Sentenza 22 luglio 1963
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Il condominio che invoca in giudizio una clausola del regolamento limitativa del diritto di proprieta esclusiva dei singoli appartamenti nei confronti dell'acquirente di uno degli appartamenti stessi, ha l'Onere di provare che il regolamento era stato approvato dall'unanimita dei condomini. Gli oneri reali nascenti dalle clausole che limitano i poteri e le facolta che i singoli condomini hanno sulla parte di edificio di loro esclusiva proprieta sono opponibili al successore a titolo particolare di un condomino quando egli abbia accettato le clausole del regolamento (approvato all'unanimita) nell'atto di acquisto del suo appartamento sito nell'edificio condominiale. ( Conf 1007'63' 4434'57).*
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 22/07/1963, n. 2024 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2024 |
| Data del deposito : | 22 luglio 1963 |
Testo completo
Il condominio che invoca in giudizio una clausola del regolamento limitativa del diritto di proprieta esclusiva dei singoli appartamenti nei confronti dell'acquirente di uno degli appartamenti stessi, ha l'Onere di provare che il regolamento era stato approvato dall'unanimita dei condomini. Gli oneri reali nascenti dalle clausole che limitano i poteri e le facolta che i singoli condomini hanno sulla parte di edificio di loro esclusiva proprieta sono opponibili al successore a titolo particolare di un condomino quando egli abbia accettato le clausole del regolamento (approvato all'unanimita) nell'atto di acquisto del suo appartamento sito nell'edificio condominiale. ( Conf 1007'63' 4434'57).*