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Sentenza 17 giugno 2025
Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 17/06/2025, n. 2323 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 2323 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, 1^ sezione civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei signori magistrati:
• Dott. Giuseppe Disabato – Presidente relatore
• Dott.ssa Valeria Guaragnella – Giudice
• Dott.ssa Sara Mazzotta – Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale 12641/2024, avente ad oggetto “separazione personale coniugi” e riservata per la decisione all'udienza dell'11/06/2025
TRA
), con l'Avv.to Parte_1 C.F._1
TIBERINO MARCO
– PARTE RICORRENTE –
CONTRO
( , con l'Avv.to CP_1 C.F._2
DICIOLLA MASSIMO
– PARTE RESISTENTE –
NONCHÉ
PUBBLICO MINISTERO presso questo Tribunale
– INTERVENTORE EX LEGE –
* * * * * * * * * *
All'udienza sopra citata le parti hanno concluso come da verbale in
1 atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta, ai sensi degli articoli 132 n. 4
e 118 disp. att. c.p.c. (come modificati con legge n. 69/09), senza l'esposizione dello svolgimento del processo e con una concisa esposizione dei fatti e delle ragioni giuridiche rilevanti ai fini della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.
La parte ricorrente , con ricorso depositato in Parte_1
data 29/11/2024 ha adito questo Tribunale riferendo di essere coniuge di , parte resistente, in forza di CP_1
matrimonio celebrato in data 27/03/2012, precisando che dalla loro unione è nato il figlio il 20/12/2018. Per_1
Ha dichiarato che tra le parti la convivenza è divenuta intollerabile a causa dei comportamenti del marito contrari ai doveri familiari ed ha chiesto pronunciarsi la separazione personale con addebito a carico dello stesso ed altri provvedimenti meglio specificati nel ricorso depositato il 29/11/2024. Con vittoria di spese e competenze di giudizio.
Fissata la 1^ udienza di comparazione delle parti e disposta la comunicazione degli atti al Pubblico Ministero per l'intervento in giudizio, si è costituita la parte resistente, che non si è opposta alla decisione sullo status ma ha contestato nel merito le avverse deduzioni domandando la separazione ed altri provvedimenti meglio specificati nella comparsa di risposta depositata il
29/01/2025.
Proseguito il giudizio, all'udienza dell'11/06/2025 le parti hanno dichiarato di aver raggiunto un'intesa conciliativa e domandato il mutamento del rito e l'omologazione della separazione secondo le
2 condizioni di cui al verbale di udienza dell'11/06/2025. Il
Presidente si è riservato di riferire al Collegio per la decisione.
Il Pubblico Ministero è intervenuto in giudizio.
La separazione consensuale è meritevole di omologazione in conformità agli accordi intervenuti tra le parti.
Dalla certificazione anagrafica prodotta risulta che i coniugi hanno contratto matrimonio religioso in data 27/03/2012 (atto trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Conversano al n. 6, parte I, anno 2012).
Preso atto della volontà comune dei coniugi di non riconciliarsi, deve conseguentemente ritenersi che la loro convivenza è divenuta intollerabile.
Quanto alle condizioni inerenti la prole ed i rapporti economici, non risultano elementi ostativi al recepimento della convenzione sottoscritta dalle parti ed allegata al verbale di udienza dell'11/06/2025.
Spese e competenze di giudizio possono essere compensate tra le parti in ragione della soluzione conciliativa.
Si precisa, infine che, ai sensi della normativa sulla privacy, in caso di diffusione del presente documento al di fuori della sua naturale destinazione, è obbligatorio l'oscuramento dei dati che rendono possibile l'identificazione dei soggetti coinvolti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio R.G. 12641/2024 introdotto con ricorso del 29/11/2024 da nei confronti di Parte_1 CP_1
, con l'intervento del P.M., così provvede:
[...]
1. OMOLOGA la separazione consensuale tra i coniugi in
3 conformità agli accordi specificati nella convenzione da loro sottoscritta ed allegata al verbale di udienza dell'11/06/2025;
2. dispone la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della 1^ sezione civile del Tribunale in data 17/06/2025.
Il Presidente estensore
Dr. Giuseppe Disabato
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, 1^ sezione civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei signori magistrati:
• Dott. Giuseppe Disabato – Presidente relatore
• Dott.ssa Valeria Guaragnella – Giudice
• Dott.ssa Sara Mazzotta – Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale 12641/2024, avente ad oggetto “separazione personale coniugi” e riservata per la decisione all'udienza dell'11/06/2025
TRA
), con l'Avv.to Parte_1 C.F._1
TIBERINO MARCO
– PARTE RICORRENTE –
CONTRO
( , con l'Avv.to CP_1 C.F._2
DICIOLLA MASSIMO
– PARTE RESISTENTE –
NONCHÉ
PUBBLICO MINISTERO presso questo Tribunale
– INTERVENTORE EX LEGE –
* * * * * * * * * *
All'udienza sopra citata le parti hanno concluso come da verbale in
1 atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta, ai sensi degli articoli 132 n. 4
e 118 disp. att. c.p.c. (come modificati con legge n. 69/09), senza l'esposizione dello svolgimento del processo e con una concisa esposizione dei fatti e delle ragioni giuridiche rilevanti ai fini della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.
La parte ricorrente , con ricorso depositato in Parte_1
data 29/11/2024 ha adito questo Tribunale riferendo di essere coniuge di , parte resistente, in forza di CP_1
matrimonio celebrato in data 27/03/2012, precisando che dalla loro unione è nato il figlio il 20/12/2018. Per_1
Ha dichiarato che tra le parti la convivenza è divenuta intollerabile a causa dei comportamenti del marito contrari ai doveri familiari ed ha chiesto pronunciarsi la separazione personale con addebito a carico dello stesso ed altri provvedimenti meglio specificati nel ricorso depositato il 29/11/2024. Con vittoria di spese e competenze di giudizio.
Fissata la 1^ udienza di comparazione delle parti e disposta la comunicazione degli atti al Pubblico Ministero per l'intervento in giudizio, si è costituita la parte resistente, che non si è opposta alla decisione sullo status ma ha contestato nel merito le avverse deduzioni domandando la separazione ed altri provvedimenti meglio specificati nella comparsa di risposta depositata il
29/01/2025.
Proseguito il giudizio, all'udienza dell'11/06/2025 le parti hanno dichiarato di aver raggiunto un'intesa conciliativa e domandato il mutamento del rito e l'omologazione della separazione secondo le
2 condizioni di cui al verbale di udienza dell'11/06/2025. Il
Presidente si è riservato di riferire al Collegio per la decisione.
Il Pubblico Ministero è intervenuto in giudizio.
La separazione consensuale è meritevole di omologazione in conformità agli accordi intervenuti tra le parti.
Dalla certificazione anagrafica prodotta risulta che i coniugi hanno contratto matrimonio religioso in data 27/03/2012 (atto trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Conversano al n. 6, parte I, anno 2012).
Preso atto della volontà comune dei coniugi di non riconciliarsi, deve conseguentemente ritenersi che la loro convivenza è divenuta intollerabile.
Quanto alle condizioni inerenti la prole ed i rapporti economici, non risultano elementi ostativi al recepimento della convenzione sottoscritta dalle parti ed allegata al verbale di udienza dell'11/06/2025.
Spese e competenze di giudizio possono essere compensate tra le parti in ragione della soluzione conciliativa.
Si precisa, infine che, ai sensi della normativa sulla privacy, in caso di diffusione del presente documento al di fuori della sua naturale destinazione, è obbligatorio l'oscuramento dei dati che rendono possibile l'identificazione dei soggetti coinvolti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio R.G. 12641/2024 introdotto con ricorso del 29/11/2024 da nei confronti di Parte_1 CP_1
, con l'intervento del P.M., così provvede:
[...]
1. OMOLOGA la separazione consensuale tra i coniugi in
3 conformità agli accordi specificati nella convenzione da loro sottoscritta ed allegata al verbale di udienza dell'11/06/2025;
2. dispone la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della 1^ sezione civile del Tribunale in data 17/06/2025.
Il Presidente estensore
Dr. Giuseppe Disabato
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