Sentenza 9 agosto 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. II, sentenza 09/08/2021, n. 1007 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 1007 |
| Data del deposito : | 9 agosto 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 09/08/2021
N. 01007/2021 REG.PROV.COLL.
N. 01272/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1272 del 2018, proposto da
Save S.p.A., Marco Polo Park S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dagli avvocati Lucia De Salvia, Vittorio Domenichelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Vittorio Domenichelli in Padova, Gall. G. Berchet n. 8;
contro
Comune di Venezia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Maurizio Ballarin, Antonio Iannotta, Nicoletta Ongaro, Federico Trento, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Antonio Iannotta in Venezia, S. Marco 4091;
per l'annullamento
della delibera del Consiglio Comunale di Venezia n. 1 del 11/01/2018, avente ad oggetto “Variante al Piano degli interventi n. 20 ai sensi dell'art. 18 L.R. 11/2004 per la modifica dell'art. 61 “Viabilità e fasce di rispetto stradale” della N.T.S.A. della V.P.R.G. per la Terraferma. Adozione”; - della delibera del Consiglio Comunale di Venezia n. 28 del 24/07/2018, avente ad oggetto “Variante al Piano degli interventi n. 20 ai sensi dell'art. 18 L.R. 11/2004 per la modifica dell'art. 61 “Viabilità e fasce di rispetto stradale” della N.T.S.A. della V.P.R.G. per la Terraferma. Controdeduzioni alle osservazioni ed approvazione”; - di ogni atto connesso per presupposizione e/o consequenzialità.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Venezia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 giugno 2021 la dottoressa Mariagiovanna Amorizzo e trattenuta la causa in decisione, ai sensi dell’art. 25 del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Le ricorrenti sono la concessionaria della gestione totale dell’aeroporto “ Marco Polo ” di Venezia (SAVE s.p.a.) e il gestore (Marco Polo Park s.r.l.) del servizio di parcheggio nelle aree di sosta site all’interno del sedime aeroportuale.
Con il ricorso all’esame impugnano la delibera del Consiglio Comunale di Venezia n. 1 del 11/01/2018 (pubblicata dal 17/01/2018 al 01/02/2018) con cui è stata adottata la “ Variante al Piano degli interventi n. 20 ai sensi dell’art. 18 L.R. 11/2004 per la modifica dell’art. 61 “Viabilità e fasce di rispetto stradale” della N.T.S.A. della V.P.R.G. per la Terraferma” e la delibera del Consiglio Comunale di Venezia n. 28 del 24/07/2018, (pubblicata dal 31/07/2018 al 15/8/2018), di approvazione della suddetta variante.
Con la suddetta variante, il Comune di Venezia ha modificato il comma 6.2 dell’art. 61 delle N.T.S.A. della V.P.R.G. per la Terraferma - che già disciplinava gli usi compatibili con le fasce di rispetto stradali - estendendo la possibilità di insediare distributori di carburanti e di allestire aree attrezzate per la carica di veicoli elettrici o ad alimentazione alternativa, senza limitazione di Z.T.O., “nel rispetto delle specifiche norme di settore” , nonché la possibilità di realizzare aree a parcheggio dotate dei locali necessari alla conduzione dell’attività, per le sole fasce di rispetto in fregio alle strade statali poste all’esterno dei centri abitati, senza limitazione di Z.T.O.
L’art. 61, all’esito delle modifiche approvate risulta così formulato: “61.6.2. All’interno delle fasce di rispetto stradale è consentita unicamente la realizzazione di opere a servizio della strada o che non contrastino con quanto disposto dal precedente comma 61.1, quali:
a) parcheggi a raso:
a1) possono essere realizzati in qualsiasi ambito di Z.T.O. spazi di sosta temporanea dei veicoli a servizio dell’utenza stradale “piazzola di sosta”;
a2) in ogni ambito di Z.T.O. con esclusione delle zone “E” e “F speciale – Bosco di Mestre” e delle fasce di rispetto stradali della viabilità comunale esterna ai centri abitati è possibile l’organizzazione di aree a parcheggio, escludendo i parcheggi che costituiscono dotazione minima di standards tanto pubblici quanto privati; questi potranno essere eccezionalmente autorizzati, dall’Ente gestore, negli ambiti sottoposti a SUA.
Nelle zone “E” e “F speciale – Bosco di Mestre” è consentita l’organizzazione di aree a parcheggio unicamente in fregio alle strade statali al di fuori dei centri abitati, per i nuovi parcheggi la distanza minima tra essi dovrà essere di almeno cinquecento metri lineari a prescindere dal senso di marcia, da realizzare con superfici drenanti e dotate di recinzioni e alberature, secondo le indicazioni e i pareri degli uffici comunali e degli enti competenti.
Nelle aree organizzate a parcheggio, esistenti o di nuova realizzazione, è consentita la realizzazione di edifici di servizio (uffici, spogliatoi e locali per servizi alla persona) di un solo piano, di superficie coperta complessiva non superiore a 80 mq;
b) distributori di carburanti con aree attrezzate per la ricarica di veicoli elettrici e/o ad alimentazione alternativa, nel rispetto delle specifiche norme di settore, di sicurezza, e a non meno di 300 metri di distanza da edifici residenziali, con relativi accessori per il soccorso immediato degli utenti della strada, ad eccezione degli ambiti interni alla Z.T.O. di tipo “F Speciale Bosco di Mestre”, di cui al precedente art. 42, nonchè a “Verde urbano attrezzato” e “Verde urbano dei Forti”, di cui ai precedenti artt. 47 e 48”.
Affermano le ricorrenti di aver presentato corpose osservazioni a seguito dell’adozione della variante di cui il Comune non avrebbe tenuto conto, respingendole con motivazioni superficiali e contraddittorie.
Le ricorrenti impugnano la variante per i seguenti motivi:
1. Violazione ed erronea applicazione dell’art. 18, L.R. 11/2004. Eccesso di potere per difetto di motivazione - anche in relazione all’art. 23 dello Statuto del Comune di Venezia e all’art. 6 del Regolamento comunale delle Municipalità - perplessità, irragionevolezza.
2. Violazione ed erronea applicazione dell’art. 18, L.R. 11/2004 anche in relazione alla violazione del D.M. 1444/1968, nonché in relazione alla violazione della L.R. 14/2017. Violazione ed erronea applicazione degli artt. 16 - 18, D.Lvo 285/1992. Violazione ed erronea applicazione degli artt. 14-18, d.P.R. 495/1992. Eccesso di potere per contraddittorietà, erroneità dei presupposti, illogicità, irragionevolezza, anche in relazione a divieto di edificazione previsto dalla Circolare 5980 del 30/12/1979 Ministero LL.PP.. Sviamento.
Si è costituito il Comune di Venezia, eccependo in via preliminare l’inammissibilità del ricorso per carenza di interesse, essendo state impugnate disposizioni prive di immediata lesività.
Sotto altro profilo, eccepisce l’inammissibilità del ricorso per difetto di interesse in quanto mira ad un risultato anticoncorrenziale senza, peraltro, dimostrare il concreto pregiudizio economico derivante dalle previsioni urbanistiche impugnate.
Eccepisce, inoltre, l’inammissibilità per difetto di legittimazione non essendo le ricorrenti titolari di alcuna situazione giuridica differenziata e qualificata.
Nel merito ha variamente argomentato sull’infondatezza del ricorso.
In vista dell’udienza del 10 giugno 2021 le ricorrenti hanno presentato istanza di rinvio della causa perché potesse essere riunita con altri giudizi instaurati nei confronti del Comune di Venezia e di altro soggetto privato controinteressato e aventi ad oggetto alcuni titoli edilizi rilasciati dal Comune per l’apertura di nuovi parcheggi.
All’udienza del 10 giugno 2021 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
Il ricorso è inammissibile per carenza di interesse.
Per costante giurisprudenza, “in tema di disposizioni dirette a regolamentare l'uso del territorio negli aspetti urbanistici ed edilizi, contenute nel piano regolatore, nei piani attuativi o in altro strumento generale individuato dalla normativa regionale, vanno distinte: a) le prescrizioni che, in via immediata, stabiliscono le potenzialità edificatorie della porzione di territorio interessata (nel cui ambito rientrano le norme di c.d. zonizzazione, la destinazione di aree a soddisfare gli standard urbanistici, la localizzazione di opere pubbliche o di interesse collettivo); b) le altre regole che, più in dettaglio, disciplinano l'esercizio dell'attività edificatoria, generalmente contenute nelle norme tecniche di attuazione del piano o nel regolamento edilizio; nell'un caso ed in relazione all'immediato effetto conformativo del jus aedificandi, se si vuol contestare tale aspetto v'è un onere d'immediata impugnazione nel termine di decadenza, decorrente dalla data di pubblicazione dello strumento pianificatorio; nell'altro caso, le previsioni di dettaglio, essendo destinate a regolare la futura attività edilizia e, quindi, suscettibili d'una ripetuta applicazione, sono lesive nel momento in cui è adottato l'atto applicativo e possono essere oggetto di censura in occasione della impugnazione di quest'ultimo” . (così , ex multis, da ultimo, Consiglio di Stato sez. V, 22/07/2019, n.5142).
Le società ricorrenti hanno impugnato le modifiche apportate all’art. 61 delle N.T.S.A. del Piano degli Interventi dalla Variante n. 1.
Come si è detto nella parte in fatto la variante ha modificato le modalità d’uso delle fasce di rispetto stradali definite nel previgente Piano degli Interventi, con particolare riferimento all’organizzazione delle aree di parcheggio. La Variante estende la possibilità di organizzare aree di parcheggio, “in ogni ambito di Z.T.O. con esclusione delle zone “E” e “F speciale – Bosco di Mestre” e delle fasce di rispetto stradali della viabilità comunale esterna ai centri abitati”. La estende anche nelle zone “E” e “F speciale – Bosco di Mestre”, ma soltanto “in fregio alle strade statali al di fuori dei centri abitati” , prevedendo la distanza minima per i nuovi parcheggi. Consente di costruire edifici di servizio nelle aree organizzate a parcheggio.
Si tratta di previsioni urbanistiche aventi natura generale – benchè ad efficacia limitata al territorio comunale –, suscettibili di reiterata applicazione, non assimilabili alle disposizioni urbanistiche aventi natura conformativa e, pertanto, prive di immediata efficacia lesiva. L’interesse alla loro impugnazione, pertanto, può sorgere soltanto nel momento in cui la lesione si concretizzi con l’adozione di provvedimenti attuativi.
Le disposizioni contestate, infatti, per la loro natura generale, ben potrebbero inverarsi in provvedimenti autorizzatori che, per la localizzazione, le dimensioni o le modalità realizzative degli interventi, si rivelino inidonei ad incidere sulla situazione giuridica soggettiva vantata delle ricorrenti.
L’originaria carenza di interesse al ricorso, (in assenza, peraltro, della riproposizione dei motivi del presente ricorso in altrettante censure di illegittimità derivata) non è sanata dall’impugnazione, con separati ricorsi, dei titoli edilizi rilasciati a terzi per la realizzazione o l’ampliamento di parcheggi nelle fasce di rispetto stradali, poiché per costante giurisprudenza, le condizioni dell’azione, nel processo amministrativo, devono sussistere al momento della domanda e persistere fino al momento della decisione finale (Consiglio di Stato, sez. III, 9 agosto 2017, n. 3972 e Sez. IV, 30 settembre 2013, n. 4844, Consiglio di Stato, Ad. Plen. 4/2011 e 9/2014). E’, pertanto, sufficiente l’assenza di interesse al momento della proposizione del ricorso a renderlo inammissibile, restando irrilevanti le successive vicende di fatto.
Tanto basta a rendere ragione del rigetto dell’istanza di rinvio formulata dalle ricorrenti per consentire la riunione della presente causa con i ricorsi iscritti ai nn. 548/2019, 246/2019, 479/2021, con cui sono stati impugnati titoli edilizi rilasciati a terzi, potendo la presente controversia essere definita anche a prescindere dall’esito dei suddetti giudizi.
L’esito in rito giustifica l’integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile. Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia, nella camera di consiglio tenutasi da remoto il 10 giugno 2021 in modalità videoconferenza, con l’intervento dei magistrati:
Alberto Pasi, Presidente
Marco Rinaldi, Primo Referendario
Mariagiovanna Amorizzo, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Mariagiovanna Amorizzo | Alberto Pasi |
IL SEGRETARIO