Articolo 66 bis del Codice delle assicurazioni private
Articolo 66Articolo 66 ter
Versione
23 aprile 2008
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30 giugno 2015
Art. 66-bis. (( (Fondi propri) )) (( 1. All'impresa di riassicurazione si applicano le disposizioni di cui agli articoli 44-ter, 44-quater, 44-quinquies, 44-septies, 44-octies, 44-decies, nonche' alle relative misure di attuazione adottate dalla Commissione europea per la classificazione e l'ammissibilita' dei fondi propri. ))
Entrata in vigore il 30 giugno 2015
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