Articolo 590 quater del Codice penale
Articolo 590 terArticolo 590 quinquies
Versione
25 marzo 2016
Art. 590-quater.
(( (Computo delle circostanze).)) ((Quando ricorrono le circostanze aggravanti di cui agli articoli 589-bis, secondo, terzo, quarto, quinto e sesto comma, 589-ter, 590-bis, secondo, terzo, quarto, quinto e sesto comma, e 590-ter, le concorrenti circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni si operano sulla quantita' di pena determinata ai sensi delle predette circostanze aggravanti.))
Entrata in vigore il 25 marzo 2016
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