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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 21/05/2025, n. 559 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 559 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
N. 2219/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Trani, sez. civile, riunito in camera di Consiglio nelle persone dei magistrati:
Dr.ssa Laura Cantore Presidente rel.
Dr.ssa Sandra Moselli Giudice
Dr.ssa Concetta Race Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 2219/2024 R.G., riservata per la decisione all'udienza del 20.5.2025, avente oggetto: interdizione
TRA
rappresentata e difesa dall'avv. Angela Maria Chieppa, giusta mandato in Parte_1
atti - ricorrente
E
nato il [...] ad [...] - resistente contumace CP_1
Con l'intervento della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trani
Motivi della decisione
Con ricorso depositato in data 27.6.2024 la ricorrente chiedeva dichiararsi l'interdizione del figlio,
come sopra generalizzato. CP_1
Ha premesso che l'interdicendo è affetto sin dal quarto mese di vita da “encefalopatica epilettogena con crisi plurigiornaliere, deficit psicomotorio-intellettivo”, che ha comportato “una difficoltà permanente di apprendimento, relazione e che ha determinato una riduzione dell'autonomia personale con bisogno di intervento assistenziale permanente, continuativo e globale non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita”, come da documentazione medica in atti, risultando altresì affetto dalla malattia rara della “SINDROME DI LENNOX-GASTAUT”.
Su tali premesse, insisteva nelle conclusioni di cui sopra.
Nel corso dell'istruttoria, si procedeva all'esame dell'interdicendo, nonché all'ascolto dei prossimi congiunti, all'esito del quale la causa all'udienza di cui innanzi veniva assunta in decisione senza termini.
Gli atti venivano trasmessi al P.M. per la precisazione delle conclusioni. §§§§§
La domanda di interdizione di deve essere accolta per le ragioni di seguito esposte. CP_1
Rileva il Tribunale, infatti, che, all'esito dell'istruttoria espletata, risulta pienamente fondata tale domanda.
L'interdicendo è affetto da “encefalopatica epilettogena con crisi plurigiornaliere, deficit psicomotorio-intellettivo e dalla sindrome di LENNOX-GASTAUT”, come evidenziato e documentato in atti.
L'esame diretto del resistente ha confermato inequivocabilmente le risultanze documentali;
invero, lo stesso alle semplici domande poste dal Giudice non ha mai risposto;
nel corso del suo esame, come da verbale dell'udienza celebratasi il 17.3.2025, si dava infatti atto con riferimento al resistente che lo stesso di mostrava “del tutto incapace di rapportarsi al mondo esterno, completamente dipendente per qualsivoglia attività e bisognoso di continua assistenza anche per gli spostamenti, consentiti attraverso una carrozzina, non essendo, peraltro, capace di esprimere qualunque volontà per via della grave patologia dalla quale è affetto…”, apparendo
“evidentemente disorientato nello spazio e nel tempo, incapace di relazionarsi con il mondo esterno…”.
Le superiori circostanze hanno ricevuto riscontro nelle dichiarazioni rese dai prossimi congiungi e in particolare nelle dichiarazioni rese dalla ricorrente, la quale, ascoltata all'udienza del 23.1.2025, ha precisato che il figlio “…vive in casa con noi. Vive solo lui con noi…Nostro figlio non si fa capire. È difficile comprendere le sue esigenze. Lui non parla. Non piange. Deambula solo attraverso la sedia a rotelle o sorretto con le nostre braccia, diversamente cadrebbe per terra. Non interagisce con noi. Qualche volta ride e ci abbraccia, ma non vuole essere toccato. Ha bisogno di assistenza h24 in tutto e per tutto…”, aggiungendo altresì che “…IU è titolare di accompagnamento e invalidità per un importo totale di € 1.150,00. Non ha altri beni”.
Le circostanze sono state confermate in udienza sia dal padre del resistente che dalla sorella di quest'ultimo, nonché dalla zia del resistente, e dalla sorella del padre del resistente, tutti presenti alla detta udienza.
Alla luce di tutto quanto sopra, essendo stato accertato che è affetto da una gravissima CP_1
e irreversibile infermità, che ne compromette totalmente la capacità di intendere e di volere e di provvedere ai propri interessi, ne va pronunciata l'interdizione.
Le elevate esigenze di protezione, derivanti dalla condizione di totale dipendenza da terzi, in cui versa l'interdicendo (a causa dell'oggettiva gravità della patologia da cui è affetto), nonché dalla necessità di gestione degli interessi, di cui il medesima è titolare, portano ad affermare, infatti, che, per l'interdicendo la tutela più adeguata e idonea, sia da individuare nella misura dell'interdizione. Il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
In accoglimento della domanda, pertanto, va dichiarata l'interdizione di e, per CP_1
l'effetto, va ordinato al Cancelliere di annotare immediatamente nell'apposito registro la presente sentenza e di comunicarla, entro dieci giorni, per quanto di competenza, al Giudice Tutelare e all'Ufficiale dello Stato Civile per le annotazioni in margine all'atto di nascita.
Nulla per le spese, stante la contumacia della resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trani, Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
, con ricorso depositato il 27.6.2024, l'accoglie e così provvede: Parte_1
A) dichiara l'interdizione di nato il [...] ad [...], e per l'effetto, ordina CP_1 al Cancelliere di annotare la presente sentenza nell'apposito registro e di comunicarla, entro dieci giorni, al Giudice Tutelare, per quanto di competenza, ed all'Ufficiale dello Stato Civile, per le annotazioni in margine all' atto di nascita;
B)nulla per le spese.
Così deciso in Trani, nella Camera di Consiglio del 20.05.2025
Il Presidente rel.
Dr.ssa Laura Cantore
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Trani, sez. civile, riunito in camera di Consiglio nelle persone dei magistrati:
Dr.ssa Laura Cantore Presidente rel.
Dr.ssa Sandra Moselli Giudice
Dr.ssa Concetta Race Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 2219/2024 R.G., riservata per la decisione all'udienza del 20.5.2025, avente oggetto: interdizione
TRA
rappresentata e difesa dall'avv. Angela Maria Chieppa, giusta mandato in Parte_1
atti - ricorrente
E
nato il [...] ad [...] - resistente contumace CP_1
Con l'intervento della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trani
Motivi della decisione
Con ricorso depositato in data 27.6.2024 la ricorrente chiedeva dichiararsi l'interdizione del figlio,
come sopra generalizzato. CP_1
Ha premesso che l'interdicendo è affetto sin dal quarto mese di vita da “encefalopatica epilettogena con crisi plurigiornaliere, deficit psicomotorio-intellettivo”, che ha comportato “una difficoltà permanente di apprendimento, relazione e che ha determinato una riduzione dell'autonomia personale con bisogno di intervento assistenziale permanente, continuativo e globale non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita”, come da documentazione medica in atti, risultando altresì affetto dalla malattia rara della “SINDROME DI LENNOX-GASTAUT”.
Su tali premesse, insisteva nelle conclusioni di cui sopra.
Nel corso dell'istruttoria, si procedeva all'esame dell'interdicendo, nonché all'ascolto dei prossimi congiunti, all'esito del quale la causa all'udienza di cui innanzi veniva assunta in decisione senza termini.
Gli atti venivano trasmessi al P.M. per la precisazione delle conclusioni. §§§§§
La domanda di interdizione di deve essere accolta per le ragioni di seguito esposte. CP_1
Rileva il Tribunale, infatti, che, all'esito dell'istruttoria espletata, risulta pienamente fondata tale domanda.
L'interdicendo è affetto da “encefalopatica epilettogena con crisi plurigiornaliere, deficit psicomotorio-intellettivo e dalla sindrome di LENNOX-GASTAUT”, come evidenziato e documentato in atti.
L'esame diretto del resistente ha confermato inequivocabilmente le risultanze documentali;
invero, lo stesso alle semplici domande poste dal Giudice non ha mai risposto;
nel corso del suo esame, come da verbale dell'udienza celebratasi il 17.3.2025, si dava infatti atto con riferimento al resistente che lo stesso di mostrava “del tutto incapace di rapportarsi al mondo esterno, completamente dipendente per qualsivoglia attività e bisognoso di continua assistenza anche per gli spostamenti, consentiti attraverso una carrozzina, non essendo, peraltro, capace di esprimere qualunque volontà per via della grave patologia dalla quale è affetto…”, apparendo
“evidentemente disorientato nello spazio e nel tempo, incapace di relazionarsi con il mondo esterno…”.
Le superiori circostanze hanno ricevuto riscontro nelle dichiarazioni rese dai prossimi congiungi e in particolare nelle dichiarazioni rese dalla ricorrente, la quale, ascoltata all'udienza del 23.1.2025, ha precisato che il figlio “…vive in casa con noi. Vive solo lui con noi…Nostro figlio non si fa capire. È difficile comprendere le sue esigenze. Lui non parla. Non piange. Deambula solo attraverso la sedia a rotelle o sorretto con le nostre braccia, diversamente cadrebbe per terra. Non interagisce con noi. Qualche volta ride e ci abbraccia, ma non vuole essere toccato. Ha bisogno di assistenza h24 in tutto e per tutto…”, aggiungendo altresì che “…IU è titolare di accompagnamento e invalidità per un importo totale di € 1.150,00. Non ha altri beni”.
Le circostanze sono state confermate in udienza sia dal padre del resistente che dalla sorella di quest'ultimo, nonché dalla zia del resistente, e dalla sorella del padre del resistente, tutti presenti alla detta udienza.
Alla luce di tutto quanto sopra, essendo stato accertato che è affetto da una gravissima CP_1
e irreversibile infermità, che ne compromette totalmente la capacità di intendere e di volere e di provvedere ai propri interessi, ne va pronunciata l'interdizione.
Le elevate esigenze di protezione, derivanti dalla condizione di totale dipendenza da terzi, in cui versa l'interdicendo (a causa dell'oggettiva gravità della patologia da cui è affetto), nonché dalla necessità di gestione degli interessi, di cui il medesima è titolare, portano ad affermare, infatti, che, per l'interdicendo la tutela più adeguata e idonea, sia da individuare nella misura dell'interdizione. Il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
In accoglimento della domanda, pertanto, va dichiarata l'interdizione di e, per CP_1
l'effetto, va ordinato al Cancelliere di annotare immediatamente nell'apposito registro la presente sentenza e di comunicarla, entro dieci giorni, per quanto di competenza, al Giudice Tutelare e all'Ufficiale dello Stato Civile per le annotazioni in margine all'atto di nascita.
Nulla per le spese, stante la contumacia della resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trani, Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
, con ricorso depositato il 27.6.2024, l'accoglie e così provvede: Parte_1
A) dichiara l'interdizione di nato il [...] ad [...], e per l'effetto, ordina CP_1 al Cancelliere di annotare la presente sentenza nell'apposito registro e di comunicarla, entro dieci giorni, al Giudice Tutelare, per quanto di competenza, ed all'Ufficiale dello Stato Civile, per le annotazioni in margine all' atto di nascita;
B)nulla per le spese.
Così deciso in Trani, nella Camera di Consiglio del 20.05.2025
Il Presidente rel.
Dr.ssa Laura Cantore