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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 01/04/2025, n. 268 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 268 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
N. V.G. 5102/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Silvia Corinaldesi Presidente dott. Alessandro Di Tano Giudice dott.ssa Alessandra Filoni Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento congiunto iscritto al n. v.g. 5102/2024 promosso da: ato in Moldavia il 16.10.1985 e ata in Moldavia Controparte_1 Controparte_2
il 26.12.1990, entrambi rappresentati e difesi dall'avv. MAURIZIO INCONTRI;
e con l'intervento del pubblico ministero.
OGGETTO: DIVORZIO CONGIUNTO - SCIOGLIMENTO DEL MATRIMONIO.
CONCLUSIONI: “1) dichiarare lo scioglimento del matrimonio celebrato in Moldavia il 6.3.2012 tra e;
Controparte_1 Controparte_2
2) I figli minori e sono affidati ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso Per_1 Per_2
la madre nella residenza della stessa in Osimo, Via Sangiovanni 15 con esercizio separato della responsabilità genitoriale limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione e con esercizio congiunto della responsabilità genitoriale sulle questioni di straordinaria amministrazione;
3) Con riguardo al diritto di visita, il signor potrà vedere i minori durante il Controparte_1
periodo scolastico ogni volta che vorrà, previo accordo con la madre e comunque dal martedì dalle ore 16,00 al mercoledì alle ore 8,00 quando li riaccompagnerà a scuola, con pernotto presso il padre.
Il padre inoltre potrà tenere con sé i figli a fine settimana alternati, con pernotto, dal venerdì sera fino alla domenica sera.
Durante il periodo non scolastico sarà possibile il pernottamento anche per più giorni consecutivi, previo accordo libero tra i genitori anche su giorni e orari di visita.
1 I genitori trascorreranno con i figli i giorni di Natale e Santo Stefano e San Silvestro e Capodanno,
Epifania, Pasqua e Lunedì dell'Angelo, Ferragosto, compleanni dei bambini, alternandosi tra loro nelle singole festività e ad anni alterni e potranno concordare liberamente il calendario di visite dei minori per i giorni festivi residui ivi non menzionati.
E' fatta in ogni caso salva la possibilità delle parti di accordarsi diversamente in base ai rispettivi impegni.
4) Quanto al mantenimento dei figli, è posto a carico del padre l'onere di contribuire versando la somma complessiva di € 500,00 mensili per il mantenimento dei minori (€ 250,00 per ciascuno), da versare sul c/c della madre entro il 20 di ogni mese, mentre le spese straordinarie come previsto dal protocollo in uso al Tribunale di Ancona, saranno poste a carico di entrambi i genitori per il 50% e saranno versate al coniuge che le ha sostenute entro il giorno 20 del mese successivo a quello di riferimento a mezzo bonifico.
I signori e concordano che l'assegno unico sarà versato Controparte_1 Controparte_2
interamente alla IG . Controparte_2
5) I signori e dovranno accordarsi reciprocamente nel caso in cui Controparte_1 Controparte_2
vorranno portare con sé i minori per viaggi al di fuori della regione di residenza, mentre per i viaggi all'estero con la prole è necessario il consenso di entrambi i coniugi.
6) I signori e si impegnano a collaborare reciprocamente per il Controparte_1 Parte_1
bene dei minori”.
* * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato congiuntamente, e hanno chiesto al Controparte_1 Controparte_2
Tribunale di dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto in Moldavia il 06.03.2012.
L'udienza è stata sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dallo scambio di note scritte, che sono state tempestivamente depositate dalle parti.
Gli atti sono stati regolarmente trasmessi al Pubblico Ministero ex art. 71 e 473 bis.51 c.p.c., il quale ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
****
Devesi preliminarmente rilevare che il matrimonio contratto in Moldavia, seppur non risulta trascritto presso gli uffici dello Stato civile, è certamente efficace in Italia, considerato che la trascrizione in
Italia del matrimonio non è necessaria ai sensi dell'art. 28 legge n. 218/1995 e dell'art. 19 legge n.
396/2000, attesa la natura meramente certificativa e di pubblicità della trascrizione stessa (cfr. Cass.,
SS. UU, n. 5292/1985).
2 Passando all'esame del merito, la domanda di scioglimento del matrimonio è fondata e, pertanto, deve essere accolta, essendo ravvisabili i presupposti richiesti dalla L. n. 898 del 1970 mod. dalla L. n. 74 del 1987.
Dalla documentazione prodotta risulta che con decreto n. 4016 del 19.04.2023 il Tribunale di Ancona ha omologato la separazione consensuale dei coniugi. Risulta quindi trascorso il termine di sei mesi decorrente dall'udienza presidenziale richiesto dall'art. 3, numero 2) lettera b) della predetta legge.
Inoltre, non è contestato il fatto che la separazione perduri ininterrottamente da tale epoca.
Il lungo lasso di tempo in cui si è protratta la separazione induce a ritenere che non sia più possibile ricostituire la comunione spirituale e materiale tra coniugi, circostanza del resto confermata dalla domanda presentata congiuntamente da entrambi.
Va pertanto dichiarato lo scioglimento del matrimonio contratto in Moldavia il 6.03.2012.
Le condizioni di divorzio prospettate sono conformi alla situazione economica delle parti e corrispondenti agli interessi dei figli.
Il Collegio può pertanto dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti.
Nulla sulle spese di lite, in ragione della proposizione congiunta della domanda.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue: dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e in Controparte_1 Controparte_2
Moldavia il 6/03/2012; prende atto degli accordi intervenuti tra le parti alle condizioni indicate nel ricorso e sopra riportate;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile competente di procedere alle annotazioni di legge;
nulla sulle spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 26.03.2025.
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
Alessandra Filoni Silvia Corinaldesi
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Silvia Corinaldesi Presidente dott. Alessandro Di Tano Giudice dott.ssa Alessandra Filoni Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento congiunto iscritto al n. v.g. 5102/2024 promosso da: ato in Moldavia il 16.10.1985 e ata in Moldavia Controparte_1 Controparte_2
il 26.12.1990, entrambi rappresentati e difesi dall'avv. MAURIZIO INCONTRI;
e con l'intervento del pubblico ministero.
OGGETTO: DIVORZIO CONGIUNTO - SCIOGLIMENTO DEL MATRIMONIO.
CONCLUSIONI: “1) dichiarare lo scioglimento del matrimonio celebrato in Moldavia il 6.3.2012 tra e;
Controparte_1 Controparte_2
2) I figli minori e sono affidati ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso Per_1 Per_2
la madre nella residenza della stessa in Osimo, Via Sangiovanni 15 con esercizio separato della responsabilità genitoriale limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione e con esercizio congiunto della responsabilità genitoriale sulle questioni di straordinaria amministrazione;
3) Con riguardo al diritto di visita, il signor potrà vedere i minori durante il Controparte_1
periodo scolastico ogni volta che vorrà, previo accordo con la madre e comunque dal martedì dalle ore 16,00 al mercoledì alle ore 8,00 quando li riaccompagnerà a scuola, con pernotto presso il padre.
Il padre inoltre potrà tenere con sé i figli a fine settimana alternati, con pernotto, dal venerdì sera fino alla domenica sera.
Durante il periodo non scolastico sarà possibile il pernottamento anche per più giorni consecutivi, previo accordo libero tra i genitori anche su giorni e orari di visita.
1 I genitori trascorreranno con i figli i giorni di Natale e Santo Stefano e San Silvestro e Capodanno,
Epifania, Pasqua e Lunedì dell'Angelo, Ferragosto, compleanni dei bambini, alternandosi tra loro nelle singole festività e ad anni alterni e potranno concordare liberamente il calendario di visite dei minori per i giorni festivi residui ivi non menzionati.
E' fatta in ogni caso salva la possibilità delle parti di accordarsi diversamente in base ai rispettivi impegni.
4) Quanto al mantenimento dei figli, è posto a carico del padre l'onere di contribuire versando la somma complessiva di € 500,00 mensili per il mantenimento dei minori (€ 250,00 per ciascuno), da versare sul c/c della madre entro il 20 di ogni mese, mentre le spese straordinarie come previsto dal protocollo in uso al Tribunale di Ancona, saranno poste a carico di entrambi i genitori per il 50% e saranno versate al coniuge che le ha sostenute entro il giorno 20 del mese successivo a quello di riferimento a mezzo bonifico.
I signori e concordano che l'assegno unico sarà versato Controparte_1 Controparte_2
interamente alla IG . Controparte_2
5) I signori e dovranno accordarsi reciprocamente nel caso in cui Controparte_1 Controparte_2
vorranno portare con sé i minori per viaggi al di fuori della regione di residenza, mentre per i viaggi all'estero con la prole è necessario il consenso di entrambi i coniugi.
6) I signori e si impegnano a collaborare reciprocamente per il Controparte_1 Parte_1
bene dei minori”.
* * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato congiuntamente, e hanno chiesto al Controparte_1 Controparte_2
Tribunale di dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto in Moldavia il 06.03.2012.
L'udienza è stata sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dallo scambio di note scritte, che sono state tempestivamente depositate dalle parti.
Gli atti sono stati regolarmente trasmessi al Pubblico Ministero ex art. 71 e 473 bis.51 c.p.c., il quale ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
****
Devesi preliminarmente rilevare che il matrimonio contratto in Moldavia, seppur non risulta trascritto presso gli uffici dello Stato civile, è certamente efficace in Italia, considerato che la trascrizione in
Italia del matrimonio non è necessaria ai sensi dell'art. 28 legge n. 218/1995 e dell'art. 19 legge n.
396/2000, attesa la natura meramente certificativa e di pubblicità della trascrizione stessa (cfr. Cass.,
SS. UU, n. 5292/1985).
2 Passando all'esame del merito, la domanda di scioglimento del matrimonio è fondata e, pertanto, deve essere accolta, essendo ravvisabili i presupposti richiesti dalla L. n. 898 del 1970 mod. dalla L. n. 74 del 1987.
Dalla documentazione prodotta risulta che con decreto n. 4016 del 19.04.2023 il Tribunale di Ancona ha omologato la separazione consensuale dei coniugi. Risulta quindi trascorso il termine di sei mesi decorrente dall'udienza presidenziale richiesto dall'art. 3, numero 2) lettera b) della predetta legge.
Inoltre, non è contestato il fatto che la separazione perduri ininterrottamente da tale epoca.
Il lungo lasso di tempo in cui si è protratta la separazione induce a ritenere che non sia più possibile ricostituire la comunione spirituale e materiale tra coniugi, circostanza del resto confermata dalla domanda presentata congiuntamente da entrambi.
Va pertanto dichiarato lo scioglimento del matrimonio contratto in Moldavia il 6.03.2012.
Le condizioni di divorzio prospettate sono conformi alla situazione economica delle parti e corrispondenti agli interessi dei figli.
Il Collegio può pertanto dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti.
Nulla sulle spese di lite, in ragione della proposizione congiunta della domanda.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue: dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e in Controparte_1 Controparte_2
Moldavia il 6/03/2012; prende atto degli accordi intervenuti tra le parti alle condizioni indicate nel ricorso e sopra riportate;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile competente di procedere alle annotazioni di legge;
nulla sulle spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 26.03.2025.
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
Alessandra Filoni Silvia Corinaldesi
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