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Sentenza 10 febbraio 2025
Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 10/02/2025, n. 496 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 496 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 3297/2016
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOCERA INFERIORE
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott. Simone Iannone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 3297 /2016 promossa da:
in persona del proprio l.r.p.t. (già Controparte_1 Controparte_2
(C.F. rappresentata e difesa dall'Avv. ANTONIO DI VITO, giusto mandato ed P.IVA_1 elezione di domicilio in calce all'atto di appello;
Parte appellante contro
(C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. SALVATORE CP_3 C.F._1
CARRATU', giusto mandato ed elezione di domicilio a margine della citazione in giudizio di primo grado;
Parte appellata
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con opposizione proposta ex art. 615 c.p.c. e ss., proponeva opposizione ex art. 615 CP_3
c.p.c. avverso estratto di ruolo, relativamente alla cartella di pagamento nr.
100201200037421935000 notificata per infrazioni amministrative (appresa dall'estratto di ruolo), presupponendone l'impugnabilità ed all'uopo contestando:
pagina 1 di 5 - l'impugnabilità dell'estratto di ruolo;
- l'inesistenza della notifica della cartella esattoriale;
- la nullità e/o inesistenza dell'atto prodromico posto alla base della cartella impugnata;
- la prescrizione del credito alla riscossione;
- l'illegittimità delle maggiorazioni indicate;
con vittoria di spese.
si costituiva in primo grado ed eccepiva: Controparte_2
- l'incompetenza territoriale del Giudice di Pace adito;
- l'inammissibilità dell'impugnazione dell'estratto di ruolo per mancanza di interesse processuale ex art. 100 c.p.c.;
- la carenza di legittimazione passiva, atteso che tutto ciò che attiene al merito della pretesa creditoria appartiene alla competenza dell'Ente creditore;
- la legittimità del procedimento di notificazione della cartella di pagamento;
- l'insussistenza di ipotesi di decadenza e prescrizione;
- la legittimità delle maggiorazioni applicate, con vittoria di spese;
Con la sentenza impugnata n. 1593/2015, depositata il 26.11.2015, il Giudice di Pace di Cava
De'Tirreni, previa qualificazione della domanda quale opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., affermando implicitamente la propria competenza e ritenendo ammissibile l'impugnazione dell'estratto di ruolo, accoglieva l'opposizione, annullando la cartella esattoriale impugnata – per ritenuta illegittimità della notifica, omessa produzione della cartella in originale – condannando e l'Ente impositore al rimborso delle spese di lite in favore dell'opponente, Controparte_2 con distrazione ex art. 93 c.p.c.
Avverso tale pronuncia l' ha proposto tempestivamente appello, reiterando Controparte_2 le difese come articolate in primo grado ed eccependo nuovamente l'inammissibilità dell'impugnazione autonoma dell'estratto di ruolo;
con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio.
si è costituito, preliminarmente eccependo l'inammissibilità dell'appello ex art. 339 CP_3
pagina 2 di 5 c.p.c. e, nel merito, riproponendo le difese di primo grado, chiedendo quindi il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza di primo grado, con vittoria di spese anche del presente grado di giudizio.
All'udienza del 04.12.2024, trattata in forma scritta telematica, previa rassegnazione delle conclusioni delle parti costituite, la causa è stata trattenuta in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., ridotti a venti giorni per le conclusionali ed ulteriori venti giorni per le repliche;
conclusionali.
**********************
In considerazione di quanto dedotto, l'appello è fondato sia in fatto che in diritto, nei termini che seguono.
In via preliminare, parte appellata ha eccepito - nei propri scritti difensivi – la presunta inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 339 comma 3 c.p.c.
A ben vedere, l'appello, per come proposto, risulta senz'altro conforme al dettato normativo e non viola il limite previsto dal terzo comma dell'art. 339 c.p.c., che opera nel caso in cui il Giudice di Pace decida secondo equità e trattandosi, nel caso di specie, di pretesa impositiva di natura pubblicistica, per la quale si decide secondo diritto.
Tenuto conto, infatti, che parte opponente ha contestato il diritto di – ora CP_2 [...]
– di procedere ad esecuzione forzata, con connessa e radicata Controparte_4 competenza dell'adito Giudice, la presente controversia non può che essere decisa secondo diritto, giacché riferita, a monte, a pretese impositive pubbliche.
Si precisa, inoltre, come, ai sensi dell'art. 346 c.p.c., debbono intendersi rinunciate le domande e le eccezioni non riproposte, nel presente grado di giudizio, tra entrambe le parti in causa.
Tanto chiarito e venendo al merito, in via preliminare ed assorbente, come parte appellata non avrebbe potuto impugnare, in primo grado, l'estratto di ruolo (trattasi di azione di accertamento negativo del credito, come peraltro espressamente qualificata), giacché, all'evidenza, difetta l'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c.
pagina 3 di 5 A tale riguardo, infatti, la Corte di Cassazione, S.U. ha stabilito come “In tema di riscossione a mezzo ruolo, l'art.
3-bis del DL 21 ottobre 2021 n. 146, inserito in sede di conversione dalla Legge 17 dicembre 2021 n. 215, col quale, novellando l'art. 12 del DPR 602/1973, è stato inserito il comma 4- bis, si applica ai processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata. Questa condizione dell'azione ha natura dinamica, che rifugge da considerazioni statiche e può assumere una diversa configurazione, anche per volontà del legislatore, fino al momento della decisione e, di conseguenza, la disciplina sopravvenuta si applica ai processi pendenti perché incide sulla pronuncia della sentenza o dell'ordinanza, che è ancora da compiere, e non già su uno degli effetti dell'impugnazione. Proprio perché nei casi in cui si contestino il ruolo e/o la cartella o l'intimazione di pagamento non notificate o invalidamente notificate, conosciute perché risultanti dall'estratto di ruolo, l'esercizio della pretesa tributaria non emerge da alcun atto giuridicamente efficace, l'azione è da qualificare di accertamento negativo e, in quanto tale, essa, in considerazione della struttura impugnatoria del giudizio tributario, è improponibile. Alla luce di ciò, pertanto, sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale della norma, in riferimento agli artt. 3, 24, 101, 104, 113, 117 Costituzione”.
Detto rilievo, oggi peraltro sostenuto dalla novella legislativa di cui al DL n. 146/2021 (all'uopo precisando come non ricorrano, nel caso di specie, le uniche tre ipotesi che, a ben vedere, consentirebbero l'impugnazione del ruolo), all'evidenza, appare assorbente in ordine alle ulteriori censure come mosse avverso la sentenza di prime cure.
D'altronde – ad abundantiam - l'odierno appellante ha prodotto in giudizio la copia fotostatica della notifica effettuata a mezzo posta nei confronti della controparte. A tal proposito si aderisce alla costante giurisprudenza di legittimità secondo cui “la prova della notifica può avvenire anche mediante l'allegazione di fotocopie non autenticate, ove manchi contestazione in proposito, poiché la regola posta dall'art. 2719 c.c. – per la quale le copie fotografiche o fotostatiche hanno la stessa efficacia di quelle autentiche, non solo se la loro conformità all'originale è attestata dal pubblico ufficiale competente, ma anche qualora detta conformità non sia disconosciuta dalla controparte, con divieto per il giudice di sostituirsi nell'attività di disconoscimento alla parte interessata, trova applicazione generalizzata per tutti i documenti” (Cass. ord. 21003/17; così Cass. ord. 13439/12 ed altre). Nel caso di specie, tuttavia, non è stata formulata, da parte ricorrente/appellata alcuna pagina 4 di 5 specifica e circostanziata contestazione che risulta generica quanto al disconoscimento, per come effettuato, non avendo la parte concretamente indicato le specifiche discrasie eventualmente rilevate che, appunto, avrebbero dovuto giustificare la produzione dell'originale.
Ricorrono, tuttavia, giusti motivi per l'integrale compensazione delle spese di lite del primo e del secondo grado di giudizio, stante l'obiettiva incertezza in ordine alla problematica dell'impugnabilità dell'estratto di ruolo e tenuto conto di come le S.U. sono intervenute successivamente all'introduzione del giudizio di primo grado, come anche del presente grado di appello.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra costituito, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così provvede:
• accoglie l'appello come proposto da (ora Controparte_2 Controparte_4
) e, per l'effetto, in riforma della sentenza di primo grado, dichiara
[...] inammissibile la domanda di primo grado, proposta da contro CP_3 CP_2
.
[...]
Compensa interamente le spese del primo e del secondo grado di giudizio.
Così deciso, nella Camera di Consiglio del 10.02.2025
Il Giudice dott. Simone Iannone
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOCERA INFERIORE
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott. Simone Iannone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 3297 /2016 promossa da:
in persona del proprio l.r.p.t. (già Controparte_1 Controparte_2
(C.F. rappresentata e difesa dall'Avv. ANTONIO DI VITO, giusto mandato ed P.IVA_1 elezione di domicilio in calce all'atto di appello;
Parte appellante contro
(C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. SALVATORE CP_3 C.F._1
CARRATU', giusto mandato ed elezione di domicilio a margine della citazione in giudizio di primo grado;
Parte appellata
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con opposizione proposta ex art. 615 c.p.c. e ss., proponeva opposizione ex art. 615 CP_3
c.p.c. avverso estratto di ruolo, relativamente alla cartella di pagamento nr.
100201200037421935000 notificata per infrazioni amministrative (appresa dall'estratto di ruolo), presupponendone l'impugnabilità ed all'uopo contestando:
pagina 1 di 5 - l'impugnabilità dell'estratto di ruolo;
- l'inesistenza della notifica della cartella esattoriale;
- la nullità e/o inesistenza dell'atto prodromico posto alla base della cartella impugnata;
- la prescrizione del credito alla riscossione;
- l'illegittimità delle maggiorazioni indicate;
con vittoria di spese.
si costituiva in primo grado ed eccepiva: Controparte_2
- l'incompetenza territoriale del Giudice di Pace adito;
- l'inammissibilità dell'impugnazione dell'estratto di ruolo per mancanza di interesse processuale ex art. 100 c.p.c.;
- la carenza di legittimazione passiva, atteso che tutto ciò che attiene al merito della pretesa creditoria appartiene alla competenza dell'Ente creditore;
- la legittimità del procedimento di notificazione della cartella di pagamento;
- l'insussistenza di ipotesi di decadenza e prescrizione;
- la legittimità delle maggiorazioni applicate, con vittoria di spese;
Con la sentenza impugnata n. 1593/2015, depositata il 26.11.2015, il Giudice di Pace di Cava
De'Tirreni, previa qualificazione della domanda quale opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., affermando implicitamente la propria competenza e ritenendo ammissibile l'impugnazione dell'estratto di ruolo, accoglieva l'opposizione, annullando la cartella esattoriale impugnata – per ritenuta illegittimità della notifica, omessa produzione della cartella in originale – condannando e l'Ente impositore al rimborso delle spese di lite in favore dell'opponente, Controparte_2 con distrazione ex art. 93 c.p.c.
Avverso tale pronuncia l' ha proposto tempestivamente appello, reiterando Controparte_2 le difese come articolate in primo grado ed eccependo nuovamente l'inammissibilità dell'impugnazione autonoma dell'estratto di ruolo;
con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio.
si è costituito, preliminarmente eccependo l'inammissibilità dell'appello ex art. 339 CP_3
pagina 2 di 5 c.p.c. e, nel merito, riproponendo le difese di primo grado, chiedendo quindi il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza di primo grado, con vittoria di spese anche del presente grado di giudizio.
All'udienza del 04.12.2024, trattata in forma scritta telematica, previa rassegnazione delle conclusioni delle parti costituite, la causa è stata trattenuta in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., ridotti a venti giorni per le conclusionali ed ulteriori venti giorni per le repliche;
conclusionali.
**********************
In considerazione di quanto dedotto, l'appello è fondato sia in fatto che in diritto, nei termini che seguono.
In via preliminare, parte appellata ha eccepito - nei propri scritti difensivi – la presunta inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 339 comma 3 c.p.c.
A ben vedere, l'appello, per come proposto, risulta senz'altro conforme al dettato normativo e non viola il limite previsto dal terzo comma dell'art. 339 c.p.c., che opera nel caso in cui il Giudice di Pace decida secondo equità e trattandosi, nel caso di specie, di pretesa impositiva di natura pubblicistica, per la quale si decide secondo diritto.
Tenuto conto, infatti, che parte opponente ha contestato il diritto di – ora CP_2 [...]
– di procedere ad esecuzione forzata, con connessa e radicata Controparte_4 competenza dell'adito Giudice, la presente controversia non può che essere decisa secondo diritto, giacché riferita, a monte, a pretese impositive pubbliche.
Si precisa, inoltre, come, ai sensi dell'art. 346 c.p.c., debbono intendersi rinunciate le domande e le eccezioni non riproposte, nel presente grado di giudizio, tra entrambe le parti in causa.
Tanto chiarito e venendo al merito, in via preliminare ed assorbente, come parte appellata non avrebbe potuto impugnare, in primo grado, l'estratto di ruolo (trattasi di azione di accertamento negativo del credito, come peraltro espressamente qualificata), giacché, all'evidenza, difetta l'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c.
pagina 3 di 5 A tale riguardo, infatti, la Corte di Cassazione, S.U. ha stabilito come “In tema di riscossione a mezzo ruolo, l'art.
3-bis del DL 21 ottobre 2021 n. 146, inserito in sede di conversione dalla Legge 17 dicembre 2021 n. 215, col quale, novellando l'art. 12 del DPR 602/1973, è stato inserito il comma 4- bis, si applica ai processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata. Questa condizione dell'azione ha natura dinamica, che rifugge da considerazioni statiche e può assumere una diversa configurazione, anche per volontà del legislatore, fino al momento della decisione e, di conseguenza, la disciplina sopravvenuta si applica ai processi pendenti perché incide sulla pronuncia della sentenza o dell'ordinanza, che è ancora da compiere, e non già su uno degli effetti dell'impugnazione. Proprio perché nei casi in cui si contestino il ruolo e/o la cartella o l'intimazione di pagamento non notificate o invalidamente notificate, conosciute perché risultanti dall'estratto di ruolo, l'esercizio della pretesa tributaria non emerge da alcun atto giuridicamente efficace, l'azione è da qualificare di accertamento negativo e, in quanto tale, essa, in considerazione della struttura impugnatoria del giudizio tributario, è improponibile. Alla luce di ciò, pertanto, sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale della norma, in riferimento agli artt. 3, 24, 101, 104, 113, 117 Costituzione”.
Detto rilievo, oggi peraltro sostenuto dalla novella legislativa di cui al DL n. 146/2021 (all'uopo precisando come non ricorrano, nel caso di specie, le uniche tre ipotesi che, a ben vedere, consentirebbero l'impugnazione del ruolo), all'evidenza, appare assorbente in ordine alle ulteriori censure come mosse avverso la sentenza di prime cure.
D'altronde – ad abundantiam - l'odierno appellante ha prodotto in giudizio la copia fotostatica della notifica effettuata a mezzo posta nei confronti della controparte. A tal proposito si aderisce alla costante giurisprudenza di legittimità secondo cui “la prova della notifica può avvenire anche mediante l'allegazione di fotocopie non autenticate, ove manchi contestazione in proposito, poiché la regola posta dall'art. 2719 c.c. – per la quale le copie fotografiche o fotostatiche hanno la stessa efficacia di quelle autentiche, non solo se la loro conformità all'originale è attestata dal pubblico ufficiale competente, ma anche qualora detta conformità non sia disconosciuta dalla controparte, con divieto per il giudice di sostituirsi nell'attività di disconoscimento alla parte interessata, trova applicazione generalizzata per tutti i documenti” (Cass. ord. 21003/17; così Cass. ord. 13439/12 ed altre). Nel caso di specie, tuttavia, non è stata formulata, da parte ricorrente/appellata alcuna pagina 4 di 5 specifica e circostanziata contestazione che risulta generica quanto al disconoscimento, per come effettuato, non avendo la parte concretamente indicato le specifiche discrasie eventualmente rilevate che, appunto, avrebbero dovuto giustificare la produzione dell'originale.
Ricorrono, tuttavia, giusti motivi per l'integrale compensazione delle spese di lite del primo e del secondo grado di giudizio, stante l'obiettiva incertezza in ordine alla problematica dell'impugnabilità dell'estratto di ruolo e tenuto conto di come le S.U. sono intervenute successivamente all'introduzione del giudizio di primo grado, come anche del presente grado di appello.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra costituito, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così provvede:
• accoglie l'appello come proposto da (ora Controparte_2 Controparte_4
) e, per l'effetto, in riforma della sentenza di primo grado, dichiara
[...] inammissibile la domanda di primo grado, proposta da contro CP_3 CP_2
.
[...]
Compensa interamente le spese del primo e del secondo grado di giudizio.
Così deciso, nella Camera di Consiglio del 10.02.2025
Il Giudice dott. Simone Iannone
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