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Sentenza 17 giugno 2025
Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 17/06/2025, n. 2676 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2676 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE V CIVILE in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.sa
Emanuela Piazza ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1270 dell'anno 2022 del Ruolo Generale degli
Affari civili contenziosi vertente tra l' rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1
Andrea Benigno, con elezione di domicilio a Palermo, via Alessandro
La Marmora, n. 72. attore contro
Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato convenuto
CONCLUSIONI DELLE PARTI: le parti concludevano come da note depositate per l'udienza cartolare del 20.03.2025, della quale è stata disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter cpc.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Il presente giudizio ha ad oggetto l'opposizione proposta dall' avverso l'ingiunzione di Parte_1 pagamento n. 76333 del 10/11/2021 emessa dall'Assessorato Regionale
Territorio ed Ambiente, avente ad oggetto la somma di euro 12.792,57 pretesa a titolo di conguaglio dei canoni concessori relativi agli anni
2016, 2017, 2018 e 2019. Nello specifico, l'associazione contesta la quantificazione dei detti canoni, deduce di avere pagato regolarmente tutte le somme dovute a tale titolo e quindi chiede, previa sospensione, l'annullamento dell'ingiunzione.
Costituitasi l'amministrazione regionale ha in effetti ammesso di avere rivisto i criteri di determinazione dei canoni e tenuto conto dei pagamenti nelle more effettuati dall'odierna opponente ha rideterminato il residuo dovuto che sarebbe pari per il periodo 2016/2020 ad euro
11.416,65, oltre al canone pure dovuto per l'anno 2021 ed in relazione al quale ha dato atto di avere emesso altro invito di pagamento.
Sospesa in via cautelare l'efficacia esecutiva dell'ingiunzione, la causa, istruita mediante ctu, è stata assunta in decisione all'esito dell'udienza cartolare del 20.03.2025.
Così brevemente riassunti i fatti principali, preliminarmente deve darsi atto che in corso di causa l'associazione opponente ha offerto il pagamento “banco iudicis” della somma di euro 312,35, quale saldo ancora dovuto dei canoni relativi agli anni dal 2016 al 2019, come determinata dal ctu all'esito degli accertamenti effettuati (v. ctu pag. 10), somma che è stata rifiutata dall'amministrazione regionale.
Ebbene, le conclusioni cui è pervenuto il ctu non possono che essere pienamente condivise, in quanto supportate da un ragionamento logico e coerente oltre che fondate sulla normativa di riferimento puntualmente richiamata.
Nello specifico, la concessione n.326/2008 rilasciata dall'Assessorato
Regionale del Territorio e dell'Ambiente all' Parte_1
e poi prorogata fino al 31.12.2020 per effetto del D.A.
[...]
n.138/GAB del 11.06.2016 e del D.A. n.134 del 12.08.2014, quest'ultimo confermato dalla circolare assessoriale n.3694 del 09.06.2015, ha determinato il canone provvisorio complessivo in euro
2.714,68, (di cui euro 76,08 per il periodo 15.10.2007 – 31.12.2007 e complessivi euro 2.638,60 per gli anni 2008/2012); in seguito alle disposte proroghe tale canone è stato poi adeguato, incrementando l'importo relativo all'anno precedente dell'indice ISTAT in misura pari al tasso programmato d'inflazione (come prescritto dall'art.6 del
Decreto Presidenziale del 26.07.1994, pubblicato in G.U.R.S. n. 49 –
Parte I – del 08.10.1994). Deve poi tenersi conto anche dell'incremento dei canoni concessori per le aree di pertinenza del demanio marittimo appartenente alla Regione Sicilia, come previsto con Decreto
Presidenziale del 3 febbraio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 14 del 3 aprile 2009, che in particolare ha previsto per le aree appartenenti ai comuni ad alta valenza turistica, come nella specie il Comune di Palermo, un incremento del 10%.
Infine, il Decreto Presidenziale del 3 aprile 2013, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 2 del 10 gennaio 2014 ha previsto un ulteriore incremento del canone base annuo relativo alle concessioni di beni demaniali marittimi, specchi acquei e pertinenze demaniali marittime, fino a un massimo del seicento per cento rispetto alla corrispondente misura dell'anno precedente.
Così operando e tenuto conto dei pagamenti effettuati dall' Parte_1 in base alla documentazione tempestivamente depositata nel presente fascicolo, la somma ancora dovuta dall'opponente a titolo di conguaglio del canone per il periodo dal 2016 al 2019 è pari ad euro 312,35 (v. ctu pag.10).
Consegue che l'ingiunzione impugnata va annullata e l'opponente va condannato al pagamento del residuo importo come sopra determinato.
Nulla può essere disposto invece con riferimento ai canoni asseritamente dovuti per le annualità successive, in quanto non ricompresi nell'ingiunzione impugnata e con riferimento ai quali soltanto in corso di causa l'amministrazione regionale ha emesso un altro provvedimento contenente l'invito al pagamento.
Neppure è possibile valutare anche soltanto la rilevanza dei documenti depositati dall'amministrazione convenuta sia con la memoria di cui all'art. 183 VI comma n.3, sia in allegato alle note critiche trasmesse al ctu, in quanto tardivi e quindi inammissibili (come in parte già evidenziato con ordinanza del 06.07.2023).
Del pari inammissibili infine devono ritenersi i documenti da ultimo depositati dall' in allegato alle note del Controparte_1
6.06.2024, in quanto sebbene atti di formazione successiva alla costituzione nel presente giudizio, tuttavia, introducono una circostanza del tutto nuova e mai evidenziata dall'amministrazione, secondo la quale nella determinazione dei canoni dovrebbe tenersi conto anche dei giorni di non utilizzo del periodo invernale, da calcolarsi al 50%. Ed infatti, la pretesa dell'amministrazione fin dall'atto di ingiunzione impugnato e ribadita poi con la costituzione nel presente procedimento ha avuto ad oggetto soltanto il conguaglio dei canoni rideterminati alla luce degli indici ISTAT di ciascun anno e della normativa sopra richiamata che nulla dispone in ordine alla debenza di un canone anche per i giorni di non utilizzo.
Consegue che l'ingiunzione impugnata va annullata e l'associazione va condannata al pagamento della somma residua di euro 312,35 oltre interessi fino al soddisfo.
Non ricorrono invece i presupposti per la condanna dell'amministrazione convenuta ai sensi dell'art. 96 cpc, non essendo stata fornita la prova che l'amministrazione abbia agito con mala fede o colpa grave.
Infine, quanto alle spese, in considerazione dello svolgimento del processo e dell'esito del giudizio ritiene il decidente che ricorrono i presupposti per compensarle interamente tra le parti. Le spese della ctu
(già liquidate con decreto del 30.09.2024), vanno invece definitivamente poste a carico dell'amministrazione regionale, in considerazione della circostanza che l'accertamento tecnico disposto è stato determinato dalla carenza di allegazione della pubblica amministrazione.
P.Q.M.
Il Tribunale, uditi i procuratori delle parti costituite;
ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
definitivamente pronunciando: annulla l'ingiunzione di pagamento n. 76333 del 10/11/2021 emessa dall'Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente.
Condanna l'associazione al pagamento, in favore dell'Assessorato
Regionale Territorio ed Ambiente della somma di euro 312,35 oltre interessi fino al soddisfo.
Rigetta le altre domande.
Compensa interamente tra le parti le spese di lite.
Pone definitivamente a carico dell'amministrazione convenuta le spese della consulenza tecnica d'ufficio (già liquidate con decreto del
30.09.2024).
Così deciso a Palermo, in data 17/06/2025.
Il Giudice
Emanuela Piazza
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE V CIVILE in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.sa
Emanuela Piazza ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1270 dell'anno 2022 del Ruolo Generale degli
Affari civili contenziosi vertente tra l' rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1
Andrea Benigno, con elezione di domicilio a Palermo, via Alessandro
La Marmora, n. 72. attore contro
Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato convenuto
CONCLUSIONI DELLE PARTI: le parti concludevano come da note depositate per l'udienza cartolare del 20.03.2025, della quale è stata disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter cpc.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Il presente giudizio ha ad oggetto l'opposizione proposta dall' avverso l'ingiunzione di Parte_1 pagamento n. 76333 del 10/11/2021 emessa dall'Assessorato Regionale
Territorio ed Ambiente, avente ad oggetto la somma di euro 12.792,57 pretesa a titolo di conguaglio dei canoni concessori relativi agli anni
2016, 2017, 2018 e 2019. Nello specifico, l'associazione contesta la quantificazione dei detti canoni, deduce di avere pagato regolarmente tutte le somme dovute a tale titolo e quindi chiede, previa sospensione, l'annullamento dell'ingiunzione.
Costituitasi l'amministrazione regionale ha in effetti ammesso di avere rivisto i criteri di determinazione dei canoni e tenuto conto dei pagamenti nelle more effettuati dall'odierna opponente ha rideterminato il residuo dovuto che sarebbe pari per il periodo 2016/2020 ad euro
11.416,65, oltre al canone pure dovuto per l'anno 2021 ed in relazione al quale ha dato atto di avere emesso altro invito di pagamento.
Sospesa in via cautelare l'efficacia esecutiva dell'ingiunzione, la causa, istruita mediante ctu, è stata assunta in decisione all'esito dell'udienza cartolare del 20.03.2025.
Così brevemente riassunti i fatti principali, preliminarmente deve darsi atto che in corso di causa l'associazione opponente ha offerto il pagamento “banco iudicis” della somma di euro 312,35, quale saldo ancora dovuto dei canoni relativi agli anni dal 2016 al 2019, come determinata dal ctu all'esito degli accertamenti effettuati (v. ctu pag. 10), somma che è stata rifiutata dall'amministrazione regionale.
Ebbene, le conclusioni cui è pervenuto il ctu non possono che essere pienamente condivise, in quanto supportate da un ragionamento logico e coerente oltre che fondate sulla normativa di riferimento puntualmente richiamata.
Nello specifico, la concessione n.326/2008 rilasciata dall'Assessorato
Regionale del Territorio e dell'Ambiente all' Parte_1
e poi prorogata fino al 31.12.2020 per effetto del D.A.
[...]
n.138/GAB del 11.06.2016 e del D.A. n.134 del 12.08.2014, quest'ultimo confermato dalla circolare assessoriale n.3694 del 09.06.2015, ha determinato il canone provvisorio complessivo in euro
2.714,68, (di cui euro 76,08 per il periodo 15.10.2007 – 31.12.2007 e complessivi euro 2.638,60 per gli anni 2008/2012); in seguito alle disposte proroghe tale canone è stato poi adeguato, incrementando l'importo relativo all'anno precedente dell'indice ISTAT in misura pari al tasso programmato d'inflazione (come prescritto dall'art.6 del
Decreto Presidenziale del 26.07.1994, pubblicato in G.U.R.S. n. 49 –
Parte I – del 08.10.1994). Deve poi tenersi conto anche dell'incremento dei canoni concessori per le aree di pertinenza del demanio marittimo appartenente alla Regione Sicilia, come previsto con Decreto
Presidenziale del 3 febbraio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 14 del 3 aprile 2009, che in particolare ha previsto per le aree appartenenti ai comuni ad alta valenza turistica, come nella specie il Comune di Palermo, un incremento del 10%.
Infine, il Decreto Presidenziale del 3 aprile 2013, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 2 del 10 gennaio 2014 ha previsto un ulteriore incremento del canone base annuo relativo alle concessioni di beni demaniali marittimi, specchi acquei e pertinenze demaniali marittime, fino a un massimo del seicento per cento rispetto alla corrispondente misura dell'anno precedente.
Così operando e tenuto conto dei pagamenti effettuati dall' Parte_1 in base alla documentazione tempestivamente depositata nel presente fascicolo, la somma ancora dovuta dall'opponente a titolo di conguaglio del canone per il periodo dal 2016 al 2019 è pari ad euro 312,35 (v. ctu pag.10).
Consegue che l'ingiunzione impugnata va annullata e l'opponente va condannato al pagamento del residuo importo come sopra determinato.
Nulla può essere disposto invece con riferimento ai canoni asseritamente dovuti per le annualità successive, in quanto non ricompresi nell'ingiunzione impugnata e con riferimento ai quali soltanto in corso di causa l'amministrazione regionale ha emesso un altro provvedimento contenente l'invito al pagamento.
Neppure è possibile valutare anche soltanto la rilevanza dei documenti depositati dall'amministrazione convenuta sia con la memoria di cui all'art. 183 VI comma n.3, sia in allegato alle note critiche trasmesse al ctu, in quanto tardivi e quindi inammissibili (come in parte già evidenziato con ordinanza del 06.07.2023).
Del pari inammissibili infine devono ritenersi i documenti da ultimo depositati dall' in allegato alle note del Controparte_1
6.06.2024, in quanto sebbene atti di formazione successiva alla costituzione nel presente giudizio, tuttavia, introducono una circostanza del tutto nuova e mai evidenziata dall'amministrazione, secondo la quale nella determinazione dei canoni dovrebbe tenersi conto anche dei giorni di non utilizzo del periodo invernale, da calcolarsi al 50%. Ed infatti, la pretesa dell'amministrazione fin dall'atto di ingiunzione impugnato e ribadita poi con la costituzione nel presente procedimento ha avuto ad oggetto soltanto il conguaglio dei canoni rideterminati alla luce degli indici ISTAT di ciascun anno e della normativa sopra richiamata che nulla dispone in ordine alla debenza di un canone anche per i giorni di non utilizzo.
Consegue che l'ingiunzione impugnata va annullata e l'associazione va condannata al pagamento della somma residua di euro 312,35 oltre interessi fino al soddisfo.
Non ricorrono invece i presupposti per la condanna dell'amministrazione convenuta ai sensi dell'art. 96 cpc, non essendo stata fornita la prova che l'amministrazione abbia agito con mala fede o colpa grave.
Infine, quanto alle spese, in considerazione dello svolgimento del processo e dell'esito del giudizio ritiene il decidente che ricorrono i presupposti per compensarle interamente tra le parti. Le spese della ctu
(già liquidate con decreto del 30.09.2024), vanno invece definitivamente poste a carico dell'amministrazione regionale, in considerazione della circostanza che l'accertamento tecnico disposto è stato determinato dalla carenza di allegazione della pubblica amministrazione.
P.Q.M.
Il Tribunale, uditi i procuratori delle parti costituite;
ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
definitivamente pronunciando: annulla l'ingiunzione di pagamento n. 76333 del 10/11/2021 emessa dall'Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente.
Condanna l'associazione al pagamento, in favore dell'Assessorato
Regionale Territorio ed Ambiente della somma di euro 312,35 oltre interessi fino al soddisfo.
Rigetta le altre domande.
Compensa interamente tra le parti le spese di lite.
Pone definitivamente a carico dell'amministrazione convenuta le spese della consulenza tecnica d'ufficio (già liquidate con decreto del
30.09.2024).
Così deciso a Palermo, in data 17/06/2025.
Il Giudice
Emanuela Piazza