediante proventi costituiti dai diritti di notificazione sugli atti e commissioni inerenti al loro ufficio, anche se le relative prestazioni siano compiute direttamente dall'ufficiale giudiziario;
b) con la terza parte della percentuale di cui all'articolo 122, numero 2. Detta quota e' a carico degli ufficiali giudiziari;
c) con i diritti relativi agli atti di protesto da loro effettuati.
2. L'importo dei diritti e delle indennita' recuperati spettanti agli aiutanti ufficiali giudiziari deve essere ripartito insieme con gli altri proventi riscossi nel mese; la percentuale di cui al comma 1 spetta all'aiutante che abbia prestato effettivo servizio nell'ultimo giorno del bimestre cui si riferisce la percentuale stessa.
3. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni degli articoli 128, 132, 133, 134, 135, 136, 140 e degli articoli da 141 a 145".
Giurisprudenza • 1
- 1. Consiglio di Stato, sez. III, parere definitivo 25/11/2009, n. 6824Provvedimento: N. 01637/2009 AFFARE Numero 06824/2009 e data 25/11/2009 REPUBBLICA ITALIANA Consiglio di Stato Sezione Terza Adunanza di Sezione del 14 luglio 2009 NUMERO AFFARE 01637/2009 OGGETTO: Ministero dello Sviluppo Economico; RICORSO STRAORDINARIO AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROPOSTO DAL SIG. ALESSANDRO DANTI CONTRO IL COMUNE DI SABAUDIA AVVERSO L'ORDINANZA DI INIBIZIONE DI MANIFESTAZIONE E IMMEDIATO SGOMBERO DI AREA PUBBLICA N. 76 DEL 13.8.2008, NOTIFICATA IL 14.8.2008. LA SEZIONE Vista la relazione prot. n. 0029789 del 2.4.2009, con la quale il Ministero dello Sviluppo Economico chiede il parere del Consiglio di Stato sul ricorso straordinario indicato in oggetto; …Leggi di più...