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Sentenza 13 marzo 2025
Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 13/03/2025, n. 185 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 185 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
RG. N. 1185/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
sezione civile, in persona del G.U. dott. Eugenio Maria Turco, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al R.G.N. 1185/2024 avente ad oggetto appello a sentenza Giudice di Pace e pendente
TRA
), con l'Avv. Maria Tecla Pacioni APPELLANTE Parte_1 C.F._1
E
) APPELLATO CONTUMACE Controparte_1 P.IVA_1
CONCLUSIONI: all'udienza del 13.03.2025 parte appellante ha concluso come da verbale da ritenersi riportato nella presente parte della decisione
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 810/2023 del 21.12.2023 (RG n. 1800/2023), pubblicata in pari data, il giudice di pace di Viterbo ha accolto l'opposizione formulata dalla sig.ra nei confronti del Parte_1
annullando il verbale di contestazione di violazione Controparte_1 del codice della strada n. 000281/V/23 – Registro n. 000715/23 del 31/07/2023, con il quale veniva segnatamente contestata alla appellante la violazione dell'art. 142 comma 8 C.d.s..
L'ente convenuto, pur regolarmente evocato in giudizio rimaneva contumace nel giudizio di prime cure.
Il giudice di primo grado, in accoglimento della domanda formulata dalla ricorrente, ha accolto l'opposizione ed annullato il verbale impugnato, compensando, tuttavia le spese legali.
La sig.ra ha pertanto impugnato la sentenza relativamente alla compensazione delle Parte_1 spese di lite, in quanto emessa in violazione dell'art. 92 c.p.c., non essendo espressa alcuna motivazione e comunque non ricorrendo, secondo le tesi prospettate dall'appellante, alcuno dei motivi che, secondo tale norma, potesse sorreggere siffatto provvedimento.
La controparte è rimasta contumace nel presente giudizio di appello.
L'appello è fondato e merita di essere accolto.
Va premesso che la domanda proposta in primo grado dalla appellante mirava ad ottenere l'annullamento del verbale di accertamento sanzionatorio notificatole, sul presupposto della illegittimità della sanzione poiché emessa in violazione delle norme del codice della strada in materia di limiti di velocità.
Tale prospettazione è stata condivisa dal Giudice di pace, che, tuttavia, ha ritenuto di compensare le spese e compensi di lite, omettendo qualsivoglia motivazione, sia pure implicita, rispetto a tale statuizione (i.e. “Le spese del giudizio come da dispositivo” … accoglie l'opposizione ed annulla il verbale n. 000281/V/23. Nulla per le spese”). Alla luce di tali considerazioni, non ricorrendo alcuno dei presupposti che la legge richiede per poter dichiarare la compensazione delle spese di lite, l'appello può essere accolto.
Pertanto, in accoglimento del gravame, il va condannato al pagamento delle Controparte_1 spese del primo grado di giudizio, liquidate come da dispositivo, secondo i parametri del d.m. 55/2014
e s.m.i., tenuto conto del valore della controversia e delle attività difensive effettivamente svolte.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. accoglie l'appello e per l'effetto, in parziale riforma della sentenza n. 810/2023 del Giudice di Pace di Viterbo depositata in data 21.12.2023 nel giudizio RG n. 1800/2023, condanna il
[...]
al pagamento in favore di delle spese del giudizio di primo grado, che CP_1 Parte_1 liquida in complessivi €. 440,90, di cui €. 70,00 per spese, €. 346,00 per compensi ed €. 51,90 per rimborso spese generali, oltre IVA e CPA come per legge, con attribuzione in favore dell'avv. Maria
Tecla Pacioni, dichiaratasi antistataria.
2. condanna il , al pagamento in favore di delle spese del Controparte_1 Parte_1 presente giudizio di secondo grado che liquida in complessivi €. 446,30, di cui €. 64,50 per spese, €.
332,00 per compensi ed €. 49,80 per rimborso spese generali, oltre IVA e CPA come per legge, con attribuzione in favore dell'avv. Maria Tecla Pacioni, dichiaratasi antistataria.
Così deciso in Viterbo, mediante lettura in udienza il 13.03.2025.
Il Giudice
Dott. Eugenio Maria Turco
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
sezione civile, in persona del G.U. dott. Eugenio Maria Turco, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al R.G.N. 1185/2024 avente ad oggetto appello a sentenza Giudice di Pace e pendente
TRA
), con l'Avv. Maria Tecla Pacioni APPELLANTE Parte_1 C.F._1
E
) APPELLATO CONTUMACE Controparte_1 P.IVA_1
CONCLUSIONI: all'udienza del 13.03.2025 parte appellante ha concluso come da verbale da ritenersi riportato nella presente parte della decisione
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 810/2023 del 21.12.2023 (RG n. 1800/2023), pubblicata in pari data, il giudice di pace di Viterbo ha accolto l'opposizione formulata dalla sig.ra nei confronti del Parte_1
annullando il verbale di contestazione di violazione Controparte_1 del codice della strada n. 000281/V/23 – Registro n. 000715/23 del 31/07/2023, con il quale veniva segnatamente contestata alla appellante la violazione dell'art. 142 comma 8 C.d.s..
L'ente convenuto, pur regolarmente evocato in giudizio rimaneva contumace nel giudizio di prime cure.
Il giudice di primo grado, in accoglimento della domanda formulata dalla ricorrente, ha accolto l'opposizione ed annullato il verbale impugnato, compensando, tuttavia le spese legali.
La sig.ra ha pertanto impugnato la sentenza relativamente alla compensazione delle Parte_1 spese di lite, in quanto emessa in violazione dell'art. 92 c.p.c., non essendo espressa alcuna motivazione e comunque non ricorrendo, secondo le tesi prospettate dall'appellante, alcuno dei motivi che, secondo tale norma, potesse sorreggere siffatto provvedimento.
La controparte è rimasta contumace nel presente giudizio di appello.
L'appello è fondato e merita di essere accolto.
Va premesso che la domanda proposta in primo grado dalla appellante mirava ad ottenere l'annullamento del verbale di accertamento sanzionatorio notificatole, sul presupposto della illegittimità della sanzione poiché emessa in violazione delle norme del codice della strada in materia di limiti di velocità.
Tale prospettazione è stata condivisa dal Giudice di pace, che, tuttavia, ha ritenuto di compensare le spese e compensi di lite, omettendo qualsivoglia motivazione, sia pure implicita, rispetto a tale statuizione (i.e. “Le spese del giudizio come da dispositivo” … accoglie l'opposizione ed annulla il verbale n. 000281/V/23. Nulla per le spese”). Alla luce di tali considerazioni, non ricorrendo alcuno dei presupposti che la legge richiede per poter dichiarare la compensazione delle spese di lite, l'appello può essere accolto.
Pertanto, in accoglimento del gravame, il va condannato al pagamento delle Controparte_1 spese del primo grado di giudizio, liquidate come da dispositivo, secondo i parametri del d.m. 55/2014
e s.m.i., tenuto conto del valore della controversia e delle attività difensive effettivamente svolte.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. accoglie l'appello e per l'effetto, in parziale riforma della sentenza n. 810/2023 del Giudice di Pace di Viterbo depositata in data 21.12.2023 nel giudizio RG n. 1800/2023, condanna il
[...]
al pagamento in favore di delle spese del giudizio di primo grado, che CP_1 Parte_1 liquida in complessivi €. 440,90, di cui €. 70,00 per spese, €. 346,00 per compensi ed €. 51,90 per rimborso spese generali, oltre IVA e CPA come per legge, con attribuzione in favore dell'avv. Maria
Tecla Pacioni, dichiaratasi antistataria.
2. condanna il , al pagamento in favore di delle spese del Controparte_1 Parte_1 presente giudizio di secondo grado che liquida in complessivi €. 446,30, di cui €. 64,50 per spese, €.
332,00 per compensi ed €. 49,80 per rimborso spese generali, oltre IVA e CPA come per legge, con attribuzione in favore dell'avv. Maria Tecla Pacioni, dichiaratasi antistataria.
Così deciso in Viterbo, mediante lettura in udienza il 13.03.2025.
Il Giudice
Dott. Eugenio Maria Turco