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Sentenza 18 aprile 2025
Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Marsala, sentenza 18/04/2025, n. 212 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Marsala |
| Numero : | 212 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Marsala
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Marsala, Sezione civile, composto dai Magistrati:
Francesco Paolo Pizzo Presidente
Francescamaria Piruzza Giudice
Giampaolo Bellofiore Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1488/2024 R.G. tra
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
DI GIROLAMO FRANCA
RICORRENTE
e
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1 C.F._2
CANALE MANUELA
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza del 16.4.2025 i procuratori hanno rappresentato che le parti hanno raggiunto un accordo transattivo e hanno chiesto l'emissione di una sentenza di modifica delle condizioni di separazione alle condizioni pattuite. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 14.10.2024, ha esposto che, con sentenza di Parte_1 separazione consensuale dei coniugi n. 81/2024 emessa dal Tribunale di Marsala in data
30.1.2024, i coniugi si separavano alle seguenti condizioni:
“1 I coniugi vivranno separati, fermo restando l'obbligo del mutuo rispetto;
2 la casa coniugale, sita in Marsala nella c/da Paolini,144, verrà assegnata alla SInora con Controparte_1
i beni e gli arredi ivi contenuti;
3 il SInor attualmente dimorante presso l'abitazione della propria madre sita in c/da Parte_1
Dammusello n. 295, stabilirà nuova residenza entro il mese di dicembre 2023;
4 il figlio , ormai maggiorenne ma non autosufficiente economicamente, rimarrà a vivere presso il Persona_1 padre. Il figlio minore è affidato in modo condiviso ad entrambi i genitori, con abitazione e residenza Persona_2 principale presso il padre, il figlio minore , è affidato anch'egli in modo condiviso ad entrambi i genitori, Per_3 con abitazione e residenza principale presso la madre stante che lo stesso svolge le attività Controparte_1 scolastiche e ludiche estive in prossimità dell'abitazione materna;
5 i genitori dovranno assumere di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguardano la prole relativamente all'istruzione, all'educazione ed alla salute tenendo conto dei bisogni, capacità e inclinazioni naturali ed aspirazioni di ciascun figlio, mentre ciascuno dei genitori eserciterà la potestà separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà il figlio con sé.
6 i minori e , salvo diverse modalità concordate di volta in volta tra i genitori che Persona_2 Per_3 tengano conto del preminente interesse dei figli trascorreranno con la madre: tre giorni infrasettimanali, da concordarsi tra i genitori stessi;
i fini settimana alternati, dalle ore 12,00 del sabato alle ore 20,00 della domenica;
15 giorni consecutivi durante il periodo estivo da concordarsi tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno;
per 8 giorni durante le vacanze natalizie, comprendenti ad anni alterni il giorno di Natale o quello di
Capodanno; per tre giorni durante le vacanze pasquali, comprendenti ad anni alterni il giorno di Pasqua o quello di
Pasquetta.
1 il padre a titolo di concorso nel mantenimento del figlio minore, , verserà all'altro genitore, entro il Per_3 giorno 1 di ogni mese, la somma di € 150,00 (centocinquanta/00), da rivalutarsi annualmente in base agli indici
ISTAT; contribuirà per il 50% al pagamento delle spese scolastiche e mediche non coperte dal S.S.N. (e a quelle ludiche sportive adeguatamente documentate); si occuperà del mantenimento integralmente dei figli e Persona_1 Per_2 che con lui coabiteranno;
[...]
pag. 2/4 2 il SInor verserà a titolo di mantenimento alla SI.ra , la quale attualmente Parte_1 Controparte_1 non ha un reddito fisso, l'importo di € 100,00;
3 i coniugi esprimono reciproco assenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio per se stessi e per i figli minori e Persona_2 Per_3
4 i coniugi provvedono a regolarizzare tutte le questioni patrimoniali con separata scrittura privata”.
Tanto premesso, il ricorrente, tenuto conto delle mutate condizioni di natura economica delle parti (peggioramento delle proprie condizioni economiche e contestuale miglioramento delle condizioni economiche della , a parziale modifica della sentenza di separazione, CP_1 ha chiesto la revoca dell'assegno di mantenimento in favore della resistente e la revoca dell'assegno di mantenimento in favore della medesima per il mantenimento del figlio
. Per_3
Con memoria del 9.12.2024, si è costituita la quale, aderendo alla Controparte_1 richiesta di revoca dell'assegno di mantenimento in proprio favore, ha chiesto la conferma di tutte le statuizioni della sentenza di separazione consensuale dei coniugi compresa quella relativa al mantenimento del figlio . Per_3
All'udienza del 19.3.2025 i procuratori hanno chiesto un rinvio per il perfezionamento di un accordo transattivo e con note di trattazione scritta del 15.4.2025 le parti hanno chiesto congiuntamente l'emissione di una sentenza di modifica delle condizioni di separazione alle condizioni di cui all'accordo sottoscritto di seguito indicate:
1) dichiarare revocato l'assegno di mantenimento in favore della SI.ra dell'importo di € Controparte_1
100,00 a far data dal mese di aprile c.a.;
2) dichiarare l'obbligo di mantenimento nei confronti del SI. in favore del minore nella Parte_1 Per_3 misura di € 100,00 al mese a decorrere dal mese di aprile c.a.;
3) mantenere invariate i restanti obblighi e statuizioni del decreto di omologa della separazione;
4) dichiarare compensate le spese legali;
All'udienza del 16.4.2025, preso atto delle conclusioni congiunte delle parti, il giudice delegato ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
Tanto premesso, ritiene il Collegio che le condizioni di cui all'accordo sottoscritto dalle parti possono essere recepite in quanto non contrarie alle norme imperative e all'ordine pubblico e conformi agli interessi della prole, con compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Marsala, Sezione civile, in composizione collegiale, contrariis reiectis, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, così provvede:
pag. 3/4 modifica le condizioni della separazione personale dei coniugi di cui alla sentenza n. 81/2024, emessa dal Tribunale di Marsala il 30.1.2024 nell'ambito del procedimento n. 1884/2023 r.g., alle condizioni di cui all'accordo sottoscritto dalle parti depositato telematicamente in data 15.4.2025 così come sopra riportate;
- dispone la compensazione integrale delle spese di lite.
Così deciso in Marsala nella camera di conSIlio del 18.4.2025.
Il Presidente Il Giudice rel. ed est.
Francesco Paolo Pizzo Giampaolo Bellofiore
pag. 4/4