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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 09/07/2025, n. 1993 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1993 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, in composizione monocratica, in persona del dott. Amato Carbone, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 127 ter cpc, la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 12878/2024 RG fissata all'udienza del 08/07/2025 (data di scadenza del termine per il deposito delle note) promossa da:
, rappresentato e difeso, con mandato in atti, dall' avv. TROSO Parte_1
UGO e dall'avv. LISI DARIO
Ricorrente
C O N T R O
rappresentato e difeso dall'avv. PETRUCCI MARIA TERESA CP_1
Resistente
FATTO E DIRITTO
In premessa si rappresenta che la presente decisione viene assunta a seguito di scambio di note ex art. 127 ter cpc ai sensi del quale … Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note.
Parte ricorrente ha adito questo Tribunale chiedendo di:
. Dichiarare il diritto di ad avere annullato il debito di € 950,43, in quanto è escluso il Parte_1 diritto alla ripetizione dell'indebito maturato precedentemente alla comunicazione di restituzione somme dell'Ente preposto, non essendo l'indebita erogazione addebitabile al ricorrente e sussistendo le condizioni di un legittimo affidamento;
2. Condannare in conseguenza, l' convenuto, al pagamento in favore del ricorrente delle somme CP_1 eventualmente recuperate …
1 In punto di fatto ha rappresentato che: …il ricorrente ha ricevuto un sollecito richiesta di restituzione somme pari ad € 950,43 percepite dall su pensione cat. AS n. 4083011 per i seguenti CP_1 motivi“sono state riscosse rate di prestazione in misura superiore a quella spettante”
La prestazione in godimento è assistenziale e l'indebito, come riconosciuto da controparte è scaturito a seguito del superamento dei limiti di reddito.
Ha quindi chiesto la dichiarazione di irripetibilità delle somme sulla base della giurisprudenza di legittimità in tema di indebito assistenziale per motivi reddituali.
nel costituirsi, ha fatto presente che: CP_1
Nella fattispecie in esame il debito RI 5058555 di euro 950,12 e relativo al periodo dal 01/01/2012 al
31/12/2012 risulta determinato a seguito di ricalcolo dell'assegno sociale AS/04083011 in pagamento a favore del sig. che non ha segnalato i redditi coniugali! Parte_1
CP_ Tale ricalcolo è scaturito, a decorrere dal 1ottobre 2011, a seguito delle informazioni acquisite dall' e di quelle eventualmente comunicate dagli altri enti previdenziali per l'aggiornamento del Casellario dei pensionati. Il ricorrente infatti risulta titolare di una pensione VO/13042056 con decorrenza
08/2012, con importo pari a euro 7.839,00 annui. Il coniuge del ricorrente, sig.ra , risulta Parte_2 titolare di una pensione VO/13039893 con decorrenza 07/2009 per un importo annuo di euro 9.800,00 superando complessivamente i limiti di reddito previsti in materia. Tale ultimo reddito non era stato CP_ comunicato all'
ha altresì precisato – nelle note di trattazione – che: CP_1
CP_ L' peraltro, precisa che l'indebito non è scaturito soltanto da un controllo ma dalla liquidazione della pensione di vecchiaia a seguito di domanda presentata dallo stesso ricorrente in data 13/06/2012 ovvero successivamente alla domanda di assegno sociale presentata dal sig. circa un anno prima - in Pt_1 data 29/09/2011 …
Al riguardo, deve farsi presente, in linea con altra sentenza di questo Tribunale
n.1938/2025, che: Al riguardo, si deve però rilevare che “L'erogazione provvisoria dell'assegno sociale non può fondare un affidamento meritevole di tutela nell'irripetibilità della prestazione concessa, finché il procedimento amministrativo non si completi con la presentazione della dichiarazione dei redditi, essendo tale adempimento imprescindibile per documentare le condizioni di bisogno dell'assistito e attivare le
2 indispensabili verifiche da parte dell'Istituto previdenziale” (Cass. civ. Sez. lavoro Ord.,
07/02/2024, n. 3522); tale orientamento è coerente con la disciplina specifica dell'assegno sociale prevista dall'art. 3 co. 6 L. 335/95, in base al quale “… L'assegno è erogato con carattere di provvisorietà sulla base della dichiarazione rilasciata dal richiedente ed è conguagliato, entro il mese di luglio dell'anno successivo, sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti…”. Si tratta quindi di prestazione legata al reddito che già nella previsione normativa è erogata in via provvisoria ed eventuali mutamenti reddituali sopravvenuti non possono non rilevare (dando luogo alla ripetizione delle somme eventualmente erogate in eccesso).
Nel caso di specie, tenuto anche conto del sopravvenire della pensione VO chiesta dallo stesso ricorrente nel giugno 2012, ha provveduto a richiedere in pagamento nell'aprile CP_1
2013 (cfr. ricevuta di ritorno in atti) la somma indebita.
Deve quindi rilevarsi come in questo specifico caso, ove la sequenza dell'art. 335/1995 art. 3 c. 6 è stata pienamente rispettata, non possa parlarsi di specifico affidamento e debba ritenersi operante la facoltà di conguaglio.
In sostanza, il meccanismo indicato dalla giurisprudenza di legittimità evocata da parte ricorrente opera solo dopo terminato il periodo di provvisorietà della prestazione e, quindi, una volta spirato il termine del citato comma 6.
Attraverso tale lettura si ritiene possano considerarsi compatibili i due orientamenti espressi in sede di legittimità che, per la l'assegno sociale, richiedono un quid pluris rispetto alla disciplina delle altre prestazioni assistenziali, ossia il superamento del termine concesso dalla legge per l'effettuazione del conguaglio.
Da quanto sopra deriva il rigetto del ricorso. La novità della materia e la necessità di conciliare l'orientamento qui adottato con la pregressa giurisprudenza di legittimità giustificano la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Giudice, ai sensi dell'art. 127 ter cpc, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 12878/2024, così provvede:
3 rigetta il ricorso;
spese compensate.
Lecce, 09/07/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott. Amato Carbone
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