TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 02/05/2026, n. 350
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Decreto presidenziale 29 aprile 2026
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Sentenza 2 maggio 2026

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  • Rigettato
    Eccesso di potere per travisamento, contraddittorietà, difetto di istruttoria, violazione artt. 24, 97 Cost., errore e difetto dei presupposti, travisamento dei fatti, violazione dei principi di ragionevolezza, proporzionalità, strumentalità delle forme e favor partecipationis, violazione artt. 28, 29, 30 T.U. 570/60

    Il Tribunale ha ritenuto che la presentazione della lista sia avvenuta tardivamente, poiché la Segreteria comunale ha attestato la ricezione alle ore 12:26, oltre il termine delle ore 12:00. Inoltre, anche ammettendo la presenza di un delegato entro le ore 12:00, la documentazione necessaria (sottoscrizioni autenticate) non era completa in quel momento. La delegazione di LI IC non è equiparabile alla 'segreteria del comune' ai fini della presentazione delle liste. Il ritardo non è considerato lieve, imprevedibile o non imputabile ai presentatori, dato che le operazioni di raccolta e autentica delle firme si sono protratte fino alle 12:40, e vi erano margini temporali non utilizzati prima delle 11:30.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 02/05/2026, n. 350
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Reggio Calabria
    Numero : 350
    Data del deposito : 2 maggio 2026
    Fonte ufficiale :

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