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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pistoia, sentenza 11/06/2025, n. 154 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pistoia |
| Numero : | 154 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISTOIA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giulia Pecchioli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 263/2024 promossa da:
(C.F.: ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. SAMPIERI GIULIA, elettivamente domiciliato come in atti presso il difensore Parte ricorrente contro
(C.F.: ), con il patrocinio dell'avv. FALSO FRANCESCO, elettivamente CP_1 P.IVA_1 domiciliato come in atti presso il difensore
Parte resistente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato ai sensi dell'art. 445-bis, comma 6, c.p.c., Parte_1
ha convenuto in giudizio , concludendo affinché, previa rinnovazione della consulenza tecnica, CP_1 venisse accertato “che la patologia dalla quale è affetto il Sig. è tale Parte_1 Parte_1
da determinare delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa del ricorrente il quale, per le proprie condizioni invalidanti, ha diritto al riconoscimento e al ripristino da parte dell dell'assegno CP_1
mensile di assistenza ex art. 13 l. 118/71 revocato, con provvista sugli arretrati di rivalutazione monetaria ed interessi legali, con decorrenza dalla data della revoca o da quella data che il CTU dovesse indicare quale successiva, con ogni conseguenza di legge, e che il ricorrente è portare di handicap ex art. 3 comma 3 della legge 104/92”.
In particolare, il ricorrente ha eccepito la contraddittorietà delle valutazioni diagnostiche e la carenza motivazionale della ctu, chiedendone la rinnovazione ai fini dell'accertamento del ricorrere del requisito sanitario dell'invalidità pari o superiore al 74% e della situazione di handicap in condizioni di gravità. , costituitosi tempestivamente per l'udienza del 9 luglio 2024, ha eccepito l'inammissibilità CP_1
della domanda di condanna al pagamento dei ratei arretrati della prestazione assistenziale richiesta e, nel merito, ha chiesto il rigetto del ricorso.
La causa, istruita documentalmente nonché a mezzo di consulenza tecnica d'ufficio, è stata decisa all'esito dello scambio di note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c.
***
Sul merito
Il ricorso dev'essere rigettato per le ragioni di seguito illustrate.
Il ctu dott. ha condotto un'analisi approfondita, alla stregua dei migliori criteri della Persona_1 scienza medica (in base ai dati obiettivi emersi dall'esame obiettivo condotto sul periziando, dall'anamnesi di parte ricorrente e della documentazione medica acquisita), con motivazione esente da vizi logici o argomentativi, che ha altresì inteso fornire adeguati chiarimenti alle contestazioni di parte ricorrente ed alle osservazioni formulate – invero in modo irrituale, non provenendo dal ctp dott. bensì dal procuratore del ricorrente – in corso di ctu. Per_2
In particolare, nel caso di specie si fa questione del ricorrere in capo al del requisito Parte_1 sanitario di cui all'art. 13 della legge 118/1971, che la Commissione medica, in sede di visita di revisione il 7 marzo 2023, aveva ritenuto non più sussistente, riconoscendo un grado di invalidità pari al 55% e una condizione di handicap non grave ai sensi dell'art. 3, comma 1, legge n. 104/1992.
La medesima valutazione è stata operata in sede di ctu disposta nel corso della fase sommaria del presente giudizio, ove al ricorrente è stato riconosciuto un grado di invalidità pari al 60%.
Il ricorrente ha dunque contestato le conclusioni rassegnate dal ctu dott. in fase di ATPO, Per_3 evidenziando che quest'ultimo avrebbe erroneamente escluso o sottovalutato l'incidenza della neuropatia agli arti inferiori da cui sarebbe affetto il ricorrente, fondando il proprio “convincimento su una base meramente probabilistica” (pag. 3 ricorso) e su dati fattuali erronei non emergenti dagli atti.
Per contro, il ricorrente ha evidenziato che, come sostenuto dal ctp dott. in sede di Per_2
osservazioni alla bozza di ctu, il riconoscimento, ai fini per cui è causa, anche della patologia in questione avrebbe consentito il riconoscimento di una inabilità lavorativa almeno del 74%, con diritto alla percezione della prestazione ex art. 13 legge n. 118/1971.
Simili considerazioni non possono essere condivise, dovendosi per contro ritenere corretta la valutazione operata, all'esito della rinnovazione delle operazioni peritali, dall'ausiliario nominato da questo giudice, che hanno integralmente confermato le risultanze della precedente fase del giudizio.
In particolare, il consulente ha ritenuto che, se in prima battuta fu corretto il giudizio della
Commissione medica in prima istanza, che aveva riconosciuto al un grado di Parte_1 invalidità pari al 100% ed il ricorrere della situazione di handicap grave “in quanto successiva ad una fase iperacuta”, la percentuale di invalidità del periziando, alla data della visita di revisione del 7 marzo 2023 ed anche in seguito, si attesti al 60% e che l'attuale complesso patologico funzionale rappresenti una condizione di handicap non grave, come valutato già in fase sommaria dal dott. . Per_3
In specie, nel corso dell'esame obiettivo e del contestuale esame neurologico, il dott. ha Per_1
accertato che il ricorrente appare in buone condizioni generali, in grado di deambulazione autonoma con passo libero e privo di reperti, senza alcun reperto degno di nota alla auscultazione toracica (cfr. pag. 9 relazione conclusiva ctu). Inoltre, l'ausiliare del giudice ha potuto constatare che il periziando risulta affetto da: i) esiti di HIV in buon compenso terapeutico; ii) enucleazione di Ca renale sinistro con residua minima insufficienza renale cronica; iii) diabete mellito in buon compenso farmacologico; iv) esiti di TBC polmonare ed extrapolmonare privi di segni clinici attuali; oltre alla neuropatia sensitivo motoria (di cui si dirà infra), che comunque è stata ritenuta priva di rilievo clinico-funzionale.
Circostanze, tutte, che attestano come l'iniziale fase iperacuta che aveva giustificato la prima valutazione della Commissione medica, e che era dovuta al fatto che le patologie appena insorte ancora dovevano essere adeguatamente trattate, si siano evolute in senso positivo grazie alle specifiche terapie somministrate e, nel caso del carcinoma renale, all'intervento chirurgico effettuato.
Infine, il consulente ha respinto, con argomenti persuasivi, logici e privi di contraddittorietà, le osservazioni effettuate da parte ricorrente, con riguardo alle debolezze motivazionali della relazione del ctu in fase di ATPO. In particolare, diversamente da quanto sostenuto nel ricorso e nelle (irrituali) osservazioni alla bozza di ctu del procuratore del ricorrente del 20.2.2025, ai fini che qui importano non risulta rilevante l'erroneità della ricostruzione fattuale profilata nella relazione stilata dal dott.
in sede di ATPO, allorché ha ipotizzato che la causa della neuropatia da cui il ricorrente risulta Per_3 affetto dovesse farsi risalire all'esposizione professionale ad agenti chimici (“diluenti adoperati per la produzione di nastri adesivi come il toluene”). Come evidenziato dall'ausiliare dott. , in risposta Per_1
alle osservazioni del difensore del ricorrente, la neuropatia in questione – quantunque non si tratti di patologia di origine professionale, ma di “sintomatologia insorta nella fase iperacuta della HIV e di setticemia del 2020” (cfr. ctu dott. pag. 16) – ad ogni buon conto ha esplicato una minima – se Per_1
non nulla – incidenza di simile condizione sul grado di invalidità riconoscibile al Parte_1
Come si legge nella relazione del dott. , “l'evoluzione successiva è stata positiva e non ha Per_1 lasciato ripercussioni clinico funzionali tali da avere una rilevanza funzionale […] si è trattato di un danneggiamento in corso di sepsi, che ha trovato una favorevole evoluzione dopo gli idonei trattamenti
a cui venne sottoposto sia nella fase acuta sia in fase di recupero” (pag. 16-17). Si tratta, dunque, di danno nervoso costituente un esito della fase acuta dell'HIV che, per quanto accertato dall'ausiliare nel corso della visita medica e sulla scorta della documentazione clinica esaminata (in specie, la relazione del dott. , medico del reparto di neurologia dell'AOU Careggi, del 6.11.2023), “in assenza di Per_4 rilievi clinico funzionali, non limita le attività quotidiane e non interferisce con movimento” del ricorrente.
In definitiva, le valutazioni e conclusioni peritali, che appaiono esaustive, congruamente motivate, immuni da censure sul piano logico (il che rende superflua l'ulteriore rinnovazione della CTU richiesta da parte ricorrente all'udienza del 22 maggio 2025, non essendo peraltro state offerte ragioni a sostegno di siffatta istanza), devono essere condivise ed il ricorso dev'essere rigettato.
Sulle spese di lite
In deroga al principio di soccombenza sancito dall'art. 91 c.p.c., le spese non sono poste a carico della parte soccombente, ricorrendo i requisiti di cui all'art. 152 disp. att. c.p.c.
In considerazione di ciò, le spese di ctu della presente fase di opposizione, nonché quelle della precedente fase di ATPO – già previamente liquidate, rispettivamente, come da decreto del GOP dott.ssa Rocchi del 19 gennaio 2024 (fasc. R.G. n. 696/2023) e, a titolo di acconto, all'udienza del
29.10.2024 – sono poste in via definitiva a carico di , quantunque sia parte vittoriosa. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Pistoia, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
1) Rigetta il ricorso proposto da Parte_1
2) Nulla sulle spese di lite, ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.;
3) Pone in via definitiva a carico di le spese di ctu della presente fase nonché quelle della CP_1
precedente fase di ATPO come da motivazione.
Sentenza pronunciata all'esito dello scambio delle note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127-ter, comma 5, ult. per., c.p.c.
Pistoia, 11 giugno 2025
Il Giudice dott.ssa Giulia Pecchioli
Ai sensi dell'art. 52 d.lgs. 196/2003, in caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle persone.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISTOIA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giulia Pecchioli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 263/2024 promossa da:
(C.F.: ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. SAMPIERI GIULIA, elettivamente domiciliato come in atti presso il difensore Parte ricorrente contro
(C.F.: ), con il patrocinio dell'avv. FALSO FRANCESCO, elettivamente CP_1 P.IVA_1 domiciliato come in atti presso il difensore
Parte resistente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato ai sensi dell'art. 445-bis, comma 6, c.p.c., Parte_1
ha convenuto in giudizio , concludendo affinché, previa rinnovazione della consulenza tecnica, CP_1 venisse accertato “che la patologia dalla quale è affetto il Sig. è tale Parte_1 Parte_1
da determinare delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa del ricorrente il quale, per le proprie condizioni invalidanti, ha diritto al riconoscimento e al ripristino da parte dell dell'assegno CP_1
mensile di assistenza ex art. 13 l. 118/71 revocato, con provvista sugli arretrati di rivalutazione monetaria ed interessi legali, con decorrenza dalla data della revoca o da quella data che il CTU dovesse indicare quale successiva, con ogni conseguenza di legge, e che il ricorrente è portare di handicap ex art. 3 comma 3 della legge 104/92”.
In particolare, il ricorrente ha eccepito la contraddittorietà delle valutazioni diagnostiche e la carenza motivazionale della ctu, chiedendone la rinnovazione ai fini dell'accertamento del ricorrere del requisito sanitario dell'invalidità pari o superiore al 74% e della situazione di handicap in condizioni di gravità. , costituitosi tempestivamente per l'udienza del 9 luglio 2024, ha eccepito l'inammissibilità CP_1
della domanda di condanna al pagamento dei ratei arretrati della prestazione assistenziale richiesta e, nel merito, ha chiesto il rigetto del ricorso.
La causa, istruita documentalmente nonché a mezzo di consulenza tecnica d'ufficio, è stata decisa all'esito dello scambio di note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c.
***
Sul merito
Il ricorso dev'essere rigettato per le ragioni di seguito illustrate.
Il ctu dott. ha condotto un'analisi approfondita, alla stregua dei migliori criteri della Persona_1 scienza medica (in base ai dati obiettivi emersi dall'esame obiettivo condotto sul periziando, dall'anamnesi di parte ricorrente e della documentazione medica acquisita), con motivazione esente da vizi logici o argomentativi, che ha altresì inteso fornire adeguati chiarimenti alle contestazioni di parte ricorrente ed alle osservazioni formulate – invero in modo irrituale, non provenendo dal ctp dott. bensì dal procuratore del ricorrente – in corso di ctu. Per_2
In particolare, nel caso di specie si fa questione del ricorrere in capo al del requisito Parte_1 sanitario di cui all'art. 13 della legge 118/1971, che la Commissione medica, in sede di visita di revisione il 7 marzo 2023, aveva ritenuto non più sussistente, riconoscendo un grado di invalidità pari al 55% e una condizione di handicap non grave ai sensi dell'art. 3, comma 1, legge n. 104/1992.
La medesima valutazione è stata operata in sede di ctu disposta nel corso della fase sommaria del presente giudizio, ove al ricorrente è stato riconosciuto un grado di invalidità pari al 60%.
Il ricorrente ha dunque contestato le conclusioni rassegnate dal ctu dott. in fase di ATPO, Per_3 evidenziando che quest'ultimo avrebbe erroneamente escluso o sottovalutato l'incidenza della neuropatia agli arti inferiori da cui sarebbe affetto il ricorrente, fondando il proprio “convincimento su una base meramente probabilistica” (pag. 3 ricorso) e su dati fattuali erronei non emergenti dagli atti.
Per contro, il ricorrente ha evidenziato che, come sostenuto dal ctp dott. in sede di Per_2
osservazioni alla bozza di ctu, il riconoscimento, ai fini per cui è causa, anche della patologia in questione avrebbe consentito il riconoscimento di una inabilità lavorativa almeno del 74%, con diritto alla percezione della prestazione ex art. 13 legge n. 118/1971.
Simili considerazioni non possono essere condivise, dovendosi per contro ritenere corretta la valutazione operata, all'esito della rinnovazione delle operazioni peritali, dall'ausiliario nominato da questo giudice, che hanno integralmente confermato le risultanze della precedente fase del giudizio.
In particolare, il consulente ha ritenuto che, se in prima battuta fu corretto il giudizio della
Commissione medica in prima istanza, che aveva riconosciuto al un grado di Parte_1 invalidità pari al 100% ed il ricorrere della situazione di handicap grave “in quanto successiva ad una fase iperacuta”, la percentuale di invalidità del periziando, alla data della visita di revisione del 7 marzo 2023 ed anche in seguito, si attesti al 60% e che l'attuale complesso patologico funzionale rappresenti una condizione di handicap non grave, come valutato già in fase sommaria dal dott. . Per_3
In specie, nel corso dell'esame obiettivo e del contestuale esame neurologico, il dott. ha Per_1
accertato che il ricorrente appare in buone condizioni generali, in grado di deambulazione autonoma con passo libero e privo di reperti, senza alcun reperto degno di nota alla auscultazione toracica (cfr. pag. 9 relazione conclusiva ctu). Inoltre, l'ausiliare del giudice ha potuto constatare che il periziando risulta affetto da: i) esiti di HIV in buon compenso terapeutico; ii) enucleazione di Ca renale sinistro con residua minima insufficienza renale cronica; iii) diabete mellito in buon compenso farmacologico; iv) esiti di TBC polmonare ed extrapolmonare privi di segni clinici attuali; oltre alla neuropatia sensitivo motoria (di cui si dirà infra), che comunque è stata ritenuta priva di rilievo clinico-funzionale.
Circostanze, tutte, che attestano come l'iniziale fase iperacuta che aveva giustificato la prima valutazione della Commissione medica, e che era dovuta al fatto che le patologie appena insorte ancora dovevano essere adeguatamente trattate, si siano evolute in senso positivo grazie alle specifiche terapie somministrate e, nel caso del carcinoma renale, all'intervento chirurgico effettuato.
Infine, il consulente ha respinto, con argomenti persuasivi, logici e privi di contraddittorietà, le osservazioni effettuate da parte ricorrente, con riguardo alle debolezze motivazionali della relazione del ctu in fase di ATPO. In particolare, diversamente da quanto sostenuto nel ricorso e nelle (irrituali) osservazioni alla bozza di ctu del procuratore del ricorrente del 20.2.2025, ai fini che qui importano non risulta rilevante l'erroneità della ricostruzione fattuale profilata nella relazione stilata dal dott.
in sede di ATPO, allorché ha ipotizzato che la causa della neuropatia da cui il ricorrente risulta Per_3 affetto dovesse farsi risalire all'esposizione professionale ad agenti chimici (“diluenti adoperati per la produzione di nastri adesivi come il toluene”). Come evidenziato dall'ausiliare dott. , in risposta Per_1
alle osservazioni del difensore del ricorrente, la neuropatia in questione – quantunque non si tratti di patologia di origine professionale, ma di “sintomatologia insorta nella fase iperacuta della HIV e di setticemia del 2020” (cfr. ctu dott. pag. 16) – ad ogni buon conto ha esplicato una minima – se Per_1
non nulla – incidenza di simile condizione sul grado di invalidità riconoscibile al Parte_1
Come si legge nella relazione del dott. , “l'evoluzione successiva è stata positiva e non ha Per_1 lasciato ripercussioni clinico funzionali tali da avere una rilevanza funzionale […] si è trattato di un danneggiamento in corso di sepsi, che ha trovato una favorevole evoluzione dopo gli idonei trattamenti
a cui venne sottoposto sia nella fase acuta sia in fase di recupero” (pag. 16-17). Si tratta, dunque, di danno nervoso costituente un esito della fase acuta dell'HIV che, per quanto accertato dall'ausiliare nel corso della visita medica e sulla scorta della documentazione clinica esaminata (in specie, la relazione del dott. , medico del reparto di neurologia dell'AOU Careggi, del 6.11.2023), “in assenza di Per_4 rilievi clinico funzionali, non limita le attività quotidiane e non interferisce con movimento” del ricorrente.
In definitiva, le valutazioni e conclusioni peritali, che appaiono esaustive, congruamente motivate, immuni da censure sul piano logico (il che rende superflua l'ulteriore rinnovazione della CTU richiesta da parte ricorrente all'udienza del 22 maggio 2025, non essendo peraltro state offerte ragioni a sostegno di siffatta istanza), devono essere condivise ed il ricorso dev'essere rigettato.
Sulle spese di lite
In deroga al principio di soccombenza sancito dall'art. 91 c.p.c., le spese non sono poste a carico della parte soccombente, ricorrendo i requisiti di cui all'art. 152 disp. att. c.p.c.
In considerazione di ciò, le spese di ctu della presente fase di opposizione, nonché quelle della precedente fase di ATPO – già previamente liquidate, rispettivamente, come da decreto del GOP dott.ssa Rocchi del 19 gennaio 2024 (fasc. R.G. n. 696/2023) e, a titolo di acconto, all'udienza del
29.10.2024 – sono poste in via definitiva a carico di , quantunque sia parte vittoriosa. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Pistoia, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
1) Rigetta il ricorso proposto da Parte_1
2) Nulla sulle spese di lite, ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.;
3) Pone in via definitiva a carico di le spese di ctu della presente fase nonché quelle della CP_1
precedente fase di ATPO come da motivazione.
Sentenza pronunciata all'esito dello scambio delle note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127-ter, comma 5, ult. per., c.p.c.
Pistoia, 11 giugno 2025
Il Giudice dott.ssa Giulia Pecchioli
Ai sensi dell'art. 52 d.lgs. 196/2003, in caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle persone.