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Sentenza 25 maggio 2025
Sentenza 25 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cremona, sentenza 25/05/2025, n. 281 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cremona |
| Numero : | 281 |
| Data del deposito : | 25 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 969 / 2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di CREMONA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Giorgio Scarsato Presidente
Federica Meloni Giudice
Benedetta Fattori Giudice rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso in data 31/05/2024,
DA
(cf: ) nato a [...] il [...] Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall' avv. GHIOZZI CHIARA , elettivamente domiciliata presso il difensore, giusta procura in atti;
PARTE RICORRENTE
CONTRO
(cf: ) nato a [...] il [...] Controparte_1 C.F._2
PARTE RESISTENTE CONTUMACE
Atti comunicati al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Cremona ex artt. 70 e 71 c.p.c. e vistati senza osservazioni in data 08/04/2025
OGGETTO: separazione giudiziale
*
CONCLUSIONI per come precisate con nota depositata il 28/01/2025. Parte_1
*
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Con ricorso iscritto a ruolo il 31/05/2024, , premesso di aver contratto matrimonio Parte_1 in Costa d'Avorio il 24/01/2008 con (matrimonio non trascritto in Italia), Controparte_1 unione dalla quale è nato il figlio (nato a [...] il [...]), chiedeva a questo Per_1
Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi. La ricorrente chiedeva altresì
l'affidamento in via condivisa del figlio minore con collocamento prevalente dello stesso Per_1
presso di sé e regolamentazione del diritto di visita paterno come indicata in ricorso. Pt_1
, infine, chiedeva un assegno di mantenimento per il minore pari a € 500 mensili, oltre al
[...]
80% delle spese straordinarie e all'importo integrale dell'assegno unico.
All'udienza di cui all'art. 473 bis.21 c.p.c., il Giudice Delegato dichiarava la contumacia del resistente e, sentita personalmente la parte ricorrente, autorizzati i coniugi a vivere separati, assumeva i seguenti provvedimenti in via temporanea e urgente: “- affida il minore in via condivisa a entrambi i Per_1
genitori, con collocamento dello stesso presso la madre anche ai fini della residenza anagrafica;
- dispone che il padre possa vedere e tenere con sé il minore con i seguenti tempi e modalità: a weekend alternati dal sabato alle ore 17 fino alla domenica alle ore 21, con prelievo e riccompagnamento presso la casa materna;
durante la settimana un pomeriggio su libero accordo padre/figlio, in base alle esigenze e agli impegni del minore;
sono salvi diversi e migliori accordi tra
i genitori, secondo i desideri e gli impegni di durante le vacanze invernali, pasquali e i ponti Per_1
il padre potrà inoltre tenere con sé il figlio per due giorni consecutivi da concordarsi almeno 48 h prima seguendo comunque il criterio dell'alternanza; durante le vacanze estive il padre potrà tenere con sé il figlio per due settimane anche consecutive da concordarsi entro il 15 giugno di ogni anno.
- dispone che il padre contribuisca al mantenimento di mediante versamento alla madre, entro Per_1 il giorno 20 di ogni mese, della somma di € 350 mensili, con decorrenza dalla mensilità di novembre
2024, oltre al 50% delle spese straordinarie come da protocollo in uso presso il Tribunale”.
Con lo stesso provvedimento, il Giudice rigettava le richieste istruttorie, disponeva l'acquisizione di ulteriore documentazione economica e fissava l'ascolto del minore.
Espletato l'adempimento, fatte precisare le conclusioni e depositati gli scritti conclusionali all'udienza del 2/04/2025, sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., la causa veniva rimessa in decisione.
La causa veniva discussa e decisa nella camera di consiglio del 08/05/2025.
*
La giurisdizione e la legge applicabile
Preliminarmente osserva il Collegio che, pur avendo i coniugi cittadinanza ivoriana, sussiste la giurisdizione del Tribunale adito ai sensi dell'art. 3 del Regolamento UE 1111/2019, atteso che è in
Italia l'ultima residenza abituale dei coniugi;
è, altresì, applicabile la legge italiana, in assenza di scelta da parte dei coniugi, ex art. 8 lett. A) del regolamento UE n. 1259/2010, in quanto legge dello Stato in cui si trova la residenza abituale dei coniugi nel momento in cui è stata adita l'Autorità
Giurisdizionale.
Sussiste la competenza giurisdizionale di questa A.G. in ordine alla responsabilità genitoriale ai sensi del Reg. CE 2201/2003 art. 8 in quanto la figlia minore risiede abitualmente in Italia.
La legge applicabile alla responsabilità genitoriale è la legge italiana ai sensi della Convenzione dell'Aja del 19.10.1996 ratificata dalla Legge 101/2015 art. 17 essendo in Italia la residenza abituale del minore.
Sussiste la competenza giurisdizionale di questa A.G. in ordine alle obbligazioni alimentari a favore della prole ai sensi del Reg. CE 4/2009 art. 3 lettera d) in quanto domanda accessoria alla domanda sulla responsabilità genitoriale per la quale vi è la competenza di questa A.G.
La legge applicabile alla obbligazione alimentare è la legge italiana ai sensi del Protocollo dell'Aja del 23.11.2007 art. 3, richiamato dal Reg CE 4/2009 art. 15 e approvato dal Consiglio della Unione
Europea il 20.11.2009, atteso che l'Italia è lo Stato di residenza abituale del creditore.
*
La domanda di separazione
La domanda di separazione è fondata e deve essere accolta.
Emerge agli atti che e hanno contratto matrimonio nella Parte_1 Controparte_1
Repubblica della Costa D'Avorio (municipio di Agboville) in data 24/01/2008 (atto non trascritto dei registri dello stato civile italiano).
Dal matrimonio è nato il figlio (nato a [...] il [...]). Per_1
Le risultanze della documentazione in atti nonché lo stesso carattere contenzioso del presente giudizio rendono ampiamente ragione della sopravvenuta intollerabilità del rapporto coniugale tra le parti in causa rilevante ex art. 151, primo comma, c.c.
Non occorre del resto espletare una specifica istruttoria allo scopo di verificare se la convivenza sia divenuta realmente intollerabile. Infatti, in una doverosa visione evolutiva del rapporto coniugale, il
Giudice, per pronunciare la separazione, deve verificare, in base ai fatti emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, l'esistenza anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere incompatibile, allo stato, pur a prescindere da elementi di addebitabilità da parte dell'altro, la convivenza. Ove tale situazione di intollerabilità si verifichi, anche rispetto ad un solo coniuge, deve ritenersi che questi abbia diritto a chiedere la separazione: con la conseguenza che la relativa domanda costituisce esercizio di un diritto (Cass. civ., sez. I, sentenza 30 gennaio 2013 n. 2183).
Sussistono pertanto i presupposti per la pronuncia della separazione dei coniugi.
* La responsabilità genitoriale
Al riguardo, la parte ricorrente, sin dagli atti introduttivi, ha chiesto l'affido condiviso del figlio minore con collocamento dello stesso presso di sé e regolamentazione delle frequentazioni con il figlio. In proposito, osserva il Tribunale che la documentazione depositata e le verbalizzazioni della parte consentono a questa Autorità Giudiziaria di poter assumere una motivata decisione su tutte le questioni oggetto del giudizio e, in particolare, in punto di responsabilità genitoriale tutelante per il percorso di crescita del minore, sentito dal Giudice delegato all'udienza del 16/01/2025.
Ciò posto, nel merito, reputa il Collegio che debba essere confermato il vigente regime di affidamento condiviso già disposto dal Giudice delegato in via temporanea e urgente, non emergendo profili di inidoneità in capo ai genitori, i quali, sin dalla separazione di fatto (avvenuta nel 2022), hanno saputo gestire la responsabilità in modo condiviso, anche adattandosi alle necessità e ai desideri di Per_1
Quest'ultimo invero, con maturità e responsabilità, in sede di ascolto giudiziale ha manifestato un sincero attaccamento a entrambi i genitori, con i quali conserva un saldo legame affettivo. Il ragazzo ha aggiunto di mantenere una assidua frequentazione anche con il genitore non collocatario, che vede continuativamente e senza ostacoli, tenuto conto anche della vicinanza delle residenze dei genitori.
Pertanto, in mancanza di elementi di segno contrario, reputa il Tribunale che possa confermarsi la prognosi complessivamente favorevole in ordine alla idoneità genitoriale delle parti e può confermarsi l'affido condiviso di a entrambi i genitori, trattandosi della soluzione Per_1 maggiormente rispondente all'interesse del medesimo. rimarrà collocato presso la madre, con la quale è sempre rimasto a vivere dal momento della Per_1
disgregazione del nucleo.
La frequentazione con il genitore non collocatario, tenuto conto delle attuali consuetudini e degli impegni delle parti, valutati i desideri espressi da avverrà con i seguenti tempi e modalità: il Per_1
padre potrà tenere con sé a weekend alternati dal sabato (indicativamente alle ore 17) fino alla Per_1
domenica alle ore 21; durante la settimana un pomeriggio su libero accordo padre/figlio, in base alle esigenze e agli impegni del minore;
sono salvi diversi e migliori accordi tra i genitori, secondo i desideri e gli impegni di Durante le vacanze pasquali e natalizie, il minore trascorrerà metà Per_1
del periodo con ciascun genitore con alternanza annuale del giorno di Natale e del capodanno (Natale
2025 con la mamma); durante i ponti il padre potrà inoltre tenere con sé il figlio per due giorni consecutivi da concordarsi con congruo anticipo (di regola 48 ore) seguendo comunque il criterio dell'alternanza; durante le vacanze estive il padre potrà tenere con sé il figlio per due settimane anche consecutive da concordarsi entro il 15 giugno di ogni anno.
*
Contributo paterno al mantenimento dei figli Deve preliminarmente rammentarsi che, sulla base del combinato disposto di cui agli articoli 147,
148, 316 bis e 337 ter del codice civile, i genitori hanno il dovere di mantenere, istruire ed educare i figli e far fronte ad una molteplicità di esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione fin quando l'età dei figli lo richieda di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione. In questo contesto, la corresponsione dell'assegno è la modalità attraverso la quale, in assenza di convivenza familiare, un genitore provvede indirettamente e periodicamente alle spese connesse alle esigenze dei figli somministrando un importo fisso con lo scopo di assicurare alla prole il soddisfacimento delle attuali esigenze e ad assicurare a questi uno standard di vita tendenzialmente analoga quello goduto in costanza di convivenza dei genitori (Cass., Sez. I, 20.01.2012, n. 785).
Per la determinazione dei contribuiti di mantenimento, secondo il consolidato orientamento della
Suprema Corte, la valutazione delle condizioni economiche delle parti non richiede necessariamente l'accertamento dei redditi nel loro esatto e preciso ammontare attraverso l'acquisizione di dati numerici o rigorose analisi contabili e finanziarie, essendo sufficiente un'attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi (Cass. Sez. VI 10.9.2021 n. 24460;
Cass. Sez. I 20.1.2021 n. 975). Nel caso di specie il Collegio ritiene di poter effettuare la suddetta ricostruzione sulla base dei documenti disponibili.
In specie, risulta agli atti che è affetta patologia invalidante (connettivite mista) Parte_1
che le rende particolarmente difficoltoso reperire un impiego. Ella, negli ultimi anni, ha svolto una saltuaria attività di collaboratrice domestica percependo nel 2021 € 10255 (v. C.U. 2022) e, nel 2022, complessivi € 7.594,66 (€ 58,49 + € 7178 + € 301,32 + € 56,85, come da CC. UU. 2023). Nel 2023 la ricorrente ha percepito l'importo dell'assegno unico per complessivi € 1892 (v. CU 2024).
è, allo stato, disoccupata e in attesa di collocamento mirato. Parte_1
La ricorrente abita con il figlio in immobile condotto in locazione con canone agevolato di € 100 mensili, oltre utenze.
Quanto al resistente, il Tribunale non dispone di elementi certi circa la sua attuale situazione economica e reddituale. Nondimeno, dalla documentazione in atti si evince che egli nel 2023, come impiegato a tempo indeterminato di , ha percepito redditi per € 3473,06 (giorni Controparte_2
lavorati 54)- v. Cu 2024; nel 2022 egli, alle dipendenze di ha invece CP_3 Controparte_1 conseguito redditi per € 31254,62 (CU 2023); nel 2021, € 30605,42 (v. CU 2022).
La documentazione bancaria depositata in atti dà invero evidenza di uno stipendio mensile di circa €
2000. Deve altresì darsi atto che, per quanto appreso in udienza, il padre ha versato alla madre € 200 mensili per il mantenimento del minore.
Dunque, evidenziato che il resistente (classe 1977) non risulta limitato nella propria capacità lavorativa, appare equa la quantificazione in € 350,00 mensili del contributo al mantenimento del figlio minore, tenuto anche conto della situazione economica della madre, delle attuali esigenze del minore, anche in rapporto all'età, e dei tempi di permanenza presso ciascun genitore. L'importo appare del resto sostenibile dal resistente, in base alle sue disponibilità e agli oneri a suo carico.
Deve peraltro considerarsi che la madre ha dichiarato di percepire in via integrale l'assegno unico di
€ 195 mensili;
il Tribunale disporrà dunque in senso conforme a questa consuetidine, tenendo conto del collocamento prevalente della prole. In punto è opportuno ricordare che la circolare dell'INPS n.
23/2022 specifica che, in ipotesi di affidamento condiviso, il Giudice può optare per l'attribuzione al
100% dell'assegno unico e/o universale al genitore collocatario (interpretazione avallata dalla
Suprema Corte con ord. n. 4672 del 22/02/2025).
Al contributo ordinario deve poi aggiungersi il rimborso della metà delle spese straordinarie, che rispondono alle caratteristiche di occasionalità o sporadicità (requisito temporale), gravosità
(requisito quantitativo) o voluttuarietà (requisito funzionale), spese da individuarsi come da
Protocollo sottoscritto il 31.12.2015 tra il Tribunale di Cremona, il COA di Cremona e l'AIAF Sez.
Cremona. In proposito preme precisare che l'inclusione in via forfettaria nell'ammontare dell'assegno a carico di uno dei genitori di alcune voci di spesa può rivelarsi in contrasto con il principio di proporzionalità di cui all'art. 337 ter c.c. La ratio della previsione di un contributo aggiuntivo per le c.d. spese extra assegno è infatti quella di salvaguardare l'adeguatezza del mantenimento, potendosi altrimenti recare nocumento alla prole che potrebbe essere privata di apporti indispensabili (v. Cass.
n. 1562 del 2020). Sulla base di questo presupposto, il Collegio ritiene di non poter disporre una forfettizzazione dei costi per il pullman scolastico in assenza di dati certi ai fini della quantificazione, finendosi altrimenti per pregiudicare l'interesse del minore, trattandosi di prospettazione mutevole in corrispondenza della crescita e della evoluzione delle abitudini di vita e delle esigenze scolastiche del minore. Non emergono, del resto, elementi eccezionali che inducano a disporre una diversa ripartizione degli oneri extra-assegno, in deroga alla regola ordinaria.
* le spese di lite
Nulla sulle spese di lite che debbono considerarsi irripetibili attesa la mancata costituzione e la non opposizione della parte resistente, considerata anche la natura necessaria del giudizio quanto allo status.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cremona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda anche istruttoria, istanza ed eccezione disattesa, così decide:
1) DICHIARA la separazione personale ex art. 151, 1° comma c.c. dei coniugi Parte_1
e che hanno contratto matrimonio in Agboville (Costa D'Avorio) in Controparte_1
data 24/01/2008 (atto non trascritto dei registri dello stato civile italiano);
2) il figlio minore (nato a [...] il [...]) in via condivisa ad CP_4 Per_1
entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre, anche ai fini della residenza anagrafica;
3) DISPONE che il padre possa vedere e tenere con se' il figlio con i seguenti tempi e modalità: a weekend alternati dal sabato (indicativamente alle ore 17) fino alla domenica alle ore 21; durante la settimana un pomeriggio su libero accordo padre/figlio, in base alle esigenze e agli impegni del minore;
sono salvi diversi e migliori accordi tra i genitori, secondo i desideri e gli impegni di durante le vacanze pasquali e natalizie, il minore trascorrerà metà del Per_1
periodo con ciascun genitore con alternanza annuale del giorno di Pasqua e del lunedì dell'Angelo, di Natale e del capodanno (Natale 2025 con la mamma); durante i ponti il padre potrà inoltre tenere con sé il figlio per due giorni consecutivi da concordarsi con congruo anticipo seguendo comunque il criterio dell'alternanza; durante le vacanze estive il padre potrà tenere con sé il figlio per due settimane anche consecutive da concordarsi entro il 15 giugno di ogni anno;
4) PONE a carico di , quale contributo al mantenimento indiretto del figlio, Controparte_1
il pagamento della somma mensile di euro 350,00, annualmente soggetta a rivalutazione secondo gli indici Istat, da corrispondersi a in via anticipata entro il giorno Parte_1
20 di ogni mese, con decorrenza dalla mensilità di maggio 2024, oltre il 50% delle spese straordinarie come da come da Protocollo sottoscritto il 31.12.2015 tra il Tribunale di
Cremona, il COA di Cremona e l'AIAF Sez. Cremona, così come aggiornato con protocollo del 28.11.2024, da intendersi qui integralmente richiamato;
5) DISPONE che la madre percepisca in via integrale l'importo dell'assegno unico;
6) DICHIARA irripetibili le spese di lite.
SENTENZA provvisoriamente esecutiva ex lege, ad eccezione del capo 1).
Così è deciso in Cremona nella camera di consiglio del 08/05/2025.
Il Giudice est. Il Presidente dott.ssa Benedetta Fattori dott. Giorgio Scarsato
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di CREMONA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Giorgio Scarsato Presidente
Federica Meloni Giudice
Benedetta Fattori Giudice rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso in data 31/05/2024,
DA
(cf: ) nato a [...] il [...] Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall' avv. GHIOZZI CHIARA , elettivamente domiciliata presso il difensore, giusta procura in atti;
PARTE RICORRENTE
CONTRO
(cf: ) nato a [...] il [...] Controparte_1 C.F._2
PARTE RESISTENTE CONTUMACE
Atti comunicati al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Cremona ex artt. 70 e 71 c.p.c. e vistati senza osservazioni in data 08/04/2025
OGGETTO: separazione giudiziale
*
CONCLUSIONI per come precisate con nota depositata il 28/01/2025. Parte_1
*
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Con ricorso iscritto a ruolo il 31/05/2024, , premesso di aver contratto matrimonio Parte_1 in Costa d'Avorio il 24/01/2008 con (matrimonio non trascritto in Italia), Controparte_1 unione dalla quale è nato il figlio (nato a [...] il [...]), chiedeva a questo Per_1
Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi. La ricorrente chiedeva altresì
l'affidamento in via condivisa del figlio minore con collocamento prevalente dello stesso Per_1
presso di sé e regolamentazione del diritto di visita paterno come indicata in ricorso. Pt_1
, infine, chiedeva un assegno di mantenimento per il minore pari a € 500 mensili, oltre al
[...]
80% delle spese straordinarie e all'importo integrale dell'assegno unico.
All'udienza di cui all'art. 473 bis.21 c.p.c., il Giudice Delegato dichiarava la contumacia del resistente e, sentita personalmente la parte ricorrente, autorizzati i coniugi a vivere separati, assumeva i seguenti provvedimenti in via temporanea e urgente: “- affida il minore in via condivisa a entrambi i Per_1
genitori, con collocamento dello stesso presso la madre anche ai fini della residenza anagrafica;
- dispone che il padre possa vedere e tenere con sé il minore con i seguenti tempi e modalità: a weekend alternati dal sabato alle ore 17 fino alla domenica alle ore 21, con prelievo e riccompagnamento presso la casa materna;
durante la settimana un pomeriggio su libero accordo padre/figlio, in base alle esigenze e agli impegni del minore;
sono salvi diversi e migliori accordi tra
i genitori, secondo i desideri e gli impegni di durante le vacanze invernali, pasquali e i ponti Per_1
il padre potrà inoltre tenere con sé il figlio per due giorni consecutivi da concordarsi almeno 48 h prima seguendo comunque il criterio dell'alternanza; durante le vacanze estive il padre potrà tenere con sé il figlio per due settimane anche consecutive da concordarsi entro il 15 giugno di ogni anno.
- dispone che il padre contribuisca al mantenimento di mediante versamento alla madre, entro Per_1 il giorno 20 di ogni mese, della somma di € 350 mensili, con decorrenza dalla mensilità di novembre
2024, oltre al 50% delle spese straordinarie come da protocollo in uso presso il Tribunale”.
Con lo stesso provvedimento, il Giudice rigettava le richieste istruttorie, disponeva l'acquisizione di ulteriore documentazione economica e fissava l'ascolto del minore.
Espletato l'adempimento, fatte precisare le conclusioni e depositati gli scritti conclusionali all'udienza del 2/04/2025, sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., la causa veniva rimessa in decisione.
La causa veniva discussa e decisa nella camera di consiglio del 08/05/2025.
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La giurisdizione e la legge applicabile
Preliminarmente osserva il Collegio che, pur avendo i coniugi cittadinanza ivoriana, sussiste la giurisdizione del Tribunale adito ai sensi dell'art. 3 del Regolamento UE 1111/2019, atteso che è in
Italia l'ultima residenza abituale dei coniugi;
è, altresì, applicabile la legge italiana, in assenza di scelta da parte dei coniugi, ex art. 8 lett. A) del regolamento UE n. 1259/2010, in quanto legge dello Stato in cui si trova la residenza abituale dei coniugi nel momento in cui è stata adita l'Autorità
Giurisdizionale.
Sussiste la competenza giurisdizionale di questa A.G. in ordine alla responsabilità genitoriale ai sensi del Reg. CE 2201/2003 art. 8 in quanto la figlia minore risiede abitualmente in Italia.
La legge applicabile alla responsabilità genitoriale è la legge italiana ai sensi della Convenzione dell'Aja del 19.10.1996 ratificata dalla Legge 101/2015 art. 17 essendo in Italia la residenza abituale del minore.
Sussiste la competenza giurisdizionale di questa A.G. in ordine alle obbligazioni alimentari a favore della prole ai sensi del Reg. CE 4/2009 art. 3 lettera d) in quanto domanda accessoria alla domanda sulla responsabilità genitoriale per la quale vi è la competenza di questa A.G.
La legge applicabile alla obbligazione alimentare è la legge italiana ai sensi del Protocollo dell'Aja del 23.11.2007 art. 3, richiamato dal Reg CE 4/2009 art. 15 e approvato dal Consiglio della Unione
Europea il 20.11.2009, atteso che l'Italia è lo Stato di residenza abituale del creditore.
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La domanda di separazione
La domanda di separazione è fondata e deve essere accolta.
Emerge agli atti che e hanno contratto matrimonio nella Parte_1 Controparte_1
Repubblica della Costa D'Avorio (municipio di Agboville) in data 24/01/2008 (atto non trascritto dei registri dello stato civile italiano).
Dal matrimonio è nato il figlio (nato a [...] il [...]). Per_1
Le risultanze della documentazione in atti nonché lo stesso carattere contenzioso del presente giudizio rendono ampiamente ragione della sopravvenuta intollerabilità del rapporto coniugale tra le parti in causa rilevante ex art. 151, primo comma, c.c.
Non occorre del resto espletare una specifica istruttoria allo scopo di verificare se la convivenza sia divenuta realmente intollerabile. Infatti, in una doverosa visione evolutiva del rapporto coniugale, il
Giudice, per pronunciare la separazione, deve verificare, in base ai fatti emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, l'esistenza anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere incompatibile, allo stato, pur a prescindere da elementi di addebitabilità da parte dell'altro, la convivenza. Ove tale situazione di intollerabilità si verifichi, anche rispetto ad un solo coniuge, deve ritenersi che questi abbia diritto a chiedere la separazione: con la conseguenza che la relativa domanda costituisce esercizio di un diritto (Cass. civ., sez. I, sentenza 30 gennaio 2013 n. 2183).
Sussistono pertanto i presupposti per la pronuncia della separazione dei coniugi.
* La responsabilità genitoriale
Al riguardo, la parte ricorrente, sin dagli atti introduttivi, ha chiesto l'affido condiviso del figlio minore con collocamento dello stesso presso di sé e regolamentazione delle frequentazioni con il figlio. In proposito, osserva il Tribunale che la documentazione depositata e le verbalizzazioni della parte consentono a questa Autorità Giudiziaria di poter assumere una motivata decisione su tutte le questioni oggetto del giudizio e, in particolare, in punto di responsabilità genitoriale tutelante per il percorso di crescita del minore, sentito dal Giudice delegato all'udienza del 16/01/2025.
Ciò posto, nel merito, reputa il Collegio che debba essere confermato il vigente regime di affidamento condiviso già disposto dal Giudice delegato in via temporanea e urgente, non emergendo profili di inidoneità in capo ai genitori, i quali, sin dalla separazione di fatto (avvenuta nel 2022), hanno saputo gestire la responsabilità in modo condiviso, anche adattandosi alle necessità e ai desideri di Per_1
Quest'ultimo invero, con maturità e responsabilità, in sede di ascolto giudiziale ha manifestato un sincero attaccamento a entrambi i genitori, con i quali conserva un saldo legame affettivo. Il ragazzo ha aggiunto di mantenere una assidua frequentazione anche con il genitore non collocatario, che vede continuativamente e senza ostacoli, tenuto conto anche della vicinanza delle residenze dei genitori.
Pertanto, in mancanza di elementi di segno contrario, reputa il Tribunale che possa confermarsi la prognosi complessivamente favorevole in ordine alla idoneità genitoriale delle parti e può confermarsi l'affido condiviso di a entrambi i genitori, trattandosi della soluzione Per_1 maggiormente rispondente all'interesse del medesimo. rimarrà collocato presso la madre, con la quale è sempre rimasto a vivere dal momento della Per_1
disgregazione del nucleo.
La frequentazione con il genitore non collocatario, tenuto conto delle attuali consuetudini e degli impegni delle parti, valutati i desideri espressi da avverrà con i seguenti tempi e modalità: il Per_1
padre potrà tenere con sé a weekend alternati dal sabato (indicativamente alle ore 17) fino alla Per_1
domenica alle ore 21; durante la settimana un pomeriggio su libero accordo padre/figlio, in base alle esigenze e agli impegni del minore;
sono salvi diversi e migliori accordi tra i genitori, secondo i desideri e gli impegni di Durante le vacanze pasquali e natalizie, il minore trascorrerà metà Per_1
del periodo con ciascun genitore con alternanza annuale del giorno di Natale e del capodanno (Natale
2025 con la mamma); durante i ponti il padre potrà inoltre tenere con sé il figlio per due giorni consecutivi da concordarsi con congruo anticipo (di regola 48 ore) seguendo comunque il criterio dell'alternanza; durante le vacanze estive il padre potrà tenere con sé il figlio per due settimane anche consecutive da concordarsi entro il 15 giugno di ogni anno.
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Contributo paterno al mantenimento dei figli Deve preliminarmente rammentarsi che, sulla base del combinato disposto di cui agli articoli 147,
148, 316 bis e 337 ter del codice civile, i genitori hanno il dovere di mantenere, istruire ed educare i figli e far fronte ad una molteplicità di esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione fin quando l'età dei figli lo richieda di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione. In questo contesto, la corresponsione dell'assegno è la modalità attraverso la quale, in assenza di convivenza familiare, un genitore provvede indirettamente e periodicamente alle spese connesse alle esigenze dei figli somministrando un importo fisso con lo scopo di assicurare alla prole il soddisfacimento delle attuali esigenze e ad assicurare a questi uno standard di vita tendenzialmente analoga quello goduto in costanza di convivenza dei genitori (Cass., Sez. I, 20.01.2012, n. 785).
Per la determinazione dei contribuiti di mantenimento, secondo il consolidato orientamento della
Suprema Corte, la valutazione delle condizioni economiche delle parti non richiede necessariamente l'accertamento dei redditi nel loro esatto e preciso ammontare attraverso l'acquisizione di dati numerici o rigorose analisi contabili e finanziarie, essendo sufficiente un'attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi (Cass. Sez. VI 10.9.2021 n. 24460;
Cass. Sez. I 20.1.2021 n. 975). Nel caso di specie il Collegio ritiene di poter effettuare la suddetta ricostruzione sulla base dei documenti disponibili.
In specie, risulta agli atti che è affetta patologia invalidante (connettivite mista) Parte_1
che le rende particolarmente difficoltoso reperire un impiego. Ella, negli ultimi anni, ha svolto una saltuaria attività di collaboratrice domestica percependo nel 2021 € 10255 (v. C.U. 2022) e, nel 2022, complessivi € 7.594,66 (€ 58,49 + € 7178 + € 301,32 + € 56,85, come da CC. UU. 2023). Nel 2023 la ricorrente ha percepito l'importo dell'assegno unico per complessivi € 1892 (v. CU 2024).
è, allo stato, disoccupata e in attesa di collocamento mirato. Parte_1
La ricorrente abita con il figlio in immobile condotto in locazione con canone agevolato di € 100 mensili, oltre utenze.
Quanto al resistente, il Tribunale non dispone di elementi certi circa la sua attuale situazione economica e reddituale. Nondimeno, dalla documentazione in atti si evince che egli nel 2023, come impiegato a tempo indeterminato di , ha percepito redditi per € 3473,06 (giorni Controparte_2
lavorati 54)- v. Cu 2024; nel 2022 egli, alle dipendenze di ha invece CP_3 Controparte_1 conseguito redditi per € 31254,62 (CU 2023); nel 2021, € 30605,42 (v. CU 2022).
La documentazione bancaria depositata in atti dà invero evidenza di uno stipendio mensile di circa €
2000. Deve altresì darsi atto che, per quanto appreso in udienza, il padre ha versato alla madre € 200 mensili per il mantenimento del minore.
Dunque, evidenziato che il resistente (classe 1977) non risulta limitato nella propria capacità lavorativa, appare equa la quantificazione in € 350,00 mensili del contributo al mantenimento del figlio minore, tenuto anche conto della situazione economica della madre, delle attuali esigenze del minore, anche in rapporto all'età, e dei tempi di permanenza presso ciascun genitore. L'importo appare del resto sostenibile dal resistente, in base alle sue disponibilità e agli oneri a suo carico.
Deve peraltro considerarsi che la madre ha dichiarato di percepire in via integrale l'assegno unico di
€ 195 mensili;
il Tribunale disporrà dunque in senso conforme a questa consuetidine, tenendo conto del collocamento prevalente della prole. In punto è opportuno ricordare che la circolare dell'INPS n.
23/2022 specifica che, in ipotesi di affidamento condiviso, il Giudice può optare per l'attribuzione al
100% dell'assegno unico e/o universale al genitore collocatario (interpretazione avallata dalla
Suprema Corte con ord. n. 4672 del 22/02/2025).
Al contributo ordinario deve poi aggiungersi il rimborso della metà delle spese straordinarie, che rispondono alle caratteristiche di occasionalità o sporadicità (requisito temporale), gravosità
(requisito quantitativo) o voluttuarietà (requisito funzionale), spese da individuarsi come da
Protocollo sottoscritto il 31.12.2015 tra il Tribunale di Cremona, il COA di Cremona e l'AIAF Sez.
Cremona. In proposito preme precisare che l'inclusione in via forfettaria nell'ammontare dell'assegno a carico di uno dei genitori di alcune voci di spesa può rivelarsi in contrasto con il principio di proporzionalità di cui all'art. 337 ter c.c. La ratio della previsione di un contributo aggiuntivo per le c.d. spese extra assegno è infatti quella di salvaguardare l'adeguatezza del mantenimento, potendosi altrimenti recare nocumento alla prole che potrebbe essere privata di apporti indispensabili (v. Cass.
n. 1562 del 2020). Sulla base di questo presupposto, il Collegio ritiene di non poter disporre una forfettizzazione dei costi per il pullman scolastico in assenza di dati certi ai fini della quantificazione, finendosi altrimenti per pregiudicare l'interesse del minore, trattandosi di prospettazione mutevole in corrispondenza della crescita e della evoluzione delle abitudini di vita e delle esigenze scolastiche del minore. Non emergono, del resto, elementi eccezionali che inducano a disporre una diversa ripartizione degli oneri extra-assegno, in deroga alla regola ordinaria.
* le spese di lite
Nulla sulle spese di lite che debbono considerarsi irripetibili attesa la mancata costituzione e la non opposizione della parte resistente, considerata anche la natura necessaria del giudizio quanto allo status.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cremona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda anche istruttoria, istanza ed eccezione disattesa, così decide:
1) DICHIARA la separazione personale ex art. 151, 1° comma c.c. dei coniugi Parte_1
e che hanno contratto matrimonio in Agboville (Costa D'Avorio) in Controparte_1
data 24/01/2008 (atto non trascritto dei registri dello stato civile italiano);
2) il figlio minore (nato a [...] il [...]) in via condivisa ad CP_4 Per_1
entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre, anche ai fini della residenza anagrafica;
3) DISPONE che il padre possa vedere e tenere con se' il figlio con i seguenti tempi e modalità: a weekend alternati dal sabato (indicativamente alle ore 17) fino alla domenica alle ore 21; durante la settimana un pomeriggio su libero accordo padre/figlio, in base alle esigenze e agli impegni del minore;
sono salvi diversi e migliori accordi tra i genitori, secondo i desideri e gli impegni di durante le vacanze pasquali e natalizie, il minore trascorrerà metà del Per_1
periodo con ciascun genitore con alternanza annuale del giorno di Pasqua e del lunedì dell'Angelo, di Natale e del capodanno (Natale 2025 con la mamma); durante i ponti il padre potrà inoltre tenere con sé il figlio per due giorni consecutivi da concordarsi con congruo anticipo seguendo comunque il criterio dell'alternanza; durante le vacanze estive il padre potrà tenere con sé il figlio per due settimane anche consecutive da concordarsi entro il 15 giugno di ogni anno;
4) PONE a carico di , quale contributo al mantenimento indiretto del figlio, Controparte_1
il pagamento della somma mensile di euro 350,00, annualmente soggetta a rivalutazione secondo gli indici Istat, da corrispondersi a in via anticipata entro il giorno Parte_1
20 di ogni mese, con decorrenza dalla mensilità di maggio 2024, oltre il 50% delle spese straordinarie come da come da Protocollo sottoscritto il 31.12.2015 tra il Tribunale di
Cremona, il COA di Cremona e l'AIAF Sez. Cremona, così come aggiornato con protocollo del 28.11.2024, da intendersi qui integralmente richiamato;
5) DISPONE che la madre percepisca in via integrale l'importo dell'assegno unico;
6) DICHIARA irripetibili le spese di lite.
SENTENZA provvisoriamente esecutiva ex lege, ad eccezione del capo 1).
Così è deciso in Cremona nella camera di consiglio del 08/05/2025.
Il Giudice est. Il Presidente dott.ssa Benedetta Fattori dott. Giorgio Scarsato