Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 03/06/2025, n. 4356 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4356 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dott.ssa Clara Ruggiero, all'udienza del 3.06.2025, svolta mediante trattazione scritta, ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. R.G. 11285/2024
tra in persona del legale rapp.te p.t. e Amministratore Parte_1
Unico, rappresentata e difesa dall'Avv. Fabio Masiello con cui elettivamente domicilia, ai fini del presente giudizio, presso lo studio legale in Napoli alla via Lepanto 105, giusta procura in atti;
opponente e
, rapp.to e difeso dall'Avv. Pasquale Napolitano, dall'Avv. CP_1
Antonio Napolitano e l'Avv. Rita Napolitano con i quali è elett.te domiciliato in Napoli alla Via G. Rossini n. 22, giusta procura in atti;
opposto
Fatto e diritto
Con ricorso depositato in data 13.05.2024 e ritualmente notificato, l'opponente proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 502/2024 con il quale il Tribunale di Napoli - sez. Lavoro - gli ingiungeva di pagare in favore del sig. CP_1
la somma di € 4.637,80 a titolo di retribuzioni (di cui alle buste-paga allegate e
[...] precisamente dicembre 2023 e gennaio 2024), oltre accessori. In via preliminare ed assorbente eccepiva la illegittima frammentazione del credito, in quanto il ricorrente aveva agito solo per le mensilità di dicembre 2023 e gennaio 2024, probabilmente con riserva di agire in separato giudizio al fine di ottenere tutto quanto asseritamente non corrisposto dalle società e precisamente “mancato versamento della cassa edile, mancato pagamento delle spettanze di ottobre – novembre 2023”. Chiedeva, pertanto, all'intestato Tribunale:
1. in accoglimento della presente opposizione revocare e/o annullare il Decreto
Ingiuntivo n. 502/2024, R.G.N. 7903/2024, emesso dall'intestato Tribunale per le
2. In accoglimento della domanda riconvenzionale, previa adozione dei provvedimenti di rito e di legge, accertare e dichiarare che le dimissioni rassegnate dal lavoratore non sono sorrette da giusta causa e sono pertanto da ritenersi volontarie e per l'effetto condannare il sig. ut supra al pagamento in favore della CP_1
(C.F./P. IVA in persona del legale rapp.te p.t. Parte_1 P.IVA_1
e Amministratore Unico sig. (c.f. elettivamente Controparte_2 C.F._1 domiciliato per la carica presso la sede in Pozzuoli (NA) alla via Gabriella Portese n. 14
-80078 della somma di € 551,04 (euro cinquecentocinquantuno/04) a titolo di indennità di mancato preavviso nella misura prevista dal CCNL, ovvero della somma, minore o maggiore, che sarà ritenuta equa e/o di giustizia
3. In subordine, nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'adito Giudice dovesse ritenere fondata anche solo parzialmente la domanda del lavoratore, si eccepiscono in compensazione i crediti vantati a titolo di indennità di mancato preavviso richiesti con la domanda riconvenzionale.
4. Con condanna al pagamento di spese, diritti ed onorari del presente giudizio con attribuzione ai sottoscritti difensori anticipatari.
Si costituiva l'opposto chiedendo il rigetto dell'opposizione e della CP_1 domanda riconvenzionale nonché la conferma del decreto ingiuntivo n. 502/24, il tutto con vittoria di spese con attribuzione.
La causa veniva incardinata dinanzi all'attuale giudicante, tentato il bonario componimento della lite, e poi decisa all'odierna udienza, con sentenza depositata telematicamente. L' opposizione è infondata e deve essere respinta.
In via preliminare va esaminata la questione della parcellizzazione della domanda sollevata dalla difesa della società datrice.
L' opponente ha difatti eccepito che ,poiché le dimissioni del lavoratore erano state rassegnate per giusta causa con la precisazione del “mancato versamento della cassa edile, mancato pagamento delle spettanze di ottobre – novembre – dicembre 2023 e gennaio e febbraio 2024” mentre ,in sede monitoria, egli aveva azionato unicamente le mensilità di dicembre 2023 e gennaio 2024 si sarebbe verificata nella specie una abusiva frammentazione dei crediti retributivi a danno del debitore ovvero, in alternativa, una tacita rinunzia ai diritti retributivi non azionati nella fase di ingiunzione.
Tanto ha suscitato il dubbio del giudicante sulla legittimità di siffatta iniziativa. Si è infatti affermato nella giurisprudenza di legittimità l'indirizzo ermeneutico secondo cui non è consentito al creditore di una determinata somma di denaro, dovuta in forza di un unico rapporto obbligatorio, di frazionare il credito in plurime richieste giudiziali di adempimento, contestuali o scaglionate nel tempo, in quanto tale scissione del contenuto dell'obbligazione, operata dal creditore per sua esclusiva utilità con unilaterale modificazione peggiorativa della posizione del debitore, si pone in contrasto sia con il principio di correttezza e buona fede, che deve improntare il rapporto tra le parti non solo durante l'esecuzione del contratto ma anche nell'eventuale fase dell'azione giudiziale per ottenere l'adempimento, sia con il principio costituzionale del giusto processo, traducendosi la parcellizzazione della domanda giudiziale diretta alla soddisfazione della pretesa creditoria in un abuso degli strumenti processuali che l'ordinamento offre alla parte, nei limiti di una corretta tutela del suo interesse sostanziale. In conseguenza del suddetto principio, pertanto, tutte le domande giudiziali aventi ad oggetto una frazione di un unico credito sono da dichiararsi improponibili1.
Le ragioni che giustificano tale opzione ermeneutica si rinvengono, immutate, tanto nel caso in cui sia il creditore di una somma di denaro maturata progressivamente nel corso del tempo a rivendicarne in giudizio, con distinti ricorsi, singole frazioni, quanto nel caso contrario, in cui sia il debitore della medesima somma, scaturente da plurimi inadempimenti di un unitario rapporto obbligatorio di durata, ad agire in giudizio per ottenere l'accertamento negativo del proprio debito e a formulare plurime domande giudiziali per quante sono le singole partite debitorie di cui il creditore gli abbia, unitariamente, richiesto in via stragiudiziale l'adempimento.
Anche in questo secondo caso, infatti, si è in presenza di una artificiosa moltiplicazione di iniziative giudiziali che hanno ad oggetto una pretesa creditoria già maturata nel suo complesso e della quale, nel primo caso, si chiede al giudice un riconoscimento frazionato (in funzione di una pluralità di pronunce di condanna), mentre nel secondo si postula un disconoscimento altrettanto frazionato. Il caso è dunque speculare a quello affronto dalla Suprema Corte con riguardo all'abusiva frammentazione del credito unitario, perché è parimenti “abusiva” l'iniziativa del debitore che, anziché chiedere l'accertamento unitario dell'inesistenza del proprio debito, maturato con diverse scadenze nei confronti del medesimo creditore ed in base ad un unico rapporto obbligatorio, proponga tanti giudizi quante sono le frazioni del credito da dichiararsi inesistenti o estinte.
Anche in tale iniziativa si rinviene un comportamento oggettivamente contrario a buona fede – non apprezzandosi alcuna ragione che giustifichi la reiterazione dei giudizi e che osti alla proposizione di un'unica azione giudiziale – e, al contempo, un abuso degli strumenti processuali messi a disposizione delle parti del rapporto obbligatorio, come per accertare l'esistenza del credito, così per accertarne l'inesistenza.
Vuol dirsi che la parcellizzazione dei giudizi, da qualunque parte del rapporto obbligatorio provenga2, incide in termini sostanzialmente pregiudizievoli sulla posizione dell'altra parte, per l'aggravio di spese conseguenti all'onere di contestare le reiterate iniziative giudiziali avversarie (che ben avrebbero potuto confluire in un'unica domanda). Al contempo, la disarticolazione dell'unità sostanziale del rapporto, in quanto attuata nel processo e tramite il processo, si risolve automaticamente anche in un abuso dello stesso e in violazione del precetto inderogabile del processo giusto, a causa dell'effetto inflattivo che un'iniziativa così congegnata produce e dell'evidente antinomia che esiste tra la moltiplicazione dei processi e la possibilità di contenimento della correlativa durata.
Al riscontrato abuso non consegue, però, secondo l'indirizzo giurisprudenziale più recente, la sanzione dell'inammissibilità dei ricorsi, posto che non è l'accesso in sé allo strumento che è illegittimo ma le modalità con cui è avvenuto, cosicché l'esercizio deviato della situazione giuridica soggettiva o del processo impone al giudice di eliminare per quanto possibile gli effetti distorsivi dell'abuso, ad esempio "valutando le spese come se unico fosse stato il procedimento fin dall'origine"3. Tanto vale vieppiù nel processo celebrato col rito del lavoro, in cui trova applicazione l'art. 20, c. 7-9, della legge n. 133/2008 che, in caso di plurime domande che frazionano l'accertamento, anche negativo, di un credito relativo allo stesso rapporto, impone la loro riunificazione.
Nella fattispecie all' attenzione del Tribunale, fermo restando che il lavoratore ha dichiarato di non voler rinunciare ai propri diritti di natura retributiva che, tuttavia, non ha potuto azionare mediante lo strumento monitorio in carenza di documentazione idonea fornita dalla datrice ( buste paga- Cud) e che quest' ultima non ha contestato detto assunto, con ciò potendosi escludere qualsiasi violazione del canone di buona fede da parte dell' ingiungente, si osserva altresì che neppure risulta un' attuale, contemporanea pendenza di azioni giudiziali parcellizzate dal creditore alle quali poter porre rimedio con lo strumento della riunione dei giudizi.
Dunque l' eccezione preliminare va respinta.
Anche nel merito l' opposizione è infondata.
Deve difatti rilevarsi che in sede di opposizione a decreto ingiuntivo il convenuto assume la veste sostanziale di attore. Trattasi infatti di giudizi a contraddittorio invertito, in quanto l'onere di instaurazione del processo grava sul soggetto indicato come debitore del decreto ingiuntivo. Da ciò consegue che, in sede di opposizione la pretesa che il giudice deve esaminare è quella dell'opposto nei confronti dell'opponente, con l'ulteriore conseguenza che, ai sensi dell'art. 2697 c.c., il primo è soggetto agli ordinari oneri probatori circa la prova del fatto costitutivo del diritto vantato, laddove una volta provata l'esistenza del credito, è l'opponente a dover allegare e provare l'esistenza di fatti estintivi (ad esempio, prescrizione), modificativi o impeditivi del diritto stesso. Non a caso le difese spiegate dalla parte opponente si sostanziano o in una contestazione dei fatti costitutivi, ovvero in eccezioni quali il pagamento, la prescrizione. In altri termini, l'opponente svolge tutte quelle attività difensive connaturate alla posizione di convenuto sostanziale. La precisazione consente di chiarire che mentre la pretesa monitoria può fondarsi su un regime attenuato di prova, quale quello delineato dagli artt. 634-636 c.p.c., stante l'espressa previsione normativa in tal senso, al contrario, nel giudizio di opposizione valgono gli ordinari criteri di ripartizione dell'onus probandi (cfr. Cass. Sez. L, 13/9/2003, n. 13467; Cass. Sez L, 24/3/1998, n. 3115). Pertanto, l'opponente ha l'onere di articolare le proprie difese prendendo specifica posizione in ordine ai fatti allegati dall'attore- opposto, con la conseguenza che la mancanza di una tempestiva e specifica contestazione consente al giudice di ritenere tali fatti come ammessi (Cass. 13/6/2002, n. 8502; Cass. Sez. Un. 23/01/2002, n.761).
Nella specie, il decreto ingiuntivo è stato emesso per le retribuzioni relative ai mesi di dicembre 2023 e gennaio 2024, quali risultanti dalle buste paga in atti. Segnatamente il ricorrente ha depositato le buste paga, non quietanzate, che comprovano l'esistenza del credito per l'importo indicato nel ricorso per ingiunzione, comprese le ore di lavoro conteggiate.
Pacifica e documentata la sussistenza e l'ammontare del credito, oltre che l' intercorrenza tra le parti, per il periodo in questione, di un rapporto lavorativo subordinato, la natura delle mansioni e la misura della retribuzione, la società si è limitata a dichiarare di aver versato tutto quanto dovuto in contanti e che, di conseguenza, non potrebbe integrarsi nella specie una giusta causa di dimisssioni. Ha precisato che il lavoratore si assentava spesso senza giustificato motivo e che aveva accumulato numerosi ritardi, comportamenti per i quali era stato redarguito. Ha chiesto in via riconvenzionale il pagamento dell' indennità di mancato preavviso a fronte di un recesso del privo di giusta causa. CP_1
L' assunto è infondato.
A ben vedere, come già osservato in corso di causa, la società non ha provato l' effettivo versamento degli stipendi oggetto del monitorio avendo prodotto buste paga inerenti ai mesi di dicembre 2023 e gennaio 2024 prive di sottoscrizione per quietanza da parte del creditore né avendo fornito prova scritta del versamento degli emolumenti di carattere retributivo di cui si discute ditachè appare anche per questa via pienamente suffragata l' ipotesi che il si dimise, come dedotto anche in sede CP_1 di richiesta di emissione del decreto ingiuntivo, per giusta causa.
Le richieste istruttorie formulate in atti risultano infine ininfluenti ai fini decisori ed inammissibili in quanto sconfessate dalla circostanza che nessun rilievo di carattere disciplinare è stato mai elevato dalla datrice in merito ai presunti ritardi ed omissioni del lavoratore. Di tali rilievi non vi è neppure un principio di prova scritta che possa sostenere l' ingresso della prova per testimoni articolata.
Alla stregua delle suesposte considerazioni, l'opposizione va rigettata e va confermato il decreto ingiuntivo non essendo emerso all' esito del giudizio il pagamento delle retribuzioni dovute all' opposto.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, così provvede:
a) rigetta l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo n. 502/2024 che diviene definitivamente esecutivo;
b) condanna la società opponente al pagamento delle spese di lite, che liquida in € 1.215,00, oltre 15% per spese forfetarie, IVA e CPA, con attribuzione.
Si comunichi.
Napoli, il 3.6.2025.
Il Giudice del lavoro dott. ssa Clara Ruggiero 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Da tempo, in giurisprudenza, è stata affrontata la questione dell'utilizzo dello strumento processuale con modalità tali da arrecare non solo un danno al debitore senza necessità o anche solo apprezzabile vantaggio per il creditore, ma anche da interferire con il funzionamento dell'apparato giudiziario. Tale condotta, fin dalla pronuncia n. 23.726/2007 delle Sezioni Unite della Cassazione, è stata ritenuta lesiva sia del canone generale di buona fede oggettiva e correttezza, in quanto contrastante con il dovere di solidarietà previsto dall'art. 2 della Costituzione, sia (e soprattutto) del principio del giusto processo, in quanto l'inutile moltiplicazione dei giudizi produce un effetto inflattivo confliggente con l'obiettivo costituzionalizzato della ragionevole durata del processo, di cui all'art. 111 della Costituzione. Cfr. da ultimo Sez. 3, Sentenza n. 15476 del 11/06/2008. 2 Dal creditore che agisca per l'accertamento positivo del suo credito o dal debitore che agisca per l'accertamento negativo della pretesa creditoria avversaria, avanzata stragiudizialmente. 3 Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 10634 del 03/05/2010.