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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 09/12/2025, n. 2455 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 2455 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Velletri
Sezione Prima Civile riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati:
Dott. Riccardo Massera Presidente
Dott. Marco Valecchi Giudice
Dott.ssa Erica Passalalpi Giudice rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 2525 del Registro Generale Affari Contenziosi Civili dell'anno 2024 vertente tra
C.F. , nata a [...] il [...], rappresentata e Parte_1 C.F._1
difesa dall'Avv. D'AGOSTINI TIZIANA ed elettivamente domiciliata presso il di lei studio in FRASCATI,
PIAZZA BAMBOCCI 9, giusta delega in atti
-ricorrente-
e
(C.F. ), nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2
rappresentato e difeso dall'Avv. CONSOLI FRANCESCA ed elettivamente domiciliato presso il di lei studio in VIA SAN CARLINO GENZANO DI ROMA, giusta delega in atti
-resistente –
Con l'intervento della Procura della Repubblica - SEDE
Oggetto: Separazione giudiziale.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come in atti.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
Viene in decisione la causa di separazione promossa da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
coniuge per matrimonio contratto in Nemi in data 6.8.1983.
La ricorrente ha dedotto: che dall'unione coniugale sono nati due figli, oggi maggiorenni ed economicamente autosufficienti;
che il coniuge è in pensione dal 2022 mentre lei non ha mai lavorato in costanza di matrimonio, occupandosi – d'accordo col marito – dell'accudimento della casa e dei figli e, dopo la morte della suocera, anche dell'accudimento del suocero, da ultimo gravemente ammalato;
di non avere alcun reddito proprio né provviste cui attingere;
che il marito ha proprietà immobiliari, suscettibili di essere portate a reddito;
che il coniuge ha tenuto nei di lei confronti condotte verbalmente aggressive ed offensive tanto da costringerla ad allontanarsi dalla casa familiare fra la fine di maggio e l'inizio di giugno 2017 per trovare rifugio in un garage, dotato di servizi igienici ma privo di riscaldamento, al piano sottostante l'abitazione della di lei madre;
che da allora il marito spontaneamente le ha corrisposto, tramite i figli ed in contanti, la somma di € 150,00 a settimana, per totali € 600,00 mensili, ma da ultimo - e segnatamente da marzo 2024 - ha ridotto il contributo corrisposto a soli 200,00 euro mensili, di fatto privandola delle risorse minime per vivere.
Muovendo da tali premesse, la ricorrente ha chiesto, oltre alla pronuncia in punto status, un contributo per il proprio mantenimento pari a 1600,00 euro, tenuto conto della posizione economica complessiva del coniuge e del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio nonché la condanna di controparte ex art. 96 c.p.c.
Il resistente, costituitosi in giudizio, ha contestato le avverse prospettazioni e domande.
In particolare, ha
contro
-dedotto che il garage ove la ricorrente assume di vivere è in realtà un immobile situato al piano terra con finestre e portone d'ingresso, dotato di ogni confort, composto da un ampio locale con angolo cottura e camino, al quale è stata aggiunta una camera matrimoniale, un bagno e ripostiglio facente parte dell'appartamento adiacente, ricavando un grazioso appartamento di mq 50 circa, arredato, con presenza di riscaldamento (camino e termosifoni). La donna può godere, in quanto funzionale e fruibile, di un ampio cortile con giardino e di un garage per la propria autovettura, nonché di altro locale adibito a lavanderia.
Secondo il convenuto, l'immobile in questione è di proprietà della madre della ricorrente, ragione per cui la moglie ci vive senza sopportare oneri alloggiativi e senza oneri per utenze in quanto allacciate all'appartamento soprastante della genitrice. La moglie si sarebbe ivi trasferita anche per meglio accudire i genitori.
Il resistente ha poi allegato che la moglie ha avuto esperienze lavorative antecedenti al matrimonio e, con il matrimonio, ha cessato di svolgere attività lavorativa per sua esclusiva scelta. Ha negato finanche che la moglie si sia occupata dell'anziano suocero, rappresentando che al contrario si sarebbe determinata ad allontanarsi dalla casa familiare proprio ritenendo che il coniuge fosse eccessivamente assorbito dalle cure da prestare al genitore.
Ancora il ha spiegato che la moglie aveva manifestato l'intenzione di separarsi già nel 2016, CP_1
anche perché aveva intrapreso una relazione con un nuovo compagno. Poi l'iniziativa era stata abbandonata. Il resistente ha comunque rappresentato di aver inizialmente corrisposto alla moglie 600,00 euro mensili per il mantenimento suo e della figlia per poi ridurre il contributo a 200,00 euro una Per_1
volta che la figlia ha raggiunto l'autosufficienza economica. Per_1
Il convenuto ha dedotto di essere in pensione con un reddito mensile di circa 2000,00 euro e di essere gravato da finanziamenti.
Ha allegato di trovarsi in precarie condizioni di salute tanto da aver fatto richiesta di riconoscimento dell'invalidità.
Ha spiegato di essere comproprietario con la moglie di un terreno e della ex casa familiare ove è rimasto a vivere insieme alla figlia nonché proprietario di un terreno con sovrastante piccolo Per_1
manufatto agricolo, ristrutturato dal figlio e da questo adibito a residenza propria e della di lui famiglia.
Ha dedotto inoltre che la moglie è proprietaria di un terreno e comproprietaria con la madre ed i fratelli di altri immobili. Ella, a suo dire, svolgerebbe stabilmente attività lavorativa, quale donna delle pulizie. E' titolare di quote, pari al 40 %, della società SA. di cui amministratore è il figlio ed è CP_2
titolare di una polizza infortuni e di un libretto postale nominativo.
Il resistente ha, dunque, chiesto che sia pronunciata la separazione, che non sia posto a proprio carico alcun contributo per il mantenimento della moglie o, in subordine, un contributo non superiore a
300,00 euro mensili e che la ex casa familiare sia assegnata a lui. Ha chiesto respingersi l'avversaria domanda di condanna ex art. 96 c.p.c.
Con provvedimento del 17.7.2024, il Giudice delegato, su richiesta della ricorrente, ha posto ex art. 473bis.15 c.p.c. a carico del resistente un contributo per il mantenimento della moglie pari a 600,00 euro mensili, “ritenuto…che le allegazioni relative allo svolgimento di attività lavorativa della ricorrente durante il matrimonio sono sia antecedenti al matrimonio stesso sia inidonee, allo stato, a ritenere suffragata l'esistenza di una continua attività lavorativa funzionale a garantire l'indipendenza economica della coniuge (cfr. autorizzazione di esercizio del 12.11.1979; iscrizione al registro della camera di commercio del 6.04.1989; modello n. 740/96 da cui non si evince alcun reddito;
dichiarazione dei sostituti di imposta relativa all'anno 1983; contratto cessione d'azienda del 1979; due fatture attestanti provvigioni quale agente assicurativo relative all'anno 1996; unico del 1998 dalla cui analisi non si riscontra reddito); ritenuto, inoltre, che la durata del matrimonio, per oltre trent'anni, l'assenza di percezione di emolumenti attesa la dedizione al ménage familiare (con conseguente impossibilità di poter percepire redditi pensionistici, al di fuori dell'assegno sociale), l'età della coniuge, 65 anni, (cui ordinariamente non corrisponde l'inserimento nel mondo del lavoro, bensì il relativo congedo) e i relativi problemi di salute, conducano il tribunale a ritenere la stessa un soggetto in posizione di vulnerabilità economica a prescindere dal presunto svolgimento, saltuario e non regolare, di attività lavorativa;
osservato che il resistente ha una pensione netta di circa 2.077,00 euro ed è onerato del rimborso della rata di finanziamento ES (per circa 270,00 euro mensili) la cui scadenza è imminente (ottobre 2024); ritenuto che il coniuge è il primo soggetto obbligo per la corresponsione degli alimenti (cfr. art. 433 co. 1 c.c.); rilevato, quindi, che sino allo svolgimento della prossima udienza, debba essere posto a carico del resistente un assegno alimentare pari ad euro
600,00 mensili (considerato che l'importo dell'assegno sociale, pari al minimo per un'esistenza dignitosa, è fissato per l'anno 2024 in euro 534,00”.
Nel prosieguo del giudizio, la ricorrente ha insistito nelle proprie prospettazioni e domande, chiedendo altresì che venga ordinato “al sig. di astenersi dall'accedere al Controparte_1
giardino/area cortilizia del garage, abitato dalla sig.ra di pertinenza dell'immobile sito Parte_1
in Grottaferrata (Roma), via Vecchia di Velletri n. 28, nel quale a tutt'oggi pressoché quotidianamente il convenuto si reca turbando la serenità e la riservatezza della sig.ra la quale non Parte_1
gradisce, né tollera, la di lui presenza nel di lei spazio di abitazione”.
L'attrice ha inoltre contestato le prospettazioni e domande avversarie. In particolare, ha affermato che il reddito mensilmente percepito dal coniuge è superiore a 2000,00 euro e che in ogni caso il convenuto vive e gode anche della rendita che gli consente l'investimento sia del TFR, ricevuto all'esito del rapporto di lavoro, che dei proventi ricavati dalla vendita della porzione di villa bifamigliare, di oltre 250 mq, da lui stesso edificata unitamente alla casa coniugale e venduta in data
20.7.2020. Ha riferito di aver alienato gli immobili in comproprietà con la madre ed il fratello.
Il ha aggiunto di pagare semestralmente una polizza infortuni a favore dei figli e della stessa CP_1
per euro 239.00 complessivi e di pagare in via esclusiva le spese di manutenzione e le utenze Pt_1
della ex casa familiare ove vive con la figlia nonché la TARI e l'energia elettrica dell'immobile ove abita la moglie.
L'uomo ha inoltre rappresentato che in data 20.7.2020 è stata venduta non già una porzione di villa bifamiliare, bensì una struttura in cemento armato allo stato grezzo all'interno completamente vuota e priva di scale. Il ricavato di detta vendita è stato poi utilizzato dai coniugi che ne erano comproprietari per i lavori di edificazione, ad oggi ancora non completati, della restante casa familiare.
Ha infine chiesto che sia dichiarata l'inammissibilità della domanda con cui la moglie ha chiesto che gli sia inibito l'accesso al giardino/area cortilizia del garage dove vive, trattandosi di domanda nuova tardivamente proposta. Ha chiesto, in ogni caso, che sia dichiarata l'infondatezza di tale domanda, tenuto conto che “non si reca nel garage/cortile della ma presso la Agenzia Assicurativa del figlio Pt_1
ubicata parimenti in Grottaferrata, Via Vecchia di Velletri n. 28, avente accesso da altro e diverso cancello rispetto a quello della che si apre sulla pubblica via”. Pt_1
All'udienza del 23.10.2024 parte ricorrente, sentita personalmente, ha ammesso: “svolgo attività lavorativa ancorché saltuaria, in quanto con seicento euro non si può vivere;
ciò compatibilmente con le condizioni di salute, quello che posso”.
Il resistente, per parte sua, ha dichiarato: “mia figlia lavora con il fratello e ha uno stipendio, percepisce circa 1.350,00 euro. Sono in grosse difficoltà in relazione all'assegno disposto dal tribunale;
non riesco a sostenere tutte le spese mediche in relazione alle mie condizioni di salute, oltre alle utenze
e al finanziamento contratto per la nuova autovettura”.
Con ordinanza dell'8.1.2025, il contributo mensile dovuto dal per la moglie è stato CP_1
rideterminato in 500,00 euro, “considerata la documentazione successivamente prodotta dall'obbligato e attestante esborsi mensili, al netto delle utenze e delle spese sanitarie, pari ad Euro
516,00 (cfr. prestiti in atti, oltre al pagamento della polizza assicurativa nell'interesse dei figli e della moglie), considerato altresì, lo svolgimento, riconosciuto anche dalla ricorrente, nei limiti delle proprie condizioni di salute, di attività lavorativa (cfr. verbale d'udienza del 23.10.2024)”.
Avverso tale ordinanza è stato proposto reclamo e con ordinanza del 29.9.2025 la Corte d'Appello ha aumentato a 600,00 euro il contributo dovuto dal resistente in favore della moglie, sul rilievo che: “il
Tribunale ha … ritenuto di ridurre l'assegno di mantenimento in favore di rispetto alla Parte_1
quantificazione di euro 600,00 mensili assunta nella sede di provvedimenti cautelari indifferibili, sulla base del fatto che la ricorrente svolge una attività lavorativa e che è gravato di oneri Controparte_1
suppletivi mensili pari alla somma di euro 516,00, a causa di prestiti ricevuti, e del conseguente onere di restituzione, e del pagamento di una polizza contratta a tutela dei figli e della stessa moglie. Allo stato è tuttavia pacifico che volge attività di pulizia presso terzi in nero (pag. 11 reclamo, Parte_1
pagg. 8, 9 comparsa di costituzione), e dunque in modo del tutto saltuario, provvisorio, senza stabilità
e senza prospettive di pensione. Per altro verso, si deve rilevare che lo stesso riconosce Controparte_1
di beneficiare di pensione di euro 2.077,00 netti mensili (pag. 6 comparsa di costituzione). Pare allora al Collegio che gli oneri mensili a carico del reclamato, quantificati dal Tribunale nella misura di euro
516,00, non rendano insostenibile per il medesimo corrispondere l'assegno di mantenimento in favore della moglie nella misura originariamente stabilita di euro 600,00 mensili;
e peraltro, nel caso del prestito, egli ha già incamerato la sorte capitale del finanziamento, che dunque ha incrementato il suo patrimonio”.
Respinte le istanze istruttorie delle parti, le parti hanno precisato le conclusioni mediante deposito di note scritte.
Il resistente con le note scritte di precisazione delle conclusioni ha dedotto di essere stato riconosciuto in data 16.12.2024 “invalido ultrasessantacinquenne con difficolta' persistenti a svolgere le funzioni ed i compiti propri della sua eta'(l. 509/88 l124/98) –medio grave 67%-99%” e che successivamente le proprie condizioni di salute sarebbero ancora peggiorate.
La causa, a seguito di trattazione scritta, è stata rimessa al Collegio per la decisione.
La domanda di separazione personale appare fondata, dovendo ritenersi provata l'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare atteso il definitivo allontanamento anche affettivo dei coniugi che ormai vivono separati di fatto da circa 10 anni e dal fatto stesso che le parti nel corso del giudizio si sono affrontate con toni aspri incompatibili con qualsiasi residuo spazio di riconciliazione.
Va, quindi, dichiarata la separazione di e Parte_1 Controparte_1
Si segnala che nessuna delle parti ha chiesto l'addebito della separazione al coniuge, talché nulla deve statuirsi a riguardo. Analogamente nulla deve statuirsi con riguardo ai figli, ormai maggiorenni ed economicamente autonomi.
Il resistente ha chiesto l'assegnazione della ex casa familiare (in comproprietà con la a sé, ma la Pt_1
domanda non può trovare accoglimento, in quanto è circostanza pacifica che i figli nati dal matrimonio siano appunto maggiorenni ed economicamente autonomi, talché non sussistono i presupposti applicativi dell'istituto invocato.
La resistente ha poi chiesto che sia ordinato al coniuge di non avvicinarsi al giardino/area cortilizia di pertinenza del proprio immobile, ma le ragioni sottese alla domanda non sono tali da consentire in questa sede l'adozione in odio al di un ordine di protezione. CP_1
Resta da affrontare la questione economica.
La ricorrente ha 66 anni.
Ha lamentato di soffrire di lombosciatalgia.
Ha ammesso di svolgere attività lavorativa saltuaria per procacciarsi risorse da destinare al proprio mantenimento.
E' comproprietaria della ex casa familiare ove al momento è rimasto a vivere il coniuge con la figlia.
Ha rappresentato di aver acceso un conto corrente personale soltanto a decorrere da aprile 2024, ma in atti non vi è alcuna evidenza delle relative movimentazioni.
In precedenza, risultava cointestataria col coniuge di un conto acceso presso le Poste che nel 2017, peraltro, risultava negativo.
Nel corso del giudizio è risultata titolare di un libretto di risparmio a lei intestato in via esclusiva, benché abbia dedotto di non averne mai avuto contezza.
Il libretto risulta rilasciato il 10.4.2012 e ne sono state prodotte dal resistente le movimentazioni soltanto fino al 21.1.2014, quando residuava una somma pari a circa 9500,00 euro.
E' stata prodotta dal convenuto anche una polizza assicurativa, peraltro parzialmente illeggibile, intestata alla moglie e con scadenza il 17.2.2004.
La ricorrente ha negato di aver mai avuto contezza di detta polizza che a tutto voler concedere è un investimento effettuato in costanza di matrimonio, certamente con le risorse del coniuge (essendo pacifico che la on abbia lavorato durante il matrimonio), e comunque già scaduto. Pt_1
Il libretto prodotto, così come la polizza, non sembrano rilevanti ai fini della decisione, in quanto risalenti ad un periodo in cui le parti erano già coniugate e pacificamente la famiglia era mantenuta dal che metteva a disposizione la propria retribuzione. CP_1
Nel corso del giudizio, la è infine risultata socia della SA. di cui il figlio è amministratore Pt_1 CP_2
unico. L'attrice ha negato di esserne mai stata a conoscenza. Peraltro, non è stata acquisita alcuna evidenza che tale partecipazione abbia fino ad oggi comportato qualche utilità economica per la donna.
La ricorrente non sopporta oneri alloggiativi.
Il convenuto ha 69 anni ed è attualmente pensionato.
I redditi del dichiarati per l'anno d'imposta 2023 sono complessivamente pari a 27.641,00 CP_1
euro (circa 2300,00 euro su 12 mensilità). Per l'anno 2022 pari a 27.225,00 euro (2260,00 euro su 12 mensilità)
Dagli estratti conto è possibile evincere che il fino a settembre 2022 ha percepito retribuzioni CP_1
dalla SA. (in data 8.9.2022 768,32 euro;
in data 5.8.2022 1876,00 euro;
in data 7.7.2022 1577,00 CP_2
euro; in data 10.6.2022 1624,00 euro;
in data 23.5.2022 1577,00 euro).
CP_ In data 12.9.2022 ha percepito dall' 84,94 euro a titolo di “NASPI”; in data 10.10.2022 1273,99 euro a titolo di “NASPI”; in data 10.11.2022 137,81 euro a titolo di “NASPI”; in data 16.11.2022 137,81 euro a titolo di trattamento integrativo;
in data 21.12.2022 895,73 euro a titolo di “NASPI”.
CP_ CP_ In data 2.11.2022 ha percepito dall' 2121,00 euro a titolo di “accreditamento pens. nov.
CP_ 2022”; in data 1.12.2022 2474,49 euro a titolo di “accreditamento pens. dic. 2022”; in data
CP_ 3.1.2023 2052,82 euro a titolo di “accreditamento pens. gen. 2023”; in data 1.2.2023 2020,32
CP_ euro a titolo di “accreditamento pens. feb. 2023”; in data 1.3.2023 2222,32 euro a titolo di CP_
“accreditamento pens. mar. 2023”; in data 1.4.2023 2083,77 euro a titolo di “accreditamento
CP_ CP_ pens. apr. 2023”; in data 2.5.2023 2083,76 euro a titolo di “accreditamento pens. mag.
CP_ 2023”; in data 1.6.2023 2083,76 euro a titolo di “accreditamento pens. giu. 2023”; in data
CP_ 1.7.2023 2077,03 euro a titolo di “accreditamento pens. lug. 2023”; in data 1.8.2023 2077,02
CP_ euro a titolo di “accreditamento pens. ago. 2023”; in data 1.9.2023 1641,69 euro a titolo di
CP_
“accreditamento pens. set. 2023”; in data 2.10.2023 1640,24 euro a titolo di “accreditamento
CP_ CP_ pens. ott. 2023”; in data 2.11.2023 1638,77 euro a titolo di “accreditamento pens. nov.
CP_ 2023”; in data 1.12.2023 4366,06 euro a titolo di “accreditamento pens. dic. 2023”; in data
CP_ 3.1.2024 2077,22 euro a titolo di “accreditamento pens. gen. 2024”; in data 1.2.2024 2077,22
CP_ euro a titolo di “accreditamento pens. feb. 2024”; in data 1.3.2024 2127,27 euro a titolo di
CP_
“accreditamento pens. mar. 2024”; in data 2.4.2024 2092,80 euro a titolo di “accreditamento CP_ CP_ pens. apr. 2024”; in data 2.5.2024 2092,79 euro a titolo di “accreditamento pens. mag. CP_ 2024”; in data 1.6.2024 2092,79 euro a titolo di “accreditamento pens. giu. 2024”.
Il resistente ha prodotto contratto di finanziamento stipulato in data 30.7.2024 e, quindi, Pt_2
quando già sapeva degli oneri posti a suo carico per il mantenimento della moglie, con rata di 195,00 euro mensile fino all'8.8.2028. Ha prodotto altresì altro contratto di finanziamento estinto in Pt_2
data 20.9.2025 (rata di 23,33 euro). Ha prodotto ulteriore contratto di finanziamento FINDOMESTIC, estinto nel 2024 (rata di 217,00 euro). Anche il mutuo acceso per l'acquisto della ex casa familiare risulta estinto.
Il allo stato non sopporta oneri alloggiativi, ma sostiene costi per spese mediche (anche per CP_1
moglie e figli facendosi carico dei relativi costi).
Peraltro, il dedotto peggioramento delle di lui condizioni di salute, se effettivo, potrà dar luogo all'accesso ai benefici economici previsti dalla legge per gli invalidi civili che si trovino in condizioni di non autosufficienza.
Alla stregua di quanto precede, anche considerata la durata più che trentennale dell'unione coniugale, tenuto conto che in costanza di matrimonio è stato il resistente a farsi carico del mantenimento dell'intero nucleo familiare e che i finanziamenti sullo stesso gravanti ad oggi si sono parzialmente estinti, restando il convenuto gravato dalla sola rata del finanziamento per l'acquisto dell'auto per 195,00 euro mensili, considerato che il convenuto è anche gravato dalla polizza sanitaria in favore di moglie e figli, tenuto conto che la ricorrente ha ammesso di svolgere lavoretti saltuari, compatibili con le proprie condizioni di salute, senza peraltro che sia stato possibile acquisire alcuna evidenza rispetto all'ammontare delle risorse ricavate, il Collegio ritiene di porre a carico di CP_1 per il mantenimento della moglie un contributo pari a 600,00 euro, annualmente rivalutabili
[...]
secondo gli indici Istat, da corrispondere in favore dell'interessata entro il giorno 5 di ogni mese.
A fronte delle statuizioni che precedono, le spese di lite vanno compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
• dichiara la separazione fra e Parte_1 Controparte_1
• pone a carico di per il mantenimento della moglie un contributo pari a Controparte_1 Parte_1
600,00 euro, annualmente rivalutabili secondo gli indici Istat, da corrispondere in favore dell'interessata entro il giorno 5 di ogni mese;
• respinge, per il resto, le ulteriori domande proposte;
• spese compensate.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Velletri, nella camera di consiglio del 3.12.2025
Il Giudice Estensore
Dott.ssa Erica Passalalpi
Il Presidente
Dott. Riccardo Massera
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Velletri
Sezione Prima Civile riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati:
Dott. Riccardo Massera Presidente
Dott. Marco Valecchi Giudice
Dott.ssa Erica Passalalpi Giudice rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 2525 del Registro Generale Affari Contenziosi Civili dell'anno 2024 vertente tra
C.F. , nata a [...] il [...], rappresentata e Parte_1 C.F._1
difesa dall'Avv. D'AGOSTINI TIZIANA ed elettivamente domiciliata presso il di lei studio in FRASCATI,
PIAZZA BAMBOCCI 9, giusta delega in atti
-ricorrente-
e
(C.F. ), nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2
rappresentato e difeso dall'Avv. CONSOLI FRANCESCA ed elettivamente domiciliato presso il di lei studio in VIA SAN CARLINO GENZANO DI ROMA, giusta delega in atti
-resistente –
Con l'intervento della Procura della Repubblica - SEDE
Oggetto: Separazione giudiziale.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come in atti.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
Viene in decisione la causa di separazione promossa da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
coniuge per matrimonio contratto in Nemi in data 6.8.1983.
La ricorrente ha dedotto: che dall'unione coniugale sono nati due figli, oggi maggiorenni ed economicamente autosufficienti;
che il coniuge è in pensione dal 2022 mentre lei non ha mai lavorato in costanza di matrimonio, occupandosi – d'accordo col marito – dell'accudimento della casa e dei figli e, dopo la morte della suocera, anche dell'accudimento del suocero, da ultimo gravemente ammalato;
di non avere alcun reddito proprio né provviste cui attingere;
che il marito ha proprietà immobiliari, suscettibili di essere portate a reddito;
che il coniuge ha tenuto nei di lei confronti condotte verbalmente aggressive ed offensive tanto da costringerla ad allontanarsi dalla casa familiare fra la fine di maggio e l'inizio di giugno 2017 per trovare rifugio in un garage, dotato di servizi igienici ma privo di riscaldamento, al piano sottostante l'abitazione della di lei madre;
che da allora il marito spontaneamente le ha corrisposto, tramite i figli ed in contanti, la somma di € 150,00 a settimana, per totali € 600,00 mensili, ma da ultimo - e segnatamente da marzo 2024 - ha ridotto il contributo corrisposto a soli 200,00 euro mensili, di fatto privandola delle risorse minime per vivere.
Muovendo da tali premesse, la ricorrente ha chiesto, oltre alla pronuncia in punto status, un contributo per il proprio mantenimento pari a 1600,00 euro, tenuto conto della posizione economica complessiva del coniuge e del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio nonché la condanna di controparte ex art. 96 c.p.c.
Il resistente, costituitosi in giudizio, ha contestato le avverse prospettazioni e domande.
In particolare, ha
contro
-dedotto che il garage ove la ricorrente assume di vivere è in realtà un immobile situato al piano terra con finestre e portone d'ingresso, dotato di ogni confort, composto da un ampio locale con angolo cottura e camino, al quale è stata aggiunta una camera matrimoniale, un bagno e ripostiglio facente parte dell'appartamento adiacente, ricavando un grazioso appartamento di mq 50 circa, arredato, con presenza di riscaldamento (camino e termosifoni). La donna può godere, in quanto funzionale e fruibile, di un ampio cortile con giardino e di un garage per la propria autovettura, nonché di altro locale adibito a lavanderia.
Secondo il convenuto, l'immobile in questione è di proprietà della madre della ricorrente, ragione per cui la moglie ci vive senza sopportare oneri alloggiativi e senza oneri per utenze in quanto allacciate all'appartamento soprastante della genitrice. La moglie si sarebbe ivi trasferita anche per meglio accudire i genitori.
Il resistente ha poi allegato che la moglie ha avuto esperienze lavorative antecedenti al matrimonio e, con il matrimonio, ha cessato di svolgere attività lavorativa per sua esclusiva scelta. Ha negato finanche che la moglie si sia occupata dell'anziano suocero, rappresentando che al contrario si sarebbe determinata ad allontanarsi dalla casa familiare proprio ritenendo che il coniuge fosse eccessivamente assorbito dalle cure da prestare al genitore.
Ancora il ha spiegato che la moglie aveva manifestato l'intenzione di separarsi già nel 2016, CP_1
anche perché aveva intrapreso una relazione con un nuovo compagno. Poi l'iniziativa era stata abbandonata. Il resistente ha comunque rappresentato di aver inizialmente corrisposto alla moglie 600,00 euro mensili per il mantenimento suo e della figlia per poi ridurre il contributo a 200,00 euro una Per_1
volta che la figlia ha raggiunto l'autosufficienza economica. Per_1
Il convenuto ha dedotto di essere in pensione con un reddito mensile di circa 2000,00 euro e di essere gravato da finanziamenti.
Ha allegato di trovarsi in precarie condizioni di salute tanto da aver fatto richiesta di riconoscimento dell'invalidità.
Ha spiegato di essere comproprietario con la moglie di un terreno e della ex casa familiare ove è rimasto a vivere insieme alla figlia nonché proprietario di un terreno con sovrastante piccolo Per_1
manufatto agricolo, ristrutturato dal figlio e da questo adibito a residenza propria e della di lui famiglia.
Ha dedotto inoltre che la moglie è proprietaria di un terreno e comproprietaria con la madre ed i fratelli di altri immobili. Ella, a suo dire, svolgerebbe stabilmente attività lavorativa, quale donna delle pulizie. E' titolare di quote, pari al 40 %, della società SA. di cui amministratore è il figlio ed è CP_2
titolare di una polizza infortuni e di un libretto postale nominativo.
Il resistente ha, dunque, chiesto che sia pronunciata la separazione, che non sia posto a proprio carico alcun contributo per il mantenimento della moglie o, in subordine, un contributo non superiore a
300,00 euro mensili e che la ex casa familiare sia assegnata a lui. Ha chiesto respingersi l'avversaria domanda di condanna ex art. 96 c.p.c.
Con provvedimento del 17.7.2024, il Giudice delegato, su richiesta della ricorrente, ha posto ex art. 473bis.15 c.p.c. a carico del resistente un contributo per il mantenimento della moglie pari a 600,00 euro mensili, “ritenuto…che le allegazioni relative allo svolgimento di attività lavorativa della ricorrente durante il matrimonio sono sia antecedenti al matrimonio stesso sia inidonee, allo stato, a ritenere suffragata l'esistenza di una continua attività lavorativa funzionale a garantire l'indipendenza economica della coniuge (cfr. autorizzazione di esercizio del 12.11.1979; iscrizione al registro della camera di commercio del 6.04.1989; modello n. 740/96 da cui non si evince alcun reddito;
dichiarazione dei sostituti di imposta relativa all'anno 1983; contratto cessione d'azienda del 1979; due fatture attestanti provvigioni quale agente assicurativo relative all'anno 1996; unico del 1998 dalla cui analisi non si riscontra reddito); ritenuto, inoltre, che la durata del matrimonio, per oltre trent'anni, l'assenza di percezione di emolumenti attesa la dedizione al ménage familiare (con conseguente impossibilità di poter percepire redditi pensionistici, al di fuori dell'assegno sociale), l'età della coniuge, 65 anni, (cui ordinariamente non corrisponde l'inserimento nel mondo del lavoro, bensì il relativo congedo) e i relativi problemi di salute, conducano il tribunale a ritenere la stessa un soggetto in posizione di vulnerabilità economica a prescindere dal presunto svolgimento, saltuario e non regolare, di attività lavorativa;
osservato che il resistente ha una pensione netta di circa 2.077,00 euro ed è onerato del rimborso della rata di finanziamento ES (per circa 270,00 euro mensili) la cui scadenza è imminente (ottobre 2024); ritenuto che il coniuge è il primo soggetto obbligo per la corresponsione degli alimenti (cfr. art. 433 co. 1 c.c.); rilevato, quindi, che sino allo svolgimento della prossima udienza, debba essere posto a carico del resistente un assegno alimentare pari ad euro
600,00 mensili (considerato che l'importo dell'assegno sociale, pari al minimo per un'esistenza dignitosa, è fissato per l'anno 2024 in euro 534,00”.
Nel prosieguo del giudizio, la ricorrente ha insistito nelle proprie prospettazioni e domande, chiedendo altresì che venga ordinato “al sig. di astenersi dall'accedere al Controparte_1
giardino/area cortilizia del garage, abitato dalla sig.ra di pertinenza dell'immobile sito Parte_1
in Grottaferrata (Roma), via Vecchia di Velletri n. 28, nel quale a tutt'oggi pressoché quotidianamente il convenuto si reca turbando la serenità e la riservatezza della sig.ra la quale non Parte_1
gradisce, né tollera, la di lui presenza nel di lei spazio di abitazione”.
L'attrice ha inoltre contestato le prospettazioni e domande avversarie. In particolare, ha affermato che il reddito mensilmente percepito dal coniuge è superiore a 2000,00 euro e che in ogni caso il convenuto vive e gode anche della rendita che gli consente l'investimento sia del TFR, ricevuto all'esito del rapporto di lavoro, che dei proventi ricavati dalla vendita della porzione di villa bifamigliare, di oltre 250 mq, da lui stesso edificata unitamente alla casa coniugale e venduta in data
20.7.2020. Ha riferito di aver alienato gli immobili in comproprietà con la madre ed il fratello.
Il ha aggiunto di pagare semestralmente una polizza infortuni a favore dei figli e della stessa CP_1
per euro 239.00 complessivi e di pagare in via esclusiva le spese di manutenzione e le utenze Pt_1
della ex casa familiare ove vive con la figlia nonché la TARI e l'energia elettrica dell'immobile ove abita la moglie.
L'uomo ha inoltre rappresentato che in data 20.7.2020 è stata venduta non già una porzione di villa bifamiliare, bensì una struttura in cemento armato allo stato grezzo all'interno completamente vuota e priva di scale. Il ricavato di detta vendita è stato poi utilizzato dai coniugi che ne erano comproprietari per i lavori di edificazione, ad oggi ancora non completati, della restante casa familiare.
Ha infine chiesto che sia dichiarata l'inammissibilità della domanda con cui la moglie ha chiesto che gli sia inibito l'accesso al giardino/area cortilizia del garage dove vive, trattandosi di domanda nuova tardivamente proposta. Ha chiesto, in ogni caso, che sia dichiarata l'infondatezza di tale domanda, tenuto conto che “non si reca nel garage/cortile della ma presso la Agenzia Assicurativa del figlio Pt_1
ubicata parimenti in Grottaferrata, Via Vecchia di Velletri n. 28, avente accesso da altro e diverso cancello rispetto a quello della che si apre sulla pubblica via”. Pt_1
All'udienza del 23.10.2024 parte ricorrente, sentita personalmente, ha ammesso: “svolgo attività lavorativa ancorché saltuaria, in quanto con seicento euro non si può vivere;
ciò compatibilmente con le condizioni di salute, quello che posso”.
Il resistente, per parte sua, ha dichiarato: “mia figlia lavora con il fratello e ha uno stipendio, percepisce circa 1.350,00 euro. Sono in grosse difficoltà in relazione all'assegno disposto dal tribunale;
non riesco a sostenere tutte le spese mediche in relazione alle mie condizioni di salute, oltre alle utenze
e al finanziamento contratto per la nuova autovettura”.
Con ordinanza dell'8.1.2025, il contributo mensile dovuto dal per la moglie è stato CP_1
rideterminato in 500,00 euro, “considerata la documentazione successivamente prodotta dall'obbligato e attestante esborsi mensili, al netto delle utenze e delle spese sanitarie, pari ad Euro
516,00 (cfr. prestiti in atti, oltre al pagamento della polizza assicurativa nell'interesse dei figli e della moglie), considerato altresì, lo svolgimento, riconosciuto anche dalla ricorrente, nei limiti delle proprie condizioni di salute, di attività lavorativa (cfr. verbale d'udienza del 23.10.2024)”.
Avverso tale ordinanza è stato proposto reclamo e con ordinanza del 29.9.2025 la Corte d'Appello ha aumentato a 600,00 euro il contributo dovuto dal resistente in favore della moglie, sul rilievo che: “il
Tribunale ha … ritenuto di ridurre l'assegno di mantenimento in favore di rispetto alla Parte_1
quantificazione di euro 600,00 mensili assunta nella sede di provvedimenti cautelari indifferibili, sulla base del fatto che la ricorrente svolge una attività lavorativa e che è gravato di oneri Controparte_1
suppletivi mensili pari alla somma di euro 516,00, a causa di prestiti ricevuti, e del conseguente onere di restituzione, e del pagamento di una polizza contratta a tutela dei figli e della stessa moglie. Allo stato è tuttavia pacifico che volge attività di pulizia presso terzi in nero (pag. 11 reclamo, Parte_1
pagg. 8, 9 comparsa di costituzione), e dunque in modo del tutto saltuario, provvisorio, senza stabilità
e senza prospettive di pensione. Per altro verso, si deve rilevare che lo stesso riconosce Controparte_1
di beneficiare di pensione di euro 2.077,00 netti mensili (pag. 6 comparsa di costituzione). Pare allora al Collegio che gli oneri mensili a carico del reclamato, quantificati dal Tribunale nella misura di euro
516,00, non rendano insostenibile per il medesimo corrispondere l'assegno di mantenimento in favore della moglie nella misura originariamente stabilita di euro 600,00 mensili;
e peraltro, nel caso del prestito, egli ha già incamerato la sorte capitale del finanziamento, che dunque ha incrementato il suo patrimonio”.
Respinte le istanze istruttorie delle parti, le parti hanno precisato le conclusioni mediante deposito di note scritte.
Il resistente con le note scritte di precisazione delle conclusioni ha dedotto di essere stato riconosciuto in data 16.12.2024 “invalido ultrasessantacinquenne con difficolta' persistenti a svolgere le funzioni ed i compiti propri della sua eta'(l. 509/88 l124/98) –medio grave 67%-99%” e che successivamente le proprie condizioni di salute sarebbero ancora peggiorate.
La causa, a seguito di trattazione scritta, è stata rimessa al Collegio per la decisione.
La domanda di separazione personale appare fondata, dovendo ritenersi provata l'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare atteso il definitivo allontanamento anche affettivo dei coniugi che ormai vivono separati di fatto da circa 10 anni e dal fatto stesso che le parti nel corso del giudizio si sono affrontate con toni aspri incompatibili con qualsiasi residuo spazio di riconciliazione.
Va, quindi, dichiarata la separazione di e Parte_1 Controparte_1
Si segnala che nessuna delle parti ha chiesto l'addebito della separazione al coniuge, talché nulla deve statuirsi a riguardo. Analogamente nulla deve statuirsi con riguardo ai figli, ormai maggiorenni ed economicamente autonomi.
Il resistente ha chiesto l'assegnazione della ex casa familiare (in comproprietà con la a sé, ma la Pt_1
domanda non può trovare accoglimento, in quanto è circostanza pacifica che i figli nati dal matrimonio siano appunto maggiorenni ed economicamente autonomi, talché non sussistono i presupposti applicativi dell'istituto invocato.
La resistente ha poi chiesto che sia ordinato al coniuge di non avvicinarsi al giardino/area cortilizia di pertinenza del proprio immobile, ma le ragioni sottese alla domanda non sono tali da consentire in questa sede l'adozione in odio al di un ordine di protezione. CP_1
Resta da affrontare la questione economica.
La ricorrente ha 66 anni.
Ha lamentato di soffrire di lombosciatalgia.
Ha ammesso di svolgere attività lavorativa saltuaria per procacciarsi risorse da destinare al proprio mantenimento.
E' comproprietaria della ex casa familiare ove al momento è rimasto a vivere il coniuge con la figlia.
Ha rappresentato di aver acceso un conto corrente personale soltanto a decorrere da aprile 2024, ma in atti non vi è alcuna evidenza delle relative movimentazioni.
In precedenza, risultava cointestataria col coniuge di un conto acceso presso le Poste che nel 2017, peraltro, risultava negativo.
Nel corso del giudizio è risultata titolare di un libretto di risparmio a lei intestato in via esclusiva, benché abbia dedotto di non averne mai avuto contezza.
Il libretto risulta rilasciato il 10.4.2012 e ne sono state prodotte dal resistente le movimentazioni soltanto fino al 21.1.2014, quando residuava una somma pari a circa 9500,00 euro.
E' stata prodotta dal convenuto anche una polizza assicurativa, peraltro parzialmente illeggibile, intestata alla moglie e con scadenza il 17.2.2004.
La ricorrente ha negato di aver mai avuto contezza di detta polizza che a tutto voler concedere è un investimento effettuato in costanza di matrimonio, certamente con le risorse del coniuge (essendo pacifico che la on abbia lavorato durante il matrimonio), e comunque già scaduto. Pt_1
Il libretto prodotto, così come la polizza, non sembrano rilevanti ai fini della decisione, in quanto risalenti ad un periodo in cui le parti erano già coniugate e pacificamente la famiglia era mantenuta dal che metteva a disposizione la propria retribuzione. CP_1
Nel corso del giudizio, la è infine risultata socia della SA. di cui il figlio è amministratore Pt_1 CP_2
unico. L'attrice ha negato di esserne mai stata a conoscenza. Peraltro, non è stata acquisita alcuna evidenza che tale partecipazione abbia fino ad oggi comportato qualche utilità economica per la donna.
La ricorrente non sopporta oneri alloggiativi.
Il convenuto ha 69 anni ed è attualmente pensionato.
I redditi del dichiarati per l'anno d'imposta 2023 sono complessivamente pari a 27.641,00 CP_1
euro (circa 2300,00 euro su 12 mensilità). Per l'anno 2022 pari a 27.225,00 euro (2260,00 euro su 12 mensilità)
Dagli estratti conto è possibile evincere che il fino a settembre 2022 ha percepito retribuzioni CP_1
dalla SA. (in data 8.9.2022 768,32 euro;
in data 5.8.2022 1876,00 euro;
in data 7.7.2022 1577,00 CP_2
euro; in data 10.6.2022 1624,00 euro;
in data 23.5.2022 1577,00 euro).
CP_ In data 12.9.2022 ha percepito dall' 84,94 euro a titolo di “NASPI”; in data 10.10.2022 1273,99 euro a titolo di “NASPI”; in data 10.11.2022 137,81 euro a titolo di “NASPI”; in data 16.11.2022 137,81 euro a titolo di trattamento integrativo;
in data 21.12.2022 895,73 euro a titolo di “NASPI”.
CP_ CP_ In data 2.11.2022 ha percepito dall' 2121,00 euro a titolo di “accreditamento pens. nov.
CP_ 2022”; in data 1.12.2022 2474,49 euro a titolo di “accreditamento pens. dic. 2022”; in data
CP_ 3.1.2023 2052,82 euro a titolo di “accreditamento pens. gen. 2023”; in data 1.2.2023 2020,32
CP_ euro a titolo di “accreditamento pens. feb. 2023”; in data 1.3.2023 2222,32 euro a titolo di CP_
“accreditamento pens. mar. 2023”; in data 1.4.2023 2083,77 euro a titolo di “accreditamento
CP_ CP_ pens. apr. 2023”; in data 2.5.2023 2083,76 euro a titolo di “accreditamento pens. mag.
CP_ 2023”; in data 1.6.2023 2083,76 euro a titolo di “accreditamento pens. giu. 2023”; in data
CP_ 1.7.2023 2077,03 euro a titolo di “accreditamento pens. lug. 2023”; in data 1.8.2023 2077,02
CP_ euro a titolo di “accreditamento pens. ago. 2023”; in data 1.9.2023 1641,69 euro a titolo di
CP_
“accreditamento pens. set. 2023”; in data 2.10.2023 1640,24 euro a titolo di “accreditamento
CP_ CP_ pens. ott. 2023”; in data 2.11.2023 1638,77 euro a titolo di “accreditamento pens. nov.
CP_ 2023”; in data 1.12.2023 4366,06 euro a titolo di “accreditamento pens. dic. 2023”; in data
CP_ 3.1.2024 2077,22 euro a titolo di “accreditamento pens. gen. 2024”; in data 1.2.2024 2077,22
CP_ euro a titolo di “accreditamento pens. feb. 2024”; in data 1.3.2024 2127,27 euro a titolo di
CP_
“accreditamento pens. mar. 2024”; in data 2.4.2024 2092,80 euro a titolo di “accreditamento CP_ CP_ pens. apr. 2024”; in data 2.5.2024 2092,79 euro a titolo di “accreditamento pens. mag. CP_ 2024”; in data 1.6.2024 2092,79 euro a titolo di “accreditamento pens. giu. 2024”.
Il resistente ha prodotto contratto di finanziamento stipulato in data 30.7.2024 e, quindi, Pt_2
quando già sapeva degli oneri posti a suo carico per il mantenimento della moglie, con rata di 195,00 euro mensile fino all'8.8.2028. Ha prodotto altresì altro contratto di finanziamento estinto in Pt_2
data 20.9.2025 (rata di 23,33 euro). Ha prodotto ulteriore contratto di finanziamento FINDOMESTIC, estinto nel 2024 (rata di 217,00 euro). Anche il mutuo acceso per l'acquisto della ex casa familiare risulta estinto.
Il allo stato non sopporta oneri alloggiativi, ma sostiene costi per spese mediche (anche per CP_1
moglie e figli facendosi carico dei relativi costi).
Peraltro, il dedotto peggioramento delle di lui condizioni di salute, se effettivo, potrà dar luogo all'accesso ai benefici economici previsti dalla legge per gli invalidi civili che si trovino in condizioni di non autosufficienza.
Alla stregua di quanto precede, anche considerata la durata più che trentennale dell'unione coniugale, tenuto conto che in costanza di matrimonio è stato il resistente a farsi carico del mantenimento dell'intero nucleo familiare e che i finanziamenti sullo stesso gravanti ad oggi si sono parzialmente estinti, restando il convenuto gravato dalla sola rata del finanziamento per l'acquisto dell'auto per 195,00 euro mensili, considerato che il convenuto è anche gravato dalla polizza sanitaria in favore di moglie e figli, tenuto conto che la ricorrente ha ammesso di svolgere lavoretti saltuari, compatibili con le proprie condizioni di salute, senza peraltro che sia stato possibile acquisire alcuna evidenza rispetto all'ammontare delle risorse ricavate, il Collegio ritiene di porre a carico di CP_1 per il mantenimento della moglie un contributo pari a 600,00 euro, annualmente rivalutabili
[...]
secondo gli indici Istat, da corrispondere in favore dell'interessata entro il giorno 5 di ogni mese.
A fronte delle statuizioni che precedono, le spese di lite vanno compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
• dichiara la separazione fra e Parte_1 Controparte_1
• pone a carico di per il mantenimento della moglie un contributo pari a Controparte_1 Parte_1
600,00 euro, annualmente rivalutabili secondo gli indici Istat, da corrispondere in favore dell'interessata entro il giorno 5 di ogni mese;
• respinge, per il resto, le ulteriori domande proposte;
• spese compensate.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Velletri, nella camera di consiglio del 3.12.2025
Il Giudice Estensore
Dott.ssa Erica Passalalpi
Il Presidente
Dott. Riccardo Massera