TRIB
Sentenza 16 settembre 2024
Sentenza 16 settembre 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avezzano, sentenza 16/09/2024, n. 326 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avezzano |
| Numero : | 326 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2024 |
Testo completo
RG n. 564/2023
RE BLICA ITALIA PUB
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVEZZANO
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Maria PROIA Presidente Relatore
dott. Paolo LEPIDI Giudice
dott.ssa Francesca GRECO Giudice
ha pronunciato il seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al ruolo generale n. 564 dell'anno 2023, vertente tra
) nato in [...] il Parte 1 (C.F. C.F. 1
17.08.1981 in proprio e nella qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale
), nata in Argentina in [...] minori ERsona 1 C.F. 2
nato in [...] [...] e ERsona 2 (C.F. C.F. 3 nonché Parte_2 (C.F.in data 28.03.2017, C.F. 4 ), solo in qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale dei minori sopra citati, nata in [...] in data [...], tutti rappresentati e difesi dall'avv. Fabio MIRENZIO ed elettivamente domiciliati in
Messina presso il suo studio, giusta procura in calce al ricorso;
RICORRENTE
Contro
Controparte_1 (C.F. P.IVA 1
RESISTENTE NON COSTITUITO
Con l'intervento del P. M. Oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana jure sanguinis
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. Parte_1 in proprio e in qualità di Persona 1genitori esercenti la responsabilità genitoriale sui propri figli minori e Persona 2 e Parte_2 nella sola qualità di esercente la responsabilità genitoriale sui predetti minori, hanno convenuto in giudizio il [...]
CP_1 al fine di accertare e sentir dichiarare l'acquisizione della cittadinanza italiana iure sanguinis in quanto discendenti di un cittadino italiano per nascita ex art. 1, lett. a), legge n.91/92.
In particolare, i ricorrenti hanno dedotto che la capostipite della famiglia, [...] Per 3 nata a [...] era trasferita in Argentina contraendo matrimonio con il sig. ERsona 4 e che questa non ha mai rinunciato alla cittadinanza italiana;
hanno dedotto che da tale unione è nata a Buenos Aires, in [...] 11.10.1914, ERsona_5 e che quest'ultima, in data 09.06.1930, ha contratto matrimonio paraguaiano, dalla cui unione, in data 04.12.1952 a Cerro Azul, ècon CP_2 nata la loro figlia ERsona 6
Hanno poi aggiunto che quest'ultima ha contratto matrimonio con il paraguaiano e che da questi è nato, in Argentina, l'odierno ricorrentePersona 7
Parte 1 coniugato con la sig.ra Pt_2 Parte 2 e dalla cui unione sono nati, sempre in Argentina, Persona_1 e Persona 2 odierni ricorrenti congiuntamente al loro padre.
Hanno dedotto di non poter chiedere l'acquisizione della cittadinanza italiana per via consolare, stante le limitazioni previste dalla legge regolatrice della materia oggetto di pronunce di declaratoria di illegittimità costituzionale e di costante disapplicazione in quanto prevedeva la perdita della cittadinanza da parte della donna italiana che contraeva matrimonio con il cittadino straniero.
Hanno, quindi, insistito per l'accoglimento della domanda avanzata in quanto discendenti di cittadino italiano ed i cui avi non hanno mai rinunciato alla cittadinanza italiana ex artt.
7-8 della l. 13.6.1912 n. 555, né ai sensi degli artt. 11-14 della legge
5.2.1992 n. 91. Seppur regolarmente notiziato del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza, il
CP 1 non si è costituito e ne è stata dichiarata la contumacia all'udienza del
07.09.2023; alla predetta udienza, inoltre, la sola parte costituita ha precisato le conclusioni riportandosi al proprio libello introduttivo ed il giudice ha trattenuto la causa in decisione concedendo i termini ex art. 190 c.p.c.
2. La domanda di parte ricorrente è fondata e deve trovare accoglimento per le ragioni che seguono.
La linea di discendenza riportata dai ricorrenti nel proprio libello introduttivo trova esatto riscontro nella documentazione versata in atti;
risulta, infatti, che la sig.ra
ER 3 (o ER_8 ) Per 3 è nata a [...] in data [...] e che non è
stata mai naturalizzata cittadina argentina, come risultante da certificato tradotto in italiano e rilasciato dal Cancelliere dell'Ufficio Nazionale Elettorale;
dunque, ella non ha mai perso la cittadinanza italiana che va considerata trasmessa anche alla figlia
ERsona 5 nata a [...] il [...].
ERsona 5 risulta chiaramente figlia di ERsona 3 e di ERsona 9
[...] (come da certificato allegato) ed emerge con tutta evidenza come la prima sia madre di ERsona 10 a sua volta madre dell'odierno ricorrente Parte 1
[...] Persona 2Quest'ultimo, infine, risulta padre degli altri ricorrenti ER_1 e anch'essi, dunque, discendenti di un avo cittadino italiano.
A nulla rileva, quindi, che ERsona 5 abbia, nel 1930 sposato un cittadino straniero, posto che, a tal uopo, è intervenuta la pronuncia della Corte Costituzionale n. 30 del
1983 che, intervenuta in materia, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1
n. 1 della L. 555/1912 nella parte in cui la predetta legge non prevedeva che fosse cittadino per nascita anche il figlio da madre cittadina;
con successiva sentenza n. 87 del 1975 la Consulta ha dichiarato anche l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, comma terzo, della L. 13.6.1912 n. 555 nella parte in cui disponeva la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna che si sposava con cittadino straniero.
Si è, infatti, osservato che tale norma violava, con tutta evidenza, l'art. 29 Cost. per disparità di trattamento tra i coniugi;
quanto ai fatti occorsi prima dell'entrata in vigore della Costituzione, le SS.UU con sentenza n. 4466/2009, hanno stabilito che, per effetto delle sentenze della Corte Costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983, deve essere riconosciuto il diritto allo "status" di cittadino italiano al richiedente nato all'estero da figlio di donna italiana coniugata con cittadino straniero nel vigore della L. n. 555 del
1912 che sia stata, di conseguenza, privata della cittadinanza italiana a causa del matrimonio.
Ed invero la suprema Corte, pur condividendo il principio secondo il quale la declaratoria d'incostituzionalità delle norme pre-costituzionali produce effetto soltanto sui rapporti e le situazioni non ancora esaurite al 1.1.1948, ha affermato che il diritto di cittadinanza, in quanto status permanente ed imprescrittibile, può essere fatto valere in ogni tempo e anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione, salvo che non vi sia stata un'espressa rinuncia allo stato degli aventi diritto.
Deve essere, quindi, accolta la domanda avanzata dai ricorrenti, con conseguente declaratoria della cittadinanza italiana per nascita e onere, per il Controparte_3
[...] di adottare i provvedimenti conseguenti.
3. Sussistono adeguate ragioni per la compensazione delle spese di lite, stante la sostanziale non opposizione della resistente.
PMQ
Il collegio, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dai ricorrenti nei confronti del Controparte_1 così decide:
ACCOGLIE la domanda e, per l'effetto, dichiara che Parte 1
(C.F. C.F. 1 ), Persona 1 C.F. 2 ) e
ERsona 2 (C.F. C.F. 3 sono cittadini italiani;
ORDINA al Controparte 1 e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza italiana delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
COMPENSA le spese di lite tra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 13.7.2024
Il Presidente estensore
Dr.ssa Maria Proia
RE BLICA ITALIA PUB
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVEZZANO
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Maria PROIA Presidente Relatore
dott. Paolo LEPIDI Giudice
dott.ssa Francesca GRECO Giudice
ha pronunciato il seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al ruolo generale n. 564 dell'anno 2023, vertente tra
) nato in [...] il Parte 1 (C.F. C.F. 1
17.08.1981 in proprio e nella qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale
), nata in Argentina in [...] minori ERsona 1 C.F. 2
nato in [...] [...] e ERsona 2 (C.F. C.F. 3 nonché Parte_2 (C.F.in data 28.03.2017, C.F. 4 ), solo in qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale dei minori sopra citati, nata in [...] in data [...], tutti rappresentati e difesi dall'avv. Fabio MIRENZIO ed elettivamente domiciliati in
Messina presso il suo studio, giusta procura in calce al ricorso;
RICORRENTE
Contro
Controparte_1 (C.F. P.IVA 1
RESISTENTE NON COSTITUITO
Con l'intervento del P. M. Oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana jure sanguinis
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. Parte_1 in proprio e in qualità di Persona 1genitori esercenti la responsabilità genitoriale sui propri figli minori e Persona 2 e Parte_2 nella sola qualità di esercente la responsabilità genitoriale sui predetti minori, hanno convenuto in giudizio il [...]
CP_1 al fine di accertare e sentir dichiarare l'acquisizione della cittadinanza italiana iure sanguinis in quanto discendenti di un cittadino italiano per nascita ex art. 1, lett. a), legge n.91/92.
In particolare, i ricorrenti hanno dedotto che la capostipite della famiglia, [...] Per 3 nata a [...] era trasferita in Argentina contraendo matrimonio con il sig. ERsona 4 e che questa non ha mai rinunciato alla cittadinanza italiana;
hanno dedotto che da tale unione è nata a Buenos Aires, in [...] 11.10.1914, ERsona_5 e che quest'ultima, in data 09.06.1930, ha contratto matrimonio paraguaiano, dalla cui unione, in data 04.12.1952 a Cerro Azul, ècon CP_2 nata la loro figlia ERsona 6
Hanno poi aggiunto che quest'ultima ha contratto matrimonio con il paraguaiano e che da questi è nato, in Argentina, l'odierno ricorrentePersona 7
Parte 1 coniugato con la sig.ra Pt_2 Parte 2 e dalla cui unione sono nati, sempre in Argentina, Persona_1 e Persona 2 odierni ricorrenti congiuntamente al loro padre.
Hanno dedotto di non poter chiedere l'acquisizione della cittadinanza italiana per via consolare, stante le limitazioni previste dalla legge regolatrice della materia oggetto di pronunce di declaratoria di illegittimità costituzionale e di costante disapplicazione in quanto prevedeva la perdita della cittadinanza da parte della donna italiana che contraeva matrimonio con il cittadino straniero.
Hanno, quindi, insistito per l'accoglimento della domanda avanzata in quanto discendenti di cittadino italiano ed i cui avi non hanno mai rinunciato alla cittadinanza italiana ex artt.
7-8 della l. 13.6.1912 n. 555, né ai sensi degli artt. 11-14 della legge
5.2.1992 n. 91. Seppur regolarmente notiziato del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza, il
CP 1 non si è costituito e ne è stata dichiarata la contumacia all'udienza del
07.09.2023; alla predetta udienza, inoltre, la sola parte costituita ha precisato le conclusioni riportandosi al proprio libello introduttivo ed il giudice ha trattenuto la causa in decisione concedendo i termini ex art. 190 c.p.c.
2. La domanda di parte ricorrente è fondata e deve trovare accoglimento per le ragioni che seguono.
La linea di discendenza riportata dai ricorrenti nel proprio libello introduttivo trova esatto riscontro nella documentazione versata in atti;
risulta, infatti, che la sig.ra
ER 3 (o ER_8 ) Per 3 è nata a [...] in data [...] e che non è
stata mai naturalizzata cittadina argentina, come risultante da certificato tradotto in italiano e rilasciato dal Cancelliere dell'Ufficio Nazionale Elettorale;
dunque, ella non ha mai perso la cittadinanza italiana che va considerata trasmessa anche alla figlia
ERsona 5 nata a [...] il [...].
ERsona 5 risulta chiaramente figlia di ERsona 3 e di ERsona 9
[...] (come da certificato allegato) ed emerge con tutta evidenza come la prima sia madre di ERsona 10 a sua volta madre dell'odierno ricorrente Parte 1
[...] Persona 2Quest'ultimo, infine, risulta padre degli altri ricorrenti ER_1 e anch'essi, dunque, discendenti di un avo cittadino italiano.
A nulla rileva, quindi, che ERsona 5 abbia, nel 1930 sposato un cittadino straniero, posto che, a tal uopo, è intervenuta la pronuncia della Corte Costituzionale n. 30 del
1983 che, intervenuta in materia, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1
n. 1 della L. 555/1912 nella parte in cui la predetta legge non prevedeva che fosse cittadino per nascita anche il figlio da madre cittadina;
con successiva sentenza n. 87 del 1975 la Consulta ha dichiarato anche l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, comma terzo, della L. 13.6.1912 n. 555 nella parte in cui disponeva la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna che si sposava con cittadino straniero.
Si è, infatti, osservato che tale norma violava, con tutta evidenza, l'art. 29 Cost. per disparità di trattamento tra i coniugi;
quanto ai fatti occorsi prima dell'entrata in vigore della Costituzione, le SS.UU con sentenza n. 4466/2009, hanno stabilito che, per effetto delle sentenze della Corte Costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983, deve essere riconosciuto il diritto allo "status" di cittadino italiano al richiedente nato all'estero da figlio di donna italiana coniugata con cittadino straniero nel vigore della L. n. 555 del
1912 che sia stata, di conseguenza, privata della cittadinanza italiana a causa del matrimonio.
Ed invero la suprema Corte, pur condividendo il principio secondo il quale la declaratoria d'incostituzionalità delle norme pre-costituzionali produce effetto soltanto sui rapporti e le situazioni non ancora esaurite al 1.1.1948, ha affermato che il diritto di cittadinanza, in quanto status permanente ed imprescrittibile, può essere fatto valere in ogni tempo e anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione, salvo che non vi sia stata un'espressa rinuncia allo stato degli aventi diritto.
Deve essere, quindi, accolta la domanda avanzata dai ricorrenti, con conseguente declaratoria della cittadinanza italiana per nascita e onere, per il Controparte_3
[...] di adottare i provvedimenti conseguenti.
3. Sussistono adeguate ragioni per la compensazione delle spese di lite, stante la sostanziale non opposizione della resistente.
PMQ
Il collegio, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dai ricorrenti nei confronti del Controparte_1 così decide:
ACCOGLIE la domanda e, per l'effetto, dichiara che Parte 1
(C.F. C.F. 1 ), Persona 1 C.F. 2 ) e
ERsona 2 (C.F. C.F. 3 sono cittadini italiani;
ORDINA al Controparte 1 e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza italiana delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
COMPENSA le spese di lite tra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 13.7.2024
Il Presidente estensore
Dr.ssa Maria Proia