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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 25/03/2025, n. 159 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 159 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALMI
Sezione Civile
All'udienza del 25/03/2025, dinanzi al Giudice dott.ssa Maria Teresa Gentile, nel procedimento iscritto al n. 663/2024 R.G.A.C., sono presenti, per delega dell'avv. FREZZA
AURORA, l'avv. Daniele Corso, per parte attrice, e l'avv. FRISINA CARMELA, per parte convenuta. I procuratori delle parti discutono la causa riportandosi ai propri atti e verbali di causa e concludono insistendo in tutte le domande ed eccezioni ivi proposte. In particolare,
l'avv. Corso insiste per l'ammissibilità della domanda alla luce della sentenza n. 25/1992 della Corte Costituzionale e del grave pregiudizio derivante dalla reiterazione delle azioni aggressive;
l'avv. Frisina contesta il dedotto avversario e in subordine insiste nell'ammissione delle richieste istruttorie.
Il Giudice
Preso atto, letto l'art. 281 sexies c.p.c., decide la causa come da allegato dispositivo e contestuale motivazione che, previa lettura, rimangono a far parte integrante del presente verbale.
Palmi, 25/03/2025 Il Giudice
Maria Teresa Gentile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palmi, sezione civile, in composizione monocratica ed in persona della dott.ssa Maria Teresa Gentile, nella causa civile iscritta al n. 663 del Ruolo Generale per gli
Affari Contenziosi dell'anno 2024, vertente
tra
rappresentata e difesa dall'Avv. Aurora Frezza;
Parte_1 attrice
e
rappresentato e difeso dall'Avv. Carmela Frisina;
CP_1 convenuto
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Esaminati gli atti;
uditi i procuratori delle parti costituite;
letto l'art. 281 sexies c.p.c.; ritenute le seguenti
1 RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con l'atto introduttivo premette di essere proprietaria di terreni in Parte_1
Messignadi, frazione di Oppido Mamertina, identificati in Catasto al fg. 30, part. 171, 179 e
184, a lei pervenuti in comproprietà per atto di compravendita a rogito del Notar Persona_1
del 25.9.1982, rep. n. 350; che qualche anno addietro il convenuto si
[...] CP_1 era introdotto all'interno della proprietà, aprendo un varco tra la sua abitazione (posta sulla part. 178) ed il terreno frontistante (part. 179) ed introducendo una causa civile per il riconoscimento del suo possesso;
che la domanda di reintegrazione era stata accolta, limitatamente ad una porzione di terreno identificata in catasto al fg. 30, part. 171; che, eseguita l'ordinanza con la consegna delle chiavi, il aveva, senza alcuna CP_1
autorizzazione, dapprima rimosso completamente la catena con il lucchetto e successivamente abbattuto il muro di confine, già ripristinato dalla nonché tirato Pt_1
un filo segnaletico, come se stesse per frazionare la proprietà dell'odierna attrice, lungo tutto il terreno ricadente nelle particelle n. 179 e 184; che un'ulteriore procedimento per la determinazione delle modalità di attuazione, introdotto dal era stato rigettato con CP_1
ordinanza del 18/08/2021, avverso la quale era stato proposto reclamo, anch'esso rigettato;
che successivamente il aveva introdotto un nuovo giudizio possessorio, “chiedendo CP_1
al giudice di accertare l'asserito spoglio di giorno 2.6.2021 e disporre la reintegra nel pieno ed esclusivo possesso del terreno riportato al foglio 30 particelle 171 179 e 184”; che, a conclusione del processo, la domanda di reintegra era stata accolta “limitatamente alla porzione di metri 3x3 frontistante l'abitazione e posta a sinistra rispetto al cancello CP_1
di ferro sito nel vicolo, mediante la rimozione del lucchetto apposto al predetto cancello d'ingresso ovvero la consegna delle chiavi e la contestuale demolizione del muro dal lato
; che avverso detta ordinanza pende reclamo iscritto al ruolo in data 13/04/2024 CP_1
(processo n. 445/24 RG); che nelle more il in data 07/04/2024, ha nuovamente CP_1
abbattuto il muro di confine tra la proprietà e l'abitazione a lui in uso e ha rimosso Pt_1
il lucchetto dal cancello, manomettendo quest'ultimo in modo da renderlo inutilizzabile;
che, successivamente, il 30/04/2024, il convenuto ha portato all'interno del terreno Sorrenti alcuni pali in legno, che la mattina dell'1/5/2024 ha iniziato ad installare lungo tutto il terreno ricadente nelle particelle n. 179 e 184; che, nel pomeriggio della stessa giornata, l'attrice si
è recata nella sua proprietà e ha, nell'immediatezza, rimosso i pali sino a quel momento installati arbitrariamente dal il giorno successivo la stessa attrice ha ripristinato il CP_1
muro abbattuto e la chiusura del cancello, in modo da interdire a chiunque l'accesso al proprio terreno.
2 Deduce quindi di voler tutelare il proprio diritto reale sui beni oggetto di causa, affermando l'inesistenza di ogni diritto vantato sui beni dal convenuto il quale ha posto CP_1
in essere una serie di condotte arbitrarie che hanno arrecato all'attrice continue turbative e molestie, di cui ella chiede la cessazione attraverso un provvedimento interdittivo;
a tal fine, osserva che i provvedimenti possessori hanno carattere puramente incidentale, essendo destinati a venire assorbiti dall'eventuale successiva sentenza definitiva sulla controversia petitoria, unico titolo idoneo a regolare in via definitiva i rapporti di natura possessoria o petitoria in contestazione tra le parti. Chiede anche la condanna del convenuto al risarcimento del danno provocato dalle turbative e molestie poste in essere e consistente nella violazione del diritto attoreo a godere in maniera pacifica del terreno e nel patema d'animo provocato all'attrice, la quale teme di poter subire in qualunque momento ulteriori illegittime intrusioni da parte del quantificando il danno in una somma pari a euro CP_1
2.200,00, per le spese di lite affrontate nel giudizio possessorio, oltre ad euro 10.000,00, quale ulteriore danno da patema d'animo. Formula anche istanza cautelare per la cessazione delle turbative in atto e, nel merito, conclude perché sia dichiarata l'inesistenza di ogni eventuale diritto vantato dal sui terreni di proprietà attorea e ordinata al convenuto la CP_1
cessazione di ogni pregiudizio turbativa o molestia al pacifico godimento esclusivo della proprietà con condanna del al risarcimento dei danni patrimoniali e non Pt_1 CP_1
subiti dall'attrice, quantificati nell'importo di euro 12.200,00, ovvero nella misura maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia.
con la comparsa di costituzione depositata il 30.8.2024, eccepisce CP_1
preliminarmente l'improcedibilità e inammissibilità della domanda petitoria e di quella cautelare, per violazione dell'articolo 705 CPC, essendo pendente tra le stesse parti, in fase di reclamo, il giudizio possessorio introdotto da esso convenuto. Nel merito, contesta la domanda, deducendo che la non ha alcun diritto sul terreno identificato dalla Pt_1
particella numero 171 del foglio 30 di mappa, mai trasferita con atto pubblico, e da oltre un ventennio posseduta da esso assieme alla striscia di terreno di 3 m x 3 m, retrostante CP_1
la sua abitazione e ricadente nelle particelle 179 e 184. Conclude chiedendo dichiararsi l'improcedibilità ed inammissibilità, ovvero rigettarsi nel merito, tutte le domande proposte.
In corso di causa, all'esito del deposito delle memorie istruttorie, è stata fissata udienza per la discussione e decisione sulle eccezioni preliminari, con riserva di decidere all'esito sulle richieste di prova per testi formulate da entrambe le parti.
2. L'eccezione preliminare di inammissibilità proposta dal convenuto è fondata.
3 In punto di fatto, è pacifico e risulta dall'esame dei documenti in atti che tra le parti, all'atto della notifica dell'atto introduttivo del presente giudizio, fosse ancora in corso (in sede di reclamo) un giudizio possessorio, intrapreso dal per ottenere “la reintegra nel pieno CP_1
ed esclusivo possesso del terreno riportato al foglio 30, particelle 171, 179 e 184”, ossia i medesimi immobili che costituiscono oggetto dell'odierna controversia, di natura petitoria.
Viene quindi in considerazione il “Divieto di proporre giudizio petitorio”, posto dall'art. 705
c.p.c., che così dispone “Il convenuto nel giudizio possessorio non può proporre giudizio petitorio, finché il primo giudizio non sia definito e la decisione non sia stata eseguita”.
E' vero che, con la sentenza n. 25 del 3 febbraio 1992, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità della disposizione sopra trascritta, nella parte in cui "subordina la proposizione del giudizio petitorio alla definizione della controversia possessoria o all'esecuzione della decisione nel caso che ne derivi o possa derivarne un pregiudizio irreparabile al convenuto".
Tuttavia, nel caso che occupa, non è possibile individuare gli estremi del pregiudizio irreparabile che, in materia di proprietà immobiliare, si concretizza – come correttamente ammesso in linea di principio dalla stessa attrice, nella prima memoria istruttoria - solo nei casi in cui, dall'esecuzione del provvedimento possessorio, possa derivare la distruzione del bene su cui si esercita il diritto reale (così, in motivazione, la sentenza della Corte
Costituzionale n. 25/1992, sopra citata: “In materia immobiliare, l'esecuzione del provvedimento possessorio arreca un danno irreparabile quando lo spoglio si concreta nella costruzione di un manufatto. In tal caso l'onere di eseguire la decisione prima di proporre il giudizio petitorio costringe il convenuto a distruggere un'opera che, come risulterà dal successivo giudizio petitorio, aveva diritto di costruire. Qui l'irrazionalità della deroga portata dal divieto dell'art. 705 al principio di economia processuale (dolo facit qui petit quod mox redditurus est) è talmente evidente che in passato la Corte di cassazione, con giurisprudenza pretoria, non esitò ad ammettere in qualche occasione che l'azione possessoria potesse essere paralizzata dall'esercizio contemporaneo, in separato giudizio, di un'azione petitoria, con conseguente sospensione dell'ordine di demolizione, anche allo scopo - aggiunse la Corte - di evitare all'economia nazionale "un inutile spreco di ricchezza"
(cfr. Cass. 29 gennaio 1929, n. 405). Sotto quest'ultimo profilo si può notare una incoerenza sistematica tra l'art. 705 cod.proc.civ. e la disciplina dell'esecuzione in forma specifica degli obblighi di non fare prevista dall'art. 2933 cod. civ., il quale vieta che sia ordinata la distruzione di ciò che è stato fatto in violazione dell'obbligo, "se la distruzione della cosa è di pregiudizio all'economia nazionale").
4 Per contro, dall'esame delle allegazioni di parte attrice, si evidenzia unicamente la prospettazione di un pregiudizio derivante dalla reiterazione delle molestie e turbative, attuate mediante la lamentata usurpazione del terreno di asserita proprietà attorea (questa la giustificazione illustrata nella prima memoria istruttoria da parte attrice “la presente azione
è stata avanzata dalla a fase interinale conclusa… e non quando il signor Pt_1 CP_1
ha abbattuto il muro ed eliminato il lucchetto, neanche quando ha introdotto
[...]
all'interno del terreno i pali (atti ancora inidonei a configurare l'irreparabilità del pregiudizio), bensì solo a seguito dell'installazione dei pali e della recinzione lungo tutto il terreno e della concreta possibilità di perdere materialmente il bene”).
In ultima analisi, non ricorrendo gli estremi del pregiudizio irreparabile, in mancanza di pericolo di perdita irreversibile del bene per effetto del procedimento possessorio in corso,
l'azione petitoria incorre nel divieto posto dal menzionato art. 705 c.p.c. e va pertanto dichiarata inammissibile.
3. Attesa la soccombenza, l'attrice va condannata alla refusione, in favore dello Stato, delle spese di lite, liquidate complessivamente in euro 1.270,00, oltre spese generali al 15%, IVA
e CPA come per legge (ai valori minimi previsti dal d.m. 147/2022 per lo scaglione fino a euro 26.000,00, con la riduzione imposta dall'art. 130 del d.PR. n. 115/2002).
La presente sentenza è per legge provvisoriamente esecutiva nei capi di condanna.
P.Q.M.
il Tribunale di Palmi, in persona del giudice monocratico, definitivamente pronunciando, nella causa civile introdotta da nei confronti di così Parte_1 CP_1 provvede:
1) dichiara inammissibile la domanda;
2) condanna parte attrice alla refusione, in favore dello Stato, delle spese di lite, liquidate complessivamente in euro 1.270,00, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
3) sentenza per legge provvisoriamente esecutiva.
Palmi, 25 marzo 2025
Il Giudice
Maria Teresa Gentile
5
Sezione Civile
All'udienza del 25/03/2025, dinanzi al Giudice dott.ssa Maria Teresa Gentile, nel procedimento iscritto al n. 663/2024 R.G.A.C., sono presenti, per delega dell'avv. FREZZA
AURORA, l'avv. Daniele Corso, per parte attrice, e l'avv. FRISINA CARMELA, per parte convenuta. I procuratori delle parti discutono la causa riportandosi ai propri atti e verbali di causa e concludono insistendo in tutte le domande ed eccezioni ivi proposte. In particolare,
l'avv. Corso insiste per l'ammissibilità della domanda alla luce della sentenza n. 25/1992 della Corte Costituzionale e del grave pregiudizio derivante dalla reiterazione delle azioni aggressive;
l'avv. Frisina contesta il dedotto avversario e in subordine insiste nell'ammissione delle richieste istruttorie.
Il Giudice
Preso atto, letto l'art. 281 sexies c.p.c., decide la causa come da allegato dispositivo e contestuale motivazione che, previa lettura, rimangono a far parte integrante del presente verbale.
Palmi, 25/03/2025 Il Giudice
Maria Teresa Gentile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palmi, sezione civile, in composizione monocratica ed in persona della dott.ssa Maria Teresa Gentile, nella causa civile iscritta al n. 663 del Ruolo Generale per gli
Affari Contenziosi dell'anno 2024, vertente
tra
rappresentata e difesa dall'Avv. Aurora Frezza;
Parte_1 attrice
e
rappresentato e difeso dall'Avv. Carmela Frisina;
CP_1 convenuto
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Esaminati gli atti;
uditi i procuratori delle parti costituite;
letto l'art. 281 sexies c.p.c.; ritenute le seguenti
1 RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con l'atto introduttivo premette di essere proprietaria di terreni in Parte_1
Messignadi, frazione di Oppido Mamertina, identificati in Catasto al fg. 30, part. 171, 179 e
184, a lei pervenuti in comproprietà per atto di compravendita a rogito del Notar Persona_1
del 25.9.1982, rep. n. 350; che qualche anno addietro il convenuto si
[...] CP_1 era introdotto all'interno della proprietà, aprendo un varco tra la sua abitazione (posta sulla part. 178) ed il terreno frontistante (part. 179) ed introducendo una causa civile per il riconoscimento del suo possesso;
che la domanda di reintegrazione era stata accolta, limitatamente ad una porzione di terreno identificata in catasto al fg. 30, part. 171; che, eseguita l'ordinanza con la consegna delle chiavi, il aveva, senza alcuna CP_1
autorizzazione, dapprima rimosso completamente la catena con il lucchetto e successivamente abbattuto il muro di confine, già ripristinato dalla nonché tirato Pt_1
un filo segnaletico, come se stesse per frazionare la proprietà dell'odierna attrice, lungo tutto il terreno ricadente nelle particelle n. 179 e 184; che un'ulteriore procedimento per la determinazione delle modalità di attuazione, introdotto dal era stato rigettato con CP_1
ordinanza del 18/08/2021, avverso la quale era stato proposto reclamo, anch'esso rigettato;
che successivamente il aveva introdotto un nuovo giudizio possessorio, “chiedendo CP_1
al giudice di accertare l'asserito spoglio di giorno 2.6.2021 e disporre la reintegra nel pieno ed esclusivo possesso del terreno riportato al foglio 30 particelle 171 179 e 184”; che, a conclusione del processo, la domanda di reintegra era stata accolta “limitatamente alla porzione di metri 3x3 frontistante l'abitazione e posta a sinistra rispetto al cancello CP_1
di ferro sito nel vicolo, mediante la rimozione del lucchetto apposto al predetto cancello d'ingresso ovvero la consegna delle chiavi e la contestuale demolizione del muro dal lato
; che avverso detta ordinanza pende reclamo iscritto al ruolo in data 13/04/2024 CP_1
(processo n. 445/24 RG); che nelle more il in data 07/04/2024, ha nuovamente CP_1
abbattuto il muro di confine tra la proprietà e l'abitazione a lui in uso e ha rimosso Pt_1
il lucchetto dal cancello, manomettendo quest'ultimo in modo da renderlo inutilizzabile;
che, successivamente, il 30/04/2024, il convenuto ha portato all'interno del terreno Sorrenti alcuni pali in legno, che la mattina dell'1/5/2024 ha iniziato ad installare lungo tutto il terreno ricadente nelle particelle n. 179 e 184; che, nel pomeriggio della stessa giornata, l'attrice si
è recata nella sua proprietà e ha, nell'immediatezza, rimosso i pali sino a quel momento installati arbitrariamente dal il giorno successivo la stessa attrice ha ripristinato il CP_1
muro abbattuto e la chiusura del cancello, in modo da interdire a chiunque l'accesso al proprio terreno.
2 Deduce quindi di voler tutelare il proprio diritto reale sui beni oggetto di causa, affermando l'inesistenza di ogni diritto vantato sui beni dal convenuto il quale ha posto CP_1
in essere una serie di condotte arbitrarie che hanno arrecato all'attrice continue turbative e molestie, di cui ella chiede la cessazione attraverso un provvedimento interdittivo;
a tal fine, osserva che i provvedimenti possessori hanno carattere puramente incidentale, essendo destinati a venire assorbiti dall'eventuale successiva sentenza definitiva sulla controversia petitoria, unico titolo idoneo a regolare in via definitiva i rapporti di natura possessoria o petitoria in contestazione tra le parti. Chiede anche la condanna del convenuto al risarcimento del danno provocato dalle turbative e molestie poste in essere e consistente nella violazione del diritto attoreo a godere in maniera pacifica del terreno e nel patema d'animo provocato all'attrice, la quale teme di poter subire in qualunque momento ulteriori illegittime intrusioni da parte del quantificando il danno in una somma pari a euro CP_1
2.200,00, per le spese di lite affrontate nel giudizio possessorio, oltre ad euro 10.000,00, quale ulteriore danno da patema d'animo. Formula anche istanza cautelare per la cessazione delle turbative in atto e, nel merito, conclude perché sia dichiarata l'inesistenza di ogni eventuale diritto vantato dal sui terreni di proprietà attorea e ordinata al convenuto la CP_1
cessazione di ogni pregiudizio turbativa o molestia al pacifico godimento esclusivo della proprietà con condanna del al risarcimento dei danni patrimoniali e non Pt_1 CP_1
subiti dall'attrice, quantificati nell'importo di euro 12.200,00, ovvero nella misura maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia.
con la comparsa di costituzione depositata il 30.8.2024, eccepisce CP_1
preliminarmente l'improcedibilità e inammissibilità della domanda petitoria e di quella cautelare, per violazione dell'articolo 705 CPC, essendo pendente tra le stesse parti, in fase di reclamo, il giudizio possessorio introdotto da esso convenuto. Nel merito, contesta la domanda, deducendo che la non ha alcun diritto sul terreno identificato dalla Pt_1
particella numero 171 del foglio 30 di mappa, mai trasferita con atto pubblico, e da oltre un ventennio posseduta da esso assieme alla striscia di terreno di 3 m x 3 m, retrostante CP_1
la sua abitazione e ricadente nelle particelle 179 e 184. Conclude chiedendo dichiararsi l'improcedibilità ed inammissibilità, ovvero rigettarsi nel merito, tutte le domande proposte.
In corso di causa, all'esito del deposito delle memorie istruttorie, è stata fissata udienza per la discussione e decisione sulle eccezioni preliminari, con riserva di decidere all'esito sulle richieste di prova per testi formulate da entrambe le parti.
2. L'eccezione preliminare di inammissibilità proposta dal convenuto è fondata.
3 In punto di fatto, è pacifico e risulta dall'esame dei documenti in atti che tra le parti, all'atto della notifica dell'atto introduttivo del presente giudizio, fosse ancora in corso (in sede di reclamo) un giudizio possessorio, intrapreso dal per ottenere “la reintegra nel pieno CP_1
ed esclusivo possesso del terreno riportato al foglio 30, particelle 171, 179 e 184”, ossia i medesimi immobili che costituiscono oggetto dell'odierna controversia, di natura petitoria.
Viene quindi in considerazione il “Divieto di proporre giudizio petitorio”, posto dall'art. 705
c.p.c., che così dispone “Il convenuto nel giudizio possessorio non può proporre giudizio petitorio, finché il primo giudizio non sia definito e la decisione non sia stata eseguita”.
E' vero che, con la sentenza n. 25 del 3 febbraio 1992, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità della disposizione sopra trascritta, nella parte in cui "subordina la proposizione del giudizio petitorio alla definizione della controversia possessoria o all'esecuzione della decisione nel caso che ne derivi o possa derivarne un pregiudizio irreparabile al convenuto".
Tuttavia, nel caso che occupa, non è possibile individuare gli estremi del pregiudizio irreparabile che, in materia di proprietà immobiliare, si concretizza – come correttamente ammesso in linea di principio dalla stessa attrice, nella prima memoria istruttoria - solo nei casi in cui, dall'esecuzione del provvedimento possessorio, possa derivare la distruzione del bene su cui si esercita il diritto reale (così, in motivazione, la sentenza della Corte
Costituzionale n. 25/1992, sopra citata: “In materia immobiliare, l'esecuzione del provvedimento possessorio arreca un danno irreparabile quando lo spoglio si concreta nella costruzione di un manufatto. In tal caso l'onere di eseguire la decisione prima di proporre il giudizio petitorio costringe il convenuto a distruggere un'opera che, come risulterà dal successivo giudizio petitorio, aveva diritto di costruire. Qui l'irrazionalità della deroga portata dal divieto dell'art. 705 al principio di economia processuale (dolo facit qui petit quod mox redditurus est) è talmente evidente che in passato la Corte di cassazione, con giurisprudenza pretoria, non esitò ad ammettere in qualche occasione che l'azione possessoria potesse essere paralizzata dall'esercizio contemporaneo, in separato giudizio, di un'azione petitoria, con conseguente sospensione dell'ordine di demolizione, anche allo scopo - aggiunse la Corte - di evitare all'economia nazionale "un inutile spreco di ricchezza"
(cfr. Cass. 29 gennaio 1929, n. 405). Sotto quest'ultimo profilo si può notare una incoerenza sistematica tra l'art. 705 cod.proc.civ. e la disciplina dell'esecuzione in forma specifica degli obblighi di non fare prevista dall'art. 2933 cod. civ., il quale vieta che sia ordinata la distruzione di ciò che è stato fatto in violazione dell'obbligo, "se la distruzione della cosa è di pregiudizio all'economia nazionale").
4 Per contro, dall'esame delle allegazioni di parte attrice, si evidenzia unicamente la prospettazione di un pregiudizio derivante dalla reiterazione delle molestie e turbative, attuate mediante la lamentata usurpazione del terreno di asserita proprietà attorea (questa la giustificazione illustrata nella prima memoria istruttoria da parte attrice “la presente azione
è stata avanzata dalla a fase interinale conclusa… e non quando il signor Pt_1 CP_1
ha abbattuto il muro ed eliminato il lucchetto, neanche quando ha introdotto
[...]
all'interno del terreno i pali (atti ancora inidonei a configurare l'irreparabilità del pregiudizio), bensì solo a seguito dell'installazione dei pali e della recinzione lungo tutto il terreno e della concreta possibilità di perdere materialmente il bene”).
In ultima analisi, non ricorrendo gli estremi del pregiudizio irreparabile, in mancanza di pericolo di perdita irreversibile del bene per effetto del procedimento possessorio in corso,
l'azione petitoria incorre nel divieto posto dal menzionato art. 705 c.p.c. e va pertanto dichiarata inammissibile.
3. Attesa la soccombenza, l'attrice va condannata alla refusione, in favore dello Stato, delle spese di lite, liquidate complessivamente in euro 1.270,00, oltre spese generali al 15%, IVA
e CPA come per legge (ai valori minimi previsti dal d.m. 147/2022 per lo scaglione fino a euro 26.000,00, con la riduzione imposta dall'art. 130 del d.PR. n. 115/2002).
La presente sentenza è per legge provvisoriamente esecutiva nei capi di condanna.
P.Q.M.
il Tribunale di Palmi, in persona del giudice monocratico, definitivamente pronunciando, nella causa civile introdotta da nei confronti di così Parte_1 CP_1 provvede:
1) dichiara inammissibile la domanda;
2) condanna parte attrice alla refusione, in favore dello Stato, delle spese di lite, liquidate complessivamente in euro 1.270,00, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
3) sentenza per legge provvisoriamente esecutiva.
Palmi, 25 marzo 2025
Il Giudice
Maria Teresa Gentile
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