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Sentenza 21 febbraio 2025
Sentenza 21 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 21/02/2025, n. 127 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 127 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 2224/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Ravenna, sezione civile, in persona del Giudice dott. Pierpaolo Galante, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile ordinaria iscritta al n. 2224/2024 del ruolo generale degli affari contenziosi civili, vertente
TRA
( ), rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Tirapani Parte_1 C.F._1
presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Ravenna, via Baccarini n. 60, in virtù di procura allegata all'atto di citazione
ATTORE
E
( ), con sede in San Donato di Lecce (LE), Via Cesare Battisti NT P.IVA_1
n. 7, Email_1
CONVENUTA CONTUMACE
CONCLUSIONI
Come da verbale d'udienza del 19/2/2025, qui da intendersi integralmente richiamate e trascritte.
MOTIVAZIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato ha convenuto dinanzi all'intestato Parte_1
Tribunale la società ed ha dedotto che in data 3/12/2021 stipulò con tale società un NT contratto di appalto per “l'esecuzione delle opere edili finalizzate al recupero e restauro delle facciate esterne del fabbricato, rientranti nell'agevolazione c.d. "bonus facciate" di cui alla L.160/2019, da effettuarsi presso Proprietà alla Sezione urbana RA Foglio 84 Part. 461 Sub. 6, in via Petrosa N.91,
San Pietro in Campiano (RA)”; che, in virtù di tale contratto, versò a la somma di € NT
32.715,00, per l'avvio dei lavori da eseguirsi con sconto in fattura al 90% su un corrispettivo totale di €
pagina 1 di 4 327.150,00; che, come previsto dall'art. 8 del contratto, l'appaltatrice avrebbe dovuto iniziare i lavori entro il 14/12/2021 ed ultimarli entro il 30/4/2022; che, tuttavia, i lavori di ristrutturazione non vennero mai neppure iniziati e la stessa appaltatrice, sollecitata ad iniziare i lavori, gli comunicò di essere impossibilitata ad eseguire i lavori di ristrutturazione e s'impegnò a restituire la somma ricevuta in pagamento, ma non lo fece;
che, consultando il proprio cassetto fiscale, esso deducente si accorse che la società avesse dapprima emesso la fattura 152/2021 del 15/12/2021 di € NT
327.150,00 (iva compresa) in seguito immediatamente annullata con nota di credito di pari data e poi un'ulteriore fattura la n. 153/2021 del 15/12/2021 di € 65.430,00 (pari all'acconto versato moltiplicato per due) per lavori mai eseguiti;
che inutile fosse stato il tentativo di componimento della lite mediante l'avvio della mediazione.
Tanto premesso ha chiesto “- in via principale, dichiarare la risoluzione del contratto Parte_1
di appalto stipulato il 03.12.2021 tra il sig. e la per grave Parte_1 NT inadempimento della ai sensi dell'art. 1453 c.c.; NT
- in subordine, dichiarare comunque risolto e/o nullo e/o inefficace tra le parti il contratto di appalto stipulato il 03.12.2021 tra il sig. e la Parte_1 NT
- in ogni caso, condannare la alla restituzione in favore del sig. NT Parte_1 della somma di € 32.719,00 versata in forza del predetto contratto, oltre agli interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data del pagamento fino all'effettiva restituzione;
- in ogni caso, condannare la al risarcimento, in favore del sig. degli NT Pt_1 ulteriori danni da quest'ultimo patiti per i fati di cui in narrativa, danni che si quantificano in €
98.145,00 e/o nella diversa misura che verrà accertata in corso di causa;
- in ogni caso, dichiarare nulla e/o priva di efficacia e/o illegittima la fattura emessa dalla
[...]
n. 153/2021 del 15/12/2021 per l'importo di € 65.430,00, in quanto priva di causa e NT
non corrispondente alla prestazione contrattuale pattuita;
Con vittoria di spese e compensi professionali, oltre 15% spese generali iva e cpa.”.
Dichiarata la contumacia della società convenuta, acquisita documentazione varia, fatte precisare le conclusioni ed ordinata la discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., all'udienza del
19/2/2025 la causa è stata trattenuta in decisione dal giudice monocratico.
1. Circa la domanda di risoluzione del contratto per grave inadempimento dell'appaltatore, deve osservarsi che nel presente giudizio l'attore ha prodotto il contratto (doc. 1) avente ad oggetto l'esecuzione delle opere edili finalizzate al recupero e restauro delle facciate esterne del fabbricato sito in San Pietro in Campiano (RA), via Petrosa n. 91, rientranti nell'agevolazione c.d. “bonus facciate” di cui alla L. 160/2019.
pagina 2 di 4 Tale contratto prevedeva l'inizio dei lavori entro il 14/12/2021 e la conclusione degli stessi entro il
30/4/2022, quale “termine previsto dalla normativa vigente” (cfr. art. 8).
Dalla comunicazione della direttrice dei lavori, arch. (doc. 4), si evince, poi, che i Controparte_2
lavori di restauro delle facciate non furono mai avviati dalla società convenuta e, comunque, restando contumace nel presente giudizio, non ha assolto l'onere probatorio sulla stessa NT incombente (cfr. Cass. SS.UU n. 13533/2001) relativo all'esecuzione della prestazione contrattuale o alla circostanza che l'inadempimento fu determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa ad essa non imputabile (art. 1218 c.c.).
Il contratto d'appalto va pertanto risolto per grave inadempimento dell'appaltatrice NT
ai sensi dell'art. 1453, comma 2, c.c.
Per l'effetto la società va anche condannata a restituire in favore di NT Pt_1
ai sensi dell'art. 2033 c.c., la somma di € 32.719,00 da questi pagata in virtù del contratto
[...]
d'appalto per cui è causa (cfr. doc.i 1 e 2), oltre interessi legali dalla messa in mora del 4/4/2024 (cfr. doc. 7), senza rivalutazione, trattandosi di un debito di valuta e mancando la prova della sussistenza del maggior danno ai sensi dell' art. 1224, comma 2, c.c.
2. Quanto alla domanda di risarcimento del danno proposta da deve, invece, Parte_1 osservarsi che l'attore ha dedotto in questo giudizio di aver sofferto un danno pari alla “differenza tra il vantaggio economico con l'incentivo del 2021 (pari ad una detrazione fiscale del 90%) e quello successivo (pari ad una detrazione del 60%) e quindi nello specifico pari ad € 98.145,00 (294.435 –
196.290)”, sul presupposto che i lavori dovessero avere inizio il 14/12/2021 “e nel momento in cui
l'inadempimento dell'appaltatore si è manifestato era già spirato il termine per usufruire del bonus al
90% e non era più possibile per il committente rivolgersi ad altra impresa”.
Il G.M. osserva, tuttavia, che l'attore non ha assolto l'onere della prova a suo carico (art. 2697 c.c.), atteso che non ha precisamente - allegato e - provato né il nesso di causalità tra inadempimento e danno, né il danno sofferto.
Ciò considerando che, per un verso, non v'è precisa allegazione e prova della sussistenza dei requisiti soggettivi ed oggetti per accedere all'agevolazione – asseritamente - persa per cui è causa e che, per altro verso, dalla documentazione in atti (cfr. doc. 4) si desume che, successivamente all'anno 2021,
beneficiò di agevolazioni edilizie diverse rispetto a quella persa per cui è causa Parte_1
(essendo stata presentata una cila ecobonus e sismabonus, rispettivamente il 13/4/2022 e 22/8/2022) in relazione ai quali benefici non è dato sapere gl'interventi eseguiti, la rispettiva portata e, quindi,
l'incidenza rispetto al danno asseritamente subito, non avendo nulla l'attore dedotto al riguardo.
pagina 3 di 4 3. Circa la domanda attorea di “dichiarare nulla e/o priva di efficacia e/o illegittima la fattura emessa Cont dalla n. 153/2021 del 15/12/2021 per l'importo di € 65.430,00, in quanto priva di NT causa e non corrispondente alla prestazione contrattuale pattuita”, tale domanda deve ritenersi inammissibile per impossibilità giuridica del provvedimento richiesto.
Il Tribunale, dunque, deve limitarsi in questa sede a disporre la trasmissione all'Agenzia delle Entrate di Lecce - nel cui circondario ha sede la - di copia della presente sentenza, del NT
contratto di appalto del 3/12/2021 e delle fatture nn. 152-153/2021 (doc.i 1, 5, 6 dell'attore), affinché
l' proceda all'eventuale recupero di quanto corrisposto alla società odierna convenuta in CP_3
relazione al contratto concluso con per opere mai eseguite. Parte_1
4. Le spese di lite, in relazione al rigetto della domanda di risarcimento del danno, vanno compensate in misura di 1/3, con condanna di al pagamento dei restanti 2/3 delle stesse, che NT
vengono liquidate per intero, ossia in misura comprensiva della parte di 1/3 compensata, come in dispositivo, secondo i valori medi del D.M. n. 55/14 (scaglione fino ad euro 52.000,00, valori medi).
P.Q.M.
Il Tribunale di Ravenna, sezione civile, definitivamente pronunziando nell'ambito del giudizio n.
2224/2024 R.G., ogni diversa domanda rigettata come in motivazione, così provvede:
1. risolve, ai sensi dell'art. 1453, comma 2, c.c., il contratto di appalto stipulato tra le parti, a causa del grave inadempimento della convenuta contumace NT
2. condanna, ai sensi dell'art. 2033 c.c., al pagamento in favore di NT Parte_1 della somma di € 32.719,00, oltre interessi legali dalla messa in mora del 4/4/2024;
3. compensa per 1/3 le spese processuali e condanna al pagamento, in favore di NT
, dei restanti 2/3 delle spese processuali del presente giudizio, che si liquidano per Parte_1 intero, vale a dire in misura comprensiva della parte compensata, in € 786,00 per spese vive ed €
7616,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali, c.p.a. e i.v.a. come per legge se dovuta;
4. manda la cancelleria per la trasmissione di copia della presente sentenza, del contratto di appalto del
3/12/2021 e delle fatture nn. 152-153/2021 (doc.i 1, 5, 6 dell'attore) all'Agenzia delle Entrate di Lecce - nel cui circondario ha sede la - affinché proceda all'eventuale recupero di quanto NT
corrisposto alla società odierna convenuta in relazione al contratto concluso con per Parte_1
opere mai eseguite.
Ravenna, 21/2/2025
Il Giudice
Dott. Pierpaolo Galante
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Ravenna, sezione civile, in persona del Giudice dott. Pierpaolo Galante, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile ordinaria iscritta al n. 2224/2024 del ruolo generale degli affari contenziosi civili, vertente
TRA
( ), rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Tirapani Parte_1 C.F._1
presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Ravenna, via Baccarini n. 60, in virtù di procura allegata all'atto di citazione
ATTORE
E
( ), con sede in San Donato di Lecce (LE), Via Cesare Battisti NT P.IVA_1
n. 7, Email_1
CONVENUTA CONTUMACE
CONCLUSIONI
Come da verbale d'udienza del 19/2/2025, qui da intendersi integralmente richiamate e trascritte.
MOTIVAZIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato ha convenuto dinanzi all'intestato Parte_1
Tribunale la società ed ha dedotto che in data 3/12/2021 stipulò con tale società un NT contratto di appalto per “l'esecuzione delle opere edili finalizzate al recupero e restauro delle facciate esterne del fabbricato, rientranti nell'agevolazione c.d. "bonus facciate" di cui alla L.160/2019, da effettuarsi presso Proprietà alla Sezione urbana RA Foglio 84 Part. 461 Sub. 6, in via Petrosa N.91,
San Pietro in Campiano (RA)”; che, in virtù di tale contratto, versò a la somma di € NT
32.715,00, per l'avvio dei lavori da eseguirsi con sconto in fattura al 90% su un corrispettivo totale di €
pagina 1 di 4 327.150,00; che, come previsto dall'art. 8 del contratto, l'appaltatrice avrebbe dovuto iniziare i lavori entro il 14/12/2021 ed ultimarli entro il 30/4/2022; che, tuttavia, i lavori di ristrutturazione non vennero mai neppure iniziati e la stessa appaltatrice, sollecitata ad iniziare i lavori, gli comunicò di essere impossibilitata ad eseguire i lavori di ristrutturazione e s'impegnò a restituire la somma ricevuta in pagamento, ma non lo fece;
che, consultando il proprio cassetto fiscale, esso deducente si accorse che la società avesse dapprima emesso la fattura 152/2021 del 15/12/2021 di € NT
327.150,00 (iva compresa) in seguito immediatamente annullata con nota di credito di pari data e poi un'ulteriore fattura la n. 153/2021 del 15/12/2021 di € 65.430,00 (pari all'acconto versato moltiplicato per due) per lavori mai eseguiti;
che inutile fosse stato il tentativo di componimento della lite mediante l'avvio della mediazione.
Tanto premesso ha chiesto “- in via principale, dichiarare la risoluzione del contratto Parte_1
di appalto stipulato il 03.12.2021 tra il sig. e la per grave Parte_1 NT inadempimento della ai sensi dell'art. 1453 c.c.; NT
- in subordine, dichiarare comunque risolto e/o nullo e/o inefficace tra le parti il contratto di appalto stipulato il 03.12.2021 tra il sig. e la Parte_1 NT
- in ogni caso, condannare la alla restituzione in favore del sig. NT Parte_1 della somma di € 32.719,00 versata in forza del predetto contratto, oltre agli interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data del pagamento fino all'effettiva restituzione;
- in ogni caso, condannare la al risarcimento, in favore del sig. degli NT Pt_1 ulteriori danni da quest'ultimo patiti per i fati di cui in narrativa, danni che si quantificano in €
98.145,00 e/o nella diversa misura che verrà accertata in corso di causa;
- in ogni caso, dichiarare nulla e/o priva di efficacia e/o illegittima la fattura emessa dalla
[...]
n. 153/2021 del 15/12/2021 per l'importo di € 65.430,00, in quanto priva di causa e NT
non corrispondente alla prestazione contrattuale pattuita;
Con vittoria di spese e compensi professionali, oltre 15% spese generali iva e cpa.”.
Dichiarata la contumacia della società convenuta, acquisita documentazione varia, fatte precisare le conclusioni ed ordinata la discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., all'udienza del
19/2/2025 la causa è stata trattenuta in decisione dal giudice monocratico.
1. Circa la domanda di risoluzione del contratto per grave inadempimento dell'appaltatore, deve osservarsi che nel presente giudizio l'attore ha prodotto il contratto (doc. 1) avente ad oggetto l'esecuzione delle opere edili finalizzate al recupero e restauro delle facciate esterne del fabbricato sito in San Pietro in Campiano (RA), via Petrosa n. 91, rientranti nell'agevolazione c.d. “bonus facciate” di cui alla L. 160/2019.
pagina 2 di 4 Tale contratto prevedeva l'inizio dei lavori entro il 14/12/2021 e la conclusione degli stessi entro il
30/4/2022, quale “termine previsto dalla normativa vigente” (cfr. art. 8).
Dalla comunicazione della direttrice dei lavori, arch. (doc. 4), si evince, poi, che i Controparte_2
lavori di restauro delle facciate non furono mai avviati dalla società convenuta e, comunque, restando contumace nel presente giudizio, non ha assolto l'onere probatorio sulla stessa NT incombente (cfr. Cass. SS.UU n. 13533/2001) relativo all'esecuzione della prestazione contrattuale o alla circostanza che l'inadempimento fu determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa ad essa non imputabile (art. 1218 c.c.).
Il contratto d'appalto va pertanto risolto per grave inadempimento dell'appaltatrice NT
ai sensi dell'art. 1453, comma 2, c.c.
Per l'effetto la società va anche condannata a restituire in favore di NT Pt_1
ai sensi dell'art. 2033 c.c., la somma di € 32.719,00 da questi pagata in virtù del contratto
[...]
d'appalto per cui è causa (cfr. doc.i 1 e 2), oltre interessi legali dalla messa in mora del 4/4/2024 (cfr. doc. 7), senza rivalutazione, trattandosi di un debito di valuta e mancando la prova della sussistenza del maggior danno ai sensi dell' art. 1224, comma 2, c.c.
2. Quanto alla domanda di risarcimento del danno proposta da deve, invece, Parte_1 osservarsi che l'attore ha dedotto in questo giudizio di aver sofferto un danno pari alla “differenza tra il vantaggio economico con l'incentivo del 2021 (pari ad una detrazione fiscale del 90%) e quello successivo (pari ad una detrazione del 60%) e quindi nello specifico pari ad € 98.145,00 (294.435 –
196.290)”, sul presupposto che i lavori dovessero avere inizio il 14/12/2021 “e nel momento in cui
l'inadempimento dell'appaltatore si è manifestato era già spirato il termine per usufruire del bonus al
90% e non era più possibile per il committente rivolgersi ad altra impresa”.
Il G.M. osserva, tuttavia, che l'attore non ha assolto l'onere della prova a suo carico (art. 2697 c.c.), atteso che non ha precisamente - allegato e - provato né il nesso di causalità tra inadempimento e danno, né il danno sofferto.
Ciò considerando che, per un verso, non v'è precisa allegazione e prova della sussistenza dei requisiti soggettivi ed oggetti per accedere all'agevolazione – asseritamente - persa per cui è causa e che, per altro verso, dalla documentazione in atti (cfr. doc. 4) si desume che, successivamente all'anno 2021,
beneficiò di agevolazioni edilizie diverse rispetto a quella persa per cui è causa Parte_1
(essendo stata presentata una cila ecobonus e sismabonus, rispettivamente il 13/4/2022 e 22/8/2022) in relazione ai quali benefici non è dato sapere gl'interventi eseguiti, la rispettiva portata e, quindi,
l'incidenza rispetto al danno asseritamente subito, non avendo nulla l'attore dedotto al riguardo.
pagina 3 di 4 3. Circa la domanda attorea di “dichiarare nulla e/o priva di efficacia e/o illegittima la fattura emessa Cont dalla n. 153/2021 del 15/12/2021 per l'importo di € 65.430,00, in quanto priva di NT causa e non corrispondente alla prestazione contrattuale pattuita”, tale domanda deve ritenersi inammissibile per impossibilità giuridica del provvedimento richiesto.
Il Tribunale, dunque, deve limitarsi in questa sede a disporre la trasmissione all'Agenzia delle Entrate di Lecce - nel cui circondario ha sede la - di copia della presente sentenza, del NT
contratto di appalto del 3/12/2021 e delle fatture nn. 152-153/2021 (doc.i 1, 5, 6 dell'attore), affinché
l' proceda all'eventuale recupero di quanto corrisposto alla società odierna convenuta in CP_3
relazione al contratto concluso con per opere mai eseguite. Parte_1
4. Le spese di lite, in relazione al rigetto della domanda di risarcimento del danno, vanno compensate in misura di 1/3, con condanna di al pagamento dei restanti 2/3 delle stesse, che NT
vengono liquidate per intero, ossia in misura comprensiva della parte di 1/3 compensata, come in dispositivo, secondo i valori medi del D.M. n. 55/14 (scaglione fino ad euro 52.000,00, valori medi).
P.Q.M.
Il Tribunale di Ravenna, sezione civile, definitivamente pronunziando nell'ambito del giudizio n.
2224/2024 R.G., ogni diversa domanda rigettata come in motivazione, così provvede:
1. risolve, ai sensi dell'art. 1453, comma 2, c.c., il contratto di appalto stipulato tra le parti, a causa del grave inadempimento della convenuta contumace NT
2. condanna, ai sensi dell'art. 2033 c.c., al pagamento in favore di NT Parte_1 della somma di € 32.719,00, oltre interessi legali dalla messa in mora del 4/4/2024;
3. compensa per 1/3 le spese processuali e condanna al pagamento, in favore di NT
, dei restanti 2/3 delle spese processuali del presente giudizio, che si liquidano per Parte_1 intero, vale a dire in misura comprensiva della parte compensata, in € 786,00 per spese vive ed €
7616,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali, c.p.a. e i.v.a. come per legge se dovuta;
4. manda la cancelleria per la trasmissione di copia della presente sentenza, del contratto di appalto del
3/12/2021 e delle fatture nn. 152-153/2021 (doc.i 1, 5, 6 dell'attore) all'Agenzia delle Entrate di Lecce - nel cui circondario ha sede la - affinché proceda all'eventuale recupero di quanto NT
corrisposto alla società odierna convenuta in relazione al contratto concluso con per Parte_1
opere mai eseguite.
Ravenna, 21/2/2025
Il Giudice
Dott. Pierpaolo Galante
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