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Sentenza 18 luglio 2025
Sentenza 18 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 18/07/2025, n. 24 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 24 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2025 |
Testo completo
R.P.U. 40/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERNI
riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
- dott.ssa Emilia Fargnoli Presidente
- dott. Alessandro Nastri Giudice
- dott.ssa Francesca Grotteria Giudice rel. ha emesso la seguente SENTENZA dichiarativa dell'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della (C.F. Controparte_1
), con sede in Terni, Largo Volfango Frankl, n. 34. P.IVA_1
Letto il ricorso ex art. 40 CCII presentato in data 26.05.2025 dal creditore
[...]
(C.F. in personale del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_2 tempore, organicamente patrocinata dall'Avvocatura Distrettuale dello stato di Perugia, presso la cui sede, sita in Perugia via degli Offici n. 14, è domiciliata ex lege; esaminata la documentazione in atti;
udita la relazione del giudice relatore, designato in data 29.05.2025; dato atto della ritualità e tempestività della notificazione alla debitrice del predetto ricorso e del decreto di convocazione sottoscritto dal giudice delegato all'audizione delle parti ai sensi dell'art. 40, co. 7, CCII;
considerato, infatti, che, a seguito di tentativo di notificazione a mezzo di posta elettronica certificata effettuato dalla cancelleria ai sensi dell'art. 40, co. 6, CCII con esito negativo per causa imputabile al destinatario (il cui indirizzo p.e.c. risultante dai pubblici registri è risultato “non valido”), il ricorso e il decreto sono stati notificati in pari data (30.05.2025), a cura della Cancelleria, mediante il loro inserimento nel portale dei servizi telematici gestito dal Controparte_2
all'interno di un'area riservata collegata al codice fiscale del destinatario, generata dal
[...] portale e accessibile al destinatario (cd. , con perfezionamento dopo tre giorni, in data CP_3
03.06.2025 (primo giorno utile non festivo); rilevato che la debitrice non si è costituita e non è comparsa all'udienza dell'08.07.2025;
ritenuto che
sussiste la competenza per materia e per territorio di questo Tribunale, trattandosi di procedimento ricompreso tra quelli indicati dall'art. 27, co. 2, CCII, ed essendo il centro degli interessi principali del debitore (che si presume, ai sensi del comma 3 del medesimo articolo, coincidente con la sede legale risultante dal registro delle imprese) sito in Terni, comune coincidente con la sede del Tribunale adito, da più di un anno prima del deposito della domanda di apertura della liquidazione giudiziale;
dato atto che risulta rispettato il disposto degli artt. 9, co. 2, e 40, co. 2, CCII, poiché il ricorso, presentato dal ricorrente con il patrocinio del difensore che lo ha regolarmente sottoscritto, reca l'indicazione dell'ufficio giudiziario, dell'oggetto, delle ragioni della domanda e delle conclusioni;
1
ritenuto che
sussiste la legittimazione attiva ex art. 37, co. 2, CCII in capo al ricorrente,
[...]
, il cui credito, pari ad € 2.197.676,40, risulta dagli estratti di Parte_1 ruolo della medesima, nonché dalla cartella esattoriale n. 10920240003240514000 e dagli avvisi di accertamento nn. 70924018389542004000 e 70924018390483008000, tutti regolarmente notificati alla debitrice tramite p.e.c. e, stando a quanto certificato da parte ricorrente, non opposti nei termini di legge (v. all.ti 4, 5, 6, 9 e 10 al ricorso); sottolineato, peraltro, che la legittimazione del creditore a proporre ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti del debitore non presuppone necessariamente un definitivo accertamento del credito in sede giudiziale o il possesso di un titolo esecutivo, spettando in mancanza – ovvero in presenza di un titolo provvisoriamente esecutivo – al giudice del procedimento prefallimentare compiere un accertamento incidentale sull'esistenza del credito all'esclusivo scopo di verificare la legittimazione dell'istante: su tale principio, enunciato in tema di legittimazione a proporre istanza di fallimento ma valido anche per la legittimazione a proporre ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale, si vedano Cass., SS.UU., 1521/2013, Cass. 26246/2021, Cass. 24650/2020, Cass. 23494/2020, Cass. 21144/2020, Cass. 12678/2020, Cass. 30827/2018, Cass. 2810/2018, Cass. 163/2016, Cass. 22855/2015, Cass. 576/2015, Cass. 11421/2014 e Cass. 3472/2011); considerato che sussistono i presupposti dettati dagli artt. 1 e 121 CCII per l'applicazione nei confronti del debitore delle disposizioni sulla liquidazione giudiziale;
rilevato infatti che risulta provata la qualità di imprenditore commerciale in capo alla società debitrice (v. la visura camerale in atti, dalla quale risulta che l'impresa ha principalmente ad oggetto l'attività di gestione di patrimoni immobiliari;
sul tema, si vedano Cass. 6989/2019, Cass. 25730/2016, Cass. 28015/2013, Cass. 21991/2012, Cass. 8849/05, Cass. 8694/01 e Cass. 9084/94, nonché, con specifico riguardo all'onere della prova, Cass. 12382/2017 e Cass. 6835/2014); considerato inoltre che la debitrice non costituendosi non ha allegato il possesso congiunto dei requisiti dimensionali dell'impresa minore di cui all'art. 2, co. 1, lett. d), CCII, non ottemperando alla disposizione del decreto di convocazione che la invitava a produrre gli ultimi tre bilanci, così inibendo al riguardo ogni potere istruttorio officioso ex art. 41, co. 6, CCII (sul tema dell'onere in capo al debitore dell'allegazione e della prova dei suddetti requisiti, con riferimento all'analoga disposizione di cui all'art. 1, co. 2, l.f., v. Corte Cost. 198/09, Cass. 6991/2019, Cass. 9573/2018, Cass. 7372/2018, Cass. 29629/2017, Cass. 625/2016, Cass. 25588/2015, Cass. 24721/2015, Cass. 17521/2015, Cass. 13643/2013, Cass. 13542/2012, Cass. 2290/2012 e Cass. 17281/2010); ritenuto che dalla documentazione in atti emerge lo stato di insolvenza della debitrice (da intendersi
– in base alla definizione di cui all'art. 2, co. 1, lett. b, CCII, identica a quella già contenuta nell'art. 5 l.f. – come situazione di impotenza, strutturale e non solo transitoria, a soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni, sussistente al momento dell'emissione della sentenza di apertura della liquidazione giudiziale: v. Cass., SS.UU., 115/01, Cass. 23993/2022, Cass. 1797/2021, Cass. 11254/2020, Cass. 15572/2019, Cass. 12561/2019, Cass. 6978/2019, Cass. 29913/2018, Cass. 29520/2017, Cass. 23437/2017, Cass. 441/2016, Cass. 19790/2015, Cass. 10952/2015, Cass. 21802/2013, Cass. 9253/2012, Cass. 24330/2011, Cass. 5215/08, Cass. 15769/04 e Cass. 2470/94, anche per quanto attiene all'irrilevanza delle relative cause), reso manifesto: dall'inadempimento dell'obbligazione nei confronti dell'Ente ricorrente (inadempimento, peraltro, particolarmente sintomatico in quanto relativo a crediti erariali e previdenziali, oltre che di entità notevole, specialmente se rapportato all'ammontare dell'attivo risultante dall'ultimo bilancio
2 depositato presso il registro delle imprese, relativo all'esercizio 2018, pari ad € 1.739,00; cfr., sul punto, Cass. 9218/2020, Cass. 8903/2017 e Cass. 15407/01); dalla cessazione dell'attività di impresa sin dalla data del 31/12/2021, attestata dall'INAIL con certificazione depositata in data 21/06/2025; dall'esito negativo del pignoramento presso terzi tentato in data 20/05/2024 dalla ricorrente (v. all. 7 al ricorso;
cfr. Cass. 26246/2021) e dall'omesso deposito presso l'ufficio del registro delle Imprese dei bilanci relativi alle annualità successive all'anno 2018 (v. la visura camerale in atti;
sul punto, v. Cass. 30209/2017); precisato che non rileva, in senso contrario alla predetta configurazione dello stato di insolvenza, l'assenza di protesti e pignoramenti nei confronti della debitrice (v. Cass. 9856/06), né la circostanza che, nella dichiarazione dei redditi presentata dalla debitrice per il periodo di imposta del 2022 siano riportati utili per € 1.245.920,00, trattandosi di dato risalente nel tempo oltre che privo di qualsivoglia riscontro nel corrispondente bilancio di esercizio, come detto, non depositato in atti;
considerato che
l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati ad oggi risultante dalla documentazione agli atti del presente procedimento è ampiamente superiore alla soglia di € 30.000,00 stabilita dall'art. 49, co. 5, CCII;
ritenuto che
, in definitiva, per tutti i motivi sopra esposti, ricorrono tutti i presupposti per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della Controparte_1 tenuto conto, ai fini della nomina del curatore, dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 CCII;
ritenuto che
non appare utile nominare, ai sensi dell'art. 49, co. 3, lett. b), CCII, uno o più esperti per l'esecuzione di compiti specifici in luogo del curatore;
dato atto che il termine indicato in dispositivo per la presentazione delle domande di cui all'art. 201 CCII deve ritenersi soggetto alla sospensione feriale di cui all'art. 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742, per ragioni di ordine sistematico, in quanto il comma 10 dell'art. 201 CCII, prevede, in deroga alla regola generale di cui all'art. 9, co. 1, CCII, che “il procedimento introdotto dalla domanda di cui al comma 1 è soggetto alla sospensione feriale”; ritenuto, parimenti, soggetto alla medesima sospensione feriale il termine per la fissazione dell'adunanza per l'esame dello stato passivo stabilito dall'art. 49, co. 3, lett. d), CCII (cfr., seppur nel vigore della legge fallimentare, Cass. 12960/2012); visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 121, 125, 356 e 358 CCII, DICHIARA l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della (C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1 con sede in Terni, Largo Volfango Frankl, n. 34; NOMINA giudice delegato per la procedura la dott.ssa Francesca Grotteria;
NOMINA curatore il dott. invitandolo: Persona_1
a) a far pervenire in cancelleria la propria accettazione entro i due giorni successivi alla comunicazione della nomina, ai sensi dell'art. 126, co. 1, CCII, dichiarando espressamente di essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 358, co. 1 e 2, CCII;
b) a procedere all'immediata ricognizione dei beni e, se necessario, all'apposizione dei sigilli sui beni che si trovano nella sede principale dell'impresa e sugli altri beni del debitore secondo le norme stabilite dal codice di procedura civile, quando non è possibile procedere immediatamente al loro inventario, ai sensi dell'art. 193 CCII;
3 c) a redigere l'inventario ai sensi dell'art. 195 CCII nel più breve termine possibile secondo le norme del codice di procedura civile, presenti o avvisati il debitore e il comitato dei creditori (se nominato), formando un processo verbale delle attività compiute con l'allegazione della documentazione fotografica dei beni inventariati, e depositando poi in cancelleria uno dei due originali dell'inventario redatto;
d) a presentare al giudice delegato, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente sentenza, un'informativa sugli accertamenti compiuti e sugli elementi informativi acquisiti relativi alle cause dell'insolvenza e alla responsabilità del debitore ovvero degli amministratori e degli organi di controllo della società, ai sensi dell'art. 130, co. 1, CCII;
e) ad informare senza indugio (direttamente, salvo successivo deposito dell'informativa nel fascicolo della procedura) il Pubblico Ministero, ai sensi dell'art. 130, co. 2, CCII, se i debitori o gli amministratori non ottemperano agli obblighi di deposito di cui all'art. 49, co. 3, lett. c), CCII, e se il debitore non ottempera agli obblighi di cui all'art. 198, co. 2, CCII;
f) a predisporre il programma di liquidazione di cui all'art. 213 CCII entro sessanta giorni dalla redazione dell'inventario e in ogni caso non oltre centocinquanta giorni dalla data di pubblicazione della presente sentenza, trasmettendolo nel predetto termine al giudice delegato ai sensi del comma 7 del summenzionato articolo;
g) a presentare al giudice delegato, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente sentenza, il parere di cui all'art. 138, co. 1, CCII in merito all'individuazione dei creditori potenzialmente nominabili quali membri del comitato dei creditori, in base alle risultanze documentali, alle disponibilità (o espresse indisponibilità) eventualmente manifestate e alle altre indicazioni raccolte, e avuto riguardo ai criteri di cui al comma 2 del medesimo articolo;
AUTORIZZA il curatore, con le modalità di cui agli artt. 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
ORDINA al debitore di depositare entro tre giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie (in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215-bis c.c.), dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCII;
INFORMA il debitore che dovrà inoltre presentare il bilancio dell'ultimo esercizio entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente sentenza, ai sensi dell'art. 198, co. 2, CCII;
FISSA
4 in data 26/11/2025, ore 11:00, l'udienza in cui si procederà all'esame dello stato passivo dinanzi al predetto giudice delegato, nel suo ufficio, nella sede di questo Tribunale;
ASSEGNA ai creditori e ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore il termine perentorio di trenta giorni prima della predetta udienza per la presentazione delle domande di insinuazione con le modalità indicate dall'art. 201 CCII, avvisandoli che le domande presentate oltre il suindicato termine ed entro sei mesi dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo saranno considerate tardive ai sensi dell'art. 208 CCII, e che, decorso anche tale termine di sei mesi, le domande tardive saranno considerate ammissibili solo in presenza dei presupposti di cui al comma 3 del medesimo articolo;
SEGNALA al curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo PEC relativo alla procedura;
DISPONE la prenotazione a debito delle spese di cui all'art. 146 D.P.R. 115/02, con obbligo del curatore di comunicare ogni successiva acquisizione di liquidità tale da consentirne il recupero;
MANDA alla Cancelleria per la comunicazione (al debitore, al curatore, al Pubblico Ministero e ai richiedenti l'apertura della liquidazione giudiziale) e la pubblicazione della presente sentenza ai sensi dell'art. 45 CCII, richiamato dall'art. 49, co. 4, CCII. Così deciso, in Terni, nella camera di consiglio del 14/07/2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
(dott.ssa Francesca Grotteria) (dott.ssa Emilia Fargnoli)
5
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERNI
riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
- dott.ssa Emilia Fargnoli Presidente
- dott. Alessandro Nastri Giudice
- dott.ssa Francesca Grotteria Giudice rel. ha emesso la seguente SENTENZA dichiarativa dell'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della (C.F. Controparte_1
), con sede in Terni, Largo Volfango Frankl, n. 34. P.IVA_1
Letto il ricorso ex art. 40 CCII presentato in data 26.05.2025 dal creditore
[...]
(C.F. in personale del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_2 tempore, organicamente patrocinata dall'Avvocatura Distrettuale dello stato di Perugia, presso la cui sede, sita in Perugia via degli Offici n. 14, è domiciliata ex lege; esaminata la documentazione in atti;
udita la relazione del giudice relatore, designato in data 29.05.2025; dato atto della ritualità e tempestività della notificazione alla debitrice del predetto ricorso e del decreto di convocazione sottoscritto dal giudice delegato all'audizione delle parti ai sensi dell'art. 40, co. 7, CCII;
considerato, infatti, che, a seguito di tentativo di notificazione a mezzo di posta elettronica certificata effettuato dalla cancelleria ai sensi dell'art. 40, co. 6, CCII con esito negativo per causa imputabile al destinatario (il cui indirizzo p.e.c. risultante dai pubblici registri è risultato “non valido”), il ricorso e il decreto sono stati notificati in pari data (30.05.2025), a cura della Cancelleria, mediante il loro inserimento nel portale dei servizi telematici gestito dal Controparte_2
all'interno di un'area riservata collegata al codice fiscale del destinatario, generata dal
[...] portale e accessibile al destinatario (cd. , con perfezionamento dopo tre giorni, in data CP_3
03.06.2025 (primo giorno utile non festivo); rilevato che la debitrice non si è costituita e non è comparsa all'udienza dell'08.07.2025;
ritenuto che
sussiste la competenza per materia e per territorio di questo Tribunale, trattandosi di procedimento ricompreso tra quelli indicati dall'art. 27, co. 2, CCII, ed essendo il centro degli interessi principali del debitore (che si presume, ai sensi del comma 3 del medesimo articolo, coincidente con la sede legale risultante dal registro delle imprese) sito in Terni, comune coincidente con la sede del Tribunale adito, da più di un anno prima del deposito della domanda di apertura della liquidazione giudiziale;
dato atto che risulta rispettato il disposto degli artt. 9, co. 2, e 40, co. 2, CCII, poiché il ricorso, presentato dal ricorrente con il patrocinio del difensore che lo ha regolarmente sottoscritto, reca l'indicazione dell'ufficio giudiziario, dell'oggetto, delle ragioni della domanda e delle conclusioni;
1
ritenuto che
sussiste la legittimazione attiva ex art. 37, co. 2, CCII in capo al ricorrente,
[...]
, il cui credito, pari ad € 2.197.676,40, risulta dagli estratti di Parte_1 ruolo della medesima, nonché dalla cartella esattoriale n. 10920240003240514000 e dagli avvisi di accertamento nn. 70924018389542004000 e 70924018390483008000, tutti regolarmente notificati alla debitrice tramite p.e.c. e, stando a quanto certificato da parte ricorrente, non opposti nei termini di legge (v. all.ti 4, 5, 6, 9 e 10 al ricorso); sottolineato, peraltro, che la legittimazione del creditore a proporre ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti del debitore non presuppone necessariamente un definitivo accertamento del credito in sede giudiziale o il possesso di un titolo esecutivo, spettando in mancanza – ovvero in presenza di un titolo provvisoriamente esecutivo – al giudice del procedimento prefallimentare compiere un accertamento incidentale sull'esistenza del credito all'esclusivo scopo di verificare la legittimazione dell'istante: su tale principio, enunciato in tema di legittimazione a proporre istanza di fallimento ma valido anche per la legittimazione a proporre ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale, si vedano Cass., SS.UU., 1521/2013, Cass. 26246/2021, Cass. 24650/2020, Cass. 23494/2020, Cass. 21144/2020, Cass. 12678/2020, Cass. 30827/2018, Cass. 2810/2018, Cass. 163/2016, Cass. 22855/2015, Cass. 576/2015, Cass. 11421/2014 e Cass. 3472/2011); considerato che sussistono i presupposti dettati dagli artt. 1 e 121 CCII per l'applicazione nei confronti del debitore delle disposizioni sulla liquidazione giudiziale;
rilevato infatti che risulta provata la qualità di imprenditore commerciale in capo alla società debitrice (v. la visura camerale in atti, dalla quale risulta che l'impresa ha principalmente ad oggetto l'attività di gestione di patrimoni immobiliari;
sul tema, si vedano Cass. 6989/2019, Cass. 25730/2016, Cass. 28015/2013, Cass. 21991/2012, Cass. 8849/05, Cass. 8694/01 e Cass. 9084/94, nonché, con specifico riguardo all'onere della prova, Cass. 12382/2017 e Cass. 6835/2014); considerato inoltre che la debitrice non costituendosi non ha allegato il possesso congiunto dei requisiti dimensionali dell'impresa minore di cui all'art. 2, co. 1, lett. d), CCII, non ottemperando alla disposizione del decreto di convocazione che la invitava a produrre gli ultimi tre bilanci, così inibendo al riguardo ogni potere istruttorio officioso ex art. 41, co. 6, CCII (sul tema dell'onere in capo al debitore dell'allegazione e della prova dei suddetti requisiti, con riferimento all'analoga disposizione di cui all'art. 1, co. 2, l.f., v. Corte Cost. 198/09, Cass. 6991/2019, Cass. 9573/2018, Cass. 7372/2018, Cass. 29629/2017, Cass. 625/2016, Cass. 25588/2015, Cass. 24721/2015, Cass. 17521/2015, Cass. 13643/2013, Cass. 13542/2012, Cass. 2290/2012 e Cass. 17281/2010); ritenuto che dalla documentazione in atti emerge lo stato di insolvenza della debitrice (da intendersi
– in base alla definizione di cui all'art. 2, co. 1, lett. b, CCII, identica a quella già contenuta nell'art. 5 l.f. – come situazione di impotenza, strutturale e non solo transitoria, a soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni, sussistente al momento dell'emissione della sentenza di apertura della liquidazione giudiziale: v. Cass., SS.UU., 115/01, Cass. 23993/2022, Cass. 1797/2021, Cass. 11254/2020, Cass. 15572/2019, Cass. 12561/2019, Cass. 6978/2019, Cass. 29913/2018, Cass. 29520/2017, Cass. 23437/2017, Cass. 441/2016, Cass. 19790/2015, Cass. 10952/2015, Cass. 21802/2013, Cass. 9253/2012, Cass. 24330/2011, Cass. 5215/08, Cass. 15769/04 e Cass. 2470/94, anche per quanto attiene all'irrilevanza delle relative cause), reso manifesto: dall'inadempimento dell'obbligazione nei confronti dell'Ente ricorrente (inadempimento, peraltro, particolarmente sintomatico in quanto relativo a crediti erariali e previdenziali, oltre che di entità notevole, specialmente se rapportato all'ammontare dell'attivo risultante dall'ultimo bilancio
2 depositato presso il registro delle imprese, relativo all'esercizio 2018, pari ad € 1.739,00; cfr., sul punto, Cass. 9218/2020, Cass. 8903/2017 e Cass. 15407/01); dalla cessazione dell'attività di impresa sin dalla data del 31/12/2021, attestata dall'INAIL con certificazione depositata in data 21/06/2025; dall'esito negativo del pignoramento presso terzi tentato in data 20/05/2024 dalla ricorrente (v. all. 7 al ricorso;
cfr. Cass. 26246/2021) e dall'omesso deposito presso l'ufficio del registro delle Imprese dei bilanci relativi alle annualità successive all'anno 2018 (v. la visura camerale in atti;
sul punto, v. Cass. 30209/2017); precisato che non rileva, in senso contrario alla predetta configurazione dello stato di insolvenza, l'assenza di protesti e pignoramenti nei confronti della debitrice (v. Cass. 9856/06), né la circostanza che, nella dichiarazione dei redditi presentata dalla debitrice per il periodo di imposta del 2022 siano riportati utili per € 1.245.920,00, trattandosi di dato risalente nel tempo oltre che privo di qualsivoglia riscontro nel corrispondente bilancio di esercizio, come detto, non depositato in atti;
considerato che
l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati ad oggi risultante dalla documentazione agli atti del presente procedimento è ampiamente superiore alla soglia di € 30.000,00 stabilita dall'art. 49, co. 5, CCII;
ritenuto che
, in definitiva, per tutti i motivi sopra esposti, ricorrono tutti i presupposti per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della Controparte_1 tenuto conto, ai fini della nomina del curatore, dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 CCII;
ritenuto che
non appare utile nominare, ai sensi dell'art. 49, co. 3, lett. b), CCII, uno o più esperti per l'esecuzione di compiti specifici in luogo del curatore;
dato atto che il termine indicato in dispositivo per la presentazione delle domande di cui all'art. 201 CCII deve ritenersi soggetto alla sospensione feriale di cui all'art. 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742, per ragioni di ordine sistematico, in quanto il comma 10 dell'art. 201 CCII, prevede, in deroga alla regola generale di cui all'art. 9, co. 1, CCII, che “il procedimento introdotto dalla domanda di cui al comma 1 è soggetto alla sospensione feriale”; ritenuto, parimenti, soggetto alla medesima sospensione feriale il termine per la fissazione dell'adunanza per l'esame dello stato passivo stabilito dall'art. 49, co. 3, lett. d), CCII (cfr., seppur nel vigore della legge fallimentare, Cass. 12960/2012); visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 121, 125, 356 e 358 CCII, DICHIARA l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della (C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1 con sede in Terni, Largo Volfango Frankl, n. 34; NOMINA giudice delegato per la procedura la dott.ssa Francesca Grotteria;
NOMINA curatore il dott. invitandolo: Persona_1
a) a far pervenire in cancelleria la propria accettazione entro i due giorni successivi alla comunicazione della nomina, ai sensi dell'art. 126, co. 1, CCII, dichiarando espressamente di essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 358, co. 1 e 2, CCII;
b) a procedere all'immediata ricognizione dei beni e, se necessario, all'apposizione dei sigilli sui beni che si trovano nella sede principale dell'impresa e sugli altri beni del debitore secondo le norme stabilite dal codice di procedura civile, quando non è possibile procedere immediatamente al loro inventario, ai sensi dell'art. 193 CCII;
3 c) a redigere l'inventario ai sensi dell'art. 195 CCII nel più breve termine possibile secondo le norme del codice di procedura civile, presenti o avvisati il debitore e il comitato dei creditori (se nominato), formando un processo verbale delle attività compiute con l'allegazione della documentazione fotografica dei beni inventariati, e depositando poi in cancelleria uno dei due originali dell'inventario redatto;
d) a presentare al giudice delegato, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente sentenza, un'informativa sugli accertamenti compiuti e sugli elementi informativi acquisiti relativi alle cause dell'insolvenza e alla responsabilità del debitore ovvero degli amministratori e degli organi di controllo della società, ai sensi dell'art. 130, co. 1, CCII;
e) ad informare senza indugio (direttamente, salvo successivo deposito dell'informativa nel fascicolo della procedura) il Pubblico Ministero, ai sensi dell'art. 130, co. 2, CCII, se i debitori o gli amministratori non ottemperano agli obblighi di deposito di cui all'art. 49, co. 3, lett. c), CCII, e se il debitore non ottempera agli obblighi di cui all'art. 198, co. 2, CCII;
f) a predisporre il programma di liquidazione di cui all'art. 213 CCII entro sessanta giorni dalla redazione dell'inventario e in ogni caso non oltre centocinquanta giorni dalla data di pubblicazione della presente sentenza, trasmettendolo nel predetto termine al giudice delegato ai sensi del comma 7 del summenzionato articolo;
g) a presentare al giudice delegato, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente sentenza, il parere di cui all'art. 138, co. 1, CCII in merito all'individuazione dei creditori potenzialmente nominabili quali membri del comitato dei creditori, in base alle risultanze documentali, alle disponibilità (o espresse indisponibilità) eventualmente manifestate e alle altre indicazioni raccolte, e avuto riguardo ai criteri di cui al comma 2 del medesimo articolo;
AUTORIZZA il curatore, con le modalità di cui agli artt. 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
ORDINA al debitore di depositare entro tre giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie (in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215-bis c.c.), dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCII;
INFORMA il debitore che dovrà inoltre presentare il bilancio dell'ultimo esercizio entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente sentenza, ai sensi dell'art. 198, co. 2, CCII;
FISSA
4 in data 26/11/2025, ore 11:00, l'udienza in cui si procederà all'esame dello stato passivo dinanzi al predetto giudice delegato, nel suo ufficio, nella sede di questo Tribunale;
ASSEGNA ai creditori e ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore il termine perentorio di trenta giorni prima della predetta udienza per la presentazione delle domande di insinuazione con le modalità indicate dall'art. 201 CCII, avvisandoli che le domande presentate oltre il suindicato termine ed entro sei mesi dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo saranno considerate tardive ai sensi dell'art. 208 CCII, e che, decorso anche tale termine di sei mesi, le domande tardive saranno considerate ammissibili solo in presenza dei presupposti di cui al comma 3 del medesimo articolo;
SEGNALA al curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo PEC relativo alla procedura;
DISPONE la prenotazione a debito delle spese di cui all'art. 146 D.P.R. 115/02, con obbligo del curatore di comunicare ogni successiva acquisizione di liquidità tale da consentirne il recupero;
MANDA alla Cancelleria per la comunicazione (al debitore, al curatore, al Pubblico Ministero e ai richiedenti l'apertura della liquidazione giudiziale) e la pubblicazione della presente sentenza ai sensi dell'art. 45 CCII, richiamato dall'art. 49, co. 4, CCII. Così deciso, in Terni, nella camera di consiglio del 14/07/2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
(dott.ssa Francesca Grotteria) (dott.ssa Emilia Fargnoli)
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