Art. 1. Articolo unico.
Il trattamento di quiescenza del presidente del Magistrato per il Po e dei provveditori alle opere pubbliche che siano collocati a riposo durante l'incarico, e' liquidato sulla base dello stipendio di grado 4° da essi percepito all'atto del collocamento a riposo.
Il trattamento di quiescenza del presidente del Magistrato per il Po e dei provveditori alle opere pubbliche che siano collocati a riposo durante l'incarico, e' liquidato sulla base dello stipendio di grado 4° da essi percepito all'atto del collocamento a riposo.