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Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 02/04/2025, n. 438 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 438 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BARI
I SEZIONE CIVILE
composto dai sottoscritti Magistrati:
1) Dott. Alfonso Pappalardo Presidente rel.
2) Dott.ssa Rosella Nocera Giudice
3) Dott.ssa Tiziana Di Gioia Giudice ha pronunciato la seguente
Sentenza
Definitiva nella causa iscritta nel registro generale sotto il numero d'ordine 5297/2024 R.G. avente ad oggetto domanda congiunta di separazione personale dei coniugi proposta da
(c.f.: ), rappresentato e difeso dall'avv. Diego Milano Parte_1 C.F._1
e
dopo il matrimonio (c.f.: , rappresentata e difesa CP_1 Persona_1 C.F._2 dall'avv. Rosa Falcicchio
FATTO premesso che, con ricorso depositato il 13/10/2024, i predetti coniugi hanno chiesto congiuntamente e consensualmente dichiararsi la omologazione della separazione personale alle condizioni contenute nel ricorso introduttivo;
i coniugi hanno contratto matrimonio in data 24/12/2000 in (ALBANIA), trascritto nel Persona_2 registro degli atti di matrimonio del Comune di Altamura (BA) al n. 146, parte II, serie C, anno 2022; dalla loro unione sono nati due figli: nato il [...] in [...] e Persona_3 Per_4
nato il [...] in [...];
[...] rilevato che nel ricorso sono indicate compiutamente le condizioni attinenti alla prole e quelle riguardanti i rapporti economici tra i coniugi;
preso atto che le parti hanno manifestato la volontà di avvalersi della facoltà prevista dall'art. 473 bis.
51 comma II, di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte dichiarando di non volersi riconciliare.
DIRITTO Ricorrono le condizioni per l'omologazione della separazione consensuale dei coniugi sopra generalizzati alle condizioni specificate nel ricorso introduttivo.
In particolare, va rilevato che: a) sussiste il libero consenso degli stessi alla separazione;
b) i coniugi hanno dichiarato espressamente di non volersi riconciliare;
c) le condizioni non risultano in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico e non sono contrarie all'interesse dei figli minori.
P.Q.M.
sentito il P.M., dichiara omologata la separazione dei coniugi , nato il [...] in [...] Parte_1
(ALBANIA) e dopo il matrimonio , nata il [...] in [...] CP_1 Persona_1
(ALBANIA) che hanno contratto matrimonio in data 24/12/2000 in (ALBANIA), trascritto Persona_2 trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Altamura (BA) al n. 146, parte II, serie C, anno 2022 alle condizioni indicate nel ricorso introduttivo depositato nei registri informatici il
13/10/2024 iscritto al n. r.g. 5297/2024.
Ordina al competente Ufficiale dello Stato civile di procedere alla annotazione della presente sentenza negli atti prescritti.
Le spese interamente compensate tra le parti.
Bari, 01/04/2025
Il Presidente
Alfonso Pappalardo