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Sentenza 24 gennaio 2025
Sentenza 24 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 24/01/2025, n. 130 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 130 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Composta dai seguenti Magistrati: dr. Annalisa Gianfelice, Presidente;
dr. Paola De Nisco, Consigliere;
dr. Vito Savino, Consigliere rel.; ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado iscritta al n.562/22 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2022, promossa
DA
(c.f. ), rappresentata e difesa, in virtù di procura Parte_1 C.F._1
speciale alle liti, dall'Avv. Luca Pascucci;
appellante
CONTRO
(c.f. , rappresentata e difesa, in virtù di Controparte_1 P.IVA_1
procura generale alle liti, dall'Avv. Fabrizio Maria Ciano;
appellata
CON L'INTERVENTO DI
(c.f. , che partecipa al giudizio per il tramite della mandataria Controparte_2 P.IVA_2
(c.f. ), quest'ultima rappresentata e difesa, in virtù di procura Controparte_3 P.IVA_3
speciale alle liti, dall'Avv. Gabriele Giorgi;
(c.f. ), rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale alle Controparte_4 P.IVA_4
liti, dall'Avv. Gabriele Giorgi;
1 interventori avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo in tema di contratti bancari;
conclusioni: parte appellante: “Piaccia all'Ill.ma Corte di Appello di Ancona, per le motivazioni tutte di cui alla narrativa del presente atto che si intendono ivi integralmente trascritte e riportate, in totale riforma della impugnata sentenza nr. 1141/2021 del Tribunale di Macerata, previa sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza oggi impugnata, accogliere la domanda di appello proposta con il presente atto dalla e, quindi, accogliere la Parte_1
domanda e/o le domande tutte proposte dalla da considerarsi ivi Parte_1
integralmente trascritte e riportate, nell'atto introduttivo della causa civile nr. 3619/2019 R.G. del Tribunale di Macerata e revocare il decreto ingiuntivo opposto perché nullo, inammissibile
e/o infondato in fatto ed in diritto. Con vittoria di spese e compensi professionali oltre Iva e
Cap di legge, di entrambi i gradi di giudizio e con distrazione delle spese e dei compensi professionali di causa in favore dello scrivente difensore ex art. 93 c.p.c.”; parte appellata: “disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, respingere tutte le domande di gravame formulate ex adverso siccome infondate in fatto e in diritto e confermare così la sentenza impugnata n. 1141/2021 emessa dal Tribunale ordinario di Macerata in data
01.12.2021”;
“disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, respingere tutte le Controparte_5
domande di gravame formulate ex adverso siccome infondate in fatto e in diritto e confermare così la sentenza impugnata n. 1141/2021 emessa dal Tribunale ordinario di Macerata in data
01.12.2021”;
“disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, respingere tutte le Controparte_4
domande di gravame formulate ex adverso siccome infondate in fatto e in diritto e confermare così la sentenza impugnata n. 1141/2021 emessa dal Tribunale ordinario di Macerata in data
01.12.2021”;
MOTIVI DELLA DECISIONE
2 Lo svolgimento del giudizio di primo grado è adeguatamente delineato nell'atto di appello, nella comparsa di risposta di parte appellata e nella sentenza impugnata, cui si rinvia e che ivi si abbiano per integralmente richiamati, dai quali, peraltro, emerge compiutamente il thema decidendum, così come appunto consolidatosi nel corso del giudizio.
Appare, pertanto, superfluo indugiare nella ricapitolazione degli accadimenti processuali e delle correlate deduzioni difensive svolte dalle parti e, di contro, risulta più proficuo procedere all'immediata delibazione dell'unico motivo in cui si esaurisce il tempestivo appello.
*******
I. L'unico motivo censura la sentenza impugnata laddove ha omesso di dichiarare la nullità della fideiussione rilasciata tramite scrittura privata del 14.6.2013 e sottesa al decreto ingiuntivo opposto, attuativa, secondo la prospettazione difensiva in esame, di una intesa anticoncorrenziale a monte e, dunque, affetta da nullità testuale ai sensi della norma di cui all'ultimo comma dell'art. 2 della legge n. 287 del 1990.
Il motivo è infondato.
Come noto, “i contratti di fideiussione "a valle" di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett.
a) della l. n. 287 del 1990 e 101 del TFUE, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3 della legge citata e dell'art. 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducono quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata - perché restrittive, in concreto, della libera concorrenza -, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti (così, Sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n.
41994 del 30/12/2021)”.
Declinando tale principio al caso di specie, occorre osservare che nel primo grado di giudizio la difesa opponente non ha fornito alcun elemento probatorio, tampoco di adeguata consistenza inferenziale e nemmeno sul piano della mera allegazione, idoneo a far ritenere che Parte_1
non avrebbe rilasciato la fideiussione in carenza delle clausole con cui è stata compiuta
[...]
deroga alle norme di cui all'art. 1957 c.c.,
3 Di contro, appare evidente che avrebbe rilasciato la fideiussione anche in Parte_1
carenza della clausola derogatoria alle norme di cui all'art. 1957 c.c., conseguendo così un più attenuato regime di responsabilità personale e, dunque, una più ampia utilità sostanziale.
Occorre poi chiarire che le norme di cui all'art. 1957 c.c. prevedono termini di decadenza (in tal senso, ossia in ordine alla natura decadenziale dei termini contemplati dalla norma in esame, tra tante, Sentenza della Corte di Cassazione n. 18779 del 28/07/2017, Sentenza della Corte di
Cassazione n. 1724 del 29/01/2016, Sentenza della Corte di Cassazione n. 13078 del
21/05/2008).
La decadenza deve essere eccepita dalla parte, nel rispetto dei termini di preclusione, così come previsto dalla norma di cui all'art. 2969 c.c., salva la dirette inerenza a materie sottratte alla disponibilità delle parti.
Tuttavia, come noto, le norme di cui all'art. 1957 c.c. sono derogabili dall'autonomia privata.
Invero, “la decadenza del creditore dall'obbligazione fideiussoria, ai sensi dell'art. 1957 cod. civ., per effetto della mancata tempestiva proposizione delle azioni contro il debitore principale può formare oggetto di rinunzia preventiva da parte del fideiussore, trattandosi di pattuizione affidata alla disponibilità delle parti, che non urta contro alcun principio di ordine pubblico, comportando soltanto l'assunzione, da parte del fideiussore, del maggior rischio inerente alle condizioni patrimoniali del debitore (così, Sentenza della Corte di Cassazione n. 12456 del
09/12/1997; nei medesimi termini, Ordinanza della Corte di Cassazione n. 21867 del
24/09/2013 nonché Ordinanza della Corte di Cassazione n. 28943 del 04/12/2017)”.
Orbene, nel primo grado di giudizio ovvero la parte convenuta in senso Parte_1
sostanziale, non ha sollevato alcuna tempestiva eccezione di decadenza (omettendo finanche la mera allegazione della circostanza della tardiva proposizione dell'istanza giudiziale nei confronti del debitore garantito), limitandosi, nell'atto introduttivo del giudizio a cognizione piena, a lamentare la nullità assoluta della fideiussione.
Tale inerzia impedisce che dall'eventuale dichiarazione di nullità della clausola di deroga alle norme di cui all'art. 1957 c.c., e dunque di reviviscenza della portata effettuale di esse, possa derivare la caducazione dell'obbligazione di garanzia gravante su . Parte_1
4 Nonostante la portata dirimente di quanto testè osservato, si avverte l'esigenza di ribadire che il fideiussore, disattendendo il proprio onere probatorio, non ha dimostrato la sussistenza della lamentata intesa anticoncorrenziale, limitandosi, al riguardo, a richiamare il provvedimento della Banca d'Italia n. 55 del 2005 ed il c.d. schema A.B.I. approntato nel 2003.
Tali documenti si rivelano insufficienti a lumeggiare l'avvenuta alterazione della concorrenza nel senso prospettato dalla difesa opponente.
In primo luogo, non vi è la necessaria sovrapposizione cronologica tra la portata effettuale del provvedimento della Banca d'Italia, che ha svolto una ricognizione del mercato limitata gli anni
2003 e 2004, e l'epoca in cui ebbe a rilasciare la fideiussione né, a fronte Parte_1
della concreta irrilevanza probatoria del richiamato provvedimento, la difesa opponente ha fornito ulteriori elementi volti a dimostrare la sussistenza di intese anticoncorrenziali nel giugno del 2013.
In secondo luogo, occorre esprimere la necessità di rifuggire dal convincimento che l'intesa anticoncorrenziale possa essere dimostrata per il solo tramite della corrispondenza della formulazione letterale tra le clausole predisposte dall'associazione di categoria e quelle inserite nei moduli approntati dall'impresa associata, ciò che di per sé si configura come accadimento assolutamente neutro e fisiologico.
Di contro, è necessario provare almeno che la maggior parte delle imprese abbiano adottato tali clausole in un determinato contesto temporale e, ciò che più rileva, per conseguire vantaggi indebiti che vanno oltre la mera convenienza dal derogare ad una specifica norma.
Invero, muovendo dall'assunto della natura derogabile dalle disposizioni di cui all'art. 1957 c.c.
e dall'evidente convenienza dall'affrancarsi dal rispetto dell'onere di promuovere un giudizio nel termine di sei mesi, non si comprende perché debba rimandare ad uno scenario patologico il parallelo proposito di tutte le banca, avvinte peraltro dalle medesime esigenze circa il contenimento dei rischi, di avvalersi di tale natura derogabile.
Tanto premesso, vi è che tampoco si registra una sovrapposizione letterale tra la clausola contemplata dal modello A.B.I. e quella inserita nella scrittura privata del 14.6.2013.
5 II. Alla luce di quanto osservato, l'appello deve essere rigettato e la sentenza impugnata deve ricevere integrale conferma.
III. La liquidazione delle spese del grado deve avvenire in ragione della soccombenza, attesa la carenza di circostanze idonee a sostenere ipotesi di compensazione integrale o parziale.
La difesa di parte appellata ha svolto attività nelle fasi studio ed introduttiva.
In ragione dell'impegno effettivamente profuso e resosi necessario, occorre attenersi ai valori minimi per entrambe le fasi.
La difesa di ha svolto attività nelle fasi studio ed introduttiva. Controparte_5
In ragione dell'impegno effettivamente profuso e resosi necessario, occorre attenersi ai valori minimi per entrambe le fasi.
La difesa di ha svolto attività nelle fasi studio, introduttiva e decisionale. Controparte_4
In ragione dell'impegno effettivamente profuso e resosi necessario, occorre attenersi ai valori minimi per tutte e tre le fasi.
L'esito dell'appello evidenzia di per sé la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del d.p.r. n. 115 del 2002.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Ancona, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore domanda ed eccezione assorbita o rigettata, così decide:
- rigetta l'appello e conferma integralmente la sentenza impugnata;
- condanna all'immediato pagamento, in favore di Parte_1 Controparte_1
delle spese del presente grado, che si liquidano in euro 1.028,00 per compenso,
[...]
oltre rimborso forfetario in misura massima, c.p.a. ed IVA;
- condanna all'immediato pagamento, in favore di delle Parte_1 Controparte_5
spese del presente grado, che si liquidano in euro 1.028,00 per compenso, oltre rimborso forfetario in misura massima, c.p.a. ed IVA;
- condanna all'immediato pagamento, in favore di Parte_1 Controparte_4
delle spese del presente grado, che si liquidano in euro 1.984,00 per compenso, oltre rimborso forfetario in misura massima, c.p.a. ed IVA;
6 - dà atto della sussistenza, nei confronti di parte appellante, dei presupposti contemplati dall'art.13, comma 1 quater, del d.p.r. n. 115 del 2002.
Ancona, 23.1.2025
Il Presidente
Dott.ssa Annalisa Gianfelice
Il Consigliere Est.
Dott. Vito Savino
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Composta dai seguenti Magistrati: dr. Annalisa Gianfelice, Presidente;
dr. Paola De Nisco, Consigliere;
dr. Vito Savino, Consigliere rel.; ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado iscritta al n.562/22 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2022, promossa
DA
(c.f. ), rappresentata e difesa, in virtù di procura Parte_1 C.F._1
speciale alle liti, dall'Avv. Luca Pascucci;
appellante
CONTRO
(c.f. , rappresentata e difesa, in virtù di Controparte_1 P.IVA_1
procura generale alle liti, dall'Avv. Fabrizio Maria Ciano;
appellata
CON L'INTERVENTO DI
(c.f. , che partecipa al giudizio per il tramite della mandataria Controparte_2 P.IVA_2
(c.f. ), quest'ultima rappresentata e difesa, in virtù di procura Controparte_3 P.IVA_3
speciale alle liti, dall'Avv. Gabriele Giorgi;
(c.f. ), rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale alle Controparte_4 P.IVA_4
liti, dall'Avv. Gabriele Giorgi;
1 interventori avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo in tema di contratti bancari;
conclusioni: parte appellante: “Piaccia all'Ill.ma Corte di Appello di Ancona, per le motivazioni tutte di cui alla narrativa del presente atto che si intendono ivi integralmente trascritte e riportate, in totale riforma della impugnata sentenza nr. 1141/2021 del Tribunale di Macerata, previa sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza oggi impugnata, accogliere la domanda di appello proposta con il presente atto dalla e, quindi, accogliere la Parte_1
domanda e/o le domande tutte proposte dalla da considerarsi ivi Parte_1
integralmente trascritte e riportate, nell'atto introduttivo della causa civile nr. 3619/2019 R.G. del Tribunale di Macerata e revocare il decreto ingiuntivo opposto perché nullo, inammissibile
e/o infondato in fatto ed in diritto. Con vittoria di spese e compensi professionali oltre Iva e
Cap di legge, di entrambi i gradi di giudizio e con distrazione delle spese e dei compensi professionali di causa in favore dello scrivente difensore ex art. 93 c.p.c.”; parte appellata: “disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, respingere tutte le domande di gravame formulate ex adverso siccome infondate in fatto e in diritto e confermare così la sentenza impugnata n. 1141/2021 emessa dal Tribunale ordinario di Macerata in data
01.12.2021”;
“disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, respingere tutte le Controparte_5
domande di gravame formulate ex adverso siccome infondate in fatto e in diritto e confermare così la sentenza impugnata n. 1141/2021 emessa dal Tribunale ordinario di Macerata in data
01.12.2021”;
“disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, respingere tutte le Controparte_4
domande di gravame formulate ex adverso siccome infondate in fatto e in diritto e confermare così la sentenza impugnata n. 1141/2021 emessa dal Tribunale ordinario di Macerata in data
01.12.2021”;
MOTIVI DELLA DECISIONE
2 Lo svolgimento del giudizio di primo grado è adeguatamente delineato nell'atto di appello, nella comparsa di risposta di parte appellata e nella sentenza impugnata, cui si rinvia e che ivi si abbiano per integralmente richiamati, dai quali, peraltro, emerge compiutamente il thema decidendum, così come appunto consolidatosi nel corso del giudizio.
Appare, pertanto, superfluo indugiare nella ricapitolazione degli accadimenti processuali e delle correlate deduzioni difensive svolte dalle parti e, di contro, risulta più proficuo procedere all'immediata delibazione dell'unico motivo in cui si esaurisce il tempestivo appello.
*******
I. L'unico motivo censura la sentenza impugnata laddove ha omesso di dichiarare la nullità della fideiussione rilasciata tramite scrittura privata del 14.6.2013 e sottesa al decreto ingiuntivo opposto, attuativa, secondo la prospettazione difensiva in esame, di una intesa anticoncorrenziale a monte e, dunque, affetta da nullità testuale ai sensi della norma di cui all'ultimo comma dell'art. 2 della legge n. 287 del 1990.
Il motivo è infondato.
Come noto, “i contratti di fideiussione "a valle" di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett.
a) della l. n. 287 del 1990 e 101 del TFUE, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3 della legge citata e dell'art. 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducono quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata - perché restrittive, in concreto, della libera concorrenza -, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti (così, Sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n.
41994 del 30/12/2021)”.
Declinando tale principio al caso di specie, occorre osservare che nel primo grado di giudizio la difesa opponente non ha fornito alcun elemento probatorio, tampoco di adeguata consistenza inferenziale e nemmeno sul piano della mera allegazione, idoneo a far ritenere che Parte_1
non avrebbe rilasciato la fideiussione in carenza delle clausole con cui è stata compiuta
[...]
deroga alle norme di cui all'art. 1957 c.c.,
3 Di contro, appare evidente che avrebbe rilasciato la fideiussione anche in Parte_1
carenza della clausola derogatoria alle norme di cui all'art. 1957 c.c., conseguendo così un più attenuato regime di responsabilità personale e, dunque, una più ampia utilità sostanziale.
Occorre poi chiarire che le norme di cui all'art. 1957 c.c. prevedono termini di decadenza (in tal senso, ossia in ordine alla natura decadenziale dei termini contemplati dalla norma in esame, tra tante, Sentenza della Corte di Cassazione n. 18779 del 28/07/2017, Sentenza della Corte di
Cassazione n. 1724 del 29/01/2016, Sentenza della Corte di Cassazione n. 13078 del
21/05/2008).
La decadenza deve essere eccepita dalla parte, nel rispetto dei termini di preclusione, così come previsto dalla norma di cui all'art. 2969 c.c., salva la dirette inerenza a materie sottratte alla disponibilità delle parti.
Tuttavia, come noto, le norme di cui all'art. 1957 c.c. sono derogabili dall'autonomia privata.
Invero, “la decadenza del creditore dall'obbligazione fideiussoria, ai sensi dell'art. 1957 cod. civ., per effetto della mancata tempestiva proposizione delle azioni contro il debitore principale può formare oggetto di rinunzia preventiva da parte del fideiussore, trattandosi di pattuizione affidata alla disponibilità delle parti, che non urta contro alcun principio di ordine pubblico, comportando soltanto l'assunzione, da parte del fideiussore, del maggior rischio inerente alle condizioni patrimoniali del debitore (così, Sentenza della Corte di Cassazione n. 12456 del
09/12/1997; nei medesimi termini, Ordinanza della Corte di Cassazione n. 21867 del
24/09/2013 nonché Ordinanza della Corte di Cassazione n. 28943 del 04/12/2017)”.
Orbene, nel primo grado di giudizio ovvero la parte convenuta in senso Parte_1
sostanziale, non ha sollevato alcuna tempestiva eccezione di decadenza (omettendo finanche la mera allegazione della circostanza della tardiva proposizione dell'istanza giudiziale nei confronti del debitore garantito), limitandosi, nell'atto introduttivo del giudizio a cognizione piena, a lamentare la nullità assoluta della fideiussione.
Tale inerzia impedisce che dall'eventuale dichiarazione di nullità della clausola di deroga alle norme di cui all'art. 1957 c.c., e dunque di reviviscenza della portata effettuale di esse, possa derivare la caducazione dell'obbligazione di garanzia gravante su . Parte_1
4 Nonostante la portata dirimente di quanto testè osservato, si avverte l'esigenza di ribadire che il fideiussore, disattendendo il proprio onere probatorio, non ha dimostrato la sussistenza della lamentata intesa anticoncorrenziale, limitandosi, al riguardo, a richiamare il provvedimento della Banca d'Italia n. 55 del 2005 ed il c.d. schema A.B.I. approntato nel 2003.
Tali documenti si rivelano insufficienti a lumeggiare l'avvenuta alterazione della concorrenza nel senso prospettato dalla difesa opponente.
In primo luogo, non vi è la necessaria sovrapposizione cronologica tra la portata effettuale del provvedimento della Banca d'Italia, che ha svolto una ricognizione del mercato limitata gli anni
2003 e 2004, e l'epoca in cui ebbe a rilasciare la fideiussione né, a fronte Parte_1
della concreta irrilevanza probatoria del richiamato provvedimento, la difesa opponente ha fornito ulteriori elementi volti a dimostrare la sussistenza di intese anticoncorrenziali nel giugno del 2013.
In secondo luogo, occorre esprimere la necessità di rifuggire dal convincimento che l'intesa anticoncorrenziale possa essere dimostrata per il solo tramite della corrispondenza della formulazione letterale tra le clausole predisposte dall'associazione di categoria e quelle inserite nei moduli approntati dall'impresa associata, ciò che di per sé si configura come accadimento assolutamente neutro e fisiologico.
Di contro, è necessario provare almeno che la maggior parte delle imprese abbiano adottato tali clausole in un determinato contesto temporale e, ciò che più rileva, per conseguire vantaggi indebiti che vanno oltre la mera convenienza dal derogare ad una specifica norma.
Invero, muovendo dall'assunto della natura derogabile dalle disposizioni di cui all'art. 1957 c.c.
e dall'evidente convenienza dall'affrancarsi dal rispetto dell'onere di promuovere un giudizio nel termine di sei mesi, non si comprende perché debba rimandare ad uno scenario patologico il parallelo proposito di tutte le banca, avvinte peraltro dalle medesime esigenze circa il contenimento dei rischi, di avvalersi di tale natura derogabile.
Tanto premesso, vi è che tampoco si registra una sovrapposizione letterale tra la clausola contemplata dal modello A.B.I. e quella inserita nella scrittura privata del 14.6.2013.
5 II. Alla luce di quanto osservato, l'appello deve essere rigettato e la sentenza impugnata deve ricevere integrale conferma.
III. La liquidazione delle spese del grado deve avvenire in ragione della soccombenza, attesa la carenza di circostanze idonee a sostenere ipotesi di compensazione integrale o parziale.
La difesa di parte appellata ha svolto attività nelle fasi studio ed introduttiva.
In ragione dell'impegno effettivamente profuso e resosi necessario, occorre attenersi ai valori minimi per entrambe le fasi.
La difesa di ha svolto attività nelle fasi studio ed introduttiva. Controparte_5
In ragione dell'impegno effettivamente profuso e resosi necessario, occorre attenersi ai valori minimi per entrambe le fasi.
La difesa di ha svolto attività nelle fasi studio, introduttiva e decisionale. Controparte_4
In ragione dell'impegno effettivamente profuso e resosi necessario, occorre attenersi ai valori minimi per tutte e tre le fasi.
L'esito dell'appello evidenzia di per sé la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del d.p.r. n. 115 del 2002.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Ancona, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore domanda ed eccezione assorbita o rigettata, così decide:
- rigetta l'appello e conferma integralmente la sentenza impugnata;
- condanna all'immediato pagamento, in favore di Parte_1 Controparte_1
delle spese del presente grado, che si liquidano in euro 1.028,00 per compenso,
[...]
oltre rimborso forfetario in misura massima, c.p.a. ed IVA;
- condanna all'immediato pagamento, in favore di delle Parte_1 Controparte_5
spese del presente grado, che si liquidano in euro 1.028,00 per compenso, oltre rimborso forfetario in misura massima, c.p.a. ed IVA;
- condanna all'immediato pagamento, in favore di Parte_1 Controparte_4
delle spese del presente grado, che si liquidano in euro 1.984,00 per compenso, oltre rimborso forfetario in misura massima, c.p.a. ed IVA;
6 - dà atto della sussistenza, nei confronti di parte appellante, dei presupposti contemplati dall'art.13, comma 1 quater, del d.p.r. n. 115 del 2002.
Ancona, 23.1.2025
Il Presidente
Dott.ssa Annalisa Gianfelice
Il Consigliere Est.
Dott. Vito Savino
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