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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 25/11/2025, n. 759 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 759 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA SENT. n.
R.C.F. n. IN NOME DEL POPOLO ITALIANO R.C.F. n.
Cron. n.
Il Tribunale di Udine, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei
Magistrati:
Dott.ssa Annamaria Antonini - Presidente rel.
Dott.ssa Marta Diamante - Giudice
Dott.ssa Elisabetta Sartor - Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di I grado iscritta al n. 13140/2024 R.C.F. promossa con ricorso congiunto depositato il 05/12/2024 da
Parte_1
entrambi con il proc. e dom. avv. TOFFOLO GRETA avente ad oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- sentito il Presidente relatore dott.ssa Annamaria Antonini,
-preso atto della volontà dei coniugi;
Oggetto:
- preso atto della mancanza di rilievi ostativi da parte del P.M., DIVORZIO
-dato atto che con ricorso congiunto, depositato il 05/12/2024, i signori consensuale
E hanno presentato, ai sensi Parte_1 Parte_1
dell'art. 473 bis 51 c.p.c., domanda di separazione personale con contestuale domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio da pronunciarsi successivamente al passaggio in giudicato della sentenza di separazione e decorso il termine di legge previsto;
- preso atto che dall'unione sono nati i figli (16.11.1997), Per_1
(02.03.1999) e (24/07/2005), tutti maggiorenni, i Per_2 Per_3
primi due economicamente indipendenti, non autosufficiente;
Per_3 - dato atto che con sentenza n. 44/2025 dd. 28.01.2025 e pubblicata il
30.01.2025, l'intestato Tribunale ha omologato la separazione dei sig.ri
, passata in giudicato il 17 febbraio Parte_1
2025;
- dato atto della ritualità della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio e della sussistenza dei presupposti di legge, ivi compreso il requisito di sei mesi di ininterrotta separazione (udienza di comparizione personale sostituita con il deposito di note scritte del
28.01.2025);
- lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti, anche ad integrazione del ricorso, con riferimento alla domanda di divorzio;
- preso atto degli accordi tra i coniugi;
- in accoglimento dell'istanza,
P. Q. M.
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in data
17/05/1997 in BICINICCO (UD), con atto trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di BICINICCO (UD) al n. 2, Parte 2, Serie A, anno 1997, tra , alle seguenti Parte_1
condizioni:
A) dà atto che il figlio , maggiorenne ma non Persona_4
economicamente autosufficiente, continuerà a vivere con il padre con collocazione anagrafica presso quest'ultimo;
B) dispone che la madre corrisponda al sig. , quale contributo Parte_1
per il mantenimento del figlio , un assegno mensile pari a € Per_3
200,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, da versare in via anticipata entro il giorno dieci di ogni mese mediante bonifico sul conto corrente che gli verrà indicato dal padre e da intendersi comprensivo di vitto, alloggio, vestiario e piccole spese ordinarie relative alla salute e alla scolarizzazione del figlio, come da protocollo in uso presso il Tribunale di Udine, e ciò a decorrere dal mese successivo alla scadenza del termine per il deposito delle note scritte;
C) le spese straordinarie per il figlio sono poste a carico di Per_3
entrambi genitori nella mi8sura del 50% ciascuno secondo quanto suggerito dall'Osservatorio Nazionale sul Diritto di Famiglia, Sezione
Territoriale di Udine, del 28.08.2015;
D) dà atto che le deduzioni e le detrazioni fiscali per il figlio , Per_3
spetteranno ai genitori nella misura del 50% ciascuno;
E) dà atto che le parti dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di nulla avere reciprocamente a pretendere l'una dall'altra a titolo di mantenimento;
F) dà atto che con la previsione di cui al punto 7 delle condizioni di separazione, le parti hanno definito tutte le questioni patrimoniali derivanti dal vincolo di coniugio e che, pertanto, non hanno null'altro da chiedersi ad alcun titolo.
G) Le spese vengono solidalmente poste a carico delle parti, come da accordi tra gli stessi.
-ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Bicinicco (UD), di annotare la presente sentenza in calce all' atto n. 2, parte 2, Serie A, del
Registro degli atti di Matrimonio dell'anno 1997.
Udine, li 24.11.2025
Il Presidente relatore dott.ssa Annamaria Antonini
R.C.F. n. IN NOME DEL POPOLO ITALIANO R.C.F. n.
Cron. n.
Il Tribunale di Udine, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei
Magistrati:
Dott.ssa Annamaria Antonini - Presidente rel.
Dott.ssa Marta Diamante - Giudice
Dott.ssa Elisabetta Sartor - Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di I grado iscritta al n. 13140/2024 R.C.F. promossa con ricorso congiunto depositato il 05/12/2024 da
Parte_1
entrambi con il proc. e dom. avv. TOFFOLO GRETA avente ad oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- sentito il Presidente relatore dott.ssa Annamaria Antonini,
-preso atto della volontà dei coniugi;
Oggetto:
- preso atto della mancanza di rilievi ostativi da parte del P.M., DIVORZIO
-dato atto che con ricorso congiunto, depositato il 05/12/2024, i signori consensuale
E hanno presentato, ai sensi Parte_1 Parte_1
dell'art. 473 bis 51 c.p.c., domanda di separazione personale con contestuale domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio da pronunciarsi successivamente al passaggio in giudicato della sentenza di separazione e decorso il termine di legge previsto;
- preso atto che dall'unione sono nati i figli (16.11.1997), Per_1
(02.03.1999) e (24/07/2005), tutti maggiorenni, i Per_2 Per_3
primi due economicamente indipendenti, non autosufficiente;
Per_3 - dato atto che con sentenza n. 44/2025 dd. 28.01.2025 e pubblicata il
30.01.2025, l'intestato Tribunale ha omologato la separazione dei sig.ri
, passata in giudicato il 17 febbraio Parte_1
2025;
- dato atto della ritualità della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio e della sussistenza dei presupposti di legge, ivi compreso il requisito di sei mesi di ininterrotta separazione (udienza di comparizione personale sostituita con il deposito di note scritte del
28.01.2025);
- lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti, anche ad integrazione del ricorso, con riferimento alla domanda di divorzio;
- preso atto degli accordi tra i coniugi;
- in accoglimento dell'istanza,
P. Q. M.
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in data
17/05/1997 in BICINICCO (UD), con atto trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di BICINICCO (UD) al n. 2, Parte 2, Serie A, anno 1997, tra , alle seguenti Parte_1
condizioni:
A) dà atto che il figlio , maggiorenne ma non Persona_4
economicamente autosufficiente, continuerà a vivere con il padre con collocazione anagrafica presso quest'ultimo;
B) dispone che la madre corrisponda al sig. , quale contributo Parte_1
per il mantenimento del figlio , un assegno mensile pari a € Per_3
200,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, da versare in via anticipata entro il giorno dieci di ogni mese mediante bonifico sul conto corrente che gli verrà indicato dal padre e da intendersi comprensivo di vitto, alloggio, vestiario e piccole spese ordinarie relative alla salute e alla scolarizzazione del figlio, come da protocollo in uso presso il Tribunale di Udine, e ciò a decorrere dal mese successivo alla scadenza del termine per il deposito delle note scritte;
C) le spese straordinarie per il figlio sono poste a carico di Per_3
entrambi genitori nella mi8sura del 50% ciascuno secondo quanto suggerito dall'Osservatorio Nazionale sul Diritto di Famiglia, Sezione
Territoriale di Udine, del 28.08.2015;
D) dà atto che le deduzioni e le detrazioni fiscali per il figlio , Per_3
spetteranno ai genitori nella misura del 50% ciascuno;
E) dà atto che le parti dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di nulla avere reciprocamente a pretendere l'una dall'altra a titolo di mantenimento;
F) dà atto che con la previsione di cui al punto 7 delle condizioni di separazione, le parti hanno definito tutte le questioni patrimoniali derivanti dal vincolo di coniugio e che, pertanto, non hanno null'altro da chiedersi ad alcun titolo.
G) Le spese vengono solidalmente poste a carico delle parti, come da accordi tra gli stessi.
-ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Bicinicco (UD), di annotare la presente sentenza in calce all' atto n. 2, parte 2, Serie A, del
Registro degli atti di Matrimonio dell'anno 1997.
Udine, li 24.11.2025
Il Presidente relatore dott.ssa Annamaria Antonini