TRIB
Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 08/04/2025, n. 849 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 849 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Onorario dott.
Daniele Miccoli, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile, in primo grado, iscritta al n. 1011/24 del R.G., avente a oggetto detenzione sine
titulo,
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Giacomo Paolo Cuscito, Parte_1
RICORRENTE
E
, Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
Conclusioni rassegnate all'udienza del 12 marzo 2025
Il ricorrente si riporta alle conclusioni di cui all'atto introduttivo del giudizio.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., , come rappresentato e difeso, deduceva di Parte_1
essere proprietario dell'immobile sito in Castellaneta Marina alla c.da Orsanese, censito in catasto al foglio 120, p.lla 296, sub 2, occupato e detenuto sine titulo da Controparte_1
Per tali ragioni, evocava in giudizio il detto detentore chiedendo, previo accertamento del proprio diritto di proprietà e della abusività della detenzione, la condanna del resistente al rilascio dell'immobile e al pagamento del danno da illegittima occupazione, con vittoria delle spese.
Il resistente non si costituiva, con conseguente dichiarazione della sua contumacia. La controversia proseguiva con l'espletamento della prova per testi e veniva rinviata da ultimo all'udienza del 12 marzo 2025, ove, previa discussione e precisazione delle istanze conclusive, era introitata a Sentenza.
Osserva preliminarmente il Tribunale, in punto di qualificazione dell'azione proposta dal ricorrente,
come dirimente risulti la dedotta detenzione sine titulo da parte del resistente, comportando infatti il riferito presupposto la riconduzione della domanda nell'alveo non già della mera restituzione, che invece richiederebbe l'originaria sussistenza di un titolo di detezione, anche eventualmente nelle more cessato nella sua efficacia, ma nel diverso ambito della rivendicazione ex art. 948 c.c. (per tutte Cass. Civ. Sent. n. 7305/14), rispetto alla quale l'effetto restitutorio costituisce mera secondaria conseguenza. Ulteriore conferma può peraltro trarsi dal tenore di quanto richiesto dall'istante, che infatti invoca in via preliminare il riconoscimento del proprio diritto di proprietà.
Ciò posto, la domanda risulta fondata e come tale meritevole di accoglimento.
Rileva infatti il Tribunale come risulti adeguatamente dimostrata la proprietà in capo a
[...]
del cespite immobiliare dedotto in giudizio, per quanto risulta dalla documentazione Pt_1
versata in atti con riferimento all'atto di divisione del 2 ottobre 2008 e per quanto dichiarato dal teste in ordine all'originaria proprietà del cespite in parola in capo al Testimone_1
comune nonno, deceduto nel 2005, trasferita senza alcuna soluzione di continuità ai di lui eredi e per ulteriore successione pervenuta da ultimo, sempre senza alcuna interruzione, in proprietà al ricorrente, tutti elementi dai quali risulta adeguatamente fornita la dimostrazione della risalenza nel tempo, senza alcuna interruzione, tra i soggetti proprietari, in virtù dei trasferimenti innanzi accennati, del diritto dominicale invocato in accertamento e tutela, tanto da risultare soddisfatto anche il requisito della integrazione degli elementi per poter configurare una ipotetica usucapione ventennale del diritto in questione in capo al ricorrente, elemento dal quale risulta ottemperato il particolare onere probatorio gravante su chi agisce in ambito di rivendicazione (c.d. probatio diabolica). Dimostrata, dunque, come detto, la titolarità del diritto di proprietà dell'immobile di cui
è giudizio in capo al ricorrente, viene ad evidenza la mancanza di qualsivoglia elemento riferito alla esistenza di un titolo legittimante la detenzione del resistente, ad un tale riguardo essendo sufficiente la mera allegazione della ricorrenza della detta circostanza, dovendosi porre invece a carico del detentore la contraria dimostrazione della esistenza di un valido titolo legittimante la disponibilità del bene in contesa, evidenza non verificatasi nel presente giudizio, stante la contumacia del resistente.
Sulla base pertanto delle sufficienti evidenze probatorie innanzi evidenziate può accertarsi per un verso la sussistenza del diritto di proprietà in capo a , riferita all'immobile indicato Parte_1
in ricorso, e per altro verso la carenza di un titolo legittimante la detenzione in capo a CP_1
con conseguente condanna di questi, o di chiunque altro occupi il bene in questione,
[...]
all'immediato rilascio del bene in favore dell'istante.
Quanto al danno conseguente all'abusiva detenzione, lo stesso, seppur in astratto spettante, secondo i criteri sanciti dalla Cass. SS.UU. con Sent. n. 33645/22, non può essere in questa sede riconosciuto, in assenza di prova circa la durata e la risalenza della illegittima occupazione immobiliare, circostanze rimaste mere allegazioni di parte.
Le spese seguono la sostanziale soccombenza e vanno dunque poste a carico del resistente, nella misura liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale di Taranto, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Onorario dott.
Daniele Miccoli, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta da , così Parte_1
dispone:
1) accerta la sussistenza in capo al ricorrente del diritto di proprietà relativamente all'immobile sito in Castellaneta Marina alla c.da Orsanese, censito in catasto al foglio 120, p.lla 296, sub
2;
2) accerta l'abusiva occupazione da parte del resistente del bene indicato nel capo che precede;
3) condanna ovvero chiunque altro detenga l'immobile indicato nel capo sub Controparte_1
1), all'immediato rilascio del bene in parola, libero da persone e/o da cose, nella piena disponibilità del ricorrente;
4) rigetta la domanda risarcitoria avanzata dal ricorrente;
5) condanna il resistente al pagamento delle spese processuali, che liquida in complessivi euro
3.809,00, oltre RSG (15%), Iva e CA, ove dovute, come per legge, con distrazione in favore del procuratore del ricorrente, dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Taranto il 08 aprile 2025 Il Giudice
(dott. Daniele Miccoli)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Onorario dott.
Daniele Miccoli, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile, in primo grado, iscritta al n. 1011/24 del R.G., avente a oggetto detenzione sine
titulo,
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Giacomo Paolo Cuscito, Parte_1
RICORRENTE
E
, Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
Conclusioni rassegnate all'udienza del 12 marzo 2025
Il ricorrente si riporta alle conclusioni di cui all'atto introduttivo del giudizio.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., , come rappresentato e difeso, deduceva di Parte_1
essere proprietario dell'immobile sito in Castellaneta Marina alla c.da Orsanese, censito in catasto al foglio 120, p.lla 296, sub 2, occupato e detenuto sine titulo da Controparte_1
Per tali ragioni, evocava in giudizio il detto detentore chiedendo, previo accertamento del proprio diritto di proprietà e della abusività della detenzione, la condanna del resistente al rilascio dell'immobile e al pagamento del danno da illegittima occupazione, con vittoria delle spese.
Il resistente non si costituiva, con conseguente dichiarazione della sua contumacia. La controversia proseguiva con l'espletamento della prova per testi e veniva rinviata da ultimo all'udienza del 12 marzo 2025, ove, previa discussione e precisazione delle istanze conclusive, era introitata a Sentenza.
Osserva preliminarmente il Tribunale, in punto di qualificazione dell'azione proposta dal ricorrente,
come dirimente risulti la dedotta detenzione sine titulo da parte del resistente, comportando infatti il riferito presupposto la riconduzione della domanda nell'alveo non già della mera restituzione, che invece richiederebbe l'originaria sussistenza di un titolo di detezione, anche eventualmente nelle more cessato nella sua efficacia, ma nel diverso ambito della rivendicazione ex art. 948 c.c. (per tutte Cass. Civ. Sent. n. 7305/14), rispetto alla quale l'effetto restitutorio costituisce mera secondaria conseguenza. Ulteriore conferma può peraltro trarsi dal tenore di quanto richiesto dall'istante, che infatti invoca in via preliminare il riconoscimento del proprio diritto di proprietà.
Ciò posto, la domanda risulta fondata e come tale meritevole di accoglimento.
Rileva infatti il Tribunale come risulti adeguatamente dimostrata la proprietà in capo a
[...]
del cespite immobiliare dedotto in giudizio, per quanto risulta dalla documentazione Pt_1
versata in atti con riferimento all'atto di divisione del 2 ottobre 2008 e per quanto dichiarato dal teste in ordine all'originaria proprietà del cespite in parola in capo al Testimone_1
comune nonno, deceduto nel 2005, trasferita senza alcuna soluzione di continuità ai di lui eredi e per ulteriore successione pervenuta da ultimo, sempre senza alcuna interruzione, in proprietà al ricorrente, tutti elementi dai quali risulta adeguatamente fornita la dimostrazione della risalenza nel tempo, senza alcuna interruzione, tra i soggetti proprietari, in virtù dei trasferimenti innanzi accennati, del diritto dominicale invocato in accertamento e tutela, tanto da risultare soddisfatto anche il requisito della integrazione degli elementi per poter configurare una ipotetica usucapione ventennale del diritto in questione in capo al ricorrente, elemento dal quale risulta ottemperato il particolare onere probatorio gravante su chi agisce in ambito di rivendicazione (c.d. probatio diabolica). Dimostrata, dunque, come detto, la titolarità del diritto di proprietà dell'immobile di cui
è giudizio in capo al ricorrente, viene ad evidenza la mancanza di qualsivoglia elemento riferito alla esistenza di un titolo legittimante la detenzione del resistente, ad un tale riguardo essendo sufficiente la mera allegazione della ricorrenza della detta circostanza, dovendosi porre invece a carico del detentore la contraria dimostrazione della esistenza di un valido titolo legittimante la disponibilità del bene in contesa, evidenza non verificatasi nel presente giudizio, stante la contumacia del resistente.
Sulla base pertanto delle sufficienti evidenze probatorie innanzi evidenziate può accertarsi per un verso la sussistenza del diritto di proprietà in capo a , riferita all'immobile indicato Parte_1
in ricorso, e per altro verso la carenza di un titolo legittimante la detenzione in capo a CP_1
con conseguente condanna di questi, o di chiunque altro occupi il bene in questione,
[...]
all'immediato rilascio del bene in favore dell'istante.
Quanto al danno conseguente all'abusiva detenzione, lo stesso, seppur in astratto spettante, secondo i criteri sanciti dalla Cass. SS.UU. con Sent. n. 33645/22, non può essere in questa sede riconosciuto, in assenza di prova circa la durata e la risalenza della illegittima occupazione immobiliare, circostanze rimaste mere allegazioni di parte.
Le spese seguono la sostanziale soccombenza e vanno dunque poste a carico del resistente, nella misura liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale di Taranto, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Onorario dott.
Daniele Miccoli, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta da , così Parte_1
dispone:
1) accerta la sussistenza in capo al ricorrente del diritto di proprietà relativamente all'immobile sito in Castellaneta Marina alla c.da Orsanese, censito in catasto al foglio 120, p.lla 296, sub
2;
2) accerta l'abusiva occupazione da parte del resistente del bene indicato nel capo che precede;
3) condanna ovvero chiunque altro detenga l'immobile indicato nel capo sub Controparte_1
1), all'immediato rilascio del bene in parola, libero da persone e/o da cose, nella piena disponibilità del ricorrente;
4) rigetta la domanda risarcitoria avanzata dal ricorrente;
5) condanna il resistente al pagamento delle spese processuali, che liquida in complessivi euro
3.809,00, oltre RSG (15%), Iva e CA, ove dovute, come per legge, con distrazione in favore del procuratore del ricorrente, dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Taranto il 08 aprile 2025 Il Giudice
(dott. Daniele Miccoli)