Articolo 12 della Legge 25 febbraio 1963, n. 289
Articolo 11Articolo 13
Versione
11 aprile 1963
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Versione
1 agosto 1965
Art. 12. ((ARTICOLO SOPPRESSO DALLA L. 5 LUGLIO 1965, N.798))
Entrata in vigore il 1 agosto 1965
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