Art. 1.
E' autorizzata la concessione di lire 200 milioni quale contributo straordinario complessivo per gli anni 1963 e 1964 a favore dell'Agenzia delle Nazioni Unite per gli aiuti ai rifugiati palestinesi (UNRWA).
E' autorizzata la concessione di lire 200 milioni quale contributo straordinario complessivo per gli anni 1963 e 1964 a favore dell'Agenzia delle Nazioni Unite per gli aiuti ai rifugiati palestinesi (UNRWA).