Articolo 14 della Legge 3 febbraio 1963, n. 100
Articolo 13Articolo 15
Versione
29 marzo 1963
Art. 14.
I componenti il Consiglio di amministrazione ed il Collegio dei sindaci, che si astengano, senza giustificato motivo, dal partecipare alla riunioni per tre sedute consecutive decadono dalla carica.
In caso di cessazione dalla carica nel corso del quadriennio per decadenza, dimissioni o decesso dei membri elettivi del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei sindaci il Comitato dei delegati elegge i membri per la loro sostituzione nella prima riunione successiva della vacanza.
Tutti i membri nominati nel corso del quadriennio durano in carica fino alla scadenza dell'organo.
Entrata in vigore il 29 marzo 1963