Sentenza 7 luglio 1977
Massime • 1
Il coniuge separato, che chieda l'assegno di mantenimento, ha l'Onere di provare l'insufficienza del proprio patrimonio e la capacita dell'altro coniuge, mentre, quando sia intervenuto il provvedimento di definizione dei rapporti patrimoniali tra coniugi separati, il coniuge, che chieda la riduzione dell'assegno di mantenimento a cui e obbligato, ha l'Onere di provare il deterioramento delle proprie condizioni economiche, o il miglioramento di quelle dell'altro coniuge.*
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 07/07/1977, n. 3022 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3022 |
| Data del deposito : | 7 luglio 1977 |
Testo completo
Il coniuge separato, che chieda l'assegno di mantenimento, ha l'Onere di provare l'insufficienza del proprio patrimonio e la capacita dell'altro coniuge, mentre, quando sia intervenuto il provvedimento di definizione dei rapporti patrimoniali tra coniugi separati, il coniuge, che chieda la riduzione dell'assegno di mantenimento a cui e obbligato, ha l'Onere di provare il deterioramento delle proprie condizioni economiche, o il miglioramento di quelle dell'altro coniuge.*