Articolo 1 della Legge 9 agosto 1954, n. 650
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2 settembre 1954
Art. 1. Articolo unico.

Il trattamento di quiescenza del presidente del Magistrato per il Po e dei provveditori alle opere pubbliche che siano collocati a riposo durante l'incarico, e' liquidato sulla base dello stipendio di grado 4° da essi percepito all'atto del collocamento a riposo.

Entrata in vigore il 2 settembre 1954