Art. 12. ((ARTICOLO SOPPRESSO DALLA L. 5 LUGLIO 1965, N.798))
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11 aprile 1963
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1 agosto 1965
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Giurisprudenza • 2
- 1. Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 28/11/1978, n. 5575Provvedimento: Ai sensi dell'art 5,lettera d) della legge 5 luglio 1965 n 798 (modifiche alle leggi sulla previdenza e assistenza degli avvocati e procuratori legali), che parzialmente riproduce l'art 12 della legge 25 febbraio 1963 n 289,soppresso dall'art 11 della predetta legge n 798 del 1965,la pensione spettante agli avvocati e procuratori,a carico della cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore degli avvocati e procuratori,si consegue dopo quindici anni di iscrizione alla cassa e non meno di sessantacinque anni di eta, se alla data di entrata in vigore della legge 8 gennaio 1952 n 6,sulla istituzione della cassa nazionale di previdenza e assistenza per avvocati e procuratori,l'iscritto aveva compiuto il cinquantesimo anno e,complessivamente,venticinque anni di Esercizio professionale.*Leggi di più...
- avvocato e procuratore·
- condizioni·
- configurabilita·
- esclusione·
- fattispecie·
- prova dello effettivo esercizio della libera professione·
- albo professionale·
- previdenza·
- attestato rilasciato al di fuori delle ipotesi di attribuzione per legge del predetto potere·
- professionisti·
- atto pubblico·
- diritto alla pensione ex art 5 lettera d) della legge n 798 del 1965·
- natura costitutiva·
- requisiti·
- iscrizione
- 2. Cass. civ., sez. II, sentenza 20/03/1972, n. 865Provvedimento: Il termine di tre mesi,previsto dall'art 12 della legge 25 febbraio 1963 n 289 e decorrente dalla data di entrata in vigore della legge stessa (11 aprile 1963),che e stato concesso agli avvocati iscritti alla cassa di previdenza e assistenza degli avvocati e procuratori i quali avevano compiuto i cinquanta anni di eta,per potere esercitare il diritto di riscatto degli anni mancanti per il raggiungimento del periodo di quindici anni di iscrizione alla cassa medesima ai fini del conseguimento della pensione al settantesimo anno,ha carattere perentorio, […]Leggi di più...
- avvocato e procuratore·
- previdenza·
- esercizio·
- esclusione·
- art 2 della legge n 237 del 1968·
- riapertura del termine previsto dall'art 12 della legge n 289 del 1963·
- termine trimestrale di cui all'art 12 della legge n 289 del 1963·
- perentorieta·
- artt 12 della legge n 289 del 1963 e 5 della legge n 798 del 1965·
- insussistenza·
- fissazione di un nuovo termine perentorio·
- art 5 della legge n 798 del 1965·
- portata·
- riapertura dei termini della legge precedente·
- violazione degli artt 2 e 3 cost