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Sentenza 14 settembre 2023
Sentenza 14 settembre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 14/09/2023, n. 37709 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37709 |
| Data del deposito : | 14 settembre 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: EL BR nato a [...], il [...] avverso la sentenza del 12/10/2022 della CORTE APPELLO di ROMA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA BIFULCO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore GIOVANNI DI LEO che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. udito il difensore dell'imputato, che si è riportato ai motivi di ricorso, chiedendone l'accoglimento. Penale Sent. Sez. 5 Num. 37709 Anno 2023 Presidente: SABEONE GERARDO Relatore: BIFULCO DANIELA Data Udienza: 23/05/2023 Ritenuto in fatto 1. È oggetto di ricorso la sentenza con cui la Corte d'appello di Roma ha parzialmente riformato, in punto di determinazione di pene accessorie, la decisione di primo grado, confermando nel resto la condanna inflitta in primo grado nei confronti di RU LI per il reato di bancarotta fraudolenta documentale, commesso in concorso con TO NE. Secondo il capo d'imputazione, LI, in qualità di amministratore della società cooperativa 'La IS', dal 14 maggio 2009, momento della costituzione della predetta cooperativa, fino al 20 marzo 2010, concorreva col NE nel sottrarre o distruggere le scritture contabili della società La IS, dichiarata fallita il 21.10.2014, con lo scopo di procurarsi un ingiusto profitto o recare danno ai creditori. I Giudici di merito hanno basato il giudizio di responsabilità dell'odierno ricorrente, per un verso, sulla mancata prova della consegna della contabilità al NE, divenuto amministratore della fallita società il 20 marzo 2010; per altro verso, la prova del dolo del reato è stata desunta sia dai rapporti lavorativi tra i due amministratori, avvicendatisi nel tempo, sia dalla costituzione, da parte del LI, di altre due società-veicolo, sostanzialmente gestite dal ricorrente stesso e create ad hoc per omettere il versamento dei contributi ai lavoratori della società fallita, vale a dire la EN RL, costituita da moglie e figlia del LI, con stessa sede sociale e medesimo oggetto sociale della fallita società cooperativa La IS;
secondo il capo d'imputazione, la EN RL, di cui l'imputato era procuratore speciale, di fatto proseguiva l'attività della fallita, dalla quale, sin dal 2009 transitava verso la EN sri circa metà dei dipendenti. L'altra società, RU NE RL, era costituita dall'imputato stesso e dalla figlia, e aveva stessa sede sociale della fallita e oggetto similare. 2. Avverso la sentenza, ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, per il tramite del proprio difensore, Avv. Francesco Caroleo Grimaldi, affidando le proprie censure a due motivi. 2.1. Con il primo motivo, si eccepisce violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione all'elemento soggettivo dell'ascritto reato. Ricorda a tal proposito la difesa come l'unico bilancio regolarmente depositato sia quello relativo all'esercizio del 2009, che è anche l'unico anno in cui il ricorrente ha ricoperto la carica di amministratore della fallita società La IS. Da tale bilancio emergeva chiaramente la reale situazione patrimoniale della società, compresi i debiti costituti in gran parte da contributi previdenziali e oneri tributari. Posto che la situazione debitoria riferibile al periodo di gestione del ricorrente era già cristallizzata nel bilancio del 2009, la difesa chiede quale mai potesse essere 1 l'interesse del LI a occultare, distruggere o non consegnare le scritture contabili al curatore fallimentare. L'ingiusto profitto per sé, che avrebbe motivato la condotta dell'imputato, e il conseguente danno arrecato al ceto creditorio, sarebbero stati apoditticamente ritenuti provati, attesa l'assenza di riscontri in tal senso;
al riguardo, nota la difesa come l'attività societaria fosse proseguita oltre la data di cessazione dell'imputato dalla carica di amministratore, segno, quest'ultimo, che la fallita società non era certamente una società cartiera, nata al solo fine di elusione fiscale. 2.2 Col secondo motivo, si deduce violazione di legge in relazione alla mancata riqualificazione dell'ipotesi di reato in quella di bancarotta semplice documentale, attesa la mancata prova del dolo specifico dell'imputato; lungi dall'aver colpevolmente distrutto o celato la contabilità, il ricorrente avrebbe tenuto, a tutto voler concedere, un comportamento negligente che si sarebbe sostanziato nel non tenere in modo completo e regolare le scritture contabili. 3 All'udienza si è svolta trattazione orale. Il Sostituto Procuratore generale, Dot. Giovanni Di Leo, ha chiesto pronunciarsi l'inammissibilità del ricorso. La difesa dell'imputato ha depositato note di replica alle conclusioni scritte del Procuratore generale. Considerato in diritto 1. Il primo motivo è fondato, soffrendo la parte motiva relativa alla prova del dolo della carenza di un adeguato supporto argomentativo. Sebbene la Corte territoriale abbia opportunamente chiarito come siano state soprattutto "le circostanze di contorno" (il riferimento è ai legami tra la fallita La IS e le società 'veicolo' EN RL e RU NE RL, v. p. 3 sentenza impugnata) a indicare la corresponsabilità dell'odierno ricorrente nell'ascritto reato, difetta, nei passaggi successivi, una più esaustiva illustrazione della concreta attitudine del meccanismo individuato dai Giudici del merito a provare la ricorrenza dell'elemento soggettivo del reato in questione. In tal senso, la Corte territoriale non ha operato buon governo dei principi elaborati dalla giurisprudenza di questa Corte (v., ad es., Sez. 5, n. 10968 del 31/01/2023, Di Pietro, Rv. 284304 - 01: «in tema di bancarotta fraudolenta documentale per omessa tenuta della contabilità interna, lo scopo di recare danno ai creditori impedendo la ricostruzione dei fatti gestionali può essere desunto dalla complessiva ricostruzione della vicenda e dalle circostanze del fatto che ne caratterizzano la valenza fraudolenta colorando di specificità l'elemento soggettivo, che, pertanto, può essere ricostruito 2 sull'attitudine del dato a evidenziare la finalizzazione del comportamento omissivo all'occultamento delle vicende gestionali»). Ed invero, se il meccanismo descritto dalla Corte d'appello - mediante il quale il ricorrente avrebbe utilizzato società 'veicolo' per sottrarsi al versamento degli oneri previdenziali e tributari - ha, sul piano astratto, una sua razionale plausibilità, sul piano della concreta dimostrazione dell'ipotesi accusatoria, la motivazione appare assiomatica, come si passa a illustrare. L'interesse del LI a occultare, distruggere o non consegnare le scritture contabili al curatore fallimentare, o all'amministratore subentrato, è stato individuato dai Giudici d'appello nel conseguimento dei ricavi da cui sono scaturiti i debiti contributivi, risalenti anche al periodo in cui il AN era amministratore della fallita La IS. Più precisamente, il meccanismo descritto nell'impugnata sentenza fa riferimento all'utilizzo, da parte dell'imputato, di lavoratori extracomunitari attraverso società "veicolo" che, periodicamente sostituite alla fallita La IS nello svolgimento delle attività sociali (opere edilizie), avevano come fine di lucro il mancato versamento degli oneri previdenziali e tributari. In tal modo, secondo i Giudici del merito, la fallita società conseguiva ricavi dal mancato versamento di detti oneri, e, ciò, anche nel periodo in cui il ricorrente ricopriva la carica di amministratore della fallita società. Le società-veicolo in questione sono individuate nella EN RL e RU NE RL -la prima costituita dalla figlia dell'imputato e amministrata dalla moglie, avente oggetto sociale e sede coincidenti con quelle della fallita, la seconda avente come amministratore unico il ricorrente. Tale meccanismo avrebbe impedito ai creditori di recuperare quanto loro dovuto. In concreto, tuttavia, i dati così illustrati dalla Corte territoriale non sono stati agganciati a evidenze probatorie più specifiche, concernenti, ad esempio, il numero preciso di lavorato "prestati" alle due società-veicolo o il momento esatto in cui tale transito sarebbe occorso. A tal proposito, l'unico dato più preciso lo si ricava dal capo d'imputazione (secondo cui "sin dal 2009 transitava dalla fallita alla EN RL circa metà dei dipendenti"), non già dalla motivazione dell'impugnata sentenza. Peraltro, neppure la lettura della sentenza del Tribunale aiuta a risolvere il dubbio, posto che il G.i.p., nel descrivere il meccanismo attraverso cui i lavoratori venivano veicolati da una società all'altra, non sembra riferirsi alle due società veicolo risalenti all'imputato, bensì a una società del co-imputato NE ("dalla visura INPS si rilevava che, verso la metà del 2011, quando si avviava la ditta DONEA, parte dei dipendenti della Riserva coop" rectius IS coop- "transitavano nella ditta individuale del NE, a quel tempo amministratore unico della Riserva coop", rectius IS coop: p. 5 sentenza di primo grado). 3 ( zi Va, per inciso, notato che il riferimento di questo Collegio alla sentenza di primo grado si giustifica, «in quanto la sentenza impugnata va valutata congiuntamente a quella resa in primo grado, dato che le due pronunce integrano la cd. doppia conforme ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, in quanto la sentenza di appello, nella sua struttura argomentativa, si salda con quella di primo grado adottando gli stessi criteri utilizzati nella valutazione delle prove, con la conseguenza che le due sentenze possono essere lette congiuntamente costituendo un unico complessivo corpo decisionale (Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595 - 01; Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011, dep. 12/04/2012, Valerio, Rv. 252615 - 01). Il giudice di legittimità, infatti, ai fini della valutazione della congruità della motivazione del provvedimento impugnato, deve fare riferimento alle sentenze di primo e secondo grado, le quali si integrano a vic:enda confluendo in un risultato organico ed inscindibile» (Sez. 2, n. 11220 del 13/11/1997 - dep. 05/12/1997, Ambrosino, Rv. 209145). Il Giudice d'appello si è limitato a evidenziare che "anche dopo la cessazione della carica di amministratore del LI, la società fallita ha continuato a operare (quantomeno nel 2011, anno in cui il numero dei dipendenti era di 29 unità, tant'è che nel triennio 2009-2011 ha maturato un debito verso l'Erario di una certa consistenza per contributi non versati", QU risultando aver chiesto l'ammissione al passivo fallimentare per un importo di 664.399 euro)". Posto tale dato, la Corte territoriale ha riportato un brano della relazione del curatore fallimentare, in cui viene ventilata un'ipotesi che, per quanto dotata di ragionevolezza, resta indimostrata. Scrive infatti la Corte: «in tale contesto, essendo emersi dei legami con la società EN, il curatore ha ritenuto "non del tutto infondata l'ipotesi che ci si trovi di fronte al medesimo soggetto economico, il quale utilizza prevalentemente lavoratori extracomunitari atl:raverso società veicolo che abbiano quale fine di lucro il mancato versamento degli oneri previdenziali e tributari e che pertanto periodicamente vegano sostituite nello svolgimento dell'attività"», p. 3 dell'impugnata sentenza). Da tale ipotesi, la Corte d'appello fa discendere, in termini di certezza assoluta, la prova del dolo specifico del reato ascritto, affermando che "quel che è certo è che la bancarotta documentale per cui si procede è stata realizzata anche dal LI allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto (rappresentato dal conseguimento dei ricavi da cui sono scatJriti quei debiti contributivi risalenti anche all'epoca in cui è stato amministratore)". Tuttavia, quel grado di "certezza" circa la sussistenza dell'elemento soggettivo del reato ascritto, che la Corte territoriale assume come dato auto-evidente, non risulta altrimenti argomentato. 4 2. Posta la fondatezza del primo motivo in vista delle segnalate lacune motivazionali, che assorbe la seconda doglianza, il Collegio ritiene che il ricorso vada accolto e l'impugnata sentenza annullata con rinvio per un nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Roma.
P. Q. M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Roma. Così deciso in Roma, il 23/05/2023 Il Consigliere estensore Il Presidente
udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA BIFULCO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore GIOVANNI DI LEO che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. udito il difensore dell'imputato, che si è riportato ai motivi di ricorso, chiedendone l'accoglimento. Penale Sent. Sez. 5 Num. 37709 Anno 2023 Presidente: SABEONE GERARDO Relatore: BIFULCO DANIELA Data Udienza: 23/05/2023 Ritenuto in fatto 1. È oggetto di ricorso la sentenza con cui la Corte d'appello di Roma ha parzialmente riformato, in punto di determinazione di pene accessorie, la decisione di primo grado, confermando nel resto la condanna inflitta in primo grado nei confronti di RU LI per il reato di bancarotta fraudolenta documentale, commesso in concorso con TO NE. Secondo il capo d'imputazione, LI, in qualità di amministratore della società cooperativa 'La IS', dal 14 maggio 2009, momento della costituzione della predetta cooperativa, fino al 20 marzo 2010, concorreva col NE nel sottrarre o distruggere le scritture contabili della società La IS, dichiarata fallita il 21.10.2014, con lo scopo di procurarsi un ingiusto profitto o recare danno ai creditori. I Giudici di merito hanno basato il giudizio di responsabilità dell'odierno ricorrente, per un verso, sulla mancata prova della consegna della contabilità al NE, divenuto amministratore della fallita società il 20 marzo 2010; per altro verso, la prova del dolo del reato è stata desunta sia dai rapporti lavorativi tra i due amministratori, avvicendatisi nel tempo, sia dalla costituzione, da parte del LI, di altre due società-veicolo, sostanzialmente gestite dal ricorrente stesso e create ad hoc per omettere il versamento dei contributi ai lavoratori della società fallita, vale a dire la EN RL, costituita da moglie e figlia del LI, con stessa sede sociale e medesimo oggetto sociale della fallita società cooperativa La IS;
secondo il capo d'imputazione, la EN RL, di cui l'imputato era procuratore speciale, di fatto proseguiva l'attività della fallita, dalla quale, sin dal 2009 transitava verso la EN sri circa metà dei dipendenti. L'altra società, RU NE RL, era costituita dall'imputato stesso e dalla figlia, e aveva stessa sede sociale della fallita e oggetto similare. 2. Avverso la sentenza, ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, per il tramite del proprio difensore, Avv. Francesco Caroleo Grimaldi, affidando le proprie censure a due motivi. 2.1. Con il primo motivo, si eccepisce violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione all'elemento soggettivo dell'ascritto reato. Ricorda a tal proposito la difesa come l'unico bilancio regolarmente depositato sia quello relativo all'esercizio del 2009, che è anche l'unico anno in cui il ricorrente ha ricoperto la carica di amministratore della fallita società La IS. Da tale bilancio emergeva chiaramente la reale situazione patrimoniale della società, compresi i debiti costituti in gran parte da contributi previdenziali e oneri tributari. Posto che la situazione debitoria riferibile al periodo di gestione del ricorrente era già cristallizzata nel bilancio del 2009, la difesa chiede quale mai potesse essere 1 l'interesse del LI a occultare, distruggere o non consegnare le scritture contabili al curatore fallimentare. L'ingiusto profitto per sé, che avrebbe motivato la condotta dell'imputato, e il conseguente danno arrecato al ceto creditorio, sarebbero stati apoditticamente ritenuti provati, attesa l'assenza di riscontri in tal senso;
al riguardo, nota la difesa come l'attività societaria fosse proseguita oltre la data di cessazione dell'imputato dalla carica di amministratore, segno, quest'ultimo, che la fallita società non era certamente una società cartiera, nata al solo fine di elusione fiscale. 2.2 Col secondo motivo, si deduce violazione di legge in relazione alla mancata riqualificazione dell'ipotesi di reato in quella di bancarotta semplice documentale, attesa la mancata prova del dolo specifico dell'imputato; lungi dall'aver colpevolmente distrutto o celato la contabilità, il ricorrente avrebbe tenuto, a tutto voler concedere, un comportamento negligente che si sarebbe sostanziato nel non tenere in modo completo e regolare le scritture contabili. 3 All'udienza si è svolta trattazione orale. Il Sostituto Procuratore generale, Dot. Giovanni Di Leo, ha chiesto pronunciarsi l'inammissibilità del ricorso. La difesa dell'imputato ha depositato note di replica alle conclusioni scritte del Procuratore generale. Considerato in diritto 1. Il primo motivo è fondato, soffrendo la parte motiva relativa alla prova del dolo della carenza di un adeguato supporto argomentativo. Sebbene la Corte territoriale abbia opportunamente chiarito come siano state soprattutto "le circostanze di contorno" (il riferimento è ai legami tra la fallita La IS e le società 'veicolo' EN RL e RU NE RL, v. p. 3 sentenza impugnata) a indicare la corresponsabilità dell'odierno ricorrente nell'ascritto reato, difetta, nei passaggi successivi, una più esaustiva illustrazione della concreta attitudine del meccanismo individuato dai Giudici del merito a provare la ricorrenza dell'elemento soggettivo del reato in questione. In tal senso, la Corte territoriale non ha operato buon governo dei principi elaborati dalla giurisprudenza di questa Corte (v., ad es., Sez. 5, n. 10968 del 31/01/2023, Di Pietro, Rv. 284304 - 01: «in tema di bancarotta fraudolenta documentale per omessa tenuta della contabilità interna, lo scopo di recare danno ai creditori impedendo la ricostruzione dei fatti gestionali può essere desunto dalla complessiva ricostruzione della vicenda e dalle circostanze del fatto che ne caratterizzano la valenza fraudolenta colorando di specificità l'elemento soggettivo, che, pertanto, può essere ricostruito 2 sull'attitudine del dato a evidenziare la finalizzazione del comportamento omissivo all'occultamento delle vicende gestionali»). Ed invero, se il meccanismo descritto dalla Corte d'appello - mediante il quale il ricorrente avrebbe utilizzato società 'veicolo' per sottrarsi al versamento degli oneri previdenziali e tributari - ha, sul piano astratto, una sua razionale plausibilità, sul piano della concreta dimostrazione dell'ipotesi accusatoria, la motivazione appare assiomatica, come si passa a illustrare. L'interesse del LI a occultare, distruggere o non consegnare le scritture contabili al curatore fallimentare, o all'amministratore subentrato, è stato individuato dai Giudici d'appello nel conseguimento dei ricavi da cui sono scaturiti i debiti contributivi, risalenti anche al periodo in cui il AN era amministratore della fallita La IS. Più precisamente, il meccanismo descritto nell'impugnata sentenza fa riferimento all'utilizzo, da parte dell'imputato, di lavoratori extracomunitari attraverso società "veicolo" che, periodicamente sostituite alla fallita La IS nello svolgimento delle attività sociali (opere edilizie), avevano come fine di lucro il mancato versamento degli oneri previdenziali e tributari. In tal modo, secondo i Giudici del merito, la fallita società conseguiva ricavi dal mancato versamento di detti oneri, e, ciò, anche nel periodo in cui il ricorrente ricopriva la carica di amministratore della fallita società. Le società-veicolo in questione sono individuate nella EN RL e RU NE RL -la prima costituita dalla figlia dell'imputato e amministrata dalla moglie, avente oggetto sociale e sede coincidenti con quelle della fallita, la seconda avente come amministratore unico il ricorrente. Tale meccanismo avrebbe impedito ai creditori di recuperare quanto loro dovuto. In concreto, tuttavia, i dati così illustrati dalla Corte territoriale non sono stati agganciati a evidenze probatorie più specifiche, concernenti, ad esempio, il numero preciso di lavorato "prestati" alle due società-veicolo o il momento esatto in cui tale transito sarebbe occorso. A tal proposito, l'unico dato più preciso lo si ricava dal capo d'imputazione (secondo cui "sin dal 2009 transitava dalla fallita alla EN RL circa metà dei dipendenti"), non già dalla motivazione dell'impugnata sentenza. Peraltro, neppure la lettura della sentenza del Tribunale aiuta a risolvere il dubbio, posto che il G.i.p., nel descrivere il meccanismo attraverso cui i lavoratori venivano veicolati da una società all'altra, non sembra riferirsi alle due società veicolo risalenti all'imputato, bensì a una società del co-imputato NE ("dalla visura INPS si rilevava che, verso la metà del 2011, quando si avviava la ditta DONEA, parte dei dipendenti della Riserva coop" rectius IS coop- "transitavano nella ditta individuale del NE, a quel tempo amministratore unico della Riserva coop", rectius IS coop: p. 5 sentenza di primo grado). 3 ( zi Va, per inciso, notato che il riferimento di questo Collegio alla sentenza di primo grado si giustifica, «in quanto la sentenza impugnata va valutata congiuntamente a quella resa in primo grado, dato che le due pronunce integrano la cd. doppia conforme ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, in quanto la sentenza di appello, nella sua struttura argomentativa, si salda con quella di primo grado adottando gli stessi criteri utilizzati nella valutazione delle prove, con la conseguenza che le due sentenze possono essere lette congiuntamente costituendo un unico complessivo corpo decisionale (Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595 - 01; Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011, dep. 12/04/2012, Valerio, Rv. 252615 - 01). Il giudice di legittimità, infatti, ai fini della valutazione della congruità della motivazione del provvedimento impugnato, deve fare riferimento alle sentenze di primo e secondo grado, le quali si integrano a vic:enda confluendo in un risultato organico ed inscindibile» (Sez. 2, n. 11220 del 13/11/1997 - dep. 05/12/1997, Ambrosino, Rv. 209145). Il Giudice d'appello si è limitato a evidenziare che "anche dopo la cessazione della carica di amministratore del LI, la società fallita ha continuato a operare (quantomeno nel 2011, anno in cui il numero dei dipendenti era di 29 unità, tant'è che nel triennio 2009-2011 ha maturato un debito verso l'Erario di una certa consistenza per contributi non versati", QU risultando aver chiesto l'ammissione al passivo fallimentare per un importo di 664.399 euro)". Posto tale dato, la Corte territoriale ha riportato un brano della relazione del curatore fallimentare, in cui viene ventilata un'ipotesi che, per quanto dotata di ragionevolezza, resta indimostrata. Scrive infatti la Corte: «in tale contesto, essendo emersi dei legami con la società EN, il curatore ha ritenuto "non del tutto infondata l'ipotesi che ci si trovi di fronte al medesimo soggetto economico, il quale utilizza prevalentemente lavoratori extracomunitari atl:raverso società veicolo che abbiano quale fine di lucro il mancato versamento degli oneri previdenziali e tributari e che pertanto periodicamente vegano sostituite nello svolgimento dell'attività"», p. 3 dell'impugnata sentenza). Da tale ipotesi, la Corte d'appello fa discendere, in termini di certezza assoluta, la prova del dolo specifico del reato ascritto, affermando che "quel che è certo è che la bancarotta documentale per cui si procede è stata realizzata anche dal LI allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto (rappresentato dal conseguimento dei ricavi da cui sono scatJriti quei debiti contributivi risalenti anche all'epoca in cui è stato amministratore)". Tuttavia, quel grado di "certezza" circa la sussistenza dell'elemento soggettivo del reato ascritto, che la Corte territoriale assume come dato auto-evidente, non risulta altrimenti argomentato. 4 2. Posta la fondatezza del primo motivo in vista delle segnalate lacune motivazionali, che assorbe la seconda doglianza, il Collegio ritiene che il ricorso vada accolto e l'impugnata sentenza annullata con rinvio per un nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Roma.
P. Q. M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Roma. Così deciso in Roma, il 23/05/2023 Il Consigliere estensore Il Presidente