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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 17/04/2025, n. 1196 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1196 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
600/2022 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
Prima Sezione Civile
In composizione monocratica, nella persona del giudice, dott. Andrea
Francesco Fabbri, all'udienza del 17 aprile 2025, ha pronunziato la seguente:
S E N T E N Z A ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 600/2022 r.g.a.c., vertente
TRA
(p. Iva: ), in persona del Procuratore pro Parte_1 P.IVA_1 tempore, rappresentata e difesa, in virtù di giusta procura in atti, dall'Avv.
Maurizio De Dominicis, unitamente al quale elettivamente domicilia in
Napoli, alla via Salvator Rosa n. 256;
-Appellante-
CONTRO
(c.f.: ), rappresentato e Controparte_1 C.F._1 difeso, in virtù di giusta procura in atti, dall'Avv. Maurizio Marino, unitamente al quale elettivamente domicilia in Portici (NA), alla via F. De
Gregorio n. 10;
-Appellata-
NONCHE'
, come in atti;
Controparte_2
-Appellata Contumace-
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di
Sant'Anastasia n. 1994/2021 in materia di lesioni personali e danni a cose, depositata in data 06 luglio 2021.
CONCLUSIONI: come da note scritte depositate ai fini della partecipazione alla odierna udienza.
Svolgimento del processo
- In via preliminare, si dà atto che la presente sentenza è redatta in base alle disposizioni contenute negli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. come modificati dalla l. 69/2009 (pertanto, in relazione al dettagliato svolgimento del processo ed alle deduzioni difensive delle parti, si rinvia al contenuto degli atti di causa e dei verbali d'udienza che qui si hanno per noti).
I° grado.
- Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva Controparte_1 in giudizio, innanzi al Giudice di Pace di Sant'Anastasia, e Controparte_2
la società al fine di ottenere il risarcimento dei danni a Controparte_3 cose subiti dal veicolo “Ford Fiesta” tg. DC 648 KY di sua proprietà nonché delle lesioni personali patite a seguito del sinistro stradale verificatosi in data
01.01.2017, alle ore 18.45 circa, in località Sant'Anastasia, alla via Madonna
Dell'Arco.
- Esponeva l'istante che, nelle riferite circostanze di tempo e di luogo, nel mentre percorreva la predetta via, a bordo del proprio veicolo Ford Fiesta, giunto all'incrocio con vico MI, veniva impattato dall'autovettura
Fiat PA tg. ES 729 HB che- provenendo da vico MI ed immettendosi con manovra di retromarcia in via Madonna Dell'Arco- urtava con la sua parte posteriore, la parte latero -posteriore destra della Ford Fiesta.
- A seguito dell'impatto de quo, l'istante veniva trasportato presso il P.S. della
Casa di Salute “Santa Lucia” in San Giuseppe Vesuviano (NA), ove i sanitari gli diagnosticavano “Trauma cranico-facciale con tumefazione del naso, trauma contusivo distorsivo della spalla sinistra e del ginocchio sinistro, colpo di frusta”.
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- Sulla scorta di ciò, chiedeva accertarsi e dichiararsi l'esclusiva responsabilità, per il dedotto evento, in capo a quale Controparte_2 conducente dell'autovettura Fiat PA e, per l'effetto, chiedeva condannarsi la medesima, in solido con la società n.q. di compagnia Parte_1
assicurativa del veicolo danneggiato, al risarcimento dei danni a cose subiti nonché delle lesioni personali patite, oltre interessi e rivalutazione monetaria, con vittoria di spese e compensi.
- Si costituiva in giudizio la convenuta GN, la quale instava per il rigetto della domanda attorea, in quanto infondata, in fatto e diritto.
- Non si costituiva, invece, in giudizio (conducente e Controparte_2
proprietaria del veicolo danneggiante)
- Con sentenza n. 1994/2021, il Giudice di Pace di Sant'Anastasia- nell'accogliere la domanda attorea- dichiarava l'esclusiva responsabilità del conducente del veicolo Fiat PA, di proprietà di , nella Controparte_2 produzione dell'evento per cui è causa;
condannava quale Parte_1
compagnia assicurativa del veicolo danneggiato, a risarcire i danni a cose e lesioni personali subite dall'attore; condannava le parti soccombenti alla refusione delle spese di lite;
condannava, altresì, ai sensi Parte_1 dell'art. 96, comma 3 c.p.c., al pagamento di una somma equitativamente determinata.
II° grado.
- Avverso la sentenza n. 1994/2021 del Giudice di Pace di Sant'Anastasia, proponeva appello la soccombente Controparte_4 lamentando, sostanzialmente, l'erronea valutazione delle risultanze istruttorie, da parte del Giudice di prime cure, in particolare, in punto di prova testimoniale e di accertamento del nesso di causalità tra la dinamica sinistrosa e i danni a cose e lesioni riportati, così come accertati dalla CTU espletata in primo grado;
chiedeva, inoltre, disporsi CTU al fine di accertare la sussistenza del nesso di causalità tra il dedotto evento e i danni a cose subiti nonché CTU
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medico- legale sulla persona del danneggiato;
chiedeva, inoltre, l'acquisizione della documentazione relativa al sistema satellitare Octo Telematics (c.d. scatola nera).
- Si costituiva regolarmente in giudizio, con comparsa di costituzione e risposta, , il quale eccepiva l'infondatezza, in fatto e in Controparte_1 diritto, dell'avverso atto di appello, nonché la violazione dell'art. 345 c.p.c., in quanto l'appellante produceva, per la prima volta, una registrazione Octo
Telematics; chiedeva, quindi, il rigetto del gravame con vittoria di spese e competenze da attribuirsi in favore del Procuratore antistatario, ex art. 93
c.p.c.
- Non si costituiva, neanche nel giudizio di appello, , pur Controparte_2
regolarmente citata: ne va, pertanto, dichiarata la contumacia.
- Indi, acquisito il fascicolo di primo grado, la causa viene decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 17 aprile 2025.
Motivi della decisione
- In limine litis, va dichiarata la tempestività e la procedibilità dell'appello, proposto nei termini ex art. 327 c.p.c. e sorretto da motivi compiutamente illustrati e specificati nel rispetto delle norme di cui agli artt. 342 c.p.c. e 164
c.p.c., nonché l'ammissibilità dello stesso.
- Sempre in via preliminare, e secondo il principio tantum devolutum quantum appellatum, in ordine a tutto ciò che non ha formato oggetto di appello, né è stato oggetto di riproposizione né, ancora, dipende dai capi impugnati della gravata sentenza, si è formato il giudicato interno (cfr. artt. 329, 346 e 336 cod. proc. civ.), con esonero del Tribunale da qualsivoglia valutazione in merito.
- Ancora, preliminarmente, il Tribunale rileva che parte appellante deposita, solo nella presente fase di giudizio, una registrazione Octo Telematics, datata
01.01.2017 (id est, giorno del sinistro oggetto di causa), proveniente dalla
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banca dati della GN , in violazione del divieto di Parte_1 nova in appello di cui all'art. 345 c.p.c.
- Sul punto, si evidenzia che il predetto documento non è mai stato prodotto dall'appellante nel corso del giudizio di primo grado, anzi, la stessa
GN chiedeva, al giudice di prime cure, che il CTU verificasse se il veicolo di parte istante fosse dotato, al momento del sinistro, di un sistema
Octo Telematics, c.d. scatola nera.
- Pertanto, e in ordine alla produzione in appello della registrazione in esame, deve ritenersi operare il principio del c.d. “divieto dei nova”, di cui all'art. 345 c.p.c., in forza del quale “non sono ammessi nuovi mezzi di prova e non possono essere prodotti nuovi documenti, salvo che la parte dimostri di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile”.
- Invero, e secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, il divieto di nova in appello è un divieto di ordine pubblico, secondo il brocardo “Pendente lite nihil innovandum”, e pertanto, non trova deroga neanche nell'ipotesi in cui la controparte abbia accettato il contraddittorio sullo ius novorum (cfr. Cass. n. 2157/1998), circostanza, tra l'altro, non verificatasi nel caso di specie.
- Riconoscere un simile ius novorum significherebbe svilire la rilevanza del primo grado di giudizio e configurare l'appello come nuovo giudizio sul rapporto controverso. Quindi, con l'introduzione del divieto di nova in appello, il legislatore mira ad evitare l'introduzione in giudizio di un nuovo thema decidendum sul quale non si sia formato in primo grado il contraddittorio.
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- La ratio del divieto in parola è quella di garantire la piena attuazione del principio del doppio grado di giurisdizione che preclude alle parti di ampliare o modificare il tema di indagine discusso in primo grado.
- Tuttavia, resta ferma la possibilità per la parte di dimostrare di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile: ipotesi non ricorrente nella specie, in quanto il documento depositato è datato 07.07.2017 e proviene dalla banca dati della Parte_1
quindi, l'appellante ne aveva la disponibilità materiale già nel corso
[...] del primo giudizio e non l'ha prodotto.
- Alla luce di quanto in premessa, la già citata documentazione non trova ingresso nel giudizio di appello.
- Venendo al merito, l'appello è infondato e va, quindi, rigettato per le ragioni che seguono.
- In ordine al primo motivo di gravame, l'appellante lamenta l'erronea valutazione delle risultanze istruttorie da parte del giudice di prime cure, nello specifico in punto di prova testimoniale, sul presupposto della genericità della deposizione del teste escusso nonché in punto di attendibilità dello stesso.
- Va, innanzitutto, premesso che, in virtù del disposto di cui all'art. 116
c.p.c., “il giudice deve valutare le prove secondo il suo prudente apprezzamento, salvo che la legge disponga diversamente”. Ciò sta a significare che in tema di valutazione delle prove, nel nostro ordinamento, fondato sul principio del libero convincimento del giudice, non esiste una gerarchia di efficacia delle prove, nel senso che, fuori dai casi di prova legale, esse, anche se hanno carattere indiziario, sono tutte liberamente valutabili dal giudice di merito per essere poste a fondamento del suo convincimento, del quale il giudice deve dare conto con motivazione il cui unico requisito è
l'immunità da vizi logici.
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- In particolare, nella valutazione della prova testimoniale il giudice, per pervenire ad un proprio convincimento sul fatto controverso, deve valutare l'attendibilità del teste, cioè, considerare sia elementi di ordine soggettivo (es. qualità personali del teste), sia elementi che attengono al contenuto delle dichiarazioni rese (precisione nell'esposizione, presenza o meno di contraddizioni etc.).
- Nel caso di specie, deve rilevarsi che il teste , escusso Testimone_1 all'udienza del 16.10.2019, indifferente ai fatti di causa, non legato da rapporti di parentela o di amicizia con le parti e della cui attendibilità non vi è motivo di dubitare, ha fornito una chiara ricostruzione della dinamica sinistrosa, compatibile con quella narrata dall'attore in citazione.
- Ed infatti, lo stesso ha riferito di aver personalmente assistito all'incidente, in quanto nelle riferite circostanze di tempo e di luogo, si “trovava in S.
Anastasia alla via Madonna Dell'Arco, altezza incrocio via MI in attesa che i miei amici mi venissero a prendere con l'auto: ero a piedi” (cfr., verbale d'udienza del 16.10.2019).
- Ha precisato di aver “visto una Ford Fiesta di color rosso fuoco percorrere
a moderata velocità la detta via” e che “A bordo della Fiesta vi erano due persone, un uomo alla guida ed un ragazzo più giovane, seduto accanto” nonché ha spiegato, in maniera dettagliata, la dinamica sinistrosa
“All'improvviso ho visto una vettura tipo Fiat PA la quale (…) si immise in via Madonna Dell'Arco provenendo da vico MI (…) La PA urtò con la propria parte posteriore la parte posteriore della Fiesta danneggiandola (…) l'urto fu violento perché la PA effettuò a gran velocità la manovra di retromarcia (…) La PA era di colore scuro (…)
Preciso che la PA si immise in via Madonna Dell'Arco provenendo da vico MI (…) con una veloce e improvvisa manovra di retromarcia”, precisando, inoltre, che “Rispetto al senso di marcia della
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Fiesta, vico MI è posto a destra” (cfr., verbale d'udienza del
16.10.2019), non essendo lo stesso tenuto a specificare, senza apposita domanda a chiarimenti sul punto, le eventuali manovre emergenziali poste in essere dal conducente del veicolo danneggiato, che peraltro si vide attinto alla parte posteriore.
- Ancora, il teste ha specificato i danni riportati dal veicolo dal veicolo attoreo e raffigurati nei rilievi fotografici mostrati allo stesso (“La Ford riportò danni alla parte posteriore destra, specie al paraurti posteriore, al faro posteriore e al parafango posteriore destro”, cfr., verbale d'udienza del 16.10.2019) nonché le lesioni riportate dall'attore (“Ricordo che il conducente aveva dolore alla spalla sinistra e al ginocchio sinistro ed al volto (…) si sarebbe recato in ospedale insieme al figlio”, cfr. verbale d'udienza del 16.10.2019).
- Tale ricostruzione appare oggettivamente convincente.
- In ordine, invece, alla valutazione operata dal primo giudice sulle conclusioni a cui è pervenuto il Consulente nominato, circa l'accertamento del nesso di causalità tra l'evento e le lesioni patite dall'attore e nella quantificazione delle medesime, si osserva quanto segue.
- Rilevato, innanzitutto, che rientra nel potere discrezionale del giudice l'ammissione della consulenza tecnica e che l'eventuale richiesta avanzata dalle parti va considerata come una mera sollecitazione (cfr. Cass. n.
9641/2010; ex multis: Cass. n. 9379/2010; Cass. n. 15468/2009).
- Rilevato, altresì, che “il principio secondo cui il provvedimento che dispone la consulenza tecnica rientra nel potere discrezionale del giudice del merito
(…) va contemperato con l'altro principio secondo cui il giudice deve sempre motivare adeguatamente la decisione adottata su una questione tecnica rilevante (…) Ne consegue che, quando il giudice disponga di elementi istruttori e di cognizioni proprie, integrate da presunzioni e da nozioni di
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comune esperienza, sufficienti a dar conto della decisione adottata, non può essere censurato il mancato esercizio di quel potere” (cfr. Cass. n. 72/2011).
- Ancora, sul punto: “La decisione di ricorrere o meno ad una consulenza tecnica d'ufficio costituisce un potere discrezionale del giudice, che, tuttavia,
è tenuto a motivare adeguatamente il rigetto dell'istanza di ammissione proveniente da una delle parti, dimostrando di poter risolvere, sulla base di corretti criteri, i problemi tecnici connessi alla valutazione degli elementi rilevanti ai fini della decisione (…)” (cfr. Cass. n. 25851/2018; ex multis:
Cass. n. 17399/2015).
- Dunque, in ordine a tale assunto, il Tribunale ritiene condivisibili le risultanze della CTU medico-legale espletata dal dott. nel Persona_1
corso del primo giudizio, in quanto immuni da vizi giuridici e tecnici e, pertanto, possono essere assunte a fondamento dell'odierna decisione (cfr.
Cass. n. 3492/2002); in merito va rammentato che “Qualora il giudice del merito aderisca al parere del consulente tecnico d'ufficio, non è tenuto ad esporne in modo specifico le ragioni poiché l'accettazione del parere ne costituisce adeguata motivazione, non suscettibile di censure in sede di legittimità, ben potendo il richiamo, anche "per relationem" dell'elaborato, implicare una compiuta positiva valutazione del percorso argomentativo e dei principi e metodi scientifici seguiti dal consulente” (cfr. Cass. civ.
7947/2020).
- Non va sottaciuto come il nominato Consulente, nell'elaborato peritale agli atti, abbia ritenuto pienamente sussistente il nesso di causalità tra le lesioni riportate dall'attore- consistite in “trauma cranico-facciale con tumefazione del naso, trauma contusivo distorsivo della spalla sinistra e del ginocchio sinistro, colpo di frusta”, con postumi invalidanti, ma non a carattere permanente tali da incidere sulla vita relazionale- e la dinamica dell'evento dannoso, quale emergente dagli atti.
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- peraltro il nesso di causa tra lesioni ed evento è stato riscontrato in sede di escussione testimoniale, posto che il teste ha riferito di lesioni agli stessi distretti anatomici cui sono riferibili le lesioni accertate nel verbale di pronto soccorso e prese in considerazione dal consulente.
- Ciò posto sul piano dell'an e venendo all'esame del quantum debeatur, sulla scorta della CTU medico legale, depositata agli atti di causa, cui il Tribunale ritiene di potere aderire in quanto immune da vizi e congruamente motivata, i danni subiti da , in conseguenza dell'evento dannoso, Controparte_1
come dinanzi descritti, possono stimarsi nella misura che segue: “Il periodo di inabilità temporanea totale ad attendere alle ordinarie occupazioni è di giorni 5 (cinque). Si riconosce inoltre una abilità temporanea parziale di giorni 20 (venti) valutabile al 50% (cinquantapercento) ed un'ulteriore inabilità temporanea parziale di giorni 20 (venti) valutabile al 25%
(venticinquepercento). Dal punto di vista valutativo si può considerare un danno biologico alla integrità psico- fisica quantizzabile al 3,5%”; risultano, altresì, spese mediche documentate pari ad euro 115,00 (cfr., relazione tecnica agli atti).
- Né parte appellante ha contestato efficacemente le risultanze della consulenza, posto che non solo non ha presentato osservazioni alla consulenza in sede di accertamento tecnico compiutosi in primo grado, ma si è anche limitata a contestarne gli esiti in questa senza, però, addivenire ad una percentuale di invalidità alternativa e a spiegare specificamente le ragioni per cui le lesioni accertate non corrisponderebbero alla percentuale rilevata dal consulente.
- Quanto ai danni occorsi al veicolo attoreo, si evidenzia che, gli stessi sono stati descritti dal teste e riconosciuti in quelli riprodotti dai rilievi fotografici presenti agli atti;
risultano ricollegabili al sinistro in esame anche in virtù della testimonianza resa. Per quantificare economicamente tali danni, l'attore
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si limitava a produrre un preventivo di lavori di importo pari ad euro
2.652,28, dalla lettura del quale, la somma ivi indicata risulta essere eccesiva rispetto ai danni visibili dalle fotografie in atti, che non confermano ad esempio la necessità di alcuni interventi (esempio, portellone posteriore); inoltre, come evidenziato anche dal Giudice di prime cure, l'eccessività dell'importo va valutata anche considerando la vetustà del veicolo attoreo all'epoca dei fatti. Ed infatti, sulla scorta di tale ultimo presupposto, il primo giudice ha quantificato i danni, nella complessiva somma di euro 1.100,00
(Iva inclusa).
Sul punto va osservato che, sebbene il richiamo al potere di liquidazione equitativa sia inappropriato, il giudice di prime cure ha in ogni caso fatto uso del dovere di riconoscere solo i danni obiettivamente riscontrabili e causalmente riconducibili all'evento di cui è causa. Si badi, sul punto, che è la stessa consulenza di parte appellante e depositata da questa in sede di gravame a liquidare i danni a cose nella somma di euro 905,06 (iva inclusa).
- Dunque, per tutto quanto fin qui esposto, l'appello è infondato e va, pertanto, rigettato con conferma della gravata sentenza.
- Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e si liquidano nella misura di cui in dispositivo, determinata in applicazione dei parametri medi previsti dal D.M. 55/2014, aggiornato dal successivo D.M. 147/2022, per lo scaglione di valore compreso tra € 1.101,00 ed € 5.200,00 (così individuato in base al valore della domanda, pari ad € 5.200,00), con esclusione della fase istruttoria, in quanto non espletata.
- Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1° quater, d.p.r. n. 115/2002.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, in composizione monocratica, definitivamente decidendo sull'appello proposto , avverso la sentenza Giudice di Pace Parte_2 di Sant'Anastasia n. 1994/2021, così provvede:
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- dichiara la contumacia di;
Controparte_2
- rigetta l'appello e, per l'effetto,
- conferma la sentenza di primo grado;
- condanna l'appellante al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate in € 1.701,00 per compenso professionale, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore dell'Avv. Maurizio Marino ex art. 93 c.p.c.
- Dà atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1° quater, d.p.r. n. 115/2002.
Nola, 17/4/2025
Il Giudice
dott. Andrea Francesco Fabbri
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
Prima Sezione Civile
In composizione monocratica, nella persona del giudice, dott. Andrea
Francesco Fabbri, all'udienza del 17 aprile 2025, ha pronunziato la seguente:
S E N T E N Z A ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 600/2022 r.g.a.c., vertente
TRA
(p. Iva: ), in persona del Procuratore pro Parte_1 P.IVA_1 tempore, rappresentata e difesa, in virtù di giusta procura in atti, dall'Avv.
Maurizio De Dominicis, unitamente al quale elettivamente domicilia in
Napoli, alla via Salvator Rosa n. 256;
-Appellante-
CONTRO
(c.f.: ), rappresentato e Controparte_1 C.F._1 difeso, in virtù di giusta procura in atti, dall'Avv. Maurizio Marino, unitamente al quale elettivamente domicilia in Portici (NA), alla via F. De
Gregorio n. 10;
-Appellata-
NONCHE'
, come in atti;
Controparte_2
-Appellata Contumace-
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di
Sant'Anastasia n. 1994/2021 in materia di lesioni personali e danni a cose, depositata in data 06 luglio 2021.
CONCLUSIONI: come da note scritte depositate ai fini della partecipazione alla odierna udienza.
Svolgimento del processo
- In via preliminare, si dà atto che la presente sentenza è redatta in base alle disposizioni contenute negli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. come modificati dalla l. 69/2009 (pertanto, in relazione al dettagliato svolgimento del processo ed alle deduzioni difensive delle parti, si rinvia al contenuto degli atti di causa e dei verbali d'udienza che qui si hanno per noti).
I° grado.
- Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva Controparte_1 in giudizio, innanzi al Giudice di Pace di Sant'Anastasia, e Controparte_2
la società al fine di ottenere il risarcimento dei danni a Controparte_3 cose subiti dal veicolo “Ford Fiesta” tg. DC 648 KY di sua proprietà nonché delle lesioni personali patite a seguito del sinistro stradale verificatosi in data
01.01.2017, alle ore 18.45 circa, in località Sant'Anastasia, alla via Madonna
Dell'Arco.
- Esponeva l'istante che, nelle riferite circostanze di tempo e di luogo, nel mentre percorreva la predetta via, a bordo del proprio veicolo Ford Fiesta, giunto all'incrocio con vico MI, veniva impattato dall'autovettura
Fiat PA tg. ES 729 HB che- provenendo da vico MI ed immettendosi con manovra di retromarcia in via Madonna Dell'Arco- urtava con la sua parte posteriore, la parte latero -posteriore destra della Ford Fiesta.
- A seguito dell'impatto de quo, l'istante veniva trasportato presso il P.S. della
Casa di Salute “Santa Lucia” in San Giuseppe Vesuviano (NA), ove i sanitari gli diagnosticavano “Trauma cranico-facciale con tumefazione del naso, trauma contusivo distorsivo della spalla sinistra e del ginocchio sinistro, colpo di frusta”.
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- Sulla scorta di ciò, chiedeva accertarsi e dichiararsi l'esclusiva responsabilità, per il dedotto evento, in capo a quale Controparte_2 conducente dell'autovettura Fiat PA e, per l'effetto, chiedeva condannarsi la medesima, in solido con la società n.q. di compagnia Parte_1
assicurativa del veicolo danneggiato, al risarcimento dei danni a cose subiti nonché delle lesioni personali patite, oltre interessi e rivalutazione monetaria, con vittoria di spese e compensi.
- Si costituiva in giudizio la convenuta GN, la quale instava per il rigetto della domanda attorea, in quanto infondata, in fatto e diritto.
- Non si costituiva, invece, in giudizio (conducente e Controparte_2
proprietaria del veicolo danneggiante)
- Con sentenza n. 1994/2021, il Giudice di Pace di Sant'Anastasia- nell'accogliere la domanda attorea- dichiarava l'esclusiva responsabilità del conducente del veicolo Fiat PA, di proprietà di , nella Controparte_2 produzione dell'evento per cui è causa;
condannava quale Parte_1
compagnia assicurativa del veicolo danneggiato, a risarcire i danni a cose e lesioni personali subite dall'attore; condannava le parti soccombenti alla refusione delle spese di lite;
condannava, altresì, ai sensi Parte_1 dell'art. 96, comma 3 c.p.c., al pagamento di una somma equitativamente determinata.
II° grado.
- Avverso la sentenza n. 1994/2021 del Giudice di Pace di Sant'Anastasia, proponeva appello la soccombente Controparte_4 lamentando, sostanzialmente, l'erronea valutazione delle risultanze istruttorie, da parte del Giudice di prime cure, in particolare, in punto di prova testimoniale e di accertamento del nesso di causalità tra la dinamica sinistrosa e i danni a cose e lesioni riportati, così come accertati dalla CTU espletata in primo grado;
chiedeva, inoltre, disporsi CTU al fine di accertare la sussistenza del nesso di causalità tra il dedotto evento e i danni a cose subiti nonché CTU
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medico- legale sulla persona del danneggiato;
chiedeva, inoltre, l'acquisizione della documentazione relativa al sistema satellitare Octo Telematics (c.d. scatola nera).
- Si costituiva regolarmente in giudizio, con comparsa di costituzione e risposta, , il quale eccepiva l'infondatezza, in fatto e in Controparte_1 diritto, dell'avverso atto di appello, nonché la violazione dell'art. 345 c.p.c., in quanto l'appellante produceva, per la prima volta, una registrazione Octo
Telematics; chiedeva, quindi, il rigetto del gravame con vittoria di spese e competenze da attribuirsi in favore del Procuratore antistatario, ex art. 93
c.p.c.
- Non si costituiva, neanche nel giudizio di appello, , pur Controparte_2
regolarmente citata: ne va, pertanto, dichiarata la contumacia.
- Indi, acquisito il fascicolo di primo grado, la causa viene decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 17 aprile 2025.
Motivi della decisione
- In limine litis, va dichiarata la tempestività e la procedibilità dell'appello, proposto nei termini ex art. 327 c.p.c. e sorretto da motivi compiutamente illustrati e specificati nel rispetto delle norme di cui agli artt. 342 c.p.c. e 164
c.p.c., nonché l'ammissibilità dello stesso.
- Sempre in via preliminare, e secondo il principio tantum devolutum quantum appellatum, in ordine a tutto ciò che non ha formato oggetto di appello, né è stato oggetto di riproposizione né, ancora, dipende dai capi impugnati della gravata sentenza, si è formato il giudicato interno (cfr. artt. 329, 346 e 336 cod. proc. civ.), con esonero del Tribunale da qualsivoglia valutazione in merito.
- Ancora, preliminarmente, il Tribunale rileva che parte appellante deposita, solo nella presente fase di giudizio, una registrazione Octo Telematics, datata
01.01.2017 (id est, giorno del sinistro oggetto di causa), proveniente dalla
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banca dati della GN , in violazione del divieto di Parte_1 nova in appello di cui all'art. 345 c.p.c.
- Sul punto, si evidenzia che il predetto documento non è mai stato prodotto dall'appellante nel corso del giudizio di primo grado, anzi, la stessa
GN chiedeva, al giudice di prime cure, che il CTU verificasse se il veicolo di parte istante fosse dotato, al momento del sinistro, di un sistema
Octo Telematics, c.d. scatola nera.
- Pertanto, e in ordine alla produzione in appello della registrazione in esame, deve ritenersi operare il principio del c.d. “divieto dei nova”, di cui all'art. 345 c.p.c., in forza del quale “non sono ammessi nuovi mezzi di prova e non possono essere prodotti nuovi documenti, salvo che la parte dimostri di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile”.
- Invero, e secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, il divieto di nova in appello è un divieto di ordine pubblico, secondo il brocardo “Pendente lite nihil innovandum”, e pertanto, non trova deroga neanche nell'ipotesi in cui la controparte abbia accettato il contraddittorio sullo ius novorum (cfr. Cass. n. 2157/1998), circostanza, tra l'altro, non verificatasi nel caso di specie.
- Riconoscere un simile ius novorum significherebbe svilire la rilevanza del primo grado di giudizio e configurare l'appello come nuovo giudizio sul rapporto controverso. Quindi, con l'introduzione del divieto di nova in appello, il legislatore mira ad evitare l'introduzione in giudizio di un nuovo thema decidendum sul quale non si sia formato in primo grado il contraddittorio.
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- La ratio del divieto in parola è quella di garantire la piena attuazione del principio del doppio grado di giurisdizione che preclude alle parti di ampliare o modificare il tema di indagine discusso in primo grado.
- Tuttavia, resta ferma la possibilità per la parte di dimostrare di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile: ipotesi non ricorrente nella specie, in quanto il documento depositato è datato 07.07.2017 e proviene dalla banca dati della Parte_1
quindi, l'appellante ne aveva la disponibilità materiale già nel corso
[...] del primo giudizio e non l'ha prodotto.
- Alla luce di quanto in premessa, la già citata documentazione non trova ingresso nel giudizio di appello.
- Venendo al merito, l'appello è infondato e va, quindi, rigettato per le ragioni che seguono.
- In ordine al primo motivo di gravame, l'appellante lamenta l'erronea valutazione delle risultanze istruttorie da parte del giudice di prime cure, nello specifico in punto di prova testimoniale, sul presupposto della genericità della deposizione del teste escusso nonché in punto di attendibilità dello stesso.
- Va, innanzitutto, premesso che, in virtù del disposto di cui all'art. 116
c.p.c., “il giudice deve valutare le prove secondo il suo prudente apprezzamento, salvo che la legge disponga diversamente”. Ciò sta a significare che in tema di valutazione delle prove, nel nostro ordinamento, fondato sul principio del libero convincimento del giudice, non esiste una gerarchia di efficacia delle prove, nel senso che, fuori dai casi di prova legale, esse, anche se hanno carattere indiziario, sono tutte liberamente valutabili dal giudice di merito per essere poste a fondamento del suo convincimento, del quale il giudice deve dare conto con motivazione il cui unico requisito è
l'immunità da vizi logici.
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- In particolare, nella valutazione della prova testimoniale il giudice, per pervenire ad un proprio convincimento sul fatto controverso, deve valutare l'attendibilità del teste, cioè, considerare sia elementi di ordine soggettivo (es. qualità personali del teste), sia elementi che attengono al contenuto delle dichiarazioni rese (precisione nell'esposizione, presenza o meno di contraddizioni etc.).
- Nel caso di specie, deve rilevarsi che il teste , escusso Testimone_1 all'udienza del 16.10.2019, indifferente ai fatti di causa, non legato da rapporti di parentela o di amicizia con le parti e della cui attendibilità non vi è motivo di dubitare, ha fornito una chiara ricostruzione della dinamica sinistrosa, compatibile con quella narrata dall'attore in citazione.
- Ed infatti, lo stesso ha riferito di aver personalmente assistito all'incidente, in quanto nelle riferite circostanze di tempo e di luogo, si “trovava in S.
Anastasia alla via Madonna Dell'Arco, altezza incrocio via MI in attesa che i miei amici mi venissero a prendere con l'auto: ero a piedi” (cfr., verbale d'udienza del 16.10.2019).
- Ha precisato di aver “visto una Ford Fiesta di color rosso fuoco percorrere
a moderata velocità la detta via” e che “A bordo della Fiesta vi erano due persone, un uomo alla guida ed un ragazzo più giovane, seduto accanto” nonché ha spiegato, in maniera dettagliata, la dinamica sinistrosa
“All'improvviso ho visto una vettura tipo Fiat PA la quale (…) si immise in via Madonna Dell'Arco provenendo da vico MI (…) La PA urtò con la propria parte posteriore la parte posteriore della Fiesta danneggiandola (…) l'urto fu violento perché la PA effettuò a gran velocità la manovra di retromarcia (…) La PA era di colore scuro (…)
Preciso che la PA si immise in via Madonna Dell'Arco provenendo da vico MI (…) con una veloce e improvvisa manovra di retromarcia”, precisando, inoltre, che “Rispetto al senso di marcia della
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Fiesta, vico MI è posto a destra” (cfr., verbale d'udienza del
16.10.2019), non essendo lo stesso tenuto a specificare, senza apposita domanda a chiarimenti sul punto, le eventuali manovre emergenziali poste in essere dal conducente del veicolo danneggiato, che peraltro si vide attinto alla parte posteriore.
- Ancora, il teste ha specificato i danni riportati dal veicolo dal veicolo attoreo e raffigurati nei rilievi fotografici mostrati allo stesso (“La Ford riportò danni alla parte posteriore destra, specie al paraurti posteriore, al faro posteriore e al parafango posteriore destro”, cfr., verbale d'udienza del 16.10.2019) nonché le lesioni riportate dall'attore (“Ricordo che il conducente aveva dolore alla spalla sinistra e al ginocchio sinistro ed al volto (…) si sarebbe recato in ospedale insieme al figlio”, cfr. verbale d'udienza del 16.10.2019).
- Tale ricostruzione appare oggettivamente convincente.
- In ordine, invece, alla valutazione operata dal primo giudice sulle conclusioni a cui è pervenuto il Consulente nominato, circa l'accertamento del nesso di causalità tra l'evento e le lesioni patite dall'attore e nella quantificazione delle medesime, si osserva quanto segue.
- Rilevato, innanzitutto, che rientra nel potere discrezionale del giudice l'ammissione della consulenza tecnica e che l'eventuale richiesta avanzata dalle parti va considerata come una mera sollecitazione (cfr. Cass. n.
9641/2010; ex multis: Cass. n. 9379/2010; Cass. n. 15468/2009).
- Rilevato, altresì, che “il principio secondo cui il provvedimento che dispone la consulenza tecnica rientra nel potere discrezionale del giudice del merito
(…) va contemperato con l'altro principio secondo cui il giudice deve sempre motivare adeguatamente la decisione adottata su una questione tecnica rilevante (…) Ne consegue che, quando il giudice disponga di elementi istruttori e di cognizioni proprie, integrate da presunzioni e da nozioni di
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comune esperienza, sufficienti a dar conto della decisione adottata, non può essere censurato il mancato esercizio di quel potere” (cfr. Cass. n. 72/2011).
- Ancora, sul punto: “La decisione di ricorrere o meno ad una consulenza tecnica d'ufficio costituisce un potere discrezionale del giudice, che, tuttavia,
è tenuto a motivare adeguatamente il rigetto dell'istanza di ammissione proveniente da una delle parti, dimostrando di poter risolvere, sulla base di corretti criteri, i problemi tecnici connessi alla valutazione degli elementi rilevanti ai fini della decisione (…)” (cfr. Cass. n. 25851/2018; ex multis:
Cass. n. 17399/2015).
- Dunque, in ordine a tale assunto, il Tribunale ritiene condivisibili le risultanze della CTU medico-legale espletata dal dott. nel Persona_1
corso del primo giudizio, in quanto immuni da vizi giuridici e tecnici e, pertanto, possono essere assunte a fondamento dell'odierna decisione (cfr.
Cass. n. 3492/2002); in merito va rammentato che “Qualora il giudice del merito aderisca al parere del consulente tecnico d'ufficio, non è tenuto ad esporne in modo specifico le ragioni poiché l'accettazione del parere ne costituisce adeguata motivazione, non suscettibile di censure in sede di legittimità, ben potendo il richiamo, anche "per relationem" dell'elaborato, implicare una compiuta positiva valutazione del percorso argomentativo e dei principi e metodi scientifici seguiti dal consulente” (cfr. Cass. civ.
7947/2020).
- Non va sottaciuto come il nominato Consulente, nell'elaborato peritale agli atti, abbia ritenuto pienamente sussistente il nesso di causalità tra le lesioni riportate dall'attore- consistite in “trauma cranico-facciale con tumefazione del naso, trauma contusivo distorsivo della spalla sinistra e del ginocchio sinistro, colpo di frusta”, con postumi invalidanti, ma non a carattere permanente tali da incidere sulla vita relazionale- e la dinamica dell'evento dannoso, quale emergente dagli atti.
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- peraltro il nesso di causa tra lesioni ed evento è stato riscontrato in sede di escussione testimoniale, posto che il teste ha riferito di lesioni agli stessi distretti anatomici cui sono riferibili le lesioni accertate nel verbale di pronto soccorso e prese in considerazione dal consulente.
- Ciò posto sul piano dell'an e venendo all'esame del quantum debeatur, sulla scorta della CTU medico legale, depositata agli atti di causa, cui il Tribunale ritiene di potere aderire in quanto immune da vizi e congruamente motivata, i danni subiti da , in conseguenza dell'evento dannoso, Controparte_1
come dinanzi descritti, possono stimarsi nella misura che segue: “Il periodo di inabilità temporanea totale ad attendere alle ordinarie occupazioni è di giorni 5 (cinque). Si riconosce inoltre una abilità temporanea parziale di giorni 20 (venti) valutabile al 50% (cinquantapercento) ed un'ulteriore inabilità temporanea parziale di giorni 20 (venti) valutabile al 25%
(venticinquepercento). Dal punto di vista valutativo si può considerare un danno biologico alla integrità psico- fisica quantizzabile al 3,5%”; risultano, altresì, spese mediche documentate pari ad euro 115,00 (cfr., relazione tecnica agli atti).
- Né parte appellante ha contestato efficacemente le risultanze della consulenza, posto che non solo non ha presentato osservazioni alla consulenza in sede di accertamento tecnico compiutosi in primo grado, ma si è anche limitata a contestarne gli esiti in questa senza, però, addivenire ad una percentuale di invalidità alternativa e a spiegare specificamente le ragioni per cui le lesioni accertate non corrisponderebbero alla percentuale rilevata dal consulente.
- Quanto ai danni occorsi al veicolo attoreo, si evidenzia che, gli stessi sono stati descritti dal teste e riconosciuti in quelli riprodotti dai rilievi fotografici presenti agli atti;
risultano ricollegabili al sinistro in esame anche in virtù della testimonianza resa. Per quantificare economicamente tali danni, l'attore
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si limitava a produrre un preventivo di lavori di importo pari ad euro
2.652,28, dalla lettura del quale, la somma ivi indicata risulta essere eccesiva rispetto ai danni visibili dalle fotografie in atti, che non confermano ad esempio la necessità di alcuni interventi (esempio, portellone posteriore); inoltre, come evidenziato anche dal Giudice di prime cure, l'eccessività dell'importo va valutata anche considerando la vetustà del veicolo attoreo all'epoca dei fatti. Ed infatti, sulla scorta di tale ultimo presupposto, il primo giudice ha quantificato i danni, nella complessiva somma di euro 1.100,00
(Iva inclusa).
Sul punto va osservato che, sebbene il richiamo al potere di liquidazione equitativa sia inappropriato, il giudice di prime cure ha in ogni caso fatto uso del dovere di riconoscere solo i danni obiettivamente riscontrabili e causalmente riconducibili all'evento di cui è causa. Si badi, sul punto, che è la stessa consulenza di parte appellante e depositata da questa in sede di gravame a liquidare i danni a cose nella somma di euro 905,06 (iva inclusa).
- Dunque, per tutto quanto fin qui esposto, l'appello è infondato e va, pertanto, rigettato con conferma della gravata sentenza.
- Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e si liquidano nella misura di cui in dispositivo, determinata in applicazione dei parametri medi previsti dal D.M. 55/2014, aggiornato dal successivo D.M. 147/2022, per lo scaglione di valore compreso tra € 1.101,00 ed € 5.200,00 (così individuato in base al valore della domanda, pari ad € 5.200,00), con esclusione della fase istruttoria, in quanto non espletata.
- Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1° quater, d.p.r. n. 115/2002.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, in composizione monocratica, definitivamente decidendo sull'appello proposto , avverso la sentenza Giudice di Pace Parte_2 di Sant'Anastasia n. 1994/2021, così provvede:
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- dichiara la contumacia di;
Controparte_2
- rigetta l'appello e, per l'effetto,
- conferma la sentenza di primo grado;
- condanna l'appellante al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate in € 1.701,00 per compenso professionale, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore dell'Avv. Maurizio Marino ex art. 93 c.p.c.
- Dà atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1° quater, d.p.r. n. 115/2002.
Nola, 17/4/2025
Il Giudice
dott. Andrea Francesco Fabbri
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