Art. 12. ((ARTICOLO SOPPRESSO DALLA L. 5 LUGLIO 1965, N.798))
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11 aprile 1963
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1 agosto 1965
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Giurisprudenza • 2
- 1. Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 28/11/1978, n. 5575Provvedimento: Ai sensi dell'art 5,lettera d) della legge 5 luglio 1965 n 798 (modifiche alle leggi sulla previdenza e assistenza degli avvocati e procuratori legali), che parzialmente riproduce l'art 12 della legge 25 febbraio 1963 n 289,soppresso dall'art 11 della predetta legge n 798 del 1965,la pensione spettante agli avvocati e procuratori,a carico della cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore degli avvocati e procuratori,si consegue dopo quindici anni di iscrizione alla cassa e non meno di sessantacinque anni di eta, se alla data di entrata in vigore della legge 8 gennaio 1952 n 6,sulla istituzione della cassa nazionale di previdenza e assistenza per avvocati e procuratori,l'iscritto aveva compiuto il cinquantesimo anno e,complessivamente,venticinque anni di Esercizio professionale.*Leggi di più...
- avvocato e procuratore·
- condizioni·
- configurabilita·
- esclusione·
- fattispecie·
- prova dello effettivo esercizio della libera professione·
- albo professionale·
- previdenza·
- attestato rilasciato al di fuori delle ipotesi di attribuzione per legge del predetto potere·
- professionisti·
- atto pubblico·
- diritto alla pensione ex art 5 lettera d) della legge n 798 del 1965·
- natura costitutiva·
- requisiti·
- iscrizione