TRIB
Sentenza 6 marzo 2025
Sentenza 6 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 06/03/2025, n. 489 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 489 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA Il Giudice del lavoro, dott.ssa Roberta Gambardella, all'esito dell'udienza a trattazione scritta del 05-03- 2025 celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e del deposito delle note di udienza, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al N. 3619/2021 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “retribuzione” e vertente TRA
rapp.to e difeso dall'avvocato Francesco Parte_1
Mastroianni ed elettivamente domiciliato presso lo studio del proprio difensore in Scauri (Lt), alla via Appia n. 695 RICORRENTE E
nella qualità di titolare dell'omonima ditta individuale - Controparte_1
RESISTENTE- contumace-
E
, in persona del legale rapp.te p.t. rapp.to e difeso Controparte_2 dagli avv.ti MA Francesca Lallai, Erminio Capasso, Itala De Benedictis e Luca Cuzzupoli ed elettivamente domiciliati in Caserta alla via Arena, Località S. Benedetto
RESISTENTE FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato, in data 14/06/2021, parte ricorrente in epigrafe indicata, esponeva di aver lavorato alle dipendenze del resistente contumace , titolare dell'omonima ditta Controparte_1 individuale, dal 01/12/2007 al 30/08/2020, dal lunedì al sabato dalle 09:00 alle 13:00 e dalle 15:30 alle
20:00; che l'attività effettivamente espletata senza regolare contratto era da operaio specializzato
(falegname); che nel mese di agosto aveva goduto di una sola settimana di ferie non retribuita;
che nulla aveva ricevuto a titolo di trattamento di fine rapporto, 13 esima e 14 esima mensilità; di essere stato licenziato per aver richiesto l'inquadramento e ed il versamento dei contributi.
Tanto premesso adiva il Tribunale di NT MA CA VE, in funzione di giudice del lavoro al fine di sentir accertare che tra le parti è intercorso un rapporto di lavoro subordinato dal 01.12.2007 al
30.08.2020, con qualifica di operaio specializzato e con inquadramento nella categoria C del ccnl di
Categoria Legno ed Aziende Artigiane ed – atteso che non aveva percepito una retribuzione commisurata alla quantità e qualità di lavoro espletato - chiedeva di condannare il resistente al pagamento dell'importo di euro 118.093,00, a titolo di differenze retributive, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;
di condannare la ditta resistente al pagamento dell'ulteriore somma di
1 €67.536,00 a titolo di risarcimento del danno ex art. 2116 c.c.; in via subordinata, ferma restando la declaratoria contrattuale sopra richiamata (livello C del ccnl di Categoria Legno ed Aziende Artigiane), chiedeva di condannare il resistente al pagamento di € 118.093,00 a titolo di compenso spettante per l'avvenuto svolgimento dell'attività di “collaborazione non occasionale” o di altra somma ritenuta di giustizia.
Vinte le spese di lite con distrazione.
Instauratosi il contraddittorio, nonostante la regolarità della notifica, il resistente non si costituiva in questo giudizio restandone contumace. CP_
Si costituiva in giudizio la resistente che eccepiva, preliminarmente, la prescrizione contributiva per il periodo antecedente al 31.05.2016 e rilevando che il ricorrente risultava iscritto alla gestione lavoratori dipendenti della Ditta Sbreglia Sara dal 14.10.2014 al 22.03.2017. Chiedeva di condannare la resistente contumace a corrispondere tutto quanto dovuto a titolo di contributi nella Gestione di
Lavoratori dipendenti per il periodo non prescritto. Il tutto con vittoria di spese di lite e compensi professionali.
Espletata l'istruttoria, ammesso il giuramento decisorio, all'esito del deposito delle note di udienza ex art. 127 ter c.p.c., la causa veniva decisa mediante pubblicazione della sentenza completa della motivazione.
*********
Il ricorso è fondato
Orbene è pacifico, secondo i principi di riparto dell'onere della prova, ai sensi dell'art. 2697 c.c., che grava sul lavoratore l'onere di dimostrare la sussistenza tra le parti di un rapporto di lavoro di tipo subordinato.
Senza voler qui ripercorrere in maniera analitica le tappe della sofferta, e non ancora conclusa, elaborazione dottrinale e giurisprudenziale in tema di subordinazione, va osservato che, in linea astratta, qualsiasi attività economicamente rilevante si presta ad esser resa, alternativamente, secondo le forme proprie della subordinazione ovvero nell'ambito di un rapporto di lavoro autonomo (cfr. Cass.
326/1996), di tal che la qualificazione giuridica del rapporto di collaborazione appare rimessa in via principale, ancorché non definitiva, al potere dispositivo delle parti, libere di conferire ai loro interessi l'assetto ritenuto più consono alle proprie aspettative. Se ciò è vero, è altresì indubbio, tuttavia - sia in ragione del carattere imperativo delle norme a tutela del lavoro subordinato, sia in ragione della possibilità per le parti di modificare l'originario assetto di interessi in sede di attuazione del programma contrattuale - che la qualificazione giuridica operata dai contraenti non può in alcun modo ritenersi assorbente in sede giudiziale, essendo sempre consentito al giudicante accertare, beninteso iuxta alligata et probata, che, al di là della formale definizione datane dalle parti, il rapporto abbia poi assunto, nel
2 suo concreto svolgimento, i connotati tipici della subordinazione Appare opportuno sottolineare contestualmente come, ciò nonostante, l'elemento volontaristico si presti nuovamente ad essere valorizzato ogni qualvolta, all'esito dell'indagine giudiziale, permangano seri dubbi sulla esatta configurazione del rapporto, sembrando corretto, in ipotesi siffatte, in mancanza di qualsivoglia presunzione legislativa di subordinazione, procedere ad una qualificazione giuridica dello stesso conforme all'assetto di interessi originariamente prefigurato dalle parti.
Sul piano propriamente processuale, in coerente applicazione dei principi generali in tema di ripartizione degli oneri probatori (art.2697 c.c.) spetta a chi chieda accertarsi la natura subordinata del rapporto di collaborazione allegare, e provare, elementi idonei a configurare il dedotto vincolo di subordinazione, ovverosia non solo la connessione funzionale della propria attività con l'attività di impresa, che della collaborazione rappresenta elemento indefettibile, ma anche, e qui si coglie l'essenza propria della subordinazione, di aver reso la propria prestazione secondo modalità individuate dal datore di lavoro nell'esercizio dei propri poteri di direzione ed organizzazione dell'impresa, la cui osservanza è resa obbligatoria dalla titolarità in capo all'imprenditore di un potere disciplinare idoneo a sanzionare eventuali inadempienze (cfr. Cass. lav. 10.6.98, n. 5792; Cass. lav. 29.3.95, n. 3745; Cass. lav.
11.8.94, n. 7374; Cass. lav. 9.6.94, n. 5590; Cass. lav. 7.2.94, n. 1219; Cass. lav. 18.12.87, n. 9459).
La Suprema Corte, infatti, ritiene determinante, ai fini della distinzione fra rapporto di lavoro subordinato e rapporto di lavoro autonomo, la verifica della sussistenza nel singolo rapporto di lavoro del vincolo di soggezione del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, il quale si estrinseca nell'emanazione di ordini specifici, oltre che nell'esercizio di un'assidua attività di vigilanza e controllo nell'esecuzione delle prestazioni lavorative (Cass., Sez. Lavoro, n. 5080 del 03.03.2009; Cassazione, Sez. Lavoro, n. 21420 del 21.10.2015).
L'esistenza di tale vincolo deve essere in concreto valutata con riguardo alla specificità dell'incarico conferito al lavoratore ed alla sua attuazione, fermo restando che ogni attività umana, economicamente rilevante, può essere oggetto sia di un rapporto di lavoro subordinato che di un rapporto di lavoro autonomo.
Solo qualora la soggezione del lavoratore al vincolo di natura personale in cui si sostanzia la subordinazione non sia di immediata percezione, vuoi per la peculiarità delle mansioni svolte, vuoi per il concreto atteggiarsi del rapporto, appare corretto valorizzare indici ulteriori - quali, a titolo esemplificativo, l'obbligo di rispettare un orario di lavoro predeterminato, il carattere periodico della retribuzione, la misura fissa della stessa, la continuità della prestazione ovvero la esclusività della stessa - che, sebbene singolarmente non decisivi, tuttavia, globalmente considerati, ben possono ritenersi sintomatici della subordinazione (Cass. lav. 19.11.98, n. 11711; Cass., lav., 18.06.98, n. 6114; Cass., lav.,
04.03.98).
3 Infine, occorre rimarcare che, giusta il disposto di cui all'art. 2697 c.c., “qualora il giudice del merito ritenga sussistere un insanabile contrasto tra le deposizioni rese dai testimoni in ordine ai fatti costitutivi della domanda, fondando siffatto convincimento non sul rapporto strettamente numerico dei testi, bensì sul dato oggettivo di detto contrasto, ritenuto ostativo al raggiungimento della certezza necessaria alla decisione e, con apprezzamento di fatto congruamente motivato, reputi non superabile il contrasto sulla scorta delle ulteriori risultanze istruttorie, ritenute altresì inidonee a dimostrare la fondatezza della domanda, l'insufficienza della prova si riverbera in danno della parte sulla quale grava l'onere della prova, comportando, conseguentemente, il rigetto della domanda da questa proposta” (Cfr. Corte di CASS. SEZ. II,
5/5/2003 N° 6760; conforme CASS. LAV., 26/5/1999 N° 5133).
Tanto premesso, l'esito della causa nel segno della soccombenza della parte convenuta è determinato, ai sensi dell'art. 239 c.p.c., dalla mancata comparizione del legale rappresentante della ditta individuale convenuta al quale è stato deferito il giuramento decisorio, all'udienza all'uopo fissata.
Si ricorda che il giudice di merito deve sempre disporre il giuramento decisorio, che nel rito del lavoro può essere deferito in qualsiasi momento della causa (Cass. n.7923 del 30/05/2002), anche se i fatti con esso dedotti siano stati già accertati o esclusi in base alle risultanze probatorie, purché il contenuto del giuramento abbia il carattere della decisorietà in ordine al "thema decidendum" oggetto della controversia ( v. Cass. . 16216 18/06/2019 ).
Nella specie, sono stati dedotti chiari e specifici capitoli formulati in relazione alla circostanze di fatto determinanti ai fini del decidere.
L'ordinanza ammissiva del giuramento risulta notificata alla parte resistente. Ne consegue la conoscenza legale da parte dello stesso, per cui la mancata comparizione all'udienza, senza giustificato motivo, determina gli effetti di cui all'art. 239 c.p.c.
Ebbene "... La norma processuale di riferimento applicabile al caso di specie, è l'art. 239 c.p.c., il quale dispone che se la parte alla quale il giuramento decisorio è deferito, non si presenti senza giustificato motivo all'udienza fissata per l'espletamento della prova o rifiuti di prestare il giuramento senza riferirlo all'altra parte, essa soccombe rispetto alla domanda o al punto di fatto relativamente al quale il giuramento è stato ammesso, così come soccombe la parte avversaria che rifiuti di prestare il giuramento che le sia stato eventualmente riferito. Il giuramento, quindi, in quanto prova legale, determina un duplice vincolo sul giudice: da un lato gli preclude la possibilità di ammettere prove dirette a dimostrare un diverso svolgimento dei fatti, dall'altro influisce direttamente sulla sua decisione, in quanto, una volta prestato giuramento, il giudice non può fare altro che dichiarare vittoriosa la parte che ha giurato e soccombente l'altra parte. Tale valenza probatoria incontrovertibile del giuramento riceve conferma dal principio per cui neppure la falsità del giuramento accertata in sede penale consente di modificare la decisione che su di esso si è fondata: l'art. 2738 esclude, infatti, che la sentenza fondata su di un giuramento falso possa essere impugnata con il mezzo della revocazione di cui all'art. 395
c.p.c., che pure è il rimedio straordinario specificamente previsto dalla legge per l'impugnazione delle
4 sentenze fondate su prove false. ..." (cfr. CORTE D'APPELLO DI NAPOLI, Sentenza n. 4353/2022 del 27-12-2022)
Dispone quindi l'art. 239 c.p.c. che, nel caso in cui il giuramento deferito non venga prestato, la parte che non giura risulterà soccombente.
Applicando il principio alla fattispecie al vaglio del Tribunale non avendo il resistente prestato il giuramento deferitogli senza un giustificato motivo, lo stesso non può che risultare soccombente.
In conclusione, in ragione della decisorietà della formula deve ritenersi accertata l'intervenuta intercorrenza tra le parti un rapporto di lavoro di natura subordinata dal 01/12/2007 al 30/08/2020, secondo gli orari e le mansioni indicate ricorso, e per l'effetto, il resistente va Controparte_1 condannato al pagamento in favore del ricorrente dell'importo di euro 118.093,00, a titolo di differenze retributive oltre accessori come per legge nonché alla regolarizzazione della posizione contributiva del ricorrente.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo con distrazione. CP_ Spese di lite compensate tra la parte ricorrente e l' atteso che alcuna domanda è stata proposta nei confronti dell'Istituto previdenziale.
PQM
Il Tribunale di NT MA CA VE, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
1) in accoglimento del ricorso accerta la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra il ricorrente e la resistente per il periodo dal 01/12/2007 al 30/08/2020, Controparte_1 secondo le mansioni e gli orari dedotti in ricorso
2) condanna la parte resistente al pagamento in favore del ricorrente Controparte_1 dell'importo di euro 118.093,00, a titolo di differenze retributive oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data della maturazione dei crediti al soddisfo nonché alla regolarizzazione della posizione contributiva
3) condanna la parte resistente al pagamento delle spese di lite che si liquidano in Controparte_1 euro 4,600,00 oltre iva cpa e spese generali come per legge con distrazione in favore dell'avv. Francesco
Mastroianni CP_ 4) spese di lite compensate tra la parte ricorrente e l
Si comunichi
Così deciso in NT MA CA VE , data di deposito del provvedimento
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Roberta Gambardella
5
rapp.to e difeso dall'avvocato Francesco Parte_1
Mastroianni ed elettivamente domiciliato presso lo studio del proprio difensore in Scauri (Lt), alla via Appia n. 695 RICORRENTE E
nella qualità di titolare dell'omonima ditta individuale - Controparte_1
RESISTENTE- contumace-
E
, in persona del legale rapp.te p.t. rapp.to e difeso Controparte_2 dagli avv.ti MA Francesca Lallai, Erminio Capasso, Itala De Benedictis e Luca Cuzzupoli ed elettivamente domiciliati in Caserta alla via Arena, Località S. Benedetto
RESISTENTE FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato, in data 14/06/2021, parte ricorrente in epigrafe indicata, esponeva di aver lavorato alle dipendenze del resistente contumace , titolare dell'omonima ditta Controparte_1 individuale, dal 01/12/2007 al 30/08/2020, dal lunedì al sabato dalle 09:00 alle 13:00 e dalle 15:30 alle
20:00; che l'attività effettivamente espletata senza regolare contratto era da operaio specializzato
(falegname); che nel mese di agosto aveva goduto di una sola settimana di ferie non retribuita;
che nulla aveva ricevuto a titolo di trattamento di fine rapporto, 13 esima e 14 esima mensilità; di essere stato licenziato per aver richiesto l'inquadramento e ed il versamento dei contributi.
Tanto premesso adiva il Tribunale di NT MA CA VE, in funzione di giudice del lavoro al fine di sentir accertare che tra le parti è intercorso un rapporto di lavoro subordinato dal 01.12.2007 al
30.08.2020, con qualifica di operaio specializzato e con inquadramento nella categoria C del ccnl di
Categoria Legno ed Aziende Artigiane ed – atteso che non aveva percepito una retribuzione commisurata alla quantità e qualità di lavoro espletato - chiedeva di condannare il resistente al pagamento dell'importo di euro 118.093,00, a titolo di differenze retributive, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;
di condannare la ditta resistente al pagamento dell'ulteriore somma di
1 €67.536,00 a titolo di risarcimento del danno ex art. 2116 c.c.; in via subordinata, ferma restando la declaratoria contrattuale sopra richiamata (livello C del ccnl di Categoria Legno ed Aziende Artigiane), chiedeva di condannare il resistente al pagamento di € 118.093,00 a titolo di compenso spettante per l'avvenuto svolgimento dell'attività di “collaborazione non occasionale” o di altra somma ritenuta di giustizia.
Vinte le spese di lite con distrazione.
Instauratosi il contraddittorio, nonostante la regolarità della notifica, il resistente non si costituiva in questo giudizio restandone contumace. CP_
Si costituiva in giudizio la resistente che eccepiva, preliminarmente, la prescrizione contributiva per il periodo antecedente al 31.05.2016 e rilevando che il ricorrente risultava iscritto alla gestione lavoratori dipendenti della Ditta Sbreglia Sara dal 14.10.2014 al 22.03.2017. Chiedeva di condannare la resistente contumace a corrispondere tutto quanto dovuto a titolo di contributi nella Gestione di
Lavoratori dipendenti per il periodo non prescritto. Il tutto con vittoria di spese di lite e compensi professionali.
Espletata l'istruttoria, ammesso il giuramento decisorio, all'esito del deposito delle note di udienza ex art. 127 ter c.p.c., la causa veniva decisa mediante pubblicazione della sentenza completa della motivazione.
*********
Il ricorso è fondato
Orbene è pacifico, secondo i principi di riparto dell'onere della prova, ai sensi dell'art. 2697 c.c., che grava sul lavoratore l'onere di dimostrare la sussistenza tra le parti di un rapporto di lavoro di tipo subordinato.
Senza voler qui ripercorrere in maniera analitica le tappe della sofferta, e non ancora conclusa, elaborazione dottrinale e giurisprudenziale in tema di subordinazione, va osservato che, in linea astratta, qualsiasi attività economicamente rilevante si presta ad esser resa, alternativamente, secondo le forme proprie della subordinazione ovvero nell'ambito di un rapporto di lavoro autonomo (cfr. Cass.
326/1996), di tal che la qualificazione giuridica del rapporto di collaborazione appare rimessa in via principale, ancorché non definitiva, al potere dispositivo delle parti, libere di conferire ai loro interessi l'assetto ritenuto più consono alle proprie aspettative. Se ciò è vero, è altresì indubbio, tuttavia - sia in ragione del carattere imperativo delle norme a tutela del lavoro subordinato, sia in ragione della possibilità per le parti di modificare l'originario assetto di interessi in sede di attuazione del programma contrattuale - che la qualificazione giuridica operata dai contraenti non può in alcun modo ritenersi assorbente in sede giudiziale, essendo sempre consentito al giudicante accertare, beninteso iuxta alligata et probata, che, al di là della formale definizione datane dalle parti, il rapporto abbia poi assunto, nel
2 suo concreto svolgimento, i connotati tipici della subordinazione Appare opportuno sottolineare contestualmente come, ciò nonostante, l'elemento volontaristico si presti nuovamente ad essere valorizzato ogni qualvolta, all'esito dell'indagine giudiziale, permangano seri dubbi sulla esatta configurazione del rapporto, sembrando corretto, in ipotesi siffatte, in mancanza di qualsivoglia presunzione legislativa di subordinazione, procedere ad una qualificazione giuridica dello stesso conforme all'assetto di interessi originariamente prefigurato dalle parti.
Sul piano propriamente processuale, in coerente applicazione dei principi generali in tema di ripartizione degli oneri probatori (art.2697 c.c.) spetta a chi chieda accertarsi la natura subordinata del rapporto di collaborazione allegare, e provare, elementi idonei a configurare il dedotto vincolo di subordinazione, ovverosia non solo la connessione funzionale della propria attività con l'attività di impresa, che della collaborazione rappresenta elemento indefettibile, ma anche, e qui si coglie l'essenza propria della subordinazione, di aver reso la propria prestazione secondo modalità individuate dal datore di lavoro nell'esercizio dei propri poteri di direzione ed organizzazione dell'impresa, la cui osservanza è resa obbligatoria dalla titolarità in capo all'imprenditore di un potere disciplinare idoneo a sanzionare eventuali inadempienze (cfr. Cass. lav. 10.6.98, n. 5792; Cass. lav. 29.3.95, n. 3745; Cass. lav.
11.8.94, n. 7374; Cass. lav. 9.6.94, n. 5590; Cass. lav. 7.2.94, n. 1219; Cass. lav. 18.12.87, n. 9459).
La Suprema Corte, infatti, ritiene determinante, ai fini della distinzione fra rapporto di lavoro subordinato e rapporto di lavoro autonomo, la verifica della sussistenza nel singolo rapporto di lavoro del vincolo di soggezione del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, il quale si estrinseca nell'emanazione di ordini specifici, oltre che nell'esercizio di un'assidua attività di vigilanza e controllo nell'esecuzione delle prestazioni lavorative (Cass., Sez. Lavoro, n. 5080 del 03.03.2009; Cassazione, Sez. Lavoro, n. 21420 del 21.10.2015).
L'esistenza di tale vincolo deve essere in concreto valutata con riguardo alla specificità dell'incarico conferito al lavoratore ed alla sua attuazione, fermo restando che ogni attività umana, economicamente rilevante, può essere oggetto sia di un rapporto di lavoro subordinato che di un rapporto di lavoro autonomo.
Solo qualora la soggezione del lavoratore al vincolo di natura personale in cui si sostanzia la subordinazione non sia di immediata percezione, vuoi per la peculiarità delle mansioni svolte, vuoi per il concreto atteggiarsi del rapporto, appare corretto valorizzare indici ulteriori - quali, a titolo esemplificativo, l'obbligo di rispettare un orario di lavoro predeterminato, il carattere periodico della retribuzione, la misura fissa della stessa, la continuità della prestazione ovvero la esclusività della stessa - che, sebbene singolarmente non decisivi, tuttavia, globalmente considerati, ben possono ritenersi sintomatici della subordinazione (Cass. lav. 19.11.98, n. 11711; Cass., lav., 18.06.98, n. 6114; Cass., lav.,
04.03.98).
3 Infine, occorre rimarcare che, giusta il disposto di cui all'art. 2697 c.c., “qualora il giudice del merito ritenga sussistere un insanabile contrasto tra le deposizioni rese dai testimoni in ordine ai fatti costitutivi della domanda, fondando siffatto convincimento non sul rapporto strettamente numerico dei testi, bensì sul dato oggettivo di detto contrasto, ritenuto ostativo al raggiungimento della certezza necessaria alla decisione e, con apprezzamento di fatto congruamente motivato, reputi non superabile il contrasto sulla scorta delle ulteriori risultanze istruttorie, ritenute altresì inidonee a dimostrare la fondatezza della domanda, l'insufficienza della prova si riverbera in danno della parte sulla quale grava l'onere della prova, comportando, conseguentemente, il rigetto della domanda da questa proposta” (Cfr. Corte di CASS. SEZ. II,
5/5/2003 N° 6760; conforme CASS. LAV., 26/5/1999 N° 5133).
Tanto premesso, l'esito della causa nel segno della soccombenza della parte convenuta è determinato, ai sensi dell'art. 239 c.p.c., dalla mancata comparizione del legale rappresentante della ditta individuale convenuta al quale è stato deferito il giuramento decisorio, all'udienza all'uopo fissata.
Si ricorda che il giudice di merito deve sempre disporre il giuramento decisorio, che nel rito del lavoro può essere deferito in qualsiasi momento della causa (Cass. n.7923 del 30/05/2002), anche se i fatti con esso dedotti siano stati già accertati o esclusi in base alle risultanze probatorie, purché il contenuto del giuramento abbia il carattere della decisorietà in ordine al "thema decidendum" oggetto della controversia ( v. Cass. . 16216 18/06/2019 ).
Nella specie, sono stati dedotti chiari e specifici capitoli formulati in relazione alla circostanze di fatto determinanti ai fini del decidere.
L'ordinanza ammissiva del giuramento risulta notificata alla parte resistente. Ne consegue la conoscenza legale da parte dello stesso, per cui la mancata comparizione all'udienza, senza giustificato motivo, determina gli effetti di cui all'art. 239 c.p.c.
Ebbene "... La norma processuale di riferimento applicabile al caso di specie, è l'art. 239 c.p.c., il quale dispone che se la parte alla quale il giuramento decisorio è deferito, non si presenti senza giustificato motivo all'udienza fissata per l'espletamento della prova o rifiuti di prestare il giuramento senza riferirlo all'altra parte, essa soccombe rispetto alla domanda o al punto di fatto relativamente al quale il giuramento è stato ammesso, così come soccombe la parte avversaria che rifiuti di prestare il giuramento che le sia stato eventualmente riferito. Il giuramento, quindi, in quanto prova legale, determina un duplice vincolo sul giudice: da un lato gli preclude la possibilità di ammettere prove dirette a dimostrare un diverso svolgimento dei fatti, dall'altro influisce direttamente sulla sua decisione, in quanto, una volta prestato giuramento, il giudice non può fare altro che dichiarare vittoriosa la parte che ha giurato e soccombente l'altra parte. Tale valenza probatoria incontrovertibile del giuramento riceve conferma dal principio per cui neppure la falsità del giuramento accertata in sede penale consente di modificare la decisione che su di esso si è fondata: l'art. 2738 esclude, infatti, che la sentenza fondata su di un giuramento falso possa essere impugnata con il mezzo della revocazione di cui all'art. 395
c.p.c., che pure è il rimedio straordinario specificamente previsto dalla legge per l'impugnazione delle
4 sentenze fondate su prove false. ..." (cfr. CORTE D'APPELLO DI NAPOLI, Sentenza n. 4353/2022 del 27-12-2022)
Dispone quindi l'art. 239 c.p.c. che, nel caso in cui il giuramento deferito non venga prestato, la parte che non giura risulterà soccombente.
Applicando il principio alla fattispecie al vaglio del Tribunale non avendo il resistente prestato il giuramento deferitogli senza un giustificato motivo, lo stesso non può che risultare soccombente.
In conclusione, in ragione della decisorietà della formula deve ritenersi accertata l'intervenuta intercorrenza tra le parti un rapporto di lavoro di natura subordinata dal 01/12/2007 al 30/08/2020, secondo gli orari e le mansioni indicate ricorso, e per l'effetto, il resistente va Controparte_1 condannato al pagamento in favore del ricorrente dell'importo di euro 118.093,00, a titolo di differenze retributive oltre accessori come per legge nonché alla regolarizzazione della posizione contributiva del ricorrente.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo con distrazione. CP_ Spese di lite compensate tra la parte ricorrente e l' atteso che alcuna domanda è stata proposta nei confronti dell'Istituto previdenziale.
PQM
Il Tribunale di NT MA CA VE, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
1) in accoglimento del ricorso accerta la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra il ricorrente e la resistente per il periodo dal 01/12/2007 al 30/08/2020, Controparte_1 secondo le mansioni e gli orari dedotti in ricorso
2) condanna la parte resistente al pagamento in favore del ricorrente Controparte_1 dell'importo di euro 118.093,00, a titolo di differenze retributive oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data della maturazione dei crediti al soddisfo nonché alla regolarizzazione della posizione contributiva
3) condanna la parte resistente al pagamento delle spese di lite che si liquidano in Controparte_1 euro 4,600,00 oltre iva cpa e spese generali come per legge con distrazione in favore dell'avv. Francesco
Mastroianni CP_ 4) spese di lite compensate tra la parte ricorrente e l
Si comunichi
Così deciso in NT MA CA VE , data di deposito del provvedimento
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Roberta Gambardella
5