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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 22/10/2025, n. 3254 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3254 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
III SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
composta dai signori magistrati:
NETTIS dr. Vito Francesco – Presidente
DEDOLA dr. Enrico Sigfrido - Consigliere
COSENTINO dr.ssa Maria Giulia – Consigliere rel.
All'udienza di discussione del 15 ottobre 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia in materia di lavoro in grado di appello iscritta al n. 276 del Ruolo
Generale Affari Contenziosi dell'anno 2025,
TRA
con l'Avv. Bernardino Noviello Parte_1
Appellante
E
, con l'Avvocatura Generale dello Stato Controparte_1
Appellato
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale del Lavoro di Velletri n. 1776/2024 del 12.12.2024.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: per l'appellante: “dichiarare l'appello ammissibile, procedibile e proponibile;
accogliere integralmente lo stesso, dichiarandolo pienamente fondato, riformando la sentenza appellata,
e per l'effetto riconoscere 6 punti per le graduatorie ATA e 12 punti per le graduatorie GPS;
In virtù dell'accoglimento dell'appello e in riforma della sentenza di primo grado, condannare altresì, i predetti appellati, come per legge, alla rifusione di tutte le spese, diritti ed onorario
1 del giudizio di appello e di quello di primo grado, oltre al rimborso forfetario delle spese al
15 %, i.v.a. e c.p.a. ed oneri fiscali come per legge.”; per l'appellato: “Piaccia all'Ecc.ma Corte adita, contrariis reiectis, respingere l'avverso gravame in quanto infondato e, per l'effetto, confermare la sentenza de qua, con ogni consequenziale statuizione, anche in ordine alle spese di lite.”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
, premesso di aver presentato domanda di inserimento nelle graduatorie Parte_1 provinciali scolastiche e nelle graduatorie per il personale ATA e di aver prestato servizio di leva non in costanza di rapporto, aveva convenuto in giudizio innanzi al Tribunale di Velletri il , chiedendo anzitutto di accertare l'illegittimità del D.M. n. 50 del Controparte_1
3 marzo 2021, relativo alle domande di inserimento e aggiornamento delle graduatorie per il personale ATA, nella parte in cui ha stabilito che solo il servizio di leva prestato in costanza di rapporto è considerato servizio effettivo reso nella medesima qualifica;
e per l'effetto di accertare l'illegittimità delle graduatorie definitive di Istituto nella parte in cui il medesimo punteggio (6 punti in luogo di 0,6 punti riconosciuti per il servizio militare prestato non in costanza di nomina) non era stato attribuito al ricorrente, con condanna del a CP_1 rideterminarne il suo punteggio. Allo stesso modo e per i medesimi presupposti, chiedeva di accertare l'illegittimità del D.M. n. 60/2020, relativo alle domande di inserimento e aggiornamento delle graduatorie provinciali scolastiche (GPS), nella parte in cui ha stabilito che solo il servizio reso in costanza di rapporto è considerato servizio effettivo reso nella medesima qualifica e per l'effetto di accertare l'illegittimità di dette graduatorie nella parte in cui non era stato attribuito al ricorrente il punteggio di 12 punti per ogni anno di servizio svolto non in costanza di rapporto, con condanna del a rideterminarne il suo CP_1 punteggio.
Si era costituito il per chiedere il rigetto del ricorso in quanto Controparte_1 infondato.
Il Tribunale di Velletri, previo richiamo di alcuni precedenti del Tribunale di Roma secondo il quale non può dirsi illegittima la considerazione in misura deteriore del servizio militare prestato non in costanza di un rapporto di lavoro, ha respinto il ricorso del Pertanto Pt_1 ha statuito: “- rigetta il ricorso;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti.”.
ha appellato la sentenza. Resiste il . Parte_1 Controparte_1
2 All'odierna udienza, alla presenza dei difensori delle parti, che si sono riportati alle rispettive conclusioni (trascritte in epigrafe), la causa è stata discussa e decisa con la pronuncia del dispositivo in calce.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con un unico motivo di appello, il censura la violazione e/o falsa applicazione Pt_1 dell'art. 2050 del D. Lgs. n. 66/2010 e dell'art. 485 del T.U. 297/1994 e, richiamando la sentenza n. 9864 del 9 dicembre 2024 del Consiglio di Stato, oltreché alcuni precedenti di questa Corte, ritiene che la valutazione del servizio militare di leva prestato non in costanza di rapporto con l'attribuzione di un punteggio diverso (e più basso) rispetto al servizio militare di leva prestato in costanza di rapporto costituisca una violazione del principio di uguaglianza enunciato dall'art. 3, comma 1, Cost., e anche dell'art. 52 Cost. secondo cui l'adempimento del servizio militare di leva non può pregiudicare la posizione di lavoro del cittadino.
Chiede, di conseguenza, che gli venga riconosciuto il punteggio di 6, in luogo di 0,60, per il servizio militare svolto non in costanza di rapporto di impiego con la P.A. con riguardo alle graduatorie per il personale ATA;
nonché il punteggio di 12 per lo stesso servizio militare svolto non in costanza di rapporto con riguardo alle GPS del personale docente.
Dal canto suo, l'appellato si difende deducendo in primo luogo che nessuna norma impone di riconoscere ai soggetti che hanno svolto il servizio di leva prima della nomina un punteggio equiparato a coloro che lo hanno prestato in costanza di nomina. Richiama, poi, la recente sentenza della Cass. n. 22429/2024 che ha ritenuto legittima tale diversificazione e la ha valutata perfettamente compatibile con l'art. 2050 del D. Lgs. n. 66/2010, dirimendo un contrasto che era insorto nella giurisprudenza di merito. Sottolinea inoltre che, fino alla sentenza di legittimità richiamata, la Cassazione si era pronunciata unicamente in merito alla necessità di riconoscere entrambi i servizi, senza intrattenersi sul peso attribuito a ciascuno.
L'appello non può essere accolto.
Deve anzitutto darsi atto che l'odierno appellante avanza due differenti domande: l'una con riguardo alla modifica nel suo punteggio nelle GPS dei docenti, per le quali chiede che gli siano riconosciuti 12 punti per il servizio militare di leva prestato non in costanza di rapporto;
l'altra con riguardo alla modifica del suo punteggio nelle graduatorie del personale
ATA, per le quali chiede che gli siano riconosciuti 6 punti per lo stesso servizio militare di leva.
3 Si osserva, in merito a tali domande, che l'allegazione del era del tutto insufficiente, Pt_1 dal momento che egli ha depositato in atti, nel giudizio di primo grado, solo due domande presentate nel 2020 e nel 2022, senza allegare alcunché con riguardo agli esiti delle due procedure, alla sua posizione in entrambe le graduatorie e, soprattutto, a quale punteggio totale gli sia stato riconosciuto e con quale punteggio specifico sia stato valutato lo svolgimento del servizio militare di leva prestato prima dell'instaurazione del rapporto di pubblico impiego.
Tale carenza allegativa, quanto alla domanda per le graduatorie del personale ATA, è stata di fatto colmata in sede di costituzione del , il quale ha Controparte_1 specificato che al è stato riconosciuto un punteggio di 0.60 per il servizio militare di Pt_1 leva da egli svolto (in coerenza con quanto disposto dal D.M. n. 50/2021) ritenendo legittima tale valutazione.
Invece, con riguardo alla domanda per le GPS, né il né il Tribunale di prime cure CP_1 hanno preso alcuna posizione. Pertanto le carenze allegative e documentali descritte restano insanabili nel grado. Anche perché il non ha, in questa sede, specificamente Pt_1 censurato la sentenza gravata per omessa pronuncia sulla propria domanda relativa alle GPS, limitandosi a riproporre in modo generico la sua rivendicazione a vedersi riconosciuti 12 punti.
Neanche individua, il sempre con riguardo alle GPS, una specifica norma Pt_1 valutabile come discriminatoria e, pertanto, da disapplicare, dal momento che lo stesso richiama un presunto Allegato A al D.M. n. 60/2020 che reciterebbe “Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati in costanza di rapporto di impiego, sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica. Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati non in costanza di rapporto di impiego, sono considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali”. Tale disposizione, in realtà, non si ritrova in alcun allegato al citato D.M. quello che, invece, prevede per il caso di specie la disciplina regolamentare di cui al D.M. n. 60/2020 si rinviene all'art. 15, comma 6 si dispone che “Il servizio militare di leva, il servizio sostitutivo assimilato per legge al servizio militare di leva e il servizio civile sono interamente valutabili, purché prestati in costanza di nomina”: dunque, una disciplina diversa da quella prevista per le graduatorie del personale ATA (che, come accennato, attribuisce al servizio prestato prima del rapporto un punteggio inferiore).
4 Ne segue che il non ha correttamente individuato la normativa applicabile al suo Pt_1 caso;
non ha corredato la sua domanda di sufficienti allegazioni e non ha documentato nemmeno la lesione del suo preteso diritto;
non ha preso posizione specifica (in termini di omessa pronuncia) sul percorso motivazionale della sentenza gravata, che ha riguardato soltanto la normativa relativa alla graduatoria del personale ATA, la sua conformità alle fonti primarie superiori e la sua corretta applicazione da parte del . CP_1
Pertanto, alla luce di quanto appena rilevato, deve essere rigettata la domanda del volta al riconoscimento in suo favore di 12 punti nelle Graduatorie Provinciali Pt_1
Scolastiche.
Quanto, invece, alla domanda relativa al riconoscimento di 6 punti nelle graduatorie ATA, al di là delle – pure presenti – carenze allegatorie e documentali, il diritto vantato non sussiste. Questo Collegio ritiene di non doversi discostare dalla recente pronuncia della
Cassazione n. 22429/2024, la quale ha fornito una interpretazione della normativa circa la differente valutazione del servizio militare di leva a seconda che sia o meno prestato in costanza di rapporto. Nello stesso senso, l'ancora più recente sentenza n. 17861 del 2025 (cfr. anche la n. 13705/2025).
In primo luogo occorre osservare che molti dei precedenti apparentemente favorevoli al lavoratore, come la sentenza n. 5679/2020 della Cassazione che lo stesso cita nel ricorso introduttivo di primo grado, riguardano una tematica diversa da quella all'esame: la tematica relativa alla totale omissione della valutazione del servizio militare reso non in costanza di rapporto, quale consentita dal già vigente D.M. n. 44/2011 (art. 2, comma sesto), certamente illegittimo in parte qua come statuito da quella pronuncia che lo aveva disapplicato per contrasto con l'art. 52 Cost.. Qui invece si dibatte della più ristretta tematica relativa alla possibilità che, nelle graduatorie per l'accesso alla scuola, come nei concorsi, siano attribuiti punteggi diversi al servizio militare o al servizio civile sostitutivo, a seconda che essi siano prestati in costanza di rapporto o autonomamente da esso.
Anzitutto, l'odierno appellante ritiene che sia applicabile al caso di specie l'art. 569 del
T.U. n. 297/1994, ai sensi del quale “il periodo di servizio militare di leva (...) è valido a tutti gli effetti”, qualificandolo norma speciale per il personale amministrativo della scuola da interpretare estensivamente.
Tale tesi, tuttavia, è destituita di ogni fondamento, dal momento che l'art. 569 citato non riguarda la valutazione del servizio militare (o sostitutivo) nei concorsi o nelle graduatorie, bensì la ricostruzione della carriera. Inoltre, anche volendo considerare tale norma, si deve
5 osservare che essa si limita a confermare la valutabilità di entrambe le tipologie di servizio di leva, ma non impone alcuna equiparazione tra le stesse e non lede dunque la discrezionalità dell'Amministrazione nella valutazione dei titoli, esercitata con il D.M. n. 50/2021.
Ciò precisato, e dunque a prescindere dalla applicabilità del ridetto art. 569, il si Pt_1 duole della legittimità della previsione del D.M. n. 50/2021, per il quale:
- il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati in costanza di rapporto di impiego, sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica (All.
A, punto A, primo inciso);
- il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati non in costanza di rapporto di impiego, sono considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali (All. A, punto A, secondo inciso);
- è considerato come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali anche il servizio civile volontario svolto dopo l'abolizione dell'obbligo di leva (All. A, terzo inciso);
- il servizio valutabile è in generale quello "effettivamente prestato" (punto 1 delle note alla Tabella di valutazione) ed in particolare, qualora, come nel caso del servizio militare o sostitutivo, sia prevista per legge la conservazione del posto senza assegni, i corrispondenti periodi sono computati "nell'anzianità di servizio a tutti gli effetti".
In sostanza, secondo la Tabella allegata al D.M., letta alla luce dei criteri appena detti, i servizi nelle specifiche qualifiche di cui a tale Tabella (assistente amministrativo;
assistente tecnico;
collaboratore scolastico etc.), se svolti in costanza di rapporto attribuiscono 0,60 punti per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni per le supplenze riguardanti le medesime qualifiche o qualifiche assimilate nella Tabella, fino ad un massimo di 6 punti annui, mentre i servizi prestati alle dirette dipendenze di altre P.A. (come è ritenuto il servizio militare prima dell'assunzione), attribuiscono 0,15 punti per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 giorni fino ad un massimo di punti 0,60 annui.
Convertendo i punteggi sul piano del servizio militare o sostitutivo, ne deriva, secondo i criteri sopra riepilogati, che, per esso, se prestato in costanza di rapporto, spettano, per le graduatorie riguardanti la medesima qualifica del rapporto preesistente, 0,60 punti per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni, fino ad un massimo di 6 punti annui, mentre, se prestato non in costanza di rapporto, spettano 0,15 punti per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 giorni fino ad un massimo di punti 0,60 annui.
Questo diverso sistema valutativo del servizio militare di leva, a seconda che sia stato o meno svolto in costanza di rapporto, è conforme a quanto statuito dall'art. 2050 del Codice
6 dell'Ordinamento Militare. Tale disposizione, difatti, al comma 1 richiede la valorizzazione del servizio militare, per concorsi e graduatorie di accesso "con lo stesso punteggio" proprio dei "servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici" e ciò è quanto esattamente attribuito dal D.M. per chi lo abbia prestato non in costanza di rapporto. Al comma 2, invece, non afferma esplicitamente quale sia il punteggio da attribuire ai periodi di servizio militare resi in pendenza di rapporto di lavoro, ma ne richiede la considerazione "a tutti gli effetti".
La norma primaria, pertanto, altro non fa che imporre l'obbligo di osservare, per i servizi non in costanza di rapporto, il principio dell'attribuzione di un punteggio pari e comunque non inferiore a quello previsto per i servizi presso altri enti pubblici e, per i servizi resi in costanza di rapporto con l'Amministrazione scolastica, di valorizzarli "a tutti gli effetti", con ciò indirizzando nel senso che, quando ricorra quel presupposto, lo svolgimento del servizio militare sostitutivo deve essere equivalente al servizio effettivamente reso.
La differenziazione nell'attribuzione dei punteggi fra l'uno e l'altro servizio, invero, non è irragionevole, ma è lasciata – lo si ripete – alla discrezione dell'Amministrazione. Anzi, deve addirittura evidenziarsi, al contrario, che sarebbe l'attribuzione del medesimo punteggio a non essere giustificabile, dal momento che siamo in presenza di due fattispecie tutt'altro che equiparabili. Da un lato, infatti, vi è l'esigenza di tutelare, ai fini dell'accesso ad un futuro rapporto lavorativo, il soggetto che è stato costretto ad interrompere il rapporto in corso per adempiere agli obblighi di leva. Tale esigenza, invece, non si riscontra nel diverso caso di un soggetto che ha svolto il servizio di leva senza dover, tuttavia, interrompere un rapporto lavorativo con l'Amministrazione.
Quest'ultimo servizio va valorizzato, per garantire che lo svolgimento del servizio militare o sostitutivo non sia in generale ragione di pregiudizio ed assicurare coerenza con l'art. 52, co. 2, Cost., ma la situazione è diversa da quella che si realizza nello specifico quando il servizio sia svolto in costanza di rapporto, in cui proprio l'ulteriore necessità di mantenere coerenza con l'art. 52, co. 2 cit., giustifica il diverso trattamento.
Il D.M., regolando le graduatorie ATA per l'accesso alla scuola, è rispettoso delle norme primarie, perché esso ha attribuito comunque un punteggio e quindi ha riconosciuto un vantaggio come conseguenza dello svolgimento del servizio militare o sostitutivo, ma ha anche correttamente differenziato le due situazioni poc'anzi descritte, tramite l'attribuzione di un maggior punteggio per lo svolgimento del servizio in costanza di rapporto nella medesima qualifica ed un minore punteggio per il previo autonomo svolgimento di un servizio qualsiasi presso la P.A., ivi compreso il servizio militare o sostitutivo.
7 Come questo Collegio ha già statuito con la sentenza n. 1063/2024 (Pres. e rel. Nettis;
in termini la sentenza n. 1525/2025 e la n. 2503/2025) in identica fattispecie, “altrimenti si tratterebbero in modo uguale due situazioni profondamente differenti: nel nostro ordinamento il servizio militare reso in costanza di rapporto – così come la malattia, l'infortunio, la gravidanza, il puerperio ed altre situazioni ritenute meritevoli di tutela (v. art. 2110 c.c. e d.lgs. C.P.S. n. 303/1946, che ha implicitamente abrogato l'art. 2111, 1° comma, c.p.c.) – costituisce una legittima causa di sospensione del rapporto di lavoro con diritto del soggetto assente alla conservazione del posto e al mantenimento del trattamento retributivo e contributivo come se avesse effettivamente lavorato. L'assegnazione al lavoratore chiamato alle armi in costanza di rapporto del medesimo punteggio che avrebbe conseguito se avesse lavorato costituisce, dunque, un corollario del sovrastante principio di piena tutela di tale situazione in ambito lavorativo. All'opposto, in mancanza di un rapporto di impiego con il
, il servizio militare prestato dall'appellante non può essere Controparte_1 equiparato a quello “reso nella medesima qualifica” (valutato con punti 6 per anno) ma soltanto a quello “reso alle dipendenze di altre amministrazioni statali” (valutato con punti
0,60 per anno)….Con riguardo al servizio di leva in costanza di nomina (non) può invero fondatamente parlarsi di discriminazione, dovendosi ritenere che colui che è temporaneamente assente dal servizio per assolvere l'obbligo di leva (con diritto alla conservazione del posto) non debba essere penalizzato rispetto a coloro che tale obbligo non hanno dovuto assolvere;
al contrario, una simile considerazione non avrebbe senso nel caso di servizio di leva prestato prima di qualsiasi incarico, caso in cui il servizio di leva non è differente da altre situazioni, obiettive ed indipendenti dalla volontà del singolo (ad es., la malattia), che potrebbero ritardare l'accesso al servizio. In definitiva, solo per il servizio prestato in costanza di nomina è preminente l'esigenza di apprestare una misura di compensazione, essendo il servizio militare causa di sospensione del rapporto di lavoro indipendente dalla volontà del cittadino lavoratore. Un effettivo pregiudizio alla posizione di lavoro (art. 52 Cost.) del dipendente deriva solamente qualora questi, già nominato, sia pure con contratto a tempo determinato, sia chiamato a svolgere il servizio militare o il servizio civile sostitutivo, poiché, diversamente, si consumerebbe una disparità di trattamento a danno di tutti coloro che hanno prestato servizio nell'interesse della Nazione. Per le ragioni anzidette, non può dirsi illegittima la denunciata diversità di valutazione ai fini del punteggio, nei provvedimenti impugnati, del servizio militare (ovvero sostitutivo) prestato in mancanza
8 di un rapporto di lavoro in atto, ai fini dell'immissione nelle graduatorie per il personale
ATA.”.
In conclusione, deve condividersi il principio di diritto enunciato dalla citata Cass. n.
22429/2024: “in tema di impiego scolastico e di graduatorie di circolo e d'istituto di terza fascia non è illegittimo il D.M. n. 50 del 2021, riguardante il personale ATA, nella parte in cui esso attribuisce, a chi abbia prestato servizio militare in costanza di rapporto di lavoro, un punteggio maggiore, per le graduatorie riguardanti la medesima qualifica del rapporto preesistente e pari a quello del servizio effettivo reso in tale qualifica, rispetto al punteggio, comunque aggiuntivo, ma nella minore misura pari a quella propria del servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali, che è attribuito a chi abbia prestato il servizio militare o sostitutivo non in costanza di rapporto”.
A tanto segue il rigetto integrale dell'appello.
Le spese di lite del grado vanno compensate in presenza di un palese contrasto giurisprudenziale, quantomeno fino alla pronuncia n. 22429/2024 della Cassazione, intervenuta in corso di gravame.
Infine, deve darsi atto della sussistenza, a carico dell'appellante, dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sull'appello di , depositato il 12.2.2025, Parte_1 avverso la sentenza del Tribunale del Lavoro di Velletri n. 1776/2024 del 12.12.2024 nei confronti del , così provvede: Controparte_1
- Rigetta l'appello;
- Compensa fra le parti le spese di lite del grado;
- Dà atto che per l'appellante sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.
Così deciso in Roma, il 15.10.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Maria Giulia Cosentino Vito Francesco Nettis
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