Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 17/06/2025, n. 2702 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2702 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. 9489/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona del dott. Barbato, Rosario Capolongo ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 9489/2024 R.G. LAVORO
TRA
n. a NAPOLI (NA) il 12/10/1959 Parte_1 rappresentato e difeso dagli avv. GIOVANNI RINALDI, WALTER MICELI,
FABIO AGANCI E NICOLA ZAMPIERI come da procura in atti.
RICORRENTE
E
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t.,
RESISTENTE CONTUMACE
OGGETTO: retribuzione professionale docenti
CONCLUSIONI: come in atti.
Ragioni di fatto e di diritto
SINTESI DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 19/07/2024 parte ricorrente ha dedotto di aver lavorato quale docente a tempo determinato per i periodi indicati in ricorso dal 10.11.2020 al 24.6.2022; di aver diritto alla retribuzione professionale docenti per il periodo indicato in base all'art. 7 C.C.N.L.
1
Ha, quindi, agito in giudizio chiedendo di accertare il proprio diritto a percepire la Retribuzione Professionale Docente in relazione ai periodi di servizio svolti a tempo determinato con condanna del resistente CP_1 al pagamento della relativa somma, oltre interessi dalla maturazione al saldo, con vittoria di spese di lite.
Parte resistente non si è costituita in giudizio e stante la regolarità della notifica se ne dichiara la contumacia.
All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c. verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
OGGETTO DEL GIUDIZIO
Il thema decidendum del presente giudizio è rappresentato dalla corretta ricostruzione dell'anzianità di servizio e dal riconoscimento della retribuzione professionale docenti spettante a parte ricorrente in base al lavoro a tempo determinato svolto per i periodi indicati.
RETRIBUZIONE PROFESSIONALE DOCENTI
Sul punto, si intende aderire alla costante giurisprudenza di legittimità
(Cass. 20015/2018) secondo cui “2. l'art. 7 del CCNL 15.3.2001 per il personale del comparto della scuola ha istituito la Retribuzione
Professionale Docenti, prevedendo, al comma 1, che "con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonchè di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive" ed aggiungendo, al comma 3,
2 che "la retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999...";
2.1. quest'ultima disposizione, dopo avere individuato i destinatari del compenso accessorio negli assunti a tempo indeterminato e nel personale con rapporto di impiego a tempo determinato utilizzato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche, nei commi successivi disciplinava le modalità di calcolo e di corresponsione del compenso, stabilendo che lo stesso dovesse essere corrisposto "in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o situazioni di stato assimilate al servizio" e precisando, poi, che "per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al mese detto compenso è liquidato al personale in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio";
3. dal complesso delle disposizioni richiamate, sulle quali non ha inciso la contrattazione successiva che ha solo modificato l'entità della RPD, includendola anche nella base di calcolo del trattamento di fine rapporto (art. 81 del CCNL
24.7.2003, art. 83 del CCNL 29.11.2007), emerge che l'emolumento ha natura fissa e continuativa e non è collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale docente ed educativo (cfr. fra le tante Cass. n. 17773/2017);
4. non vi è dubbio, pertanto, che lo stesso rientri nelle "condizioni di impiego" che, ai sensi della clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, il datore di lavoro, pubblico o privato, è tenuto ad assicurare agli assunti a tempo determinato i quali "non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive"; […]8. si deve, pertanto, ritenere, come evidenziato dalla Corte territoriale sia pure sulla base di un diverso percorso argomentativo, che le parti collettive nell'attribuire il compenso accessorio "al personale docente ed educativo", senza differenziazione
3 alcuna, abbiano voluto ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla L. n. 124 del 1999, sicchè il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 dell'art. 7 del CCNL 15.3.2001, alle "modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio, e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal contratto integrativo;
”.
VALUTAZIONE DELLA FATTISPECIE CONCRETA
Nel caso in esame, infatti, sulla base della documentazione depositata da parte ricorrente in relazione al servizio svolto in ragione degli importi mensili massimi previsti dalla contrattazione collettiva (€ 164,00 mensili dal momento della sua introduzione, poi aumentata dal marzo 2018 ad €
174,50 mensili ed ulteriormente aumentata ad € 184,50 dal gennaio
2022) è possibile ritenere che parte ricorrente abbia diritto all'importo di €
2.073,59, oltre interessi dalla maturazione al saldo.
SPESE DI LITE
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando così provvede:
1. in accoglimento del ricorso, accerta il diritto di parte ricorrente all'importo di € 2.073,59 a titolo di retribuzione professionale docente per il lavoro a tempo determinato prestato per gli a.s.
2020/2021 e 2021/2022 e per l'effetto condanna il
[...]
al pagamento suo favore di tale somma oltre Controparte_1 interessi dalla maturazione al saldo;
2. condanna il al pagamento, in Controparte_1 favore di parte ricorrente delle spese di lite, con attribuzione ai
4 procuratori anticipatari, che si liquidano in € 1.030,00 oltre rimb. forfettario al 15%, iva e cpa come per legge.
Si comunichi.
Aversa, 17/06/2025 il Giudice del Lavoro dott. Barbato, Rosario Capolongo
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