TRIB
Sentenza 12 marzo 2025
Sentenza 12 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 12/03/2025, n. 308 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 308 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
N. 2829/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale nella persona del Dott. Carmine DI FULVIO in funzione di giudice unico ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 2829/2023 r.g. promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MAURIZIO Parte_1 C.F._1
GIANCOLA, giusta procura in atti,
ATTRICE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BARBARA CP_1 C.F._2
SANTOLERI, giusta procura in atti,
CONVENUTO
OGGETTO: Regime Patrimoniale: della famiglia ex artt. 159 e ss. c.c.
CONCLUSIONI
Come in atti.
pagina 1 di 7 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato il 4.8.2023 , inizialmente rappresentata da Parte_1
, genitore esercente la potestà genitoriale, e successivamente intervenuta in giudizio Parte_2
personalmente, avendo raggiunto in corso di causa la maggiore età, ha convenuto in giudizio il padre formulando, per le ragioni che si stanno per esaminare, le seguenti conclusioni: CP_1
“Piaccia, nel merito, all'On.le Tribunale di Pescara per i motivi e fatti di cui in narrativa, ogni
contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale, condannare
(n. a Chieti il 12.09.1975 c.f. ) al pagamento, in favore di CP_1 C.F._3
(n. a Chieti il 16.12.2005 c.f. )) … quantomeno della somma di Parte_1 C.F._1
€ 32.500 e/o di quella maggiore o minore ritenuta di giustizia e/o accertata nel corso del giudizio, oltre
interessi e rivalutazione. Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, oltre accessori e spese
generali come per legge.”.
A sostegno della propria domanda parte attrice ha dedotto in fatto quanto segue:
1. La sig.ra contraeva in data 6.10.2001 matrimonio concordatario in SA Valentino in Parte_2
A.C. (PE) con (n. a Chieti il 12.09.1975 c.f. ) e dall'unione in CP_1 C.F._3
data 16.12.2005 nasceva a Chieti la piccola . Pt_1
2. Il rapporto matrimoniale si deteriorava e il Tribunale di Pescara prima omologava la separazione consensuale dei coniugi in forza di provvedimento datato 28.02.2008 e successivamente, con sentenza del 7.6.2011, dichiarava la cessazione degli effetti civili del matrimonio di cui sopra.
3. Gli accordi di cui alla separazione consensuale, confermati in sede di ricorso per cessazione degli effetti civili del matrimonio, prevedevano, tra l'altro, (a) l'affidamento della minore ad entrambi Pt_1
i genitori ex art 155 c.c. pur convivendo con la madre, (b) l'assegnazione a della casa CP_1
coniugale con annesso garage (Scafa via Michetti 43 fg. 6 particella 2081 sub 6 e sub 14), di proprietà
di ciascun coniuge per ½ dell'intero, (c) l'impegno della a trasferire in favore del la Pt_2 CP_1
pagina 2 di 7 propria quota di proprietà (50%) “entro e non oltre il mese di giugno 2011” e (c) l'obbligo dello stesso al pagamento delle “restanti rate di mutuo… in numero di € 281 mensili...”. CP_1
Con separata scrittura privata sottoscritta il 22.11.2007 “in Scafa (PE) alla via Castellari n. 23” i coniugi avevano convenuto che, in cambio del trasferimento dei beni immobili di cui Controparte_2
sopra in favore del quest'ultimo si sarebbe impegnato “ad accettare il suddetto trasferimento di CP_1
proprietà riconoscendo fin d'ora alla luce del punto 2 della presente scrittura che un quarto del valore dell'abitazione spetterà alla figlia al momento in cui vi sarà un qualsiasi trasferimento di Pt_1
proprietà dell'immobile (vendita, donazione ecc. o successione)…”.
4. Successivamente con atto notar del 6.8.2010 (rep. 108649 – racc. 23014) la Persona_1
sig.ra aveva trasferito in favore del la propria quota di proprietà (50% dell'intero) dei Pt_2 CP_1
beni immobili sopra descritti (unità abitativa e annesso garage).
5. Il sig. , poi, aveva alienato i medesimi beni immobili giusto atto notar del CP_1 Per_2
19.5.2022 (racc. 7902 – rep. 9757) per la somma di € 130.000.
6. lo stesso non aveva onorato l'impegno assunto con gli accordi di cui alla scrittura del 22 CP_1
novembre 2007 nonostante il riconoscimento del debito in favore della figlia minore nella Pt_1
misura di “1/4 del valore dell'unità immobiliare” alienata, l'incontro del 27 ottobre 2022 tenutosi presso lo studio dell'avv. Barbara SAtoleri, il sollecito a mezzo pec 16 novembre 2022 e la diffida a mezzo pec del 25 gennaio 2023.
Ed ha quindi sostenuto che il convenuto era obbligato a provvedere al pagamento in favore della figlia della somma di € 32.500,00 o quella di maggiore o minore ritenuta di giustizia in ottemperanza a quanto stabilito con scrittura privata sottoscritta dalle parti il 22.11.2007.
Il convenuto si è costituito in giudizio con comparsa di costituzione e risposta depositata in data
18.11.2023 nella quale ha chiesto il rigetto della domanda, dichiarandosi disposto a riconoscere in favore della figlia la somma di € 15.632,00, pari ad 1/4 di € 62.529,74, quale valore effettivo ricavato dalla vendita dell'immobile.
pagina 3 di 7 In particolare il convenuto ha dedotto e sostenuto che:
1. con atto per OT gli ex coniugi, avevano acquistato la casa Per_1 Controparte_2
coniugale e contratto pedissequo mutuo e costituzione di ipoteca in favore dell'istituto di credito;
2. con successivo atto per OT la aveva ceduto i suoi diritti di piena proprietà, Per_1 Pt_2
pari a ½ dell'immobile de quo, in favore del sig. e quest'ultimo si era accollato il residuo CP_1
mutuo;
3. con atto del 19 maggio 2022 per OT aveva venduto l'unità immobiliare Persona_3
in questione;
4. dal punto 3 pag. 5 dell'atto notarile per OT di cui sopra si evinceva che il convenuto Per_2
aveva ricavato dalla vendita il valore di € 62.529,74, mentre € 57.470,26 erano stati accreditati direttamente sul conto corrente intestato ad intesa SA PA SP (istituto mutuante).
Perciò era disposto a riconoscere in favore della figlia solo € 15.632,00 pari ad 1/4 di € 62.529,74,
quale valore effettivo ricavato dalla vendita.
…………….
In via preliminare, è opportuno richiamare brevemente i principi relativi alla interpretazione del contratto e della volontà negoziale, di cui agli artt. 1362 e ss. c.c.. Al riguardo, si ricorda come l'interpretazione del contratto è la determinazione del senso giuridicamente rilevante della dichiarazione contrattuale, condotta alla stregua della norma giuridica la quale ha precisamente il compito di fissare l'oggetto della ricerca - laddove, come chiarito dalla consolidata giurisprudenza, le norme ( artt. 1362-1365 c.c.) che mirano ad accertare e ricostruire la volontà espressa dai contraenti,
secondo i canoni ermeneutici dell'autonomia e della totalità (interpretazione soggettiva), hanno la precedenza su quelle ( artt. 1367-1371 c.c.) che mirano a risolvere il problema interpretativo nel quadro delle vedute correnti nell'ambiente sociale in cui il negozio è sorto (interpretazione oggettiva), in base ad un principio di gerarchia (cfr. sul punto Cass. n. 18509/2008; n. 10218/2008; n. 11104/2007; n.
pagina 4 di 7 9910/2004; n. 5150/2003; n. 5635/2002; n. 4680/2002; n. 11404/2000; n. 303/1988; n. 3040/1982).
Procedendo con ordine, dunque, l'art. 1362 c.c. fissa, quale primo criterio interpretativo, quello letterale
- con la precisazione che tale carattere prioritario non va inteso in senso assoluto, giacché la norma,
richiamando la comune intenzione delle parti, impone, per individuarla, di estendere l'indagine anche all'elemento logico, disponendo che il giudice non deve limitarsi al senso letterale delle parole, con la conseguenza che il criterio letterale e quello logico devono essere coordinati ed armonizzati in vista dell'individuazione dell'effettiva volontà dei contraenti, e che solo all'interno di tale ricerca (che si giova del contesto relazionale, anche successivo, dell'atto) può in concreto attribuirsi prevalenza al criterio letterale, per effetto della ravvisata coincidenza dell'espressione usata con la volontà negoziale
(cfr. Cass. n. 16181/2017; n. 24421/2015; n. 2058/1990). Inoltre, l'interpretazione del contratto richiede
la determinazione della comune intenzione delle parti, da accertare sulla base del senso letterale delle
parole adoperate e dal loro comportamento complessivo, anche posteriore alla conclusione del contratto;
più in particolare, se la parola scritta è il primo oggetto dell'attenzione e della ricerca dell'interprete, quando il testo si presenti non chiaro è necessario valutare il comportamento, successivo alla conclusione del negozio, tenuto dalle parti (cfr. Cass. n. 9786/2010; n. 4129/2003; n. 16022/2002).
Ancora, con la regola codificata nel successivo art. 1363 c.c., è stato introdotto nel nostro ordinamento il cosiddetto canone della totalità, onde dai singoli elementi di cui l'atto è formato si ricaverebbe il senso del tutto e, nel medesimo tempo, si dovrebbe intendere il singolo elemento in funzione del tutto di cui è parte integrante. Infine, l'art. 1366 c.c., enunciando un dovere di solidarietà, fondato sull'art. 2
Cost., impone che l'interpretazione del contratto sia improntata al canone di buona fede oggettiva, la quale esige, precisamente, di preservare il ragionevole affidamento di ciascuna parte sul significato dell'accordo.
Tutto ciò premesso, con il punto 4 della scrittura privata del 22.11.2007 la ed il hanno Pt_2 CP_1
concordato di attribuire alla figlia un quarto del valore delle unità immobiliari (appartamento Pt_1
con garage) al momento di qualsiasi trasferimento di proprietà delle medesime in quanto, per esplicito pagina 5 di 7 richiamo al punto 2, la - che con la stessa scrittura privata si è impegnata a trasferire al Pt_2
coniuge da cui si stava separando la quota del 50% di proprietà dei medesimi beni - aveva contribuito all'acquisto delle unità immobiliari proprio per un quarto del valore delle stesse;
affinché il punto 4 non venga svuotato di contenuto, non può ritenersi ammissibile l'interpretazione offerta da parte convenuta,
per cui alla figlia spetterebbe unicamente un quarto del prezzo effettivo ricavato dalla vendita, cioè €
130.000,00 - prezzo della vendita – diminuito dell'importo pagato in sede di vendita per l'estinzione del mutuo (€ 57.470,26). Ed invero nella scrittura privata in questione non è prevista alcuna detrazione,
in favore di e in danno della figlia , di quanto sarebbe stato pagato dal convenuto CP_1 Pt_1
a titolo di rimborso delle somme mutuate per l'acquisto dei beni nelle more o contestualmente alla successiva vendita.
Né si pone alcun problema di eventuale valore delle citate unità immobiliari diverso dal prezzo indicato nella compravendita del 19.5.2022, atteso che l'attrice ha determinato la propria pretesa creditoria proprio in misura pari a ¼ di quel prezzo, cioè in € 32.500,00.
Dunque, poiché il punto 4 della scrittura privata in esame deve essere interpretato nel senso che all'odierna attrice spetti un quarto del prezzo della vendita per notar del Persona_4
19.5.2022, racc. 7902 – rep. 9757 (doc. 4 fascicolo convenuto), deve essere condannato CP_1
al pagamento in favore della figlia della somma di € 32.500,00, con interessi nella Parte_1
misura di cui all'art.1284 comma 4 c.c. dalla data della notifica al saldo (la rivalutazione non è dovuta,
trattandosi di debito di valuta).
Le spese di lite, liquidate in dispositivo anche per la fase di mediazione in base al valore della controversia secondo i parametri prossimi ai medi di cui al DM 55/2014, come modificato dal DM
147/2022, vanno poste per metà a carico del convenuto e per la restante metà devono essere compensate tra le parti, in quanto il convenuto si è opposto solo parzialmente alla domanda di parte attrice, avendo offerto il pagamento di circa metà della somma pretesa.
P.Q.M.
pagina 6 di 7 1) Condanna al pagamento in favore di della somma di € 32.500,00 CP_1 Parte_1
oltre a interessi su tale importo nella misura di cui all'art.1284 comma 4 c.c. dal 4.8.2023 al saldo;
.
2) Condanna al pagamento in favore di del 50% delle spese di lite, che CP_1 Parte_1
liquida per l'intero per la procedura di mediazione in € 58,62 per esborsi e in € 500,00 per compensi,
oltre a rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15% dei compensi, CAP e IVA come per legge, e per il presente giudizio in € 559,85 per esborsi e in € 6.000,00 per compensi, oltre a rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15% dei compensi, CAP e IVA come per legge, dichiarandole compensate tra le parti per il restante 50%.
Pescara 12 marzo 2025
Il Giudice
Dott. Carmine Di Fulvio
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale nella persona del Dott. Carmine DI FULVIO in funzione di giudice unico ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 2829/2023 r.g. promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MAURIZIO Parte_1 C.F._1
GIANCOLA, giusta procura in atti,
ATTRICE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BARBARA CP_1 C.F._2
SANTOLERI, giusta procura in atti,
CONVENUTO
OGGETTO: Regime Patrimoniale: della famiglia ex artt. 159 e ss. c.c.
CONCLUSIONI
Come in atti.
pagina 1 di 7 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato il 4.8.2023 , inizialmente rappresentata da Parte_1
, genitore esercente la potestà genitoriale, e successivamente intervenuta in giudizio Parte_2
personalmente, avendo raggiunto in corso di causa la maggiore età, ha convenuto in giudizio il padre formulando, per le ragioni che si stanno per esaminare, le seguenti conclusioni: CP_1
“Piaccia, nel merito, all'On.le Tribunale di Pescara per i motivi e fatti di cui in narrativa, ogni
contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale, condannare
(n. a Chieti il 12.09.1975 c.f. ) al pagamento, in favore di CP_1 C.F._3
(n. a Chieti il 16.12.2005 c.f. )) … quantomeno della somma di Parte_1 C.F._1
€ 32.500 e/o di quella maggiore o minore ritenuta di giustizia e/o accertata nel corso del giudizio, oltre
interessi e rivalutazione. Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, oltre accessori e spese
generali come per legge.”.
A sostegno della propria domanda parte attrice ha dedotto in fatto quanto segue:
1. La sig.ra contraeva in data 6.10.2001 matrimonio concordatario in SA Valentino in Parte_2
A.C. (PE) con (n. a Chieti il 12.09.1975 c.f. ) e dall'unione in CP_1 C.F._3
data 16.12.2005 nasceva a Chieti la piccola . Pt_1
2. Il rapporto matrimoniale si deteriorava e il Tribunale di Pescara prima omologava la separazione consensuale dei coniugi in forza di provvedimento datato 28.02.2008 e successivamente, con sentenza del 7.6.2011, dichiarava la cessazione degli effetti civili del matrimonio di cui sopra.
3. Gli accordi di cui alla separazione consensuale, confermati in sede di ricorso per cessazione degli effetti civili del matrimonio, prevedevano, tra l'altro, (a) l'affidamento della minore ad entrambi Pt_1
i genitori ex art 155 c.c. pur convivendo con la madre, (b) l'assegnazione a della casa CP_1
coniugale con annesso garage (Scafa via Michetti 43 fg. 6 particella 2081 sub 6 e sub 14), di proprietà
di ciascun coniuge per ½ dell'intero, (c) l'impegno della a trasferire in favore del la Pt_2 CP_1
pagina 2 di 7 propria quota di proprietà (50%) “entro e non oltre il mese di giugno 2011” e (c) l'obbligo dello stesso al pagamento delle “restanti rate di mutuo… in numero di € 281 mensili...”. CP_1
Con separata scrittura privata sottoscritta il 22.11.2007 “in Scafa (PE) alla via Castellari n. 23” i coniugi avevano convenuto che, in cambio del trasferimento dei beni immobili di cui Controparte_2
sopra in favore del quest'ultimo si sarebbe impegnato “ad accettare il suddetto trasferimento di CP_1
proprietà riconoscendo fin d'ora alla luce del punto 2 della presente scrittura che un quarto del valore dell'abitazione spetterà alla figlia al momento in cui vi sarà un qualsiasi trasferimento di Pt_1
proprietà dell'immobile (vendita, donazione ecc. o successione)…”.
4. Successivamente con atto notar del 6.8.2010 (rep. 108649 – racc. 23014) la Persona_1
sig.ra aveva trasferito in favore del la propria quota di proprietà (50% dell'intero) dei Pt_2 CP_1
beni immobili sopra descritti (unità abitativa e annesso garage).
5. Il sig. , poi, aveva alienato i medesimi beni immobili giusto atto notar del CP_1 Per_2
19.5.2022 (racc. 7902 – rep. 9757) per la somma di € 130.000.
6. lo stesso non aveva onorato l'impegno assunto con gli accordi di cui alla scrittura del 22 CP_1
novembre 2007 nonostante il riconoscimento del debito in favore della figlia minore nella Pt_1
misura di “1/4 del valore dell'unità immobiliare” alienata, l'incontro del 27 ottobre 2022 tenutosi presso lo studio dell'avv. Barbara SAtoleri, il sollecito a mezzo pec 16 novembre 2022 e la diffida a mezzo pec del 25 gennaio 2023.
Ed ha quindi sostenuto che il convenuto era obbligato a provvedere al pagamento in favore della figlia della somma di € 32.500,00 o quella di maggiore o minore ritenuta di giustizia in ottemperanza a quanto stabilito con scrittura privata sottoscritta dalle parti il 22.11.2007.
Il convenuto si è costituito in giudizio con comparsa di costituzione e risposta depositata in data
18.11.2023 nella quale ha chiesto il rigetto della domanda, dichiarandosi disposto a riconoscere in favore della figlia la somma di € 15.632,00, pari ad 1/4 di € 62.529,74, quale valore effettivo ricavato dalla vendita dell'immobile.
pagina 3 di 7 In particolare il convenuto ha dedotto e sostenuto che:
1. con atto per OT gli ex coniugi, avevano acquistato la casa Per_1 Controparte_2
coniugale e contratto pedissequo mutuo e costituzione di ipoteca in favore dell'istituto di credito;
2. con successivo atto per OT la aveva ceduto i suoi diritti di piena proprietà, Per_1 Pt_2
pari a ½ dell'immobile de quo, in favore del sig. e quest'ultimo si era accollato il residuo CP_1
mutuo;
3. con atto del 19 maggio 2022 per OT aveva venduto l'unità immobiliare Persona_3
in questione;
4. dal punto 3 pag. 5 dell'atto notarile per OT di cui sopra si evinceva che il convenuto Per_2
aveva ricavato dalla vendita il valore di € 62.529,74, mentre € 57.470,26 erano stati accreditati direttamente sul conto corrente intestato ad intesa SA PA SP (istituto mutuante).
Perciò era disposto a riconoscere in favore della figlia solo € 15.632,00 pari ad 1/4 di € 62.529,74,
quale valore effettivo ricavato dalla vendita.
…………….
In via preliminare, è opportuno richiamare brevemente i principi relativi alla interpretazione del contratto e della volontà negoziale, di cui agli artt. 1362 e ss. c.c.. Al riguardo, si ricorda come l'interpretazione del contratto è la determinazione del senso giuridicamente rilevante della dichiarazione contrattuale, condotta alla stregua della norma giuridica la quale ha precisamente il compito di fissare l'oggetto della ricerca - laddove, come chiarito dalla consolidata giurisprudenza, le norme ( artt. 1362-1365 c.c.) che mirano ad accertare e ricostruire la volontà espressa dai contraenti,
secondo i canoni ermeneutici dell'autonomia e della totalità (interpretazione soggettiva), hanno la precedenza su quelle ( artt. 1367-1371 c.c.) che mirano a risolvere il problema interpretativo nel quadro delle vedute correnti nell'ambiente sociale in cui il negozio è sorto (interpretazione oggettiva), in base ad un principio di gerarchia (cfr. sul punto Cass. n. 18509/2008; n. 10218/2008; n. 11104/2007; n.
pagina 4 di 7 9910/2004; n. 5150/2003; n. 5635/2002; n. 4680/2002; n. 11404/2000; n. 303/1988; n. 3040/1982).
Procedendo con ordine, dunque, l'art. 1362 c.c. fissa, quale primo criterio interpretativo, quello letterale
- con la precisazione che tale carattere prioritario non va inteso in senso assoluto, giacché la norma,
richiamando la comune intenzione delle parti, impone, per individuarla, di estendere l'indagine anche all'elemento logico, disponendo che il giudice non deve limitarsi al senso letterale delle parole, con la conseguenza che il criterio letterale e quello logico devono essere coordinati ed armonizzati in vista dell'individuazione dell'effettiva volontà dei contraenti, e che solo all'interno di tale ricerca (che si giova del contesto relazionale, anche successivo, dell'atto) può in concreto attribuirsi prevalenza al criterio letterale, per effetto della ravvisata coincidenza dell'espressione usata con la volontà negoziale
(cfr. Cass. n. 16181/2017; n. 24421/2015; n. 2058/1990). Inoltre, l'interpretazione del contratto richiede
la determinazione della comune intenzione delle parti, da accertare sulla base del senso letterale delle
parole adoperate e dal loro comportamento complessivo, anche posteriore alla conclusione del contratto;
più in particolare, se la parola scritta è il primo oggetto dell'attenzione e della ricerca dell'interprete, quando il testo si presenti non chiaro è necessario valutare il comportamento, successivo alla conclusione del negozio, tenuto dalle parti (cfr. Cass. n. 9786/2010; n. 4129/2003; n. 16022/2002).
Ancora, con la regola codificata nel successivo art. 1363 c.c., è stato introdotto nel nostro ordinamento il cosiddetto canone della totalità, onde dai singoli elementi di cui l'atto è formato si ricaverebbe il senso del tutto e, nel medesimo tempo, si dovrebbe intendere il singolo elemento in funzione del tutto di cui è parte integrante. Infine, l'art. 1366 c.c., enunciando un dovere di solidarietà, fondato sull'art. 2
Cost., impone che l'interpretazione del contratto sia improntata al canone di buona fede oggettiva, la quale esige, precisamente, di preservare il ragionevole affidamento di ciascuna parte sul significato dell'accordo.
Tutto ciò premesso, con il punto 4 della scrittura privata del 22.11.2007 la ed il hanno Pt_2 CP_1
concordato di attribuire alla figlia un quarto del valore delle unità immobiliari (appartamento Pt_1
con garage) al momento di qualsiasi trasferimento di proprietà delle medesime in quanto, per esplicito pagina 5 di 7 richiamo al punto 2, la - che con la stessa scrittura privata si è impegnata a trasferire al Pt_2
coniuge da cui si stava separando la quota del 50% di proprietà dei medesimi beni - aveva contribuito all'acquisto delle unità immobiliari proprio per un quarto del valore delle stesse;
affinché il punto 4 non venga svuotato di contenuto, non può ritenersi ammissibile l'interpretazione offerta da parte convenuta,
per cui alla figlia spetterebbe unicamente un quarto del prezzo effettivo ricavato dalla vendita, cioè €
130.000,00 - prezzo della vendita – diminuito dell'importo pagato in sede di vendita per l'estinzione del mutuo (€ 57.470,26). Ed invero nella scrittura privata in questione non è prevista alcuna detrazione,
in favore di e in danno della figlia , di quanto sarebbe stato pagato dal convenuto CP_1 Pt_1
a titolo di rimborso delle somme mutuate per l'acquisto dei beni nelle more o contestualmente alla successiva vendita.
Né si pone alcun problema di eventuale valore delle citate unità immobiliari diverso dal prezzo indicato nella compravendita del 19.5.2022, atteso che l'attrice ha determinato la propria pretesa creditoria proprio in misura pari a ¼ di quel prezzo, cioè in € 32.500,00.
Dunque, poiché il punto 4 della scrittura privata in esame deve essere interpretato nel senso che all'odierna attrice spetti un quarto del prezzo della vendita per notar del Persona_4
19.5.2022, racc. 7902 – rep. 9757 (doc. 4 fascicolo convenuto), deve essere condannato CP_1
al pagamento in favore della figlia della somma di € 32.500,00, con interessi nella Parte_1
misura di cui all'art.1284 comma 4 c.c. dalla data della notifica al saldo (la rivalutazione non è dovuta,
trattandosi di debito di valuta).
Le spese di lite, liquidate in dispositivo anche per la fase di mediazione in base al valore della controversia secondo i parametri prossimi ai medi di cui al DM 55/2014, come modificato dal DM
147/2022, vanno poste per metà a carico del convenuto e per la restante metà devono essere compensate tra le parti, in quanto il convenuto si è opposto solo parzialmente alla domanda di parte attrice, avendo offerto il pagamento di circa metà della somma pretesa.
P.Q.M.
pagina 6 di 7 1) Condanna al pagamento in favore di della somma di € 32.500,00 CP_1 Parte_1
oltre a interessi su tale importo nella misura di cui all'art.1284 comma 4 c.c. dal 4.8.2023 al saldo;
.
2) Condanna al pagamento in favore di del 50% delle spese di lite, che CP_1 Parte_1
liquida per l'intero per la procedura di mediazione in € 58,62 per esborsi e in € 500,00 per compensi,
oltre a rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15% dei compensi, CAP e IVA come per legge, e per il presente giudizio in € 559,85 per esborsi e in € 6.000,00 per compensi, oltre a rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15% dei compensi, CAP e IVA come per legge, dichiarandole compensate tra le parti per il restante 50%.
Pescara 12 marzo 2025
Il Giudice
Dott. Carmine Di Fulvio
pagina 7 di 7