Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 31/03/2025, n. 119 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 119 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
Appello sentenza Tribunale Lecce n. 3509 del 22.11.2023 Oggetto: impugnativa di licenziamento
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI LECCE
Sezione Lavoro
Riunita in Camera di Consiglio e composta dai Magistrati:
Dott. Gennaro Lombardi Presidente
Dott.ssa Maria Grazia Corbascio Consigliere
Dott.ssa Luisa Santo Consigliere relatore ha pronunciato la presente
S E N T E N Z A nella causa civile in materia di lavoro, in grado di appello, tra
rappresentata e difesa dall'avv. Matteo Sportelli Parte_1
Appellante
e
, rappresentato e difeso dall'avv. Davide Salvatore Pierri CP_1
Appellato
FATTO
Con ricorso depositato il 28.7.2022 esponeva che: aveva lavorato alle dipendenze CP_1 della con mansioni di ausiliario dall'1.09.2015 al 22.06.2022 Parte_1
(data del licenziamento); aveva ricevuto, in data 30.05.2022, lettera di contestazione disciplinare con cui gli era stato addebitato che “…Il giorno 22.05.2022 durante il proprio turno lavorativo nello specifico durante l'igiene personale del mattino alle ore 6.15 circa il dipendente , nonostante richiesto CP_1 dall'ospite, si è categoricamente rifiutato di fornire l'acqua necessaria per le operazioni anzidette…Inoltre ha utilizzato un linguaggio che in un luogo di lavoro non può essere utilizzato in quanto non legittimo alle buone norme ed in serio contrasto sia con il suo contratto di lavoro che con il CCNL…”; aveva presentato, in data 9.6.2022, a mezzo dell' nota di giustificazione con richiesta di Controparte_2 ascolto, evidenziando l'infondatezza dell'addebito, sia perché nel giorno contestato (22.5.2022, ore
6,15) egli non era in servizio, in quanto aveva cominciato il turno di lavoro alle ore 21,00 del
22.05.2022, sia perché, svolgendo mansioni di ausiliario (e non di OSS), non poteva essere adibito a
1
aveva ricevuto, in data 22.6.2022, la comunicazione di licenziamento disciplinare per giusta causa, dove falsamente si attestava il totale silenzio del lavoratore nel corso dell'audizione del 15.6.2022, nonostante che in tale occasione era stata la società
a rifiutarsi di verbalizzare quanto dichiarato dal lavoratore. Tutto ciò premesso, il ricorrente impugnava il licenziamento intimatogli eccependo l'insussistenza del fatto contestato, la nullità per violazione dell'art 7 l.n. 300/70, per aver la società omesso di sentire il lavoratore a sua discolpa, la natura discriminatoria del licenziamento, in quanto comminato per motivi sindacali (a causa dall'iscrizione alla sigla sindacale UGL, i cui sei iscritti erano stati attinti da analogo provvedimento espulsivo). Chiedeva pertanto dichiararsi la nullità e/o illegittimità del licenziamento, con conseguente reintegrazione nel posto di lavoro e il risarcimento come per legge;
in subordine, chiedeva la tutela indennitaria.
Nel giudizio di primo grado, la rimaneva contumace. Parte_1
Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale accertava la natura discriminatoria del licenziamento intimato al ricorrente e ne dichiarava la nullità, ai sensi dell'art. 2 dlgs.n. 23/2015, condannando la società convenuta alla reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro precedentemente occupato e al pagamento di un'indennità commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto, maturata dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, dedotto l'aliunde perceptum, oltre accessori di legge, oltre al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali. In particolare, Tes_ espletata la prova testimoniale richiesta dal ricorrente (con le testimoni e , il Tribunale Tes_2 accertava l'insussistenza del fatto contestato e posto a base del licenziamento. Rilevava, inoltre, che il ricorrente risultava iscritto alla unitamente ad altri cinque dipendenti Controparte_2
( , , , ), che si erano Persona_1 Persona_2 Persona_3 Persona_4 Persona_5
attivati, tramite il detto sindacato, per difendere i propri diritti economici, e che erano stati tutti licenziati tra il novembre 2021 e giugno 2022; due dei predetti lavoratori ( e Persona_1 [...]
) avevano impugnato il licenziamento ottenendo il riconoscimento della natura discriminatoria Per_2
dello stesso (per motivi sindacali) e la conseguente tutela. Sulla scorta di tali premesse il Tribunale riteneva che le plurime rivendicazioni di matrice sindacale afferenti ai diritti patrimoniali, la circostanza che tutti gli iscritti alla O.S. UGL fossero stati attinti da un licenziamento disciplinare
(per alcuni già riconosciuto discriminatorio), l'accertata manifesta infondatezza del licenziamento per insussistenza del fatto contestato, rappresentassero -valutati unitamente- elementi, gravi precisi e concordanti, idonei a dimostrare la natura discriminatoria del licenziamento comminato al ricorrente.
Avverso tale decisione ha proposto appello la Parte_1
Tes_ censurandola nella parte in cui il Tribunale aveva ritenuto rilevanti le deposizioni delle testimoni
2 e nonostante che le stesse non avessero osservato lo stesso turno di lavoro di Quanto Tes_2 CP_1
ai lavoratori iscritti alla O.S UGL Terziario, precisava che per e era emerso Per_4 Per_3
essere in corso indagini circa il possesso della qualifica di OSS, per come segnalato dalla Giunta della
Regione Abbruzzo;
quanto al lavoratore il giudizio per l'impugnativa di licenziamento era Per_5
ancora in corso, mentre per le lavoratrice e , il cui licenziamento era stato riconosciuto Per_1 Per_2
discriminatorio con sentenze del Tribunale di Lecce, la società non aveva ritenuto di impugnare le decisioni. Ha concluso per la riforma della sentenza impugnata, e per il riconoscimento della legittimità del licenziamento intimato, chiedendo l'acquisizione agli atti della nota proveniente dalla
Regione Abbruzzo e della busta paga dell'appellato relativa al mese di maggio 2022.
si è costituito nel presente giudizio eccependo la inammissibilità della richiesta di CP_1
acquisizione dei documenti, perché tardiva, e richiamando le difese già svolte nel giudizio di primo grado. Ha concluso per il rigetto dell'appello.
All'udienza di discussione del 19.02.2025 la causa è stata decisa come da dispositivo.
RAGIONI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e deve essere rigettato per i motivi che di seguito si espongono.
Preliminarmente vale rammentare che, in materia di licenziamento per giusta causa, spetta al datore di lavoro l'onere della prova riguardo la sussistenza dei fatti che giustificano il licenziamento.
Nella specie parte appellante -contumace nel giudizio di primo grado- nulla ha provato in merito alla fondatezza dell'addebito in ragione del quale è stato irrogato il licenziamento.
Per contro, dall'istruttoria espletata nel giudizio di primo grado, con i testi indicati dalla parte ricorrente, è emerso che alle ore 6,15 del 22 maggio 2021 (momento in cui sarebbe avvenuto il fatto contestato, per come riportato in premessa), non era in servizio presso la struttura per CP_1
anziani gestita dalla società appellante, in quanto in quella giornata egli effettuò il turno notturno, con inizio alle ore 21,00. Siffatta circostanza emerge dal c.d. “diario giornaliero delle attività” (allegato n.
23 degli atti di parte ricorrente in primo grado, offerto in visione durante l'escussione testimoniale) Tes_ ed è stata confermata dalle testimoni e , che il giorno 22 maggio effettuarono, Tes_2
rispettivamente, il turno di mattina e quello di pomeriggio. In particolare, la teste ha escluso Tes_2
Tes_ che l'appellato avesse lavorato con lei nel turno di mattina e la teste ha confermato che egli subentrò nel turno notturno, con inizio alle ore 21,00 dello stesso giorno 22 maggio.
Le dichiarazioni rese dalle testimoni, contrariamente a quanto sostenuto da parte appellante, appaiono attendibili e rilevanti ai fini del decidere in quanto forniscono una completa ricostruzione dei turni
3 lavorativi svolti nella giornata del 22 maggio, collocando la presenza dell'appellato sul posto di lavoro a partire dalle ore 21,00, orario incompatibile con i fatti contestati.
Sulla scorta delle suesposte motivazioni, dunque, deve ritenersi insussistente la giusta causa del licenziamento e, pertanto, la decisione impugnata va esente da censure sul punto.
***
Quanto alla accertata natura discriminatoria del licenziamento per motivi sindacali, vale richiamare l'orientamento della Suprema Corte secondo cui “in tema di licenziamento discriminatorio, in forza dell'attenuazione del regime probatorio ordinario introdotta per effetto del recepimento delle direttive n.
2000/78/CE, n. 2006/54/CE e n. 2000/43/CE, così come interpretate dalla CGUE, incombe sul lavoratore
l'onere di allegare e dimostrare il fattore di rischio e il trattamento che assume come meno favorevole rispetto
a quello riservato a soggetti in condizioni analoghe, deducendo al contempo una correlazione significativa tra questi elementi, mentre il datore di lavoro deve dedurre e provare circostanze inequivoche, idonee ad escludere, per precisione, gravità e concordanza di significato, la natura discriminatoria del recesso” (cfr.
Cass. n. 23338/2108 e, in argomento anche Cass. n. 2494/2025). Come evidenziato dalla Suprema
Corte, le direttive suindicate e i decreti legislativi di recepimento impongono l'introduzione di un meccanismo di agevolazione probatoria o alleggerimento del carico probatorio gravante sull'attore
"prevedendo che questi alleghi e dimostri circostanze di fatto dalle quali possa desumersi per inferenza che la discriminazione abbia avuto luogo, per far scattare l'onere per il datore di lavoro di dimostrare
l'insussistenza della discriminazione" (cfr. Cass. n. 14206/2013, in materia di discriminazione di genere), con l'ulteriore precisazione che "nulla... autorizza a ritenere il suddetto regime probatorio applicabile solo all'azione speciale e, del resto, una interpretazione in senso così limitativo confliggerebbe con i principi posti dal legislatore comunitario" (cfr. Cass. n. 23338/2018 cit.).
Ciò posto nella specie, nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, ha CP_1
individuato specifiche circostanze sintomatiche della natura discriminatoria del licenziamento, tra cui: -la sua appartenenza alla insieme ad altri cinque lavoratori ( Controparte_2 Persona_1
, , ); -la richiesta, da parte dei Persona_3 Persona_4 Persona_2 Persona_5
predetti lavoratori, del pagamento di retribuzioni arretrate relative al periodo 2016-2020, con la proposizione, nel settembre 2021, di ricorsi per decreto ingiuntivo e il licenziamento intimato nel novembre 2021 a due dei lavoratori iscritti alla ( e;
-l'impugnativa, CP_2 Per_3 Per_4 nell'aprile 2022, del verbale di conciliazione sindacale stipulato in relazione ai pregressi crediti di lavoro, a causa del mancato rispetto delle clausole di conciliazione da parte della società, e il successivo licenziamento, nello stesso mese, di altri due lavoratori iscritti alla e ) CP_2 Per_1 Per_2
con provvedimenti di identico contenuto;
-la notifica, in data 3.05.2022, di atto di precetto per il
4 pagamento delle proprie spettanze retributive e il licenziamento, in data 22.06.2022, dello stesso ricorrente e del collega con motivi di contestazione sostanzialmente identici. Per_5
Ebbene, deve ritenersi che tutte le dedotte circostanze -puntualmente documentate- depongano per la natura discriminatoria del licenziamento intimato, esistendo una correlazione tra il “fattore di rischio”
(nel senso inteso dalla giurisprudenza richiamata) e la condotta tenuta dalla società appellante, culminata, per quanto qui rileva, nel provvedimento espulsivo impugnato nel presente giudizio.
In particolare, è rilevante il fatto che nell'arco temporale compreso tra novembre 2021 e giugno 2022, la società abbia adottato il provvedimento espulsivo per sei lavoratori iscritti alla predetta sigla sindacale e che per ciascuno il licenziamento sia intervenuto a distanza di pochi mesi da iniziative giudiziali o stragiudiziali intraprese a tutela di crediti retributivi maturati, mentre non risulta adottato nessun provvedimento espulsivo definitivo nei confronti di altri lavoratori.
A fronte di ciò la società non ha dedotto argomenti sufficienti a escludere la natura discriminatoria.
E anzi, a conferma della sussistenza del motivo discriminatorio, vale evidenziare che -in maniera poco comprensibile- all'appellato sono stati addebitati gli stessi identici fatti contestati al lavoratore
-ovvero di essersi “categoricamente rifiutato” di fornire l'acqua necessaria per l'igiene Persona_5 personale dell'ospite e di aver utilizzato un linguaggio poco consono- con l'unica differenza che il avrebbe posto in essere tale condotta alle ore 6,01 del 23 maggio, mentre lo lo avrebbe Per_5 CP_1
fatto alle ore 6,15 del 22 maggio (cfr. contestazione disciplinare relativa a , allegata al Persona_5
n. 20 degli atti di parte di primo grado, in tutto sovrapponibile a quella di . Siffatta CP_1
circostanza appare quantomeno anomala e assume valenza ulteriormente sintomatica della condotta discriminatoria della parte datoriale, ove anche si consideri che il fatto contestato all'appellato è risultato insussistente per le ragioni già sopra esposte.
Inoltre, vale evidenziare che il licenziamento irrogato alle lavoratrici e , impugnato in Per_1 Per_2
sede giudiziale, è stato riconosciuto nullo in quanto discriminatorio per gli stessi motivi dedotti nel presente giudizio (v. sentenze del Tribunale di Lecce n. 1167/2023 e n. 1168/2023, allegate agli atti di parte appellata), e che, per come affermato nell'atto di appello, le sentenze non sono state impugnate, in quanto la società non ha inteso procedere in tal senso.
Alla luce delle suesposte considerazioni, deve pertanto condividersi la valutazione operata dal
Tribunale, risultando irrilevante la richiesta di acquisizione dei documenti proposta da parte appellante.
In mancanza di ulteriori motivi di doglianza, l'appello deve essere quindi rigettato, con conseguente conferma della sentenza impugnata.
5 Le spese del presente grado seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Lecce-Sezione lavoro visto l'art. 437 c.p.c., definitivamente pronunciando sull'appello proposto con ricorso del 27/12/2023 da nei confronti di avverso la Parte_1 CP_1 sentenza del 22/11/2023 n. 3509/2023 del Tribunale di Lecce così provvede:
Rigetta l'appello.
Condanna l'appellante al pagamento, in favore di parte appellata, delle spese di questo grado, liquidate in € 3.473,00, ex D.M. n. 55/14, oltre accessori e rimborso spese forfettarie come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Pierri Davide Salvatore.
Ai sensi dell'art. 13 co. 1 quater del D.P.R. n. 115/2002, dà atto che sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto dal comma 1 bis del dell'art. 13, se dovuto.
Riserva il deposito della motivazione nel termine di 60 giorni.
Così deciso in Lecce il 19/02/2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Luisa Santo Dott. Gennaro Lombardi
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