Articolo 11 della Legge 15 gennaio 1991, n. 14
Articolo 10Articolo 12
Versione
1 febbraio 1991
Art. 11. 1. L'articolo 167 dell'ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229 , e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:
"Art. 167. - 1. Gli aiutanti ufficiali giudiziari sono retribuiti:
a) mediante proventi costituiti dai diritti di notificazione sugli atti e commissioni inerenti al loro ufficio, anche se le relative prestazioni siano compiute direttamente dall'ufficiale giudiziario;
b) con la terza parte della percentuale di cui all'articolo 122, numero 2. Detta quota e' a carico degli ufficiali giudiziari;
c) con i diritti relativi agli atti di protesto da loro effettuati.
2. L'importo dei diritti e delle indennita' recuperati spettanti agli aiutanti ufficiali giudiziari deve essere ripartito insieme con gli altri proventi riscossi nel mese; la percentuale di cui al comma 1 spetta all'aiutante che abbia prestato effettivo servizio nell'ultimo giorno del bimestre cui si riferisce la percentuale stessa.
3. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni degli articoli 128, 132, 133, 134, 135, 136, 140 e degli articoli da 141 a 145".
Entrata in vigore il 1 febbraio 1991
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