Cass. civ., sez. I, sentenza 07/07/1977, n. 3022
CASS
Sentenza 7 luglio 1977

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Il coniuge separato, che chieda l'assegno di mantenimento, ha l'Onere di provare l'insufficienza del proprio patrimonio e la capacita dell'altro coniuge, mentre, quando sia intervenuto il provvedimento di definizione dei rapporti patrimoniali tra coniugi separati, il coniuge, che chieda la riduzione dell'assegno di mantenimento a cui e obbligato, ha l'Onere di provare il deterioramento delle proprie condizioni economiche, o il miglioramento di quelle dell'altro coniuge.*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 07/07/1977, n. 3022
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 3022
    Data del deposito : 7 luglio 1977

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