Sentenza 21 ottobre 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 21/10/2022, n. 1637 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 1637 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 21/10/2022
N. 01637/2022 REG.PROV.COLL.
N. 01481/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1481 del 2018, proposto da
Consorzio per l’Area di Sviluppo Industriale di Lecce, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Giovanni Garrisi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
IM TA S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Salvatore Abate e Anna Milli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’accertamento del diritto
del Consorzio ASI di Lecce e per la condanna della ditta “IM TA s.r.l.” al pagamento di € 8.248,50, oltre IVA, interessi legali e rivalutazione monetaria, a titolo di contributo di infrastrutturazione.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di IM TA S.r.l.;
Vista l’atto depositato in data 26 settembre 2022, con il quale parte ricorrente dichiara di non aver più interesse al ricorso;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all’udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 20 ottobre 2022 la dott.ssa Antonella Mangia e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Rilevato che:
- con atto depositato in data 26 settembre 2022, parte ricorrente ha dichiarato “che è sopravvenuta carenza di interesse alla decisione sul ricorso, atteso che nelle more la pretesa creditoria” della predetta “è stata definita bonariamente”;
- il successivo 19 ottobre 2022 parte resistente ha prodotto un atto al fine di “aderire alla dichiarazione” di cui sopra;
Ritenuto che, ciò detto, non permanga al Collegio che dichiarare il ricorso improcedibile, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c., c.pr.amm.;
Ritenuto, peraltro, che – anche in ragione della definizione del ricorso in rito – sussistano giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di giudizio tra le parti;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 20 ottobre 2022, tenutasi mediante collegamento da remoto, con l’intervento dei magistrati:
Antonella Mangia, Presidente, Estensore
Patrizia Moro, Consigliere
Nino Dello Preite, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Antonella Mangia |
IL SEGRETARIO