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Sentenza 10 febbraio 2026
Sentenza 10 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XVII, sentenza 10/02/2026, n. 2210 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 2210 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2210/2026
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 17, riunita in udienza il 15/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
PETRUZZIELLO MICHELANGELO, Presidente
CECCARELLI NATALIA, Relatore
PERLINGIERI ALESSANDRO, Giudice
in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1824/2020 depositato il 13/02/2020
proposto da
Ricorrente 1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore 1 - CF_Difensore _1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate Ufficio Provinciale Di Napoli-Territorio - Via Montedonzelli 48 80100 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente 1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore 2 CF_Difensore 2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. NA0441489.002/2012 CATASTO-RENDITA CATASTALE a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti
Resistente/Appellato: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ricorrente in epigrafe, usufruttuaria dell'unità immobiliare ubicata in Napoli, al Indirizzo_1 n.
21, di cui è nuda proprietaria la sig.ra Resistente_1, impugnava, dinanzi a questa Corte di Giustizia Tributaria di I grado, l'atto col quale l'ex Agenzia del Territorio, Ufficio Provinciale di Napoli (ora Agenzia delle Entrate -
Territorio), rettificò la classe che era stata proposta con docfa del 05/08/2011, deducendone la nullità per violazione dell'art. 74 della L 21/11/2000 n. 342, in quanto, pur se indicata nell'avviso di accertamento, la nuda proprietaria non ne aveva ricevuto rituale notifica.
Con ordinanza pronunciata in data 11/03/2021 la Corte (già Commissione Tributaria Provinciale di Napoli) ordinava l'integrazione del contraddittorio nei confronti di Resistente_1, la quale, preso atto delle emergenze del fascicolo, impugnava di falso la firma a lei apparentemente riferibile sulla relata di notifica dell'atto impugnato.
Il giudizio tributario veniva sospeso.
Il Tribunale di Napoli, con sentenza n. 8154/2024 pubbl. il 25/09/2024, divenuta definitiva, ha dichiarato falsa la sottoscrizione a nome di Resistente_1 sull'avviso di ricevimento.
Il difensore delle sig.re Nominativo_1 e Resistente_1 ha chiesto darsi nuovo impulso al giudizio e ha concluso per declaratoria di nullità dell'atto impugnato.
L'Agenzia del Territorio non si è costituita dopo la riassunzione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare e assorbente va dichiarata la nullità dell'atto impugnato per violazione dell'art. 74 della L.
21/11/2000 n. 342, a tenore del quale, a decorrere dal 1° gennaio 2000, gli atti comunque attributivi o modificativi delle rendite catastali per terreni e fabbricati sono efficaci solo a decorrere dalla loro notificazione, a cura dell'ufficio del territorio competente, a tutti i soggetti intestatari della partita, dall'avvenuta notificazione decorrendo il termine di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni, per proporre il ricorso di cui all'articolo 2, comma 3, dello stesso decreto legislativo.
Nel caso di specie, dopo la notifica dichiarata giudizialmente falsa non risulta essersi provveduto alla valida notificazione nei confronti della nuda proprietaria.
Il tenore della decisione giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
accoglie il ricorso e compensa le spese di lite.
Napoli 15.1.2026
Il relatore Il Presidente
dott.ssa Natalia Ceccarelli dott. Michelangelo Petruzziello
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 17, riunita in udienza il 15/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
PETRUZZIELLO MICHELANGELO, Presidente
CECCARELLI NATALIA, Relatore
PERLINGIERI ALESSANDRO, Giudice
in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1824/2020 depositato il 13/02/2020
proposto da
Ricorrente 1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore 1 - CF_Difensore _1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate Ufficio Provinciale Di Napoli-Territorio - Via Montedonzelli 48 80100 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente 1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore 2 CF_Difensore 2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. NA0441489.002/2012 CATASTO-RENDITA CATASTALE a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti
Resistente/Appellato: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ricorrente in epigrafe, usufruttuaria dell'unità immobiliare ubicata in Napoli, al Indirizzo_1 n.
21, di cui è nuda proprietaria la sig.ra Resistente_1, impugnava, dinanzi a questa Corte di Giustizia Tributaria di I grado, l'atto col quale l'ex Agenzia del Territorio, Ufficio Provinciale di Napoli (ora Agenzia delle Entrate -
Territorio), rettificò la classe che era stata proposta con docfa del 05/08/2011, deducendone la nullità per violazione dell'art. 74 della L 21/11/2000 n. 342, in quanto, pur se indicata nell'avviso di accertamento, la nuda proprietaria non ne aveva ricevuto rituale notifica.
Con ordinanza pronunciata in data 11/03/2021 la Corte (già Commissione Tributaria Provinciale di Napoli) ordinava l'integrazione del contraddittorio nei confronti di Resistente_1, la quale, preso atto delle emergenze del fascicolo, impugnava di falso la firma a lei apparentemente riferibile sulla relata di notifica dell'atto impugnato.
Il giudizio tributario veniva sospeso.
Il Tribunale di Napoli, con sentenza n. 8154/2024 pubbl. il 25/09/2024, divenuta definitiva, ha dichiarato falsa la sottoscrizione a nome di Resistente_1 sull'avviso di ricevimento.
Il difensore delle sig.re Nominativo_1 e Resistente_1 ha chiesto darsi nuovo impulso al giudizio e ha concluso per declaratoria di nullità dell'atto impugnato.
L'Agenzia del Territorio non si è costituita dopo la riassunzione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare e assorbente va dichiarata la nullità dell'atto impugnato per violazione dell'art. 74 della L.
21/11/2000 n. 342, a tenore del quale, a decorrere dal 1° gennaio 2000, gli atti comunque attributivi o modificativi delle rendite catastali per terreni e fabbricati sono efficaci solo a decorrere dalla loro notificazione, a cura dell'ufficio del territorio competente, a tutti i soggetti intestatari della partita, dall'avvenuta notificazione decorrendo il termine di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni, per proporre il ricorso di cui all'articolo 2, comma 3, dello stesso decreto legislativo.
Nel caso di specie, dopo la notifica dichiarata giudizialmente falsa non risulta essersi provveduto alla valida notificazione nei confronti della nuda proprietaria.
Il tenore della decisione giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
accoglie il ricorso e compensa le spese di lite.
Napoli 15.1.2026
Il relatore Il Presidente
dott.ssa Natalia Ceccarelli dott. Michelangelo Petruzziello