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Sentenza 2 dicembre 2024
Sentenza 2 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 02/12/2024, n. 2079 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 2079 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
SEZIONE SECONDA CIVILE in composizione monocratica, nella persona del Giudice Andrea Marani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2907 del ruolo generale degli affari civili contenziosi per l'anno 2023, vertente
TRA
(C.F.: ) e (C.F.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rappresentati e difesi dall'Avv. Renato Cola ed elettivamente domiciliati C.F._2
presso lo studio di questi in Ancona, Via Calatafimi n. 1, giusta procura allegata al ricorso;
RICORRENTI
E
(P. IVA: ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avv. A. Raffaele Dilillo ed elettivamente domiciliata presso lo studio di questi in Senigallia (AN) Via Gherardi n. 60, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
RESISTENTE
E
(P. IVA: ), in persona del legale Controparte_2 P.IVA_2
rappresentante pro tempore;
TERZA CHIAMATA CONTUMACE
OGGETTO: appalto
CONCLUSIONI: all'udienza del 1° ottobre 2024 le difese delle parti hanno entrambe precisato le conclusioni riportandosi ai rispettivi scritti e alle conclusioni ivi rassegnate. In particolare, la difesa di parte ricorrente ha concluso come da ricorso introduttivo;
la difesa di parte convenuta ha insistito per il mutamento del rito e l'ammissione dei mezzi istruttori richiesti ed ha concluso come in atti.
E pertanto:
Pag. 1 di 8 PER I RICORRENTI:
“Voglia il Tribunale condannare la a risarcire i danni patiti dai sigg. Controparte_1 [...]
e per i fatti di cui in narrativa e per l'effetto condanni la convenuta al Parte_1 Parte_2 pagamento in favore dei ricorrenti dell'importo di € 22.321,97 o di quella somma maggiore o minore che parrà di giustizia, con gli interessi calcolati ai sensi dell'art. 1284 c.c., IV comma e la rivalutazione monetaria dalla data del deposito del ricorso per accertamento tecnico preventivo al saldo effettivo. Con vittoria di spese”.
PER LA RESISTENTE:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni istanza, eccezione e deduzione respinta e disattesa, -In via principale e nel merito: rigettare tutte le domande avanzate dai Sigg.ri e Parte_1 Pt_2
nei confronti della società perché infondate in fatto e in diritto. -In subordine,
[...] Controparte_1
nel merito: nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attrice, dichiarare il terzo, società C
“ , in persona del legale rappresentante pro-tempore, Sig. Controparte_2 CP_3
con sede in Senigallia (AN) Via Raffaello Sanzio n. 271, tenuta a manlevare la Parte_3
società convenuta contro gli effetti dell'eventuale accoglimento delle domande attoree e, per l'effetto, condannare quest'ultima a risarcire tutti i danni che dovessero essere accertati e/o liquidati in corso di causa in favore dei Sigg.ri e . Con ulteriore condanna della parte Parte_1 Parte_2 soccombente alla rifusione delle spese e competenze del presente giudizio, oltre accessori di legge”.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 281-decies c.p.c. depositato in data 30 maggio 2023 e proposto contro e hanno adito il Tribunale deducendo, in sintesi: (i) Controparte_1 Parte_1 Parte_2
di aver acquistato dalla società con rogito Notaio del Controparte_2 Persona_1
18.12.2014, un'abitazione sita in Senigallia, via Anastasi, realizzata quanto alle strutture portanti in cemento dalla venditrice e quanto alle parti in legno da (ii) che dopo la consegna CP_1 dell'immobile si manifestavano fessurazioni sulle pareti dell'edificio e anomali rigonfiamenti delle pareti, specie in corrispondenza delle aperture delle finestre, e si rendeva disponibile, in CP_1
data 13.01.2020, alla ritinteggiatura delle pareti in prossimità degli infissi;
(iii) che il tecnico di parte
(Arch. evidenziava sia errori di posa dei pannelli in legno mineralizzati, sia uno Testimone_1
scarso spessore della rasatura, sia errori nella scelta del materiale utilizzato per la realizzazione del cappotto termico;
(iv) che veniva promosso presso questo Tribunale il procedimento per accertamento tecnico preventivo ex art. 696 c.p.c., con ricorso depositato in data 22.1.2021 e rubricato al n.
163/2021 R.G., al fine di accertare vizi e responsabilità e quantificare i danni i subiti dai proprietari;
(v) che, in tale sede, il consulente incaricato Ing. concludeva per la responsabilità Controparte_4
Pag. 2 di 8 della consistente nella inadeguata posa della rete di armatura soprattutto in corrispondenza CP_1
degli angoli delle pareti e degli infissi, quantificando il danno in complessivi € 23.741,88 di cui €
22.321,97 da attribuirsi a responsabilità della CP_1
Hanno quindi concluso chiedendo al Tribunale di condannare al pagamento Controparte_1 dell'importo di € 22.321,97 o di quella somma maggiore o minore accertata all'esito dell'instaurando giudizio, oltre gli interessi calcolati ai sensi dell'art. 1284, IV comma c.c. e la rivalutazione monetaria dalla data del deposito del ricorso per accertamento tecnico preventivo al saldo effettivo.
2. si è costituita in giudizio, con comparsa depositata telematicamente in data 20 CP_1
ottobre 2023, con la quale ha contestato in fatto e diritto le richieste avanzate dai ricorrenti, esponendo: (i) di aver realizzato l'immobile su commissione della società , in Controparte_2
maniera conforme ai requisiti tecnici indicati nel contratto d'ordine del 22/11/2013 sottoscritto tra le parti;
(ii) che la responsabilità per i danni causati all'immobile veniva erroneamente attribuita a nell'accertamento tecnico preventivo, atteso che, in virtù del contratto d'ordine, l'odierna CP_1
resistente doveva realizzare una casa di civile abitazione, attraverso la fornitura e posa in opera di pareti esterne ed interne, con soppalco e balcone, nonché, il solaio di copertura, i pergolati e la lattoneria completa, mentre tutte le altre opere, tra cui la fornitura e posa in opera degli infissi, del portone di ingresso, delle porte, delle soglie e delle ringhiere dei balconi, erano escluse e rimanevano a carico de;
(iii) le fessurazioni, come evidenziato nell'elaborato del CTU, si Controparte_2
manifestavano in corrispondenza degli spigoli delle finestre e di alcuni angoli delle pareti esterne dell'immobile, mentre la struttura portante delle pareti esterne risultava perfettamente a norma e conforme alla tipologia costruttiva Subissati, per cui la causa delle infiltrazioni - da attribuirsi, secondo, la CTU, alla mancata posa di nastri sigillanti nel punto di raccordo tra davanzali e isolamento termico – era invero da imputarsi alle ditte che avevano realizzato ed istallato le soglie e gli infissi esterni e, in particolare, all'impresa individuale di LU NA, subappaltatore di sul CP_1
punto.
Tanto premesso ha concluso chiedendo, in via preliminare, di autorizzare la chiamata in causa della società e di NA LU;
nel merito, in via principale, di rigettare Controparte_2
la domanda avanzata dai ricorrenti in quanto infondata in fatto ed in diritto e, in via subordinata, in caso di accoglimento della domanda avversaria, di dichiarare i terzi tenuti a manlevare l'odierna resistente, condannandoli a risarcire i danni accertati e liquidati in favore di e Parte_1
Parte_2
3. Autorizzata la chiamata della sola società e respinta per ragioni Controparte_2
di economia processuale quanto a LU NA, che non è stato parte del procedimento ex art. 696 c.p.c., la causa, previa dichiarazione di contumacia della terza chiamata, è stata istruita
Pag. 3 di 8 documentalmente e posta in decisione con riserva di deposito della sentenza ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 281-sexies c.p.c., come novellato dal D.Lgs. n. 149/2022.
4. Tutto ciò premesso, la domanda dei ricorrenti è fondata e va accolta per i motivi che seguono.
5. L'azione esperita va ricondotta al disposto di cui all'art. 1669 c.c., afferendo a gravi vizi costruttivi tali da incidere sulla fruibilità del bene in misura apprezzabile, avendo cagionato lesioni del cappotto termico, così incidendo sull'impermeabilizzazione dell'immobile.
In via generale, l'azione ex art. 1669 c.c. esercitata nell'ambito del presente giudizio ha natura extracontrattuale (cfr. per tutte Cass. 26574/17 “La circostanza che il venditore sia anche il costruttore del bene compravenduto non vale ad attribuirgli la veste di appaltatore nei confronti dell'acquirente con la conseguenza che quest'ultimo non acquista la qualità di committente nei confronti del primo. L'acquirente non può pertanto esercitare l'azione per ottenere l'adempimento del contratto d'appalto e l'eliminazione dei difetti dell'opera a norma degli artt. 1667 e 1668 c.c., spettando tale azione, di natura contrattuale, esclusivamente al committente nel contratto d'appalto, diversamente da quella prevista dall'art. 1669 c.c. di natura extracontrattuale operante non solo a carico dell'appaltatore ed a favore del committente, ma anche a carico del costruttore ed a favore dell'acquirente.”).
Dunque, incombe sugli attori l'onere di allegazione e prova in ordine: a) alla sussistenza dei gravi difetti lamentati che, secondo quanto chiarito dalla Suprema Corte, “non si identificano necessariamente con vizi influenti sulla staticità dell'edificio, ma possono consistere in qualsiasi alterazione che ne menomi il godimento in misura apprezzabile” (cfr. Cass. 27315/17; Cass.
7992/97), intaccando in modo significativo la funzionalità e la normale utilizzazione dell'opera
(Cass., nn. 456/2016, 20644/2013); b) al danno sofferto;
c) al nesso di causalità tra i due elementi.
Dalla disposta C.T.U., i cui esiti, in quanto esenti da vizi logici e fondati su ragionamento scientifico coerente, sono condivisi da questo giudicante è emerso quanto segue:
Problemi relativi alle fessure verticali. Con riferimento alle fessure verticali presenti sugli angoli come dalla foto Finestra 1 – angolo tra le finestre 1 e 2 - e dalla foto tra le finestre 10 e 11 vari manuali di posa della coibentazione a cappotto indicano che i pannelli di coibente in corrispondenza degli angoli devono essere montati in modo alternato e gli stessi angoli sia interni che esterni devono essere rinforzati con doppia rete o angolari;
Nel caso in cui la rete di armatura sia costituita da due teli adiacenti gli stessi devono essere sovrapposti di almeno 10 cm … (vedasi pag. 29);
Problemi relativi alle fessure presenti sugli angoli delle finestre Le fessure che si sono formate sugli angoli delle finestre possono essere determinate da due cause, una o entrambe, la mancanza dei
Pag. 4 di 8 rinforzi di armatura posti a 45° sugli angoli delle stesse, la posa dei pannelli di celenit a filo della apertura della finestra invece che sotto … (vedasi pag. 32);
Non sono presenti elementi che possono evidenziare che le fessurazioni osservate possano essere determinate dalla cattiva posa degli infissi, dalla sigillatura degli stessi per evitare veicolazione delle acque meteoriche all'interno del cappotto, ed in modo particolare nella coibentazione in celenit, delle soglie o degli altri elementi, sopra indicati, di competenza della soc. Controparte_2
(tranne che in un caso che si tratterà di seguito ) ….. (vedasi pag. 37).
Da saggi effettuati dall'ausiliario del giudice al fine di appurare l'origine dei difetti riscontrati, è emerso che:
- i pannelli di celenit non sono stati messi in opera in modo alternato …. la rete sul fianco destro finisce a 5,5 cm dall'angolo, quindi sulla parte destra dell'angolo c'è uno strato di rete invece che due … l'angolo è stato rinforzato con un fazzoletto di rete che sul lato destro si sovrappone per circa
6 cm a quella esistente invece che almeno 10 , anche sul lato sinistro è prolungata per circa 5 cm invece che 10 …. (vedasi pag. 37).
- la fessura superiore prende origine dalla mancanza della doppia rete in corrispondenza della parte sopra la soglia sale di qualche millimetro in quanto (nonostante il raddoppio della rete) trova un secondo punto debole costituito dalla linea orizzontale di sovrapposizione di due pannelli di celenit quindi prosegue orizzontalmente seguendo tale linea, poi (alla distanza di 24 cm dalla soglia ) scende verticalmente seguendo la linea verticale di unione di due pannelli contigui , altro punto debole. La fessura orizzontale sotto la soglia si ferma a 10 cm circa dove inizia il raddoppio della rete e non ci sono altri punti deboli della struttura. Si sottolinea che i manuali indicano che la linea di sovrapposizione di due pannelli di coibente non deve essere allineata con il taglio della finestra come da immagine. In questo caso, come dimostrano le immagini, i pochi centimetri di differenza di quota tra il taglio della finestra e la linea orizzontale di sovrapposizione non sono stati sufficienti ad evitare il problema che comunque si è originato dalla mancanza della doppia rete (e non dall'insufficiente disallineamento sopra descritto) dopo essersi originato ha “trovato” la linea di sovrapposizione dei pannelli ed ha proseguito … (vedasi pag. 46);
- le immagini mostrano che sul prolungamento del taglio superiore della finestra lato destro per una superficie di 1 cm di altezza e 6 cm di larghezza non c'è rete. La superficie senza rete è esigua ma è nel punto dove dovrebbe essere il rinforzo con due reti sovrapposte … La doppia rete in corrispondenza del vertice della finestra è comunque assente in quanto sopra la finestra c'è una rete singola, quella di colore bianco e di lato c'è una doppia rete per una larghezza di cm 2,5 (rete arancione + quella del montante che non si vede) poi c'è una zona con una sola rete (da 2,5 cm a 6 cm ) la doppia rete inizia a 6 cm dalla finestra …. (vedasi pag. 49).
Pag. 5 di 8 - dopo la posa degli infissi, la soc Subissati sia intervenuta per completare la rasatura, intorno agli stessi infissi, con eventuale posa di rete in fibra di vetro ove necessario, nonché per fare le ultime opere di finitura come la posa delle scossaline. Per quanto sopra tutti i difetti riscontrati e descritti sopra sono da attribuire a chi ha realizzato le pareti in legno e le opere di finitura delle stesse cioè la ditta .(vedasi pag. 51); CP_1
Il CTU Ing. ha indicato le necessarie opere di ripristino consistenti nella posa in Controparte_4 opera, sui tre lati dell'immobile, compreso il piano primo, interessati dalle fessure di una ulteriore rasatura armata comprensiva di intonachino di finitura. Sul quarto lato la sola finitura con intonachino, necessaria per rendere omogeneo il lavoro, quantificando i costi in complessivi €
23.741,88 di cui € 22.321,97 imputabili alla convenuta per i motivi suesposti. Controparte_1
In relazione all'eccezione, avanzata dalla di avere completato la realizzazione della Controparte_1
posa in opera del cappotto esterno con relativa rasatura e intonachino solamente dopo la fornitura e posa in opera delle soglie e degli infissi esterni, realizzate da altre ditte che avrebbero dovuto effettuare perfettamente tutte le sigillature preventive alla realizzazione delle finiture esterne
(cappotto e intonachino), si condivide quanto espresso dal CTU: “se il completamento del cappotto esterno (celenit) avviene dopo la posa degli infissi, solo la ditta che completa il cappotto può constatare che lo spazio rimanente tra il cappotto e l'infisso è tale da richiedere, prima della realizzazione dell'involucro esterno ( che coprirà tutte le lavorazioni sottostanti ), la sigillatura con schiuma espandente o nastri sigillanti … nel caso in cui tale lavorazione (sigillatura ) fosse stata una competenza del (che questa lavorazione dovesse essere un onere a carico della Controparte_2
soc. dagli atti non si evince con certezza) la soc. prima di coprire Controparte_2 CP_1
il tutto con la rasatura completa di armatura con rete in vetroresina doveva accertarsi che le sigillature fossero state fatte, essendo tale situazione evidenziabile con un semplice esame a vista.
Sul punto si richiama la giurisprudenza di legittimità secondo cui la responsabilità dell'appaltatore, con il conseguente obbligo risarcitorio, non viene meno neppure in caso di vizi imputabili ad errori di progettazione o direzione dei lavori, ove egli, accortosi del vizio, non lo abbia tempestivamente denunziato al committente manifestando formalmente il proprio dissenso, ovvero non abbia rilevato i vizi pur potendo e dovendo riconoscerli in relazione alla perizia ed alla capacità tecnica da lui esigibili nel caso concreto (Cass., Sez. 2, n. 8813 del 30/05/2003; Sez. 2, n. 8016 del 21/05/2012; Sez.
2, n. 23665 del 21/11/2016; Sez. 2, n. 1981 del 02/02/2016; Cass., Sez. 2, n. 61 del 3.01.2023); tale principio appare mutuabile anche all'ipotesi, qual è la presente, in cui concorrano all'esecuzione della prestazione più appaltatori, ciascuno per una parte degli interventi da realizzare.
L'obbligazione di eseguire l'opera secondo le regole dell'arte implica, in altri termini, che l'appaltatore deve segnalare l'eventuale presenza di vizi – sia progettuali, sia imputabili ad altri appaltatori per differenti opere
Pag. 6 di 8 interferenti sulla prestazione da lui dovuta - qualora l'appaltatore possa avvedersi di tali vizi, così esplicitando il proprio dissenso prima di procedere all'esecuzione. In caso contrario, l'appaltatore va ritenuto responsabile.
Si ricorda, infatti, che, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1176, comma secondo, c.c., l'appaltatore
è tenuto a realizzare l'opera a regola d'arte con diligenza qualificata ed “ha l'obbligo di segnalare al committente tanto le criticità progettuali quanto quelle esecutive” (Cass. Civ., Sez. 2, n. 1981 del
02/02/2016).
Nel caso di specie, anche volendo ritenere che dette lavorazioni fossero a carico della terza chiamata, non risulta dagli atti che la convenuta abbia segnalato alla società CP_1 Controparte_2
l'errata o mancata sigillatura tra cappotto ed infisso.
In conclusione, la convenuta va condannata al pagamento dell'importo che il consulente ha CP_1
stimato necessario per il ripristino, pari a euro 22.321,97.
6. Va accolta la richiesta di interessi calcolati ai sensi dell'art. 1284, comma quarto, c.c. sulla somma stimata dal consulente – ancorandone tuttavia la decorrenza alla data di deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio (30 maggio 2023), non valendo il ricorso per ATP a domandare il pagamento del risarcimento del danno – considerato che “Il saggio di interessi di cui all'art. 1284, comma 4, c.c., non è applicabile alle sole obbligazioni di fonte contrattuale, ma anche a quelle nascenti da fatto illecito o da altro fatto o atto idoneo a produrle, valendo la clausola di salvezza iniziale (che rimette alle parti la possibilità di determinarne la misura) ad escludere il carattere imperativo e inderogabile della disposizione e non già a delimitarne il campo d'applicazione” (Cass.,
3 gennaio 2023, n. 61).
7. Vanno riconosciute ai ricorrenti le spese sostenute per il compenso del consulente d'ufficio nel procedimento di ATP, liquidate, come da decreto di liquidazione CTU del 13.04.2022 nel procedimento RG 163/2021, in complessivi € 2.795,26 di cui € 1.629,10 quale onorario oltre oneri come per legge ed € 870,00 più iva per le spese dell'ausiliario del consulente.
Vanno altresì riconosciute ai ricorrenti le spese del giudizio di istruzione preventiva, determinate, in applicazione dei parametri medi previsti dal D.M. 55/2014, applicabile ratione temporis, in complessivi € 2.225,00 oltre oneri di legge ed oltre agli esborsi del procedimento di ATP pari ad euro
286,00.
Le spese sostenute per la consulenza tecnica di parte preliminare al procedimento ex art. 696 c.p.c., che ha natura di allegazione difensiva tecnica, rientrano tra quelle che la parte vittoriosa ha diritto di vedersi rimborsate a meno che il giudice non si avvalga, in virtù dell'art. 92, comma primo, cpc, della facoltà di escluderle dalla ripetizione, ritenendole eccessive o superflue (Cass., sent. n. 10173 del
18.05.2015). Nel caso di specie si ritiene equo riconoscere ai ricorrenti un compenso per il consulente
Pag. 7 di 8 di parte corrispondente a quello liquidato per il CTU, pari ad € 1.629,10 oltre oneri di legge, fermo restando il diverso accordo intercorso tra gli odierni ricorrenti e il proprio consulente di parte in merito alla determinazione dell'onorario.
8. Alla luce di quanto in precedenza esposto, va respinta la domanda di manleva formulata dalla nei confronti della terza chiamata , essendo stata accertata la CP_1 Controparte_2 responsabilità della convenuta nell'errata esecuzione dei lavori per cui è causa.
9. Le spese del giudizio di merito seguono la soccombenza e sono liquidate in applicazione dei parametri minimi, ritenuti congrui in ragione del numero delle questioni esaminate, previsti dal
D.M. n. 55/2014, come da ultimo modificato dal D.M. n. 147/2022, in relazione al valore della domanda e alle espletate fasi di studio, introduttiva e decisionale;
e così in euro 2.540,00 oltre accessori.
Nulla sulle spese quanto al terzo chiamato contumace, poiché questi, non avendo espletato alcuna attività processuale, non ha sopportato spese al cui rimborso abbia diritto (Cass., n. 20869/2017).
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 2907/2023
R.G., rigettata ogni diversa domanda, eccezione o istanza, così provvede:
1) accoglie la domanda avanzata da e e, per l'effetto, Parte_1 Parte_2
condanna in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore Controparte_1
dei ricorrenti, della somma di € 22.321,97 a titolo di risarcimento del danno per la restituzione in pristino dell'immobile ed euro 1.629,10 oltre accessori di legge a titolo di compenso professionale del CTP
Arch. oltre interessi al saggio di cui all'art. 1284, comma quarto, c.c. dalla data del Testimone_1
30 maggio 2023 al saldo;
2) condanna in persona del legale rappresentante pro tempore, alla refusione, Controparte_1
in favore di e , delle spese di lite del procedimento di ATP RG Parte_1 Parte_2
163/2021 e del presente giudizio di merito, che liquida, rispettivamente, in euro 2.225,00 ed euro
2.540,00 per compensi professionali di avvocato, oltre rimborso forfetario al 15%, IVA e CPA come per legge, oltre euro 550,00 per complessivi esborsi dei due procedimenti;
3) pone a carico di il compenso del CTU Ing. nel Controparte_1 Controparte_4
procedimento ex art. 696 c.p.c. RG 163/2021, come ivi liquidate con decreto.
Così deciso in Ancona il 1° dicembre 2024.
Il Giudice
Andrea Marani
(atto sottoscritto digitalmente)
Pag. 8 di 8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
SEZIONE SECONDA CIVILE in composizione monocratica, nella persona del Giudice Andrea Marani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2907 del ruolo generale degli affari civili contenziosi per l'anno 2023, vertente
TRA
(C.F.: ) e (C.F.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rappresentati e difesi dall'Avv. Renato Cola ed elettivamente domiciliati C.F._2
presso lo studio di questi in Ancona, Via Calatafimi n. 1, giusta procura allegata al ricorso;
RICORRENTI
E
(P. IVA: ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avv. A. Raffaele Dilillo ed elettivamente domiciliata presso lo studio di questi in Senigallia (AN) Via Gherardi n. 60, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
RESISTENTE
E
(P. IVA: ), in persona del legale Controparte_2 P.IVA_2
rappresentante pro tempore;
TERZA CHIAMATA CONTUMACE
OGGETTO: appalto
CONCLUSIONI: all'udienza del 1° ottobre 2024 le difese delle parti hanno entrambe precisato le conclusioni riportandosi ai rispettivi scritti e alle conclusioni ivi rassegnate. In particolare, la difesa di parte ricorrente ha concluso come da ricorso introduttivo;
la difesa di parte convenuta ha insistito per il mutamento del rito e l'ammissione dei mezzi istruttori richiesti ed ha concluso come in atti.
E pertanto:
Pag. 1 di 8 PER I RICORRENTI:
“Voglia il Tribunale condannare la a risarcire i danni patiti dai sigg. Controparte_1 [...]
e per i fatti di cui in narrativa e per l'effetto condanni la convenuta al Parte_1 Parte_2 pagamento in favore dei ricorrenti dell'importo di € 22.321,97 o di quella somma maggiore o minore che parrà di giustizia, con gli interessi calcolati ai sensi dell'art. 1284 c.c., IV comma e la rivalutazione monetaria dalla data del deposito del ricorso per accertamento tecnico preventivo al saldo effettivo. Con vittoria di spese”.
PER LA RESISTENTE:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni istanza, eccezione e deduzione respinta e disattesa, -In via principale e nel merito: rigettare tutte le domande avanzate dai Sigg.ri e Parte_1 Pt_2
nei confronti della società perché infondate in fatto e in diritto. -In subordine,
[...] Controparte_1
nel merito: nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attrice, dichiarare il terzo, società C
“ , in persona del legale rappresentante pro-tempore, Sig. Controparte_2 CP_3
con sede in Senigallia (AN) Via Raffaello Sanzio n. 271, tenuta a manlevare la Parte_3
società convenuta contro gli effetti dell'eventuale accoglimento delle domande attoree e, per l'effetto, condannare quest'ultima a risarcire tutti i danni che dovessero essere accertati e/o liquidati in corso di causa in favore dei Sigg.ri e . Con ulteriore condanna della parte Parte_1 Parte_2 soccombente alla rifusione delle spese e competenze del presente giudizio, oltre accessori di legge”.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 281-decies c.p.c. depositato in data 30 maggio 2023 e proposto contro e hanno adito il Tribunale deducendo, in sintesi: (i) Controparte_1 Parte_1 Parte_2
di aver acquistato dalla società con rogito Notaio del Controparte_2 Persona_1
18.12.2014, un'abitazione sita in Senigallia, via Anastasi, realizzata quanto alle strutture portanti in cemento dalla venditrice e quanto alle parti in legno da (ii) che dopo la consegna CP_1 dell'immobile si manifestavano fessurazioni sulle pareti dell'edificio e anomali rigonfiamenti delle pareti, specie in corrispondenza delle aperture delle finestre, e si rendeva disponibile, in CP_1
data 13.01.2020, alla ritinteggiatura delle pareti in prossimità degli infissi;
(iii) che il tecnico di parte
(Arch. evidenziava sia errori di posa dei pannelli in legno mineralizzati, sia uno Testimone_1
scarso spessore della rasatura, sia errori nella scelta del materiale utilizzato per la realizzazione del cappotto termico;
(iv) che veniva promosso presso questo Tribunale il procedimento per accertamento tecnico preventivo ex art. 696 c.p.c., con ricorso depositato in data 22.1.2021 e rubricato al n.
163/2021 R.G., al fine di accertare vizi e responsabilità e quantificare i danni i subiti dai proprietari;
(v) che, in tale sede, il consulente incaricato Ing. concludeva per la responsabilità Controparte_4
Pag. 2 di 8 della consistente nella inadeguata posa della rete di armatura soprattutto in corrispondenza CP_1
degli angoli delle pareti e degli infissi, quantificando il danno in complessivi € 23.741,88 di cui €
22.321,97 da attribuirsi a responsabilità della CP_1
Hanno quindi concluso chiedendo al Tribunale di condannare al pagamento Controparte_1 dell'importo di € 22.321,97 o di quella somma maggiore o minore accertata all'esito dell'instaurando giudizio, oltre gli interessi calcolati ai sensi dell'art. 1284, IV comma c.c. e la rivalutazione monetaria dalla data del deposito del ricorso per accertamento tecnico preventivo al saldo effettivo.
2. si è costituita in giudizio, con comparsa depositata telematicamente in data 20 CP_1
ottobre 2023, con la quale ha contestato in fatto e diritto le richieste avanzate dai ricorrenti, esponendo: (i) di aver realizzato l'immobile su commissione della società , in Controparte_2
maniera conforme ai requisiti tecnici indicati nel contratto d'ordine del 22/11/2013 sottoscritto tra le parti;
(ii) che la responsabilità per i danni causati all'immobile veniva erroneamente attribuita a nell'accertamento tecnico preventivo, atteso che, in virtù del contratto d'ordine, l'odierna CP_1
resistente doveva realizzare una casa di civile abitazione, attraverso la fornitura e posa in opera di pareti esterne ed interne, con soppalco e balcone, nonché, il solaio di copertura, i pergolati e la lattoneria completa, mentre tutte le altre opere, tra cui la fornitura e posa in opera degli infissi, del portone di ingresso, delle porte, delle soglie e delle ringhiere dei balconi, erano escluse e rimanevano a carico de;
(iii) le fessurazioni, come evidenziato nell'elaborato del CTU, si Controparte_2
manifestavano in corrispondenza degli spigoli delle finestre e di alcuni angoli delle pareti esterne dell'immobile, mentre la struttura portante delle pareti esterne risultava perfettamente a norma e conforme alla tipologia costruttiva Subissati, per cui la causa delle infiltrazioni - da attribuirsi, secondo, la CTU, alla mancata posa di nastri sigillanti nel punto di raccordo tra davanzali e isolamento termico – era invero da imputarsi alle ditte che avevano realizzato ed istallato le soglie e gli infissi esterni e, in particolare, all'impresa individuale di LU NA, subappaltatore di sul CP_1
punto.
Tanto premesso ha concluso chiedendo, in via preliminare, di autorizzare la chiamata in causa della società e di NA LU;
nel merito, in via principale, di rigettare Controparte_2
la domanda avanzata dai ricorrenti in quanto infondata in fatto ed in diritto e, in via subordinata, in caso di accoglimento della domanda avversaria, di dichiarare i terzi tenuti a manlevare l'odierna resistente, condannandoli a risarcire i danni accertati e liquidati in favore di e Parte_1
Parte_2
3. Autorizzata la chiamata della sola società e respinta per ragioni Controparte_2
di economia processuale quanto a LU NA, che non è stato parte del procedimento ex art. 696 c.p.c., la causa, previa dichiarazione di contumacia della terza chiamata, è stata istruita
Pag. 3 di 8 documentalmente e posta in decisione con riserva di deposito della sentenza ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 281-sexies c.p.c., come novellato dal D.Lgs. n. 149/2022.
4. Tutto ciò premesso, la domanda dei ricorrenti è fondata e va accolta per i motivi che seguono.
5. L'azione esperita va ricondotta al disposto di cui all'art. 1669 c.c., afferendo a gravi vizi costruttivi tali da incidere sulla fruibilità del bene in misura apprezzabile, avendo cagionato lesioni del cappotto termico, così incidendo sull'impermeabilizzazione dell'immobile.
In via generale, l'azione ex art. 1669 c.c. esercitata nell'ambito del presente giudizio ha natura extracontrattuale (cfr. per tutte Cass. 26574/17 “La circostanza che il venditore sia anche il costruttore del bene compravenduto non vale ad attribuirgli la veste di appaltatore nei confronti dell'acquirente con la conseguenza che quest'ultimo non acquista la qualità di committente nei confronti del primo. L'acquirente non può pertanto esercitare l'azione per ottenere l'adempimento del contratto d'appalto e l'eliminazione dei difetti dell'opera a norma degli artt. 1667 e 1668 c.c., spettando tale azione, di natura contrattuale, esclusivamente al committente nel contratto d'appalto, diversamente da quella prevista dall'art. 1669 c.c. di natura extracontrattuale operante non solo a carico dell'appaltatore ed a favore del committente, ma anche a carico del costruttore ed a favore dell'acquirente.”).
Dunque, incombe sugli attori l'onere di allegazione e prova in ordine: a) alla sussistenza dei gravi difetti lamentati che, secondo quanto chiarito dalla Suprema Corte, “non si identificano necessariamente con vizi influenti sulla staticità dell'edificio, ma possono consistere in qualsiasi alterazione che ne menomi il godimento in misura apprezzabile” (cfr. Cass. 27315/17; Cass.
7992/97), intaccando in modo significativo la funzionalità e la normale utilizzazione dell'opera
(Cass., nn. 456/2016, 20644/2013); b) al danno sofferto;
c) al nesso di causalità tra i due elementi.
Dalla disposta C.T.U., i cui esiti, in quanto esenti da vizi logici e fondati su ragionamento scientifico coerente, sono condivisi da questo giudicante è emerso quanto segue:
Problemi relativi alle fessure verticali. Con riferimento alle fessure verticali presenti sugli angoli come dalla foto Finestra 1 – angolo tra le finestre 1 e 2 - e dalla foto tra le finestre 10 e 11 vari manuali di posa della coibentazione a cappotto indicano che i pannelli di coibente in corrispondenza degli angoli devono essere montati in modo alternato e gli stessi angoli sia interni che esterni devono essere rinforzati con doppia rete o angolari;
Nel caso in cui la rete di armatura sia costituita da due teli adiacenti gli stessi devono essere sovrapposti di almeno 10 cm … (vedasi pag. 29);
Problemi relativi alle fessure presenti sugli angoli delle finestre Le fessure che si sono formate sugli angoli delle finestre possono essere determinate da due cause, una o entrambe, la mancanza dei
Pag. 4 di 8 rinforzi di armatura posti a 45° sugli angoli delle stesse, la posa dei pannelli di celenit a filo della apertura della finestra invece che sotto … (vedasi pag. 32);
Non sono presenti elementi che possono evidenziare che le fessurazioni osservate possano essere determinate dalla cattiva posa degli infissi, dalla sigillatura degli stessi per evitare veicolazione delle acque meteoriche all'interno del cappotto, ed in modo particolare nella coibentazione in celenit, delle soglie o degli altri elementi, sopra indicati, di competenza della soc. Controparte_2
(tranne che in un caso che si tratterà di seguito ) ….. (vedasi pag. 37).
Da saggi effettuati dall'ausiliario del giudice al fine di appurare l'origine dei difetti riscontrati, è emerso che:
- i pannelli di celenit non sono stati messi in opera in modo alternato …. la rete sul fianco destro finisce a 5,5 cm dall'angolo, quindi sulla parte destra dell'angolo c'è uno strato di rete invece che due … l'angolo è stato rinforzato con un fazzoletto di rete che sul lato destro si sovrappone per circa
6 cm a quella esistente invece che almeno 10 , anche sul lato sinistro è prolungata per circa 5 cm invece che 10 …. (vedasi pag. 37).
- la fessura superiore prende origine dalla mancanza della doppia rete in corrispondenza della parte sopra la soglia sale di qualche millimetro in quanto (nonostante il raddoppio della rete) trova un secondo punto debole costituito dalla linea orizzontale di sovrapposizione di due pannelli di celenit quindi prosegue orizzontalmente seguendo tale linea, poi (alla distanza di 24 cm dalla soglia ) scende verticalmente seguendo la linea verticale di unione di due pannelli contigui , altro punto debole. La fessura orizzontale sotto la soglia si ferma a 10 cm circa dove inizia il raddoppio della rete e non ci sono altri punti deboli della struttura. Si sottolinea che i manuali indicano che la linea di sovrapposizione di due pannelli di coibente non deve essere allineata con il taglio della finestra come da immagine. In questo caso, come dimostrano le immagini, i pochi centimetri di differenza di quota tra il taglio della finestra e la linea orizzontale di sovrapposizione non sono stati sufficienti ad evitare il problema che comunque si è originato dalla mancanza della doppia rete (e non dall'insufficiente disallineamento sopra descritto) dopo essersi originato ha “trovato” la linea di sovrapposizione dei pannelli ed ha proseguito … (vedasi pag. 46);
- le immagini mostrano che sul prolungamento del taglio superiore della finestra lato destro per una superficie di 1 cm di altezza e 6 cm di larghezza non c'è rete. La superficie senza rete è esigua ma è nel punto dove dovrebbe essere il rinforzo con due reti sovrapposte … La doppia rete in corrispondenza del vertice della finestra è comunque assente in quanto sopra la finestra c'è una rete singola, quella di colore bianco e di lato c'è una doppia rete per una larghezza di cm 2,5 (rete arancione + quella del montante che non si vede) poi c'è una zona con una sola rete (da 2,5 cm a 6 cm ) la doppia rete inizia a 6 cm dalla finestra …. (vedasi pag. 49).
Pag. 5 di 8 - dopo la posa degli infissi, la soc Subissati sia intervenuta per completare la rasatura, intorno agli stessi infissi, con eventuale posa di rete in fibra di vetro ove necessario, nonché per fare le ultime opere di finitura come la posa delle scossaline. Per quanto sopra tutti i difetti riscontrati e descritti sopra sono da attribuire a chi ha realizzato le pareti in legno e le opere di finitura delle stesse cioè la ditta .(vedasi pag. 51); CP_1
Il CTU Ing. ha indicato le necessarie opere di ripristino consistenti nella posa in Controparte_4 opera, sui tre lati dell'immobile, compreso il piano primo, interessati dalle fessure di una ulteriore rasatura armata comprensiva di intonachino di finitura. Sul quarto lato la sola finitura con intonachino, necessaria per rendere omogeneo il lavoro, quantificando i costi in complessivi €
23.741,88 di cui € 22.321,97 imputabili alla convenuta per i motivi suesposti. Controparte_1
In relazione all'eccezione, avanzata dalla di avere completato la realizzazione della Controparte_1
posa in opera del cappotto esterno con relativa rasatura e intonachino solamente dopo la fornitura e posa in opera delle soglie e degli infissi esterni, realizzate da altre ditte che avrebbero dovuto effettuare perfettamente tutte le sigillature preventive alla realizzazione delle finiture esterne
(cappotto e intonachino), si condivide quanto espresso dal CTU: “se il completamento del cappotto esterno (celenit) avviene dopo la posa degli infissi, solo la ditta che completa il cappotto può constatare che lo spazio rimanente tra il cappotto e l'infisso è tale da richiedere, prima della realizzazione dell'involucro esterno ( che coprirà tutte le lavorazioni sottostanti ), la sigillatura con schiuma espandente o nastri sigillanti … nel caso in cui tale lavorazione (sigillatura ) fosse stata una competenza del (che questa lavorazione dovesse essere un onere a carico della Controparte_2
soc. dagli atti non si evince con certezza) la soc. prima di coprire Controparte_2 CP_1
il tutto con la rasatura completa di armatura con rete in vetroresina doveva accertarsi che le sigillature fossero state fatte, essendo tale situazione evidenziabile con un semplice esame a vista.
Sul punto si richiama la giurisprudenza di legittimità secondo cui la responsabilità dell'appaltatore, con il conseguente obbligo risarcitorio, non viene meno neppure in caso di vizi imputabili ad errori di progettazione o direzione dei lavori, ove egli, accortosi del vizio, non lo abbia tempestivamente denunziato al committente manifestando formalmente il proprio dissenso, ovvero non abbia rilevato i vizi pur potendo e dovendo riconoscerli in relazione alla perizia ed alla capacità tecnica da lui esigibili nel caso concreto (Cass., Sez. 2, n. 8813 del 30/05/2003; Sez. 2, n. 8016 del 21/05/2012; Sez.
2, n. 23665 del 21/11/2016; Sez. 2, n. 1981 del 02/02/2016; Cass., Sez. 2, n. 61 del 3.01.2023); tale principio appare mutuabile anche all'ipotesi, qual è la presente, in cui concorrano all'esecuzione della prestazione più appaltatori, ciascuno per una parte degli interventi da realizzare.
L'obbligazione di eseguire l'opera secondo le regole dell'arte implica, in altri termini, che l'appaltatore deve segnalare l'eventuale presenza di vizi – sia progettuali, sia imputabili ad altri appaltatori per differenti opere
Pag. 6 di 8 interferenti sulla prestazione da lui dovuta - qualora l'appaltatore possa avvedersi di tali vizi, così esplicitando il proprio dissenso prima di procedere all'esecuzione. In caso contrario, l'appaltatore va ritenuto responsabile.
Si ricorda, infatti, che, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1176, comma secondo, c.c., l'appaltatore
è tenuto a realizzare l'opera a regola d'arte con diligenza qualificata ed “ha l'obbligo di segnalare al committente tanto le criticità progettuali quanto quelle esecutive” (Cass. Civ., Sez. 2, n. 1981 del
02/02/2016).
Nel caso di specie, anche volendo ritenere che dette lavorazioni fossero a carico della terza chiamata, non risulta dagli atti che la convenuta abbia segnalato alla società CP_1 Controparte_2
l'errata o mancata sigillatura tra cappotto ed infisso.
In conclusione, la convenuta va condannata al pagamento dell'importo che il consulente ha CP_1
stimato necessario per il ripristino, pari a euro 22.321,97.
6. Va accolta la richiesta di interessi calcolati ai sensi dell'art. 1284, comma quarto, c.c. sulla somma stimata dal consulente – ancorandone tuttavia la decorrenza alla data di deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio (30 maggio 2023), non valendo il ricorso per ATP a domandare il pagamento del risarcimento del danno – considerato che “Il saggio di interessi di cui all'art. 1284, comma 4, c.c., non è applicabile alle sole obbligazioni di fonte contrattuale, ma anche a quelle nascenti da fatto illecito o da altro fatto o atto idoneo a produrle, valendo la clausola di salvezza iniziale (che rimette alle parti la possibilità di determinarne la misura) ad escludere il carattere imperativo e inderogabile della disposizione e non già a delimitarne il campo d'applicazione” (Cass.,
3 gennaio 2023, n. 61).
7. Vanno riconosciute ai ricorrenti le spese sostenute per il compenso del consulente d'ufficio nel procedimento di ATP, liquidate, come da decreto di liquidazione CTU del 13.04.2022 nel procedimento RG 163/2021, in complessivi € 2.795,26 di cui € 1.629,10 quale onorario oltre oneri come per legge ed € 870,00 più iva per le spese dell'ausiliario del consulente.
Vanno altresì riconosciute ai ricorrenti le spese del giudizio di istruzione preventiva, determinate, in applicazione dei parametri medi previsti dal D.M. 55/2014, applicabile ratione temporis, in complessivi € 2.225,00 oltre oneri di legge ed oltre agli esborsi del procedimento di ATP pari ad euro
286,00.
Le spese sostenute per la consulenza tecnica di parte preliminare al procedimento ex art. 696 c.p.c., che ha natura di allegazione difensiva tecnica, rientrano tra quelle che la parte vittoriosa ha diritto di vedersi rimborsate a meno che il giudice non si avvalga, in virtù dell'art. 92, comma primo, cpc, della facoltà di escluderle dalla ripetizione, ritenendole eccessive o superflue (Cass., sent. n. 10173 del
18.05.2015). Nel caso di specie si ritiene equo riconoscere ai ricorrenti un compenso per il consulente
Pag. 7 di 8 di parte corrispondente a quello liquidato per il CTU, pari ad € 1.629,10 oltre oneri di legge, fermo restando il diverso accordo intercorso tra gli odierni ricorrenti e il proprio consulente di parte in merito alla determinazione dell'onorario.
8. Alla luce di quanto in precedenza esposto, va respinta la domanda di manleva formulata dalla nei confronti della terza chiamata , essendo stata accertata la CP_1 Controparte_2 responsabilità della convenuta nell'errata esecuzione dei lavori per cui è causa.
9. Le spese del giudizio di merito seguono la soccombenza e sono liquidate in applicazione dei parametri minimi, ritenuti congrui in ragione del numero delle questioni esaminate, previsti dal
D.M. n. 55/2014, come da ultimo modificato dal D.M. n. 147/2022, in relazione al valore della domanda e alle espletate fasi di studio, introduttiva e decisionale;
e così in euro 2.540,00 oltre accessori.
Nulla sulle spese quanto al terzo chiamato contumace, poiché questi, non avendo espletato alcuna attività processuale, non ha sopportato spese al cui rimborso abbia diritto (Cass., n. 20869/2017).
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 2907/2023
R.G., rigettata ogni diversa domanda, eccezione o istanza, così provvede:
1) accoglie la domanda avanzata da e e, per l'effetto, Parte_1 Parte_2
condanna in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore Controparte_1
dei ricorrenti, della somma di € 22.321,97 a titolo di risarcimento del danno per la restituzione in pristino dell'immobile ed euro 1.629,10 oltre accessori di legge a titolo di compenso professionale del CTP
Arch. oltre interessi al saggio di cui all'art. 1284, comma quarto, c.c. dalla data del Testimone_1
30 maggio 2023 al saldo;
2) condanna in persona del legale rappresentante pro tempore, alla refusione, Controparte_1
in favore di e , delle spese di lite del procedimento di ATP RG Parte_1 Parte_2
163/2021 e del presente giudizio di merito, che liquida, rispettivamente, in euro 2.225,00 ed euro
2.540,00 per compensi professionali di avvocato, oltre rimborso forfetario al 15%, IVA e CPA come per legge, oltre euro 550,00 per complessivi esborsi dei due procedimenti;
3) pone a carico di il compenso del CTU Ing. nel Controparte_1 Controparte_4
procedimento ex art. 696 c.p.c. RG 163/2021, come ivi liquidate con decreto.
Così deciso in Ancona il 1° dicembre 2024.
Il Giudice
Andrea Marani
(atto sottoscritto digitalmente)
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