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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 17/12/2025, n. 862 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 862 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA
Sezione lavoro
In nome del Popolo italiano
La Corte di Appello di Reggio Calabria - Sezione Lavoro - riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati:
1 Dott. Marialuisa Crucitti Presidente
Dott. Eugenio Scopelliti Consigliere rel.
3 Dott. Maria Carla Arena Consigliere ha emesso la seguente
SENTENZA
In grado di appello, nel procedimento iscritto al n° 355/2023 R.G.L. proposto avverso la sentenza vertente
TRA
( , ( ), Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2
( ), Parte_3 C.F._3 Parte_4
( ), ( ), C.F._4 Parte_5 C.F._5 Parte_6
( , ( ,
[...] C.F._6 Parte_7 C.F._7 [...]
( , rappresentati e difesi dall'avv. Domenico de Angelis Parte_8 C.F._8 del Foro di Campobasso, C.F. , Via Monforte n.7 – Tel./Fax CodiceFiscale_9
0874/411390 86100 Campobasso PEC: Email_1
-Appellanti-
E
Controparte_1
(PI in persona del Commissario straordinario e legale
[...] P.IVA_1 rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Ferdinando Salmeri (C.F.
, PEC: , giusta C.F._10 Email_2 memoria di costituzione in sostituzione del precedente difensore depositata il 30.09.2025
-Appellato- CONCLUSIONI
Appellanti:
“1) Accertare e dichiarare che i ricorrenti , , Parte_3 Parte_4
e hanno svolto da oltre 10 anni, fino a tutto Parte_6 Parte_7
l'anno solare 2019 e continuano a svolgere, a tutt'oggi quotidianamente e sistematicamente, fin dalla data di assunzione di ciascuna di loro presso l'UOC di gastrentereologia del PO “Riuniti” del Grande Ospedale Metropolitano “Bianchi –
Melacrino – Morelli” di , le seguenti mansioni: attività di portantinaggio, Controparte_1 trasporto dei prelievi bioptici presso i laboratori, riordino e rifornimento della farmacia, detersione manuale degli strumenti di sala, sterilizzazione dell'attrezzatura, attività̀ di accettazione dei pazienti e di segreteria come l'archiviazione e catalogazione dei referti.
2) Accertare e dichiarare che la ricorrente dal 19.02.2019 ad oggi ha svolto e Parte_1 continua svolgere, quotidianamente e sistematicamente, fin dalla data di assunzione presso l'UOC di gastrenterologia del PO “Riuniti” del Grande Ospedale Metropolitano “Bianchi
– Melacrino – Morelli” di , le seguenti mansioni: attività di Controparte_1 portantinaggio, trasporto dei prelievi bioptici presso i laboratori, riordino e rifornimento della farmacia, detersione manuale degli strumenti di sala, sterilizzazione dell'attrezzatura, attività̀ di accettazione dei pazienti e di segreteria come l'archiviazione e catalogazione dei referti.
3) Per l'effetto disporre la cessazione di detto utilizzo improprio dei ricorrenti;
4) Accertare e dichiarare che il dott. , e la dott.ssa hanno Parte_2 Parte_8 svolto da oltre 10 anni, dal 2008 fino a rispettivamente il 31.01.2019 e il febbraio 2018, quotidianamente e sistematicamente, fin dalla data di assunzione di ciascuno di loro presso l'UOC di gastroenterologia del PO “Riuniti” del Grande Ospedale Metropolitano
“Bianchi – Melacrino – Morelli” di , le seguenti mansioni: attività di Controparte_1 portantinaggio, trasporto dei prelievi bioptici presso i laboratori, riordino e rifornimento della farmacia, detersione manuale degli strumenti di sala, sterilizzazione dell'attrezzatura, attività̀ di accettazione dei pazienti e di segreteria come l'archiviazione e catalogazione dei referti.
5) Accertare e dichiarare che la dott.ssa ha svolto dal marzo 2018, data di Parte_5 assunzione presso l'UOC di gastrenterologia del PO “Riuniti” del Grande Ospedale
Metropolitano “Bianchi – Melacrino – Morelli” di , al mese di febbraio Controparte_1
2019 le seguenti mansioni: attività di portantinaggio, trasporto dei prelievi bioptici presso i laboratori, riordino e rifornimento della farmacia, detersione manuale degli strumenti di sala, sterilizzazione dell'attrezzatura, attività̀ di accettazione dei pazienti e di segreteria come l'archiviazione e catalogazione dei referti.
6) Per l'effetto ancora condannare il Controparte_1 in persona del legale rappresentante p.t. alla liquidazione in favore di ciascuno
[...] dei ricorrenti, a titolo di risarcimento danni, di un importo, per ogni anno di utilizzo improprio e di demansionamento, pari alla metà della retribuzione annua percepita, o comunque determinato equitativamente in una somma maggiore o minore e ciò a far data dai dieci anni precedenti la lettera di messa in mora del 23.07.2019 oltre interessi legali dalla data di maturazione del diritto e fino all'effettivo soddisfo;
7) Condannare il in Controparte_1 persona del direttore generale p.t. al pagamento delle competenze e spese professionali del presente giudizio, da liquidarsi in favore del sottoscritto procuratore anticipatario”.
Il tutto con condanna del Controparte_1
, in persona del Commissario straordinario e legale rappresentante p.t.,
[...] al pagamento delle competenze professionali dell'avvocato per entrambi i gradi di giudizio, con distrazione a favore dell'avvocato de Angelis che se ne dichiara anticipatario
GOM:
- Dichiarare e statuire inammissibili e, comunque, infondate le domande dei Sig.ri Pt_1
, , ,
[...] Parte_2 Parte_3 Parte_4 [...]
, , e e, per l'effetto, Pt_5 Parte_6 Parte_7 Parte_8 rigettarne il ricorso con integrale conferma della sentenza n. 245 del 03/02/2023;
- Nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda dei ricorrenti, ridurre gli importi richiesti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Giudice del lavoro di , gli odierni appellanti – tutti dipendenti del Controparte_1
, ciascuno dalle Controparte_2 date rispettivamente specificate in ricorso, premettevano di prestare o aver prestato la loro attività presso l' , con la Controparte_3 qualifica di collaboratore professionale sanitario - infermiere (cat. D, CCNL Comparto Sanità
Pubblica);
Ciò posto, lamentavano:
l'adibizione quotidiana ed abituale a mansioni che sono proprie della figura dell'operatore sociosanitario, figura professionale completamente diversa dalla propria, stante l'assenza continuativa di SS, fino al 2018, e successivamente l'assenza di personale SS durante i turni notturni dalle 19.30 alle 07.30 e nei giorni festivi e, in particolare: di avere dovuto espletare mansioni igienico - ambientali e di carattere alberghiero, consistenti nello specifico in attività di portantinaggio, trasporto dei prelievi bioptici presso i laboratori, riordino e rifornimento della farmacia, detersione manuale degli strumenti di sala e sterilizzazione dell'attrezzatura (così procedendo alla pulizia e disinfezione delle superfici utilizzate -ripiani e lettino endoscopico - tra un esame ed un altro, della pulizia e disinfezione dello strumento dopo l'esame endoscopico, tra un paziente e l'altro e a fina seduta, nella fase della detersione degli strumenti endoscopici della disconnessione e decontaminazione, pulizia, lavaggio, disinfezione manuale, trattamento con lavaendoscopi e stoccaggio);
che lo svolgimento promiscuo di tali attività ha comportato un depauperamento delle competenze e delle capacità dei ricorrenti e pregiudicato l'accrescimento del bagaglio di conoscenza, di competenza e di esperienza professionale infermieristica, in contrasto con il divieto di reformatio in pejus delle mansioni sancito dall'art. 52 del D.Lgs. n. 165/2001
e con l'evoluzione dell'attività infermieristica, dopo l'entrata in vigore del D.M. n. 739/94
e in seguito all'abolizione del mansionario, con legge n. 42 del 26 febbraio 1999 e, pertanto, uno stato di permanente demansionamento, con evidente e sostanziale scollamento tra l'inquadramento formale e le mansioni ad esso ricollegate e quelle effettivamente svolte con conseguente danno professionale alla dignità professionale, considerando la significatività della dequalificazione subita, unitamente al danno morale subito derivato dalle sofferenze interiori e dal patimento psichico che le lavoratrici avevano dovuto sopportare negli anni, avendo dovuto svolgere “in pubblico” mansioni che non appartengono alla propria categoria professionale.
Chiedevano, pertanto, la cessazione di detto utilizzo improprio, nonché il risarcimento del danno subito pari alla metà della retribuzione annua percepita o comunque determinato in via equitativa, per il numero dei mesi dell'arco temporale in cui tale condotta di demansionamento si era consumata, il tutto nel limite del termine prescrizionale decennale.
Resisteva l'ente ospedaliero, senza contestare l'assenza del personale SS fino al 2018, ma deducendo che: ciò era dipeso dal blocco delle assunzioni disposto con legge della Regione Calabria protratto per oltre un decennio sino all'emanazione del Decreto del Commissario ad acta della Regione Calabria n. 2 del 26 marzo 2015 cui seguiva l'assunzione di n. 20 operatori socio sanitari a tempo indeterminato con determina n. 341 dell'08.03.2018;
fino al 2018 vi erano due volontari per le attività di trasporto e portantinaggio, anche per i turni notturni mentre dal 2018 il numero di SS era stato sufficiente a garantire l'assistenza ai pazienti del reparto;
le attività svolte dai ricorrenti non potevano essere considerate estranee ai compiti dell'infermiere che avrebbe un ruolo di cura della persona e di supplenza di altre figure professionali da svolgere nell'interesse primario degli assistiti e dell'organizzazione del servizio.
La sentenza di primo grado.
Il giudice di primo grado, richiamando pronunce della giurisprudenza di legittimità, ha ritenuto che dagli atti e dai documenti di causa non emerge un rapporto invertito di prevalenza tra mansioni proprie degli infermieri e quelle degli SS;
i ricorrenti deducono, durante i loro turni, solo in parte un'attività inquadrabile nella declaratoria di SS e non mettono in discussione l'esercizio della loro professione infermieristica.
Il giudice di primo grado ha concluso che — fatta eccezione per l'attività di accettazione pazienti, oggetto di rinuncia — le mansioni svolte dagli SS non si sostituiscono a quelle degli infermieri, ma si integrano con esse in un rapporto di stretta collaborazione.
Tale sinergia renderebbe impossibile una netta distinzione tra le due figure professionali e giustificherebbe che anche gli infermieri svolgano, in parte e in via non prevalente, compiti propri degli SS.
Il giudice ha poi rilevato che, nel caso concreto, sussistevano esigenze organizzative e di sicurezza tali da legittimare l'amministrazione a gestire internamente le attività, senza che vi fosse un obbligo di indire procedure di reclutamento per coprire i posti vacanti degli SS.
Ha poi ritenuto che il blocco delle assunzioni previsto dalla normativa regionale – in particolare dall'art. 7 della L.R. 69/2002 e dalle successive limitazioni introdotte dalla L.R. 8/2003 e dalla L.R.
30/2003 – non potesse essere considerato una circostanza neutra o, tantomeno, un inadempimento imputabile all'amministrazione datrice di lavoro. Tali disposizioni, infatti, avevano imposto rigidi vincoli assunzionali, consentendo nuove assunzioni solo previa approvazione di specifici piani da parte della Giunta Regionale, e sono venute meno solo con l'adozione del decreto del Commissario ad acta n. 2 del 2015.
In questo contesto, il giudice ha sottolineato come la situazione di disavanzo economico in cui versava il Servizio Sanitario Regionale – ben nota ai ricorrenti – e la necessità di garantire un diritto fondamentale come quello alla salute, tutelato dall'art. 32 della Costituzione, giustificassero le scelte organizzative dell'amministrazione. Tali circostanze, infatti, rafforzano quel dovere di leale collaborazione del lavoratore pubblico che la giurisprudenza di legittimità riconduce alla tutela dell'interesse pubblico connesso all'esercizio dell'attività lavorativa.
Infine riteneva il Tribunale che le attività sanitarie che i ricorrenti lamentavano di aver svolto non potevano essere considerate del tutto estranee alle mansioni tipiche del personale infermieristico, né avevano assunto un rilievo prevalente, né sul piano quantitativo né su quello qualitativo, rispetto alle funzioni proprie del loro profilo professionale, così da escludere ogni pregiudizio da demansionamento. Da utlimo, proprio in ragione del rischio che l'interruzione delle attività richieste dai ricorrenti potesse compromettere la tutela del diritto alla salute dei pazienti, il giudice ha ritenuto non accoglibile la domanda tesa ad ottenere l'interruzione delle attività disimpegnate.
Le spese sono state interamente compensate.
L'appello
Avverso la sentenza propongono appello i ricorrenti indicati in epigrafe.
Con il primo motivo, dopo aver illustrato le caratteristiche delle due figure dell'infermiere e dell'operatore socio – sanitario, come delineate dalle norme di legge e di contratto collettivo, deducono che non si è trattato di uno svolgimento di mansioni accessorie alla professione infermieristica, ma di compiti che appartengono a una categoria professionale completamente diversa da quella dei ricorrenti, infermieri professionali, inquadrati in categoria D, in possesso dei titoli attualmente richiesti per lo svolgimento della professione infermieristica, quali diploma e laurea in scienze infermieristiche, e che gli stessi, oltre allo svolgimento di attività proprie della professione, hanno prestato in modo abituale, continuativo e quotidiano compiti e funzioni appartenenti alla diversa figura dell'operatore socio sanitario, considerata l'assenza, confermata dallo stesso resistente, di tali figure professionali fino al 2018, al fine di non interrompere le attività assistenziali in corso e di garantire la corretta e complessiva gestione del servizio, il tutto però a discapito dell'assistenza prettamente infermieristica.
Specificano che non risulta se i due volontari presenti a partire dal 2018, tra l'altro adibiti alle sole attività di trasporto e portantinaggio, siano stati destinati solo al reparto di gastroenterologia e comunque essi non avrebbero mai potuto garantire cure igieniche e domestico -alberghiere di un intero reparto.
In ogni caso, i turni mattutini, pomeridiani e notturni fino al 2018 sono sempre rimasti sprovvisti di personale SS, le cui attività sono state integralmente demandate al personale infermieristico di turno in quel momento.
Nell'appello si puntualizza che parte resistente, non solo non ha mai negato l'assenza di personale Part nel reparto, ma ha giustificato il demansionamento degli appellanti attribuendo questa carenza al blocco delle assunzioni, che però mai potrebbe legittimare un comportamento demansionante sistematico e quotidiano.
Infatti, la figura dell'SS è stata individuata in sede di Conferenza permanente, con accordo del 22 febbraio 2001, mentre il blocco delle assunzioni è stato disposto, di fatto, nel 2004, sicché l'odierno appellato ben avrebbe dovuto assumere dipendenti, appartenenti alla qualifica professionale dell'SS, negli anni precedenti al blocco del turn over o esternalizzare il servizio.
Pertanto, il Giudice avrebbe dovuto ritenere l'adibizione a tali mansioni del tutto contraria all'art
52 d.lgs. 165/2001, quindi illegittima e di conseguenza accertare e dichiarare il demansionamento dei ricorrenti con conseguente accoglimento del ricorso. Con il secondo motivo, deducono che la prova testi, ove correttamente ammessa, avrebbe confermato e/o dimostrato la reiterazione e l'abitualità dell'adibizione a compiti appartenenti ad una categoria professionale totalmente diversa da quella di appartenenza degli odierni appellanti e il disagio connesso allo svolgimento, in presenza di pazienti e parenti dei degenti, di compiti propri di un'altra categoria professionale.
La memoria di costituzione dell'appellato.
Si è costituto il eccependo l'inammissibilità dell'appello Controparte_4
e chiedendone comunque il rigetto.
L'appellato rileva, anzitutto, che esso, in quanto rientrante nel novero delle pubbliche amministrazioni, è tenuto al rispetto del principio fondamentale per cui gli uffici pubblici sono organizzati per legge (artt.97 e 98 Cost.) e ad attenersi alle norme sull'accesso ai medesimi Uffici
e, nel contempo, si è dovuto scrupolosamente attenere alle ben note prescrizioni e limiti che nello specifico Comparto Sanità hanno riguardato le Regioni, come la sottoposte dal Governo CP_1 nazionale al piano di rientro del debito sanitario, con la nomina di un Commissario ad Acta per la
Sanità, il quale ha inciso fortemente sulla determinazione degli organici e dei piani di fabbisogno, sui limiti assoluti e parziali alle procedure assunzionali, sul blocco del turn over, che in è CP_1 stato totale per il primo periodo di Commissariamento.
Ciononostante – prosegue l'appellato – l'organizzazione dei servizi sanitari deve necessariamente conformarsi verso l'utenza secondo il principio di universalità di accesso alle cure del servizio sanitario pubblico per tutti coloro che si trovano sul territorio italiano (art. 32 Cost), e nel rispetto dei LEA (Livelli Essenziali di Assistenza) indicati dal Piano Sanitario Nazionale.
Ne consegue che, pur nella limitatezza dei propri organici, gli enti del Servizio Sanitario Nazionale
e gli ospedalieri della rete dell'emergenza urgenza non possono predeterminare, limitandoli, gli accessi ospedalieri a causa della carenza di risorse umane impiegate.
Dopo aver richiamato ampi stralci della pronuncia di primo grado alla quale aderisce, l'appellato Contr ripropone le difese avanzate in primo grado, deducendo che il aveva dovuto subire le determinazioni della Regione Calabria impeditive del reclutamento del personale e che pertanto si trovava privo delle figure di riferimento, e aggiungendo che a partire del 2018 sono stati immessi degli operatori socio – sanitari.
Ha, infine, insistito per il rigetto dei mezzi istruttori e della richiesta di risarcimento del danno.
Il decreto ex art. 127 ter c.p.c. è stato ritualmente comunicato e nel termine assegnato sono state depositate note scritte di trattazione;
la camera di consiglio è stata tenuta il 17.12.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. si richiama la motivazione della sentenza resa da questa Corte disp. n. 212/2024 nella causa n. 421/2022 depositata il 14.5.2024 (conforme la sentenza n. 214/2024 pubblicata il 17.5.2024 nel proc. RG n. 533/2021).
<<l'appello è parzialmente fondato, nei termini che saranno precisati nel prosieguo. Con la sentenza impugnata la domanda dei lavoratori è stata rigettata, essenzialmente, sulla base di due motivi:
1) i ricorrenti lamenterebbero solo un parziale demansionamento durante i turni di lavoro, senza però fornire elementi sufficienti per stabilire in quale proporzione effettivamente fossero esercitate, rispettivamente, le attività di SS per ogni turno e quelle corrispondenti al livello di infermiere, stante anche la genericità della prova testimoniale.
In assenza di una prova specifica sulla netta prevalenza delle attività di SS , “…le attività possono allora integrare l'ipotesi di un lavoro accessorio, marginale e sostenute pure da esigenze aziendale di carenza di reclutamento , per disposizioni regionali, a copertura di vuoti di organico nei profili di SS , ipotesi che la giurisprudenza richiamata porta a escludere l'illegittimità del demansionamento . “
2) in ogni caso, non sarebbe stata data prova del danno subito a causa del demansionamento, anche su questo punto la prova testimoniale di genericità. Tes_1
Nessuno dei due assunti è condivisibile.
Quanto al primo, occorre, anzitutto, premettere che, a sostegno di tale tesi, la sentenza richiama una pronuncia della Corte di cassazione, nella quale si è ritenuta legittima l'adibizione di un lavoratore a mansioni inferiori, così argomentando: 17.Il fatto che le mansioni assegnate siano proprie di un profilo professionale di categoria meno elevata non costituisce, invece, un limite, in quanto detta eventualità è intrinseca nel carattere inferiore delle mansioni accessorie. 18.Sono rimesse, poi, alla pubblica amministrazione, nell'esercizio di discrezionalità amministrativa, le scelte relative alla consistenza della pianta organica e dunque le valutazioni sulla opportunità di prevedere o meno) in organico una o più figure del profilo inferiore. Ed anche nel caso di mancata copertura degli organici (ad esempio, per esigenze di finanza pubblica) verrebbe in rilievo il dovere di leale collaborazione del lavoratore, in attuazione non solo del principio di correttezza e buona fede di cui all'articolo 1375 cod.civ. ma anche dell'obbligo dei pubblici impiegati di tutelare l'intesse pubblico sotteso all'esercizio delle loro attività. 19.1 doveri posti a carico del dipendente pubblico dalla legge, dal codice di comportamento, dalla contrattazione collettiva tengono conto della particolare natura del rapporto di lavoro pubblico, ancorchè contrattualizzato, che pone l'impiegato al «servizio della Nazione» (articolo 98, comma 1 Cost.) e, quindi, lo impegna ad ispirare la propria condotta al rispetto dei doveri costituzionali di diligenza, lealtà, imparzialità e servizio esclusivo alla cura dell'interesse pubblico, efficacemente riassunti nell'attuale versione del
D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 54> (Cass. 19419/20).
Tali principi non sono tuttavia estensibili al caso in esame, poiché enunciati dalla Corte in una vicenda in cui, come si legge nella stessa motivazione di quella pronuncia, non era in discussione
“…il carattere marginale delle mansioni inferiori rispetto a quelle corrispondenti alla categoria di assegnazione…” (in effetti si trattava di un autista di autoambulanza che si doleva di essere stato adibito a mansioni inferiori di «ausiliario specializzato», per avere prestato collaborazione nelle attività di soccorso del servizio 118 una volta la settimana), e proprio partendo da questo presupposto la Corte giungeva alla conclusione circa la legittimità di tale adibizione, chiarendo, peraltro, che La tutela del lavoratore è assicurata: dall'esercizio, in modo prevalente ed assorbente, delle mansioni proprie della categoria di appartenenza;
dalla assenza di una estraneità di carattere assoluto delle mansioni accessorie rispetto alla sua professionalità.
Il caso in esame è del tutto diverso da quello sottoposto al vaglio del giudice di legittimità in quell'occasione, poiché i ricorrenti avevano specificamente allegato di essere stati adibiti, per molti anni, a mansioni del tutto estranee a quelle di infermiere professionale, e ciò con cadenza quotidiana e per una parte che non poteva che essere apprezzabile dei loro turni di lavoro >>.
Ora, va dato atto che nel presente giudizio , nel ricorso di primo grado si allegava che:
“Tutti i ricorrenti quotidianamente ed abitualmente, oltre a svolgere le proprie attività professionali, finalizzate alla corretta complessiva gestione del servizio di assistenza, sono chiamati a svolgere ordinariamente e stabilmente mansioni ausiliarie e di supporto proprie, invece, della figura dell'operatore socio sanitario.
La dotazione organica dell'UOC di gastroenterologia del P.O. “Riuniti” di è Controparte_1 composta da 8 infermieri più un coordinatore (7 operano sul turno di mattina, uno su quello di pomeriggio e uno in reperibilità); si osservi ancora che fino al 31.12.2018 non vi era presso il citato reparto, nessuna unità lavorativa appartenente al profilo dell'operatore socio-sanitario. Dal
01.01.2019, invece, è stata assegnata a tale U.O.C. una sola unità operativa appartenente al profilo dell'SS, presente solo nel turno di mattina.
Presso l'unità operativa di gastroenterologia i turni degli infermieri sono tre con un orario così articolato: turno di mattina dalle ore 08:00 alle 14:00; turno di pomeriggio dalle ore 14:00 alle ore 20:00; reperibilità dalle ore 20:00 alle ore 08:00…. Presso l'
[...]
, meglio noto come “ , i Controparte_5 Controparte_3 ricorrenti non possono e non hanno potuto esercitare a tempo pieno ed in maniera esclusiva le attività proprie della categoria di appartenenza, dovendo sopperire direttamente e personalmente alla mancanza di personale ausiliario e di supporto. In particolare, gli infermieri si occupano di attività di portantinaggio, del trasporto dei prelievi bioptici presso i laboratori, del riordino e del rifornimento della farmacia, della detersione manuale degli strumenti di sala e della sterilizzazione dell'attrezzatura (così procedendo alla pulizia e disinfezione delle superfici utilizzate -ripiani e lettino endoscopico- tra un esame ed un altro, della pulizia e disinfezione dello strumento dopo l'esame endoscopico, tra un paziente e l'altro e a fina seduta, nella fase della detersione degli strumenti endoscopici della disconnessione e decontaminazione, pulizia, lavaggio, disinfezione manuale, trattamento con lavaendoscopi e stoccaggio), nonché delle attività̀ di accettazione dei pazienti e di segreteria, come l'archiviazione e catalogazione dei referti.
La situazione descritta si è protratta fino a tutto l'anno 2018, mentre, successivamente, a far data dal 2019, con l'assegnazione di una unità di SS al reparto di gastroenterologia, si è registrata una marginale riduzione delle attività ausiliari e di supporto, svolte dagli infermieri nel turno anti meridiano (attendendo comunque i ricorrenti alle mansioni prima descritte, mentre per il turno pomeridiano e quello notturno, non registrandosi, neppure oggi, la presenza in turno di quella figura dell'SS, la situazione è rimasta del tutto immutata).
Si aggiunga altresì che l'unità operativa in oggetto non ha in dotazione neppure gli ausiliari e l'azienda è convenzionata con una ditta di pulizie che nei pomeriggi provvede al lavaggio dei pavimenti ed eventualmente alla pulizia delle pareti. Quest'ultimi, quindi svolgono funzioni prettamente igienico -ambientali, a ciò dedicando una buona quantità di tempo del proprio orario e turno di servizio”.
Il G.O.M. non ha mai contestato tale adibizione, al contrario ammettendo che ciò era dipeso dall'assenza di operatori socio sanitari, e aggiungendo che questi ultimi erano stati assunti solo a far data dal 2018.
Risulta pertanto incontestato che fino al 2018 e dal 2018 in poi nei turni notturni dalle ore 19.30 alle ore 7.30 del giorno successivo che, cosi come le domeniche ed i festivi, il reparto di gastroenterologia non fosse dotata di operatori socio - sanitari, circostanza ammessa dallo stesso appellato, il quale allega che vi erano soltanto due volontari per le attività di trasporto e portantinaggio, anche per i turni notturni, senza tuttavia specificare se costoro coprissero il servizio nel reparto o nell'intero ospedale (in ogni caso, le mansioni espletate da costoro non avrebbero potuto coprire l'ampia gamma di compiti del cui svolgimento i lavoratori si dolgono in questa sede).
Tanto rende superflua la prova orale, insistita con il secondo motivo e nelle conclusioni del gravame.
La stessa ha ammesso nella propria memopria in primo grado che “proprio in virtù della CP_6 carenza di personale, dal 2019 ha istituito un servizio di n. 10 unità di SS presso la Direzione
Sanitaria al fine di garantire la presenza della predetta figura per le necessita di tutte le UU.OO.
(All.10) “ Contr Il neppure contesta quanto affermato dai ricorrenti, ovvero che al reparto di gastroenterologia dal 01.01.2019 fu assegnata una sola unità appartenente al profilo SS presente solo nel turno mattutino, sicchè per i ricorrenti , e è proseguito fino Pt_3 Pt_10 Pt_6 Pt_7 Pt_1 all'azione giudiziaria e oltre il medesimo quotidiano svolgimento di attività rientranti nella declaratoria degli SS.
Ciò posto, possono richiamarsi le ulteriori considerazioni svolte nella citata sentenza di questa
Corte n. 212/2024 : .
<< Del resto, la necessità dello svolgimento delle incombenze che sono inerenti ai profili inferiori
(come il rifacimento dei letti, la pulizia dei letti dei pazienti dimessi, il trasporto dei degenti all'interno o all'esterno della struttura ospedaliera, l'alimentazione e la cura dell'igiene personale dei pazienti non autosufficienti, la movimentazione dei pazienti anche con problemi di deambulazione, il lavaggio e la preparazione dei materiali da sterilizzare, la raccolta e stoccaggio di materiali biologico sanitari, dei rifiuti…) necessariamente assumeva una rilevanza quantitativa apprezzabile per l'assenza totale, fino al maggio 2018, di personale di categoria B o Bs che si occupasse di tali incombenze, sicché costituisce una immediata e del tutto ragionevole inferenza logica che il personale infermieristico dovesse, per una consistente parte del tempo dedicato alla prestazione lavorativa, adempiere a tali compiti al fine di garantire il funzionamento del reparto e della stessa struttura ospedaliera sostituendo il personale di categoria inferiore del tutto assente, giacché si trattava, con tutta evidenza, di compiti essenziali per garantire il minimo livello di funzionalità dell'attività di reparto, che pertanto andavano necessariamente svolti quotidianamente.
Né può dubitarsi del fatto – peraltro non contestato dal G.O.M. – che le mansioni delle due figure in questione siano del tutto eterogenee.
Infatti, in base al DM n.739/1993 l'infermiere << è l'operatore sanitario che, in possesso del diploma universitario abilitante e dell'iscrizione all'albo professionale è responsabile dell'assistenza generale infermieristica.
2. L'assistenza infermieristica preventiva, curativa, palliativa e riabilitativa è di natura tecnica, relazionale, educativa. Le principali funzioni sono la prevenzione delle malattie, l'assistenza dei malati e dei disabili di tutte le età e l'educazione sanitaria.
3. L'infermiere:
a) partecipa all'identificazione dei bisogni di salute della persona e della collettività;
b) identifica i bisogni di assistenza infermieristica della persona e della collettività e formula i relativi obiettivi;
c) pianifica, gestisce e valuta l'intervento assistenziale infermieristico;
d) garantisce la corretta applicazione delle prescrizioni diagnostico-terapeutiche;
e) agisce sia individualmente sia in collaborazione con gli altri operatori sanitari e sociali;
f) per l'espletamento delle funzioni si avvale, ove necessario, dell'opera del personale di supporto;
g) svolge la sua attività professionale in strutture sanitarie pubbliche o private, nel territorio e nell'assistenza domiciliare, in regime di dipendenza o libero-professionale.
4. L'infermiere contribuisce alla formazione del personale di supporto e concorre direttamente all'aggiornamento relativo al proprio profilo professionale e alla ricerca.>>
Inoltre, la categoria D nella declaratoria di comparto comprende <<… i lavoratori che, ricoprono posizioni di lavoro che richiedono, oltre a conoscenze teoriche specialistiche e/o gestionali in relazione ai titoli di studio e professionali conseguiti, autonomia e responsabilità proprie, capacità organizzative, di coordinamento e gestionali caratterizzate da discrezionalità operativa nell'ambito di strutture operative semplici previste dal modello organizzativo aziendale>>.
Come si vede, si tratta di contenuti che presuppongono conoscenze tecniche e specialistiche, del tutto eterogenei rispetto a quelli, assolutamente scevri da tali conoscenze teoriche e concernenti attività puramente esecutive, consistenti nella somministrazione del vitto e nell'accompagnare i degenti o provvedere all'igiene dei malati o al rifacimento dei letti o alla sanificazione delle attrezzature;
attività consone alla professionalità degli operatori di categoria
B (Profilo di Operatore tecnico addetto all'assistenza che alla stregua del contratto di comparto
<<svolge le attività alberghiere relative alla degenza comprese l'assistenza ai degenti per la loro igiene personale, il trasporto del materiale, la pulizia e la manutenzione di utensili e apparecchiature>> ovvero ai lavoratori di categoria A, con il profilo di ausiliario specializzato operante nei servizi socio-assistenziali che, alla stregua del contratto, concerne il personale che <<provvede all'accompagnamento o allo spostamento dei degenti, in relazione alle tipologie assistenziali e secondo i protocolli organizzativi delle unità operative interessate>>).
Dunque, i lavoratori si trovarono a dover svolgere tutta una serie di compiti certamente estranei alla propria qualifica, ben più ampi di quelli, indicati a titolo di esempio dalla difesa dell'appellato come meramente accessori e strettamente legati all'attività infermieristica (gettare la siringa utilizzata nell'apposito contenitore dei rifiuti o disinfettare il dopo aver somministrato un Pt_11 farmaco per via intramuscolare) ...
In queste condizioni, non può condividersi l'argomentare con cui la sentenza di primo grado segnala la mancata specificazione del rapporto di proporzione tra l'attività infermieristica e quella corrispondente alle qualifiche inferiori, una volta che sia stato allegato – e, si ripete, non contestato dall'azienda - che i compiti estranei alla qualifica posseduta siano stati assolti quotidianamente e, certamente, per una parte apprezzabile della prestazione complessiva, per la pacifica necessità di coprire posizioni assenti in organico.
A tale proposito, è utile richiamare quanto statuito dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui «l'utilizzo di fatto costante secondo un turno programmato di un lavoratore o di una lavoratrice in mansioni inferiori, neanche complementari a quelle del profilo rivestito, sia pure in maniera non particolarmente ricorrente in termini di ore adibite alla mansione inferiore, ma finalizzato di fatto alla copertura di posizioni lavorative non presenti nell'organico aziendale, non può ritenersi rispettoso del principio di tutela della professionalità di cui all'art. 2103 c.c.. mancando proprio quelle motivate esigenze aziendali, anche connotate da temporaneità o da altrettante obiettive ragioni contingenti, che legittimano l'utilizzo del dipendente in mansioni non corrispondenti al livello o alla qualifica rivestita» (Cassazione civile sez. lav., 29/03/2019 n. 8910).
Con altre, ancor più recenti pronunce, tale indirizzo è stato confermato anche con specifico riferimento alla ipotesi di adibizione di infermieri professionali alle mansioni proprie delle categorie inferiori A) e B), allorquando essa sia risultata “…costante e imprescindibile..”, a causa dell'assenza delle corrispondenti figure professionali in organico (Cass. n. 21942/2022 e Cass. n.
3700/2023).
Nessun dubbio, dunque, che in presenza di un'allegazione specifica circa lo svolgimento quotidiano di attività rientranti nelle qualifiche inferiori, non contestata dal G.O.M., sussistevano i presupposti per l'accertamento dell'illegittimo demansionamento dei lavoratori, essendo da escludere che i compiti propri di tali qualifiche fossero solo marginali, eseguiti per far fronte ad esigenze del tutto temporanee, e in ultima analisi espressione di un legittimo jus variandi esercitabile, in base al canone di buona fede, nei limiti dell'apprezzabile sacrificio ex artt. 1175 e
1375 cc., essendosi invece concretizzate come sistematiche e tali da divenire parte integrante della loro prestazione giornaliera, superando il limite della “normale tollerabilità” e quindi non esigibili.
Resta da precisare che nessun rilievo può attribuirsi all'assunto secondo cui la mancata assunzione degli operatori sanitari sarebbe dipesa dal blocco delle assunzioni e dai limiti di spesa importi dalla Regione, trattandosi di circostanza estranea alla dinamica del rapporto di lavoro tra i dipendenti e il G.O.M, tra l'altro dedotta genericamente, senza la prospettazione di iniziative, in un così lungo lasso di tempo, volte a far fronte alla carenza di organico (ad esempio, la eventuale esternalizzazione del servizio, come obietta la difesa degli appellanti), e, in ogni caso, insuscettibile di autorizzare deroghe alla tutela della professionalità e dignità del lavoratore, ove l'utilizzo in mansioni del livello inferiore sia privo dei caratteri di temporaneità e marginalità rispetto a quelle di appartenenza, come ribadito nella citata Cass. n. 8910/2019, nella parte in cui stigmatizza il costante demansionamento dei lavoratori, diretto a porre rimedio alla scopertura di profili inferiori.
Passando all'esame della prova del danno da demansionamento ... il ricorso di primo grado non era generico, essendo, al contrario, ben descritte le modalità di lavoro;
la durata nel tempo di tale adibizione (protrattasi per oltre decennio, considerando che per i primi dieci anni è fatto pacifico che mancassero del tutto le figure professionali inferiori); la rilevanza qualitativa del demansionamento (giacché le mansioni inferiori si discostavano da quelle di appartenenza in termini di grado di autonomia e competenza in maniera apprezzabile); la pubblicità di tale demansionamento, tale che le mansioni inferiori richieste ed eseguite dinnanzi ai degenti determinavano naturalmente la confusione dei ruoli e l' aspettativa in capo ai pazienti e ai visitatori che gli infermieri attendessero a detti compiti e l'erronea convinzione che essi rientrassero nelle loro incombenze.
Tali fattori costituiscono plurimi elementi gravi, univoci e concordanti atti a sostenere la prova della lesione della dignità dei lavoratori, conformemente a quanto chiarito dalle pronunce di legittimità già richiamate, secondo cui “… il verificarsi del danno non patrimoniale alla immagine professionale ed alla dignità dei lavoratori…” ben può essere dimostrato “… attraverso la prova per presunzioni, fondata su elementi del tutto concludenti rispetti al fatto da accertare, quali le circostanze concrete della dequalificazione, foriera di uno stato di mortificazione del lavoratore…” (Cass. n. 21942/2022 e Cass. n. 3700/2023).
Circa la misura del danno, occorre osservare che, secondo la giurisprudenza più volte richiamata, è pienamente ammissibile l'utilizzo del criterio equitativo, dovendo il giudice indicare,
“…anche solo sommariamente e nell'ambito dell'ampio potere discrezionale che gli è proprio, i criteri seguiti, per determinare l'entità del danno e gli elementi su cui ha basato la sua decisione in ordine al quantum, senza però che egli sia tenuto a fornire una dimostrazione minuziosa e particolareggiata di un univoco e necessario rapporto di consequenzialità di ciascuno degli elementi esaminati e l'ammontare del danno liquidato, essendo sufficiente che il suo accertamento sia scaturito da un esame della situazione processuale globalmente considerata…”.
Conformemente a questo insegnamento, il danno, proprio in considerazione delle circostanze prima illustrate, può determinarsi attraverso il ricorso a criteri equitativi, trattandosi di danno il cui preciso ammontare non è suscettibile di prova.
È idoneo, a tal fine, il criterio basato sulla misura percentuale della retribuzione, che si stima congruo fissare nel 15% della retribuzione mensile percepita nel periodo in considerazione, e non in quella del 50%, richiesta dai lavoratori, in considerazione delle obiettive difficoltà organizzative in cui maturarono le condizioni per il demansionamento >>.
Tale periodo va delimitato – così come richiesto nello stesso ricorso introduttivo di primo grado – come segue:
a partire dai dieci anni precedenti la lettera di messa in mora del 23.07.2019 (dunque dal 23.7.2009)
e fino al deposito del ricorso (08.04.2020) per i ricorrenti e;
Pt_3 Pt_4 Pt_6 Pt_7
per va computato il periodo dal 19.02.2019 (si vedano le conclusioni a pag. 7 del Parte_1 gravame e la produzione di buste paga per gli anni 2019 e 2020) fino al deposito del ricorso
(08.04.2020); per i ricorrenti e a partire dai dieci anni precedenti la lettera di messa in mora del Parte_2 Pt_8
23.07.2019 fino, rispettivamente, al 31.01.2019 e al febbraio 2018 (come specificato dagli stessi ricorrenti); Pt_ per la il danno va risarcito dal mese di marzo 2018 e fino al mese di febbraio 2019 (come dalla stessa specificato )
Sulle somme così computate spettano rivalutazione monetaria e interessi legali sulla somma annualmente rivalutata, dalla maturazione al soddisfo.
Va infine dato atto che gli appellanti riportano nelle conclusioni la domanda volta a ottenere la cessazione dell'utilizzo in mansioni proprie del personale SS, senza proporre però censura alcuna al motivo specifico con cui il primo giudice ha rigettato tale domanda.
In considerazione dell'accoglimento preponderante dell'appello (discostatosi dalla domanda solo per la misura del risarcimento) e tenuto conto che per cinque dei ricorrenti il risarcimento è dovuto anche per il periodo successivo al 2018, le spese di entrambi i gradi vanno compensate nella misura del 30 %, e liquidate per l'intero come da dispositivo, in relazione allo scaglione applicabile per le cause di valore indeterminabile alto, restando a carico dell'appellato il residuo 70 %.
Il deposito della motivazione avviene entro il termine di 60 giorni dalla lettura del dispositivo, conformemente a quanto previsto dall'art. 438 c.p.c, come modificato dall'art. 3, comma 31, lett. d), del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 Contr La quota posta a carico del , incrementata dagli accessori secondo legge, deve distrarsi in favore del procuratore antistatario avv. Domenico De Angelis.
PQM
La Corte di Appello di Reggio Calabria -Sezione Lavoro-, definitivamente decidendo nel giudizio di appello proposto da , Parte_1 Parte_2 Parte_3
, , ,
[...] Parte_4 Parte_5 Parte_6 Parte_7 contro , avverso la sentenza n. 245/2023 emessa in data Parte_8 CP_4
03.02.2023 dal Tribunale Gl di Reggio Calabria, disattesa ogni altra istanza, eduzione, così provvede:
1)In riforma dell'impugnata sentenza condanna il G.O.M. al risarcimento del danno in favore di ciascuno degli appellanti, che quantifica nella misura del 15 % della retribuzione mensile percepita da ciascuno di costoro nei seguenti periodi: dal 23.07.2009 fino al deposito del ricorso (08.04.2020) per i ricorrenti Pt_3 Pt_4
e ; Pt_6 Pt_7
per dal 19.02.2019 fino al deposito del ricorso (08.04.2020); Parte_1
per dal 23.07.2009 al 31.01.2019; Parte_2
per dal 23.7.2009 al febbraio 2018; Pt_8
per Iriti da marzo 2018 a febbraio 2019-
Sulle somme così computate spettano rivalutazione monetaria e interessi legali sulla somma annualmente rivalutata, dalla maturazione al soddisfo.
2) Liquida le spese di lite del primo grado in € 6.697,5 oltre IVA, CPA e rimborso spese generali come per legge e quelle dell'appello in € 6.298,5 oltre IVA, CPA e rimborso spese generali come Contr per legge , ponendone a carico del il 70 % da distrarsi in favore del procuratore antistatario avv. Domenico De Angelis, compensando la quota residua.
Reggio Calabria, 17.12.2025
IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE
(dott. Eugenio Scopelliti ) (dott.Marialuisa Crucitti)
CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA
Sezione lavoro
In nome del Popolo italiano
La Corte di Appello di Reggio Calabria - Sezione Lavoro - riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati:
1 Dott. Marialuisa Crucitti Presidente
Dott. Eugenio Scopelliti Consigliere rel.
3 Dott. Maria Carla Arena Consigliere ha emesso la seguente
SENTENZA
In grado di appello, nel procedimento iscritto al n° 355/2023 R.G.L. proposto avverso la sentenza vertente
TRA
( , ( ), Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2
( ), Parte_3 C.F._3 Parte_4
( ), ( ), C.F._4 Parte_5 C.F._5 Parte_6
( , ( ,
[...] C.F._6 Parte_7 C.F._7 [...]
( , rappresentati e difesi dall'avv. Domenico de Angelis Parte_8 C.F._8 del Foro di Campobasso, C.F. , Via Monforte n.7 – Tel./Fax CodiceFiscale_9
0874/411390 86100 Campobasso PEC: Email_1
-Appellanti-
E
Controparte_1
(PI in persona del Commissario straordinario e legale
[...] P.IVA_1 rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Ferdinando Salmeri (C.F.
, PEC: , giusta C.F._10 Email_2 memoria di costituzione in sostituzione del precedente difensore depositata il 30.09.2025
-Appellato- CONCLUSIONI
Appellanti:
“1) Accertare e dichiarare che i ricorrenti , , Parte_3 Parte_4
e hanno svolto da oltre 10 anni, fino a tutto Parte_6 Parte_7
l'anno solare 2019 e continuano a svolgere, a tutt'oggi quotidianamente e sistematicamente, fin dalla data di assunzione di ciascuna di loro presso l'UOC di gastrentereologia del PO “Riuniti” del Grande Ospedale Metropolitano “Bianchi –
Melacrino – Morelli” di , le seguenti mansioni: attività di portantinaggio, Controparte_1 trasporto dei prelievi bioptici presso i laboratori, riordino e rifornimento della farmacia, detersione manuale degli strumenti di sala, sterilizzazione dell'attrezzatura, attività̀ di accettazione dei pazienti e di segreteria come l'archiviazione e catalogazione dei referti.
2) Accertare e dichiarare che la ricorrente dal 19.02.2019 ad oggi ha svolto e Parte_1 continua svolgere, quotidianamente e sistematicamente, fin dalla data di assunzione presso l'UOC di gastrenterologia del PO “Riuniti” del Grande Ospedale Metropolitano “Bianchi
– Melacrino – Morelli” di , le seguenti mansioni: attività di Controparte_1 portantinaggio, trasporto dei prelievi bioptici presso i laboratori, riordino e rifornimento della farmacia, detersione manuale degli strumenti di sala, sterilizzazione dell'attrezzatura, attività̀ di accettazione dei pazienti e di segreteria come l'archiviazione e catalogazione dei referti.
3) Per l'effetto disporre la cessazione di detto utilizzo improprio dei ricorrenti;
4) Accertare e dichiarare che il dott. , e la dott.ssa hanno Parte_2 Parte_8 svolto da oltre 10 anni, dal 2008 fino a rispettivamente il 31.01.2019 e il febbraio 2018, quotidianamente e sistematicamente, fin dalla data di assunzione di ciascuno di loro presso l'UOC di gastroenterologia del PO “Riuniti” del Grande Ospedale Metropolitano
“Bianchi – Melacrino – Morelli” di , le seguenti mansioni: attività di Controparte_1 portantinaggio, trasporto dei prelievi bioptici presso i laboratori, riordino e rifornimento della farmacia, detersione manuale degli strumenti di sala, sterilizzazione dell'attrezzatura, attività̀ di accettazione dei pazienti e di segreteria come l'archiviazione e catalogazione dei referti.
5) Accertare e dichiarare che la dott.ssa ha svolto dal marzo 2018, data di Parte_5 assunzione presso l'UOC di gastrenterologia del PO “Riuniti” del Grande Ospedale
Metropolitano “Bianchi – Melacrino – Morelli” di , al mese di febbraio Controparte_1
2019 le seguenti mansioni: attività di portantinaggio, trasporto dei prelievi bioptici presso i laboratori, riordino e rifornimento della farmacia, detersione manuale degli strumenti di sala, sterilizzazione dell'attrezzatura, attività̀ di accettazione dei pazienti e di segreteria come l'archiviazione e catalogazione dei referti.
6) Per l'effetto ancora condannare il Controparte_1 in persona del legale rappresentante p.t. alla liquidazione in favore di ciascuno
[...] dei ricorrenti, a titolo di risarcimento danni, di un importo, per ogni anno di utilizzo improprio e di demansionamento, pari alla metà della retribuzione annua percepita, o comunque determinato equitativamente in una somma maggiore o minore e ciò a far data dai dieci anni precedenti la lettera di messa in mora del 23.07.2019 oltre interessi legali dalla data di maturazione del diritto e fino all'effettivo soddisfo;
7) Condannare il in Controparte_1 persona del direttore generale p.t. al pagamento delle competenze e spese professionali del presente giudizio, da liquidarsi in favore del sottoscritto procuratore anticipatario”.
Il tutto con condanna del Controparte_1
, in persona del Commissario straordinario e legale rappresentante p.t.,
[...] al pagamento delle competenze professionali dell'avvocato per entrambi i gradi di giudizio, con distrazione a favore dell'avvocato de Angelis che se ne dichiara anticipatario
GOM:
- Dichiarare e statuire inammissibili e, comunque, infondate le domande dei Sig.ri Pt_1
, , ,
[...] Parte_2 Parte_3 Parte_4 [...]
, , e e, per l'effetto, Pt_5 Parte_6 Parte_7 Parte_8 rigettarne il ricorso con integrale conferma della sentenza n. 245 del 03/02/2023;
- Nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda dei ricorrenti, ridurre gli importi richiesti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Giudice del lavoro di , gli odierni appellanti – tutti dipendenti del Controparte_1
, ciascuno dalle Controparte_2 date rispettivamente specificate in ricorso, premettevano di prestare o aver prestato la loro attività presso l' , con la Controparte_3 qualifica di collaboratore professionale sanitario - infermiere (cat. D, CCNL Comparto Sanità
Pubblica);
Ciò posto, lamentavano:
l'adibizione quotidiana ed abituale a mansioni che sono proprie della figura dell'operatore sociosanitario, figura professionale completamente diversa dalla propria, stante l'assenza continuativa di SS, fino al 2018, e successivamente l'assenza di personale SS durante i turni notturni dalle 19.30 alle 07.30 e nei giorni festivi e, in particolare: di avere dovuto espletare mansioni igienico - ambientali e di carattere alberghiero, consistenti nello specifico in attività di portantinaggio, trasporto dei prelievi bioptici presso i laboratori, riordino e rifornimento della farmacia, detersione manuale degli strumenti di sala e sterilizzazione dell'attrezzatura (così procedendo alla pulizia e disinfezione delle superfici utilizzate -ripiani e lettino endoscopico - tra un esame ed un altro, della pulizia e disinfezione dello strumento dopo l'esame endoscopico, tra un paziente e l'altro e a fina seduta, nella fase della detersione degli strumenti endoscopici della disconnessione e decontaminazione, pulizia, lavaggio, disinfezione manuale, trattamento con lavaendoscopi e stoccaggio);
che lo svolgimento promiscuo di tali attività ha comportato un depauperamento delle competenze e delle capacità dei ricorrenti e pregiudicato l'accrescimento del bagaglio di conoscenza, di competenza e di esperienza professionale infermieristica, in contrasto con il divieto di reformatio in pejus delle mansioni sancito dall'art. 52 del D.Lgs. n. 165/2001
e con l'evoluzione dell'attività infermieristica, dopo l'entrata in vigore del D.M. n. 739/94
e in seguito all'abolizione del mansionario, con legge n. 42 del 26 febbraio 1999 e, pertanto, uno stato di permanente demansionamento, con evidente e sostanziale scollamento tra l'inquadramento formale e le mansioni ad esso ricollegate e quelle effettivamente svolte con conseguente danno professionale alla dignità professionale, considerando la significatività della dequalificazione subita, unitamente al danno morale subito derivato dalle sofferenze interiori e dal patimento psichico che le lavoratrici avevano dovuto sopportare negli anni, avendo dovuto svolgere “in pubblico” mansioni che non appartengono alla propria categoria professionale.
Chiedevano, pertanto, la cessazione di detto utilizzo improprio, nonché il risarcimento del danno subito pari alla metà della retribuzione annua percepita o comunque determinato in via equitativa, per il numero dei mesi dell'arco temporale in cui tale condotta di demansionamento si era consumata, il tutto nel limite del termine prescrizionale decennale.
Resisteva l'ente ospedaliero, senza contestare l'assenza del personale SS fino al 2018, ma deducendo che: ciò era dipeso dal blocco delle assunzioni disposto con legge della Regione Calabria protratto per oltre un decennio sino all'emanazione del Decreto del Commissario ad acta della Regione Calabria n. 2 del 26 marzo 2015 cui seguiva l'assunzione di n. 20 operatori socio sanitari a tempo indeterminato con determina n. 341 dell'08.03.2018;
fino al 2018 vi erano due volontari per le attività di trasporto e portantinaggio, anche per i turni notturni mentre dal 2018 il numero di SS era stato sufficiente a garantire l'assistenza ai pazienti del reparto;
le attività svolte dai ricorrenti non potevano essere considerate estranee ai compiti dell'infermiere che avrebbe un ruolo di cura della persona e di supplenza di altre figure professionali da svolgere nell'interesse primario degli assistiti e dell'organizzazione del servizio.
La sentenza di primo grado.
Il giudice di primo grado, richiamando pronunce della giurisprudenza di legittimità, ha ritenuto che dagli atti e dai documenti di causa non emerge un rapporto invertito di prevalenza tra mansioni proprie degli infermieri e quelle degli SS;
i ricorrenti deducono, durante i loro turni, solo in parte un'attività inquadrabile nella declaratoria di SS e non mettono in discussione l'esercizio della loro professione infermieristica.
Il giudice di primo grado ha concluso che — fatta eccezione per l'attività di accettazione pazienti, oggetto di rinuncia — le mansioni svolte dagli SS non si sostituiscono a quelle degli infermieri, ma si integrano con esse in un rapporto di stretta collaborazione.
Tale sinergia renderebbe impossibile una netta distinzione tra le due figure professionali e giustificherebbe che anche gli infermieri svolgano, in parte e in via non prevalente, compiti propri degli SS.
Il giudice ha poi rilevato che, nel caso concreto, sussistevano esigenze organizzative e di sicurezza tali da legittimare l'amministrazione a gestire internamente le attività, senza che vi fosse un obbligo di indire procedure di reclutamento per coprire i posti vacanti degli SS.
Ha poi ritenuto che il blocco delle assunzioni previsto dalla normativa regionale – in particolare dall'art. 7 della L.R. 69/2002 e dalle successive limitazioni introdotte dalla L.R. 8/2003 e dalla L.R.
30/2003 – non potesse essere considerato una circostanza neutra o, tantomeno, un inadempimento imputabile all'amministrazione datrice di lavoro. Tali disposizioni, infatti, avevano imposto rigidi vincoli assunzionali, consentendo nuove assunzioni solo previa approvazione di specifici piani da parte della Giunta Regionale, e sono venute meno solo con l'adozione del decreto del Commissario ad acta n. 2 del 2015.
In questo contesto, il giudice ha sottolineato come la situazione di disavanzo economico in cui versava il Servizio Sanitario Regionale – ben nota ai ricorrenti – e la necessità di garantire un diritto fondamentale come quello alla salute, tutelato dall'art. 32 della Costituzione, giustificassero le scelte organizzative dell'amministrazione. Tali circostanze, infatti, rafforzano quel dovere di leale collaborazione del lavoratore pubblico che la giurisprudenza di legittimità riconduce alla tutela dell'interesse pubblico connesso all'esercizio dell'attività lavorativa.
Infine riteneva il Tribunale che le attività sanitarie che i ricorrenti lamentavano di aver svolto non potevano essere considerate del tutto estranee alle mansioni tipiche del personale infermieristico, né avevano assunto un rilievo prevalente, né sul piano quantitativo né su quello qualitativo, rispetto alle funzioni proprie del loro profilo professionale, così da escludere ogni pregiudizio da demansionamento. Da utlimo, proprio in ragione del rischio che l'interruzione delle attività richieste dai ricorrenti potesse compromettere la tutela del diritto alla salute dei pazienti, il giudice ha ritenuto non accoglibile la domanda tesa ad ottenere l'interruzione delle attività disimpegnate.
Le spese sono state interamente compensate.
L'appello
Avverso la sentenza propongono appello i ricorrenti indicati in epigrafe.
Con il primo motivo, dopo aver illustrato le caratteristiche delle due figure dell'infermiere e dell'operatore socio – sanitario, come delineate dalle norme di legge e di contratto collettivo, deducono che non si è trattato di uno svolgimento di mansioni accessorie alla professione infermieristica, ma di compiti che appartengono a una categoria professionale completamente diversa da quella dei ricorrenti, infermieri professionali, inquadrati in categoria D, in possesso dei titoli attualmente richiesti per lo svolgimento della professione infermieristica, quali diploma e laurea in scienze infermieristiche, e che gli stessi, oltre allo svolgimento di attività proprie della professione, hanno prestato in modo abituale, continuativo e quotidiano compiti e funzioni appartenenti alla diversa figura dell'operatore socio sanitario, considerata l'assenza, confermata dallo stesso resistente, di tali figure professionali fino al 2018, al fine di non interrompere le attività assistenziali in corso e di garantire la corretta e complessiva gestione del servizio, il tutto però a discapito dell'assistenza prettamente infermieristica.
Specificano che non risulta se i due volontari presenti a partire dal 2018, tra l'altro adibiti alle sole attività di trasporto e portantinaggio, siano stati destinati solo al reparto di gastroenterologia e comunque essi non avrebbero mai potuto garantire cure igieniche e domestico -alberghiere di un intero reparto.
In ogni caso, i turni mattutini, pomeridiani e notturni fino al 2018 sono sempre rimasti sprovvisti di personale SS, le cui attività sono state integralmente demandate al personale infermieristico di turno in quel momento.
Nell'appello si puntualizza che parte resistente, non solo non ha mai negato l'assenza di personale Part nel reparto, ma ha giustificato il demansionamento degli appellanti attribuendo questa carenza al blocco delle assunzioni, che però mai potrebbe legittimare un comportamento demansionante sistematico e quotidiano.
Infatti, la figura dell'SS è stata individuata in sede di Conferenza permanente, con accordo del 22 febbraio 2001, mentre il blocco delle assunzioni è stato disposto, di fatto, nel 2004, sicché l'odierno appellato ben avrebbe dovuto assumere dipendenti, appartenenti alla qualifica professionale dell'SS, negli anni precedenti al blocco del turn over o esternalizzare il servizio.
Pertanto, il Giudice avrebbe dovuto ritenere l'adibizione a tali mansioni del tutto contraria all'art
52 d.lgs. 165/2001, quindi illegittima e di conseguenza accertare e dichiarare il demansionamento dei ricorrenti con conseguente accoglimento del ricorso. Con il secondo motivo, deducono che la prova testi, ove correttamente ammessa, avrebbe confermato e/o dimostrato la reiterazione e l'abitualità dell'adibizione a compiti appartenenti ad una categoria professionale totalmente diversa da quella di appartenenza degli odierni appellanti e il disagio connesso allo svolgimento, in presenza di pazienti e parenti dei degenti, di compiti propri di un'altra categoria professionale.
La memoria di costituzione dell'appellato.
Si è costituto il eccependo l'inammissibilità dell'appello Controparte_4
e chiedendone comunque il rigetto.
L'appellato rileva, anzitutto, che esso, in quanto rientrante nel novero delle pubbliche amministrazioni, è tenuto al rispetto del principio fondamentale per cui gli uffici pubblici sono organizzati per legge (artt.97 e 98 Cost.) e ad attenersi alle norme sull'accesso ai medesimi Uffici
e, nel contempo, si è dovuto scrupolosamente attenere alle ben note prescrizioni e limiti che nello specifico Comparto Sanità hanno riguardato le Regioni, come la sottoposte dal Governo CP_1 nazionale al piano di rientro del debito sanitario, con la nomina di un Commissario ad Acta per la
Sanità, il quale ha inciso fortemente sulla determinazione degli organici e dei piani di fabbisogno, sui limiti assoluti e parziali alle procedure assunzionali, sul blocco del turn over, che in è CP_1 stato totale per il primo periodo di Commissariamento.
Ciononostante – prosegue l'appellato – l'organizzazione dei servizi sanitari deve necessariamente conformarsi verso l'utenza secondo il principio di universalità di accesso alle cure del servizio sanitario pubblico per tutti coloro che si trovano sul territorio italiano (art. 32 Cost), e nel rispetto dei LEA (Livelli Essenziali di Assistenza) indicati dal Piano Sanitario Nazionale.
Ne consegue che, pur nella limitatezza dei propri organici, gli enti del Servizio Sanitario Nazionale
e gli ospedalieri della rete dell'emergenza urgenza non possono predeterminare, limitandoli, gli accessi ospedalieri a causa della carenza di risorse umane impiegate.
Dopo aver richiamato ampi stralci della pronuncia di primo grado alla quale aderisce, l'appellato Contr ripropone le difese avanzate in primo grado, deducendo che il aveva dovuto subire le determinazioni della Regione Calabria impeditive del reclutamento del personale e che pertanto si trovava privo delle figure di riferimento, e aggiungendo che a partire del 2018 sono stati immessi degli operatori socio – sanitari.
Ha, infine, insistito per il rigetto dei mezzi istruttori e della richiesta di risarcimento del danno.
Il decreto ex art. 127 ter c.p.c. è stato ritualmente comunicato e nel termine assegnato sono state depositate note scritte di trattazione;
la camera di consiglio è stata tenuta il 17.12.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. si richiama la motivazione della sentenza resa da questa Corte disp. n. 212/2024 nella causa n. 421/2022 depositata il 14.5.2024 (conforme la sentenza n. 214/2024 pubblicata il 17.5.2024 nel proc. RG n. 533/2021).
<<l'appello è parzialmente fondato, nei termini che saranno precisati nel prosieguo. Con la sentenza impugnata la domanda dei lavoratori è stata rigettata, essenzialmente, sulla base di due motivi:
1) i ricorrenti lamenterebbero solo un parziale demansionamento durante i turni di lavoro, senza però fornire elementi sufficienti per stabilire in quale proporzione effettivamente fossero esercitate, rispettivamente, le attività di SS per ogni turno e quelle corrispondenti al livello di infermiere, stante anche la genericità della prova testimoniale.
In assenza di una prova specifica sulla netta prevalenza delle attività di SS , “…le attività possono allora integrare l'ipotesi di un lavoro accessorio, marginale e sostenute pure da esigenze aziendale di carenza di reclutamento , per disposizioni regionali, a copertura di vuoti di organico nei profili di SS , ipotesi che la giurisprudenza richiamata porta a escludere l'illegittimità del demansionamento . “
2) in ogni caso, non sarebbe stata data prova del danno subito a causa del demansionamento, anche su questo punto la prova testimoniale di genericità. Tes_1
Nessuno dei due assunti è condivisibile.
Quanto al primo, occorre, anzitutto, premettere che, a sostegno di tale tesi, la sentenza richiama una pronuncia della Corte di cassazione, nella quale si è ritenuta legittima l'adibizione di un lavoratore a mansioni inferiori, così argomentando: 17.Il fatto che le mansioni assegnate siano proprie di un profilo professionale di categoria meno elevata non costituisce, invece, un limite, in quanto detta eventualità è intrinseca nel carattere inferiore delle mansioni accessorie. 18.Sono rimesse, poi, alla pubblica amministrazione, nell'esercizio di discrezionalità amministrativa, le scelte relative alla consistenza della pianta organica e dunque le valutazioni sulla opportunità di prevedere o meno) in organico una o più figure del profilo inferiore. Ed anche nel caso di mancata copertura degli organici (ad esempio, per esigenze di finanza pubblica) verrebbe in rilievo il dovere di leale collaborazione del lavoratore, in attuazione non solo del principio di correttezza e buona fede di cui all'articolo 1375 cod.civ. ma anche dell'obbligo dei pubblici impiegati di tutelare l'intesse pubblico sotteso all'esercizio delle loro attività. 19.1 doveri posti a carico del dipendente pubblico dalla legge, dal codice di comportamento, dalla contrattazione collettiva tengono conto della particolare natura del rapporto di lavoro pubblico, ancorchè contrattualizzato, che pone l'impiegato al «servizio della Nazione» (articolo 98, comma 1 Cost.) e, quindi, lo impegna ad ispirare la propria condotta al rispetto dei doveri costituzionali di diligenza, lealtà, imparzialità e servizio esclusivo alla cura dell'interesse pubblico, efficacemente riassunti nell'attuale versione del
D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 54> (Cass. 19419/20).
Tali principi non sono tuttavia estensibili al caso in esame, poiché enunciati dalla Corte in una vicenda in cui, come si legge nella stessa motivazione di quella pronuncia, non era in discussione
“…il carattere marginale delle mansioni inferiori rispetto a quelle corrispondenti alla categoria di assegnazione…” (in effetti si trattava di un autista di autoambulanza che si doleva di essere stato adibito a mansioni inferiori di «ausiliario specializzato», per avere prestato collaborazione nelle attività di soccorso del servizio 118 una volta la settimana), e proprio partendo da questo presupposto la Corte giungeva alla conclusione circa la legittimità di tale adibizione, chiarendo, peraltro, che La tutela del lavoratore è assicurata: dall'esercizio, in modo prevalente ed assorbente, delle mansioni proprie della categoria di appartenenza;
dalla assenza di una estraneità di carattere assoluto delle mansioni accessorie rispetto alla sua professionalità.
Il caso in esame è del tutto diverso da quello sottoposto al vaglio del giudice di legittimità in quell'occasione, poiché i ricorrenti avevano specificamente allegato di essere stati adibiti, per molti anni, a mansioni del tutto estranee a quelle di infermiere professionale, e ciò con cadenza quotidiana e per una parte che non poteva che essere apprezzabile dei loro turni di lavoro >>.
Ora, va dato atto che nel presente giudizio , nel ricorso di primo grado si allegava che:
“Tutti i ricorrenti quotidianamente ed abitualmente, oltre a svolgere le proprie attività professionali, finalizzate alla corretta complessiva gestione del servizio di assistenza, sono chiamati a svolgere ordinariamente e stabilmente mansioni ausiliarie e di supporto proprie, invece, della figura dell'operatore socio sanitario.
La dotazione organica dell'UOC di gastroenterologia del P.O. “Riuniti” di è Controparte_1 composta da 8 infermieri più un coordinatore (7 operano sul turno di mattina, uno su quello di pomeriggio e uno in reperibilità); si osservi ancora che fino al 31.12.2018 non vi era presso il citato reparto, nessuna unità lavorativa appartenente al profilo dell'operatore socio-sanitario. Dal
01.01.2019, invece, è stata assegnata a tale U.O.C. una sola unità operativa appartenente al profilo dell'SS, presente solo nel turno di mattina.
Presso l'unità operativa di gastroenterologia i turni degli infermieri sono tre con un orario così articolato: turno di mattina dalle ore 08:00 alle 14:00; turno di pomeriggio dalle ore 14:00 alle ore 20:00; reperibilità dalle ore 20:00 alle ore 08:00…. Presso l'
[...]
, meglio noto come “ , i Controparte_5 Controparte_3 ricorrenti non possono e non hanno potuto esercitare a tempo pieno ed in maniera esclusiva le attività proprie della categoria di appartenenza, dovendo sopperire direttamente e personalmente alla mancanza di personale ausiliario e di supporto. In particolare, gli infermieri si occupano di attività di portantinaggio, del trasporto dei prelievi bioptici presso i laboratori, del riordino e del rifornimento della farmacia, della detersione manuale degli strumenti di sala e della sterilizzazione dell'attrezzatura (così procedendo alla pulizia e disinfezione delle superfici utilizzate -ripiani e lettino endoscopico- tra un esame ed un altro, della pulizia e disinfezione dello strumento dopo l'esame endoscopico, tra un paziente e l'altro e a fina seduta, nella fase della detersione degli strumenti endoscopici della disconnessione e decontaminazione, pulizia, lavaggio, disinfezione manuale, trattamento con lavaendoscopi e stoccaggio), nonché delle attività̀ di accettazione dei pazienti e di segreteria, come l'archiviazione e catalogazione dei referti.
La situazione descritta si è protratta fino a tutto l'anno 2018, mentre, successivamente, a far data dal 2019, con l'assegnazione di una unità di SS al reparto di gastroenterologia, si è registrata una marginale riduzione delle attività ausiliari e di supporto, svolte dagli infermieri nel turno anti meridiano (attendendo comunque i ricorrenti alle mansioni prima descritte, mentre per il turno pomeridiano e quello notturno, non registrandosi, neppure oggi, la presenza in turno di quella figura dell'SS, la situazione è rimasta del tutto immutata).
Si aggiunga altresì che l'unità operativa in oggetto non ha in dotazione neppure gli ausiliari e l'azienda è convenzionata con una ditta di pulizie che nei pomeriggi provvede al lavaggio dei pavimenti ed eventualmente alla pulizia delle pareti. Quest'ultimi, quindi svolgono funzioni prettamente igienico -ambientali, a ciò dedicando una buona quantità di tempo del proprio orario e turno di servizio”.
Il G.O.M. non ha mai contestato tale adibizione, al contrario ammettendo che ciò era dipeso dall'assenza di operatori socio sanitari, e aggiungendo che questi ultimi erano stati assunti solo a far data dal 2018.
Risulta pertanto incontestato che fino al 2018 e dal 2018 in poi nei turni notturni dalle ore 19.30 alle ore 7.30 del giorno successivo che, cosi come le domeniche ed i festivi, il reparto di gastroenterologia non fosse dotata di operatori socio - sanitari, circostanza ammessa dallo stesso appellato, il quale allega che vi erano soltanto due volontari per le attività di trasporto e portantinaggio, anche per i turni notturni, senza tuttavia specificare se costoro coprissero il servizio nel reparto o nell'intero ospedale (in ogni caso, le mansioni espletate da costoro non avrebbero potuto coprire l'ampia gamma di compiti del cui svolgimento i lavoratori si dolgono in questa sede).
Tanto rende superflua la prova orale, insistita con il secondo motivo e nelle conclusioni del gravame.
La stessa ha ammesso nella propria memopria in primo grado che “proprio in virtù della CP_6 carenza di personale, dal 2019 ha istituito un servizio di n. 10 unità di SS presso la Direzione
Sanitaria al fine di garantire la presenza della predetta figura per le necessita di tutte le UU.OO.
(All.10) “ Contr Il neppure contesta quanto affermato dai ricorrenti, ovvero che al reparto di gastroenterologia dal 01.01.2019 fu assegnata una sola unità appartenente al profilo SS presente solo nel turno mattutino, sicchè per i ricorrenti , e è proseguito fino Pt_3 Pt_10 Pt_6 Pt_7 Pt_1 all'azione giudiziaria e oltre il medesimo quotidiano svolgimento di attività rientranti nella declaratoria degli SS.
Ciò posto, possono richiamarsi le ulteriori considerazioni svolte nella citata sentenza di questa
Corte n. 212/2024 : .
<< Del resto, la necessità dello svolgimento delle incombenze che sono inerenti ai profili inferiori
(come il rifacimento dei letti, la pulizia dei letti dei pazienti dimessi, il trasporto dei degenti all'interno o all'esterno della struttura ospedaliera, l'alimentazione e la cura dell'igiene personale dei pazienti non autosufficienti, la movimentazione dei pazienti anche con problemi di deambulazione, il lavaggio e la preparazione dei materiali da sterilizzare, la raccolta e stoccaggio di materiali biologico sanitari, dei rifiuti…) necessariamente assumeva una rilevanza quantitativa apprezzabile per l'assenza totale, fino al maggio 2018, di personale di categoria B o Bs che si occupasse di tali incombenze, sicché costituisce una immediata e del tutto ragionevole inferenza logica che il personale infermieristico dovesse, per una consistente parte del tempo dedicato alla prestazione lavorativa, adempiere a tali compiti al fine di garantire il funzionamento del reparto e della stessa struttura ospedaliera sostituendo il personale di categoria inferiore del tutto assente, giacché si trattava, con tutta evidenza, di compiti essenziali per garantire il minimo livello di funzionalità dell'attività di reparto, che pertanto andavano necessariamente svolti quotidianamente.
Né può dubitarsi del fatto – peraltro non contestato dal G.O.M. – che le mansioni delle due figure in questione siano del tutto eterogenee.
Infatti, in base al DM n.739/1993 l'infermiere << è l'operatore sanitario che, in possesso del diploma universitario abilitante e dell'iscrizione all'albo professionale è responsabile dell'assistenza generale infermieristica.
2. L'assistenza infermieristica preventiva, curativa, palliativa e riabilitativa è di natura tecnica, relazionale, educativa. Le principali funzioni sono la prevenzione delle malattie, l'assistenza dei malati e dei disabili di tutte le età e l'educazione sanitaria.
3. L'infermiere:
a) partecipa all'identificazione dei bisogni di salute della persona e della collettività;
b) identifica i bisogni di assistenza infermieristica della persona e della collettività e formula i relativi obiettivi;
c) pianifica, gestisce e valuta l'intervento assistenziale infermieristico;
d) garantisce la corretta applicazione delle prescrizioni diagnostico-terapeutiche;
e) agisce sia individualmente sia in collaborazione con gli altri operatori sanitari e sociali;
f) per l'espletamento delle funzioni si avvale, ove necessario, dell'opera del personale di supporto;
g) svolge la sua attività professionale in strutture sanitarie pubbliche o private, nel territorio e nell'assistenza domiciliare, in regime di dipendenza o libero-professionale.
4. L'infermiere contribuisce alla formazione del personale di supporto e concorre direttamente all'aggiornamento relativo al proprio profilo professionale e alla ricerca.>>
Inoltre, la categoria D nella declaratoria di comparto comprende <<… i lavoratori che, ricoprono posizioni di lavoro che richiedono, oltre a conoscenze teoriche specialistiche e/o gestionali in relazione ai titoli di studio e professionali conseguiti, autonomia e responsabilità proprie, capacità organizzative, di coordinamento e gestionali caratterizzate da discrezionalità operativa nell'ambito di strutture operative semplici previste dal modello organizzativo aziendale>>.
Come si vede, si tratta di contenuti che presuppongono conoscenze tecniche e specialistiche, del tutto eterogenei rispetto a quelli, assolutamente scevri da tali conoscenze teoriche e concernenti attività puramente esecutive, consistenti nella somministrazione del vitto e nell'accompagnare i degenti o provvedere all'igiene dei malati o al rifacimento dei letti o alla sanificazione delle attrezzature;
attività consone alla professionalità degli operatori di categoria
B (Profilo di Operatore tecnico addetto all'assistenza che alla stregua del contratto di comparto
<<svolge le attività alberghiere relative alla degenza comprese l'assistenza ai degenti per la loro igiene personale, il trasporto del materiale, la pulizia e la manutenzione di utensili e apparecchiature>> ovvero ai lavoratori di categoria A, con il profilo di ausiliario specializzato operante nei servizi socio-assistenziali che, alla stregua del contratto, concerne il personale che <<provvede all'accompagnamento o allo spostamento dei degenti, in relazione alle tipologie assistenziali e secondo i protocolli organizzativi delle unità operative interessate>>).
Dunque, i lavoratori si trovarono a dover svolgere tutta una serie di compiti certamente estranei alla propria qualifica, ben più ampi di quelli, indicati a titolo di esempio dalla difesa dell'appellato come meramente accessori e strettamente legati all'attività infermieristica (gettare la siringa utilizzata nell'apposito contenitore dei rifiuti o disinfettare il dopo aver somministrato un Pt_11 farmaco per via intramuscolare) ...
In queste condizioni, non può condividersi l'argomentare con cui la sentenza di primo grado segnala la mancata specificazione del rapporto di proporzione tra l'attività infermieristica e quella corrispondente alle qualifiche inferiori, una volta che sia stato allegato – e, si ripete, non contestato dall'azienda - che i compiti estranei alla qualifica posseduta siano stati assolti quotidianamente e, certamente, per una parte apprezzabile della prestazione complessiva, per la pacifica necessità di coprire posizioni assenti in organico.
A tale proposito, è utile richiamare quanto statuito dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui «l'utilizzo di fatto costante secondo un turno programmato di un lavoratore o di una lavoratrice in mansioni inferiori, neanche complementari a quelle del profilo rivestito, sia pure in maniera non particolarmente ricorrente in termini di ore adibite alla mansione inferiore, ma finalizzato di fatto alla copertura di posizioni lavorative non presenti nell'organico aziendale, non può ritenersi rispettoso del principio di tutela della professionalità di cui all'art. 2103 c.c.. mancando proprio quelle motivate esigenze aziendali, anche connotate da temporaneità o da altrettante obiettive ragioni contingenti, che legittimano l'utilizzo del dipendente in mansioni non corrispondenti al livello o alla qualifica rivestita» (Cassazione civile sez. lav., 29/03/2019 n. 8910).
Con altre, ancor più recenti pronunce, tale indirizzo è stato confermato anche con specifico riferimento alla ipotesi di adibizione di infermieri professionali alle mansioni proprie delle categorie inferiori A) e B), allorquando essa sia risultata “…costante e imprescindibile..”, a causa dell'assenza delle corrispondenti figure professionali in organico (Cass. n. 21942/2022 e Cass. n.
3700/2023).
Nessun dubbio, dunque, che in presenza di un'allegazione specifica circa lo svolgimento quotidiano di attività rientranti nelle qualifiche inferiori, non contestata dal G.O.M., sussistevano i presupposti per l'accertamento dell'illegittimo demansionamento dei lavoratori, essendo da escludere che i compiti propri di tali qualifiche fossero solo marginali, eseguiti per far fronte ad esigenze del tutto temporanee, e in ultima analisi espressione di un legittimo jus variandi esercitabile, in base al canone di buona fede, nei limiti dell'apprezzabile sacrificio ex artt. 1175 e
1375 cc., essendosi invece concretizzate come sistematiche e tali da divenire parte integrante della loro prestazione giornaliera, superando il limite della “normale tollerabilità” e quindi non esigibili.
Resta da precisare che nessun rilievo può attribuirsi all'assunto secondo cui la mancata assunzione degli operatori sanitari sarebbe dipesa dal blocco delle assunzioni e dai limiti di spesa importi dalla Regione, trattandosi di circostanza estranea alla dinamica del rapporto di lavoro tra i dipendenti e il G.O.M, tra l'altro dedotta genericamente, senza la prospettazione di iniziative, in un così lungo lasso di tempo, volte a far fronte alla carenza di organico (ad esempio, la eventuale esternalizzazione del servizio, come obietta la difesa degli appellanti), e, in ogni caso, insuscettibile di autorizzare deroghe alla tutela della professionalità e dignità del lavoratore, ove l'utilizzo in mansioni del livello inferiore sia privo dei caratteri di temporaneità e marginalità rispetto a quelle di appartenenza, come ribadito nella citata Cass. n. 8910/2019, nella parte in cui stigmatizza il costante demansionamento dei lavoratori, diretto a porre rimedio alla scopertura di profili inferiori.
Passando all'esame della prova del danno da demansionamento ... il ricorso di primo grado non era generico, essendo, al contrario, ben descritte le modalità di lavoro;
la durata nel tempo di tale adibizione (protrattasi per oltre decennio, considerando che per i primi dieci anni è fatto pacifico che mancassero del tutto le figure professionali inferiori); la rilevanza qualitativa del demansionamento (giacché le mansioni inferiori si discostavano da quelle di appartenenza in termini di grado di autonomia e competenza in maniera apprezzabile); la pubblicità di tale demansionamento, tale che le mansioni inferiori richieste ed eseguite dinnanzi ai degenti determinavano naturalmente la confusione dei ruoli e l' aspettativa in capo ai pazienti e ai visitatori che gli infermieri attendessero a detti compiti e l'erronea convinzione che essi rientrassero nelle loro incombenze.
Tali fattori costituiscono plurimi elementi gravi, univoci e concordanti atti a sostenere la prova della lesione della dignità dei lavoratori, conformemente a quanto chiarito dalle pronunce di legittimità già richiamate, secondo cui “… il verificarsi del danno non patrimoniale alla immagine professionale ed alla dignità dei lavoratori…” ben può essere dimostrato “… attraverso la prova per presunzioni, fondata su elementi del tutto concludenti rispetti al fatto da accertare, quali le circostanze concrete della dequalificazione, foriera di uno stato di mortificazione del lavoratore…” (Cass. n. 21942/2022 e Cass. n. 3700/2023).
Circa la misura del danno, occorre osservare che, secondo la giurisprudenza più volte richiamata, è pienamente ammissibile l'utilizzo del criterio equitativo, dovendo il giudice indicare,
“…anche solo sommariamente e nell'ambito dell'ampio potere discrezionale che gli è proprio, i criteri seguiti, per determinare l'entità del danno e gli elementi su cui ha basato la sua decisione in ordine al quantum, senza però che egli sia tenuto a fornire una dimostrazione minuziosa e particolareggiata di un univoco e necessario rapporto di consequenzialità di ciascuno degli elementi esaminati e l'ammontare del danno liquidato, essendo sufficiente che il suo accertamento sia scaturito da un esame della situazione processuale globalmente considerata…”.
Conformemente a questo insegnamento, il danno, proprio in considerazione delle circostanze prima illustrate, può determinarsi attraverso il ricorso a criteri equitativi, trattandosi di danno il cui preciso ammontare non è suscettibile di prova.
È idoneo, a tal fine, il criterio basato sulla misura percentuale della retribuzione, che si stima congruo fissare nel 15% della retribuzione mensile percepita nel periodo in considerazione, e non in quella del 50%, richiesta dai lavoratori, in considerazione delle obiettive difficoltà organizzative in cui maturarono le condizioni per il demansionamento >>.
Tale periodo va delimitato – così come richiesto nello stesso ricorso introduttivo di primo grado – come segue:
a partire dai dieci anni precedenti la lettera di messa in mora del 23.07.2019 (dunque dal 23.7.2009)
e fino al deposito del ricorso (08.04.2020) per i ricorrenti e;
Pt_3 Pt_4 Pt_6 Pt_7
per va computato il periodo dal 19.02.2019 (si vedano le conclusioni a pag. 7 del Parte_1 gravame e la produzione di buste paga per gli anni 2019 e 2020) fino al deposito del ricorso
(08.04.2020); per i ricorrenti e a partire dai dieci anni precedenti la lettera di messa in mora del Parte_2 Pt_8
23.07.2019 fino, rispettivamente, al 31.01.2019 e al febbraio 2018 (come specificato dagli stessi ricorrenti); Pt_ per la il danno va risarcito dal mese di marzo 2018 e fino al mese di febbraio 2019 (come dalla stessa specificato )
Sulle somme così computate spettano rivalutazione monetaria e interessi legali sulla somma annualmente rivalutata, dalla maturazione al soddisfo.
Va infine dato atto che gli appellanti riportano nelle conclusioni la domanda volta a ottenere la cessazione dell'utilizzo in mansioni proprie del personale SS, senza proporre però censura alcuna al motivo specifico con cui il primo giudice ha rigettato tale domanda.
In considerazione dell'accoglimento preponderante dell'appello (discostatosi dalla domanda solo per la misura del risarcimento) e tenuto conto che per cinque dei ricorrenti il risarcimento è dovuto anche per il periodo successivo al 2018, le spese di entrambi i gradi vanno compensate nella misura del 30 %, e liquidate per l'intero come da dispositivo, in relazione allo scaglione applicabile per le cause di valore indeterminabile alto, restando a carico dell'appellato il residuo 70 %.
Il deposito della motivazione avviene entro il termine di 60 giorni dalla lettura del dispositivo, conformemente a quanto previsto dall'art. 438 c.p.c, come modificato dall'art. 3, comma 31, lett. d), del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 Contr La quota posta a carico del , incrementata dagli accessori secondo legge, deve distrarsi in favore del procuratore antistatario avv. Domenico De Angelis.
PQM
La Corte di Appello di Reggio Calabria -Sezione Lavoro-, definitivamente decidendo nel giudizio di appello proposto da , Parte_1 Parte_2 Parte_3
, , ,
[...] Parte_4 Parte_5 Parte_6 Parte_7 contro , avverso la sentenza n. 245/2023 emessa in data Parte_8 CP_4
03.02.2023 dal Tribunale Gl di Reggio Calabria, disattesa ogni altra istanza, eduzione, così provvede:
1)In riforma dell'impugnata sentenza condanna il G.O.M. al risarcimento del danno in favore di ciascuno degli appellanti, che quantifica nella misura del 15 % della retribuzione mensile percepita da ciascuno di costoro nei seguenti periodi: dal 23.07.2009 fino al deposito del ricorso (08.04.2020) per i ricorrenti Pt_3 Pt_4
e ; Pt_6 Pt_7
per dal 19.02.2019 fino al deposito del ricorso (08.04.2020); Parte_1
per dal 23.07.2009 al 31.01.2019; Parte_2
per dal 23.7.2009 al febbraio 2018; Pt_8
per Iriti da marzo 2018 a febbraio 2019-
Sulle somme così computate spettano rivalutazione monetaria e interessi legali sulla somma annualmente rivalutata, dalla maturazione al soddisfo.
2) Liquida le spese di lite del primo grado in € 6.697,5 oltre IVA, CPA e rimborso spese generali come per legge e quelle dell'appello in € 6.298,5 oltre IVA, CPA e rimborso spese generali come Contr per legge , ponendone a carico del il 70 % da distrarsi in favore del procuratore antistatario avv. Domenico De Angelis, compensando la quota residua.
Reggio Calabria, 17.12.2025
IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE
(dott. Eugenio Scopelliti ) (dott.Marialuisa Crucitti)