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Sentenza 24 gennaio 2025
Sentenza 24 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 24/01/2025, n. 145 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 145 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
Sezione Civile
nella persona del Giudice dott. Pasquale Angelo Spina all'udienza del 21.01.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., preso atto delle note scritte depositate dalle parti, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2431 del Registro Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2022 vertente
TRA
C.F. , Parte_1 P.IVA_1
in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Marianna Cariati ed elettivamente domiciliato presso la propria sede in alla piazza Municipio n. 1, in virtù di procura Parte_1
alle liti allegata alla comparsa di costituzione di nuovo difensore;
ATTORE - OPPONENTE
E
C.F. ), Controparte_1 P.IVA_2
pagina 1 di 10 in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Serenella Galeno e digitalmente domiciliata presso l'indirizzo di posta elettronica certificata in virtù di procura alle liti allegata alla comparsa di Email_1 costituzione;
CONVENUTA - OPPOSTA
OGGETTO: somministrazione.
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato il proponeva Parte_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 491/2022 (R.G. n. 1993/2022) del 08.09.2022, emesso dall'intestato Tribunale, con cui veniva ingiunto a esso opponente il pagamento, in favore di
[...]
della somma di € 71.163,55, oltre spese del procedimento monitorio, in virtù CP_1 dell'omesso pagamento degli interessi di mora ex D.Lgs. 231/2002, della somma di cui all'art. 6 del medesimo D.Lgs. - relativamente alle fatture, emesse da (che ha ceduto il relativo CP_2 credito all'odierna opposta) per la somministrazione di energia elettrica, nn. M137374062,
M137163562, M137199012, M137324536, M126144537, M137474181 - nonché per il rimborso delle spese notarili necessarie a ottenere l'estratto autentico del libro giornale.
Parte opponente, in particolare, deduceva l'insussistenza dei requisiti per l'emissione del decreto ingiuntivo opposto, in quanto la documentazione prodotta in fase monitoria non provava la correttezza del quantum richiesto;
l'indisponibilità delle somme richieste, poiché non iscritte nel bilancio comunale;
lo stato di dissesto finanziario di esso opponente, che escludeva la possibilità di intraprendere azioni giudiziali.
2. Si costituiva in giudizio che, contestando gli assunti attorei, chiedeva Controparte_1
di rigettare le domande attoree e, per l'effetto, di confermare il decreto ingiuntivo opposto;
in via subordinata, di condannare l'opponente al pagamento della somma di € 70.869,71 a titolo di interessi ex D.Lgs. 231/2002, maturati dalle singole scadenze delle fatture al saldo, quantificati al tasso di cui all'art. 5 del citato decreto, della somma di € 240,00 ex art. 6 del D.Lgs. 231/2002 e della somma di € 53,82, a titolo di spese notarili;
in via ulteriormente subordinata, di condannare l'opponente al pagamento delle somme richieste in virtù dell'art. 2041 c.c.
pagina 2 di 10 3. Nel corso del procedimento venivano acquisiti i fascicoli di parte attrice e la causa veniva istruita documentalmente;
con ordinanza del 14.05.2024 veniva rigettata la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e all'udienza del 21.01.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva discussa e decisa ex art. 281sexies c.p.c.
***
4. Preliminarmente, va rigettata l'eccezione di nullità del decreto ingiuntivo opposto, sollevata da parte opponente, per carenza di idonea documentazione, in quanto il Giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo non deve stabilire esclusivamente se il decreto ingiuntivo è stato legittimamente emesso, ma deve soprattutto accertare il fondamento della pretesa azionata con il ricorso per decreto ingiuntivo e, laddove la domanda risulti fondata, deve accoglierla, indipendentemente dalla regolarità, sufficienza e validità degli elementi sulla cui base è stato emesso il decreto, i quali possono, semmai, influire solo sul regolamento delle spese processuali (cfr. Cass. civ., sez. VI, ord.
n. 14486/2019).
A tal proposito, la Corte di Cassazione ha statuito che “L'opposizione al decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario, autonomo giudizio di cognizione, che, sovrapponendosi allo speciale e sommario procedimento monitorio (art. 633, 644 ss. cod. proc. civ.), si svolge nel contraddittorio delle parti secondo le norme del procedimento ordinario (art. 645 cod. proc. civ.). Ne consegue che il giudice dell'opposizione, anche quando si tratti di giudice di pace, è investito del potere - dovere di pronunciare sulla pretesa fatta valere con la domanda di ingiunzione (nonchè sulle eccezioni e l'eventuale domanda riconvenzionale dell'opponente) ancorché il decreto ingiuntivo sia stato emesso fuori delle condizioni stabilite dalla legge per il procedimento monitorio e non può limitarsi ad accertare e dichiarare la nullità del decreto emesso all'esito dello stesso. Ne consegue altresì che non può avere alcuna rilevanza, per la validità della pronuncia, né che il giudice non ne dichiari la nullità e non lo revochi, né che non motivi sul punto” (Cass. civ., sez. III, sent. n.
1184/2007).
5. Tanto premesso, in punto di diritto, si osserva che in materia contrattuale, nell'applicazione dei principi di cui agli artt. 1218, 1453 e ss. e 2697 c.c., il creditore deve provare la fonte del proprio diritto e allegare l'inadempimento del debitore. Il debitore, invece, deve provare la sussistenza di elementi estintivi dell'obbligazione asseritamente inadempiuta, in conformità al principio di riferibilità o di vicinanza della prova.
pagina 3 di 10 In virtù di tale principio, l'onere della prova viene ripartito tenuto conto, in concreto, della possibilità per l'uno o per l'altro soggetto di provare fatti e circostanze che ricadono nelle rispettive sfere di azione.
Appare, altresì, coerente alla regola dettata dall'art. 2697 c.c., che distingue tra fatti costitutivi e fatti estintivi, ritenere che la prova dell'adempimento, fatto estintivo del diritto azionato dal creditore, spetti al debitore convenuto, che dovrà quindi dare la prova diretta e positiva dell'adempimento, trattandosi di fatto riferibile alla sua sfera di azione.
A tal proposito, la Corte di Cassazione ha statuito che “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento” (Cass. civ.,
SS.UU., sent. n. 13533/2001).
Si segnala che per unanime giurisprudenza, in tema di opposizione a decreto ingiuntivo l'onere probatorio resta ripartito secondo le regole generali di cui all'art. 2697 c.c., incombendo in capo al creditore opposto la prova del credito azionato, con la conseguenza che il mancato rispetto della regola dell'onere probatorio determina l'accoglimento dell'opposizione e la revoca del decreto ingiuntivo.
Inoltre, la Suprema Corte in materia di somministrazione ha avuto modo di evidenziare che “il contatore, quale strumento deputato alla misurazione dei consumi, è stato accettato consensualmente dai contraenti come meccanismo di contabilizzazione, sicché di fronte alla pretesa creditoria è l'utente che deve dimostrare che l'inadempimento non è a lui imputabile ai sensi dell'art. 1218 c.c..
Considerato, tuttavia, che le disfunzioni dello strumento dipendono da guasti per lo più occulti e che comunque comportano verifiche tecniche non eseguibili dal debitore sprovvisto delle necessarie competenze, applicando il principio di vicinanza della prova, la disciplina del riparto dell'onus probandi va così regolata:
- l'utente deve contestare il malfunzionamento dello strumento, richiedendone la verifica, dimostrando quali consumi di energia ha effettuato nel periodo (avuto riguardo al dato statistico di consumo normalmente rilevato nelle precedenti bollette e corrispondente a determinati impieghi di energia derivanti dalle specifiche attività svolte - secondo la tipologia di soggetto: impresa,
pagina 4 di 10 famiglia, persona singola -, ove dimostrabili equivalenti anche nel periodo in contestazione); il gestore è tenuto invece a dimostrare che il contatore è regolarmente funzionante.
- L'utente, se il contatore risulta regolarmente funzionante, deve dimostrare non soltanto che il consumo di energia è imputabile a terzi (provando ad esempio la propria prolungata assenza dal luogo in cui è ubicata la utenza) e si è verificato invito domino, ma altresì che l'impiego abusivo di energia da parte di terzi non è stato agevolato da condotte negligenti, imputabili all'utente, nell'adozione di idonee misure di controllo intese ad impedire, mediante l'uso della comune diligenza, la condotta illecita dei terzi: il debitore deve cioè provare che nessun altro aveva libero accesso al luogo in cui era installata la utenza e dunque deve essere dimostrato che l'uso abusivo della utenza è avvenuto per forza maggiore o caso fortuito (es. persone si introducono furtivamente nella fabbrica chiusa durante il periodo feriale, facendo uso dell'impianto elettrico) (Cass. civ., sez.
VI, ord. n. 297/2020; conf. Cass. civ., sez. III, ord. n. 6959/2024; conf. Tribunale Cosenza, sez. I, sent. n. 1608/2023 secondo cui “Sul punto, la Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 24253/2023, in linea con il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità e di merito, ha affermato
“...debbono ribadirsi quelli che sono le tradizionali affermazioni di questa Corte in relazione alla fattispecie contrattuale di cui all'art. 1559 c.c.; e ciò a cominciare dal fatto che il principio secondo cui la fattura non costituisce prova dell'esistenza del credito "si deve coordinare, nel caso di contratti di somministrazione di utenze in cui i consumi sono contabilizzati mediante un contatore, con il valore di attendibilità riconosciuto dall'ordinamento al sistema di lettura a contatore" (così, in motivazione, Cass. Sez. 3, sent. 22 novembre 2016, n. 23699, Rv. 642982-01).
In particolare, deve muoversi dalla premessa che "il contatore, quale strumento deputato alla misurazione dei consumi, è stato accettato consensualmente dai contraenti come meccanismo di contabilizzazione", sicché, "di fronte alla pretesa creditoria" avanzata dal somministrante "è l'utente che deve dimostrare che l'inadempimento non è a lui imputabile, ai sensi dell'art. 1218 c.c." (così, in motivazione, Cass. Sez. 3, ord. 21 maggio 2019, n. 13605, non massimata, nello stesso senso, sempre in motivazione, Cass. Sez. 6-3, ord. 9 gennaio 2020, n. 297, Rv. 656455-01). Nondimeno,
"l'obbligo del gestore di effettuare gli addebiti" a carico dell'utente "sulla base delle indicazioni del contatore", evidentemente, "non si può risolvere in un privilegio probatorio fondato sulla non contestabilità del dato recato in bolletta, sicché l'utente conserva il relativo diritto di contestazione e il gestore è tenuto a dimostrare il corretto funzionamento del contatore centrale e la corrispondenza tra il dato fornito e quello trascritto nella bolletta", con la conseguenza, dunque, che
"la rilevazione dei consumi è assistita da una mera presunzione semplice di veridicità" (così, in pagina 5 di 10 motivazione, Cass. Sez. 3, sent. n. 23699 del 2016, cit.; in senso conforme Cass. Sez. 3, ord. 19 luglio 2018, n. 19154, Rv. 649731-02; nonché Cass. Sez. 3, ord. n. 13605 del 2019, cit., e Cass.
Sez. 6-3, ord. n. 297 del 2020, cit.).
Ne scaturisce, dunque, un sistema in cui "grava sul somministrante l'onere di provare che il sistema di rilevazione dei consumi (ovvero il contatore) fosse perfettamente funzionante, mentre grava sul fruitore l'onere di provare che l'eccessività dei consumi è dovuta a fattori esterni al suo controllo" (così, sempre in motivazione, Cass. Sez. 3, sent. n. 23699 del 2016, cit.), essendo tale riparto degli oneri probatori un precipitato del principio della "vicinanza della prova", in ragione del fatto che "le disfunzioni dello strumento dipendono da guasti per lo più occulti e che comunque comportano verifiche tecniche non eseguibili dal debitore sprovvisto delle necessarie competenze"
(così, in motivazione, Cass. Sez. 3, ord. n. 13605 del 2019, cit., e Cass. Sez. 6-3, ord. n. 297 del
2020, cit.)”).
Va, inoltre, tenuto conto che la contestazione dell'utente deve essere tempestiva e specifica (cfr. in tal senso Tribunale Cosenza, sez. I, sent. n. 231/2022, secondo cui “Le bollette forniscono la prova dei consumi esposti, che ai sensi dell'art. 2697 c.c. è onere del creditore (ossia del gestore della somministrazione) provare, insieme al quantitativo di energia fornita;
ciò a meno che l'utente non contesti i consumi addebitatigli, nel qual caso il somministrante deve dimostrare la corrispondenza tra il dato fornito dal contatore e il dato esposto nella fattura, mentre l'utente può superare la presunzione di veridicità della contabilizzazione dimostrando la reale quantità del consumo. Il debitore convenuto, a fonte della indicazione della controparte di specifici dati relativi ai consumi, non può limitarsi ad una contestazione meramente generica”.
6. Applicati detti principi al caso di specie, si rileva parte opposta ha fornito la prova della fonte contrattuale mediante la produzione dei contratti di somministrazione stipulati tra l'opponente e dell'atto di cessione del credito, nonché dimostrando la fornitura dell'energia elettrica, CP_2 circostanza non contestata, e i relativi consumi, attraverso la produzione delle bollette.
Invero, relativamente alla misura del credito vantato dall'opposta, l'opponente non ha specificamente contestato il malfunzionamento o la manomissione del contatore, non ne ha richiesto la verifica, né è riuscito a provare il quantitativo di energia fruito nel periodo riportato dalle predette fatture, non avendo allegato alcun dato statistico di consumo normalmente rilevato e neanche avendo prodotto le precedenti bollette, in modo da provare l'esosità della somma richiesta col monitorio, ma si è limitato ad una contestazione del tutto generica, non avendo preso posizione partitamente sulle bollette e non avendo specificato le singole voci di costo contestate.
pagina 6 di 10 Inoltre, va sottolineato che la sorte capitale, relativa alle bollette di cui in premessa, risulta essere stata pagata integralmente dal e detto intervenuto pagamento Parte_1
dimostra la correttezza delle somme riportate nelle fatture, atteso, altresì, che il Pt_1 opponente non ha formulato domanda riconvenzionale volta all'accertamento dell'illegittimità delle somme dovute a titolo di sorte capitale.
Ancora, si evidenzia che nel presente giudizio la creditrice non richiede la sorte capitale riportata dalle dette fatture, ma gli interessi di mora, le somma dovute ex art. 6 del d.lgs. 231/2002
e le spese notarili sostenute per ottenere l'estratto autentico delle scritture contabili e, pertanto, le contestazioni relative al quantum dei consumi si palesano inconferenti.
7. Infondata risulta essere la contestazione relativa all'omessa iscrizione delle somme richieste dall'opposta in bilancio, in quanto non provata. Invero, la ripartizione dell'onere della prova non subisce deroghe nel caso di fatti negativi, tenuto conto, altresì, che nel caso di specie, per il principio di vicinanza della prova, l'onere della prova della mancata iscrizione delle somme oggetto di causa in bilancio gravava in capo all'opponente.
A tal proposito la Corte di Cassazione ha precisato che “L'onere probatorio gravante, a norma dell'articolo 2697 del Cc, su chi intende far valere in giudizio un diritto, ovvero su chi eccepisce la modifica o l'estinzione del diritto da altri vantato, non subisce deroga neanche quando abbia ad oggetto “fatti negativi”, in quanto la negatività dei fatti oggetto della prova non esclude né inverte il relativo onere, tanto più se l'applicazione di tale regola dia luogo a un risultato coerente con quello derivante dal principio della riferibilità o vicinanza o disponibilità dei mezzi di prova, riconducibile all'articolo 24 della Costituzione e al divieto di interpretare la legge in modo da rendere impossibile o troppo difficile l'esercizio dell'azione in giudizio. Tuttavia, non essendo possibile la materiale dimostrazione di un fatto non avvenuto, la relativa prova può essere data mediante dimostrazione di uno specifico fatto positivo contrario, o anche mediante presunzioni dalle quali possa desumersi il fatto negativo” (Cass. civ., sez. I, ord. n. 9757/2024).
8. Non meritano accoglimento le doglianze, relative alla dichiarazione del dissesto comunale, mosse da parte opponente, in quanto la detta dichiarazione rileva in sede di azione esecutiva e non nel presente giudizio di cognizione.
Invero, la Suprema Corte ha statuito che “in caso di dichiarazione di dissesto de non Pt_1
si verifica alcuna perdita della sua capacità processuale, né alcuna sostituzione dei suoi organi istituzionali con l'organo straordinario di liquidazione, atteso che le azioni di cognizione possono continuare ad essere promosse da o contro lo stesso, essendo inibito, nel periodo compreso tra la pagina 7 di 10 data della dichiarazione di dissesto e l'approvazione del rendiconto, intraprendere o proseguire le azioni esecutive relative a debiti rientranti nella competenza dell'organo della procedura” (Cass. civ., sez. V, sent. n. 6692/2020).
Pertanto, il presente giudizio di cognizione non subisce gli effetti della dichiarazione di dissesto.
Né può escludersi che parte opposta possa ottenere un titolo giudiziale, al fine di far valere il proprio diritto al pagamento delle somme richieste, nell'attesa dell'ammissione alla massa passiva.
9. Tutto ciò premesso, per quanto riguarda gli interessi di mora, si segnala che gli stessi, quantificati ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. n. 231/2002, sono dovuti dalla data di messa in mora dell'ente comunale e non dalla scadenza delle fatture ai sensi dell'art. 4 D. Lgs. n. 231/2002.
Infatti, secondo l'orientamento giurisprudenziale al quale questo Giudice intende aderire, “su tale importo devono essere calcolati gli interessi di mora, nella misura prevista dagli artt. 4 e 5 del
D.Lgs. 231/2002, seppure con decorrenza dal giorno della costituzione in mora del convenuto, da ritenersi avvenuta con il sollecito di pagamento inviato dall'attrice, a mezzo pec, al Comune in data
6 giugno 2019 (v. doc. 7, 7 b e 7 c allegati all'atto di citazione), e non con decorrenza a partire dalla data di scadenza di ogni singola fattura, come invece domandato da parte attrice. Infatti, “gli interessi moratori sulle somme dovute dalla P.A., in ragione della natura "querable" di tali obbligazioni, non decorrono automaticamente dalla scadenza del termine di adempimento, ex art. 1219, comma 2, n. 3, c.c., bensì dalla data di formale costituzione in mora, da eseguirsi mediante intimazione scritta ai sensi del comma 1 della medesima disposizione” (Cass. n. 19084/2015; nello stesso senso Cass. n. 5066/2009)” (Tribunale Pavia, 2 dicembre 2021, n. 1518; cfr. anche Cass. civ.
Sez. I, 29 dicembre 2020, n. 29776, secondo cui “quanto alla disciplina degli interessi moratori, la giurisprudenza di questa Corte, ha affermato che in mancanza di prova dell'esistenza di patto contrario al disposto di cui all'art. 1282 c.c., comma 2, sui debiti delle pubbliche amministrazioni sono dovuti i soli interessi moratori, con decorrenza dalla data della costituzione in mora mediante intimazione scritta di cui all'art. 1219 c.c., comma 1 atteso che, in relazione a tali debiti pecuniari, per i quali le norme sulla contabilità pubblica stabiliscono, in deroga al principio di cui all'art. 1182
c.c., comma 3, che i pagamenti si effettuano presso gli uffici di tesoreria dell'amministrazione debitrice, la natura querable dell'obbligazione comporta che il ritardo nei pagamenti non determina automaticamente gli effetti della costituzione in mora ex re, ai sensi dell'art. 1219, comma 2, n. 3 (Sez. 3, n. 5066 del 03/03/2009, Rv. 607654 - 01; Sez. 3, n. 19320 del 03/10/2005,
Rv. 586508 01; Sez. 1, n. 19084 del 25/09/2015, Rv. 636676 - 01)”).
pagina 8 di 10 Pertanto, trattandosi di credito verso una pubblica amministrazione, gli interessi dovrebbero decorrere dalla data di messa in mora.
Tuttavia, nel caso di specie, parte opposta non ha prodotto alcun valido atto di messa in mora con specifico riferimento al credito richiesto.
Sono, invece, dovuti gli interessi legali sulle somme, di cui alle fatture prodotte nel giudizio monitorio, a far data dal dì della notifica del decreto ingiuntivo e fino al saldo, da calcolarsi al tasso di cui all'art. 1284, comma IV, c.c.
Né dette somme possono essere riconosciute ai sensi dell'art. 2041 c.c., atteso che il depauperamento dell'opposta non deriva da prestazione effettuate nei confronti del Pt_1 mancando, pertanto, il nesso di causalità tra impoverimento e arricchimento.
10. Per quel che riguarda, poi, l'importo di euro 40,00 per ogni fattura insoluta, previsto dall'art. 6 d. lgs. 231/02, si rileva che la Corte di Giustizia dell'Unione Europea, Terza Sezione, nella sentenza del 20.10.2022, fornendo l'esegesi dell'art. 6 della Direttiva 2011/7/UE - recepita nel nostro ordinamento con il D.Lgs. n. 192/2012, a modifica e integrazione del D.Lgs. n. 231/2002- ha statuito che “da una interpretazione letterale e contestuale di tale disposizione risulta che l'importo forfettario minimo di Euro 40,00, a titolo di risarcimento per i costi di recupero, è dovuto al creditore che abbia adempiuto i propri obblighi per ogni pagamento non effettuato a scadenza a titolo di corrispettivo di una transazione commerciale, attestato in una fattura o in una richiesta equivalente di pagamento, e il ritardo è imputabile al debitore”.
Va, quindi, riconosciuto alla parte attrice l'ulteriore importo di euro 240,00, pari ad euro 40,00 moltiplicati per le 6 fatture emesse dalle società cedenti e non pagate.
11. Va, infine, riconosciuto a parte opposta anche la somma di € 53,82, atteso la necessità di instaurare il presente giudizio, per l'inadempimento dell'opponente.
12. Per tali ragioni l'opposizione va parzialmente accolta, il decreto ingiuntivo opposto va revocato e il va condannato al pagamento degli interessi legali, sulle Parte_1
somme di cui alle fatture prodotte nel giudizio monitorio, a far data dal dì della notifica del decreto monitorio e fino al saldo, da calcolarsi al tasso di cui all'art. 1284, comma IV, c.c. e alla somme di
€ 293,82 (€ 240,00 ex art. 6 d.lgs. 231/2002 ed € 53,82 per spese notarili).
13. In virtù del parziale accoglimento dell'opposizione, si ritiene congruo compensare le spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
pagina 9 di 10 Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, domanda ed eccezione disattesa e assorbita, così provvede:
- accoglie parzialmente l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto;
- condanna il al pagamento, in favore di degli Parte_1 Controparte_1 interessi legali, sulle somme di cui alle fatture prodotte nel giudizio monitorio, a far data dal dì della notifica del decreto ingiuntivo opposto fino al saldo, da calcolarsi al tasso di cui all'art. 1284, comma IV, c.c., e della somma di € 293,82;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Castrovillari, 24.01.2025
Il Giudice
Dott. Pasquale Angelo Spina
pagina 10 di 10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
Sezione Civile
nella persona del Giudice dott. Pasquale Angelo Spina all'udienza del 21.01.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., preso atto delle note scritte depositate dalle parti, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2431 del Registro Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2022 vertente
TRA
C.F. , Parte_1 P.IVA_1
in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Marianna Cariati ed elettivamente domiciliato presso la propria sede in alla piazza Municipio n. 1, in virtù di procura Parte_1
alle liti allegata alla comparsa di costituzione di nuovo difensore;
ATTORE - OPPONENTE
E
C.F. ), Controparte_1 P.IVA_2
pagina 1 di 10 in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Serenella Galeno e digitalmente domiciliata presso l'indirizzo di posta elettronica certificata in virtù di procura alle liti allegata alla comparsa di Email_1 costituzione;
CONVENUTA - OPPOSTA
OGGETTO: somministrazione.
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato il proponeva Parte_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 491/2022 (R.G. n. 1993/2022) del 08.09.2022, emesso dall'intestato Tribunale, con cui veniva ingiunto a esso opponente il pagamento, in favore di
[...]
della somma di € 71.163,55, oltre spese del procedimento monitorio, in virtù CP_1 dell'omesso pagamento degli interessi di mora ex D.Lgs. 231/2002, della somma di cui all'art. 6 del medesimo D.Lgs. - relativamente alle fatture, emesse da (che ha ceduto il relativo CP_2 credito all'odierna opposta) per la somministrazione di energia elettrica, nn. M137374062,
M137163562, M137199012, M137324536, M126144537, M137474181 - nonché per il rimborso delle spese notarili necessarie a ottenere l'estratto autentico del libro giornale.
Parte opponente, in particolare, deduceva l'insussistenza dei requisiti per l'emissione del decreto ingiuntivo opposto, in quanto la documentazione prodotta in fase monitoria non provava la correttezza del quantum richiesto;
l'indisponibilità delle somme richieste, poiché non iscritte nel bilancio comunale;
lo stato di dissesto finanziario di esso opponente, che escludeva la possibilità di intraprendere azioni giudiziali.
2. Si costituiva in giudizio che, contestando gli assunti attorei, chiedeva Controparte_1
di rigettare le domande attoree e, per l'effetto, di confermare il decreto ingiuntivo opposto;
in via subordinata, di condannare l'opponente al pagamento della somma di € 70.869,71 a titolo di interessi ex D.Lgs. 231/2002, maturati dalle singole scadenze delle fatture al saldo, quantificati al tasso di cui all'art. 5 del citato decreto, della somma di € 240,00 ex art. 6 del D.Lgs. 231/2002 e della somma di € 53,82, a titolo di spese notarili;
in via ulteriormente subordinata, di condannare l'opponente al pagamento delle somme richieste in virtù dell'art. 2041 c.c.
pagina 2 di 10 3. Nel corso del procedimento venivano acquisiti i fascicoli di parte attrice e la causa veniva istruita documentalmente;
con ordinanza del 14.05.2024 veniva rigettata la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e all'udienza del 21.01.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva discussa e decisa ex art. 281sexies c.p.c.
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4. Preliminarmente, va rigettata l'eccezione di nullità del decreto ingiuntivo opposto, sollevata da parte opponente, per carenza di idonea documentazione, in quanto il Giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo non deve stabilire esclusivamente se il decreto ingiuntivo è stato legittimamente emesso, ma deve soprattutto accertare il fondamento della pretesa azionata con il ricorso per decreto ingiuntivo e, laddove la domanda risulti fondata, deve accoglierla, indipendentemente dalla regolarità, sufficienza e validità degli elementi sulla cui base è stato emesso il decreto, i quali possono, semmai, influire solo sul regolamento delle spese processuali (cfr. Cass. civ., sez. VI, ord.
n. 14486/2019).
A tal proposito, la Corte di Cassazione ha statuito che “L'opposizione al decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario, autonomo giudizio di cognizione, che, sovrapponendosi allo speciale e sommario procedimento monitorio (art. 633, 644 ss. cod. proc. civ.), si svolge nel contraddittorio delle parti secondo le norme del procedimento ordinario (art. 645 cod. proc. civ.). Ne consegue che il giudice dell'opposizione, anche quando si tratti di giudice di pace, è investito del potere - dovere di pronunciare sulla pretesa fatta valere con la domanda di ingiunzione (nonchè sulle eccezioni e l'eventuale domanda riconvenzionale dell'opponente) ancorché il decreto ingiuntivo sia stato emesso fuori delle condizioni stabilite dalla legge per il procedimento monitorio e non può limitarsi ad accertare e dichiarare la nullità del decreto emesso all'esito dello stesso. Ne consegue altresì che non può avere alcuna rilevanza, per la validità della pronuncia, né che il giudice non ne dichiari la nullità e non lo revochi, né che non motivi sul punto” (Cass. civ., sez. III, sent. n.
1184/2007).
5. Tanto premesso, in punto di diritto, si osserva che in materia contrattuale, nell'applicazione dei principi di cui agli artt. 1218, 1453 e ss. e 2697 c.c., il creditore deve provare la fonte del proprio diritto e allegare l'inadempimento del debitore. Il debitore, invece, deve provare la sussistenza di elementi estintivi dell'obbligazione asseritamente inadempiuta, in conformità al principio di riferibilità o di vicinanza della prova.
pagina 3 di 10 In virtù di tale principio, l'onere della prova viene ripartito tenuto conto, in concreto, della possibilità per l'uno o per l'altro soggetto di provare fatti e circostanze che ricadono nelle rispettive sfere di azione.
Appare, altresì, coerente alla regola dettata dall'art. 2697 c.c., che distingue tra fatti costitutivi e fatti estintivi, ritenere che la prova dell'adempimento, fatto estintivo del diritto azionato dal creditore, spetti al debitore convenuto, che dovrà quindi dare la prova diretta e positiva dell'adempimento, trattandosi di fatto riferibile alla sua sfera di azione.
A tal proposito, la Corte di Cassazione ha statuito che “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento” (Cass. civ.,
SS.UU., sent. n. 13533/2001).
Si segnala che per unanime giurisprudenza, in tema di opposizione a decreto ingiuntivo l'onere probatorio resta ripartito secondo le regole generali di cui all'art. 2697 c.c., incombendo in capo al creditore opposto la prova del credito azionato, con la conseguenza che il mancato rispetto della regola dell'onere probatorio determina l'accoglimento dell'opposizione e la revoca del decreto ingiuntivo.
Inoltre, la Suprema Corte in materia di somministrazione ha avuto modo di evidenziare che “il contatore, quale strumento deputato alla misurazione dei consumi, è stato accettato consensualmente dai contraenti come meccanismo di contabilizzazione, sicché di fronte alla pretesa creditoria è l'utente che deve dimostrare che l'inadempimento non è a lui imputabile ai sensi dell'art. 1218 c.c..
Considerato, tuttavia, che le disfunzioni dello strumento dipendono da guasti per lo più occulti e che comunque comportano verifiche tecniche non eseguibili dal debitore sprovvisto delle necessarie competenze, applicando il principio di vicinanza della prova, la disciplina del riparto dell'onus probandi va così regolata:
- l'utente deve contestare il malfunzionamento dello strumento, richiedendone la verifica, dimostrando quali consumi di energia ha effettuato nel periodo (avuto riguardo al dato statistico di consumo normalmente rilevato nelle precedenti bollette e corrispondente a determinati impieghi di energia derivanti dalle specifiche attività svolte - secondo la tipologia di soggetto: impresa,
pagina 4 di 10 famiglia, persona singola -, ove dimostrabili equivalenti anche nel periodo in contestazione); il gestore è tenuto invece a dimostrare che il contatore è regolarmente funzionante.
- L'utente, se il contatore risulta regolarmente funzionante, deve dimostrare non soltanto che il consumo di energia è imputabile a terzi (provando ad esempio la propria prolungata assenza dal luogo in cui è ubicata la utenza) e si è verificato invito domino, ma altresì che l'impiego abusivo di energia da parte di terzi non è stato agevolato da condotte negligenti, imputabili all'utente, nell'adozione di idonee misure di controllo intese ad impedire, mediante l'uso della comune diligenza, la condotta illecita dei terzi: il debitore deve cioè provare che nessun altro aveva libero accesso al luogo in cui era installata la utenza e dunque deve essere dimostrato che l'uso abusivo della utenza è avvenuto per forza maggiore o caso fortuito (es. persone si introducono furtivamente nella fabbrica chiusa durante il periodo feriale, facendo uso dell'impianto elettrico) (Cass. civ., sez.
VI, ord. n. 297/2020; conf. Cass. civ., sez. III, ord. n. 6959/2024; conf. Tribunale Cosenza, sez. I, sent. n. 1608/2023 secondo cui “Sul punto, la Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 24253/2023, in linea con il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità e di merito, ha affermato
“...debbono ribadirsi quelli che sono le tradizionali affermazioni di questa Corte in relazione alla fattispecie contrattuale di cui all'art. 1559 c.c.; e ciò a cominciare dal fatto che il principio secondo cui la fattura non costituisce prova dell'esistenza del credito "si deve coordinare, nel caso di contratti di somministrazione di utenze in cui i consumi sono contabilizzati mediante un contatore, con il valore di attendibilità riconosciuto dall'ordinamento al sistema di lettura a contatore" (così, in motivazione, Cass. Sez. 3, sent. 22 novembre 2016, n. 23699, Rv. 642982-01).
In particolare, deve muoversi dalla premessa che "il contatore, quale strumento deputato alla misurazione dei consumi, è stato accettato consensualmente dai contraenti come meccanismo di contabilizzazione", sicché, "di fronte alla pretesa creditoria" avanzata dal somministrante "è l'utente che deve dimostrare che l'inadempimento non è a lui imputabile, ai sensi dell'art. 1218 c.c." (così, in motivazione, Cass. Sez. 3, ord. 21 maggio 2019, n. 13605, non massimata, nello stesso senso, sempre in motivazione, Cass. Sez. 6-3, ord. 9 gennaio 2020, n. 297, Rv. 656455-01). Nondimeno,
"l'obbligo del gestore di effettuare gli addebiti" a carico dell'utente "sulla base delle indicazioni del contatore", evidentemente, "non si può risolvere in un privilegio probatorio fondato sulla non contestabilità del dato recato in bolletta, sicché l'utente conserva il relativo diritto di contestazione e il gestore è tenuto a dimostrare il corretto funzionamento del contatore centrale e la corrispondenza tra il dato fornito e quello trascritto nella bolletta", con la conseguenza, dunque, che
"la rilevazione dei consumi è assistita da una mera presunzione semplice di veridicità" (così, in pagina 5 di 10 motivazione, Cass. Sez. 3, sent. n. 23699 del 2016, cit.; in senso conforme Cass. Sez. 3, ord. 19 luglio 2018, n. 19154, Rv. 649731-02; nonché Cass. Sez. 3, ord. n. 13605 del 2019, cit., e Cass.
Sez. 6-3, ord. n. 297 del 2020, cit.).
Ne scaturisce, dunque, un sistema in cui "grava sul somministrante l'onere di provare che il sistema di rilevazione dei consumi (ovvero il contatore) fosse perfettamente funzionante, mentre grava sul fruitore l'onere di provare che l'eccessività dei consumi è dovuta a fattori esterni al suo controllo" (così, sempre in motivazione, Cass. Sez. 3, sent. n. 23699 del 2016, cit.), essendo tale riparto degli oneri probatori un precipitato del principio della "vicinanza della prova", in ragione del fatto che "le disfunzioni dello strumento dipendono da guasti per lo più occulti e che comunque comportano verifiche tecniche non eseguibili dal debitore sprovvisto delle necessarie competenze"
(così, in motivazione, Cass. Sez. 3, ord. n. 13605 del 2019, cit., e Cass. Sez. 6-3, ord. n. 297 del
2020, cit.)”).
Va, inoltre, tenuto conto che la contestazione dell'utente deve essere tempestiva e specifica (cfr. in tal senso Tribunale Cosenza, sez. I, sent. n. 231/2022, secondo cui “Le bollette forniscono la prova dei consumi esposti, che ai sensi dell'art. 2697 c.c. è onere del creditore (ossia del gestore della somministrazione) provare, insieme al quantitativo di energia fornita;
ciò a meno che l'utente non contesti i consumi addebitatigli, nel qual caso il somministrante deve dimostrare la corrispondenza tra il dato fornito dal contatore e il dato esposto nella fattura, mentre l'utente può superare la presunzione di veridicità della contabilizzazione dimostrando la reale quantità del consumo. Il debitore convenuto, a fonte della indicazione della controparte di specifici dati relativi ai consumi, non può limitarsi ad una contestazione meramente generica”.
6. Applicati detti principi al caso di specie, si rileva parte opposta ha fornito la prova della fonte contrattuale mediante la produzione dei contratti di somministrazione stipulati tra l'opponente e dell'atto di cessione del credito, nonché dimostrando la fornitura dell'energia elettrica, CP_2 circostanza non contestata, e i relativi consumi, attraverso la produzione delle bollette.
Invero, relativamente alla misura del credito vantato dall'opposta, l'opponente non ha specificamente contestato il malfunzionamento o la manomissione del contatore, non ne ha richiesto la verifica, né è riuscito a provare il quantitativo di energia fruito nel periodo riportato dalle predette fatture, non avendo allegato alcun dato statistico di consumo normalmente rilevato e neanche avendo prodotto le precedenti bollette, in modo da provare l'esosità della somma richiesta col monitorio, ma si è limitato ad una contestazione del tutto generica, non avendo preso posizione partitamente sulle bollette e non avendo specificato le singole voci di costo contestate.
pagina 6 di 10 Inoltre, va sottolineato che la sorte capitale, relativa alle bollette di cui in premessa, risulta essere stata pagata integralmente dal e detto intervenuto pagamento Parte_1
dimostra la correttezza delle somme riportate nelle fatture, atteso, altresì, che il Pt_1 opponente non ha formulato domanda riconvenzionale volta all'accertamento dell'illegittimità delle somme dovute a titolo di sorte capitale.
Ancora, si evidenzia che nel presente giudizio la creditrice non richiede la sorte capitale riportata dalle dette fatture, ma gli interessi di mora, le somma dovute ex art. 6 del d.lgs. 231/2002
e le spese notarili sostenute per ottenere l'estratto autentico delle scritture contabili e, pertanto, le contestazioni relative al quantum dei consumi si palesano inconferenti.
7. Infondata risulta essere la contestazione relativa all'omessa iscrizione delle somme richieste dall'opposta in bilancio, in quanto non provata. Invero, la ripartizione dell'onere della prova non subisce deroghe nel caso di fatti negativi, tenuto conto, altresì, che nel caso di specie, per il principio di vicinanza della prova, l'onere della prova della mancata iscrizione delle somme oggetto di causa in bilancio gravava in capo all'opponente.
A tal proposito la Corte di Cassazione ha precisato che “L'onere probatorio gravante, a norma dell'articolo 2697 del Cc, su chi intende far valere in giudizio un diritto, ovvero su chi eccepisce la modifica o l'estinzione del diritto da altri vantato, non subisce deroga neanche quando abbia ad oggetto “fatti negativi”, in quanto la negatività dei fatti oggetto della prova non esclude né inverte il relativo onere, tanto più se l'applicazione di tale regola dia luogo a un risultato coerente con quello derivante dal principio della riferibilità o vicinanza o disponibilità dei mezzi di prova, riconducibile all'articolo 24 della Costituzione e al divieto di interpretare la legge in modo da rendere impossibile o troppo difficile l'esercizio dell'azione in giudizio. Tuttavia, non essendo possibile la materiale dimostrazione di un fatto non avvenuto, la relativa prova può essere data mediante dimostrazione di uno specifico fatto positivo contrario, o anche mediante presunzioni dalle quali possa desumersi il fatto negativo” (Cass. civ., sez. I, ord. n. 9757/2024).
8. Non meritano accoglimento le doglianze, relative alla dichiarazione del dissesto comunale, mosse da parte opponente, in quanto la detta dichiarazione rileva in sede di azione esecutiva e non nel presente giudizio di cognizione.
Invero, la Suprema Corte ha statuito che “in caso di dichiarazione di dissesto de non Pt_1
si verifica alcuna perdita della sua capacità processuale, né alcuna sostituzione dei suoi organi istituzionali con l'organo straordinario di liquidazione, atteso che le azioni di cognizione possono continuare ad essere promosse da o contro lo stesso, essendo inibito, nel periodo compreso tra la pagina 7 di 10 data della dichiarazione di dissesto e l'approvazione del rendiconto, intraprendere o proseguire le azioni esecutive relative a debiti rientranti nella competenza dell'organo della procedura” (Cass. civ., sez. V, sent. n. 6692/2020).
Pertanto, il presente giudizio di cognizione non subisce gli effetti della dichiarazione di dissesto.
Né può escludersi che parte opposta possa ottenere un titolo giudiziale, al fine di far valere il proprio diritto al pagamento delle somme richieste, nell'attesa dell'ammissione alla massa passiva.
9. Tutto ciò premesso, per quanto riguarda gli interessi di mora, si segnala che gli stessi, quantificati ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. n. 231/2002, sono dovuti dalla data di messa in mora dell'ente comunale e non dalla scadenza delle fatture ai sensi dell'art. 4 D. Lgs. n. 231/2002.
Infatti, secondo l'orientamento giurisprudenziale al quale questo Giudice intende aderire, “su tale importo devono essere calcolati gli interessi di mora, nella misura prevista dagli artt. 4 e 5 del
D.Lgs. 231/2002, seppure con decorrenza dal giorno della costituzione in mora del convenuto, da ritenersi avvenuta con il sollecito di pagamento inviato dall'attrice, a mezzo pec, al Comune in data
6 giugno 2019 (v. doc. 7, 7 b e 7 c allegati all'atto di citazione), e non con decorrenza a partire dalla data di scadenza di ogni singola fattura, come invece domandato da parte attrice. Infatti, “gli interessi moratori sulle somme dovute dalla P.A., in ragione della natura "querable" di tali obbligazioni, non decorrono automaticamente dalla scadenza del termine di adempimento, ex art. 1219, comma 2, n. 3, c.c., bensì dalla data di formale costituzione in mora, da eseguirsi mediante intimazione scritta ai sensi del comma 1 della medesima disposizione” (Cass. n. 19084/2015; nello stesso senso Cass. n. 5066/2009)” (Tribunale Pavia, 2 dicembre 2021, n. 1518; cfr. anche Cass. civ.
Sez. I, 29 dicembre 2020, n. 29776, secondo cui “quanto alla disciplina degli interessi moratori, la giurisprudenza di questa Corte, ha affermato che in mancanza di prova dell'esistenza di patto contrario al disposto di cui all'art. 1282 c.c., comma 2, sui debiti delle pubbliche amministrazioni sono dovuti i soli interessi moratori, con decorrenza dalla data della costituzione in mora mediante intimazione scritta di cui all'art. 1219 c.c., comma 1 atteso che, in relazione a tali debiti pecuniari, per i quali le norme sulla contabilità pubblica stabiliscono, in deroga al principio di cui all'art. 1182
c.c., comma 3, che i pagamenti si effettuano presso gli uffici di tesoreria dell'amministrazione debitrice, la natura querable dell'obbligazione comporta che il ritardo nei pagamenti non determina automaticamente gli effetti della costituzione in mora ex re, ai sensi dell'art. 1219, comma 2, n. 3 (Sez. 3, n. 5066 del 03/03/2009, Rv. 607654 - 01; Sez. 3, n. 19320 del 03/10/2005,
Rv. 586508 01; Sez. 1, n. 19084 del 25/09/2015, Rv. 636676 - 01)”).
pagina 8 di 10 Pertanto, trattandosi di credito verso una pubblica amministrazione, gli interessi dovrebbero decorrere dalla data di messa in mora.
Tuttavia, nel caso di specie, parte opposta non ha prodotto alcun valido atto di messa in mora con specifico riferimento al credito richiesto.
Sono, invece, dovuti gli interessi legali sulle somme, di cui alle fatture prodotte nel giudizio monitorio, a far data dal dì della notifica del decreto ingiuntivo e fino al saldo, da calcolarsi al tasso di cui all'art. 1284, comma IV, c.c.
Né dette somme possono essere riconosciute ai sensi dell'art. 2041 c.c., atteso che il depauperamento dell'opposta non deriva da prestazione effettuate nei confronti del Pt_1 mancando, pertanto, il nesso di causalità tra impoverimento e arricchimento.
10. Per quel che riguarda, poi, l'importo di euro 40,00 per ogni fattura insoluta, previsto dall'art. 6 d. lgs. 231/02, si rileva che la Corte di Giustizia dell'Unione Europea, Terza Sezione, nella sentenza del 20.10.2022, fornendo l'esegesi dell'art. 6 della Direttiva 2011/7/UE - recepita nel nostro ordinamento con il D.Lgs. n. 192/2012, a modifica e integrazione del D.Lgs. n. 231/2002- ha statuito che “da una interpretazione letterale e contestuale di tale disposizione risulta che l'importo forfettario minimo di Euro 40,00, a titolo di risarcimento per i costi di recupero, è dovuto al creditore che abbia adempiuto i propri obblighi per ogni pagamento non effettuato a scadenza a titolo di corrispettivo di una transazione commerciale, attestato in una fattura o in una richiesta equivalente di pagamento, e il ritardo è imputabile al debitore”.
Va, quindi, riconosciuto alla parte attrice l'ulteriore importo di euro 240,00, pari ad euro 40,00 moltiplicati per le 6 fatture emesse dalle società cedenti e non pagate.
11. Va, infine, riconosciuto a parte opposta anche la somma di € 53,82, atteso la necessità di instaurare il presente giudizio, per l'inadempimento dell'opponente.
12. Per tali ragioni l'opposizione va parzialmente accolta, il decreto ingiuntivo opposto va revocato e il va condannato al pagamento degli interessi legali, sulle Parte_1
somme di cui alle fatture prodotte nel giudizio monitorio, a far data dal dì della notifica del decreto monitorio e fino al saldo, da calcolarsi al tasso di cui all'art. 1284, comma IV, c.c. e alla somme di
€ 293,82 (€ 240,00 ex art. 6 d.lgs. 231/2002 ed € 53,82 per spese notarili).
13. In virtù del parziale accoglimento dell'opposizione, si ritiene congruo compensare le spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
pagina 9 di 10 Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, domanda ed eccezione disattesa e assorbita, così provvede:
- accoglie parzialmente l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto;
- condanna il al pagamento, in favore di degli Parte_1 Controparte_1 interessi legali, sulle somme di cui alle fatture prodotte nel giudizio monitorio, a far data dal dì della notifica del decreto ingiuntivo opposto fino al saldo, da calcolarsi al tasso di cui all'art. 1284, comma IV, c.c., e della somma di € 293,82;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Castrovillari, 24.01.2025
Il Giudice
Dott. Pasquale Angelo Spina
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