Decreto presidenziale 29 aprile 2026
Sentenza 2 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 02/05/2026, n. 350 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Reggio Calabria |
| Numero : | 350 |
| Data del deposito : | 2 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00350/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00196/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
Sezione Staccata di Reggio Calabria
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 196 del 2026, proposto da
RI AR IS, NA IS e ON IN, rappresentati e difesi dall'avvocato RI AR IS, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, Prefettura U.T.G. di Reggio Calabria, Sottocommissione Elettorale Circondariale di Melito Porto Salvo, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difeso dall'Avvocatura Distrettuale di Reggio Calabria, domiciliataria ex lege in Reggio Calabria, via del Plebiscito, 15;
per l'annullamento
del Verbale n. 82 del 25.04.2026, comunicato in data 26.04.2026, della Commissione Elettorale Circondariale di Reggio Calabria di ricusazione della lista del candidato a CO RI AR IS e della lista collegata “Esperienza e Futuro” per le elezioni comunali di MO Ionico del 24 – 25 maggio 2026.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno, della Prefettura U.T.G. di Reggio Calabria e della Sottocommissione Elettorale Circondariale di Melito di Porto Salvo;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella udienza pubblica speciale elettorale del giorno 2 maggio 2026 il dott. OM AG e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
AT
1- Con ricorso ex art. 129 c.p.a. notificato e depositato il 28.4.2026 i ricorrenti hanno contestato l’esclusione della lista “ Esperienza e Futuro ”, con candidato a CO il ricorrente Avv. RI AR IS, nell’ambito delle elezioni amministrative per il rinnovo del Consiglio Comunale di MO IC, disposta in quanto la lista è stata presentata tardivamente, ossia oltre le ore 12:00.
A sostegno del gravame esponevano che:
-) il Comune di MO IC non è sede degli Uffici del Giudice di Pace e sul territorio comunale non vi sono altre figure istituzionali (consiglieri regionali o provinciali o notai) deputate ad autenticare le sottoscrizioni, ragion per cui la raccolta delle firme degli elettori presentatori e l’autentica delle sottoscrizioni di accettazione delle cariche dei candidati a CO e a consigliere comunale è stata effettuata per tutte le liste presso la delegazione comunale di LI IC, frazione a più alta densità abitativa;
-) per ragioni organizzative, in data 25.4.2026 e nei giorni antecedenti erano stati autorizzati all’autentica delle sottoscrizioni presso tale Delegazione due dipendenti (P.C. e C.L.) mentre un terzo dipendente (V.M.T.) prestava servizio presso la sede centrale in MO IC (distante circa 12 Km dalla delegazione) in quanto delegato del Segretario Comunale per la ricezione delle liste elettorali;
-) i rappresentanti di altra lista, quella del candidato Prof. Surace, completavano le operazioni di presentazione il giorno antecedente la scadenza, mentre l’altra candidata a CO dott.ssa FO procedeva all’accettazione delle candidature e alla autentica delle firme dei sottoscrittori nella mattina del 25.4.2026, impegnando la sede della delegazione dalle ore 9,00 fino alle ore 11,10, come dichiarato dai dipendenti preposti, per poi depositare la documentazione presso la Segreteria Comunale alle ore 11,37, come risultante dalla ricevuta di presentazione;
-) i presentatori della lista ricorrente, pur disponendo di alcune sottoscrizioni dei candidati già a far data dal 24.4.2026 si sono ritrovati a dover attendere il completamento delle operazioni della lista FO, mentre l’accettazione delle candidature del sindaco e dei consiglieri venivano effettuate nel medesimo frangente temporale in cui venivano completati gli incombenti preparatori dell’altra lista;
-) dovendo mantenere l’unicità documentale dell’elenco degli elettori e del programma onde garantire il sostegno consapevole alla lista, alcuni dei sottoscrittori della lista ricorrente hanno stazionato presso la predetta Delegazione attendendo la conclusione delle operazioni di presentazione della lista FO e potevano accedervi solo intorno alle ore 10,30 per la sottoscrizione e l’autentica dell’accettazione della candidatura degli ultimi candidati rimasti, le cui operazioni iniziavano alle ore 11,30, come risulta dal verbale della raccolta firme;
-) procedendo a rilento le operazioni in quanto svolte manualmente dai dipendenti preposti, alle ore 11,35 circa uno dei due delegati presentatori della lista, Arch. ON IN, decideva di raggiungere la Sede municipale in MO IC con le dichiarazioni di accettazione dei candidati a consigliere e del candidato a CO, il programma e il logo contraddistinguente la lista, mentre altra delegata alla presentazione, Avv. NA IS, permaneva presso la delegazione di LI IC per completare le autentiche delle sottoscrizioni di quanti erano presenti alle ore 12,00, così raccogliendo n. 71 sottoscrizioni; le operazioni venivano completate alle 12,40 e così l’avv. NA IS si recava materialmente presso la sede comunale di MO IC onde allegare il documento alla restante documentazione già presentata;
-) nel frattempo, l’Arch. IN, giunto presso il Municipio prima delle ore 12,00, come da sua dichiarazione sostitutiva, non poteva consegnare nell’immediatezza i documenti essendo l’ufficio di Segreteria nel frangente occupato nel ricevimento delle operazioni di presentazione della lista FO, concluse come da dichiarazioni in atti;
-) terminate le operazioni per la lista FO, l’Arch. IN veniva ricevuto dal delegato del Segretario comunale, che attestava la sua presenza presso il suo ufficio alle ore 12:26, come da ricevuta rilasciata al presentatore;
-) con verbale n. 82 del 25.4.2026 la Sottocommissione elettorale di Melito di Porto Salvo ha ricusato la lista “ Esperienza e Futuro ” per la carenza di prova che il suo presentatore fosse presente negli uffici comunali alle ore 12:00, non avendo il Segretario comunale e il suo delegato, contattati per le vie brevi, rilasciato alcuna attestazione sul punto e, per altro verso, la raccolta firma sarebbe proseguita oltre l’orario massimo di legge.
1.1- La predetta esclusione viene avversata per il seguente articolato motivo: ECCESSO DI POTERE PER TRAVISAMENTO, PER CONTRADDITTORIETA’, PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA. VIOLAZIONE ARTT. 24, 97 DELLA COSTITUZIONE. ERRONEITA’ E DIFETTO DEI PRESSUPPOSTI. TRAVISAMENTO DEI FATTI. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI RAGIONEVOLEZZA E PROPORZIONALITA’ AMMINISTRATIVA. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI STRUMENTALITA’ DELLE FORME E DEL FAVOR PARTECIPATIONIS VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 28, 29 e 30 T.U. 570/60.
A) I ricorrenti deducono anzitutto deficit istruttorio per non aver la Sottocommissione Elettorale accettato di acquisire i chiarimenti offerti circa la loro effettiva presenza nella sede municipale alle ore 12:00, soggiungendo che:
i) la presenza del delegato presentatore Arch. IN nei locali della sede municipale di MO IC risulta confermata dalla sua autodichiarazione (all. 7) e non viene di contro smentita dall’attestazione del delegato del Segretario Comunale (all. 8), restando peraltro neutro il mancato riscontro alla richiesta formulata per le vie brevi dalla Sottocommissione elettorale;
ii) l’altro delegato alla presentazione della lista, Avv. NA IS, si trovava comunque all’interno dei locali della Delegazione municipale di LI IC - deputata all’Anagrafe e allo Stato civile e dunque qualificabile come “casa comunale” (come da parere del Cons. di Stato n. 196 del 22.1.2014 n. 196 e da Cass civ. n. 22167 del 2019) - alle ore 12:00 del 25.4.2026, avendo essa sottoscritto la lista elettorale come penultima tra quanti, presenti alle ore 12:00 nei locali della delegazione, erano stati ammessi ad apporre la sottoscrizione alla lista.
B) Quanto alla conclusione delle operazioni di raccolta ed autentica delle sottoscrizioni oltre l’orario massimo consentito dalla legge, i ricorrenti, pur ammettendo che la giurisprudenza richiede la disponibilità della documentazione necessaria alla scadenza del termine di legge (Consiglio di Stato, sentenza n. 2942 del 2019), valorizzano il principio improntato al favor partecipationis (accolto in giurisprudenza, v. T.A.R. Salerno, sentenza n. 827/2025) applicabile per il fatto che la decisione dell’Amministrazione di accentrare presso la sede centrale l’Ufficio del Segretario comunale, deputato alla ricezione delle liste elettorali, avrebbe costretto i presentatori della lista ad un defatigante viaggio, quantunque garantendo la presenza di un loro delegato nei locali della delegazione di LI IC per raccogliere le firme, peraltro iniziata alle ore 11.30 e terminata una volta che le firme di quanti erano presenti entro le ore 12.00 risultavano autenticate (in sostanza, nessuna autentica sarebbe riferibile a sottoscrittori non presenti presso la Delegazione entro le ore 12.00).
Pertanto, inquadrata la Delegazione comunale di LI IC alla stregua di “casa comunale” ed essendo ivi ancora in corso, quantunque oltre l’orario stabilito dalla legge, l’attività di autentica delle firme dei sottoscrittori per fatto comunque non addebitabile ai promotori ed ai presentatori della lista, sussisterebbe un’ipotesi di eccezionalità tale da scusare il ritardo nella conclusione delle operazioni di presentazione della lista, come riconosciuto dalla predetta giurisprudenza.
2- In data 29.4.2026 si sono costituiti, per resistere al ricorso, il Ministero dell’Interno, la Prefettura U.T.G. di Reggio Calabria e la Sottocommissione Elettorale Circondariale di Melito di Porto Salvo, che il 30.4.2026 hanno depositato documenti e l’1.5.2026 hanno depositato memoria.
3- All’udienza pubblica speciale elettorale del 2.5.2026 dopo la discussione di rito il ricorso è stato spedito in decisione.
IR
4- Il ricorso è infondato.
5- La Sottocommissione Elettorale Circondariale di Melito di Porto Salvo ha escluso la lista riconducibile ai ricorrenti rilevando:
“ - che come risulta dalla ricevuta rilasciata, che qui integralmente si richiama, dal delegato del Segretario Comunale, [M.T.V.], la lista dei candidati al Consiglio Comunale e della collegata candidatura alla carica di CO di cui sopra è stata presentata presso l’Ufficio Elettorale del Comune di MO IC alle ore 12:26 del giorno 25.04.2026;
- che la SEC ha richiesto al Segretario Comunale e al delegato, per le vie brevi, attestazione comprovante la presenza all’interno della Casa comunale dei presentatori della lista alle ore 12:00 del 25/04/2026;
- che nessuna attestazione è pervenuta da parte della stessa Segreteria Comunale;
- che, pertanto, in assenza della predetta attestazione la presentazione della lista è da considerarsi tardiva perché pervenuta alle ore 12:26 del 25/04/2026;
-che, tra l’altro, dai documenti in atti, risulta che l’autenticazione delle firme di tutti i presentatori è stata ultima alle ore 12:40 del 25/04/2026 ”.
6- L’avversata esclusione sfugge alle censure dei ricorrenti.
7- Occorre anzitutto richiamare l’assetto normativo e giurisprudenziale che regola la questione controversa.
7.1- La materia è regolata dall’art. 28, penultimo comma, del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, il quale dispone: “ La presentazione delle candidature deve essere fatta alla segreteria del comune dalle ore 8 del trentesimo giorno alle ore 12 del ventinovesimo giorno antecedenti la data della votazione ”.
7.2- La giurisprudenza, nel rimarcare che il termine (ore 12.00) stabilito dalla predetta disposizione per la presentazione delle liste e delle candidature è tassativo, in quanto posto a presidio delle esigenze di certezza e di celerità del procedimento elettorale, soggiunge che, eccezionalmente, al fine di contemperare il carattere rigoroso del predetto termine con il principio di massima partecipazione alla competizione elettorale, è giustificabile il ritardo nella presentazione delle liste e delle candidature allorché ricorrano cumulativamente le seguenti condizioni: (1) che il ritardo sia "lieve", (2) che all'ora di scadenza del termine i presentatori della lista si trovassero già all'interno della casa comunale e (3) che il ritardo sia giustificato da ragioni eccezionali ed imprevedibili non imputabili ai soggetti interessati ( ex plurimis Consiglio di Stato, Sez. III, 9.5.2019, n. 3032; T.A.R. Molise, Sez. I, 5.5.2014, n. 281; T.A.R., Calabria, Catanzaro, Sez. I, 3.5.2014, n. 633).
7.3- A ciò si deve aggiungere, come peraltro ammesso da parte ricorrente, che la presenza dei delegati all'interno degli uffici comunali entro il termine prescritto per la presentazione delle candidature, al fine di assumere valenza esimente quanto al mancato rispetto del suddetto termine, deve accompagnarsi alla contestuale disponibilità da parte degli stessi dei documenti all'uopo necessari (Consiglio di Stato, Sez. III, 7.5.2019, n. 2942).
8- Così ricostruita la questione, deve ritenersi anzitutto irrilevante -almeno ai fini che interessano l’odierna controversia- la qualificabilità della sede della Delegazione di LI IC alla stregua di “casa comunale”.
Ciò in quanto il penultimo comma dell’art. 28 del D.P.R. n. 570/1960, dianzi richiamato, dispone che la presentazione delle liste elettorali debba avvenire non presso la “ casa comunale ” bensì presso la “ segreteria del comune”, di modo che, laddove sussistano, come nel caso controverso, oltre alla sede municipale anche le Delegazioni municipali, la presentazione deve avvenire nel plesso ove è ubicato detto Ufficio di segreteria.
D’altronde, soggiunge il successivo comma del predetto art. 28, “ Il segretario comunale, o chi lo sostituisce legalmente, rilascia ricevuta dettagliata degli atti presentati, indicando il giorno e l'ora della presentazione, e provvede a rimetterli, entro lo stesso giorno, alla Commissione elettorale mandamentale ”.
9- Quanto poi al rapporto tra la sottoscrizione dei presentatori della lista elettorale e la relativa autentica e il successivo deposito della lista elettorale, deve precisarsi anzitutto che tale ultimo adempimento (deposito della lista elettorale con la documentazione a corredo) deve svolgersi presso la Segreteria comunale dalle ore 8:00 del 30° giorno alle ore 12:00 del 29° giorno antecedente la data delle elezioni, mentre analoghi limiti -né temporali né spaziali- non sussistono per l’autenticazione delle sottoscrizioni dei candidati e dei presentatori, non limitate nei locali della “casa comunale” e comunque apponibili e in un ben più arco temporale differente, non antecedente 180 giorni dal termine fissato per la presentazione delle candidature e, si soggiunge per completezza, prevedendo l’art. 14 della legge n. 53 del 21.3.1990 una più ampia platea di soggetti legittimati all’autentica delle sottoscrizione di quella enucleata da parte ricorrente.
Sempre sul punto, la giurisprudenza -peraltro richiamata da parte ricorrente (Consiglio di Stato, sentenza n. 2942 del 2019)- nel precisare la necessaria disponibilità, entro il termine di presentazione delle candidature, della documentazione necessaria, osserva che la presenza dei delegati “… è idonea a giustificare il ritardo eventualmente consumatosi limitatamente al segmento terminale dell’iter di presentazione, relativo alla acquisizione delle candidature (e della documentazione prescritta a corredo) al protocollo comunale, non quello che sia eventualmente occorso nella stessa formazione del materiale documentale che alla presentazione delle candidature deve inderogabilmente accompagnarsi, a cominciare dalla raccolta delle sottoscrizioni con la relativa autenticazione del pubblico ufficiale abilitato ” soggiungendo che “ a ritenere diversamente, si finirebbe per attribuire rilevanza, all’interno del procedimento elettorale e con effetti condizionanti il suo svolgimento, ad eventi e circostanze estranei allo stesso, siccome attinenti alla responsabilità di uffici e soggetti diversi da quelli propriamente elettorali (come, nella specie, i Servizi Anagrafici del Comune, cui i presentatori della lista […] si sono rivolti ai fini della autenticazione delle sottoscrizioni) e/o di soggetti esterni allo stesso apparato comunale, titolari al pari di quelli della potestà autenticatrice ”.
In tale ottica, si precisa sin d’ora, risultano dunque irrilevanti le pronunce (Consiglio di Stato e Corte di Cassazione) richiamate dai ricorrenti sul punto, calibrate sul concetto di casa comunale (peraltro posto in tema di notifiche ex art. 140 c.p.c. o di celebrazione dei matrimoni) e non invece sul concetto di “ufficio di segreteria” deputato al deposito delle liste elettorali.
10- Così ricostruita la disciplina nel suo complesso, nel caso controverso non sussistono i presupposti che -anche alla stregua della giurisprudenza che valorizza il temperamento costituito dal favor partecipationis- possono ritenere utilmente depositata la lista ricorrente.
11- In primo luogo, non risulta adeguatamente comprovato che vi fossero presentatori della lista “ Esperienza e futuro ” nella sede municipale di MO IC entro le ore 12.00 del 25.4.2026, e ciò in quanto:
a) la dichiarazione del delegato del Segretario comunale (all. 8 al deposito del 28.4.2026) nulla dice in proposito, affermandosi anzi che “ la scrivente non ha lasciato la propria postazione dalle ore 11,37 fino alle 13.10 circa e pertanto non ha potuto verificare se il portone fosse stato chiuso alle 12.00 e ancora avendo una parziale visione del corridoio, quando la porta dell'ufficio veniva aperta, non ha potuto constatare le persone presenti dentro la casa comunale alle ore 12.00 ”;
b) il delegato alla presentazione della lista Arch. IN, nella propria autodichiarazione, dopo aver affermato che alle ore 11,35 del 25.4.2026 partiva per il deposito dei documenti, si è limitato a dichiarare che “ per compiere il tragitto…ha impiegato meno di venti minuti e, quando è arrivato presso la sede municipale, essedo aperto il portone d’ingresso è entrato ed ha atteso, essendo chiuso il portone della stanza nella quale avrebbe dovuto consegnare i documenti, che l’impiegata completasse il deposito della lista della candidata FO ”: in sostanza, sul punto specifico se l’Arch. IN fosse fisicamente presente all’interno della sede comunale entro le ore 12:00 del 25.4.2026 l’autodichiarazione -a prescindere dalla specifica ammissibilità giuridica- resta comunque generica;
c) il suddetto dato non è ricavabile aliunde (ad es.: dall’apertura o meno del portone d’ingresso della sede municipale) su cui il delegato del Segretario comunale afferma di non poter dichiarare alcunchè di specifico.
In sostanza, resta dunque, quale unico elemento certo in possesso della Subcommissione la dichiarazione del delegato del Segretario comunale che ha affermato che il presentatore della lista si è presentato alle ore 12:26, ossia dopo la scadenza del termine di legge, fermo restando, si soggiunge per completezza, che la presentazione della documentazione è stata poi completata solo alle ore 13.10, come parimenti ivi attestato.
12- In secondo luogo, anche ad eventualmente ammettere la presenza del predetto Arch. IN nella Sede municipale entro le ore 12:00 del 25.4.2026, ciò non sarebbe stato sufficiente per ritenere regolarmente depositata la lista elettorale “ Esperienza e futuro ”, essendo conclamato che in tale momento non risultavano allegate, al modulo di presentazione della lista elettorale (Atto principale), le sottoscrizioni dei presentatori debitamente autenticate, come ammesso dalle parti e comunque acclarato:
a) dalla ricevuta di accettazione della lista dei candidati rilasciata dal delegato del Segretario Comunale, nella quale questi attesta di aver ricevuto alle ore 12,26 nel proprio ufficio, il presentatore della lista “ Esperienza e Futuro RI AR IS CO ” alla quale però non risultavano allegate le firme dei sottoscrittori debitamente autenticate;
b) dall’attestazione dal dipendente C.L., deputato ad autenticare le firme autografe dei sottoscrittori, per cui l’autentica è stata completata alle ore 12.40 del 25.4.2026 (v. dichiarazione a pag. 17 del modulo “ Fine raccolta firme ore 12:40 ” seguita dalla seconda sottoscrizione del dipendente e dal timbro del Comune);
c) dalle stesse affermazioni di parte ricorrente per cui “ Completate le operazioni (con numero 71 sottoscrizioni) alle ore 12,40 il documento veniva portato materialmente presso la sede comunale di MO Ionico e allegato alla restante documentazione già presentata” (pag. 5) del ricorso.
La suddetta carenza non costituisce una irregolarità scusabile proprio alla luce della giurisprudenza, peraltro conosciuta dai ricorrenti, per cui “ In materia di procedura elettorale, la tempestiva autenticazione delle firme è adempimento procedimentale indefettibile, non regolarizzabile in via postuma. Ciò in quanto le invalidità che inficiano il procedimento di autenticazione delle firme dei cittadini che accettano la candidatura, o che presentano come delegati le liste, non assumono un rilievo meramente formale poiché le minute regole da esse presidiate mirano a garantire la genuinità delle sottoscrizioni, impedendo abusi e contraffazioni, con la conseguenza che l'autenticazione, seppure distinta sul piano materiale dalla sottoscrizione, rappresenta un elemento essenziale, non integrabile aliunde, della presentazione della lista o delle candidature e non un semplice elemento di prova volto ad evitare che le sottoscrizioni siano raccolte antecedentemente al termine legale, con la conseguenza che i principi di regolarizzazione degli errori formali e del favor partecipationis sono subalterni alla regola cogente della necessaria identificazione dei candidati, trattandosi di preciso e ineludibile vincolo legislativo ” (Consiglio di Stato, Sez. III, 9.5.2019, n. 3023, a sua volta ripresa dalla successiva giurisprudenza: ex plurimis, T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. III, 10.9.2021, n. 1986).
13- Resta infine da verificare se il predetto ritardo possa essere ritenuto scusabile, nel senso cioè della ricorrenza di ragioni eccezionali ed imprevedibili, oltre che non imputabili agli interessati e tale conclusione non è invero riscontrabile dalle allegazioni processuali.
A) In primo luogo, non risulta, dalle dichiarazioni dei dipendenti C.L. e P.C. (all. 4 e all. 5), alcun impedimento di natura tecnica che abbia rallentato le operazioni di autentica, essendosi anzi affermato che nessuna connessione al server informatico si è verificata nella mattina del 25.4.2026, né, si soggiunge, i ricorrenti hanno allegato la sussistenza di impedimenti o di criticità di siffatta natura a fondamento del rallentamento.
B) In secondo luogo, alcun rilievo assume l’individuazione della sede centrale di MO IC quale plesso deputato alla ricezione delle liste, essendo ciò necessitato in quanto sede dell’ufficio della Segreteria comunale e comunque non essendo allegata altra disposizione amministrativa che -anche ove ciò fosse ammissibile- autorizzi la presentazione delle liste elettorale in altri plessi comunali.
C) In terzo luogo, l’individuazione della Delegazione Comunale di LI IC per la raccolta delle sottoscrizioni dei presentatori e la relativa autentica -oltre a non essere di per sé oggetto di specifica censura- è comunque un dato sostanzialmente neutro nell’economia dell’odierna controversia, stante che:
i) in dispare il dato già evidenziato circa l’assenza di specifiche preclusioni spaziali o temporali alla sottoscrizione dei presentatori e alla relativa autentica, dalle allegazioni in atti emerge che la Frazione di LI IC è quella a più elevata densità abitativa, per cui detta soluzione organizzativa era volta ad agevolare, anziché complicare, la celere acquisizione delle sottoscrizioni dei presentatori;
ii) l’autenticazione delle liste elettorali era possibile anche presso la sede comunale di MO IC e comunque detta “modalità organizzativa” era da ritenersi a conoscenza di tutti gli interessati e costituiva di per sé un fattore critico, non avendo peraltro ostato alla regolare presentazione delle altre liste elettorali.
13.1- Residua l’ultimo profilo attinente all’asserita lentezza nell’espletamento delle operazioni di autentica delle sottoscrizioni, che però non può ritenersi integrante una causa esimente del ritardo.
Si precisa anzitutto che la precitata giurisprudenza (Consiglio di Stato, sentenza n. 3032 del 2019) ribadisce che “ la non imputabilità della causa del ritardo ai delegati e/o ai presentatori della lista presuppone che essi abbiano diligentemente assolto agli oneri di diligenza loro ascrivibili: oneri che esigono, in primo luogo, che la documentazione all'uopo necessaria sia acquisita in tempo utile e non a ridosso della scadenza del termine per la presentazione ”.
Orbene, dalle dichiarazioni dei dipendenti incaricati (all. 4 e all. 5) si evince che “ Le operazioni di raccolta e autentica delle firme relative alla lista "Diamoci ancora una mano" con candidata a CO la Dr.ssa FO sono iniziate presso la delegazione di LI IC alle ore 09.00 e si sono concluse alle ore 11.10. Mentre venivano autenticate le firme degli elettori presentanti la lista "Diamoci ancora una mano", alternandomi con il collega Crea, autenticavamo le firme dell'accettazione delle candidature a consigliere per la lista "Esperienza e Futuro". Gli elettori sostenitori della lista "Esperienza e Futuro" si sono presentati alle ore 11.30 del 25.04.2026, potendo subito procedere alle operazioni di autentica delle firme in quanto in quel momento non era presente nessun altro presso la delegazione di LI IC. […] Con il collega […] abbiamo continuato ad autenticare le firme degli elettori a sostegno della lista "Esperienza e Futuro" fino alle ore 12.40, per completare le autentiche delle firme di tutti coloro che erano presenti presso la delegazione già alle L2:00, termine ultimo fissato per la chiusura delle operazioni” .
In sostanza, se ne ricava che:
a) le operazioni di sottoscrizione ed autentica della lista FO sono iniziate alle ore 9.00 del 25.4.2026 e sono concluse alle 11.10 ma ciò non ha impedito di procedere alla contemporanea autentica dell’accettazione delle candidature a consigliere comunale per la lista ricorrente “ Esperienza e futuro ” in quanto i dipendenti preposti si alternavano tra loro;
b) la presenza dei presentatori della lista “ Esperienza e futuro ” negli uffici della Delegazione è adeguatamente comprovata solo alle ore 11.30 e non prima di tale momento, risultando pertanto indimostrato l’assunto per cui i presentatori della lista (oltre ai candidati) fossero presenti in loco sin dalle 10.30;
c) peraltro, presentatisi i sottoscrittori si è proceduto subito all’acquisizione delle firme e alle relative autentiche in quanto era già terminata l’analoga incombenza per l’altra lista, con conclusione delle relative operazioni alle ore 12.40.
In sostanza, fermo restando che le autentiche della lista FO non hanno precluso la contemporanea autenticazione delle candidature della lista ricorrente, risulta un arco temporale (dalle ore 8, orario verosimilmente di apertura degli uffici comunali, alle ore 9 nonché dalle ore 11.10 alle 11.30) in cui i dipendenti non erano comunque occupati in altre incombenze e si sarebbero potuti adoperare in via esclusiva alle incombenze della lista ricorrente.
In conclusione, il ritardo nella presentazione delle candidature è dipeso precipuamente dalle modalità e dalle tempistiche individuate dai proponenti della lista “ Esperienza e futuro ” per la sottoscrizione della lista elettorale e la relativa autentica, che -pur rientrando tra quelle legittimamente utilizzabili per l’espletamento di tali adempimenti- deve avvenire anche alla luce del principio di autoresponsabilità e di diligenza, certamente apprezzabile nel caso di specie laddove un adempimento essenziale per la presentazione della lista (ossia la sottoscrizione e l’autentica dei presentatori della stessa) avvenga praticamente a ridosso dell’orario di presentazione della lista e con la consapevolezza della necessità di raggiungere la distante sede municipale di MO IC in tempo utile per ritenere regolarmente presentata la lista.
14-Solo per completezza, non risulta calibrata sulla fattispecie controversa l’ulteriore pronuncia richiamata da parte ricorrente (T.A.R. Salerno, sentenza n. 827/2025) in quanto in tale controversia vi era certezza quanto meno sulla presenza dei presentatori della lista ricusata presso la Sede Municipale ove era ubicata la Segreteria Comunale (risultando ciò dall’attestazione dal segretario comunale e dal comandante della polizia municipale) circostanze invece assenti nel caso quivi scrutinato.
15- Il ricorso va dunque rigettato.
16- Le spese possono essere compensate in ragione delle circostanze della vicenda controversa.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, Sezione Staccata di Reggio Calabria, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del giorno 2 maggio 2026 con l'intervento dei magistrati:
IN SC, Presidente
Roberta Mazzulla, Consigliere
OM AG, Primo Referendario, Estensore
| L'EN | IL PRESIDENTE |
| OM AG | IN SC |
IL SEGRETARIO