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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 12/06/2025, n. 939 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 939 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CAGLIARI
PRIMA SEZIONE CIVILE
composto dai Magistrati:
Dott. Giorgio Latti Presidente
Dott. Mario Farina Giudice
Dott. Chiara Mazzaroppi Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n.8604 del ruolo generale degli affari civili contenziosi per l'anno 2022,
promosso da:
, ( CF: ) nato a [...], il [...], elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliato in IGLESIAS, presso lo studio dell'Avv. SECCI DIEGO che lo rappresenta e difende per procura speciale,
Ricorrente
contro
(CF: ) nata a [...], il [...], Controparte_1 C.F._2
elettivamente domiciliata in CAGLIARI, presso lo studio dell'Avv. ZUDDAS MICHELE che la rappresenta e difende per procura speciale,
Resistente
Pagina 1 e con la partecipazione del
PUBBLICO MINISTERO
Intervenuto per legge
La causa è stata rimessa al Collegio per la decisione sulle seguenti conclusioni:
Nell'interesse delle parti: “Voglia il Tribunale
1- confermare l'assegnazione della casa coniugale di proprietà comune alle parti e sita in Iglesias alla via Fadda n. 41 alla per abitarvi unitamente ai minori figli;
CP_1
2- confermare l'affido congiunto dei minori e collocandoli in via prevalente presso Per_1 Persona_2 la madre;
4- stabilire diritto di visita libero per il padre durante i suoi rientri in Sardegna con almeno un fine settimana al mese, sempre nel rispetto dei desideri e delle esigenze dei minori e previi accordi con la madre.
In occasione delle festività tradizionali il NA potrà tenere con sé i figli per giorni 7 consecutivi che comprendano ad anni alterni con la madre, il Natale o il Capodanno, e la Pasqua o il lunedì in Albis.
Durante le vacanze estive per almeno 15 giorni anche non consecutivi previo avviso alla madre almeno
30 giorni prima;
5- incrementare il contributo al mantenimento per i figli a favore della a complessivi € 400,00 CP_1 mensili da versarsi entro il 5 di ogni mese, oltre l'intero assegno unico ed oltre € 1.250,00 per due volte
l'anno in occasione della tredicesima e quattordicesima, in quanto il ricorrente percepisca dette mensilità.
Le spese straordinarie al 50% tra le parti, secondo le linee guida del CNF del 29.11.2017, spese da concordarsi previamente tra le parti, o con diritto al rimborso per i casi di effettiva urgenza, dietro esibizione della fattura;
- l'onere del mutuo della casa coniugale rimarrà in capo al , mentre la continuerà a Pt_1 CP_1 sopportare il rateo del mutuo d'acquisto del suo immobile sito in via Matera a Iglesias;
6- compensate le spese legali.”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Instaurato il giudizio per il divorzio tra e con ricorso Parte_1 Controparte_1
depositato da in data 23/12/2022 e regolare costituzione della convenuta in data 08.04.2023, Pt_1
assunti i provvedimenti provvisori ed urgenti e mutato il rito, pronunciato con sentenza non definitiva
Pagina 2 n. 1305/2024 in data 17.05.2024 lo scioglimento del vincolo matrimoniale, all'udienza del
10.09.2024, svolta con le modalità della trattazione scritta, i procuratori delle parti hanno dato atto di aver raggiunto un accordo in ordine alla definizione del giudizio. La causa è stata quindi rimessa al Collegio per la decisione sulle conclusioni conformi trascritte in epigrafe.
Preliminarmente deve essere richiamata la sentenza non definitiva n. 1305/2024 del 17.05.2024 con cui è già stata pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Devono inoltre essere integralmente recepite dal Collegio le condizioni dalle stesse parti stabilite, in quanto eque e conformi agli interessi della prole.
Tenuto conto dell'accordo raggiunto, le spese del giudizio devono essere interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, dato atto che con sentenza non definitiva n. 1305/2024 del
17.05.2024 è stata pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti,
definitivamente decidendo:
Sull'accordo delle parti:
1- assegna la casa coniugale di proprietà comune alle parti sita in Iglesias alla via Fadda n. 41 alla CP_1
per abitarvi unitamente ai minori figli;
2- dispone l'affido congiunto dei minori (nato il [...]) e (nata il [...]) Per_1 Persona_2
con collocamento prevalente presso la madre;
4- dispone che il padre potrà vedere i minori liberamente durante i suoi rientri in Sardegna con almeno un fine settimana al mese, sempre nel rispetto dei desideri e delle esigenze dei minori e previo accordo con la madre.
In occasione delle festività tradizionali il NA potrà tenere con sé i figli per giorni 7 consecutivi che comprendano ad anni alterni con la madre, il Natale o il Capodanno, e la Pasqua o il lunedì in Albis.
Durante le vacanze estive per almeno 15 giorni anche non consecutivi previo avviso alla madre almeno
30 giorni prima;
Pagina 3 5- dispone a carico di l'obbligo di corrispondere in favore della il contributo al Parte_1 Pt_2
mantenimento per i figli, stabiliti in complessivi € 400,00 mensili, da versarsi entro il 5 di ogni mese, oltre l'intero assegno unico ed oltre € 1.250,00 per due volte l'anno in occasione della tredicesima e quattordicesima, in quanto il ricorrente percepisca dette mensilità.
Le spese straordinarie saranno suddivise al 50% tra le parti, secondo le linee guida del CNF del
29.11.2017, spese da concordarsi previamente tra le parti, o con diritto al rimborso per i casi di effettiva urgenza, dietro esibizione della fattura;
6- dà atto che l'onere del mutuo della casa coniugale rimarrà in capo al mentre la Pt_1 CP_1
continuerà a sopportare il rateo del mutuo d'acquisto del suo immobile sito in via Matera a Iglesias;
7- compensate, tra le parti, le spese del giudizio.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del 6.06.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. Chiara Mazzaroppi Dott. Giorgio Latti
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