Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Oristano, sentenza 04/02/2025, n. 35 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Oristano |
| Numero : | 35 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ORISTANO – sezione Lavoro www.tribunale.oristano.it
REPUBBLICA ITALIANA Tribunale di Oristano Sezione Lavoro
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale di Oristano in composizione monocratica
in funzione di Giudice del Lavoro
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia di lavoro iscritta al n. 429/2024 del Ruolo Lavoro
Previdenza Assistenza
PROMOSSA DA
, rappresentato e difeso dall'avv. PERRIA ANTONIO per Parte_1 procura in atti, elettivamente domiciliato in Oristano, via Carducci n. 42;
RICORRENTE
CONTRO
, rappresentato e difeso dall'avv. ARAGONI LUIGI per procura in atti, CP_1 elettivamente domiciliato in Via Emilio Lussu n.2 , Ufficio Legale ,Oristano CP_1
RESISTENTE
OGGETTO: Prestazione: indennità - rendita vitalizia o equivalente - altre CP_1 ipotesi
All'udienza del 04/02/2025 la causa è stata decisa in pubblica udienza, mediante sentenza contestualmente motivata, all'esito della discussione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
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IL GIUDICE Dott.ssa Elisabetta Sanna
Con ricorso depositato in data 16/06/2024, ritualmente notificato, Parte_1 evocava in giudizio dinanzi al Tribunale di Oristano l'ente resistente, esponendo di essere affetto da malattie professionali (tecnopatia calcifica bilaterale della cuffia dei rotatori- Morbo di Duplay) in ragione dell'attività lavorativa svolta. Chiedeva pertanto la condanna dell all'indennizzo del danno biologico derivante dalla citata malattia CP_1 professionale, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 23.02.2000 n° 38.
L'ente resistente, costituitosi in giudizio, offriva a titolo transattivo per la patologia controversa, costituita da costituita dal Morbo di Duplay, la corresponsione dell'indennizzo richiesto, con danno valutato al 6%, nonché, complessivamente, all'11%, per effetto dell'incidenza di altre menomazioni già indennizzate al 6%.
Il difensore del ricorrente, munito di procura a conciliare e transigere la lite, dichiarava di accettare l'offerta dell CP_1
Le parti concludevano pertanto perché fosse dichiarata cessata la materia del contendere.
L'avv. Perria chiedeva la condanna dell'Ente alle spese del giudizio.
All'udienza del 04/02/2025, all'esito della discussione, il Tribunale pronunciava sentenza, dando pubblica lettura del dispositivo e depositando immediatamente la seguente motivazione.
Poiché parte ricorrente ha conseguito, in corso di causa, le prestazioni richieste, deve essere dichiarata cessata la materia del contendere, essendo venuta meno una delle condizioni dell'azione, e segnatamente l'interesse ad agire (art. 100
CPC).
Secondo l'orientamento giurisprudenziale, difatti, la cessazione della materia del contendere, che costituisce il riflesso processuale del venir meno della ragion
d'essere sostanziale della lite, per la sopravvenienza di un fatto suscettibile di privare le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio, in tanto può essere dichiarata, in quanto i contendenti si diano reciprocamente atto dell'intervenuto mutamento della situazione evocata in controversia, tale da eliminare totalmente ed in ogni suo aspetto la posizione di contrasto tra le parti, e da far venir meno del tutto la necessità di una decisione sulla domanda originariamente proposta, e sottopongano al giudice conclusioni conformi, intese a sollecitare l'adozione di una declaratoria della cessazione cennata, dovendosi escludere, quindi, che il giudice, senza far luogo a pronuncia extra petita, possa dichiarare cessata la materia del contendere per avere una delle parti allegato, ed eventualmente provato, l'insorgenza di fatti astrattamente idonei a privare essa e il contraddittore di interesse e titolo all'esperimento della
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coltivata pretesa, quando, nelle rispettive conclusioni, ciascuno abbia insistito sulle domande originarie, così manifestando la determinazione di ottenere una decisione sul merito della vertenza (Cassazione civile , sez. III, 01 aprile 2004, n. 6395, Rosa c.
Rosa e altro, in Giust. civ. Mass. 2004, 4).
L'ente resistente deve essere peraltro condannato, in applicazione del principio della c.d. soccombenza virtuale (Cassazione civile, sez. III, 11 gennaio 2006, n. 271,
c. e altro, in Giust. civ. Mass. 2006, 1; Cassazione civile , sez. Per_1 Controparte_2 lav., 25 agosto 2005, n. 17334, Vicchio c. , in Giust. civ. Mass. 2005, 6), al CP_1 pagamento alle spese del giudizio, liquidate in dispositivo, avendo nella fase amministrativa immotivatamente negato a parte ricorrente quanto a lui dovuto, costringendolo all'azione giudiziaria.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Oristano in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunziando, respinta ogni diversa e contraria istanza, eccezione e deduzione, visti gli artt. 442 ss. CPC:
➢ dichiara cessata la materia del contendere;
➢ condanna l'ente convenuto alla rifusione delle spese processuali, che si liquidano in €
1.500,00 per onorari, oltre rimborso spese generali 15%, CPA e I.V.A. come per legge, disponendone la distrazione a favore del procuratore antistatario di parte ricorrente.
Così deciso in Oristano, addì 04/02/2025
Il Giudice dott. ssa Elisabetta Sanna
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