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Sentenza 18 luglio 2025
Sentenza 18 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 18/07/2025, n. 1309 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 1309 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 139/2022
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO di BOLOGNA Seconda Sezione Civile
La Corte, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: Dott. Mariacolomba Giuliano Presidente Dott. Pietro Iovino Consigliere Dott. Maria Laura Benini Consigliere rel. ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 139/2022 promossa da:
(CF: ) rappresentata e difesa dall'Avv. Michele Parte_1 C.F._1
AL LE elettivamente domiciliato presso il Suo studio sito in Parma, Via Ferdinando Maestri n.6;
-Appellante- contro
(CF: ), rappresentata e difesa dall'Avv. Marco Di Benedetto ed CP_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliata presso lo Studio dell'Avv. Raffaele Iorio sito in Parma, Borgo Giacomo Tommasini n.9;
-Appellato - e
(CF ) Controparte_2 C.F._2
- Appellato contumace -
CONCLUSIONI: come da note scritte per l'udienza del 10.09.2024.
Motivi della decisione
pagina 1 di 5 Il Tribunale di Parma, con sentenza n. 934/2021, accoglieva parzialmente la domanda proposta dalla sig.ra diretta ad ottenere - previo accertamento della responsabilità esclusiva del sig. Parte_1
nella causazione del sinistro di cui si controverte - la condanna in solido dei Controparte_2 convenuti al risarcimento del danno non patrimoniale riflesso, del danno biologico e del danno patrimoniale dalla medesima patiti in seguito al sinistro occorso al marito, richiesti per un importo di euro complessivi 338.322,00. In data 14/06/2008, infatti, il sig. veniva violentemente travolto da una autovettura Parte_2 mentre attraversava le strisce pedonali. A seguito del sinistro seguiva un lungo periodo di ricovero ospedaliero, durante il quale permaneva in uno stato comatoso per circa un mese, riportando lesioni gravissime, con conseguente valutazione di invalidità permanente pari all'85%. A seguito di tale avvenimento, il sig. si trovava nell'impossibilità di compiere in autonomia le attività Parte_2 quotidiane, adempiere alle proprie incombenze, nonché di intrattenere un qualsivoglia rapporto interpersonale. Il grave deterioramento neurologico e la perdita di qualsiasi facoltà cognitiva avevano reso pertanto necessaria una continua assistenza da parte della coniuge che da quel momento non conduceva una vita personale autonoma, in quanto costretta a dedicarsi quotidianamente alla cura del marito. Tale condizione aveva conseguentemente comportato una lesione del rapporto parentale, ed uno sconvolgimento della normale relazione coniugale determinando una sofferenza interiore profonda da parte della sig.ra Su tali premesse, l'attrice richiedeva in giudizio, pertanto, il totale ristoro Parte_2 dei danni da essa subiti in conseguenza dell'incidente in cui era stato coinvolto il marito. Si costituiva in giudizio , contestando il quantum prospettato da parte attorea ed eccependo CP_1
l'intervenuta prescrizione del credito;
mentre, il sig. pur ritualmente citato, rimaneva CP_2 contumace. Il Giudice di Prime cure, con sentenza n. 934/2021, ha preliminarmente respinto l'eccezione di prescrizione sollevata dalla compagnia assicurativa ritenendola infondata. Ha infatti CP_1 rilevato come, trattandosi di lesioni gravissime, il termine di prescrizione fosse superiore rispetto a quello prospettato dalla difesa. Nel merito, invece, ha accolto parzialmente la domanda attorea. In particolare, con riferimento al danno da lesione del rapporto parentale, il Giudice lo ha liquidato nell'importo di euro 15.956,00, pari a quanto già riconosciuto a titolo di risarcimento del danno biologico. Tale valutazione è stata effettuata con il rilievo che, la lesione del rapporto parentale, racchiude due diverse componenti, ossia: il sacrificio imposto a sé stesso per dedicarsi alla cura del congiunto macroleso, e, la perdita irreversibile del contributo umano che si sarebbe potuto ricevere dalla vittima principale. Nel caso di specie, secondo il convincimento del Giudice, era emerso che, per quanto concerne la componente relazionale, essa risultava assorbita nella componente biologica (tale da giustificarne l'aumento nel massimo possibile); mentre, in relazione alla seconda componente, considerata la sopravvivenza della vittima principale, il rapporto parentale non poteva ritenersi integralmente compromesso, ma piuttosto sottoposto ad una modificazione qualitativa, tale da giustificarne una liquidazione 'che può stimarsi in via equitativa, in misura pressochè identica a quella patita in proprio'.
Parte appellante ha proposto appello avverso la sentenza con riferimento alla liquidazione del danno non patrimoniale da lesione del rapporto parentale sofferto dall'appellante, lamentando l'assoluta carenza di motivazione sul punto, il travisamento dei fatti e del materiale probatorio, la falsa ed erronea interpretazione ed applicazione di norme di legge, l'illogicità dell'iter argomentativo.
pagina 2 di 5 Si è costituito l'appellato chiedendo il rigetto dell'appello con conferma integrale della CP_1 sentenza di primo grado;
mentre l'appellato è rimasto contumace anche nel presente Controparte_2 giudizio.
***
Il ricorso è fondato, e i motivi possono essere oggetto di trattazione congiunta per ragioni di omogeneità. Parte appellante lamenta un'errata valutazione da parte del Giudice di prime cure in merito alla liquidazione del danno da lesione del rapporto parentale, nonché un'omessa motivazione sul punto. Contesta altresì il travisamento dei fatti e del materiale probatorio, una falsa ed erronea interpretazione ed applicazione di norme di legge ed una illogicità dell'iter argomentativo. Quanto alla lamentata omessa motivazione da parte del Giudice di prime cure, si osserva che la decisione, seppur in termini sintetici, adotta un proprio metodo valutativo che consente di identificare il ragionamento logico-giuridico utilizzato dal Giudice. Peraltro il criterio -per i motivi che verranno esposti- non può essere condiviso. Secondo un orientamento ormai consolidato in giurisprudenza, in caso di danno sofferto da un congiunto, i familiari hanno il diritto al ristoro dei danni subiti, non solo in caso di decesso della vittima principale, ma anche qualora quest'ultima subisca una lesione tale da compromettere la relazione affettiva tra il danneggiato e i congiunti. La lesione del rapporto parentale rappresenta, infatti, un peculiare danno di natura non patrimoniale, che consiste nello sconvolgimento dell'esistenza del familiare, manifestato attraverso fondamentali e radicali cambiamenti di vita e nella sofferenza interiore derivante dalla compromissione del rapporto parentale. Il richiamato danno dovrà dunque essere risarcito se il parente prova, anche a mezzo di presunzioni, di aver subito lesioni quale diretta conseguenza delle condizioni del congiunto. Nel caso di specie, il sig. in seguito all'incidente, ha riportato una grave menomazione Parte_1 permanente all'integrità psico-fisica che gli inibisce il compimento di qualsiasi attività in autonomia. Da tale avvenimento, la moglie è costretta a prestare assistenza al marito quotidianamente, sacrificando la propria vita, e privandosi della possibilità di condurre una vita personale autonoma e libera. Ne consegue che, l'appellante -pur non avendo dovuto affrontare un lutto- di fatto si trova in una condizione al pari dolorosa, dal momento che la sua esistenza è completamente assorbita dalla figura del marito, il quale necessita costantemente della sua assistenza, ma è assente dal punto di vista relazionale, considerati i suoi limiti fisici e cognitivi. Non può dunque ritenersi condivisibile la tesi sostenuta da parte convenuta secondo cui parte appellante non avrebbe fornito prova dello sconvolgimento della relazione tra la sig.ra e il coniuge, nonché del loro assetto familiare. Parte_1
Come pacificamente osservato dalla SC, il danno non patrimoniale patito dal prossimo congiunto di persona lesa in modo non lieve, può infatti essere dimostrato anche solo facendo ricorso a presunzioni, laddove l'esistenza stessa del rapporto di parentela fa presumere lo sconvolgimento della vita del familiare superstite. Si tratta, dunque, di danni che “possono essere dimostrati per presunzioni, fra le quali assume rilievo il rapporto di stretta parentela esistente fra la vittima ed i suoi familiari che fa ritenere, secondo un criterio di normalità sociale, che essi soffrano per le gravissime lesioni riportate dal loro prossimo congiunto” (Cass. n. 13540/2023). Occorre, pertanto, fare ragionevolmente riferimento alla realtà dei rapporti e alla gravità delle ricadute che tale lesione comporta all'interno del legame familiare (Cass. 11212/2019). pagina 3 di 5 Nel caso di specie, è stato documentalmente provato ed allegato da parte appellante il vincolo affettivo (come da certificato di stato di famiglia, residenza del marito e moglie) che lega i due coniugi, i quali convivevano ininterrottamente da 55 anni. Alla luce di tale circostanza appare dunque ragionevole presumere il legame profondo intercorrente tra i due coniugi, nonché una quotidianità condivisa, fatta di ordinarie attività, abitudini, momenti di condivisione, supporto e progettualità. Una relazione affettiva che, pertanto, a causa della gravità delle lesioni patite dal Sig. assolutamente Parte_2 incapace di attendere alle sue attività in autonomia, inevitabilmente è venuta meno. Si tratta di una compromissione effettiva del rapporto personale e familiare che rende comprovata l'effettiva lesione patita dalla coniuge convivente che dovrà pertanto essere integralmente risarcita per i danni riflessi subiti. Ai fini della quantificazione del danno non patrimoniale spettante ai coniugi del soggetto macroleso, si farà pertanto riferimento ai criteri stabiliti dalle tabelle predisposte dal Tribunale di Roma, che prevedono un quadro dedicato alla liquidazione dei danni c.d. riflessi subiti dai congiunti della vittima principale in caso di lesioni (Cass. n.13540/2023: “In tema di risarcimento del danno non patrimoniale spettante ai congiunti del soggetto macroleso, il giudice deve fare riferimento a tabelle che prevedano specificamente idonee modalità di quantificazione del danno, come le tabelle predisposte dal Tribunale di Roma, le quali, fin dal 2019, contengono un quadro dedicato alla liquidazione dei danni c.d. riflessi subiti dai congiunti della vittima primaria in caso di lesioni”). Il 'punto' previsto (cfr. pag.15 tabelle) comprende due diversi componenti: morale e dinamico relazionale. Nel caso di specie, quanto alla prima componente appare pacifico che il danno sofferto dalla coniuge si sia manifestato anche tramite l'aspetto interiore, concretizzandosi in uno Parte_1 stato di ansia, paura, disperazione ed incertezza sul futuro del congiunto. Tale condizione è peraltro confermata dalle relazioni cliniche redatte sulle condizioni di mente della sig.ra nelle quali Parte_1 si evidenzia come la coniuge viva costantemente nell'angoscia, e nella preoccupazione che possa succedere qualcosa al marito in sua assenza, attuando dei comportamenti destinati ad accertarsi continuamente delle condizioni del marito, quali (a titolo esemplificativo) voler dormire da un lato e rimanere sveglia per essere pronta al marito (doc. ctu pg.4) , o anche, tornare il prima possibile ogni qual volta si ritrovi ad allontanarsi da casa per svolgere delle commissioni (doc. relazione clinica Dott.ssa pg.2). Per quanto concerne la seconda componente, si rende opportuna una Per_1 precisazione in merito alla relativa liquidazione. Infatti, attualmente la sig.ra beneficia di Parte_1 un aiuto di una persona esterna nell'assistenza e cura del coniuge (doc. relazione della Dott. ssa Per_1 pg. 2). Pertanto, sebbene tale impegno risulti ugualmente gravoso sotto il profilo psico-fisico, e, sebbene il supporto sia limitato solo ad alcune ore e momenti della giornata, è evidente che la sig.ra riceva un concreto aiuto che le consente, anche solo in parte, di dedicarsi ad altre attività. Parte_1
In conclusione, pur rimanendo a carico della stessa l'assistenza del marito (che inevitabilmente incide sulla piena espressione della sua vita) l'aiuto di una persona esterna incide sicuramente ai fini della liquidazione della componente dinamico- relazionale. Alla luce delle considerazioni sin qui esposte, si ritiene di adottare un punto pari ad euro 6.024,71 (di cui euro 3.533,06 per danno morale ed euro 2.491,65 per danno dinamico-relazionale). Tenuto conto che i 'punti' assegnabili sono 26 (20 per la relazione parentale, 3 per l'età del danneggiato e 3 per l'età del parente da risarcire) e della percentuale di pregiudizio permanente biologico riconosciuto al danneggiato (85%), si perviene alla somma di euro 133.146,091.
pagina 4 di 5 Poichè è stata liquidata a tale titolo in primo grado la somma di euro 15.956,04, gli appellati vanno condannate al pagamento della maggior somma di euro 117.190,05190, oltre interessi e art.1284 co.4 cc dalla domanda al saldo Gli interessi vengono riconosciuti secondo il criterio indicato dal Giudice di primo grado, che non è stato oggetto di impugnazione e che non prevedeva la liquidazione degli interessi compensativi. Le spese di lite di entrambi i gradi seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, avuto riguardo al quantum liquidato
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza Parte_1
n. 934/2021 del Tribunale di Parma, così provvede:
- in parziale riforma dell'impugnata sentenza, condanna i convenuti e -in CP_1 Controparte_2 solido tra loro- al pagamento in favore della sig.ra dell'ulteriore importo di euro Parte_1
117.190,051, oltre interessi ex art.1284 co.4 c.c. dalla notificazione della domanda al saldo, quale maggior danno -a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale riflesso-, rispetto a quanto liquidato in primo grado;
- Condanna e -in solido tra loro- alla rifusione, in favore dell'appellante, CP_1 Controparte_2 delle spese di lite di entrambi i gradi del giudizio, che liquida -quanto al primo grado- in euro 1.250 per spese ed euro 9.500 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA e spese di Ctp e -quanto al presente grado- in euro 1.821 per spese ed euro 10.000 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA;
- conferma per il resto l'impugnata sentenza.
Così deciso in Bologna il 08/07/2025
Il Consigliere est. Il Presidente Maria Laura Benini Mariacolomba Giuliano
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO di BOLOGNA Seconda Sezione Civile
La Corte, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: Dott. Mariacolomba Giuliano Presidente Dott. Pietro Iovino Consigliere Dott. Maria Laura Benini Consigliere rel. ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 139/2022 promossa da:
(CF: ) rappresentata e difesa dall'Avv. Michele Parte_1 C.F._1
AL LE elettivamente domiciliato presso il Suo studio sito in Parma, Via Ferdinando Maestri n.6;
-Appellante- contro
(CF: ), rappresentata e difesa dall'Avv. Marco Di Benedetto ed CP_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliata presso lo Studio dell'Avv. Raffaele Iorio sito in Parma, Borgo Giacomo Tommasini n.9;
-Appellato - e
(CF ) Controparte_2 C.F._2
- Appellato contumace -
CONCLUSIONI: come da note scritte per l'udienza del 10.09.2024.
Motivi della decisione
pagina 1 di 5 Il Tribunale di Parma, con sentenza n. 934/2021, accoglieva parzialmente la domanda proposta dalla sig.ra diretta ad ottenere - previo accertamento della responsabilità esclusiva del sig. Parte_1
nella causazione del sinistro di cui si controverte - la condanna in solido dei Controparte_2 convenuti al risarcimento del danno non patrimoniale riflesso, del danno biologico e del danno patrimoniale dalla medesima patiti in seguito al sinistro occorso al marito, richiesti per un importo di euro complessivi 338.322,00. In data 14/06/2008, infatti, il sig. veniva violentemente travolto da una autovettura Parte_2 mentre attraversava le strisce pedonali. A seguito del sinistro seguiva un lungo periodo di ricovero ospedaliero, durante il quale permaneva in uno stato comatoso per circa un mese, riportando lesioni gravissime, con conseguente valutazione di invalidità permanente pari all'85%. A seguito di tale avvenimento, il sig. si trovava nell'impossibilità di compiere in autonomia le attività Parte_2 quotidiane, adempiere alle proprie incombenze, nonché di intrattenere un qualsivoglia rapporto interpersonale. Il grave deterioramento neurologico e la perdita di qualsiasi facoltà cognitiva avevano reso pertanto necessaria una continua assistenza da parte della coniuge che da quel momento non conduceva una vita personale autonoma, in quanto costretta a dedicarsi quotidianamente alla cura del marito. Tale condizione aveva conseguentemente comportato una lesione del rapporto parentale, ed uno sconvolgimento della normale relazione coniugale determinando una sofferenza interiore profonda da parte della sig.ra Su tali premesse, l'attrice richiedeva in giudizio, pertanto, il totale ristoro Parte_2 dei danni da essa subiti in conseguenza dell'incidente in cui era stato coinvolto il marito. Si costituiva in giudizio , contestando il quantum prospettato da parte attorea ed eccependo CP_1
l'intervenuta prescrizione del credito;
mentre, il sig. pur ritualmente citato, rimaneva CP_2 contumace. Il Giudice di Prime cure, con sentenza n. 934/2021, ha preliminarmente respinto l'eccezione di prescrizione sollevata dalla compagnia assicurativa ritenendola infondata. Ha infatti CP_1 rilevato come, trattandosi di lesioni gravissime, il termine di prescrizione fosse superiore rispetto a quello prospettato dalla difesa. Nel merito, invece, ha accolto parzialmente la domanda attorea. In particolare, con riferimento al danno da lesione del rapporto parentale, il Giudice lo ha liquidato nell'importo di euro 15.956,00, pari a quanto già riconosciuto a titolo di risarcimento del danno biologico. Tale valutazione è stata effettuata con il rilievo che, la lesione del rapporto parentale, racchiude due diverse componenti, ossia: il sacrificio imposto a sé stesso per dedicarsi alla cura del congiunto macroleso, e, la perdita irreversibile del contributo umano che si sarebbe potuto ricevere dalla vittima principale. Nel caso di specie, secondo il convincimento del Giudice, era emerso che, per quanto concerne la componente relazionale, essa risultava assorbita nella componente biologica (tale da giustificarne l'aumento nel massimo possibile); mentre, in relazione alla seconda componente, considerata la sopravvivenza della vittima principale, il rapporto parentale non poteva ritenersi integralmente compromesso, ma piuttosto sottoposto ad una modificazione qualitativa, tale da giustificarne una liquidazione 'che può stimarsi in via equitativa, in misura pressochè identica a quella patita in proprio'.
Parte appellante ha proposto appello avverso la sentenza con riferimento alla liquidazione del danno non patrimoniale da lesione del rapporto parentale sofferto dall'appellante, lamentando l'assoluta carenza di motivazione sul punto, il travisamento dei fatti e del materiale probatorio, la falsa ed erronea interpretazione ed applicazione di norme di legge, l'illogicità dell'iter argomentativo.
pagina 2 di 5 Si è costituito l'appellato chiedendo il rigetto dell'appello con conferma integrale della CP_1 sentenza di primo grado;
mentre l'appellato è rimasto contumace anche nel presente Controparte_2 giudizio.
***
Il ricorso è fondato, e i motivi possono essere oggetto di trattazione congiunta per ragioni di omogeneità. Parte appellante lamenta un'errata valutazione da parte del Giudice di prime cure in merito alla liquidazione del danno da lesione del rapporto parentale, nonché un'omessa motivazione sul punto. Contesta altresì il travisamento dei fatti e del materiale probatorio, una falsa ed erronea interpretazione ed applicazione di norme di legge ed una illogicità dell'iter argomentativo. Quanto alla lamentata omessa motivazione da parte del Giudice di prime cure, si osserva che la decisione, seppur in termini sintetici, adotta un proprio metodo valutativo che consente di identificare il ragionamento logico-giuridico utilizzato dal Giudice. Peraltro il criterio -per i motivi che verranno esposti- non può essere condiviso. Secondo un orientamento ormai consolidato in giurisprudenza, in caso di danno sofferto da un congiunto, i familiari hanno il diritto al ristoro dei danni subiti, non solo in caso di decesso della vittima principale, ma anche qualora quest'ultima subisca una lesione tale da compromettere la relazione affettiva tra il danneggiato e i congiunti. La lesione del rapporto parentale rappresenta, infatti, un peculiare danno di natura non patrimoniale, che consiste nello sconvolgimento dell'esistenza del familiare, manifestato attraverso fondamentali e radicali cambiamenti di vita e nella sofferenza interiore derivante dalla compromissione del rapporto parentale. Il richiamato danno dovrà dunque essere risarcito se il parente prova, anche a mezzo di presunzioni, di aver subito lesioni quale diretta conseguenza delle condizioni del congiunto. Nel caso di specie, il sig. in seguito all'incidente, ha riportato una grave menomazione Parte_1 permanente all'integrità psico-fisica che gli inibisce il compimento di qualsiasi attività in autonomia. Da tale avvenimento, la moglie è costretta a prestare assistenza al marito quotidianamente, sacrificando la propria vita, e privandosi della possibilità di condurre una vita personale autonoma e libera. Ne consegue che, l'appellante -pur non avendo dovuto affrontare un lutto- di fatto si trova in una condizione al pari dolorosa, dal momento che la sua esistenza è completamente assorbita dalla figura del marito, il quale necessita costantemente della sua assistenza, ma è assente dal punto di vista relazionale, considerati i suoi limiti fisici e cognitivi. Non può dunque ritenersi condivisibile la tesi sostenuta da parte convenuta secondo cui parte appellante non avrebbe fornito prova dello sconvolgimento della relazione tra la sig.ra e il coniuge, nonché del loro assetto familiare. Parte_1
Come pacificamente osservato dalla SC, il danno non patrimoniale patito dal prossimo congiunto di persona lesa in modo non lieve, può infatti essere dimostrato anche solo facendo ricorso a presunzioni, laddove l'esistenza stessa del rapporto di parentela fa presumere lo sconvolgimento della vita del familiare superstite. Si tratta, dunque, di danni che “possono essere dimostrati per presunzioni, fra le quali assume rilievo il rapporto di stretta parentela esistente fra la vittima ed i suoi familiari che fa ritenere, secondo un criterio di normalità sociale, che essi soffrano per le gravissime lesioni riportate dal loro prossimo congiunto” (Cass. n. 13540/2023). Occorre, pertanto, fare ragionevolmente riferimento alla realtà dei rapporti e alla gravità delle ricadute che tale lesione comporta all'interno del legame familiare (Cass. 11212/2019). pagina 3 di 5 Nel caso di specie, è stato documentalmente provato ed allegato da parte appellante il vincolo affettivo (come da certificato di stato di famiglia, residenza del marito e moglie) che lega i due coniugi, i quali convivevano ininterrottamente da 55 anni. Alla luce di tale circostanza appare dunque ragionevole presumere il legame profondo intercorrente tra i due coniugi, nonché una quotidianità condivisa, fatta di ordinarie attività, abitudini, momenti di condivisione, supporto e progettualità. Una relazione affettiva che, pertanto, a causa della gravità delle lesioni patite dal Sig. assolutamente Parte_2 incapace di attendere alle sue attività in autonomia, inevitabilmente è venuta meno. Si tratta di una compromissione effettiva del rapporto personale e familiare che rende comprovata l'effettiva lesione patita dalla coniuge convivente che dovrà pertanto essere integralmente risarcita per i danni riflessi subiti. Ai fini della quantificazione del danno non patrimoniale spettante ai coniugi del soggetto macroleso, si farà pertanto riferimento ai criteri stabiliti dalle tabelle predisposte dal Tribunale di Roma, che prevedono un quadro dedicato alla liquidazione dei danni c.d. riflessi subiti dai congiunti della vittima principale in caso di lesioni (Cass. n.13540/2023: “In tema di risarcimento del danno non patrimoniale spettante ai congiunti del soggetto macroleso, il giudice deve fare riferimento a tabelle che prevedano specificamente idonee modalità di quantificazione del danno, come le tabelle predisposte dal Tribunale di Roma, le quali, fin dal 2019, contengono un quadro dedicato alla liquidazione dei danni c.d. riflessi subiti dai congiunti della vittima primaria in caso di lesioni”). Il 'punto' previsto (cfr. pag.15 tabelle) comprende due diversi componenti: morale e dinamico relazionale. Nel caso di specie, quanto alla prima componente appare pacifico che il danno sofferto dalla coniuge si sia manifestato anche tramite l'aspetto interiore, concretizzandosi in uno Parte_1 stato di ansia, paura, disperazione ed incertezza sul futuro del congiunto. Tale condizione è peraltro confermata dalle relazioni cliniche redatte sulle condizioni di mente della sig.ra nelle quali Parte_1 si evidenzia come la coniuge viva costantemente nell'angoscia, e nella preoccupazione che possa succedere qualcosa al marito in sua assenza, attuando dei comportamenti destinati ad accertarsi continuamente delle condizioni del marito, quali (a titolo esemplificativo) voler dormire da un lato e rimanere sveglia per essere pronta al marito (doc. ctu pg.4) , o anche, tornare il prima possibile ogni qual volta si ritrovi ad allontanarsi da casa per svolgere delle commissioni (doc. relazione clinica Dott.ssa pg.2). Per quanto concerne la seconda componente, si rende opportuna una Per_1 precisazione in merito alla relativa liquidazione. Infatti, attualmente la sig.ra beneficia di Parte_1 un aiuto di una persona esterna nell'assistenza e cura del coniuge (doc. relazione della Dott. ssa Per_1 pg. 2). Pertanto, sebbene tale impegno risulti ugualmente gravoso sotto il profilo psico-fisico, e, sebbene il supporto sia limitato solo ad alcune ore e momenti della giornata, è evidente che la sig.ra riceva un concreto aiuto che le consente, anche solo in parte, di dedicarsi ad altre attività. Parte_1
In conclusione, pur rimanendo a carico della stessa l'assistenza del marito (che inevitabilmente incide sulla piena espressione della sua vita) l'aiuto di una persona esterna incide sicuramente ai fini della liquidazione della componente dinamico- relazionale. Alla luce delle considerazioni sin qui esposte, si ritiene di adottare un punto pari ad euro 6.024,71 (di cui euro 3.533,06 per danno morale ed euro 2.491,65 per danno dinamico-relazionale). Tenuto conto che i 'punti' assegnabili sono 26 (20 per la relazione parentale, 3 per l'età del danneggiato e 3 per l'età del parente da risarcire) e della percentuale di pregiudizio permanente biologico riconosciuto al danneggiato (85%), si perviene alla somma di euro 133.146,091.
pagina 4 di 5 Poichè è stata liquidata a tale titolo in primo grado la somma di euro 15.956,04, gli appellati vanno condannate al pagamento della maggior somma di euro 117.190,05190, oltre interessi e art.1284 co.4 cc dalla domanda al saldo Gli interessi vengono riconosciuti secondo il criterio indicato dal Giudice di primo grado, che non è stato oggetto di impugnazione e che non prevedeva la liquidazione degli interessi compensativi. Le spese di lite di entrambi i gradi seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, avuto riguardo al quantum liquidato
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza Parte_1
n. 934/2021 del Tribunale di Parma, così provvede:
- in parziale riforma dell'impugnata sentenza, condanna i convenuti e -in CP_1 Controparte_2 solido tra loro- al pagamento in favore della sig.ra dell'ulteriore importo di euro Parte_1
117.190,051, oltre interessi ex art.1284 co.4 c.c. dalla notificazione della domanda al saldo, quale maggior danno -a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale riflesso-, rispetto a quanto liquidato in primo grado;
- Condanna e -in solido tra loro- alla rifusione, in favore dell'appellante, CP_1 Controparte_2 delle spese di lite di entrambi i gradi del giudizio, che liquida -quanto al primo grado- in euro 1.250 per spese ed euro 9.500 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA e spese di Ctp e -quanto al presente grado- in euro 1.821 per spese ed euro 10.000 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA;
- conferma per il resto l'impugnata sentenza.
Così deciso in Bologna il 08/07/2025
Il Consigliere est. Il Presidente Maria Laura Benini Mariacolomba Giuliano
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