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Sentenza 7 novembre 2024
Sentenza 7 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 07/11/2024, n. 1054 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 1054 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del lavoro, dott. Domenico Vernillo, all'esito della discussione ex art. 127 ter
c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella controversia iscritta al R. G. n. 3751/2022, introdotta
DA
(c.f.: ), rappresentato e difeso, in virtù di Parte_1 C.F._1 procura in atti, dall' avv. Angelo Russo, presso cui è elettivamente domiciliato;
RICORRENTE
CONTRO
(c.f.: ), in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa, in Controparte_1 P.IVA_1 virtù di procura in atti, dall'avv. Sabatino Tortora, presso cui è elettivamente domiciliata;
RESISTENTE
e CONTRO
(c.f.: , in persona del Presidente p. t., rappresentato e difeso, in CP_2 P.IVA_2 virtù di procura generali alle liti, dall'avv. Silvio Garofalo, con cui è elettivamente domiciliato presso l'avvocatura.
RESISTENTE
CONCLUSIONI
PER PARTE RICORRENTE: previo accertamento del rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno dall'1.9.2006 al 31.8.2010 e dall'1.2.2012 al 31.3.2015, condannare al pagamento di € 19.000,00, oltre interessi e rivalutazione, per i titoli di Controparte_1 cui al verbale di conciliazione del 14.4.2016; condannare, altresì, la società resistente a regolarizzare l'obbligo contributivo nei confronti dell' per gli intercorsi CP_2
1 rapporto di lavoro;
con vittoria delle spese di lite, con attribuzione;
PER LA RESISTENTE rigettare il ricorso;
spese vinte, con attribuzione;
Controparte_1
PER LA RESISTENTE accertare l'obbligo contributivo datoriale nei limiti della CP_2 prescrizione già maturata;
con vittoria delle spese di lite.
SVOLGIMENTO del PROCESSO
Con ricorso depositato in data 12.12.2022, il sig. esponeva di aver Parte_1 lavorato, senza soluzione di continuità, alle dipendenze di dall'1.9.2006 Controparte_1 al 31.8.2010 e dall'1.2.2012 al 31.3.2015, con la qualifica di impiegato d'ordine, con inquadramento nel livello D C.C.N.L. “concia pelli e cuoio”, e con orario di lavoro dal lunedì al venerdì dalle 8,00 alle 12,00 e dalle 13,00 alle ore 17,00.
Rappresentava di aver percepito, per l'intero arco lavorativo, a titolo di acconto sull'attività lavorativa prestata, una retribuzione mensile pari ad € 300,00, in ordine al primo rapporto di lavoro, e pari ad € 400,00, per il secondo rapporto.
Affermava che, alla data di cessazione del secondo rapporto di lavoro (31.3.2015), non erano stati corrisposti il T.F.R., l'indennità per mancato preavviso e le competenze liquidative finali.
Precisava che, con verbale di conciliazione sindacale del 14.4.2016, gli Controparte_1 aveva riconosciuto il diritto al pagamento della somma complessiva di € 19.000,00, di cui € 10.800,00 a titolo di T.F.R. ed € 8.200,00 a titolo di bonus transattivo, oltre ad assumersi l'obbligo di regolarizzare la posizione contributiva verso l' .. CP_2
Asseriva che, nonostante le comunicazioni dell'11.7.2017 e del 19.7.2021, quest'ultima inoltrata anche all' la società datrice non aveva adempiuto a quanto convenuto CP_2 nel verbale di conciliazione sindacale.
Tanto premesso, conveniva in giudizio in persona del l.r.p.t., innanzi al Controparte_1
Tribunale di Avellino, in funzione di giudice del lavoro, rassegnando le suesposte conclusioni.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, la resistente si costituiva in giudizio, contestando l'avversa pretesa.
Eccepiva la nullità del ricorso per assoluta incertezza dell'oggetto della domanda e per carenza di motivazione, ex art. 414 co. 3 e 4 c.p.c..
Eccepiva, altresì, l'incompetenza per territorio del Giudice adito, in favore del
Tribunale di Sat.Andrid, in Romania, luogo in cui la società aveva stabilito la propria sede legale.
Rappresentava che il lavoratore aveva sempre ricevuto una retribuzione proporzionata
2 alla qualità e quantità del lavoro prestato ed era stato regolarmente inquadrato secondo le mansioni di fatto svolte, come da C.C.N.L. di categoria.
Deduceva l'infondatezza della pretesa creditoria, poggiata unicamente sulle risultanze del verbale di conciliazione del 14.6.2016 e senza alcuna allegazione dei conteggi posti a base del credito.
Instava per il rigetto del ricorso.
Concludeva ut supra.
Con provvedimento del 16.2.2024, il giudice designato, ritenuto che per la formulazione della domanda relativa alla regolarizzazione dell'obbligo contributivo da parte del datore di lavoro determinasse il riscontro della posizione di litisconsorte necessario dell' disponeva la chiamata in giudizio dell'Istituto di previdenza, CP_2 ex art. 102 c.p.c., con le forme di cui all'art. 420 co. 9 e 10 c.p.c..
L' si costituiva in giudizio deducendo l'inammissibilità della domanda, per CP_2 ommessa formulazione di istanza amministrativa.
Affermava la propria estraneità nella presente controversia.
Rappresentava che, in caso di esito positivo del ricorso, il ruolo dell'Istituto avrebbe avuto riguardo solo alla regolamentazione della posizione contributiva da parte del datore di lavoro.
Precisava che il datore di lavoro era tenuto al versamento dei contributi nei limiti della prescrizione maturata.
Concludeva ut supra.
Acquisita la documentazione prodotta, all'esito della discussione ex art. 127 ter c.p.c., il giudizio veniva deciso come da sentenza.
MOTIVI della DECISIONE
1. Il ricorso è parzialmente fondato e va accolto nei limiti appresso segnati.
In via preliminare, va disattesa l'eccezione di nullità ed inammissibilità del ricorso introduttivo sollevata dalla resistente società.
Ai sensi dell'art. 414 n. 3) e 4) c.p.c., nel ricorso introduttivo del giudizio deve essere determinato l'oggetto della domanda e devono essere indicati gli elementi di fatto e di diritto posti alla base della domanda stessa, la cui mancata specificazione comporta la nullità del ricorso, da ritenersi, però, sanabile ex art. 164 co. 5 c.p.c..
Corollario di tali principi è che la mancata fissazione di un termine perentorio da parte del giudice per la rinnovazione del ricorso o per l'integrazione della domanda
3 comprova l'avvenuta sanatoria della nullità, dovendosi ritenere raggiunto lo scopo cui l'atto nullo è preordinato ai sensi dell'art. 156 co. 2 c.p.c..
Applicando tale principio, nella fattispecie va esclusa la nullità del ricorso, in quanto l'atto introduttivo individua in maniera sufficientemente chiara e precisa l'oggetto della domanda ed il sotteso titolo giuridico, e contiene tutti gli elementi necessari per superare il vaglio di ammissibilità, essendo stata la parte resistente posta in condizione di difendersi immediatamente ed esaurientemente, il che condurrebbe, in ogni caso, alla sanatoria dell'eventuale nullità per raggiungimento dello scopo.
Difatti, è indiscutibile che la domanda giudiziaria del lavoratore poggi sul verbale di conciliazione sopra menzionato, che contiene l'indicazione puntuale dei crediti e dei sottesi titoli giuridici.
2. Ancora preliminarmente, va ribadita l'infondatezza dell'eccezione di incompetenza per territorio sollevata dalla resistente società ai sensi degli artt. 409 e
413 c.p.c., secondo gli argomenti già svolti nell'ordinanza del 20.10.2023.
Rammentato che, a norma dell'art. 413 co. 2 c.p.c., nelle controversie di lavoro di cui all'art. 409 c.p.c., “Competente per territorio è il giudice nella cui circoscrizione è sorto il rapporto ovvero si trova l'azienda o una sua dipendenza alla quale è addetto il lavoratore o presso la quale egli prestava la sua opera al momento della fine del rapporto”, nella fattispecie, la società resistente, in base a quanto emerge dalla visura camerale in atti, ha avuto sede in Solofra (AV) dall'11.1.2010 sino alla data del
20.10.2015, mentre è pacifico tra le parti che il secondo rapporto di lavoro abbia avuto inizio in data 1.2.2012 e termine in data 31.3.2015.
Ebbene, si ritiene che la disposizione normativa richiamata trovi applicazione con specifico riferimento al criterio di collegamento territoriale alternativo costituito dal luogo in cui è sorto il rapporto, che, alla luce delle allegazioni delle parti, deve individuarsi in Solofra (AV), quale sede dell'azienda al momento della stipula del secondo contratto, ossia in un luogo ricompreso nel circondario dell'adito Tribunale, con valenza assorbente anche rispetto al primo rapporto.
Peraltro, quest'ultimo si è comunque concluso allorquando la sede aziendale era stabilita in Solofra (AV).
Non v'è dubbio, pertanto, che la competenza territoriale appartenga al Tribunale di
Avellino, in funzione di giudice del lavoro.
4 Piuttosto, si potrebbe dubitare della giurisdizione del giudice ordinario rispetto alla società di diritto estero, qual è a seguito del trasferimento della sede in Controparte_1
Romania.
Sul punto, è agevole osservare che la società resistente è un ente di diritto privato, non riconducibile né alla nozione di Stato estero né alla nozione di ente pubblico estero e, quand'anche lo fosse, la natura prettamente economica della rivendicazione mossa dal lavoratore esclude qualsiasi pregiudizio della potestas imperii di un'Autorità straniera
(Cassazione civile, sez. un., sentenza n. 6884 dell'8.3.2019).
3. Nel merito, non v'è dubbio che il sig. abbia intrattenuto un Parte_1 rapporto di lavoro subordinato, per i periodi dall'1.9.2006 al 31.8.2010 e dall'1.2.2012 al 31.3.2015, alle dipendenze della circostanza che si ricava per tabulas Controparte_1 dalla documentazione versata in atti.
Oggetto del presente giudizio è la pretesa creditoria invocata dal lavoratore, pretesa che ha il suo fondamento nella conciliazione in sede sindacale raggiunta tra le parti, come da citato verbale del 14.4.2016, allegato in atti.
In tale documento, si legge, per quanto rileva in questa sede, quanto segue: “PREMESSO
a) Che il Sig. sostiene di aver lavorato alle dipendenze della dal Parte_1 Controparte_1
01.09.2006 al 31.08.2010 e dal 01.02.2012 al 31.03.2015, giorno in cui stato licenziato, svolgendo attività di impiegato d'ordine, dal lunedì al venerdì, dalle ore 08.00 alle ore 12,00 e dalle 13,00 alle
17,00. In riferimento a tale periodo di lavoro il sig. rivendica differenze retributive Parte_1 per la quantità e la qualità del lavoro prestato, nonché per le mansioni di fatto espletate, esigendo, inoltre, il versamento dei contributi previdenziali, delle competenze di fine rapporto e del T.F.R. maturato;
b) Per tali motivi, il sig. per il tramite dell'avv. Angelo Russo ha Parte_1 costituito in mora la lettera racc. A.R. del 19.1 1.2015, esigendo tutto quanto sopra Controparte_3 riportato;
c) Che la come sopra rappresentata, conferma che il sig. Controparte_1 Parte_1
ha lavorato alle proprie dipendenze dal 01.09.2006 al 31.08.2010 e dal 01.02.2012 al
[...]
31.03.2015, nelle modalità sopra precisate, svolgendo attività lavorativa di tipo subordinato con mansioni di impiegato d'ordine, riconducibile al livello 11 del CCNL Concerie Industrie, e percependo una retribuzione mensile fissa e predeterminata. Al riguardo, la recisa di non avere Controparte_1 mai regolarizzato il dedotto rapporto di lavoro e, pertanto, di non avere mai versato i dovuti contributi all'INPS………[..] CONVENGONO E 1. Le premesse costituiscono parte Controparte_4 integrante di quanto di seguito precisato e definito;
2. Il sig. , dopo una attenta Parte_1 riconsiderazione cella vicenda, conferma di avere svolto alle dipendenze della ,L. attività CP_5 lavorativa di tipo subordinato secondo le modalità sopra descritte e, pur rinunziando alle differenze retributive maturate, rivendica esclusivamente il versamento dei contributi previdenziali per i periodi dal 01.09.2006 al 31.08.2010 e dal 01.02.2012 al 31,03.2015 in riferimento alla propria posizione lavorativa di impiegato d'ordine riconducibile al livello 11 del CCNL di settore, nonché al pagamento del TFR maturato, quantificato in €.10.S00.00;3. La manifesta la volontà di Controparte_6
5 conciliare la lite, pertanto, assume l'obbligo di versare i citati contributi previdenziali nel termine perentorio di giorni 60 decorrenti dalla sottoscrizione del presente verbale di conciliazione;
offre, inoltre, al sig. l'importo di € 19.000,00 di cui € 10.800,00 a titolo di TFR, nonché € Parte_1
8.200,00 a titolo di bonus transattivo novativo. La somma concordata verrà corrisposta secondo le seguenti modalità: nr. 19 rate mensili di € 1.000,00 cadauna con scadenza il giorno 30 di ogni mese,
a partire da aprile 2016 ad ottobre 2017, a mezzo assegno bancario o bonifico bancario;
4. Le parti espressamente concordano che le prime 8 rate e fino al raggiungimento dell'importo di € 8..200,00 sono da imputare a titolo di bonus transattivo, mentre le residue rate e fino al raggiungimento dell'importo di € 10.800,00 sono da imputare a titolo di TFR;
il sig. , manifestando Parte_1 la volontà di conciliare ogni possibile contrasto, dichiara di essere totalmente soddisfatto e, accettando le condizioni di cui ed il menzionato pagamento, erudito dai conciliatori sugli effetti del presente verbale di conciliazione, rilascia ampia e finale quietanza liberatoria, dichiarando di non aver più nulla a pretendere per qualunque titolo o causa, anche non fatta valere nel corso della discussa controversia, nei confronti della né di altra persona fisica o giuridica ad essa Controparte_1 collegata, salvo buon fine del pagamento;
Le parti intendono ribadire che la presente transazione ha natura ed effetti omnicomprensivi, nel senso che attraverso tale conciliazione esse parti hanno inteso definitivamente eliminare ogni possibile contenzioso esistente o potenziale cosicché per il futuro nessuna di esse abbia da pretendere alcunché dall'altra, per qualsivoglia ragione o causa connessa o anche ricollegabile con il suddetto rapporto di lavoro subordinato;
Le parti dichiarano di avere concordato di sottoscrivere il presente verbale di conciliazione innanzi alle rappresentanze sindacali sopra indicate, all'indirizzo indicato in epigrafe, per comuni motivi di praticità; le parti, con la sottoscrizione del presente verbale (composto da n.2 pagine), dichiarano ed attestano di avere ricevuto dai conciliatori tutte le spiegazioni relative all'oggetto, alle rinunce ed agli effetti ella presente transazione, finalizzate ad una libera determinazione della loro volontà e di avere fornito al conciliatore notizie veritiere per definire compiutamente la presente controversia”.
Sebbene il verbale di conciliazione de quo non costituisca frutto di esercizio di attività giurisdizionale e, dunque, non possa produrre gli effetti del giudicato, quand'anche fosse stato concluso in sede giudiziale (Cassazione civile, sez. II, 18/07/1987, n. 6333:
“L'intervento del giudice nel tentativo di conciliazione non altera, ove questo riesca, la natura consensuale dell'atto di composizione che le parti volontariamente concludono. Nè gli effetti esecutivi attribuiti al verbale di conciliazione dall'art. 185, comma ult., c.p.c. possono sotto alcun riflesso paragonarsi a quelli di una sentenza passata in giudicato, dovendosi, invece, assimilare a quelli di un titolo contrattuale esecutivo, come gli atti notarili e simili indicati nell'art. 474 n. 3 c.p.c.”; T.A.R.
Salerno, sez. II, 12/02/2007, n. 144: “Il verbale di conciliazione non è una pronuncia giurisdizionale, non ravvisandosi in essa i caratteri della sentenza, dell'ordinanza ovvero del decreto del giudice;
lo stesso, pur avendo natura di titolo esecutivo, non è assimilabile ad un giudicato, atteso che tale natura giuridica può riconoscersi solo a provvedimenti emanati dal giudice”), resta ferma la sua efficacia in termini di disciplina contrattuale del rapporto giuridico intercorso tra le parti.
6 4. Le domande proposte dal sig. risultano fondate proprio alla luce del Pt_1 contenuto delle dichiarazioni di volontà sopra riportate, della loro valenza in termini di vincolo contrattuale e del risultato ermeneutico a cui si perviene in forza delle disposizioni codicistiche che disciplinano l'interpretazione dei contratti (artt. 1362 e ss. c.c.).
Va premesso che il verbale di conciliazione in sede protetta realizza un vero e proprio contratto di transazione, contenente rinuncia non impugnabile ex art. 2113 c.c..
A tal fine, occorre che l'accordo stesso risulti formalmente e sostanzialmente regolare, nel senso che la protezione degli interessi del lavoratore costituisca il frutto di un percorso negoziativo espletato dinanzi ad un organo conciliativo correttamente composto, e che la decisione del lavoratore di rinunciare ai propri diritti sia presidiata dall'assistenza di soggetti funzionalmente competenti, affinché essa possa formarsi in maniera libera e consapevole.
Nel caso di specie, non vi sono dubbi sulla regolare composizione della Commissione di Conciliazione, né sulla effettiva sussistenza delle condizioni di protezione in favore del lavoratore, il quale, infatti, nulla ha lamentato in tal senso, intendendo anzi avvalersi del contenuto dell'accordo conciliativo ed ottenere l'esecuzione.
Inoltre, sebbene sottratto all'impugnazione ex art. 2113 c.c., il verbale di conciliazione rimane, come detto, un contratto sussumibile nella fattispecie astratta della transazione, e, pertanto, soggetto alle ordinarie impugnative per nullità ed annullabilità, anche per vizi della volontà (Tribunale di Cosenza, sez. lav., 11/09/2019,
n. 1475: “Le conciliazioni raggiunte in sede giudiziale, sindacale ed amministrativa, pur sottratte all'impugnativa prevista dall' art. 2113 c.c. , possono essere oggetto di azione di nullità e/o di annullamento in base alla disciplina comune dei contratti;
pertanto, il lavoratore può chiedere
l'annullamento del negozio sostanziale racchiuso nel verbale di conciliazione per incapacità naturale
(artt. 1425, II comma e 428 c.c. ) o legale ( art. 1425 comma I c.c. ) ovvero per un vizio della volontà
(errore, violenza e dolo ai sensi degli artt. 1427 e ss. c.c. ) con l'esclusione del solo errore di diritto relativo alle questioni oggetto di transazione ex art. 1969 c.c. ; parimenti, il lavoratore può esperire azione ordinaria di nullità del negozio ai sensi degli artt. 1418 e ss. c.c.”; Tribunale di Roma, sez. lav., 25/06/2019, n. 6268: “Il negozio conciliativo ha il contenuto di una transazione e quindi di un negozio, con il quale le parti, per espressa definizione codicistica, pongono fine ad una lite già cominciata o potenziale, facendosi reciproche concessioni. La validità della conciliazione sindacale, e quindi del relativo accordo conciliativo, contenente rinunzie o transazioni, pur svolgendosi in sede protetta, è subordinata alla sussistenza di determinati requisiti. Peraltro è ammessa l'impugnabilità del verbale entro 6 mesi per il mancato rispetto dei seguenti requisiti minimi: a) la partecipazione del sindacato alla conciliazione, che deve essere effettiva e non solo formale;
b) il mancato rispetto della
7 procedura conciliativa stabilita nei CCNL. In altre ipotesi invece il verbale è impugnabile, a norma dell'art. 1346 c.c., per mancanza degli elementi che rendono valido il contratto: la transazione in questi casi è nulla ai sensi dell'art. 1418 c.c.”).
Ebbene, nessuno specifico profilo di nullità o di annullabilità della scrittura conciliativa
è stato in concreto dedotto dal datore di lavoro, motivo per il quale essa resta pienamente valida ed efficace tra le parti del presente giudizio, le quali devono ritenersi esaurientemente informate del contenuto e degli effetti dell'accordo.
Ciò posto, va ribadito che, in quanto contratto di transazione, l'accordo conciliativo è soggetto alle norme civilistiche per l'interpretazione dei contratti ed artt. 1362 e ss. c.c..
I criteri fondamentali stabiliti dalle disposizioni codicistiche in parola sono costituiti, tra l'altro, dalla ricerca della comune intenzione delle parti, dalla valutazione del loro complessivo comportamento, precedente e successivo alla stipula, dalla necessità di ponderazione del contratto nella sua globalità, dall'utilizzo del canone della buona fede e dal principio di conservazione degli effetti del negozio.
Nel caso di specie, il giudicante rileva che il verbale di conciliazione in esame è certamente diretto a dare definitiva regolamentazione all'assetto dei rapporti lavorativi intercorsi tra le parti, allo scopo di prevenire e dirimere future controversie giudiziali.
Difatti, il verbale di conciliazione intercorso tra le parti va interpretato anche nel senso di impedire l'insorgenza di un contenzioso appositamente diretto al riconoscimento di qualsivoglia differenza retributiva, per qualunque causale collegata all'espletamento della prestazione lavorativa.
Così intesa la comune intenzione delle parti, tale risultato ermeneutico è, poi, corroborato dalla dichiarazione del sig. , il quale ha espressamente Controparte_7 dichiarato di non aver più alcunché a pretendere per i titoli indicati e, soprattutto assume rilevanza la dichiarazione resa da entrambe le parti di rinunciare ad ogni azione in sede sindacale e giudiziale, con riferimento all'intero complesso di diritti derivanti dal rapporto di lavoro, inteso nella sua globalità.
Inoltre, posto che tale accordo è stato stipulato tra il sig. e Parte_1 Controparte_1 in maniera libera e pienamente consapevole, senza alcuna coartazione psichica né alcun metus, la somma ivi riconosciuta dalla società (€ 19.000,00) non è sindacabile dal giudice, trattandosi di elemento economico della transazione, rimesso in via esclusiva alla liberta determinabilità di contenuto ad opera delle parti del contratto, in esercizio dell'autonomia contrattuale ex art. 1322 c.c..
Peraltro, neppure sotto tale profilo è stata sollevata contestazione da parte del datore
8 di lavoro, non potendosi, come detto, sindacare il quantum dell'obbligazione pecuniaria stabilita per libero accordo delle parti.
5. A questo punto, giova ricordare che grava sulla parte ricorrente l'onere probatorio in ordine ai fatti costitutivi delle proprie pretese, atteso che essa deve dimostrare, oltre all'esistenza del rapporto di lavoro, ogni elemento costitutivo della pretesa retributiva azionata.
Più in dettaglio, il generale criterio di ripartizione dell'onere probatorio, vigente in ambito contrattuale ed in tema di obbligazioni pecuniarie (Cass. S.U. n. 13533/2001:
“Il creditore che agisce in giudizio, sia per l'adempimento del contratto sia per la risoluzione ed il risarcimento del danno, deve fornire la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto (ed eventualmente del termine di scadenza), limitandosi ad allegare l'inadempimento della controparte, su cui incombe l'onere della dimostrazione del fatto estintivo costituito dall'adempimento”) non trova deroghe nel contesto del contratto di lavoro, quale contratto di diritto comune.
Dunque, in ambito contrattuale, l'attore che agisce per l'esatto adempimento, per la risoluzione del rapporto o per il risarcimento del danno, può limitarsi a provare la fonte dell'obbligazione, cioè del fatto costitutivo del rivendicato diritto di credito, allegando poi l'inadempimento (totale o parziale) del debitore;
a fronte, il convenuto sarà onerato di provare l'esatto adempimento ovvero l'impossibilità sopravvenuta non imputabile della prestazione ex art. 1218 c.c., oppure altro fatto impeditivo, modificativo o estintivo del diritto.
Da ciò deriva, con riferimento al rapporto di lavoro subordinato, che soltanto ove ne sia provata l'esistenza e, dunque, la fonte dell'obbligazione retributiva, il lavoratore potrà limitarsi ad allegare l'inadempimento datoriale, a fronte del quale la parte resistente ha, a sua volta, l'onere di provare l'esatto adempimento o un evento idoneo a tenerla indenne da responsabilità (Cassazione civile, sez. lav., 27/10/2020, n. 23607:
“Il creditore che agisce per il pagamento di un suo credito è tenuto a fornire la prova del rapporto o del titolo dal quale deriva il suo diritto mentre non è tenuto a dare la prova, negativa, che il pagamento non sia avvenuto anche perché, quale fatto estintivo del diritto del presunto creditore, la prova del pagamento incombe sul debitore”).
Nella fattispecie, alla luce del verbale di conciliazione succitato, risulta dimostrata la fonte dell'obbligazione pecuniaria ivi tracciata ed azionata in giudizio dal lavoratore, mentre non ne risulta dimostrato l'adempimento né alcun fattore ostativo o impeditivo non imputabile alla società.
Va perciò dichiarato il diritto di a percepire da la Parte_1 Controparte_1 complessiva somma netta di € 19.000,00, di cui € 10.800,00 netti a titolo di T.F.R. ed
9 € 8.200,00 netti a titolo di bonus transattivo, così come pattuito dalle parti stesse.
Non possono essere condivise le doglianze avanzate nella memoria di costituzione del datore di lavoro, laddove si opera una contestazione generica delle somme dovute per asserita erroneità dei conteggi, risalendo, di contro, gli importi alla transazione stipulata validamente tra le parti, come sopra già osservato.
Peraltro, la società ha ammesso di essersi trovata nell'impossibilità di far fronte alle obbligazioni assunte nel verbale di conciliazione prefato, deducendo l'intervento di una crisi economica del proprio settore merceologico di riferimento, crisi che, però, non può costituire una causa non imputabile d'impossibilità della prestazione.
L'art. 1218 c.c., nell'escludere la responsabilità del debitore per l'inadempimento, fa riferimento ad una ipotesi oggettiva di forza maggiore, assoluta ed insuperabile, che cioè travalichi la volontà del debitore stesso, nonché straordinaria, imprevedibile e, soprattutto, definitiva (Cass. civ. n. 36329/2021).
Nella fattispecie, la società avrebbe potuto e dovuto prevedere che la propria attività
d'impresa può essere soggetta a periodi di contrazione, anche ciclici, dovendo perciò provvedere ad adeguare la propria organizzazione alle necessità contingenti, anche in ordine ai rapporti di lavoro.
In ogni caso, l'impossibilità della prestazione ex art. 1218 c.c. opera solo se la prestazione stessa diviene definitiva, il che è da escludersi in ipotesi di obbligazioni pecuniarie, quali sono appunto quelle oggetto del presente giudizio.
La società va, quindi, condannata al relativo pagamento.
Le somme suindicate vanno maggiorate, ai sensi dell'art. 429 co. 3 c.p.c., degli interessi legali sugli importi annualmente rivalutati, con decorrenza dalla data della conciliazione sindacale del 14.4.2016 sino al saldo.
6. Resta da esaminare la domanda inerente alla regolarizzazione della posizione previdenziale.
Sul punto, si osserva che, nell'accordo conciliativo in sede sindacale, la società datrice aveva precisato di “non aver mai regolarizzato i dedotti rapporti di lavoro e di non aver mai versato i contributi all' . CP_2
Nel verbale si legge, altresì, che si era assunta “l'obbligo di versare i citati Controparte_1 contributi previdenziali nel termine perentorio di giorni 60 decorrenti dalla sottoscrizione del presente verbale di conciliazione, addì 14.4.2016”.
10 Dalla documentazione affoliata, ed in specie dall'estratto conto previdenziale aggiornato al 3.11.2023, emerge che è risultata inadempiente anche in Controparte_1 ordine alla regolarizzazione dell'obbligo contributivo.
In tema di contributi previdenziali, è necessario premettere che il rapporto contributivo è diverso dal rapporto previdenziale: il datore di lavoro (debitore) e l' (creditore) sono le parti del rapporto contributivo, che per l'appunto CP_2 contempla l'obbligo datoriale di eseguire i versamenti contributivi alle scadenze prestabilite e per gli importi dovuti, secondo le denunce periodiche dello stesso datore di lavoro.
Nel contesto del rapporto contributivo, il lavoratore è soggetto estraneo, privo di titolo ad agire in giudizio allo scopo di ottenere la condanna del datore al pagamento dei contributi, condanna che può essere domandata esclusivamente dal soggetto che, in tale rapporto, è creditore, ossia l' CP_2
Ciò nonostante, il lavoratore conserva la facoltà di agire in giudizio per ottenere la regolarizzazione della posizione previdenziale, o limitandosi ad una mera domanda di accertamento dell'obbligo contributivo nei confronti del datore di lavoro, o proponendo altresì la domanda di condanna (Cassazione civile sez. lav., 15/09/2014,
n. 19398: “L'interesse del lavoratore al versamento dei contributi previdenziali di cui sia stato omesso il pagamento integra un diritto soggettivo alla posizione assicurativa, che non si identifica con il diritto spettante all'Istituto previdenziale di riscuotere il proprio credito, ma è tutelabile mediante la regolarizzazione della propria posizione. Ne consegue che il lavoratore ha la facoltà di chiedere in giudizio l'accertamento dell'obbligo contributivo del datore di lavoro e sentirlo condannare al versamento dei contributi (che sia ancora possibile giuridicamente versare) nei confronti dell'ente previdenziale, purché entrambi siano stati convenuti in giudizio, atteso il carattere eccezionale della condanna a favore di terzo, che postula una espressa previsione, restando altrimenti preclusa la possibilità della condanna del datore di lavoro al pagamento dei contributi previdenziali a favore dell'ente previdenziale che non sia stato chiamato in causa”; Cassazione civile sez. VI,
30/05/2019, n. 14853).
In quest'ultimo caso, l in ragione di quanto sopra osservato, sarà litisconsorte CP_2 ex art. 102 c.p.c. e, se non evocato in giudizio, dovrà esserlo quale contraddittore necessario.
Più precisamente, in assenza del coinvolgimento dell'ente previdenziale nel giudizio, la sentenza di condanna del datore al pagamento dei contributi risulterebbe inidonea a produrre un qualsiasi effetto giuridico nei confronti dell' , in quanto, come CP_8 detto, l'obbligo di pagamento dei contributi sorge in capo al datore di lavoro nei
11 confronti dell' e non già in favore del lavoratore, che rimane estraneo al CP_2 rapporto, essendo l' il naturale destinatario dei pagamenti (Cassazione civile, CP_8 sez. lav., 22/10/2020, n. 23142: “Nell'azione per la regolarizzazione del rapporto contributivo, il lavoratore chiama in giudizio il datore di lavoro che abbia omesso il pagamento dei contributi previdenziali quando dall'omissione gli sia derivato un danno chiedendo, tuttavia, che la pronuncia risarcitoria sia rivolta in favore non proprio bensì dell'ente previdenziale, il quale, dunque, assume la veste di litisconsorte necessario”).
A ciò si aggiunga che, nel rapporto tra datore e lavoratore, l'obbligo datoriale di pagare integralmente i contributi dovuti si configura come obbligo di facere, non già come un diritto di credito ai contributi da parte del lavoratore, e che la sentenza di condanna ad un facere siffatto, oltre a non essere in alcun modo direttamente utile per il lavoratore, non avrebbe effetto alcuno verso l'ente previdenziale, stante l'indisponibilità delle obbligazioni contributive e l'indiscutibile terzietà dell'ente previdenziale rispetto al rapporto di lavoro.
Resta in potere del giudice qualificare giuridicamente la domanda del lavoratore come diretta ad ottenere il solo versamento ovvero il pagamento dei contributi di previdenza, senza alcun vincolo rispetto alle prospettazioni delle parti.
Inoltre, occorre precisare che l'azione proposta per la regolarizzazione del rapporto contributivo, per il solo accertamento oppure per la condanna al pagamento, va tenuta distinta dall'azione risarcitoria che al lavoratore spetta ex art. 2116 co. 2 c.c., accordata allorquando l'omissione contributiva in cui è incorso il datore abbia provocato un danno a carico del lavoratore e questi ne domandi il risarcimento, eventualmente sub specie di costituzione di rendita vitalizia.
Risulta pacifico, alla luce dell'espresso dato testuale di cui al succitato art. 2116 co. 2
c.c., che siffatta azione sia ammissibile solo se i contributi previdenziali non possano essere più versati, il che si verifica, sostanzialmente, allorché siano estinti per prescrizione i contributi stessi e, con essi, il diritto dell' di riscuoterli CP_2
(Cassazione civile sez. lav., 08/06/2021, n. 15947: “In tema di omissioni contributive, l'azione attribuita al lavoratore dall'art. 2116 c.c. per il conseguimento del risarcimento del danno patrimoniale - consistente nella perdita totale del trattamento pensionistico ovvero nella percezione di un trattamento inferiore a quello altrimenti spettante - presuppone che siano maturati i requisiti per l'accesso alla prestazione previdenziale e postula l'intervenuta prescrizione del credito contributivo”).
7. Ebbene, in applicazione di siffatti principi, il giudicante ha ritenuto che la formulazione della domanda inerente ai contributi di previdenza, in cui si chiedeva la
12 condanna del datore al relativo pagamento, abbia determinato il riscontro della posizione di litisconsorte necessario dell' sicché, come sopra già rammentato, CP_2 ne veniva disposta la chiamata in giudizio ex art. 102 c.p.c. (Cassazione civile, sez. lav.,
16.9.2024, n. 24791: “La concreta conseguenza di tale principio affermativo del diritto del lavoratore è la accertata sussistenza di una ipotesi di litisconsorzio necessario iniziale tra lavoratore, datore di lavoro ed ente previdenziale, ai sensi dell'art. 102 c.p.c., allorché si sia in presenza di una domanda del lavoratore volta ad ottenere la condanna del datore di lavoro a versare all'ente previdenziale i contributi omessi e alla conseguente regolarizzazione;
non è, invece, necessario il litisconsorzio quando il lavoratore abbia convenuto in giudizio l'ente allo scopo di ottenere la regolarizzazione della sua posizione contributiva, salva comunque la possibilità di quest'ultimo di chiamare in causa il datore di lavoro per sentirlo condannare al pagamento dei contributi dovuti, ai sensi dell'art. 106 c.p.c., o del giudice di chiamare in causa il datore di lavoro, ai sensi dell'art. 107
c.p.c. (Cass n. 701/2024). Questa Corte ha dunque sottolineato la distinzione tra domanda diretta ad ottenere la condanna specifica del datore di lavoro a versare i contributi dovuti all'ente previdenziale, volta alla regolarizzazione della posizione contributiva, per la quale la presenza in giudizio di tutti i soggetti coinvolti nel rapporto "trilaterale" è necessaria, da quella in cui il lavoratore abbia convenuto in giudizio l'ente e la presenza "trilaterale" dei soggetti è solo opportunamente richiedibile da quest'ultimo o comunque disposta dal giudice”; Cassazione civile, sez. lav., 09/01/2024, n.
701: “Sussiste litisconsorzio necessario iniziale tra lavoratore, datore di lavoro ed ente previdenziale, ai sensi dell'art. 102 c.p.c., solo in presenza di una domanda del lavoratore volta ad ottenere la condanna del datore di lavoro a versare all'ente previdenziale i contributi omessi, ma non anche allorché il lavoratore abbia convenuto in giudizio l'ente allo scopo di ottenere la regolarizzazione della sua posizione contributiva, salva comunque la possibilità di quest'ultimo di chiamare in causa il datore di lavoro per sentirlo condannare al pagamento dei contributi dovuti, ai sensi dell'art. 106 c.p.c., o del giudice di chiamare in causa il datore di lavoro, ai sensi dell'art. 107 c.p.c.”).
A seguito della rituale evocazione, l' si costituiva in giudizio, tra l'altro CP_8 eccependo la prescrizione dei contributi in controversia, segnatamente in relazione al rapporto di lavoro instaurato nel periodo dall'1.9.2006 al 31.8.2010.
In effetti, in subiecta materia, risulta operante il termine di prescrizione quinquennale, come stabilito dall'art. 3 L. 335/1995 in riferimento a tutte le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria, pacificamente applicabile anche ai contributi per i lavoratori subordinati.
La norma evocata, ai co. 9 e 10, così recita: “
9. Le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono e non possono essere versate con il decorso dei termini di seguito indicati: a) dieci anni per le contribuzioni di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie, compreso il contributo di solidarietà previsto dall'articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 giugno 1991, n. 166, ed esclusa ogni aliquota di contribuzione aggiuntiva non devoluta
13 alle gestioni pensionistiche. A decorrere dal 1 gennaio 1996 tale termine è ridotto a cinque anni salvi i casi di denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti;
b) cinque anni per tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria. 10. I termini di prescrizione di cui al comma 9 si applicano anche alle contribuzioni relative a periodi precedenti la data di entrata in vigore della presente legge, fatta eccezione per i casi di atti interruttivi già compiuti o di procedure iniziate nel rispetto della normativa preesistente. …”
Il termine di prescrizione quinquennale è, perciò, stabilito anche per i lavoratori dipendenti, salvo che vi sia stata, per i contributi antecedenti al 1.1.1996, denuncia di omissione contributiva all' ipotesi in cui la legge prevede una interversione del CP_2 termine di prescrizione in quello decennale previgente.
Potrebbe discutersi se ciò sia consentito anche ai contributi maturati successivamente, ossia se sia consentito al lavoratore produrre l'interversione del termine anche per i contributi dovuti a decorrere dall'1.1.1996 attraverso una denuncia d'omissione rivolta all'Istituto di previdenza.
Pur volendo ammettere tale possibilità, la denuncia deve però intervenire prima dello spirare del termine quinquennale.
Infatti, la prescrizione estintiva in materia contributiva assume connotati del tutto peculiari, poiché detto termine è preposto alla tutela di interessi pubblicistici e, pertanto, sottratto alla libera disponibilità delle parti, sicché la prescrizione de qua è irrinunciabile e rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo (Cassazione civile, sez. lav., 04/12/2018, n. 31345: “… il primo motivo di ricorso, avente valore assorbente, è fondato, atteso che, secondo l'ormai consolidato orientamento di legittimità (Cass. 9226/2018,
27163/2008, 230/2002), nella materia previdenziale, a differenza che in quella civile, il regime della prescrizione già maturata è sottratto alla disponibilità delle parti;
detto principio - che attualmente è fissato dalla L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 9, ed è desumibile, per il periodo precedente l'entrata in vigore di tale disposizione, dal R.D.L. n. 1827 del 1935, art. 55, comma 2, - vale per ogni forma di assicurazione obbligatoria e, in base alla L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 10 si applica anche per i contributi prescritti prima dell'entrata in vigore della medesima legge;
parimenti consolidato è il principio conseguente, secondo cui la relativa eccezione non rientra fra quelle la cui proposizione per la prima volta in appello è vietata dall'art. 437 c.p.c.; ed invero il divieto di nuove eccezioni in appello di cui all'art. 345 c.p.c. e specificamente all'art. 437 c.p.c., comma 2 per il rito del lavoro, concerne soltanto l'eccezione in senso proprio relativa a fatti impeditivi, modificativi o estintivi del diritto fatti valere in giudizio, non rilevabili d'ufficio e non può quindi inerire all'eccezione di prescrizione in discorso;
…”; nello stesso senso: Cassazione civile, sez. lav., 15/04/2015, n. 7621;
Cassazione civile, sez. lav., 15/10/2014, n. 21830; Cassazione civile, sez. lav.,
14/11/2008, n. 27163; Cassazione civile, sez. lav., 24/03/2005, n. 6340; Cassazione civile, sez. lav., 10/12/2004, n. 23116).
14 Nel caso di specie, l'unico atto di costituzione che risulta trasmesso anche all' è CP_2 quello inviato in data 22.7.2021, allegato in atti da parte ricorrente e, per di più, in assenza di prova di consegna della missiva all' , sicché nessuna interversione del CP_8 termine può essersi prodotta.
Di conseguenza, i contributi di previdenza per il primo rapporto di lavoro
(dall'1.9.2006 al 31.8.2010) risultavano già prescritti alla data di sottoscrizione del verbale di conciliazione, e ciò pur volendo far decorrere il termine dalla conclusione del rapporto.
Né può configurarsi una rinuncia della società resistente ad avvalersi della prescrizione, proprio perché, come già rammentato, la prescrizione dei contributi è sottratta alla libera disponibilità delle parti.
Pertanto, l'obbligo contributivo per il primo rapporto di lavoro è estinto per prescrizione, e la società non è tenuta ad eseguire i relativi versamenti, mentre l' non può ricevere i corrispondenti pagamenti. CP_2
8. D'altro canto, va sancito l'obbligo contributivo a carico di per il Controparte_1 secondo rapporto di lavoro, decorrente dall'1.2.2012 al 31.5.2015.
La società, che ha riconosciuto tale obbligo e non ha provato di averlo assolto
(risultando invero di averlo omesso, alla luce dell'estratto contributivo succitato), va perciò condannata, previo accertamento, al relativo pagamento in favore dell' CP_2 ai fini della regolarizzazione della posizione contributiva del sig. . Pt_1
Il quantum va stabilito in forza di quanto previsto dall'art. 1 D.L. 338/1989, norma la quale, nel fissare il cosiddetto minimale retributivo, prevede che i contributi debbano essere calcolati sulla base della retribuzione lorda dovuta, come risultante dai minimali di paga indicati nel C.C.N.L. di categoria o applicabile al rapporto.
In sostanza, la legge parametra la contribuzione previdenziale, che il datore è tenuto a versare, non già sulle retribuzioni effettivamente corrisposte, bensì su quelle astrattamente spettanti al lavoratore in base al C.C.N.L. oppure sulle retribuzioni effettive, se superiori alla paga minima.
In questa sede, la pronuncia di condanna è formulata in via generica, essendo cura ed onere della società datrice, sulla scorta del criterio quantificativo sopra indicato, individuare gli importi da corrispondere all' CP_2
Assorbito ogni altro profilo.
9. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, ai sensi del D. M. 55/2014, come modificato dal D. M. 147/2022, con attribuzione ex
15 art. 93 c.p.c. al procuratore di parte ricorrente per dichiarazione di anticipazione fattane.
Nel rapporto processuale tra la società e l' è tenuta a rifondere le CP_2 Controparte_1 spese di lite all' chiamato in causa in applicazione del criterio di causalità CP_8 processualistica, che pone a carico della parte soccombente, la quale abbia provocato ingiustificatamente la necessità del processo, anche le spese in favore del contraddittore necessario evocato in giudizio iussu iudicis, e ciò in quanto tale evento processuale è stato appunto provocato dalla condotta inadempiente della società.
P. Q. M.
Il dott. Domenico Vernillo, quale Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
1) dichiara sussistente il rapporto lavorativo indicato nel verbale di conciliazione in sede sindacale del 14.4.2016 e, per l'effetto, condanna in persona del Controparte_1
l.r.p.t., al pagamento, in favore di , della complessiva somma netta di Parte_1
€ 19.000,00, di cui € 10.800,00 a titolo di T.F.R. ed € 8.200,00 a titolo di bonus transattivo, oltre interessi legali sugli importi annualmente rivalutati, con decorrenza dalla data di stipula della conciliazione sino al saldo;
2) dichiara sussistente l'obbligo contributivo del datore di lavoro in relazione al rapporto intrattenuto con nel periodo dall'1.2.2012 al 31.3.2015 e, Parte_1 per l'effetto, condanna in persona del l.r.p.t., al versamento dei dovuti Controparte_1 contributi previdenziali in favore dell' in persona del Presidente p.t.; CP_2
3) dichiara prescritti i contributi di previdenza relativi al rapporto di lavoro intrattenuto tra le parti nel periodo dall'1.9.2006 al 31.8.2010 e, per l'effetto, rigetta la relativa domanda;
4) condanna in persona del l.r.p.t., al pagamento delle spese di lite in Controparte_1 favore di , che liquida in € 2.110,00, oltre rimborso forfettario (15%), Parte_1
I.V.A. e C.P.A. come per legge, ed oltre esborsi per € 118,50, con attribuzione al procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario;
5) condanna in persona del l.r.p.t., al pagamento delle spese di lite in Controparte_1 favore dell' in persona del Presidente p.t., che liquida in € 1.865,00, oltre CP_2 rimborso forfettario (15%), I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Così deciso in Avellino, 7.11.2024
Il Giudice del lavoro dott. Domenico Vernillo
16
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del lavoro, dott. Domenico Vernillo, all'esito della discussione ex art. 127 ter
c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella controversia iscritta al R. G. n. 3751/2022, introdotta
DA
(c.f.: ), rappresentato e difeso, in virtù di Parte_1 C.F._1 procura in atti, dall' avv. Angelo Russo, presso cui è elettivamente domiciliato;
RICORRENTE
CONTRO
(c.f.: ), in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa, in Controparte_1 P.IVA_1 virtù di procura in atti, dall'avv. Sabatino Tortora, presso cui è elettivamente domiciliata;
RESISTENTE
e CONTRO
(c.f.: , in persona del Presidente p. t., rappresentato e difeso, in CP_2 P.IVA_2 virtù di procura generali alle liti, dall'avv. Silvio Garofalo, con cui è elettivamente domiciliato presso l'avvocatura.
RESISTENTE
CONCLUSIONI
PER PARTE RICORRENTE: previo accertamento del rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno dall'1.9.2006 al 31.8.2010 e dall'1.2.2012 al 31.3.2015, condannare al pagamento di € 19.000,00, oltre interessi e rivalutazione, per i titoli di Controparte_1 cui al verbale di conciliazione del 14.4.2016; condannare, altresì, la società resistente a regolarizzare l'obbligo contributivo nei confronti dell' per gli intercorsi CP_2
1 rapporto di lavoro;
con vittoria delle spese di lite, con attribuzione;
PER LA RESISTENTE rigettare il ricorso;
spese vinte, con attribuzione;
Controparte_1
PER LA RESISTENTE accertare l'obbligo contributivo datoriale nei limiti della CP_2 prescrizione già maturata;
con vittoria delle spese di lite.
SVOLGIMENTO del PROCESSO
Con ricorso depositato in data 12.12.2022, il sig. esponeva di aver Parte_1 lavorato, senza soluzione di continuità, alle dipendenze di dall'1.9.2006 Controparte_1 al 31.8.2010 e dall'1.2.2012 al 31.3.2015, con la qualifica di impiegato d'ordine, con inquadramento nel livello D C.C.N.L. “concia pelli e cuoio”, e con orario di lavoro dal lunedì al venerdì dalle 8,00 alle 12,00 e dalle 13,00 alle ore 17,00.
Rappresentava di aver percepito, per l'intero arco lavorativo, a titolo di acconto sull'attività lavorativa prestata, una retribuzione mensile pari ad € 300,00, in ordine al primo rapporto di lavoro, e pari ad € 400,00, per il secondo rapporto.
Affermava che, alla data di cessazione del secondo rapporto di lavoro (31.3.2015), non erano stati corrisposti il T.F.R., l'indennità per mancato preavviso e le competenze liquidative finali.
Precisava che, con verbale di conciliazione sindacale del 14.4.2016, gli Controparte_1 aveva riconosciuto il diritto al pagamento della somma complessiva di € 19.000,00, di cui € 10.800,00 a titolo di T.F.R. ed € 8.200,00 a titolo di bonus transattivo, oltre ad assumersi l'obbligo di regolarizzare la posizione contributiva verso l' .. CP_2
Asseriva che, nonostante le comunicazioni dell'11.7.2017 e del 19.7.2021, quest'ultima inoltrata anche all' la società datrice non aveva adempiuto a quanto convenuto CP_2 nel verbale di conciliazione sindacale.
Tanto premesso, conveniva in giudizio in persona del l.r.p.t., innanzi al Controparte_1
Tribunale di Avellino, in funzione di giudice del lavoro, rassegnando le suesposte conclusioni.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, la resistente si costituiva in giudizio, contestando l'avversa pretesa.
Eccepiva la nullità del ricorso per assoluta incertezza dell'oggetto della domanda e per carenza di motivazione, ex art. 414 co. 3 e 4 c.p.c..
Eccepiva, altresì, l'incompetenza per territorio del Giudice adito, in favore del
Tribunale di Sat.Andrid, in Romania, luogo in cui la società aveva stabilito la propria sede legale.
Rappresentava che il lavoratore aveva sempre ricevuto una retribuzione proporzionata
2 alla qualità e quantità del lavoro prestato ed era stato regolarmente inquadrato secondo le mansioni di fatto svolte, come da C.C.N.L. di categoria.
Deduceva l'infondatezza della pretesa creditoria, poggiata unicamente sulle risultanze del verbale di conciliazione del 14.6.2016 e senza alcuna allegazione dei conteggi posti a base del credito.
Instava per il rigetto del ricorso.
Concludeva ut supra.
Con provvedimento del 16.2.2024, il giudice designato, ritenuto che per la formulazione della domanda relativa alla regolarizzazione dell'obbligo contributivo da parte del datore di lavoro determinasse il riscontro della posizione di litisconsorte necessario dell' disponeva la chiamata in giudizio dell'Istituto di previdenza, CP_2 ex art. 102 c.p.c., con le forme di cui all'art. 420 co. 9 e 10 c.p.c..
L' si costituiva in giudizio deducendo l'inammissibilità della domanda, per CP_2 ommessa formulazione di istanza amministrativa.
Affermava la propria estraneità nella presente controversia.
Rappresentava che, in caso di esito positivo del ricorso, il ruolo dell'Istituto avrebbe avuto riguardo solo alla regolamentazione della posizione contributiva da parte del datore di lavoro.
Precisava che il datore di lavoro era tenuto al versamento dei contributi nei limiti della prescrizione maturata.
Concludeva ut supra.
Acquisita la documentazione prodotta, all'esito della discussione ex art. 127 ter c.p.c., il giudizio veniva deciso come da sentenza.
MOTIVI della DECISIONE
1. Il ricorso è parzialmente fondato e va accolto nei limiti appresso segnati.
In via preliminare, va disattesa l'eccezione di nullità ed inammissibilità del ricorso introduttivo sollevata dalla resistente società.
Ai sensi dell'art. 414 n. 3) e 4) c.p.c., nel ricorso introduttivo del giudizio deve essere determinato l'oggetto della domanda e devono essere indicati gli elementi di fatto e di diritto posti alla base della domanda stessa, la cui mancata specificazione comporta la nullità del ricorso, da ritenersi, però, sanabile ex art. 164 co. 5 c.p.c..
Corollario di tali principi è che la mancata fissazione di un termine perentorio da parte del giudice per la rinnovazione del ricorso o per l'integrazione della domanda
3 comprova l'avvenuta sanatoria della nullità, dovendosi ritenere raggiunto lo scopo cui l'atto nullo è preordinato ai sensi dell'art. 156 co. 2 c.p.c..
Applicando tale principio, nella fattispecie va esclusa la nullità del ricorso, in quanto l'atto introduttivo individua in maniera sufficientemente chiara e precisa l'oggetto della domanda ed il sotteso titolo giuridico, e contiene tutti gli elementi necessari per superare il vaglio di ammissibilità, essendo stata la parte resistente posta in condizione di difendersi immediatamente ed esaurientemente, il che condurrebbe, in ogni caso, alla sanatoria dell'eventuale nullità per raggiungimento dello scopo.
Difatti, è indiscutibile che la domanda giudiziaria del lavoratore poggi sul verbale di conciliazione sopra menzionato, che contiene l'indicazione puntuale dei crediti e dei sottesi titoli giuridici.
2. Ancora preliminarmente, va ribadita l'infondatezza dell'eccezione di incompetenza per territorio sollevata dalla resistente società ai sensi degli artt. 409 e
413 c.p.c., secondo gli argomenti già svolti nell'ordinanza del 20.10.2023.
Rammentato che, a norma dell'art. 413 co. 2 c.p.c., nelle controversie di lavoro di cui all'art. 409 c.p.c., “Competente per territorio è il giudice nella cui circoscrizione è sorto il rapporto ovvero si trova l'azienda o una sua dipendenza alla quale è addetto il lavoratore o presso la quale egli prestava la sua opera al momento della fine del rapporto”, nella fattispecie, la società resistente, in base a quanto emerge dalla visura camerale in atti, ha avuto sede in Solofra (AV) dall'11.1.2010 sino alla data del
20.10.2015, mentre è pacifico tra le parti che il secondo rapporto di lavoro abbia avuto inizio in data 1.2.2012 e termine in data 31.3.2015.
Ebbene, si ritiene che la disposizione normativa richiamata trovi applicazione con specifico riferimento al criterio di collegamento territoriale alternativo costituito dal luogo in cui è sorto il rapporto, che, alla luce delle allegazioni delle parti, deve individuarsi in Solofra (AV), quale sede dell'azienda al momento della stipula del secondo contratto, ossia in un luogo ricompreso nel circondario dell'adito Tribunale, con valenza assorbente anche rispetto al primo rapporto.
Peraltro, quest'ultimo si è comunque concluso allorquando la sede aziendale era stabilita in Solofra (AV).
Non v'è dubbio, pertanto, che la competenza territoriale appartenga al Tribunale di
Avellino, in funzione di giudice del lavoro.
4 Piuttosto, si potrebbe dubitare della giurisdizione del giudice ordinario rispetto alla società di diritto estero, qual è a seguito del trasferimento della sede in Controparte_1
Romania.
Sul punto, è agevole osservare che la società resistente è un ente di diritto privato, non riconducibile né alla nozione di Stato estero né alla nozione di ente pubblico estero e, quand'anche lo fosse, la natura prettamente economica della rivendicazione mossa dal lavoratore esclude qualsiasi pregiudizio della potestas imperii di un'Autorità straniera
(Cassazione civile, sez. un., sentenza n. 6884 dell'8.3.2019).
3. Nel merito, non v'è dubbio che il sig. abbia intrattenuto un Parte_1 rapporto di lavoro subordinato, per i periodi dall'1.9.2006 al 31.8.2010 e dall'1.2.2012 al 31.3.2015, alle dipendenze della circostanza che si ricava per tabulas Controparte_1 dalla documentazione versata in atti.
Oggetto del presente giudizio è la pretesa creditoria invocata dal lavoratore, pretesa che ha il suo fondamento nella conciliazione in sede sindacale raggiunta tra le parti, come da citato verbale del 14.4.2016, allegato in atti.
In tale documento, si legge, per quanto rileva in questa sede, quanto segue: “PREMESSO
a) Che il Sig. sostiene di aver lavorato alle dipendenze della dal Parte_1 Controparte_1
01.09.2006 al 31.08.2010 e dal 01.02.2012 al 31.03.2015, giorno in cui stato licenziato, svolgendo attività di impiegato d'ordine, dal lunedì al venerdì, dalle ore 08.00 alle ore 12,00 e dalle 13,00 alle
17,00. In riferimento a tale periodo di lavoro il sig. rivendica differenze retributive Parte_1 per la quantità e la qualità del lavoro prestato, nonché per le mansioni di fatto espletate, esigendo, inoltre, il versamento dei contributi previdenziali, delle competenze di fine rapporto e del T.F.R. maturato;
b) Per tali motivi, il sig. per il tramite dell'avv. Angelo Russo ha Parte_1 costituito in mora la lettera racc. A.R. del 19.1 1.2015, esigendo tutto quanto sopra Controparte_3 riportato;
c) Che la come sopra rappresentata, conferma che il sig. Controparte_1 Parte_1
ha lavorato alle proprie dipendenze dal 01.09.2006 al 31.08.2010 e dal 01.02.2012 al
[...]
31.03.2015, nelle modalità sopra precisate, svolgendo attività lavorativa di tipo subordinato con mansioni di impiegato d'ordine, riconducibile al livello 11 del CCNL Concerie Industrie, e percependo una retribuzione mensile fissa e predeterminata. Al riguardo, la recisa di non avere Controparte_1 mai regolarizzato il dedotto rapporto di lavoro e, pertanto, di non avere mai versato i dovuti contributi all'INPS………[..] CONVENGONO E 1. Le premesse costituiscono parte Controparte_4 integrante di quanto di seguito precisato e definito;
2. Il sig. , dopo una attenta Parte_1 riconsiderazione cella vicenda, conferma di avere svolto alle dipendenze della ,L. attività CP_5 lavorativa di tipo subordinato secondo le modalità sopra descritte e, pur rinunziando alle differenze retributive maturate, rivendica esclusivamente il versamento dei contributi previdenziali per i periodi dal 01.09.2006 al 31.08.2010 e dal 01.02.2012 al 31,03.2015 in riferimento alla propria posizione lavorativa di impiegato d'ordine riconducibile al livello 11 del CCNL di settore, nonché al pagamento del TFR maturato, quantificato in €.10.S00.00;3. La manifesta la volontà di Controparte_6
5 conciliare la lite, pertanto, assume l'obbligo di versare i citati contributi previdenziali nel termine perentorio di giorni 60 decorrenti dalla sottoscrizione del presente verbale di conciliazione;
offre, inoltre, al sig. l'importo di € 19.000,00 di cui € 10.800,00 a titolo di TFR, nonché € Parte_1
8.200,00 a titolo di bonus transattivo novativo. La somma concordata verrà corrisposta secondo le seguenti modalità: nr. 19 rate mensili di € 1.000,00 cadauna con scadenza il giorno 30 di ogni mese,
a partire da aprile 2016 ad ottobre 2017, a mezzo assegno bancario o bonifico bancario;
4. Le parti espressamente concordano che le prime 8 rate e fino al raggiungimento dell'importo di € 8..200,00 sono da imputare a titolo di bonus transattivo, mentre le residue rate e fino al raggiungimento dell'importo di € 10.800,00 sono da imputare a titolo di TFR;
il sig. , manifestando Parte_1 la volontà di conciliare ogni possibile contrasto, dichiara di essere totalmente soddisfatto e, accettando le condizioni di cui ed il menzionato pagamento, erudito dai conciliatori sugli effetti del presente verbale di conciliazione, rilascia ampia e finale quietanza liberatoria, dichiarando di non aver più nulla a pretendere per qualunque titolo o causa, anche non fatta valere nel corso della discussa controversia, nei confronti della né di altra persona fisica o giuridica ad essa Controparte_1 collegata, salvo buon fine del pagamento;
Le parti intendono ribadire che la presente transazione ha natura ed effetti omnicomprensivi, nel senso che attraverso tale conciliazione esse parti hanno inteso definitivamente eliminare ogni possibile contenzioso esistente o potenziale cosicché per il futuro nessuna di esse abbia da pretendere alcunché dall'altra, per qualsivoglia ragione o causa connessa o anche ricollegabile con il suddetto rapporto di lavoro subordinato;
Le parti dichiarano di avere concordato di sottoscrivere il presente verbale di conciliazione innanzi alle rappresentanze sindacali sopra indicate, all'indirizzo indicato in epigrafe, per comuni motivi di praticità; le parti, con la sottoscrizione del presente verbale (composto da n.2 pagine), dichiarano ed attestano di avere ricevuto dai conciliatori tutte le spiegazioni relative all'oggetto, alle rinunce ed agli effetti ella presente transazione, finalizzate ad una libera determinazione della loro volontà e di avere fornito al conciliatore notizie veritiere per definire compiutamente la presente controversia”.
Sebbene il verbale di conciliazione de quo non costituisca frutto di esercizio di attività giurisdizionale e, dunque, non possa produrre gli effetti del giudicato, quand'anche fosse stato concluso in sede giudiziale (Cassazione civile, sez. II, 18/07/1987, n. 6333:
“L'intervento del giudice nel tentativo di conciliazione non altera, ove questo riesca, la natura consensuale dell'atto di composizione che le parti volontariamente concludono. Nè gli effetti esecutivi attribuiti al verbale di conciliazione dall'art. 185, comma ult., c.p.c. possono sotto alcun riflesso paragonarsi a quelli di una sentenza passata in giudicato, dovendosi, invece, assimilare a quelli di un titolo contrattuale esecutivo, come gli atti notarili e simili indicati nell'art. 474 n. 3 c.p.c.”; T.A.R.
Salerno, sez. II, 12/02/2007, n. 144: “Il verbale di conciliazione non è una pronuncia giurisdizionale, non ravvisandosi in essa i caratteri della sentenza, dell'ordinanza ovvero del decreto del giudice;
lo stesso, pur avendo natura di titolo esecutivo, non è assimilabile ad un giudicato, atteso che tale natura giuridica può riconoscersi solo a provvedimenti emanati dal giudice”), resta ferma la sua efficacia in termini di disciplina contrattuale del rapporto giuridico intercorso tra le parti.
6 4. Le domande proposte dal sig. risultano fondate proprio alla luce del Pt_1 contenuto delle dichiarazioni di volontà sopra riportate, della loro valenza in termini di vincolo contrattuale e del risultato ermeneutico a cui si perviene in forza delle disposizioni codicistiche che disciplinano l'interpretazione dei contratti (artt. 1362 e ss. c.c.).
Va premesso che il verbale di conciliazione in sede protetta realizza un vero e proprio contratto di transazione, contenente rinuncia non impugnabile ex art. 2113 c.c..
A tal fine, occorre che l'accordo stesso risulti formalmente e sostanzialmente regolare, nel senso che la protezione degli interessi del lavoratore costituisca il frutto di un percorso negoziativo espletato dinanzi ad un organo conciliativo correttamente composto, e che la decisione del lavoratore di rinunciare ai propri diritti sia presidiata dall'assistenza di soggetti funzionalmente competenti, affinché essa possa formarsi in maniera libera e consapevole.
Nel caso di specie, non vi sono dubbi sulla regolare composizione della Commissione di Conciliazione, né sulla effettiva sussistenza delle condizioni di protezione in favore del lavoratore, il quale, infatti, nulla ha lamentato in tal senso, intendendo anzi avvalersi del contenuto dell'accordo conciliativo ed ottenere l'esecuzione.
Inoltre, sebbene sottratto all'impugnazione ex art. 2113 c.c., il verbale di conciliazione rimane, come detto, un contratto sussumibile nella fattispecie astratta della transazione, e, pertanto, soggetto alle ordinarie impugnative per nullità ed annullabilità, anche per vizi della volontà (Tribunale di Cosenza, sez. lav., 11/09/2019,
n. 1475: “Le conciliazioni raggiunte in sede giudiziale, sindacale ed amministrativa, pur sottratte all'impugnativa prevista dall' art. 2113 c.c. , possono essere oggetto di azione di nullità e/o di annullamento in base alla disciplina comune dei contratti;
pertanto, il lavoratore può chiedere
l'annullamento del negozio sostanziale racchiuso nel verbale di conciliazione per incapacità naturale
(artt. 1425, II comma e 428 c.c. ) o legale ( art. 1425 comma I c.c. ) ovvero per un vizio della volontà
(errore, violenza e dolo ai sensi degli artt. 1427 e ss. c.c. ) con l'esclusione del solo errore di diritto relativo alle questioni oggetto di transazione ex art. 1969 c.c. ; parimenti, il lavoratore può esperire azione ordinaria di nullità del negozio ai sensi degli artt. 1418 e ss. c.c.”; Tribunale di Roma, sez. lav., 25/06/2019, n. 6268: “Il negozio conciliativo ha il contenuto di una transazione e quindi di un negozio, con il quale le parti, per espressa definizione codicistica, pongono fine ad una lite già cominciata o potenziale, facendosi reciproche concessioni. La validità della conciliazione sindacale, e quindi del relativo accordo conciliativo, contenente rinunzie o transazioni, pur svolgendosi in sede protetta, è subordinata alla sussistenza di determinati requisiti. Peraltro è ammessa l'impugnabilità del verbale entro 6 mesi per il mancato rispetto dei seguenti requisiti minimi: a) la partecipazione del sindacato alla conciliazione, che deve essere effettiva e non solo formale;
b) il mancato rispetto della
7 procedura conciliativa stabilita nei CCNL. In altre ipotesi invece il verbale è impugnabile, a norma dell'art. 1346 c.c., per mancanza degli elementi che rendono valido il contratto: la transazione in questi casi è nulla ai sensi dell'art. 1418 c.c.”).
Ebbene, nessuno specifico profilo di nullità o di annullabilità della scrittura conciliativa
è stato in concreto dedotto dal datore di lavoro, motivo per il quale essa resta pienamente valida ed efficace tra le parti del presente giudizio, le quali devono ritenersi esaurientemente informate del contenuto e degli effetti dell'accordo.
Ciò posto, va ribadito che, in quanto contratto di transazione, l'accordo conciliativo è soggetto alle norme civilistiche per l'interpretazione dei contratti ed artt. 1362 e ss. c.c..
I criteri fondamentali stabiliti dalle disposizioni codicistiche in parola sono costituiti, tra l'altro, dalla ricerca della comune intenzione delle parti, dalla valutazione del loro complessivo comportamento, precedente e successivo alla stipula, dalla necessità di ponderazione del contratto nella sua globalità, dall'utilizzo del canone della buona fede e dal principio di conservazione degli effetti del negozio.
Nel caso di specie, il giudicante rileva che il verbale di conciliazione in esame è certamente diretto a dare definitiva regolamentazione all'assetto dei rapporti lavorativi intercorsi tra le parti, allo scopo di prevenire e dirimere future controversie giudiziali.
Difatti, il verbale di conciliazione intercorso tra le parti va interpretato anche nel senso di impedire l'insorgenza di un contenzioso appositamente diretto al riconoscimento di qualsivoglia differenza retributiva, per qualunque causale collegata all'espletamento della prestazione lavorativa.
Così intesa la comune intenzione delle parti, tale risultato ermeneutico è, poi, corroborato dalla dichiarazione del sig. , il quale ha espressamente Controparte_7 dichiarato di non aver più alcunché a pretendere per i titoli indicati e, soprattutto assume rilevanza la dichiarazione resa da entrambe le parti di rinunciare ad ogni azione in sede sindacale e giudiziale, con riferimento all'intero complesso di diritti derivanti dal rapporto di lavoro, inteso nella sua globalità.
Inoltre, posto che tale accordo è stato stipulato tra il sig. e Parte_1 Controparte_1 in maniera libera e pienamente consapevole, senza alcuna coartazione psichica né alcun metus, la somma ivi riconosciuta dalla società (€ 19.000,00) non è sindacabile dal giudice, trattandosi di elemento economico della transazione, rimesso in via esclusiva alla liberta determinabilità di contenuto ad opera delle parti del contratto, in esercizio dell'autonomia contrattuale ex art. 1322 c.c..
Peraltro, neppure sotto tale profilo è stata sollevata contestazione da parte del datore
8 di lavoro, non potendosi, come detto, sindacare il quantum dell'obbligazione pecuniaria stabilita per libero accordo delle parti.
5. A questo punto, giova ricordare che grava sulla parte ricorrente l'onere probatorio in ordine ai fatti costitutivi delle proprie pretese, atteso che essa deve dimostrare, oltre all'esistenza del rapporto di lavoro, ogni elemento costitutivo della pretesa retributiva azionata.
Più in dettaglio, il generale criterio di ripartizione dell'onere probatorio, vigente in ambito contrattuale ed in tema di obbligazioni pecuniarie (Cass. S.U. n. 13533/2001:
“Il creditore che agisce in giudizio, sia per l'adempimento del contratto sia per la risoluzione ed il risarcimento del danno, deve fornire la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto (ed eventualmente del termine di scadenza), limitandosi ad allegare l'inadempimento della controparte, su cui incombe l'onere della dimostrazione del fatto estintivo costituito dall'adempimento”) non trova deroghe nel contesto del contratto di lavoro, quale contratto di diritto comune.
Dunque, in ambito contrattuale, l'attore che agisce per l'esatto adempimento, per la risoluzione del rapporto o per il risarcimento del danno, può limitarsi a provare la fonte dell'obbligazione, cioè del fatto costitutivo del rivendicato diritto di credito, allegando poi l'inadempimento (totale o parziale) del debitore;
a fronte, il convenuto sarà onerato di provare l'esatto adempimento ovvero l'impossibilità sopravvenuta non imputabile della prestazione ex art. 1218 c.c., oppure altro fatto impeditivo, modificativo o estintivo del diritto.
Da ciò deriva, con riferimento al rapporto di lavoro subordinato, che soltanto ove ne sia provata l'esistenza e, dunque, la fonte dell'obbligazione retributiva, il lavoratore potrà limitarsi ad allegare l'inadempimento datoriale, a fronte del quale la parte resistente ha, a sua volta, l'onere di provare l'esatto adempimento o un evento idoneo a tenerla indenne da responsabilità (Cassazione civile, sez. lav., 27/10/2020, n. 23607:
“Il creditore che agisce per il pagamento di un suo credito è tenuto a fornire la prova del rapporto o del titolo dal quale deriva il suo diritto mentre non è tenuto a dare la prova, negativa, che il pagamento non sia avvenuto anche perché, quale fatto estintivo del diritto del presunto creditore, la prova del pagamento incombe sul debitore”).
Nella fattispecie, alla luce del verbale di conciliazione succitato, risulta dimostrata la fonte dell'obbligazione pecuniaria ivi tracciata ed azionata in giudizio dal lavoratore, mentre non ne risulta dimostrato l'adempimento né alcun fattore ostativo o impeditivo non imputabile alla società.
Va perciò dichiarato il diritto di a percepire da la Parte_1 Controparte_1 complessiva somma netta di € 19.000,00, di cui € 10.800,00 netti a titolo di T.F.R. ed
9 € 8.200,00 netti a titolo di bonus transattivo, così come pattuito dalle parti stesse.
Non possono essere condivise le doglianze avanzate nella memoria di costituzione del datore di lavoro, laddove si opera una contestazione generica delle somme dovute per asserita erroneità dei conteggi, risalendo, di contro, gli importi alla transazione stipulata validamente tra le parti, come sopra già osservato.
Peraltro, la società ha ammesso di essersi trovata nell'impossibilità di far fronte alle obbligazioni assunte nel verbale di conciliazione prefato, deducendo l'intervento di una crisi economica del proprio settore merceologico di riferimento, crisi che, però, non può costituire una causa non imputabile d'impossibilità della prestazione.
L'art. 1218 c.c., nell'escludere la responsabilità del debitore per l'inadempimento, fa riferimento ad una ipotesi oggettiva di forza maggiore, assoluta ed insuperabile, che cioè travalichi la volontà del debitore stesso, nonché straordinaria, imprevedibile e, soprattutto, definitiva (Cass. civ. n. 36329/2021).
Nella fattispecie, la società avrebbe potuto e dovuto prevedere che la propria attività
d'impresa può essere soggetta a periodi di contrazione, anche ciclici, dovendo perciò provvedere ad adeguare la propria organizzazione alle necessità contingenti, anche in ordine ai rapporti di lavoro.
In ogni caso, l'impossibilità della prestazione ex art. 1218 c.c. opera solo se la prestazione stessa diviene definitiva, il che è da escludersi in ipotesi di obbligazioni pecuniarie, quali sono appunto quelle oggetto del presente giudizio.
La società va, quindi, condannata al relativo pagamento.
Le somme suindicate vanno maggiorate, ai sensi dell'art. 429 co. 3 c.p.c., degli interessi legali sugli importi annualmente rivalutati, con decorrenza dalla data della conciliazione sindacale del 14.4.2016 sino al saldo.
6. Resta da esaminare la domanda inerente alla regolarizzazione della posizione previdenziale.
Sul punto, si osserva che, nell'accordo conciliativo in sede sindacale, la società datrice aveva precisato di “non aver mai regolarizzato i dedotti rapporti di lavoro e di non aver mai versato i contributi all' . CP_2
Nel verbale si legge, altresì, che si era assunta “l'obbligo di versare i citati Controparte_1 contributi previdenziali nel termine perentorio di giorni 60 decorrenti dalla sottoscrizione del presente verbale di conciliazione, addì 14.4.2016”.
10 Dalla documentazione affoliata, ed in specie dall'estratto conto previdenziale aggiornato al 3.11.2023, emerge che è risultata inadempiente anche in Controparte_1 ordine alla regolarizzazione dell'obbligo contributivo.
In tema di contributi previdenziali, è necessario premettere che il rapporto contributivo è diverso dal rapporto previdenziale: il datore di lavoro (debitore) e l' (creditore) sono le parti del rapporto contributivo, che per l'appunto CP_2 contempla l'obbligo datoriale di eseguire i versamenti contributivi alle scadenze prestabilite e per gli importi dovuti, secondo le denunce periodiche dello stesso datore di lavoro.
Nel contesto del rapporto contributivo, il lavoratore è soggetto estraneo, privo di titolo ad agire in giudizio allo scopo di ottenere la condanna del datore al pagamento dei contributi, condanna che può essere domandata esclusivamente dal soggetto che, in tale rapporto, è creditore, ossia l' CP_2
Ciò nonostante, il lavoratore conserva la facoltà di agire in giudizio per ottenere la regolarizzazione della posizione previdenziale, o limitandosi ad una mera domanda di accertamento dell'obbligo contributivo nei confronti del datore di lavoro, o proponendo altresì la domanda di condanna (Cassazione civile sez. lav., 15/09/2014,
n. 19398: “L'interesse del lavoratore al versamento dei contributi previdenziali di cui sia stato omesso il pagamento integra un diritto soggettivo alla posizione assicurativa, che non si identifica con il diritto spettante all'Istituto previdenziale di riscuotere il proprio credito, ma è tutelabile mediante la regolarizzazione della propria posizione. Ne consegue che il lavoratore ha la facoltà di chiedere in giudizio l'accertamento dell'obbligo contributivo del datore di lavoro e sentirlo condannare al versamento dei contributi (che sia ancora possibile giuridicamente versare) nei confronti dell'ente previdenziale, purché entrambi siano stati convenuti in giudizio, atteso il carattere eccezionale della condanna a favore di terzo, che postula una espressa previsione, restando altrimenti preclusa la possibilità della condanna del datore di lavoro al pagamento dei contributi previdenziali a favore dell'ente previdenziale che non sia stato chiamato in causa”; Cassazione civile sez. VI,
30/05/2019, n. 14853).
In quest'ultimo caso, l in ragione di quanto sopra osservato, sarà litisconsorte CP_2 ex art. 102 c.p.c. e, se non evocato in giudizio, dovrà esserlo quale contraddittore necessario.
Più precisamente, in assenza del coinvolgimento dell'ente previdenziale nel giudizio, la sentenza di condanna del datore al pagamento dei contributi risulterebbe inidonea a produrre un qualsiasi effetto giuridico nei confronti dell' , in quanto, come CP_8 detto, l'obbligo di pagamento dei contributi sorge in capo al datore di lavoro nei
11 confronti dell' e non già in favore del lavoratore, che rimane estraneo al CP_2 rapporto, essendo l' il naturale destinatario dei pagamenti (Cassazione civile, CP_8 sez. lav., 22/10/2020, n. 23142: “Nell'azione per la regolarizzazione del rapporto contributivo, il lavoratore chiama in giudizio il datore di lavoro che abbia omesso il pagamento dei contributi previdenziali quando dall'omissione gli sia derivato un danno chiedendo, tuttavia, che la pronuncia risarcitoria sia rivolta in favore non proprio bensì dell'ente previdenziale, il quale, dunque, assume la veste di litisconsorte necessario”).
A ciò si aggiunga che, nel rapporto tra datore e lavoratore, l'obbligo datoriale di pagare integralmente i contributi dovuti si configura come obbligo di facere, non già come un diritto di credito ai contributi da parte del lavoratore, e che la sentenza di condanna ad un facere siffatto, oltre a non essere in alcun modo direttamente utile per il lavoratore, non avrebbe effetto alcuno verso l'ente previdenziale, stante l'indisponibilità delle obbligazioni contributive e l'indiscutibile terzietà dell'ente previdenziale rispetto al rapporto di lavoro.
Resta in potere del giudice qualificare giuridicamente la domanda del lavoratore come diretta ad ottenere il solo versamento ovvero il pagamento dei contributi di previdenza, senza alcun vincolo rispetto alle prospettazioni delle parti.
Inoltre, occorre precisare che l'azione proposta per la regolarizzazione del rapporto contributivo, per il solo accertamento oppure per la condanna al pagamento, va tenuta distinta dall'azione risarcitoria che al lavoratore spetta ex art. 2116 co. 2 c.c., accordata allorquando l'omissione contributiva in cui è incorso il datore abbia provocato un danno a carico del lavoratore e questi ne domandi il risarcimento, eventualmente sub specie di costituzione di rendita vitalizia.
Risulta pacifico, alla luce dell'espresso dato testuale di cui al succitato art. 2116 co. 2
c.c., che siffatta azione sia ammissibile solo se i contributi previdenziali non possano essere più versati, il che si verifica, sostanzialmente, allorché siano estinti per prescrizione i contributi stessi e, con essi, il diritto dell' di riscuoterli CP_2
(Cassazione civile sez. lav., 08/06/2021, n. 15947: “In tema di omissioni contributive, l'azione attribuita al lavoratore dall'art. 2116 c.c. per il conseguimento del risarcimento del danno patrimoniale - consistente nella perdita totale del trattamento pensionistico ovvero nella percezione di un trattamento inferiore a quello altrimenti spettante - presuppone che siano maturati i requisiti per l'accesso alla prestazione previdenziale e postula l'intervenuta prescrizione del credito contributivo”).
7. Ebbene, in applicazione di siffatti principi, il giudicante ha ritenuto che la formulazione della domanda inerente ai contributi di previdenza, in cui si chiedeva la
12 condanna del datore al relativo pagamento, abbia determinato il riscontro della posizione di litisconsorte necessario dell' sicché, come sopra già rammentato, CP_2 ne veniva disposta la chiamata in giudizio ex art. 102 c.p.c. (Cassazione civile, sez. lav.,
16.9.2024, n. 24791: “La concreta conseguenza di tale principio affermativo del diritto del lavoratore è la accertata sussistenza di una ipotesi di litisconsorzio necessario iniziale tra lavoratore, datore di lavoro ed ente previdenziale, ai sensi dell'art. 102 c.p.c., allorché si sia in presenza di una domanda del lavoratore volta ad ottenere la condanna del datore di lavoro a versare all'ente previdenziale i contributi omessi e alla conseguente regolarizzazione;
non è, invece, necessario il litisconsorzio quando il lavoratore abbia convenuto in giudizio l'ente allo scopo di ottenere la regolarizzazione della sua posizione contributiva, salva comunque la possibilità di quest'ultimo di chiamare in causa il datore di lavoro per sentirlo condannare al pagamento dei contributi dovuti, ai sensi dell'art. 106 c.p.c., o del giudice di chiamare in causa il datore di lavoro, ai sensi dell'art. 107
c.p.c. (Cass n. 701/2024). Questa Corte ha dunque sottolineato la distinzione tra domanda diretta ad ottenere la condanna specifica del datore di lavoro a versare i contributi dovuti all'ente previdenziale, volta alla regolarizzazione della posizione contributiva, per la quale la presenza in giudizio di tutti i soggetti coinvolti nel rapporto "trilaterale" è necessaria, da quella in cui il lavoratore abbia convenuto in giudizio l'ente e la presenza "trilaterale" dei soggetti è solo opportunamente richiedibile da quest'ultimo o comunque disposta dal giudice”; Cassazione civile, sez. lav., 09/01/2024, n.
701: “Sussiste litisconsorzio necessario iniziale tra lavoratore, datore di lavoro ed ente previdenziale, ai sensi dell'art. 102 c.p.c., solo in presenza di una domanda del lavoratore volta ad ottenere la condanna del datore di lavoro a versare all'ente previdenziale i contributi omessi, ma non anche allorché il lavoratore abbia convenuto in giudizio l'ente allo scopo di ottenere la regolarizzazione della sua posizione contributiva, salva comunque la possibilità di quest'ultimo di chiamare in causa il datore di lavoro per sentirlo condannare al pagamento dei contributi dovuti, ai sensi dell'art. 106 c.p.c., o del giudice di chiamare in causa il datore di lavoro, ai sensi dell'art. 107 c.p.c.”).
A seguito della rituale evocazione, l' si costituiva in giudizio, tra l'altro CP_8 eccependo la prescrizione dei contributi in controversia, segnatamente in relazione al rapporto di lavoro instaurato nel periodo dall'1.9.2006 al 31.8.2010.
In effetti, in subiecta materia, risulta operante il termine di prescrizione quinquennale, come stabilito dall'art. 3 L. 335/1995 in riferimento a tutte le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria, pacificamente applicabile anche ai contributi per i lavoratori subordinati.
La norma evocata, ai co. 9 e 10, così recita: “
9. Le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono e non possono essere versate con il decorso dei termini di seguito indicati: a) dieci anni per le contribuzioni di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie, compreso il contributo di solidarietà previsto dall'articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 giugno 1991, n. 166, ed esclusa ogni aliquota di contribuzione aggiuntiva non devoluta
13 alle gestioni pensionistiche. A decorrere dal 1 gennaio 1996 tale termine è ridotto a cinque anni salvi i casi di denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti;
b) cinque anni per tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria. 10. I termini di prescrizione di cui al comma 9 si applicano anche alle contribuzioni relative a periodi precedenti la data di entrata in vigore della presente legge, fatta eccezione per i casi di atti interruttivi già compiuti o di procedure iniziate nel rispetto della normativa preesistente. …”
Il termine di prescrizione quinquennale è, perciò, stabilito anche per i lavoratori dipendenti, salvo che vi sia stata, per i contributi antecedenti al 1.1.1996, denuncia di omissione contributiva all' ipotesi in cui la legge prevede una interversione del CP_2 termine di prescrizione in quello decennale previgente.
Potrebbe discutersi se ciò sia consentito anche ai contributi maturati successivamente, ossia se sia consentito al lavoratore produrre l'interversione del termine anche per i contributi dovuti a decorrere dall'1.1.1996 attraverso una denuncia d'omissione rivolta all'Istituto di previdenza.
Pur volendo ammettere tale possibilità, la denuncia deve però intervenire prima dello spirare del termine quinquennale.
Infatti, la prescrizione estintiva in materia contributiva assume connotati del tutto peculiari, poiché detto termine è preposto alla tutela di interessi pubblicistici e, pertanto, sottratto alla libera disponibilità delle parti, sicché la prescrizione de qua è irrinunciabile e rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo (Cassazione civile, sez. lav., 04/12/2018, n. 31345: “… il primo motivo di ricorso, avente valore assorbente, è fondato, atteso che, secondo l'ormai consolidato orientamento di legittimità (Cass. 9226/2018,
27163/2008, 230/2002), nella materia previdenziale, a differenza che in quella civile, il regime della prescrizione già maturata è sottratto alla disponibilità delle parti;
detto principio - che attualmente è fissato dalla L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 9, ed è desumibile, per il periodo precedente l'entrata in vigore di tale disposizione, dal R.D.L. n. 1827 del 1935, art. 55, comma 2, - vale per ogni forma di assicurazione obbligatoria e, in base alla L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 10 si applica anche per i contributi prescritti prima dell'entrata in vigore della medesima legge;
parimenti consolidato è il principio conseguente, secondo cui la relativa eccezione non rientra fra quelle la cui proposizione per la prima volta in appello è vietata dall'art. 437 c.p.c.; ed invero il divieto di nuove eccezioni in appello di cui all'art. 345 c.p.c. e specificamente all'art. 437 c.p.c., comma 2 per il rito del lavoro, concerne soltanto l'eccezione in senso proprio relativa a fatti impeditivi, modificativi o estintivi del diritto fatti valere in giudizio, non rilevabili d'ufficio e non può quindi inerire all'eccezione di prescrizione in discorso;
…”; nello stesso senso: Cassazione civile, sez. lav., 15/04/2015, n. 7621;
Cassazione civile, sez. lav., 15/10/2014, n. 21830; Cassazione civile, sez. lav.,
14/11/2008, n. 27163; Cassazione civile, sez. lav., 24/03/2005, n. 6340; Cassazione civile, sez. lav., 10/12/2004, n. 23116).
14 Nel caso di specie, l'unico atto di costituzione che risulta trasmesso anche all' è CP_2 quello inviato in data 22.7.2021, allegato in atti da parte ricorrente e, per di più, in assenza di prova di consegna della missiva all' , sicché nessuna interversione del CP_8 termine può essersi prodotta.
Di conseguenza, i contributi di previdenza per il primo rapporto di lavoro
(dall'1.9.2006 al 31.8.2010) risultavano già prescritti alla data di sottoscrizione del verbale di conciliazione, e ciò pur volendo far decorrere il termine dalla conclusione del rapporto.
Né può configurarsi una rinuncia della società resistente ad avvalersi della prescrizione, proprio perché, come già rammentato, la prescrizione dei contributi è sottratta alla libera disponibilità delle parti.
Pertanto, l'obbligo contributivo per il primo rapporto di lavoro è estinto per prescrizione, e la società non è tenuta ad eseguire i relativi versamenti, mentre l' non può ricevere i corrispondenti pagamenti. CP_2
8. D'altro canto, va sancito l'obbligo contributivo a carico di per il Controparte_1 secondo rapporto di lavoro, decorrente dall'1.2.2012 al 31.5.2015.
La società, che ha riconosciuto tale obbligo e non ha provato di averlo assolto
(risultando invero di averlo omesso, alla luce dell'estratto contributivo succitato), va perciò condannata, previo accertamento, al relativo pagamento in favore dell' CP_2 ai fini della regolarizzazione della posizione contributiva del sig. . Pt_1
Il quantum va stabilito in forza di quanto previsto dall'art. 1 D.L. 338/1989, norma la quale, nel fissare il cosiddetto minimale retributivo, prevede che i contributi debbano essere calcolati sulla base della retribuzione lorda dovuta, come risultante dai minimali di paga indicati nel C.C.N.L. di categoria o applicabile al rapporto.
In sostanza, la legge parametra la contribuzione previdenziale, che il datore è tenuto a versare, non già sulle retribuzioni effettivamente corrisposte, bensì su quelle astrattamente spettanti al lavoratore in base al C.C.N.L. oppure sulle retribuzioni effettive, se superiori alla paga minima.
In questa sede, la pronuncia di condanna è formulata in via generica, essendo cura ed onere della società datrice, sulla scorta del criterio quantificativo sopra indicato, individuare gli importi da corrispondere all' CP_2
Assorbito ogni altro profilo.
9. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, ai sensi del D. M. 55/2014, come modificato dal D. M. 147/2022, con attribuzione ex
15 art. 93 c.p.c. al procuratore di parte ricorrente per dichiarazione di anticipazione fattane.
Nel rapporto processuale tra la società e l' è tenuta a rifondere le CP_2 Controparte_1 spese di lite all' chiamato in causa in applicazione del criterio di causalità CP_8 processualistica, che pone a carico della parte soccombente, la quale abbia provocato ingiustificatamente la necessità del processo, anche le spese in favore del contraddittore necessario evocato in giudizio iussu iudicis, e ciò in quanto tale evento processuale è stato appunto provocato dalla condotta inadempiente della società.
P. Q. M.
Il dott. Domenico Vernillo, quale Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
1) dichiara sussistente il rapporto lavorativo indicato nel verbale di conciliazione in sede sindacale del 14.4.2016 e, per l'effetto, condanna in persona del Controparte_1
l.r.p.t., al pagamento, in favore di , della complessiva somma netta di Parte_1
€ 19.000,00, di cui € 10.800,00 a titolo di T.F.R. ed € 8.200,00 a titolo di bonus transattivo, oltre interessi legali sugli importi annualmente rivalutati, con decorrenza dalla data di stipula della conciliazione sino al saldo;
2) dichiara sussistente l'obbligo contributivo del datore di lavoro in relazione al rapporto intrattenuto con nel periodo dall'1.2.2012 al 31.3.2015 e, Parte_1 per l'effetto, condanna in persona del l.r.p.t., al versamento dei dovuti Controparte_1 contributi previdenziali in favore dell' in persona del Presidente p.t.; CP_2
3) dichiara prescritti i contributi di previdenza relativi al rapporto di lavoro intrattenuto tra le parti nel periodo dall'1.9.2006 al 31.8.2010 e, per l'effetto, rigetta la relativa domanda;
4) condanna in persona del l.r.p.t., al pagamento delle spese di lite in Controparte_1 favore di , che liquida in € 2.110,00, oltre rimborso forfettario (15%), Parte_1
I.V.A. e C.P.A. come per legge, ed oltre esborsi per € 118,50, con attribuzione al procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario;
5) condanna in persona del l.r.p.t., al pagamento delle spese di lite in Controparte_1 favore dell' in persona del Presidente p.t., che liquida in € 1.865,00, oltre CP_2 rimborso forfettario (15%), I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Così deciso in Avellino, 7.11.2024
Il Giudice del lavoro dott. Domenico Vernillo
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