Sentenza 5 febbraio 2019
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- 1. AnatocismoAccesso limitatoMaria Elena Bagnato · https://www.altalex.com/ · 8 settembre 2023
- 2. l’onere di produzione degli estratti contoAvv. Beatrice Bellato · https://www.consulenzalegaleitalia.it/ · 13 febbraio 2019
L'anatocismo – indice: Onere della prova Carenza di specificità Violazione principio onere della prova Deposito documenti in appello Produzione estratti conto integrali Con sentenza n. 3337/2019 la Cassazione civile ha ribadito il principio secondo cui in presenza di anatocismo è l'istituto di credito a dover produrre in giudizio gli estratti conto integrale. Solamente in questo modo, infatti, è possibile cercare di giungere a un saldo finale partendo da quello “zero” iniziale, consentendo così un puntuale calcolo delle rimesse e delle compensazioni. Onere della prova Con la pronuncia succitata, gli Ermellini si esprimono su quanto il ricorrente sostiene sia una violazione e una falsa …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 05/02/2019, n. 3337 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3337 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2019 |
Testo completo
principio dell'onere della prova di cui all'art. 2697 c.c., non concerne invece affatto l'individuazione del soggetto gravato dell'onere probatorio, ma si appunta in buona sostanza sull'assunto, concernente però il merito, secondo cui la banca, non avendo depositato l'intera documentazione contabile concernente il rapporto, non avrebbe dato la prova del proprio credito. Tuttavia, costituisce principio costante che la violazione dell'art.2697 c.c. ricorre solo quando il giudice attribuisca l'onere della prova ad una parte diversa da quella che ne risulti per legge gravata (Cass.17 giugno 2013, n. 15107; più di recente, Cass. 13 febbraio 2018, n. 3450). Nel caso in esame, invece, la censura non investe l'individuazione del soggetto tenuto a provare la sussistenza del credito fatto valere dalla banca in via monitoria: soggetto che, anche nella fase di opposizione a decreto ingiuntivo, resta il creditore, come invero la corte territoriale ha correttamente affermato. I ricorrenti richiamano, inoltre, il principio inconferente, secondo cui è onere della parte ridepositare in appello i documenti prodotti in primo grado, pena la mancata prova dell'assunto (Cass. 8 gennaio 2007, n. 78): nel caso di specie, però, la banca aveva assolto il proprio onere probatorio depositando in giudizio, come afferma la sentenza impugnata, gli estratti conto inerenti l'intera durata del rapporto ed essi erano stati considerati dal consulente in primo grado per la sua relazione;
mentre detti estratti non erano più stati rinvenuti in grado di appello, onde la corte territoriale ha autorizzato il consulente, ai fini del ricalcolo del credito, ad ottenerne nuova copia dalla banca. Non si discorre, dunque, di mancato assolvimento a quell'onere, dal ricorrente richiamato. Inoltre, la sentenza impugnata dà atto che, in tal modo, è il correntista a beneficiare dell'azzeramento del proprio debito nel periodo anteriore, risultando dunque contraria a buona fede la stessa pretesa di andarne interamente assolto. Ed invero, la corte territoriale non ha negato il principio secondo cui, in caso di necessità di ricalcolo del saldo di conto corrente a causa della nullità delle clausole relative agli interessi, è necessario che la banca produca gli estratti conto integrali, ossia a partire dal "saldo zero" iniziale, condizione per effettuare il preciso conteggio del saldo finale, proprio al fine di disporre di un punto di partenza certo da cui iniziare il calcolo delle reciproche rimesse e relative compensazioni: ma ha accertato, in fatto ed in favore del correntista, come ad una certa data potesse collocarsi un saldo zero, mediante valutazione di fatto che non è stata in alcun modo smentita dagli odierni ricorrenti. 3. - Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso;
condanna i ricorrenti in solido al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese sostenute per il giudizio di legittimità, liquidate in C 2.500,00, oltre ad C 200,00 per esborsi, alle spese forfetarie al 15% ed agli accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, dichiara che sussistono i presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis. Così deciso in Roma, nella camera