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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 12/11/2025, n. 4834 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 4834 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo in funzione di Giudice del Lavoro e in persona della
Giudice LA MA, nella causa iscritta al N. 6982/2025 R.G.L., promossa
D A
, rappresentato e difeso dall' avv. D'ALEO Parte_1
SAVERIO ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in
ZZ AT
- ricorrente -
C O N T R O
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e CP_1
difeso dall'avv. MORREALE AGNELLO GABRIELE ed elettivamente domiciliato presso VIA LAURANA 59 PALERMO
- resistente -
A seguito dell'udienza sostituita con note scritte del 01/10/2025, per la quale si dà atto che ambo le parti hanno tempestivamente ricevuto avviso dalla
Cancelleria e depositato note, esaminate le medesime, ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico,
S E N T E N Z A
Completa di dispositivo e motivi della decisione:
D I S P O S I T I V O La giudice, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, rigetta il ricorso, confermando che parte ricorrente non si trovava né si trova nelle condizioni sanitarie previste per la concessione dell'indennità di accompagnamento e dei benefici, ex art. 3, comma 3, L. n. 104/1992.
Nulla sulle spese.
1 Pone definitivamente a carico dell' le spese della consulenza tecnica, CP_1
espletata nel corso dell'accertamento tecnico preventivo, liquidate con separato decreto.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 07/05/2025, parte ricorrente, a seguito di contestazione delle conclusioni formulate dal consulente tecnico di ufficio in sede di accertamento tecnico preventivo previsto dall'art. 445 bis c.p.c., presentava rituale opposizione chiedendo riconoscersi la sussistenza dei requisiti sanitari, per la fruizione delle prestazioni assistenziali oggetto della sua pretesa
(indennità di accompagnamento e benefici ex art. 3, comma 3, L. n. 104/1992).
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, resisteva in giudizio l CP_1
chiedendo verificarsi le condizioni di ammissibilità della domanda, dichiararsi la insussistenza del diritto vantato ex adverso in difetto dei requisiti sanitari e/o socio economici, rigettarsi il ricorso perché infondato.
In particolare, l' , dopo avere ritenuto esente da qualunque vizio la CP_2
relazione del c.t.u. in sede di accertamento tecnico preventivo, ha rilevato che il diritto alla chiesta prestazione assistenziale era subordinato anche alla sussistenza di specifici requisiti socio economici, in ordine ai quali parte ricorrente non aveva fornito alcuna prova.
La causa, senza ulteriore istruzione rispetto alla C.T.U. medico legale espletata in fase di A.T.P., ritenuta sufficiente la documentazione medica prodotta in atti e le relazioni di consulenza d'ufficio della fase di ATP e di parte, veniva rinviata per la decisione a udienza sostituita con note scritte.
Nelle note conclusionali e sostitutive dell'udienza, il procuratore della parte ricorrente insisteva nei propri atti e argomentava le sue conclusioni e richieste;
indi, la causa viene decisa con la presente sentenza completa di dispositivo e motivi della decisione, mediante il suo deposito nel fascicolo telematico.
Il ricorso va rigettato.
2 Orbene, nella specie, il c.t.u. della fase di A.T.P. ha concluso il suo giudizio ritenendo che parte ricorrente non fosse né sia in possesso dei requisiti sanitari per la fruizione dell'indennità di accompagnamento e dei benefici ex art. 3, comma 3, L. n. 104/1992.
La relazione di C.T.U., immune da vizi, va condivisa e richiamata, in particolare con riferimento alla ritenuta insussistenza di un consistente difetto di autonomia, avendo il periziato conservato integra sia la funzione deambulatoria che la possibilità di compiere in modo autonomo gli atti quotidiani della vita, non necessitando altresì di un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella vita individuale o in quella di relazione.
Le osservazioni contenute nella Consulenza di parte depositata in allegato al ricorso, fondate sulla medesima documentazione medica su cui il predetto
CTU aveva fondato il proprio giudizio, non contraddicono l'accertamento effettuato in fase di A.T.P., non restituendo un quadro di assoluta assenza di autonomia del ricorrente nel compimento anche di singoli atti, quotidianamente necessari, né di necessità di un intervento assistenziale permanente e globale nella vita individuale o di relazione.
Il ricorso va, quindi, rigettato.
Le spese di lite non possono essere poste a carico di parte ricorrente, che ha presentato dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c., poiché la domanda non risulta manifestamente infondata e temeraria.
Le spese della consulenza tecnica, già liquidate provvisoriamente nel corso del giudizio di accertamento tecnico preventivo, vanno poste definitivamente a carico dell' CP_1
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo, lì 12/11/2025 – a seguito dell'udienza sostituita con note scritte del 01/10/2025
LA GIUDICE
LA MA
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo in funzione di Giudice del Lavoro e in persona della
Giudice LA MA, nella causa iscritta al N. 6982/2025 R.G.L., promossa
D A
, rappresentato e difeso dall' avv. D'ALEO Parte_1
SAVERIO ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in
ZZ AT
- ricorrente -
C O N T R O
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e CP_1
difeso dall'avv. MORREALE AGNELLO GABRIELE ed elettivamente domiciliato presso VIA LAURANA 59 PALERMO
- resistente -
A seguito dell'udienza sostituita con note scritte del 01/10/2025, per la quale si dà atto che ambo le parti hanno tempestivamente ricevuto avviso dalla
Cancelleria e depositato note, esaminate le medesime, ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico,
S E N T E N Z A
Completa di dispositivo e motivi della decisione:
D I S P O S I T I V O La giudice, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, rigetta il ricorso, confermando che parte ricorrente non si trovava né si trova nelle condizioni sanitarie previste per la concessione dell'indennità di accompagnamento e dei benefici, ex art. 3, comma 3, L. n. 104/1992.
Nulla sulle spese.
1 Pone definitivamente a carico dell' le spese della consulenza tecnica, CP_1
espletata nel corso dell'accertamento tecnico preventivo, liquidate con separato decreto.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 07/05/2025, parte ricorrente, a seguito di contestazione delle conclusioni formulate dal consulente tecnico di ufficio in sede di accertamento tecnico preventivo previsto dall'art. 445 bis c.p.c., presentava rituale opposizione chiedendo riconoscersi la sussistenza dei requisiti sanitari, per la fruizione delle prestazioni assistenziali oggetto della sua pretesa
(indennità di accompagnamento e benefici ex art. 3, comma 3, L. n. 104/1992).
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, resisteva in giudizio l CP_1
chiedendo verificarsi le condizioni di ammissibilità della domanda, dichiararsi la insussistenza del diritto vantato ex adverso in difetto dei requisiti sanitari e/o socio economici, rigettarsi il ricorso perché infondato.
In particolare, l' , dopo avere ritenuto esente da qualunque vizio la CP_2
relazione del c.t.u. in sede di accertamento tecnico preventivo, ha rilevato che il diritto alla chiesta prestazione assistenziale era subordinato anche alla sussistenza di specifici requisiti socio economici, in ordine ai quali parte ricorrente non aveva fornito alcuna prova.
La causa, senza ulteriore istruzione rispetto alla C.T.U. medico legale espletata in fase di A.T.P., ritenuta sufficiente la documentazione medica prodotta in atti e le relazioni di consulenza d'ufficio della fase di ATP e di parte, veniva rinviata per la decisione a udienza sostituita con note scritte.
Nelle note conclusionali e sostitutive dell'udienza, il procuratore della parte ricorrente insisteva nei propri atti e argomentava le sue conclusioni e richieste;
indi, la causa viene decisa con la presente sentenza completa di dispositivo e motivi della decisione, mediante il suo deposito nel fascicolo telematico.
Il ricorso va rigettato.
2 Orbene, nella specie, il c.t.u. della fase di A.T.P. ha concluso il suo giudizio ritenendo che parte ricorrente non fosse né sia in possesso dei requisiti sanitari per la fruizione dell'indennità di accompagnamento e dei benefici ex art. 3, comma 3, L. n. 104/1992.
La relazione di C.T.U., immune da vizi, va condivisa e richiamata, in particolare con riferimento alla ritenuta insussistenza di un consistente difetto di autonomia, avendo il periziato conservato integra sia la funzione deambulatoria che la possibilità di compiere in modo autonomo gli atti quotidiani della vita, non necessitando altresì di un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella vita individuale o in quella di relazione.
Le osservazioni contenute nella Consulenza di parte depositata in allegato al ricorso, fondate sulla medesima documentazione medica su cui il predetto
CTU aveva fondato il proprio giudizio, non contraddicono l'accertamento effettuato in fase di A.T.P., non restituendo un quadro di assoluta assenza di autonomia del ricorrente nel compimento anche di singoli atti, quotidianamente necessari, né di necessità di un intervento assistenziale permanente e globale nella vita individuale o di relazione.
Il ricorso va, quindi, rigettato.
Le spese di lite non possono essere poste a carico di parte ricorrente, che ha presentato dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c., poiché la domanda non risulta manifestamente infondata e temeraria.
Le spese della consulenza tecnica, già liquidate provvisoriamente nel corso del giudizio di accertamento tecnico preventivo, vanno poste definitivamente a carico dell' CP_1
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo, lì 12/11/2025 – a seguito dell'udienza sostituita con note scritte del 01/10/2025
LA GIUDICE
LA MA
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