Sentenza breve 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bologna, sez. I, sentenza breve 03/06/2025, n. 607 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bologna |
| Numero : | 607 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 03/06/2025
N. 00607/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00585/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la IL MA
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 585 del 2025, proposto da
-OMISSIS- e -OMISSIS-, rappresentati e difesi dagli avvocati Flavia Sandoni e Stefania Gandini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno - U.T.G. - Prefettura di Modena, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
del decreto -OMISSIS-della Prefettura di Modena di rigetto dell'istanza di conversione del permesso di soggiorno per tirocinio in permesso di soggiorno per lavoro subordinato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno - U.T.G. - Prefettura di Modena;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 maggio 2025 il dott. Paolo Nasini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Lo straniero -OMISSIS-, dopo aver ottenuto il permesso di soggiorno per tirocinio, in data 8 ottobre 2024, ha presentato l’istanza di conversione del titolo di soggiorno in permesso di lavoro subordinato, avendo ricevuto una proposta di assunzione dall’impresa del signor -OMISSIS-.
In data 21 ottobre 2024 lo Sportello Unico dell’immigrazione ha comunicato il preavviso di rigetto dell’istanza ai sensi dell’art. 10 bis, l. n. 241 del 1990, in quanto « dagli accertamenti effettuati dagli organi competenti è emerso che la capacità economica dell’azienda non è sufficiente a sostenere i costi derivanti dal rapporto di lavoro che si intende instaurare con il richiedente ».
Hanno fatto seguito le osservazioni difensive di parte ricorrente, dando conto del fatto, in particolare, che il fatturato realizzato dall’azienda nell’anno 2023 era di € 42.087,50, e nel 2024, fino al mese di settembre, era di € 27.075,00, sì che, presumibilmente, entro la fine dell’anno sarebbe stato quantomeno dello stesso importo dell’anno precedente.
Ciononostante, con decreto datato 10 febbraio 2025 lo Sportello Unico per l’Immigrazione di Modena ha respinto l’istanza, da un lato ribadendo che « dagli accertamenti effettuati dagli organi competenti è emerso che la capacità economica dell’azienda non è sufficiente a sostenere i costi derivanti dal rapporto di lavoro che si intende instaurare con il richiedente », e, dall’altro lato, sottolineando che « viste le osservazioni presentate in esito alla citata comunicazione di avvio del procedimento di rigetto il giorno 29/10/2024, esaminate dall’Ispettorato del Lavoro, si conferma il parere negativo emesso in data 15/10/2024 ».
Parte ricorrente, quindi, in data 17 marzo 2025 ha presentato all’Amministrazione memoria con istanza di revoca in autotutela del suddetto provvedimento di diniego, specificando come l’azienda del datore di lavoro, essendo a regime forfettario, non prevedesse il deposito della dichiarazione Iva e che, di conseguenza, il fatturato poteva essere provato con l’elenco delle fatture emesse, peraltro depositate presso l’Agenzia delle Entrate. Contestualmente, il ricorrente ha presentato l’elenco delle fatture emesse, per un fatturato di € 57.736,27, specificando per ogni fattura anche il numero identificativo SDI (ovvero di deposito all’Agenzia delle Entrate).
Alla richiesta di riesame non ha fatto seguito alcun provvedimento dell’Amministrazione.
Avverso il provvedimento di diniego i ricorrenti hanno proposto impugnazione per i seguenti motivi, in sintesi:
1. il diniego sarebbe fondato su un presupposto errato, perché dalla documentazione presentata in sede procedimentale e nel presente giudizio risulterebbe un reddito/fatturato in capo al datore di lavoro superiore o comunque in linea con i minimi indicati dalla normativa vigente e alle circolari applicabili al caso di specie;
2. il provvedimento sarebbe illegittimo per difetto di motivazione, non essendo stata indicata la specifica ragione per la quale la capacità del datore di lavoro sarebbe carente, mancando, altresì, una presa di posizione in ordine alle osservazioni presentate dallo straniero a seguito della comunicazione dei motivi ostativi;
3. il diniego sarebbe fondato su un’istruttoria non adeguata, e contrastante con l’art. 4, comma 1, lett. d), d.p.c.m. 27 settembre 2023, che favorisce la conversione dei permessi per motivi di tirocinio, valorizzando il fruttuoso percorso intrapreso dallo straniero.
Si è costituito in giudizio il Ministero dell’Interno per resistere al ricorso.
All’esito dell’udienza del 28 maggio 2025 la causa è stata trattenuta in decisione, previo avviso da parte del Presidente del Collegio in ordine alla possibile definizione della controversia con sentenza in forma semplificata.
Il Collegio, preliminarmente, ritiene sussistano i presupposti per definire la controversia con sentenza in forma semplificata.
Come si è visto, l’unica ragione per la quale l’Amministrazione ha ritenuto di dover respingere l’istanza di conversione presentata dallo straniero concerne la ritenuta insufficienza della capacità economica del datore di lavoro a sostenere i costi derivanti dal rapporto di lavoro che quest’ultimo intende instaurare con il primo.
Le evidenze probatorie presentate tanto in sede procedimentale, quanto nel presente giudizio, fanno emergere, d’altronde, una situazione economica del datore di lavoro potenzialmente sufficiente a sostenere i costi derivanti dal rapporto di lavoro instaurando con quest’ultimo.
Va detto che il provvedimento impugnato non dà conto del parametro utilizzato per valutare la “sufficienza” reddituale o di fatturato, il ché già di per sé fa emergere un vizio della motivazione non irrilevante perché impedisce di comprendere appieno le ragioni in fatto e diritto della determinazione.
Prendendo in considerazione il D.P.C.M. 27/9/23 che ha regolato i flussi migratori legali per i lavoratori stranieri per il triennio 2023/2025, e le circolari ministeriali ivi richiamate in tema di capacità reddituali delle aziende che devono assumere i lavoratori stranieri nei vari settori indicati, va rilevato come il limite minimo reddituale o di fatturato più elevato è quello di Euro 30.000,00.
Nel caso di specie, il ricorrente risulta aver percepito, nell’anno 2023, un reddito netto pari ad Euro 32.488,00, e risulta avere anche fornito dati in ordine al fatturato dell’anno 2024, potenzialmente superiore al limite predetto: si tratta di dati rispetto ai quali l’Amministrazione avrebbe potuto e dovuto effettuare gli opportuni controlli.
Anche il fatturato aziendale, infatti, avrebbe potuto essere verificato dalla Prefettura con riferimento alle fatture emesse, avendo il ricorrente indicato, nel riepilogo offerto in comunicazione alla Prefettura nelle due memorie difensive depositate, anche i relativi numeri identificativi SDI.
Peraltro, il ricorrente ha dato conto del fatto di non aver potuto produrre la dichiarazione IVA, il datore essendo in regime forfettario, rispetto al quale non è prevista la presentazione di tale dichiarazione.
Pertanto, il ricorso deve essere accolto, con conseguente annullamento del provvedimento impugnato, dovendo l’Amministrazione resistente rideterminarsi alla luce degli ulteriori elementi forniti da parte ricorrente in sede procedimentale e giudiziale.
Le spese di lite devono essere integralmente compensate attesa la particolarità della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'IL MA (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei limiti e per le ragioni indicate in parte motiva e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 28 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Paolo Carpentieri, Presidente
Alessio Falferi, Consigliere
Paolo Nasini, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Paolo Nasini | Paolo Carpentieri |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.